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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 495 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 495/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. STAMPONE Parte_1 C.F._1
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STAMPONE CP_1 C.F._2
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza del 19.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalbordino (CH) in data 07/05/2005, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei predetti ricorrenti, SI.ra , nata a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
ed il SI. , nato a [...] il [...], CF: C.F._3 CP_1 CodiceFiscale_4 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalbordino di procedere all'annotazione del provvedimento che verrà emesso dal Tribunale Civile di Vasto. b) Le parti ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni aspetto di natura economica e patrimoniale e quindi di non aver nulla a pretendere, l'un verso l'altro, per nessuna ragione o titolo, rinunciando altresì reciprocamente a forme di mantenimento essendo entrambi autosufficienti c) Il padre - SI. - continuerà a versare alla SI.ra , a titolo di mantenimento per CP_1 Parte_1 la IG , l'importo pari ad euro 300,00 mensili;
importo soggetto a rivalutazione come per Per_1 legge. Tale somma da corrispondersi e da accreditare nelle stesse modalità attualmente in atto e già richiamate nelle premesse del presente atto. d) La IG minore continuerà a vivere in Per_1 prevalenza con la madre, entrambi i ricorrenti continueranno a rapportarsi tra di loro con costanza al fine di garantire il massimo equilibrio per la crescita formativa della loro IG. d1)
Fermo restando gli obblighi già concordati in sede di separazione e più precisamente al punto nr. 7 del ricorso per separazione consensuale, e che in questa sede si abbiano per ripetuti e trascritti, il padre potrà continuare ad esercitare il diritto di visita senza alcuna limitazione o vincoli, in ossequio a quanto sta accadendo attualmente, pur sempre garantendo la volontà della IG ed i suoi impegni scolastici, sportivi, sociali e formativi. e) Le spese della procedura e gli onorari del difensore sono a totale carico della SI.ra ”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che in data 03.09.2007, è nata la loro unica IG di nome . Per_1
All'udienza di comparizione, sentite le parti, chiarite le rispettive situazioni economico- reddituali e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il giudice ha rimesso la causa in decisione essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
*******
Pag. 2 a 3 Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 25.11.2009.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Casalbordino (CH) il 07/05/2005 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 2 parte II serie A anno 2005) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di conSIlio del 23/12/2024.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 495/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. rappresentata e difesa dall'avv. STAMPONE Parte_1 C.F._1
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
e
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. STAMPONE CP_1 C.F._2
LUIGI ANTONIO, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da verbale di udienza del 19.12.2024.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 27/05/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Casalbordino (CH) in data 07/05/2005, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “a) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei predetti ricorrenti, SI.ra , nata a [...] il [...], CF: Parte_1 [...]
ed il SI. , nato a [...] il [...], CF: C.F._3 CP_1 CodiceFiscale_4 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casalbordino di procedere all'annotazione del provvedimento che verrà emesso dal Tribunale Civile di Vasto. b) Le parti ricorrenti dichiarano di aver già regolato ogni aspetto di natura economica e patrimoniale e quindi di non aver nulla a pretendere, l'un verso l'altro, per nessuna ragione o titolo, rinunciando altresì reciprocamente a forme di mantenimento essendo entrambi autosufficienti c) Il padre - SI. - continuerà a versare alla SI.ra , a titolo di mantenimento per CP_1 Parte_1 la IG , l'importo pari ad euro 300,00 mensili;
importo soggetto a rivalutazione come per Per_1 legge. Tale somma da corrispondersi e da accreditare nelle stesse modalità attualmente in atto e già richiamate nelle premesse del presente atto. d) La IG minore continuerà a vivere in Per_1 prevalenza con la madre, entrambi i ricorrenti continueranno a rapportarsi tra di loro con costanza al fine di garantire il massimo equilibrio per la crescita formativa della loro IG. d1)
Fermo restando gli obblighi già concordati in sede di separazione e più precisamente al punto nr. 7 del ricorso per separazione consensuale, e che in questa sede si abbiano per ripetuti e trascritti, il padre potrà continuare ad esercitare il diritto di visita senza alcuna limitazione o vincoli, in ossequio a quanto sta accadendo attualmente, pur sempre garantendo la volontà della IG ed i suoi impegni scolastici, sportivi, sociali e formativi. e) Le spese della procedura e gli onorari del difensore sono a totale carico della SI.ra ”. Parte_1
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che in data 03.09.2007, è nata la loro unica IG di nome . Per_1
All'udienza di comparizione, sentite le parti, chiarite le rispettive situazioni economico- reddituali e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, il giudice ha rimesso la causa in decisione essendo pervenuto il parere favorevole del PM.
*******
Pag. 2 a 3 Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Vasto del 25.11.2009.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse, morale e materiale, della prole minorenne, non si ravvisandosi la necessità di procedere d'ufficio alla sua audizione.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in Casalbordino (CH) il 07/05/2005 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune (atto numero 2 parte II serie A anno 2005) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di conSIlio del 23/12/2024.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3