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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 05/06/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 908/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Giuseppe Melisenda Giambertoni - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 908/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nato a [...] il [...] (Avv. Nordio Alfredo) Parte_1
RICORRENTE
E
, nata a [...] in data [...] (Avv. Cammilleri Daniele) CP_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione depositato in data 17/04/2024 -a seguito dell'ordinanza del
19.03.2024, con la quale il Tribunale di Padova aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale - chiedeva che il Tribunale dichiarasse la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio concordatario contratto, in data 31.01.1981, con . CP_1
A sostegno della domanda, parte ricorrente esponeva che la convivenza coniugale, dalla quale erano nati due figli, oramai maggiorenni, si era interrotta da molto tempo e non era più ripresa successivamente alla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nell'ambito della procedura di separazione personale;
separazione successivamente pronunziata con sentenza n. 841 del 14.02.1991, passata in giudicato.
Si costituiva in giudizio , la quale non si opponeva alla domanda principale di CP_1 divorzio e chiedeva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, anche di quelle relative al giudizio promosso innanzi al Giudice dichiaratosi incompetente.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, revocava l'assegno di mantenimento in favore dei figli previsto in sede di separazione e, all'udienza del 3.6.2025, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta, risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata dal Tribunale di Padova con sentenza di separazione del 14.02.1991, depositata il
25.06.1991, passata in giudicato.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015 e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con sentenza passata in giudicato.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti. Essendo pacifico che i figli e rispettivamente di 43 e 41 anni, sono oramai Per_1 Per_2 autonomi, va confermata la revoca dell'assegno di mantenimento previsto in loro favore.
La domanda con la quale parte convenuta ha chiesto di porre a carico del ricorrente le spese di lite del procedimento n. 6945/2023 RG, promosso presso il Tribunale di Padova, deve essere rigettata.
Contrariamente a quanto ritenuto dal giudice padovano, le spese di lite avrebbero dovuto essere liquidate in quel giudizio in quanto, nelle ipotesi di incompetenza inderogabile, come quella in esame, il giudice che si dichiara incompetente deve provvedere sulle spese (sul punto v.
Cassazione civile sez. VI, 26/06/2019, n.17187 secondo cui “Avverso l'ordinanza che abbia accolto
l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione; v. anche Cassazione civile n.20153/2023).
La mancata opposizione alla domanda principale e la natura delle questioni fanno sì che le spese di lite di questo procedimento debbano essere interamente compensate.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Uditi gli avvocati delle parti ed il Pubblico Ministero, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e difesa rigettata
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Palermo il 31.01.1981 da
, nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
l'08/02/1954, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palermo al n. 54, parte
II, serie A, anno 1981.
REVOCA
L'assegno di mantenimento in favore dei figli previsto in sede di separazione
RIGETTA
La domanda della convenuta avente ad oggetto le spese di lite del procedimento innanzi al
Tribunale di Padova.
DICHIARA
Compensate le spese di questo giudizio DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Palermo per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 4.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe Melisenda Giambertoni
(atto firmato digitalmente)