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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/07/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/ 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 430/2022 r.g. riassunto in seguito a sentenza nr.6534/2022 con la quale la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della C.d.A. di Lecce nr.961/2016 riassunto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Lembo come da mandato in atti,
RIASSUMENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Mercurio come da mandato in atti,
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 1. - Con sentenza nr. 48/2012 il Tribunale di Lecce dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio (statuizione oramai coperta da giudicato, in quanto mai impugnata da alcuna delle parti) e, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di rinvio, poneva a carico di l'obbligo di versare all'ex coniuge la somma CP_1 Parte_1 mensile di euro 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, compensando le spese processuali. In particolare il Tribunale, partendo dalla natura bifasica della determinazione dell'assegno e dall'esigenza di conservare alla sig.ra lo stesso tenore di vita del periodo del matrimonio, determinava l'assegno Pt_1 nella suddetta misura per essere la stessa priva di reddito, non svolgendo attività lavorativa CO ed avendo alienato gli immobili ricevuti in eredità, mentre il dott. era titolare di un reddito annuale medio imponibile di circa euro 50.000,00, idoneo a consentirgli di provvedere al mantenimento del figlio e del nuovo nucleo familiare pur versando euro
1.500,00 mensili alla moglie, come dalle parti peraltro concordato in sede di separazione dei coniugi. CO Avverso tale statuizione del Tribunale proponeva appello il dott. chiedendo la revoca dell'assegno divorzile per difetto dei presupposti di legge, ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso, collegando l'eventuale rivalutazione <all'indice di inflazione programmata prevista dallo specifico contratto di lavoro del pubblico dipendente appellante>> e fissandone la decorrenza dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio, ossia dal 7 aprile 2009, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme pagate in eccesso e con vittoria di spese di lite.
2. - La Corte di Appello di Lecce con sentenza nr.961/2016 accoglieva parzialmente CO l'appello del dr. e, per l'effetto, rideterminava l'assegno di nella somma di euro
1.250,00 mensili a decorrere dal 5 ottobre 2016, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
confermava nel resto l'appellata sentenza, liquidava nell'intero le spese del giudizio di appello in euro 4.000,00 oltre accessori, che CO compensava tra le parti per un quarto, condannando il dr. a rifondere alla i Pt_1 restanti tre quarti.
In particolare la Corte d'Appello confermava le valutazioni del tribunale, riducendo l'assegno divorzile da euro 1.500,00 mensili ad euro 1.250,00 solo in considerazione della nascita di un secondo figlio, trattandosi di circostanza non prevedibile dagli ex coniugi nel momento in cui in sede di separazione consensuale avevano concordato un contributo CO mensile di euro 1.500,00, avendo all'epoca il dr. n solo figlio. Quanto alla decorrenza, pagina 2 di 12 CO la Corte, nel rigettare la richiesta del dr. di precisare la decorrenza del minor assegno divorzile e di disporre la restituzione delle maggiori somme versate nel tempo, così testualmente motivava: <Non ricorrono circostanze concrete in ordine alla decorrenza dell'assegno divorzile dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio>>.
proponeva ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, cui resisteva la CP_1
Pt_1
3. - Lo svolgimento del processo dinanzi alla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio nr.6534/2022 del 07/07/2021 (depositata il 28/02/2022 – R.G.
n.22126/2017) veniva riassunto nei seguenti termini: < ricorre per cinque CP_1 mezzi, nei confronti di , contro la sentenza dell'8 ottobre 2016 in cui la Parte_1
Corte di appello di Lecce, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, all'esito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto, ha ridotto l'assegno di mantenimento dovuto dall'odierno ricorrente ( , n.d.e.) all'ex coniuge all'importo di euro 1.250,00 mensili, a CP_1 fronte del precedente di euro 1.500,00 mensili>>.
Con la citata sentenza la Cassazione accoglieva i primi due “mezzi” del ricorso, con i quali CO il deduceva la violazione dell'art.5 della legge n.898/1970 nella determinazione dell'assegno divorzile, e rimetteva gli atti al giudice del rinvio ritenendo assorbiti il terzo, CO il quarto e il quinto “mezzo”, con i quali il dr. aveva dedotto: - l'incongruità dei parametri di riferimento utilizzati dal primo giudice per la rivalutazione dell'assegno (terzo motivo di ricorso per Cassazione); - l'omessa pronuncia sul capo della domanda relativa alla decorrenza dell'eventuale assegno divorzile (quarto motivo di ricorso per Cassazione);
- l'omessa applicazione dell'orientamento della Cassazione in tema di modalità di accertamento del diritto all'assegno di divorzio e in tema di quantificazione in base ai criteri autonomamente fissati dall'art. 5 cit. e indipendentemente dall'assegno pattuito in sede di separazione (quinto motivo di ricorso per Cassazione).
Nella parte motiva di detta ordinanza di annullamento con rinvio la Suprema Corte rilevava che la Corte di Appello di Lecce aveva errato nel determinare l'assegno divorzile in euro 1.250,00, per aver fondato tale decisione su un orientamento giurisprudenziale, anteriore al 2017, volto a tutelare la conservazione del tenore di vita precedente la separazione, orientamento tuttavia successivamente superato da quello espresso dalla
Cassazione con sentenza numero 11.504/2017, poi ribadito dalle Sezioni Unite con la pagina 3 di 12 sentenza numero 18.287/2018, oramai consolidato ed in ogni caso vincolante nel presente giudizio di rinvio.
4. - ha riassunto il contenzioso con atto di citazione del 23/05/2022, Parte_1 notificato il 26/05/2022, chiedendo a questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, di confermare la sentenza del Tribunale di Lecce e, in particolare, l'obbligo di di CP_1 versarle, a titolo di assegno di divorzio, l'importo mensile di €.1.500,00, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la maggior somma ritenuta di giustizia, in considerazione, sostanzialmente, “dei gravi ed irreversibili danni morali e materiali” causatile dall'ex coniuge, dell'inadeguatezza del suo reddito e dell'impossibilità di procurarselo per ragioni di salute, situazione che ha chiesto di valutare tenendo conto CO dell'elevato reddito e dello stato di possidenza del In via istruttoria la riassumente ha CO chiesto di “…disporre la produzione da parte del dott. delle dichiarazioni dei redditi presentate…” ovvero “…opportune indagini sui reali redditi dell'appellante, sul suo patrimonio e sull'effettivo tenore di vita, anche in ordine alla titolarità di conti e depositi bancari valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 18.10.2022, depositata in telematico in pari data, si è costituito in giudizio , che, contestando ogni CP_1 contrario assunto, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello introduttivo del giudizio contrassegnato dal n.860/2012 R.G., nonché la restituzione delle somme indebitamente versate alla Pt_1
La causa, riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche (ritualmente depositate da entrambe le parti), è stata rimessa sul ruolo per l'incompatibilità di uno dei componenti del collegio;
successivamente, precisate nuovamente le conclusioni dinanzi a questa Corte nella composizione innanzi indicata, il giudizio è stato riservato per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, in quanto già fruiti e non ulteriormente chiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Come innanzi sintetizzato, nel presente giudizio di rinvio le parti, pur partendo entrambe dal principio di diritto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio, fanno discendere dallo stesso conclusioni diametralmente opposte, atteso che sulla base di tale principio di diritto la sig.ra chiede la conferma dell'assegno Pt_1
pagina 4 di 12 CO divorzile nella misura degli originari euro 1.500,00, mentre il dr. chiede la totale revoca dell'assegno divorzile, ovvero, in subordine, una sua congrua riduzione.
In tale contesto è preliminarmente opportuno richiamare in modo dettagliato i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte e vincolanti per il presente giudizio di rinvio, nonché individuare le parti in questa sede oramai coperte da giudicato.
La Cassazione con l'ordinanza di annullamento con rinvio numero 6534/2022 ha annullato la sentenza numero 961/2016 in quanto nella stessa la Corte d'Appello ha erroneamente determinato l'assegno divorzile sul presupposto che lo stesso abbia “natura assistenziale” e debba “essere concesso a tutte le volte in cui il coniuge richiedente” non disponga “di mezzi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante la vita coniugale”, cioè sulla base di un orientamento giurisprudenziale seguito nel 2016, ma superato nel 2017 con la sentenza della Suprema Corte numero 11.504/2017, che ha chiarito, in punto di “an”, che l'assegno in questione non spetta al coniuge economicamente autosufficiente. Tale ultimo ed attuale orientamento giurisprudenziale è stato definitivamente precisato dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 18.287 dell'11 luglio 2018, con la quale si è stabilito quanto segue:
I) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
II) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella pagina 5 di 12 realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
III) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
La Suprema Corte, dopo aver fissato tali principi di diritto, ha precisato che nel decidere nel presente giudizio di rinvio questa Corte di Appello:
a) <non potrà fare applicazione dei riferimenti operati dal ricorrente alla struttura bifasica della determinazione dell'assegno divorzile, in ordine alla quale va effettuato un giudizio unitario ex articolo 5 della legge numero 898 del 1970, secondo quanto stabilito dalle sezioni unite;
b) dovrà valutare in concreto (e non esprimendosi in termini di verosimiglianza non fondati su dati effettivi: <<è ragionevole ritenere>>), se del caso disponendo i necessari accertamenti tecnici, se la donna sia o meno in grado di svolgere un'attività lavorativa che le consenta di raggiungere un'autosufficienza economica, tenuto conto delle patologie delle quali la medesima è portatrice, anche in relazione alla sua età>>.
Il principio di diritto come innanzi fissato dalla Suprema Corte impone quindi la rivalutazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile al 5 ottobre 2016, data di decorrenza fissata nella sentenza della Corte di Appello n.961/2016.
6. - Tanto premesso, esaminate le risultanze istruttorie al 5 ottobre 2016 e applicati i principi di diritto fissati in ordine alla funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, questo giudice del rinvio deve preliminarmente valutare l'adeguatezza o meno dei mezzi della sig.ra ovvero la Pt_1 possibilità, per la stessa, di procurarseli espletando attività lavorativa. A tale “parametro” occorre infatti attenersi per decidere sia sull'attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno, procedendosi ad “una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti” e tenendosi conto: - del contributo fornito dalla ex moglie alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune (nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi); - della durata del matrimonio;
- dell'età della sig.ra (attualmente circa 62 anni). Pt_1
In relazione a tali aspetti dagli atti emerge che Parte_1
pagina 6 di 12 CO a) diversamente da quanto dedotto dal non ha conseguito la laurea in giurisprudenza per non aver completato gli ultimi esami;
tale situazione non può tuttavia essere ricondotta ad eventi o a scelte di vita fatte dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, atteso che dagli CO atti emerge che il sollecitava anzi la moglie a completare gli studi e che le terapie attuate, di comune intesa, per avere un figlio potrebbero al più aver rallentato il percorso di studi, non già averne impedito il completamento;
non può pertanto parlarsi, nel caso in esame, di aspettative professionali totalmente sacrificate, atteso che la decisione dei coniugi di cercare la genitorialità biologica può al più aver inciso sulle stesse rallentando il percorso di studi, mentre il mancato conseguimento della laurea va ricondotto a scelte di vita fatte dalla sig.ra in costanza di matrimonio e anche dopo la fine dello stesso Pt_1
(non emergendo dagli atti uno stato di salute della sig.ra tale da rendere Pt_1 oggettivamente non possibile il completamento degli studi);
b) non ha mai svolto attività lavorativa, situazione che appare tuttavia ancora una volta riconducibile ad una scelta della stessa, atteso che le condizioni di salute accertate non attestato una sua inabilità al lavoro: la Commissione Medica Invalidi Civili nel 2013 ha riconosciuto alla sig.ra un'incapacità lavorativa solo nella misura del 35% (veds. Pt_1 certificazione del 20 febbraio 2013 e comunicazione I.N.P.S. del 21.2.2013); la presenza di tale certificazione attesta la sua idoneità a svolgere attività lavorativa e rende superfluo l'espletamento di c.t.u. medico-legale per accertare la possibilità o meno per la sig.ra di svolgere un'attività lavorativa idonea a consentirle l'autosufficienza economica;
Pt_1
c) dispone quindi del reddito derivante dall'assegno divorzile corrisposto dall'ex coniuge, che nel 2011 era pari ad euro 19.802,00 di reddito lordo, così suddiviso: euro 19.722,00 rinvenienti dall'assegno di mantenimento di euro 1.643,50 mensili ed euro 80,00 rinvenienti da beni immobili, con una tassazione di euro 4.720,00 (veds. dichiarazione dei redditi del 2011);
d) è comproprietaria di più beni immobili per averli ricevuti in eredità; ha tuttavia proceduto alla vendita di immobili, dei quali era comproprietaria per 1/3, negli anni 2007 e
2008 per un prezzo di complessivi euro 143.653,00, traendone quindi un ricavato di euro
47.884,33, del quale non si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno divorzile, per avere la sig.ra dichiarato di averla interamente utilizzata per ristrutturare la casa in Pt_1 cui abita;
deve tuttavia rilevarsi che tale abitazione risulta intestata alla stessa solo per il
22% ed abitata anche dalla madre, per cui non potevano interamente gravare sulla stessa le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile; è allo stato comproprietaria, nella pagina 7 di 12 misura del 22%, di un'abitazione sulla litoranea Gallipoli – Leuca, oltre che dell'abitazione in cui, come detto, vive con la madre (veds. informativa della Guardia di Finanza del
24.05.2011);
e) non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, per cui il contributo fornito, quale coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia è rappresentato dalla gestione della casa e delle faccende domestiche;
f) il matrimonio è durato circa 12 anni e 8 mesi, avendo le parti contratto matrimonio concordatario il 27.8.1992 e cessato la convivenza dal maggio 2005 (veds. sentenza di separazione dei coniugi n. 1949/06 del 25.9.2006, nella quale sono state recepite le condizioni concordate dai coniugi).
Sempre in relazione ai presupposti fissati dalla Cassazione, dagli atti emerge che
[...]
: CP_1
I) disponeva e dispone di reddito quale dirigente di I livello della ASL di Lecce, come si evince dalle prodotte dichiarazioni dei redditi;
in particolare lo stesso nel 2009 (mod.
730/2009 aveva un reddito lordo di euro 70.398,00, con reddito netto nel periodo in esame intorno ad euro 3.600,00 mensili (veds. buste paga prodotte in atti);
II) dispone di consistente patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati), come attestato dalle visure catastali;
III) ha dovuto e deve tuttavia provvedere al mantenimento di due figli, , COroparte_2 nato il [...], e , nato il [...], circostanza che incide notevolmente sulle Per_1 spese che lo stesso deve sostenere.
In tale contesto, attesa la presenza del contributo fornito dalla sig.ra nella Pt_1 conduzione della vita familiare, nel corso della quale, d'intesa con l'ex coniuge, ha sicuramente posposto il percorso di studi rispetto alla gestione della vita familiare e alle terapie necessarie per cercare la genitorialità biologica, nonché tenuto conto della ridotta capacità di lavoro della stessa, che aveva 53 anni nell'ottobre del 2016 (mentre attualmente ha circa 62 anni) e, come detto, un'incapacità lavorativa del 35%, avendo in particolare risentito negativamente delle cure e terapie alle quali si è sottoposta nel tentativo di raggiungere l'obiettivo della genitorialità biologica (veds. certif. a firma del neuropsichiatra dr. , va confermato il riconoscimento, in favore della ex moglie, di Per_2 un assegno divorzile, che andava tuttavia al 5 ottobre 2016 determinato – sulla base dei principi di diritto fissati dalla Cassazione ed innanzi richiamati - nella somma di euro
850,00 mensili, attesa la disponibilità di immobili in capo alla sig.ra e la sua Pt_1
pagina 8 di 12 idoneità a svolgere attività lavorativa, situazione come detto da valutare unitamente al CO reddito e alle aumentate spese dell'ex coniuge dr. tenuto al mantenimento di due figli, titolare di reddito quale dirigente ASL e proprietario di immobili. Si è in particolare tenuto conto, oltre che della durata del matrimonio, quanto alla sig.ra del contributo dato Pt_1 alla conduzione familiare in costanza di matrimonio, dell'età e dell'idoneità al lavoro della stessa, della disponibilità della somma di euro 47.884,33 derivante dalla vendita (negli anni
2007 e 2008) di più immobili dei quali era comproprietaria (per un prezzo di complessivi CO euro 143.653,00), del patrimonio immobiliare, nonché, quanto al dr. delle aumentate spese per la nascita del secondo figlio, del reddito (che in tali anni – come accertato dal primo giudice in sentenza – era pari a circa euro 50.000,00 di reddito imponibile annuale), del patrimonio immobiliare.
8. – Tale somma di euro 850,00 mensili è stata determinata – come detto – alla data del 5 ottobre 2016, cioè sulla base del reddito e delle condizioni delle parti a tale data, ritenendosi opportuno recepire sul punto la statuizione della Corte di Appello.
Poiché deve essere conservato l'effettività del contributo al mantenimento come innanzi determinato, su tale importo è dovuta la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e non già una rivalutazione collegata all'indice di inflazione programmata prevista dallo specifico contratto di lavoro del pubblico CO dipendente dr. Per cui il suddetto importo deve essere oggi corrisposto previa rivalutazione annuale (pervenendosi al giugno 2025 alla somma di euro 1.031,05). Trattasi peraltro di statuizione conforme a quanto deciso dalla Corte di Appello con la sentenza n.961/2016, sulla quale non è intervenuta la pronuncia di annullamento della Cassazione, che ha ritenuto “assorbito” tale pur autonomo motivo. CO 7. – Resta da decidere in ordine all'istanza del dr. di condanna dell'ex coniuge alla restituzione delle maggiori somme versate sino ad oggi, questione in relazione alla quale la
Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, non si è pronunciata, ritenendola CO
“assorbita” dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso proposti dal dr.
La Corte di Appello con la sentenza nr.961/2016 ha sostanzialmente rigettato tale richiesta, verosimilmente motivando nei seguenti testuali termini: “Non ricorrono circostanze concrete in ordine alla decorrenza dell'assegno divorzile dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
La Cassazione ha invece ritenuto “assorbito” dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso quello, invero autonomo, relativo alla richiesta restitutoria. pagina 9 di 12 Ciò induce a ritenere che tale statuizione non sia coperta dal giudicato, pur apparendo autonoma rispetto alla rideterminazione dell'assegno divorzile nel quantum.
Nel merito, come noto, la questione è stata nel tempo diversamente decisa dalla giurisprudenza ed ha richiesto infine precise puntualizzazioni da parte della Cassazione, che con sentenza delle Sezioni Unite n.32914/2022, pubblicata l'8.11.2022, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione
«del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata
(sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».
Reputa questo giudice del rinvio che nel caso in esame debba operare il principio di diritto di cui alla lettera “b” che precede: “b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al pagina 10 di 12 fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica>>.
Deve infatti ritenersi che la signora attesa la modesta entità della riduzione qui Pt_1 accertata, abbia utilizzato per il proprio mantenimento l'intero assegno divorzile, essendo peraltro certo che la stessa, sebbene idonea al lavoro, non abbia tuttavia espletato alcuna attività, né quindi percepito alcun reddito al fine di integrare la sua capacità economica, con conseguente necessità di applicare il “principio di solidarietà post-familiare” e il
“principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”.
8. – Le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, per l'intero liquidate come da dispositivo che segue, vanno anche in queste sedi poste a carico del dr. CO er per ¾ e compensate per il restante ¼, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e della decisione di questioni che hanno registrato difformi soluzioni da parte della giurisprudenza, anche della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello proposto, con atto notificato il 20.08.2012, da nei confronti di CP_1 avverso la sentenza n.48/2012 del Tribunale di Lecce, in seguito a Parte_1 sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio nr.6534/2022 e ad atto di riassunzione di in parziale modifica del capo “a” del dispositivo della Parte_1 sentenza della Corte di Appello nr.961/2016, così provvede:
a) ridetermina l'assegno di divorzio dovuto da a favore di CP_1 Parte_1 di cui al capo “a” della sentenza della Corte di Appello nr.961/2016 nella misura di euro 850,00 a decorrere dal 5 ottobre 2016, rivalutato annualmente secondo gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati;
b) conferma nel resto la sentenza della Corte di Appello nr.961/2016; pagina 11 di 12 c) compensa per ¼ tra le parti le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna a rifondere a i CP_1 Parte_1 restanti ¾; liquida per l'intero le spese del giudizio in Cassazione in complessivi euro
4.800,00 per compensi e spese, e quelle del presente giudizio di rinvio in euro
7.200,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, spese generali, i.v.a. e c.a.p. a termini di legge.
Lecce, 22 luglio 2025
il presidente estensore dott.ssa Anna Rita Pasca
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Patrizia Evangelista Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel contenzioso n. 430/2022 r.g. riassunto in seguito a sentenza nr.6534/2022 con la quale la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della C.d.A. di Lecce nr.961/2016 riassunto da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Michele Lembo come da mandato in atti,
RIASSUMENTE nei confronti di
(c.f. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Mercurio come da mandato in atti,
CONVENUTO con l'intervento di
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI
APPELLO DI LECCE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive dell'udienza del 9 luglio 2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 12 1. - Con sentenza nr. 48/2012 il Tribunale di Lecce dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio (statuizione oramai coperta da giudicato, in quanto mai impugnata da alcuna delle parti) e, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di rinvio, poneva a carico di l'obbligo di versare all'ex coniuge la somma CP_1 Parte_1 mensile di euro 1.500,00 a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, compensando le spese processuali. In particolare il Tribunale, partendo dalla natura bifasica della determinazione dell'assegno e dall'esigenza di conservare alla sig.ra lo stesso tenore di vita del periodo del matrimonio, determinava l'assegno Pt_1 nella suddetta misura per essere la stessa priva di reddito, non svolgendo attività lavorativa CO ed avendo alienato gli immobili ricevuti in eredità, mentre il dott. era titolare di un reddito annuale medio imponibile di circa euro 50.000,00, idoneo a consentirgli di provvedere al mantenimento del figlio e del nuovo nucleo familiare pur versando euro
1.500,00 mensili alla moglie, come dalle parti peraltro concordato in sede di separazione dei coniugi. CO Avverso tale statuizione del Tribunale proponeva appello il dott. chiedendo la revoca dell'assegno divorzile per difetto dei presupposti di legge, ovvero, in subordine, la riduzione dello stesso, collegando l'eventuale rivalutazione <all'indice di inflazione programmata prevista dallo specifico contratto di lavoro del pubblico dipendente appellante>> e fissandone la decorrenza dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio, ossia dal 7 aprile 2009, con conseguente diritto alla ripetizione delle somme pagate in eccesso e con vittoria di spese di lite.
2. - La Corte di Appello di Lecce con sentenza nr.961/2016 accoglieva parzialmente CO l'appello del dr. e, per l'effetto, rideterminava l'assegno di nella somma di euro
1.250,00 mensili a decorrere dal 5 ottobre 2016, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai ed impiegati;
confermava nel resto l'appellata sentenza, liquidava nell'intero le spese del giudizio di appello in euro 4.000,00 oltre accessori, che CO compensava tra le parti per un quarto, condannando il dr. a rifondere alla i Pt_1 restanti tre quarti.
In particolare la Corte d'Appello confermava le valutazioni del tribunale, riducendo l'assegno divorzile da euro 1.500,00 mensili ad euro 1.250,00 solo in considerazione della nascita di un secondo figlio, trattandosi di circostanza non prevedibile dagli ex coniugi nel momento in cui in sede di separazione consensuale avevano concordato un contributo CO mensile di euro 1.500,00, avendo all'epoca il dr. n solo figlio. Quanto alla decorrenza, pagina 2 di 12 CO la Corte, nel rigettare la richiesta del dr. di precisare la decorrenza del minor assegno divorzile e di disporre la restituzione delle maggiori somme versate nel tempo, così testualmente motivava: <Non ricorrono circostanze concrete in ordine alla decorrenza dell'assegno divorzile dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio>>.
proponeva ricorso per Cassazione avverso tale statuizione, cui resisteva la CP_1
Pt_1
3. - Lo svolgimento del processo dinanzi alla Corte di Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio nr.6534/2022 del 07/07/2021 (depositata il 28/02/2022 – R.G.
n.22126/2017) veniva riassunto nei seguenti termini: < ricorre per cinque CP_1 mezzi, nei confronti di , contro la sentenza dell'8 ottobre 2016 in cui la Parte_1
Corte di appello di Lecce, provvedendo in parziale riforma della sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, all'esito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra essi contratto, ha ridotto l'assegno di mantenimento dovuto dall'odierno ricorrente ( , n.d.e.) all'ex coniuge all'importo di euro 1.250,00 mensili, a CP_1 fronte del precedente di euro 1.500,00 mensili>>.
Con la citata sentenza la Cassazione accoglieva i primi due “mezzi” del ricorso, con i quali CO il deduceva la violazione dell'art.5 della legge n.898/1970 nella determinazione dell'assegno divorzile, e rimetteva gli atti al giudice del rinvio ritenendo assorbiti il terzo, CO il quarto e il quinto “mezzo”, con i quali il dr. aveva dedotto: - l'incongruità dei parametri di riferimento utilizzati dal primo giudice per la rivalutazione dell'assegno (terzo motivo di ricorso per Cassazione); - l'omessa pronuncia sul capo della domanda relativa alla decorrenza dell'eventuale assegno divorzile (quarto motivo di ricorso per Cassazione);
- l'omessa applicazione dell'orientamento della Cassazione in tema di modalità di accertamento del diritto all'assegno di divorzio e in tema di quantificazione in base ai criteri autonomamente fissati dall'art. 5 cit. e indipendentemente dall'assegno pattuito in sede di separazione (quinto motivo di ricorso per Cassazione).
Nella parte motiva di detta ordinanza di annullamento con rinvio la Suprema Corte rilevava che la Corte di Appello di Lecce aveva errato nel determinare l'assegno divorzile in euro 1.250,00, per aver fondato tale decisione su un orientamento giurisprudenziale, anteriore al 2017, volto a tutelare la conservazione del tenore di vita precedente la separazione, orientamento tuttavia successivamente superato da quello espresso dalla
Cassazione con sentenza numero 11.504/2017, poi ribadito dalle Sezioni Unite con la pagina 3 di 12 sentenza numero 18.287/2018, oramai consolidato ed in ogni caso vincolante nel presente giudizio di rinvio.
4. - ha riassunto il contenzioso con atto di citazione del 23/05/2022, Parte_1 notificato il 26/05/2022, chiedendo a questa Corte di Appello, quale giudice del rinvio, di confermare la sentenza del Tribunale di Lecce e, in particolare, l'obbligo di di CP_1 versarle, a titolo di assegno di divorzio, l'importo mensile di €.1.500,00, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, ovvero la maggior somma ritenuta di giustizia, in considerazione, sostanzialmente, “dei gravi ed irreversibili danni morali e materiali” causatile dall'ex coniuge, dell'inadeguatezza del suo reddito e dell'impossibilità di procurarselo per ragioni di salute, situazione che ha chiesto di valutare tenendo conto CO dell'elevato reddito e dello stato di possidenza del In via istruttoria la riassumente ha CO chiesto di “…disporre la produzione da parte del dott. delle dichiarazioni dei redditi presentate…” ovvero “…opportune indagini sui reali redditi dell'appellante, sul suo patrimonio e sull'effettivo tenore di vita, anche in ordine alla titolarità di conti e depositi bancari valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria…”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 18.10.2022, depositata in telematico in pari data, si è costituito in giudizio , che, contestando ogni CP_1 contrario assunto, ha chiesto il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di appello introduttivo del giudizio contrassegnato dal n.860/2012 R.G., nonché la restituzione delle somme indebitamente versate alla Pt_1
La causa, riservata per la decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di repliche (ritualmente depositate da entrambe le parti), è stata rimessa sul ruolo per l'incompatibilità di uno dei componenti del collegio;
successivamente, precisate nuovamente le conclusioni dinanzi a questa Corte nella composizione innanzi indicata, il giudizio è stato riservato per la decisione senza assegnazione di ulteriori termini per conclusionali e repliche, in quanto già fruiti e non ulteriormente chiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. - Come innanzi sintetizzato, nel presente giudizio di rinvio le parti, pur partendo entrambe dal principio di diritto affermato dalla Cassazione nell'ordinanza di annullamento con rinvio, fanno discendere dallo stesso conclusioni diametralmente opposte, atteso che sulla base di tale principio di diritto la sig.ra chiede la conferma dell'assegno Pt_1
pagina 4 di 12 CO divorzile nella misura degli originari euro 1.500,00, mentre il dr. chiede la totale revoca dell'assegno divorzile, ovvero, in subordine, una sua congrua riduzione.
In tale contesto è preliminarmente opportuno richiamare in modo dettagliato i principi di diritto fissati dalla Suprema Corte e vincolanti per il presente giudizio di rinvio, nonché individuare le parti in questa sede oramai coperte da giudicato.
La Cassazione con l'ordinanza di annullamento con rinvio numero 6534/2022 ha annullato la sentenza numero 961/2016 in quanto nella stessa la Corte d'Appello ha erroneamente determinato l'assegno divorzile sul presupposto che lo stesso abbia “natura assistenziale” e debba “essere concesso a tutte le volte in cui il coniuge richiedente” non disponga “di mezzi sufficienti a mantenere il tenore di vita goduto durante la vita coniugale”, cioè sulla base di un orientamento giurisprudenziale seguito nel 2016, ma superato nel 2017 con la sentenza della Suprema Corte numero 11.504/2017, che ha chiarito, in punto di “an”, che l'assegno in questione non spetta al coniuge economicamente autosufficiente. Tale ultimo ed attuale orientamento giurisprudenziale è stato definitivamente precisato dalla
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 18.287 dell'11 luglio 2018, con la quale si è stabilito quanto segue:
I) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge numero 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sull'attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
II) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella pagina 5 di 12 realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
III) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
La Suprema Corte, dopo aver fissato tali principi di diritto, ha precisato che nel decidere nel presente giudizio di rinvio questa Corte di Appello:
a) <non potrà fare applicazione dei riferimenti operati dal ricorrente alla struttura bifasica della determinazione dell'assegno divorzile, in ordine alla quale va effettuato un giudizio unitario ex articolo 5 della legge numero 898 del 1970, secondo quanto stabilito dalle sezioni unite;
b) dovrà valutare in concreto (e non esprimendosi in termini di verosimiglianza non fondati su dati effettivi: <<è ragionevole ritenere>>), se del caso disponendo i necessari accertamenti tecnici, se la donna sia o meno in grado di svolgere un'attività lavorativa che le consenta di raggiungere un'autosufficienza economica, tenuto conto delle patologie delle quali la medesima è portatrice, anche in relazione alla sua età>>.
Il principio di diritto come innanzi fissato dalla Suprema Corte impone quindi la rivalutazione dell'an e del quantum dell'assegno divorzile al 5 ottobre 2016, data di decorrenza fissata nella sentenza della Corte di Appello n.961/2016.
6. - Tanto premesso, esaminate le risultanze istruttorie al 5 ottobre 2016 e applicati i principi di diritto fissati in ordine alla funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, questo giudice del rinvio deve preliminarmente valutare l'adeguatezza o meno dei mezzi della sig.ra ovvero la Pt_1 possibilità, per la stessa, di procurarseli espletando attività lavorativa. A tale “parametro” occorre infatti attenersi per decidere sia sull'attribuzione, sia sulla quantificazione dell'assegno, procedendosi ad “una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti” e tenendosi conto: - del contributo fornito dalla ex moglie alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune (nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi); - della durata del matrimonio;
- dell'età della sig.ra (attualmente circa 62 anni). Pt_1
In relazione a tali aspetti dagli atti emerge che Parte_1
pagina 6 di 12 CO a) diversamente da quanto dedotto dal non ha conseguito la laurea in giurisprudenza per non aver completato gli ultimi esami;
tale situazione non può tuttavia essere ricondotta ad eventi o a scelte di vita fatte dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, atteso che dagli CO atti emerge che il sollecitava anzi la moglie a completare gli studi e che le terapie attuate, di comune intesa, per avere un figlio potrebbero al più aver rallentato il percorso di studi, non già averne impedito il completamento;
non può pertanto parlarsi, nel caso in esame, di aspettative professionali totalmente sacrificate, atteso che la decisione dei coniugi di cercare la genitorialità biologica può al più aver inciso sulle stesse rallentando il percorso di studi, mentre il mancato conseguimento della laurea va ricondotto a scelte di vita fatte dalla sig.ra in costanza di matrimonio e anche dopo la fine dello stesso Pt_1
(non emergendo dagli atti uno stato di salute della sig.ra tale da rendere Pt_1 oggettivamente non possibile il completamento degli studi);
b) non ha mai svolto attività lavorativa, situazione che appare tuttavia ancora una volta riconducibile ad una scelta della stessa, atteso che le condizioni di salute accertate non attestato una sua inabilità al lavoro: la Commissione Medica Invalidi Civili nel 2013 ha riconosciuto alla sig.ra un'incapacità lavorativa solo nella misura del 35% (veds. Pt_1 certificazione del 20 febbraio 2013 e comunicazione I.N.P.S. del 21.2.2013); la presenza di tale certificazione attesta la sua idoneità a svolgere attività lavorativa e rende superfluo l'espletamento di c.t.u. medico-legale per accertare la possibilità o meno per la sig.ra di svolgere un'attività lavorativa idonea a consentirle l'autosufficienza economica;
Pt_1
c) dispone quindi del reddito derivante dall'assegno divorzile corrisposto dall'ex coniuge, che nel 2011 era pari ad euro 19.802,00 di reddito lordo, così suddiviso: euro 19.722,00 rinvenienti dall'assegno di mantenimento di euro 1.643,50 mensili ed euro 80,00 rinvenienti da beni immobili, con una tassazione di euro 4.720,00 (veds. dichiarazione dei redditi del 2011);
d) è comproprietaria di più beni immobili per averli ricevuti in eredità; ha tuttavia proceduto alla vendita di immobili, dei quali era comproprietaria per 1/3, negli anni 2007 e
2008 per un prezzo di complessivi euro 143.653,00, traendone quindi un ricavato di euro
47.884,33, del quale non si è tenuto conto nella determinazione dell'assegno divorzile, per avere la sig.ra dichiarato di averla interamente utilizzata per ristrutturare la casa in Pt_1 cui abita;
deve tuttavia rilevarsi che tale abitazione risulta intestata alla stessa solo per il
22% ed abitata anche dalla madre, per cui non potevano interamente gravare sulla stessa le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile; è allo stato comproprietaria, nella pagina 7 di 12 misura del 22%, di un'abitazione sulla litoranea Gallipoli – Leuca, oltre che dell'abitazione in cui, come detto, vive con la madre (veds. informativa della Guardia di Finanza del
24.05.2011);
e) non ha svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, per cui il contributo fornito, quale coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia è rappresentato dalla gestione della casa e delle faccende domestiche;
f) il matrimonio è durato circa 12 anni e 8 mesi, avendo le parti contratto matrimonio concordatario il 27.8.1992 e cessato la convivenza dal maggio 2005 (veds. sentenza di separazione dei coniugi n. 1949/06 del 25.9.2006, nella quale sono state recepite le condizioni concordate dai coniugi).
Sempre in relazione ai presupposti fissati dalla Cassazione, dagli atti emerge che
[...]
: CP_1
I) disponeva e dispone di reddito quale dirigente di I livello della ASL di Lecce, come si evince dalle prodotte dichiarazioni dei redditi;
in particolare lo stesso nel 2009 (mod.
730/2009 aveva un reddito lordo di euro 70.398,00, con reddito netto nel periodo in esame intorno ad euro 3.600,00 mensili (veds. buste paga prodotte in atti);
II) dispone di consistente patrimonio immobiliare (terreni e fabbricati), come attestato dalle visure catastali;
III) ha dovuto e deve tuttavia provvedere al mantenimento di due figli, , COroparte_2 nato il [...], e , nato il [...], circostanza che incide notevolmente sulle Per_1 spese che lo stesso deve sostenere.
In tale contesto, attesa la presenza del contributo fornito dalla sig.ra nella Pt_1 conduzione della vita familiare, nel corso della quale, d'intesa con l'ex coniuge, ha sicuramente posposto il percorso di studi rispetto alla gestione della vita familiare e alle terapie necessarie per cercare la genitorialità biologica, nonché tenuto conto della ridotta capacità di lavoro della stessa, che aveva 53 anni nell'ottobre del 2016 (mentre attualmente ha circa 62 anni) e, come detto, un'incapacità lavorativa del 35%, avendo in particolare risentito negativamente delle cure e terapie alle quali si è sottoposta nel tentativo di raggiungere l'obiettivo della genitorialità biologica (veds. certif. a firma del neuropsichiatra dr. , va confermato il riconoscimento, in favore della ex moglie, di Per_2 un assegno divorzile, che andava tuttavia al 5 ottobre 2016 determinato – sulla base dei principi di diritto fissati dalla Cassazione ed innanzi richiamati - nella somma di euro
850,00 mensili, attesa la disponibilità di immobili in capo alla sig.ra e la sua Pt_1
pagina 8 di 12 idoneità a svolgere attività lavorativa, situazione come detto da valutare unitamente al CO reddito e alle aumentate spese dell'ex coniuge dr. tenuto al mantenimento di due figli, titolare di reddito quale dirigente ASL e proprietario di immobili. Si è in particolare tenuto conto, oltre che della durata del matrimonio, quanto alla sig.ra del contributo dato Pt_1 alla conduzione familiare in costanza di matrimonio, dell'età e dell'idoneità al lavoro della stessa, della disponibilità della somma di euro 47.884,33 derivante dalla vendita (negli anni
2007 e 2008) di più immobili dei quali era comproprietaria (per un prezzo di complessivi CO euro 143.653,00), del patrimonio immobiliare, nonché, quanto al dr. delle aumentate spese per la nascita del secondo figlio, del reddito (che in tali anni – come accertato dal primo giudice in sentenza – era pari a circa euro 50.000,00 di reddito imponibile annuale), del patrimonio immobiliare.
8. – Tale somma di euro 850,00 mensili è stata determinata – come detto – alla data del 5 ottobre 2016, cioè sulla base del reddito e delle condizioni delle parti a tale data, ritenendosi opportuno recepire sul punto la statuizione della Corte di Appello.
Poiché deve essere conservato l'effettività del contributo al mantenimento come innanzi determinato, su tale importo è dovuta la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati e non già una rivalutazione collegata all'indice di inflazione programmata prevista dallo specifico contratto di lavoro del pubblico CO dipendente dr. Per cui il suddetto importo deve essere oggi corrisposto previa rivalutazione annuale (pervenendosi al giugno 2025 alla somma di euro 1.031,05). Trattasi peraltro di statuizione conforme a quanto deciso dalla Corte di Appello con la sentenza n.961/2016, sulla quale non è intervenuta la pronuncia di annullamento della Cassazione, che ha ritenuto “assorbito” tale pur autonomo motivo. CO 7. – Resta da decidere in ordine all'istanza del dr. di condanna dell'ex coniuge alla restituzione delle maggiori somme versate sino ad oggi, questione in relazione alla quale la
Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, non si è pronunciata, ritenendola CO
“assorbita” dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso proposti dal dr.
La Corte di Appello con la sentenza nr.961/2016 ha sostanzialmente rigettato tale richiesta, verosimilmente motivando nei seguenti testuali termini: “Non ricorrono circostanze concrete in ordine alla decorrenza dell'assegno divorzile dalla data di presentazione del ricorso per cessazione degli effetti civili di matrimonio”.
La Cassazione ha invece ritenuto “assorbito” dall'accoglimento dei primi due motivi di ricorso quello, invero autonomo, relativo alla richiesta restitutoria. pagina 9 di 12 Ciò induce a ritenere che tale statuizione non sia coperta dal giudicato, pur apparendo autonoma rispetto alla rideterminazione dell'assegno divorzile nel quantum.
Nel merito, come noto, la questione è stata nel tempo diversamente decisa dalla giurisprudenza ed ha richiesto infine precise puntualizzazioni da parte della Cassazione, che con sentenza delle Sezioni Unite n.32914/2022, pubblicata l'8.11.2022, ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) «In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere:
a) opera la «condictio indebiti» ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione
«del richiedente o avente diritto», ove si accerti l'insussistenza «ab origine» dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata
(sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità».
Reputa questo giudice del rinvio che nel caso in esame debba operare il principio di diritto di cui alla lettera “b” che precede: “b) non opera la «condictio indebiti» e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al pagina 10 di 12 fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, «delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)», sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post- familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica>>.
Deve infatti ritenersi che la signora attesa la modesta entità della riduzione qui Pt_1 accertata, abbia utilizzato per il proprio mantenimento l'intero assegno divorzile, essendo peraltro certo che la stessa, sebbene idonea al lavoro, non abbia tuttavia espletato alcuna attività, né quindi percepito alcun reddito al fine di integrare la sua capacità economica, con conseguente necessità di applicare il “principio di solidarietà post-familiare” e il
“principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica”.
8. – Le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio, per l'intero liquidate come da dispositivo che segue, vanno anche in queste sedi poste a carico del dr. CO er per ¾ e compensate per il restante ¼, in considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello e della decisione di questioni che hanno registrato difformi soluzioni da parte della giurisprudenza, anche della Suprema Corte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, decidendo quale giudice del rinvio sull'appello proposto, con atto notificato il 20.08.2012, da nei confronti di CP_1 avverso la sentenza n.48/2012 del Tribunale di Lecce, in seguito a Parte_1 sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio nr.6534/2022 e ad atto di riassunzione di in parziale modifica del capo “a” del dispositivo della Parte_1 sentenza della Corte di Appello nr.961/2016, così provvede:
a) ridetermina l'assegno di divorzio dovuto da a favore di CP_1 Parte_1 di cui al capo “a” della sentenza della Corte di Appello nr.961/2016 nella misura di euro 850,00 a decorrere dal 5 ottobre 2016, rivalutato annualmente secondo gli indici istat per le famiglie di operai ed impiegati;
b) conferma nel resto la sentenza della Corte di Appello nr.961/2016; pagina 11 di 12 c) compensa per ¼ tra le parti le spese del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione e del presente giudizio di rinvio e condanna a rifondere a i CP_1 Parte_1 restanti ¾; liquida per l'intero le spese del giudizio in Cassazione in complessivi euro
4.800,00 per compensi e spese, e quelle del presente giudizio di rinvio in euro
7.200,00, di cui euro 200,00 per spese ed euro 7.000,00 per compensi, oltre, per entrambi, spese generali, i.v.a. e c.a.p. a termini di legge.
Lecce, 22 luglio 2025
il presidente estensore dott.ssa Anna Rita Pasca
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