TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3103/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa CA VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. CARADONNA GIUSEPPE (C.F. ), nato ad [...] il C.F._1
30/03/1972, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, l'avv. Giuseppe Caradonna, difensore di fiducia di , imputato dinanzi all'intestato Tribunale nel procedimento penale n. 1763/2016 Parte_1
R.G.n.r. e n. 1903/2017 R.G. T., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, il 20.11.2023, con il quale gli era stata liquidata la somma di € 800,00 oltre accessori per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
In particolare, il ricorrente, a supporto della propria istanza ha esposto che:
1 - “escludendo le varie udienze di mero rinvio o quelle nelle quali vi è stata la nomina di altro
difensore ai sensi dell'art. 97 , 4° comma c.p.p., ha partecipato personalmente o conferendo apposita
delega orale ad altro avvocato a n. 4 udienze, segnatamente quelle del 14/11/2022, del 9/10/ 2023, del
6/11 e del 20/11/2023 (v. all. n. 2), nelle quali è stata svolta regolare attività dibattimentale (ed in
particolare, per quanto attiene alla fase istruttoria, pur non essendosi proceduto all'assunzione di prove
orali, all'udienza del 9 ottobre 2023 sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, su consenso delle
parti, il verbale di ricezione di querela ed i verbali di S.I.T. dei sigg. e )”; Per_1 Pt_2
- la liquidazione della suddetta attività, in applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di intesa stipulato il 2 marzo 2017 tra il Tribunale di Agrigento e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Agrigento, deve essere pari a € 1.650,00 oltre accessori.
Ha chiesto quindi la riforma del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Dalla disamina del fascicolo allegato al ricorso, emerge che nel procedimento di cui si tratta è stata svolta attività di udienza in 4 giornate (14/11/2022, dichiarazione di assenza;
9/10/
2023, apertura dibattimento;
6/11/2023, conclusioni PM e del 20/11/2023, conclusioni difesa;
cfr. verbali in atti). Conseguentemente, nel caso di specie va applicato il punto 7 del protocollo di intesa citato per i procedimenti del Tribunale in composizione monocratica (cfr. pag. 4),
essendo state tenute più di tre udienze in cui è stata svolta effettiva attività difensiva (e quindi non di “mero rinvio”).
L'impugnato decreto va quindi revocato ed il compenso spettante al ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato nella misura di € 1.650,00
già ridotto ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite del presente procedimento vadano poste a carico del CP_1
soccombente, come liquidate in dispositivo in base ai valori tendenti ai minimi per lo scaglione di riferimento determinato in base al domandato (pari alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo liquidato), considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 20.11.2023 di cui è stata data lettura in udienza,
2 liquida in favore dell'Avv. Giuseppe Caradonna, difensore di nel procedimento Parte_1
penale n. 1763/2016 R.G.n.r. e n. 1903/2017 R.G. T., la somma complessiva di € 1.650,00 oltre accessori, detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, quantificati in complessivi € 425,50 di cui € 125,50 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 22 dicembre 2025
il Giudice
CA VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa CA VE,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 26.11.2025, tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
ha pronunciato la seguente SENTENZA, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di primo grado pendente tra
l'avv. CARADONNA GIUSEPPE (C.F. ), nato ad [...] il C.F._1
30/03/1972, rappresentato dal medesimo ex art. 86 c.p.c.;
- ricorrente -
contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
- resistente contumace -
oggetto: opposizione avverso provvedimento di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato.
conclusioni delle parti: come rassegnate da parte ricorrente con le note di trattazione scritta depositate in data 19.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023, l'avv. Giuseppe Caradonna, difensore di fiducia di , imputato dinanzi all'intestato Tribunale nel procedimento penale n. 1763/2016 Parte_1
R.G.n.r. e n. 1903/2017 R.G. T., ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto opposizione avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Agrigento, in composizione monocratica, il 20.11.2023, con il quale gli era stata liquidata la somma di € 800,00 oltre accessori per l'attività difensiva prestata in favore del proprio assistito.
In particolare, il ricorrente, a supporto della propria istanza ha esposto che:
1 - “escludendo le varie udienze di mero rinvio o quelle nelle quali vi è stata la nomina di altro
difensore ai sensi dell'art. 97 , 4° comma c.p.p., ha partecipato personalmente o conferendo apposita
delega orale ad altro avvocato a n. 4 udienze, segnatamente quelle del 14/11/2022, del 9/10/ 2023, del
6/11 e del 20/11/2023 (v. all. n. 2), nelle quali è stata svolta regolare attività dibattimentale (ed in
particolare, per quanto attiene alla fase istruttoria, pur non essendosi proceduto all'assunzione di prove
orali, all'udienza del 9 ottobre 2023 sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, su consenso delle
parti, il verbale di ricezione di querela ed i verbali di S.I.T. dei sigg. e )”; Per_1 Pt_2
- la liquidazione della suddetta attività, in applicazione delle tariffe di cui al Protocollo di intesa stipulato il 2 marzo 2017 tra il Tribunale di Agrigento e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Agrigento, deve essere pari a € 1.650,00 oltre accessori.
Ha chiesto quindi la riforma del provvedimento impugnato con vittoria di spese.
Il , nella persona del Ministro pro tempore, ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio, non si è costituito.
Dalla disamina del fascicolo allegato al ricorso, emerge che nel procedimento di cui si tratta è stata svolta attività di udienza in 4 giornate (14/11/2022, dichiarazione di assenza;
9/10/
2023, apertura dibattimento;
6/11/2023, conclusioni PM e del 20/11/2023, conclusioni difesa;
cfr. verbali in atti). Conseguentemente, nel caso di specie va applicato il punto 7 del protocollo di intesa citato per i procedimenti del Tribunale in composizione monocratica (cfr. pag. 4),
essendo state tenute più di tre udienze in cui è stata svolta effettiva attività difensiva (e quindi non di “mero rinvio”).
L'impugnato decreto va quindi revocato ed il compenso spettante al ricorrente per l'attività espletata nel procedimento di cui si tratta va rideterminato nella misura di € 1.650,00
già ridotto ai sensi dell'art. 130 D.P.R. 115/2002.
Le spese di lite del presente procedimento vadano poste a carico del CP_1
soccombente, come liquidate in dispositivo in base ai valori tendenti ai minimi per lo scaglione di riferimento determinato in base al domandato (pari alla differenza tra l'importo richiesto e l'importo liquidato), considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, revoca il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di
Agrigento il 20.11.2023 di cui è stata data lettura in udienza,
2 liquida in favore dell'Avv. Giuseppe Caradonna, difensore di nel procedimento Parte_1
penale n. 1763/2016 R.G.n.r. e n. 1903/2017 R.G. T., la somma complessiva di € 1.650,00 oltre accessori, detratto quanto già eventualmente versato in virtù del decreto opposto;
condanna il in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle Controparte_1
spese di lite, quantificati in complessivi € 425,50 di cui € 125,50 per esborsi, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso spese forfettarie;
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Si comunichi.
Così deciso in Agrigento, in data 22 dicembre 2025
il Giudice
CA VE
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005,
n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3