Art. 11.
Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermita' o per motivi indipendenti dalla propria volonta', che comunque non abbia diritto a pensione. ((7)) Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilita', oltre i superstiti dell'iscritto di cui all' art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239 , anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, gia' con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo.
Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilita' dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volonta', e di detto comma nonche' del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilita' quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.
Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermita' o per motivi indipendenti dalla propria volonta', che comunque non abbia diritto a pensione. ((7)) Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilita', oltre i superstiti dell'iscritto di cui all' art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239 , anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, gia' con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo.
Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilita' dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.
--------------- AGGIORNAMENTO (7) La Corte Costituzionale con sentenza 14 - 29 dicembre 1972, n. 204 (in G.U. 1a s.s. 03/03/1973, n. 3) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 11, comma 1 della legge 13 marzo 1950, n. 120 (norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali), nella parte in cui subordina la concessione di diritto degli assegni vitalizi al personale alla condizione che il collocamento a riposo abbia luogo per motivi indipendenti dalla sua volonta', e di detto comma nonche' del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui le relative norme negano all'iscritto la concessione dell'assegno e ai suoi congiunti la riversibilita' quando ai detti aventi diritto, per titolo differente, spetti una pensione propria.