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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 182/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Caterina Caniato ConSIliere relatore
Martina Gasparini ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. PANATO MARCO con studio in Verona, Corso Porta
Nuova n.7, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da mandato conferito in primo grado e allegato al presente. Il difensore ha eletto domicilio digitale per ogni comunicazione inerente al presente procedimento all'indirizzo pec
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appellante e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. LORENZON ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Cesare Battisti n.10, San Donà di Piave (VE) appellata
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante:
1) […] 2) Nel merito e in via principale, revocare e riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atto, o per quelli ritenuti d'ufficio o di giustizia, e, per l'effetto, dichiararsi e/o accertarsi che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata per i titoli e le causali di cui al decreto opposto, anche in accoglimento delle spiegate eccezioni. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante;
3) Nel merito e in via subordinata, nel denegato e non ritenuto caso di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, ridurre le somme dovute dall'appellante all'appellata con l'accertamento delle somme realmente dovute, se dovute, secondo quanto verrà verificato, provato ed accertato in corso di causa, anche compensando, in tutto o in parte, con le somme dovute dall'appellata all'appellante per i motivi esposti in atto o per quanto sarà provato in corso di causa, anche in accoglimento delle suestese spiegate domande ed eccezioni, in estremo subordine, previa fissazione di termine per l'eventuale restituzione delle somme accertate;
4) In via di ulteriore subordine, nel denegato e non ritenuto caso di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che nessun termine per la restituzione è stato convenuto tra le parti, previa valutazione dei complessivi rapporti tra le parti, fissarsi ex art. 1817 c.c. termine per la restituzione delle somme da parte del SI. Pt_1
alla SI.ra ed eventualmente postponendo la provvisoria esecutività della CP_1
sentenza impugnata e del Decreto ingiuntivo opposto al termine individuato;
5) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, da distrarsi in favore dell'avv.
Marco Panato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
a) disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc alla controparte di tutti gli estratti conto bancari riportanti i bonifici effettuati e ricevuti nei confronti del SI. tra Parte_1
il 2009 ed il 2016 inclusi;
pag. 2/23 b) disporre CTU tecnico contabile sulle partite economiche, ed in specie sul dare/avere tra opponente ed opposto per come emerge dai documenti fiscali e contabili delle stesse
(documenti, estratti conto e causali) al fine di accertare l'eventuale credito;
c) a prova contraria, si chiede inoltre disporsi CTU tecnica e contabile sulle poste degli estratti dimessi (e dei documenti in causa), a verifica delle contrapposte poste creditorie e debitorie fra le parti.
d) disporre interpello formale della controparte e prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che il SI. ha versato € 44.345,26 tra il novembre 2009 e l'ottobre 2016 a Pt_1
come da docc. 5 e 6 che si rammostrano?; 2) Vero che il SI. ha CP_1 Pt_1
saldato ogni debito nei confronti della SI.ra ; 3) Vero il SI. CP_1 Pt_1
tra il 2000 ed il 2012 ha contribuito alle attività della famiglia;
4) Vero
[...] CP_1
che il SI. e la SI.ra hanno convissuto more uxorio per Parte_1 CP_1
diversi anni tra il 2000 ed il 2012?; 5) Vero che il SI. ha prestato aiuto Parte_1
personale e lavorativo alla SI.ra durante il loro fidanzamento e comunque CP_1
durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?; 6) Vero che il SI. Pt_1
ha prestato aiuto economico alla SI.ra durante il loro
[...] CP_1
fidanzamento e comunque durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?;
7) Vero che il SI. ha prestato aiuto personale e lavorativo alla famiglia Parte_1
della SI.ra specie dopo il decesso del padre, durante il loro fidanzamento CP_1
e comunque durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?; 8) Vero che il SI. ha prestato aiuto economico alla SI.ra anche per anni Parte_1 CP_1
dopo la “rottura” del loro rapporto personale e comunque terminata la reciproca convivenza, in particolare negli anni tra il 2010 ed il 2016?; 9) Vero che negli anni tra il
2005 ed il 2016 la SI.ra ha ricevuto a più riprese aiuti personali, CP_1
economici e lavorativi dal SI. ?; 10) Vero che il SI. ha Parte_1 Parte_1
interamente restituito i 10.000€ prestati da per l'inizio attività e che dopo CP_1
quelli alcuna somma è più stata prestata allo stesso?; 11) Vero che il SI. Pt_1
ha corrisposto somme alla SI.ra nell'ambito dei reciproci rapporti
[...] CP_1
anche tramite il pagamento con assegno circolare (per € 15.000,00) di autoveicolo marca Volvo modello V70 con cambio automatico dopo 4/5 anni dall'acquisto effettuato liberamente dalla con Iva agevolata. (354.000 Km) e che la stessa è CP_1
pag. 3/23 stata venduta poi all'estero con Radiazione per esportazione al valore di € 1.500 euro c.a.?; 12) Vero che il SI. è stato oggetto di aggressioni verbali e fisiche Parte_1
da parte della SI.ra con l'obiettivo dichiarato da quest'ultima di ottenere CP_1
pagamenti dal SI. (tra cui un episodio verificatosi al Cinema Cristallo di Oderzo Pt_1
vicino all'entrata dell'enoteca)?; 13) Vero che lei ha assistito come commercialista il SI. e che nel 2011 questi le ha presentato i fratelli ed è stato di Parte_1 CP_1
supporto per la gestione finanziaria dell'eredità del loro padre poco dopo il decesso?;
14) Vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto more Parte_1 CP_1
uxorio per circa 7 anni?; 15) Vero che il SI. ha pagato alla SI.ra Parte_1 [...]
somme maggiori di quelle che riteneva dovute al solo scopo di aiutarla da un CP_1
punto di vista morale, visti i precedenti rapporti personali?; 16) Vero che negli anni di convivenza tra il SI. , la SI.ra ha corrisposto Parte_1 CP_1
spontaneamente somme in favore dell'allora compagno?; 17) Vero che negli anni di convivenza, e comunque tra il 2000 ed il 2014, tra il SI. e la SI.ra Parte_1
gli stessi si prestavano reciprocamente e spontaneamente aiuti, anche di CP_1
natura economica?; 18) Vero che il SI. ha infatti ricevuto dalla SInora Parte_1
i seguenti importi: in data 15/10/2010 Euro 1.050,00 (doc. 05c pag. 11), in data CP_1
22/02/2012 Euro 10.000,00 (doc. 05e pag. 02) e in data 20/12/2013 Euro 15.000,00
(doc. 05f pag. 24) e che la somma di Euro 15.000,00 ricevuta nel dicembre 2013 è stata restituita immediatamente alla SInora come chiaramente attestato dai CP_1
movimenti del conto corrente del SInor (doc. 05f pag. 24), rammostrandosi i Pt_1
docc. 5 e 6 al teste?; 19) Vero che dal 2009 al 2016 il SInor ha versato alla Pt_1
SInora complessivamente la somma di Euro 44.345,26 a mezzo bonifici bancari CP_1
(doc. 05, che si rammostra al teste) e la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni? Si indicano a testi su tutti i capitoli:
, dott. . Nella Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova formulati da controparte nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c., si chiede l'abilitazione alla prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta.
e) ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra di esibire tutta la documentazione CP_1
personale e patrimoniale, in specie tra gli anni 2000 e 2016, per accertarne le capacità e pag. 4/23 possibilità economiche, anche al fine di valutare il valore delle presunte elargizioni nei confronti della controparte;
f) ordinare, ex art. 210 cpc, e/o richiedere informazioni ex art. 213 cpc all'Agenzia delle Entrate in ordine alla situazione economica e patrimoniale SI.ra e della famiglia in specie tra gli anni 2000 e 2016, per CP_1 CP_1
accertarne le capacità e possibilità economiche, anche al fine di valutare il valore delle presunte elargizioni nei confronti della controparte;
g) ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra e/o ex art. 210 e/o 213 cpc CP_1 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Territorio, all'INPS ed agli istituti bancari con riferimento alla situazione economica e patrimoniale della SI.ra di: CP_1
esibire, depositare ed indicare dichiarazione dei redditi, la documentazione bancaria e fiscale, di indicare i rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accesi e produzione dei relativi estratti conto, eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili, documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari, specificare la redditività al netto delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri previdenziali deducibili dal reddito complessivo, il tutto per gli anni dal 2000 al 2016 inclusi e/o disporsi CTU tecnica finalizzata alla valutazione dei predetti elementi.
Conclusioni per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE Rigettarsi l'istanza di sospensiva in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interpello del Sig. e per Parte_1
testi sui capitoli separati e specifici già elencati nella II e III memoria ex art. 183 sesto comma cpc, come pure nella comparsa conclusionale di cui all'art. 281 sexies cpc, con i testi ivi indicati;
pag. 5/23 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli indicati dal patrocinio avversario;
Ordinarsi ex art. 210 cpc l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del
Sig. degli ultimi dieci anni come pure le cartelle di pagamento che sono Parte_1
state notificate all'opponente per debiti nei confronti dell'erario;
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite;
***** RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE: Si chiede, ex art. 93
c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Il Tribunale di Treviso, in accoglimento del ricorso monitorio promosso dalla SInora
in data 1 giugno 2021 emetteva il decreto ingiuntivo n.1425/2021 con il CP_1
quale ingiungeva al SI. il pagamento della somma di €11.700,00 oltre Parte_1
accessori e spese.
Avverso tale decreto il SI. proponeva opposizione chiedendone la revoca e Pt_1
contestando la sussistenza di qualunque obbligazione nei confronti della ingiungente. In subordine, il SI. chiedeva l'accertamento delle minori somme dovute, eccepiva Pt_1
la compensazione con crediti da lui vantati nei confronti della ingiungente e, in estremo subordine, chiedeva la fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Con sentenza a verbale n. 2231/2023 del 28 novembre 2023 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dalla creditrice opposta.
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2024 il SI proponeva appello Pt_1
avverso la citata sentenza, chiedendone in via preliminare la sospensione. Nel merito, chiedeva in principalità l'integrale riforma della sentenza appellata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione che nulla è dovuto dall'appellante. In subordine, chiedeva l'accertamento delle minori somme dovute, la compensazione con pag. 6/23 le somme dovute dall'appellata e, in estremo subordine, la fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 8 febbraio 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti entro il 11 febbraio 2025, termine stabilito per trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione, depositavano note ex art.127-ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni già depositate e chiedendo che l'impugnazione venga decisa.
II.
Quale titolo a fondamento del ricorso monitorio la SInora ha allegato di avere CP_1
prestato al SI. la complessiva somma di €21.200, con più dazioni e diverse Pt_1
modalità nel corso del rapporto di convivenza more uxorio con l'ingiunto, intercorso tra il 2007 e il 2013.
Quale prova in sede monitoria ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 9 aprile
2015, a lei diretto e proveniente dal SI. , che ha qualificato come Pt_1
“riconoscimento di debito” per la somma di €21.500.
Ha inoltre prodotto contabili di 19 bonifici, tutti dell'importo di €500, effettuati a suo favore dal SI. tra il 4 maggio 2015 e il 27 dicembre 2016 (docc.
3-9 monitorio), Pt_1
rappresentando che tali pagamenti sarebbero stati effettuati a tiolo di parziale adempimento dell'obbligazione oggetto di riconoscimento.
Ha agito in via monitoria per il residuo credito, quantificato in €11.700,00.
pag. 7/23 La domanda è stata accolta con decreto ingiuntivo n.1425/2021 avverso il quale Pt_1
ha proposto opposizione, contestando di avere in alcun modo riconosciuto il debito, affermando di avere agito in adempimento di doveri morali e sociali e di non dovere nulla per avere comunque corrisposto alla SInora delle somme di denaro CP_1
complessivamente superiori rispetto a quanto ricevuto.
III.
Il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione qualificando il documento prodotto in sede monitoria come riconoscimento di debito e ritenendo che il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso sulla base dei documenti rassegnati dalla ricorrente.
Ha rigettato l'eccezione di compensazione, ritenendo che l'opponente non abbia assolto all'onere della prova del proprio asserito controcredito.
Ha ritenuto non meritevole di accoglimento la prospettazione di parte opponente, secondo cui avrebbe agito in adempimento di doveri morali e sociali.
IV.
L'appello non è fondato.
Con il gravame proposto il SI. adduce i motivi di appello di seguito delineati. Pt_1
1) Nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art.1988 c.c. – mancanza dei requisiti integrativi un riconoscimento del debito – Errata interpretazione e valutazione delle produzioni documentali
Parte appellante contesta il capo della sentenza nella quale è ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del riconoscimento di debito.
Il giudice di primo grado ha motivato sul punto come segue:
“Risulta per tabulas che, a seguito della richiesta della ricorrente, comunicata con mail del 08/04/2015, di rimborso della somma di euro
21.200,00, con successiva mail del 09/04/2015 si Parte_1
riconosceva pacificamente debitore, precisando che stava rientrando dal
pag. 8/23 debito versando euro 500,00 mensili (doc. n. 32 e n. 33 fascicolo opposta)”.
L'appellante contesta che il documento prodotto in sede monitoria sia qualificabile come riconoscimento di debito ai sensi dell'art.1988 c.c.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la mail mancherebbe sia di una esatta indicazione dell'ammontare del debito asseritamente riconosciuto sia di una dichiarazione della volontà di riconoscersi debitore di una determinata somma di denaro, né varrebbe a sopperirvi il fatto che l'appellata abbia effettuato una dichiarazione con la quale ha formulato una richiesta unilaterale di pagamento di una somma.
Il motivo non è fondato.
Il documento posto da parte appellata quale prova del titolo della sua richiesta monitoria va letto nel contesto di uno scambio di messaggi di posta elettronica fra le parti:
Nel primo messaggio (doc. 1 monitorio) in data 8 aprile 2015 la SInora ha CP_1
affermato di essere entrata in sofferenza con la propria azienda e ha aggiunto “necessito di rientrare in possesso della mia liquidità … come avrai capito non posso più venirti incontro con il frazionamento del tuo debito così come avevamo inizialmente previsto per cui ti chiedo di trovare una soluzione, vedi tu come – se dalla tua famiglia, dalla banca o dalla tua nuova compagna – io ho aspettato veramente l'ultimo momento prima di arrivare a questa richiesta, ma ora non posso più.
Il debito totale ad oggi risulta di € 21.200,00”
[La cifra di €21.200 è graficamente evidenziata come sopra anche nella mail originale].
Il secondo messaggio di posta elettronica prodotto è la risposta del SI. , inviata il Pt_1
giorno successivo, 9 aprile 2015, del seguente tenore: “sono davvero molto dispiaciuto nel leggere delle tue difficoltà, come sai nemmeno per me è un gran periodo, il solo impegno delle 500 euro mensili che ti sto versando mi genera non pochi problemi e nonostante tutto sto facendo fronte a quanto pattuito. Ho avuto molto da tuo Padre e da te nei miei momenti di grande difficoltà economica e lungi da me ora voltarti le spalle
pag. 9/23 …. “in questo momento non riesco a disporre di quanto mi chiedi in unica soluzione”
(doc.2 monitorio) Il SI. si è quindi proposto di trovare delle persone per Pt_1
acquistare l'appartamento di Giavera, al fine di aiutare la SInora a disporre di CP_1
liquidità.
Il terzo messaggio prodotto è la risposta della SInora nella medesima giornata, CP_1
in cui la stessa ha ribadito l'esistenza del proprio credito e il precedente accordo per un suo pagamento rateale: “se mi aiutassi nella vendita di uno dei 2 immobili sarebbe perfetto e allora potremmo continuare a frazionare questo credito che avanzo.”
I criteri ermeneutici previsti per i contratti agli artt.1362 e sgg. del codice civile sono applicabili anche agli atti unilaterali, in quanto compatibili.
Innanzitutto secondo l'interpretazione letterale del testo scritto dal SI , è chiara Pt_1
l'indicazione di un “impegno” di pagamento di €500 , in esecuzione di “quanto pattuito”, vale a dire l'indicazione della sussistenza di una obbligazione giuridicamente vincolante.
Può inoltre ritenersi applicabile alla dichiarazione unilaterale il criterio ermeneutico previsto al secondo comma dell'art.1362 c.c., che considera il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto: dopo la dichiarazione di cui sopra, l'odierno appellante ha continuato a pagare mensilmente la rata di €500 ancora per oltre un anno e precisamente fino a dicembre 2016 e ha aiutato la SInora
a vendere l'immobile. CP_1
Sotto diverso profilo ermeneutico, anche le dichiarazioni unilaterali, quali il riconoscimento di debito, come i contratti, devono interpretarsi secondo canoni di buona fede (art.1366 c.c.), a tutela del legittimo affidamento di chi riceve tale dichiarazione.
La SInora è stata chiarissima in ordine alla propria posizione ed alle proprie CP_1
richieste, addirittura evidenziando nella veste grafica (con spaziatura e ingrandimento della cifra) la somma della quale si è dichiarata creditrice.
Secondo una interpretazione di buona fede, se il SI. non si fosse ritenuto Pt_1
debitore della cifra indicata dalla sua ex- compagna, se l'avesse ritenuta eccessiva o se avesse ritenuto – come ora affermato – sussistere una mera obbligazione naturale,
pag. 10/23 avrebbe dovuto contestare la richiesta, la cui chiarezza non lasciava spazio a possibilità di incomprensioni.
Invece, ha fatto richiamo lui stesso nella sua risposta a “quanto pattuito” ed ha continuato a corrispondere il pagamento delle rate.
L'appellante afferma che la propria dichiarazione non costituirebbe riconoscimento di debito bensì manifestazione di un intento di aiutare la ex compagna in un momento di difficoltà, per riconoscenza ricevuta in passato da lei e dalla sua famiglia, pertanto senza alcuna finalità di assolvere ad un impegno giuridicamente valido, bensì con l'intenzione di adempiere ad un dovere morale e/o naturale.
Tuttavia, tale assunto contraddice alla lettera della sua dichiarazione, nella parte in cui fa riferimento a “quanto pattuito”.
2) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione art.2697 c.c. – mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza e la causa debendi del credito ingiunto.
Quale secondo motivo di impugnazione l'appellante adduce la mancata prova, da parte dell'appellata, della esistenza di una obbligazione e del suo esatto ammontare, citando il seguente passaggio della sentenza impugnata:
“Inoltre, le contabili di bonifico allegate dalla ricorrente al ricorso per ingiunzione, su richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del monitorio (doc. dal n. 11 al n. 18 fascicolo ricorrente), dimostrano l'avvenuto versamento in favore dell'opponente del complessivo importo di euro 21.350,00. nonostante Parte_1
l'impegno assunto, ha tuttavia estinto solo parzialmente il proprio debito
(doc. n. 5 fascicolo opponente) … Alla luce dell'espresso riconoscimento di debito, contenuto nella citata mail del 09/04/2015, avvalorato dalla produzione delle contabili dei bonifici bancari eseguiti dalla convenuta- opposta, la richiesta di ingiunzione di pagamento deve ritenersi legittima.”
pag. 11/23 Il motivo non è fondato, in quanto l'onere della prova sia del titolo a fondamento della pretesa creditoria sia del suo ammontare ricadono sullo stesso appellante in quanto, come motivato al precedente punto, deve ritenersi che il SI. abbia riconosciuto, Pt_1
in data 9 aprile 2015, di essere debitore della somma di €21.500.
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (ex multis n.11332 del 15/05/2009)
In sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare o che si riconosce debitore che, per sottrarsi al pagamento, deve provare l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.).
La relevatio ab onere probandi ha una estensione che non può determinarsi a priori ma deve venire commisurata allo specifico contenuto del riconoscimento concretamente operato da parte del dichiarante. Pertanto, sta all'interprete verificare quale fosse in concreto l'esatto contenuto della volontà del dichiarante.
pag. 12/23 Il riconoscimento di debito può consistere in una generica ammissione di essere debitore di un soggetto oppure può contenere un preciso riferimento all'ammontare della somma dovuta o al bene oggetto di obbligazione.
In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come
l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio. (Cass.Sez. 3
Ordinanza n. 28448 del 05/11/2024)
Con la conseguenza che, in assenza di alcun riferimento a importi monetari ben determinati, il riconoscimento ha il solo effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare la causa del proprio credito e l'onere di provare l'entità monetaria del credito ricade sul creditore, mentre il riconoscimento di essere debitore di una cifra determinata solleva il creditore dall'onere di provare l'ammontare del proprio credito.
a) Sulla relevatio ab onere probandi in relazione alla causa del credito
Il riconoscimento di essere debitore solleva il creditore dall'onere di provare l'esistenza della causa del proprio affermato credito.
Nel caso in esame, pertanto, in forza dell'inversione dell'onere probatorio prevista all'art.1988 c.c., spetta al SI. l'onere di provare l'insussistenza di una Pt_1
obbligazione giuridicamente vincolante, di restituzione di un prestito. Nel caso concreto, ad esempio, provando che la causa della propria più volte citata dichiarazione del 2015 nonché delle dazioni di denaro (sia antecedenti che successive a tale dichiarazione) fosse l'adempimento di una obbligazione naturale nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio e provando che la causa della dazione delle somme di denaro da parte della SInora fosse a sua volta l'adempimento di una CP_1
obbligazione naturale.
Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato come “l'opponente si è limitato ad eccepire l'irrepetibilità ex art. 2034 c.c., senza dimostrare, come era suo preciso onere,
pag. 13/23 che gli importi, di cui ha preteso la restituzione, fossero corrispondenti, CP_1
invece, ad attribuzioni patrimoniali effettuate dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza e che siffatte elargizioni erano, comunque, adeguate e proporzionate alle condizioni economiche delle parti. (Cass. 15/05/2018 n.
11766)”.
Il SI. ha anzi lui stesso fornito elementi in senso contrario, affermando che la Pt_1
compagna gli avrebbe dato un supporto finanziario, a seguito della crisi economica del
2008, prestandogli alcune somme per far fronte a pagamenti di natura professionale e acquistando delle vetture da lui utilizzate per l'attività professionale (oltre che per le necessità della famiglia e per attività in favore della stessa SInora e della CP_1
famiglia di lei).
b) Sulla relevatio ab onere probandi in relazione all'ammontare del credito
L'appellante contesta di essersi riconosciuto debitore, tantomeno di una somma determinata.
Poiché, come sopra motivato, deve ritenersi che il SI. in data 9 aprile 2015 si sia Pt_1
dichiarato debitore della complessiva somma di €21.200, l'onere a carico del debitore è quello di dimostrare di avere, durante gli anni della convivenza, provveduto alla integrale restituzione dei finanziamenti (diretti e indiretti) ricevuti. Tale onere non è stato assolto.
Il SInor sostiene di avere ricevuto dalla SInora la complessiva somma Pt_1 CP_1
di €25.050,00, tuttavia la documentazione prodotta attesta per contro dazioni in varia forma in misura ben superiore.
- In quanto ai passaggi diretti di denaro, il giudice di prime cure ha indicato che le
contabili di bonifico allegate dalla ricorrente al ricorso per ingiunzione, su richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del monitorio (doc. dal n. 11 al n. 18 fascicolo ricorrente), dimostrano l'avvenuto versamento in favore dell'opponente del complessivo importo di euro 21.350.
pag. 14/23 - il 16 novembre 2009 risulta essere stato effettuato un bonifico da
[...]
(padre dell'appellata) per €30.000 in favore del SI. e il 18 Per_1 Pt_1
novembre risulta un versamento in contanti per €10.000.
- nel 2009 la SInora ha acquistato una Chrysler per €15.363,37, CP_1
assumendosi l'impegno di rate mensili pari a €289,50. Non è contestato che la vettura sia stata utilizzata dal SI. per l'esercizio della propria attività Pt_1
professionale di commesso viaggatore, è contestato solo che l'utilizzo da parte sua fosse esclusivo. Tuttavia è evidente che la spesa sia stata destinata prevalentemente a supporto dell'attività professionale svolta dal SI. , in Pt_1
quanto non ha rappresentato di avere all'epoca a disposizione altra autovettura, utilizzato da lui quantomeno in via prevalente, che richiede frequenti spostamenti, come risulta del resto dalle spese di cui all'estratto conto, quali alberghi e ristoranti in diverse località.
- Il 30.08.2011 è documentato l'acquisto dell'autovettura Volvo DK 248KT
€15.080 (doc38) venduta alla madre del SI. che giustifica il bonifico del Pt_1
19.12.2013 di €15.000.
- Infine, risulta evidenza di rimborso spese sostenute direttamente dalla SInora
quale il pagamento di sanzioni conseguenti all'utilizzo delle automobili CP_1
a lei intestate ed al mancato pagamento del bollo auto. Si riscontrano a questo proposito alcuni pagamenti in titolati quali ad esempio €1.440 “restituzione deposito casa giavera”, €1056,16 “saldo prestito auto + verbali 850 + 206,16”,
€392,88 “saldo ruolo n.2014 003253, €600,22 “ DK248KT”, € C.F._3
457,76 “cartella pagamento n….565” (bollo non pagato)”, €180,52 bollo non pagato.
Il valore dei beni (somme di denaro e altre utilità) ricevuti dal SInor è quindi Pt_1
considerevolmente superiore ad €21.350.
In quanto ai pagamenti effettuati dal SI. , lo stesso ha allegato di avere versato Pt_1
complessivamente la somma di €44.345,26 a mezzo bonifici bancari (all. 05 al doc. 1 fasc. I° grado parte opp.) nonché la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni.
pag. 15/23 Come chiarito dal giudice di prime cure “dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta provato che ogni versamento eseguito in favore dell'opposta aveva una sua precisa giustificazione causale e che si è trattato di rimborso o di somme anticipate dalla stessa ed elargite durante il periodo della convivenza per varie ragioni, tra cui l'acquisto di auto, di moto nonché per il pagamento di sanzioni amministrative e tributarie (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. n. 30 fascicolo opposta)”;
In quanto ai versamenti che parte ricorrente afferma avere effettuato in contanti, essendo contestati non si possono ritenere provati.
La prova per testimoni degli intervenuti pagamenti in contanti è stata correttamente ritenuta inammissibile. L'art.2726 c.c. rinvia alle norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti (art.2721 cc.).
L'appellante adduce prova di prelievi in contanti tuttavia tale fatto non può ritenersi di per sé, in assenza di altri elementi di contesto, un principio di prova scritta sufficiente per legittimare la prova per testimoni. Le istanze di prova orale sono formulate in modo assolutamente generico e valutativo: “19) Vero che dal 2009 al 2016 il SInor ha Pt_1
versato alla SInora complessivamente la somma di Euro 44.345,26 a mezzo CP_1
bonifici bancari (doc. 05, che si rammostra al teste) e la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni”.
Gli elementi di contesto depongono semmai in senso contrario, emergendo un quadro di frequenti viaggi con contestuali prelievi, pernotti in albergo e cene al ristorante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta di disporre consulenza tecnica contabile per accertare il “dare/avere tra le parti”, ritenendo tale istanza “del tutto superflua ai fini del decidere e, in ogni caso, meramente esplorativa”.
3) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art.2034 c.c.
Irripetibilità delle somme corrisposte in adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale discendenti dalla convivenza more uxorio
Parte appellante con il terzo motivo di impugnazione, in parte sovrapponibile al precedente, contesta la qualificazione delle elargizioni da parte della SInora CP_1
quali prestiti e chiede vengano qualificate come adempimento di obbligazioni naturali e pag. 16/23 che di conseguenza quanto spontaneamente corrisposto ed elargito venga dichiarato non ripetibile.
Parte appellante contesta per questo motivo il seguente passaggio della sentenza di primo grado:
“Innanzitutto, il riconoscimento di debito esclude che si tratti di elargizioni in adempimento ad un dovere morale. Inoltre, dalla documentazione in atti (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. dal n. 35 al n. 38 fascicolo opposta), risulta chiaramente che le somme versate a Pt_1
non erano state messe a disposizione per contribuire ai bisogni e
[...]
alle necessità domestiche connesse ed originate dal rapporto di convivenza, ma per acquistare auto, moto …. e per aiutarlo economicamente nella sua attività professionale. Gli esborsi di cui si discute non erano stati, quindi, eseguiti in favore di per Parte_1
contribuire alle spese del ménage familiare, ma per motivi che esulavano dai doveri di carattere morale e civile di collaborazione e di reciproca assistenza derivanti dal rapporto di convivenza. Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. 07/06/2018 n. 14732; Cass.
12/06/2020 n. 11303; Cass. 01/07/2021 n. 18721). Nel caso specifico,
l'opponente si è limitato ad eccepire l'irrepetibilità ex art.2034 c.c., senza dimostrare, come era suo preciso onere, che gli importi, di cui CP_1
ha preteso la restituzione, fossero corrispondenti, invece, ad
[...]
attribuzioni patrimoniali effettuate dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza e che siffatte elargizioni erano, comunque, adeguate e proporzionate alle condizioni economiche delle parti. (Cass. 15/05/2018 n. 11766).”
pag. 17/23 Occorre ricordare che, sebbene le parti fossero legate tra loro da un vincolo sentimentale quale coppia di fatto, i finanziamenti sono stati conferiti pacificamente per beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale dell'appellante ed in particolare per l'acquisto di autovetture, essenziali alla sua professione di agente di commercio.
Sul punto, la sentenza appellata ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e purché volta a far fronte alle eSIenze della famiglia.
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano SInificative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle eSIenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità
e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens"
(Cass. n. 16864 del 13/06/2023, conformi Cass. 07/06/2018 n. 14732; Cass. 12/06/2020
n. 11303; Cass.01/07/2021 n. 18721).
Nel caso in esame alla Corte Suprema nella citata pronunzia, la Corte d'Appello aveva esaurientemente motivato riguardo alla sussistenza dei presupposti per qualificare i pagamenti come effettuati in adempimento di una obbligazione naturale, considerando le circostanze di fatto, molto diverse rispetto a quelle all'esame di questa Corte : la coppia aveva tre figli, era impegnata nella costruzione di una casa di famiglia e vi era una rilevante sproporzione fra i redditi delle due parti.
Nel caso in esame presso questa Corte di Venezia, la coppia non aveva figli, le elargizioni non erano volte, nemmeno in parte, alla costruzione di una casa familiare,
pag. 18/23 non vi era una rilevante sproporzione fra i redditi e, sebbene i redditi della SInora fossero attorno ad €60.000 - €50.000 lordi annuali, le elargizioni incidevano in CP_1
modo rilevante sugli stessi.
Non si può infatti accedere al calcolo effettuato da parte appellante, che ha preso a riferimento la sola somma residua di €11.700, oggetto di domanda, dovendosi considerare l'ammontare complessivo delle elargizioni in vario modo effettuate dalla SInora nel corso del rapporto e in parte restituite prima del riconoscimento di CP_1
debito, in parte restituite successivamente.
Le somme corrisposte sono elevate, in proporzione ai redditi della SInora come CP_1
da lei provato producendo la documentazione fiscale relativa a tutto il periodo di convivenza, che attesta redditi lordi inizialmente di circa €60.000 annui che sono andati riducendosi nel tempo.
In quanto all'acquisto delle autovetture, è pacifico che le stesse fossero utilizzate dal SI. per l'esercizio della professione di agente di commercio che lo portava a Pt_1
compiere frequenti viaggi anche in località distanti fra loro (come risulta dagli estratti conto che attestano soggiorni in plurime località). E' irrilevante sotto questo aspetto che le autovetture siano state talvolta utilizzate anche per vacanze familiari o per recarsi in
Germania per provvedere ad incombenze nell'interesse della famiglia d'origine della SInora non disponendo il SI. di altra automobile per l'esercizio della CP_1 Pt_1
propria professione.
4) Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Errata interpretazione della fattispecie concreta, lacunosa ricostruzione dei fati e travisamento di essi da parte del Giudice primae curae – mancata riduzione e/ compensazione del credito ingiunto.
Parte appellante con il quarto motivo di impugnazione si duole del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe considerato, nella quantificazione del credito, il controcredito da lui vantato, come risulta dal seguente passaggio della sentenza impugnata:
pag. 19/23 “Con riguardo all'asserito controcredito di nei confronti Parte_1
della convenuta, si osserva che:
- la produzione degli estratti dei conti correnti a lui intestati dal 2009 al
2016 non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare delle somme che avrebbe corrisposto a (doc. n. 5 fascicolo CP_1
opponente);
- dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta provato che ogni versamento eseguito in favore dell'opposta aveva una sua precisa giustificazione causale e che si è trattato di rimborso o di somme anticipate dalla stessa ed elargite durante il periodo della convivenza per varie ragioni, tra cui l'acquisto di auto, di moto nonché per il pagamento di sanzioni amministrative e tributarie (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. n. 30 fascicolo opposta);
- in ogni caso, e la circostanza è dirimente, l'opponente, nel riconoscere il proprio debito nei confronti dell'ex fidanzata, non ha fatto alcun accenno al suo preteso controcredito. Ne consegue che non può operarsi la compensazione, invocata da delle somme dallo stesso Parte_1
dovute all'opposta con quelle asseritamente versate alla stessa.
Parte appellante afferma di avere versato, dal 2009 al 2016, complessivamente la somma di €44.345,26 a mezzo bonifici bancari e €9.300,00 a mezzo contanti, così versando ben €31.095,26 in più rispetto a quanto ricevuto dall'appellata.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
Come già motivato, il SI. – che ne era onerato - non ha dato prova di avere Pt_1
provveduto al pagamento delle somme delle quali si è riconosciuto debitore.
pag. 20/23 5) Nullità della sentenza per omesso esame ed omessa motivazione sulla richiesta di fissazione del termine ex art.1817 c.c. – inammissibilità richiesta restitutoria per mancanza di previsione di un termine – mancata fissazione del termine da parte del primo Giudice
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda, avanzata in primo grado in via di estremo subordine, di fissare un termine per la restituzione delle somme, ex art.1817 c.c., non essendo stato pattuito un termine dalle parti, chiedendo di fissarlo in data successiva a quella della sentenza, ai fini di consentirgli di reperire i mezzi per far fronte al pagamento.
Il motivo non è fondato.
Le parti avevano pattuito sia l'importo totale che l'importo della rata mensile, per cui la fissazione di un termine era implicito nell'accordo, coincidendo con il mese di pagamento dell'ultima rata. Il termine è comunque largamente scaduto in quanto ove il SI. avesse regolarmente onorato il proprio debito pagando €6.000 annui lo Pt_1
avrebbe già estinto.
Inoltre, come stabilito all'art.1186 c.c., anche se il termine, come in questo caso, è stabilito in favore del debitore il creditore può eSIere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente. Con l'ordinanza che ha stabilito la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e poi con la esecutività immediata della sentenza tale domanda è stata comunque già correttamente decisa.
6) Mancata assunzione di prove testimoniali e rigetto delle ulteriori istanze istruttorie - insufficienza e illogicità intrinseca delle argomentazioni del Giudicante sul rigetto delle istanze istruttorie
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si richiama alle proprie istanze istruttorie, rinnovando le richieste di prova orale, di esibizione degli estratti conti bancari che dettagliavano i bonifici effettuati e ricevuti nei confronti della SInora tra il 2009 e il 2016 e di esperimento di una Consulenza Tecnica contabile. CP_1
L'istanza non merita accoglimento.
pag. 21/23 Le circostanze capitolate da parte appellante sono state correttamente dichiarate inammissibili dal giudice di prime cure in quanto erano estremamente generiche, prive di circostanze di tempo, luogo, modalità e persone presenti, e contenevano valutazioni precluse ai testimoni.
La richiesta di ordine di esibizione è volta a sopperire ad un mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del debitore, in quanto la documentazione bancaria a prova dei bonifici effettuati e ricevuti è nella sua disponibilità.
V.
Il regolamento delle spese legali segue il principio di soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
pag. 22/23
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2024 nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2231/2023 così provvede: CP_1
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €5.000, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE SECONDA, in data 11 febbraio
2025.
Il ConSIliere relatore
Caterina Caniato
Il Presidente
Caterina Passarelli
pag. 23/23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 182/2024
La Corte D'Appello di Venezia, SEZIONE SECONDA, in persona dei magistrati:
Caterina Passarelli Presidente
Caterina Caniato ConSIliere relatore
Martina Gasparini ConSIliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
assistito e difeso dall'Avv. PANATO MARCO con studio in Verona, Corso Porta
Nuova n.7, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore come da mandato conferito in primo grado e allegato al presente. Il difensore ha eletto domicilio digitale per ogni comunicazione inerente al presente procedimento all'indirizzo pec
Email_1
appellante e
(C.F. ), CP_1 C.F._2
assistita e difesa dall'Avv. LORENZON ANGELO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via Cesare Battisti n.10, San Donà di Piave (VE) appellata
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte appellante:
1) […] 2) Nel merito e in via principale, revocare e riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in atto, o per quelli ritenuti d'ufficio o di giustizia, e, per l'effetto, dichiararsi e/o accertarsi che nulla è dovuto dall'appellante all'appellata per i titoli e le causali di cui al decreto opposto, anche in accoglimento delle spiegate eccezioni. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante;
3) Nel merito e in via subordinata, nel denegato e non ritenuto caso di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, ridurre le somme dovute dall'appellante all'appellata con l'accertamento delle somme realmente dovute, se dovute, secondo quanto verrà verificato, provato ed accertato in corso di causa, anche compensando, in tutto o in parte, con le somme dovute dall'appellata all'appellante per i motivi esposti in atto o per quanto sarà provato in corso di causa, anche in accoglimento delle suestese spiegate domande ed eccezioni, in estremo subordine, previa fissazione di termine per l'eventuale restituzione delle somme accertate;
4) In via di ulteriore subordine, nel denegato e non ritenuto caso di conferma, anche parziale, della sentenza impugnata, accertato che nessun termine per la restituzione è stato convenuto tra le parti, previa valutazione dei complessivi rapporti tra le parti, fissarsi ex art. 1817 c.c. termine per la restituzione delle somme da parte del SI. Pt_1
alla SI.ra ed eventualmente postponendo la provvisoria esecutività della CP_1
sentenza impugnata e del Decreto ingiuntivo opposto al termine individuato;
5) In ogni caso: con vittoria di compensi e spese, oltre spese generali ed accessori di legge, con l'applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 8 D.M. 55/2014 del doppio grado di giudizio, ivi compresa la fase monitoria, da distrarsi in favore dell'avv.
Marco Panato, che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria: Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia:
a) disporre ordine di esibizione ex art. 210 cpc alla controparte di tutti gli estratti conto bancari riportanti i bonifici effettuati e ricevuti nei confronti del SI. tra Parte_1
il 2009 ed il 2016 inclusi;
pag. 2/23 b) disporre CTU tecnico contabile sulle partite economiche, ed in specie sul dare/avere tra opponente ed opposto per come emerge dai documenti fiscali e contabili delle stesse
(documenti, estratti conto e causali) al fine di accertare l'eventuale credito;
c) a prova contraria, si chiede inoltre disporsi CTU tecnica e contabile sulle poste degli estratti dimessi (e dei documenti in causa), a verifica delle contrapposte poste creditorie e debitorie fra le parti.
d) disporre interpello formale della controparte e prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che il SI. ha versato € 44.345,26 tra il novembre 2009 e l'ottobre 2016 a Pt_1
come da docc. 5 e 6 che si rammostrano?; 2) Vero che il SI. ha CP_1 Pt_1
saldato ogni debito nei confronti della SI.ra ; 3) Vero il SI. CP_1 Pt_1
tra il 2000 ed il 2012 ha contribuito alle attività della famiglia;
4) Vero
[...] CP_1
che il SI. e la SI.ra hanno convissuto more uxorio per Parte_1 CP_1
diversi anni tra il 2000 ed il 2012?; 5) Vero che il SI. ha prestato aiuto Parte_1
personale e lavorativo alla SI.ra durante il loro fidanzamento e comunque CP_1
durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?; 6) Vero che il SI. Pt_1
ha prestato aiuto economico alla SI.ra durante il loro
[...] CP_1
fidanzamento e comunque durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?;
7) Vero che il SI. ha prestato aiuto personale e lavorativo alla famiglia Parte_1
della SI.ra specie dopo il decesso del padre, durante il loro fidanzamento CP_1
e comunque durante il periodo di convivenza more uxorio tra gli stessi?; 8) Vero che il SI. ha prestato aiuto economico alla SI.ra anche per anni Parte_1 CP_1
dopo la “rottura” del loro rapporto personale e comunque terminata la reciproca convivenza, in particolare negli anni tra il 2010 ed il 2016?; 9) Vero che negli anni tra il
2005 ed il 2016 la SI.ra ha ricevuto a più riprese aiuti personali, CP_1
economici e lavorativi dal SI. ?; 10) Vero che il SI. ha Parte_1 Parte_1
interamente restituito i 10.000€ prestati da per l'inizio attività e che dopo CP_1
quelli alcuna somma è più stata prestata allo stesso?; 11) Vero che il SI. Pt_1
ha corrisposto somme alla SI.ra nell'ambito dei reciproci rapporti
[...] CP_1
anche tramite il pagamento con assegno circolare (per € 15.000,00) di autoveicolo marca Volvo modello V70 con cambio automatico dopo 4/5 anni dall'acquisto effettuato liberamente dalla con Iva agevolata. (354.000 Km) e che la stessa è CP_1
pag. 3/23 stata venduta poi all'estero con Radiazione per esportazione al valore di € 1.500 euro c.a.?; 12) Vero che il SI. è stato oggetto di aggressioni verbali e fisiche Parte_1
da parte della SI.ra con l'obiettivo dichiarato da quest'ultima di ottenere CP_1
pagamenti dal SI. (tra cui un episodio verificatosi al Cinema Cristallo di Oderzo Pt_1
vicino all'entrata dell'enoteca)?; 13) Vero che lei ha assistito come commercialista il SI. e che nel 2011 questi le ha presentato i fratelli ed è stato di Parte_1 CP_1
supporto per la gestione finanziaria dell'eredità del loro padre poco dopo il decesso?;
14) Vero che il SI. e la SI.ra hanno convissuto more Parte_1 CP_1
uxorio per circa 7 anni?; 15) Vero che il SI. ha pagato alla SI.ra Parte_1 [...]
somme maggiori di quelle che riteneva dovute al solo scopo di aiutarla da un CP_1
punto di vista morale, visti i precedenti rapporti personali?; 16) Vero che negli anni di convivenza tra il SI. , la SI.ra ha corrisposto Parte_1 CP_1
spontaneamente somme in favore dell'allora compagno?; 17) Vero che negli anni di convivenza, e comunque tra il 2000 ed il 2014, tra il SI. e la SI.ra Parte_1
gli stessi si prestavano reciprocamente e spontaneamente aiuti, anche di CP_1
natura economica?; 18) Vero che il SI. ha infatti ricevuto dalla SInora Parte_1
i seguenti importi: in data 15/10/2010 Euro 1.050,00 (doc. 05c pag. 11), in data CP_1
22/02/2012 Euro 10.000,00 (doc. 05e pag. 02) e in data 20/12/2013 Euro 15.000,00
(doc. 05f pag. 24) e che la somma di Euro 15.000,00 ricevuta nel dicembre 2013 è stata restituita immediatamente alla SInora come chiaramente attestato dai CP_1
movimenti del conto corrente del SInor (doc. 05f pag. 24), rammostrandosi i Pt_1
docc. 5 e 6 al teste?; 19) Vero che dal 2009 al 2016 il SInor ha versato alla Pt_1
SInora complessivamente la somma di Euro 44.345,26 a mezzo bonifici bancari CP_1
(doc. 05, che si rammostra al teste) e la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni? Si indicano a testi su tutti i capitoli:
, dott. . Nella Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, dei capitoli di prova formulati da controparte nella propria memoria ex art. 183, comma VI n. 3 c.p.c., si chiede l'abilitazione alla prova contraria con i testimoni già indicati a prova diretta.
e) ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra di esibire tutta la documentazione CP_1
personale e patrimoniale, in specie tra gli anni 2000 e 2016, per accertarne le capacità e pag. 4/23 possibilità economiche, anche al fine di valutare il valore delle presunte elargizioni nei confronti della controparte;
f) ordinare, ex art. 210 cpc, e/o richiedere informazioni ex art. 213 cpc all'Agenzia delle Entrate in ordine alla situazione economica e patrimoniale SI.ra e della famiglia in specie tra gli anni 2000 e 2016, per CP_1 CP_1
accertarne le capacità e possibilità economiche, anche al fine di valutare il valore delle presunte elargizioni nei confronti della controparte;
g) ordinare, ex art. 210 cpc, alla SI.ra e/o ex art. 210 e/o 213 cpc CP_1 all'Agenzia delle Entrate, all'Agenzia del Territorio, all'INPS ed agli istituti bancari con riferimento alla situazione economica e patrimoniale della SI.ra di: CP_1
esibire, depositare ed indicare dichiarazione dei redditi, la documentazione bancaria e fiscale, di indicare i rapporti che abbia intrattenuto negli ultimi tre anni con istituti bancari, con specificazione dei conti correnti a qualsiasi titolo accesi e produzione dei relativi estratti conto, eventuali titoli di proprietà, atti notarili relativi a diritti reali immobiliari e contratti relativi a diritti personali di godimento su beni immobili, documentazione relativa a partecipazioni societarie, fondi, titoli obbligazionari, depositi bancari o altri investimenti finanziari mobiliari, specificare la redditività al netto delle imposte (comprese le addizionali regionali e comunali) e gli oneri previdenziali deducibili dal reddito complessivo, il tutto per gli anni dal 2000 al 2016 inclusi e/o disporsi CTU tecnica finalizzata alla valutazione dei predetti elementi.
Conclusioni per parte appellata:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE Rigettarsi l'istanza di sospensiva in quanto priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE Rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto, con gli interessi dal dovuto al saldo;
IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi prova per interpello del Sig. e per Parte_1
testi sui capitoli separati e specifici già elencati nella II e III memoria ex art. 183 sesto comma cpc, come pure nella comparsa conclusionale di cui all'art. 281 sexies cpc, con i testi ivi indicati;
pag. 5/23 Si chiede di essere ammessi a prova contraria sui capitoli indicati dal patrocinio avversario;
Ordinarsi ex art. 210 cpc l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi del
Sig. degli ultimi dieci anni come pure le cartelle di pagamento che sono Parte_1
state notificate all'opponente per debiti nei confronti dell'erario;
IN OGNI CASO Con vittoria delle spese di lite;
***** RICHIESTA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE DI LITE: Si chiede, ex art. 93
c.p.c., che nella sentenza di condanna alle spese di lite siano distratti a proprio favore gli onorari non riscossi e le spese che il sottoscritto procuratore dichiara di aver anticipato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
Il Tribunale di Treviso, in accoglimento del ricorso monitorio promosso dalla SInora
in data 1 giugno 2021 emetteva il decreto ingiuntivo n.1425/2021 con il CP_1
quale ingiungeva al SI. il pagamento della somma di €11.700,00 oltre Parte_1
accessori e spese.
Avverso tale decreto il SI. proponeva opposizione chiedendone la revoca e Pt_1
contestando la sussistenza di qualunque obbligazione nei confronti della ingiungente. In subordine, il SI. chiedeva l'accertamento delle minori somme dovute, eccepiva Pt_1
la compensazione con crediti da lui vantati nei confronti della ingiungente e, in estremo subordine, chiedeva la fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Con sentenza a verbale n. 2231/2023 del 28 novembre 2023 il Tribunale di Treviso rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente alla rifusione delle spese legali sostenute dalla creditrice opposta.
Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2024 il SI proponeva appello Pt_1
avverso la citata sentenza, chiedendone in via preliminare la sospensione. Nel merito, chiedeva in principalità l'integrale riforma della sentenza appellata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e dichiarazione che nulla è dovuto dall'appellante. In subordine, chiedeva l'accertamento delle minori somme dovute, la compensazione con pag. 6/23 le somme dovute dall'appellata e, in estremo subordine, la fissazione di un termine per la restituzione delle somme.
Si costituiva parte appellata chiedendo il rigetto dell'impugnazione e l'integrale conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 8 febbraio 2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa veniva riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti entro il 11 febbraio 2025, termine stabilito per trattazione scritta dell'udienza di rimessione della causa in decisione, depositavano note ex art.127-ter c.p.c. richiamandosi alle conclusioni già depositate e chiedendo che l'impugnazione venga decisa.
II.
Quale titolo a fondamento del ricorso monitorio la SInora ha allegato di avere CP_1
prestato al SI. la complessiva somma di €21.200, con più dazioni e diverse Pt_1
modalità nel corso del rapporto di convivenza more uxorio con l'ingiunto, intercorso tra il 2007 e il 2013.
Quale prova in sede monitoria ha prodotto un messaggio di posta elettronica del 9 aprile
2015, a lei diretto e proveniente dal SI. , che ha qualificato come Pt_1
“riconoscimento di debito” per la somma di €21.500.
Ha inoltre prodotto contabili di 19 bonifici, tutti dell'importo di €500, effettuati a suo favore dal SI. tra il 4 maggio 2015 e il 27 dicembre 2016 (docc.
3-9 monitorio), Pt_1
rappresentando che tali pagamenti sarebbero stati effettuati a tiolo di parziale adempimento dell'obbligazione oggetto di riconoscimento.
Ha agito in via monitoria per il residuo credito, quantificato in €11.700,00.
pag. 7/23 La domanda è stata accolta con decreto ingiuntivo n.1425/2021 avverso il quale Pt_1
ha proposto opposizione, contestando di avere in alcun modo riconosciuto il debito, affermando di avere agito in adempimento di doveri morali e sociali e di non dovere nulla per avere comunque corrisposto alla SInora delle somme di denaro CP_1
complessivamente superiori rispetto a quanto ricevuto.
III.
Il Tribunale di Treviso ha rigettato l'opposizione qualificando il documento prodotto in sede monitoria come riconoscimento di debito e ritenendo che il decreto ingiuntivo sia stato correttamente emesso sulla base dei documenti rassegnati dalla ricorrente.
Ha rigettato l'eccezione di compensazione, ritenendo che l'opponente non abbia assolto all'onere della prova del proprio asserito controcredito.
Ha ritenuto non meritevole di accoglimento la prospettazione di parte opponente, secondo cui avrebbe agito in adempimento di doveri morali e sociali.
IV.
L'appello non è fondato.
Con il gravame proposto il SI. adduce i motivi di appello di seguito delineati. Pt_1
1) Nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione dell'art.1988 c.c. – mancanza dei requisiti integrativi un riconoscimento del debito – Errata interpretazione e valutazione delle produzioni documentali
Parte appellante contesta il capo della sentenza nella quale è ritenuto applicabile alla fattispecie in esame l'istituto del riconoscimento di debito.
Il giudice di primo grado ha motivato sul punto come segue:
“Risulta per tabulas che, a seguito della richiesta della ricorrente, comunicata con mail del 08/04/2015, di rimborso della somma di euro
21.200,00, con successiva mail del 09/04/2015 si Parte_1
riconosceva pacificamente debitore, precisando che stava rientrando dal
pag. 8/23 debito versando euro 500,00 mensili (doc. n. 32 e n. 33 fascicolo opposta)”.
L'appellante contesta che il documento prodotto in sede monitoria sia qualificabile come riconoscimento di debito ai sensi dell'art.1988 c.c.
Secondo la prospettazione di parte appellante, la mail mancherebbe sia di una esatta indicazione dell'ammontare del debito asseritamente riconosciuto sia di una dichiarazione della volontà di riconoscersi debitore di una determinata somma di denaro, né varrebbe a sopperirvi il fatto che l'appellata abbia effettuato una dichiarazione con la quale ha formulato una richiesta unilaterale di pagamento di una somma.
Il motivo non è fondato.
Il documento posto da parte appellata quale prova del titolo della sua richiesta monitoria va letto nel contesto di uno scambio di messaggi di posta elettronica fra le parti:
Nel primo messaggio (doc. 1 monitorio) in data 8 aprile 2015 la SInora ha CP_1
affermato di essere entrata in sofferenza con la propria azienda e ha aggiunto “necessito di rientrare in possesso della mia liquidità … come avrai capito non posso più venirti incontro con il frazionamento del tuo debito così come avevamo inizialmente previsto per cui ti chiedo di trovare una soluzione, vedi tu come – se dalla tua famiglia, dalla banca o dalla tua nuova compagna – io ho aspettato veramente l'ultimo momento prima di arrivare a questa richiesta, ma ora non posso più.
Il debito totale ad oggi risulta di € 21.200,00”
[La cifra di €21.200 è graficamente evidenziata come sopra anche nella mail originale].
Il secondo messaggio di posta elettronica prodotto è la risposta del SI. , inviata il Pt_1
giorno successivo, 9 aprile 2015, del seguente tenore: “sono davvero molto dispiaciuto nel leggere delle tue difficoltà, come sai nemmeno per me è un gran periodo, il solo impegno delle 500 euro mensili che ti sto versando mi genera non pochi problemi e nonostante tutto sto facendo fronte a quanto pattuito. Ho avuto molto da tuo Padre e da te nei miei momenti di grande difficoltà economica e lungi da me ora voltarti le spalle
pag. 9/23 …. “in questo momento non riesco a disporre di quanto mi chiedi in unica soluzione”
(doc.2 monitorio) Il SI. si è quindi proposto di trovare delle persone per Pt_1
acquistare l'appartamento di Giavera, al fine di aiutare la SInora a disporre di CP_1
liquidità.
Il terzo messaggio prodotto è la risposta della SInora nella medesima giornata, CP_1
in cui la stessa ha ribadito l'esistenza del proprio credito e il precedente accordo per un suo pagamento rateale: “se mi aiutassi nella vendita di uno dei 2 immobili sarebbe perfetto e allora potremmo continuare a frazionare questo credito che avanzo.”
I criteri ermeneutici previsti per i contratti agli artt.1362 e sgg. del codice civile sono applicabili anche agli atti unilaterali, in quanto compatibili.
Innanzitutto secondo l'interpretazione letterale del testo scritto dal SI , è chiara Pt_1
l'indicazione di un “impegno” di pagamento di €500 , in esecuzione di “quanto pattuito”, vale a dire l'indicazione della sussistenza di una obbligazione giuridicamente vincolante.
Può inoltre ritenersi applicabile alla dichiarazione unilaterale il criterio ermeneutico previsto al secondo comma dell'art.1362 c.c., che considera il comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto: dopo la dichiarazione di cui sopra, l'odierno appellante ha continuato a pagare mensilmente la rata di €500 ancora per oltre un anno e precisamente fino a dicembre 2016 e ha aiutato la SInora
a vendere l'immobile. CP_1
Sotto diverso profilo ermeneutico, anche le dichiarazioni unilaterali, quali il riconoscimento di debito, come i contratti, devono interpretarsi secondo canoni di buona fede (art.1366 c.c.), a tutela del legittimo affidamento di chi riceve tale dichiarazione.
La SInora è stata chiarissima in ordine alla propria posizione ed alle proprie CP_1
richieste, addirittura evidenziando nella veste grafica (con spaziatura e ingrandimento della cifra) la somma della quale si è dichiarata creditrice.
Secondo una interpretazione di buona fede, se il SI. non si fosse ritenuto Pt_1
debitore della cifra indicata dalla sua ex- compagna, se l'avesse ritenuta eccessiva o se avesse ritenuto – come ora affermato – sussistere una mera obbligazione naturale,
pag. 10/23 avrebbe dovuto contestare la richiesta, la cui chiarezza non lasciava spazio a possibilità di incomprensioni.
Invece, ha fatto richiamo lui stesso nella sua risposta a “quanto pattuito” ed ha continuato a corrispondere il pagamento delle rate.
L'appellante afferma che la propria dichiarazione non costituirebbe riconoscimento di debito bensì manifestazione di un intento di aiutare la ex compagna in un momento di difficoltà, per riconoscenza ricevuta in passato da lei e dalla sua famiglia, pertanto senza alcuna finalità di assolvere ad un impegno giuridicamente valido, bensì con l'intenzione di adempiere ad un dovere morale e/o naturale.
Tuttavia, tale assunto contraddice alla lettera della sua dichiarazione, nella parte in cui fa riferimento a “quanto pattuito”.
2) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione art.2697 c.c. – mancato raggiungimento della prova circa l'esistenza e la causa debendi del credito ingiunto.
Quale secondo motivo di impugnazione l'appellante adduce la mancata prova, da parte dell'appellata, della esistenza di una obbligazione e del suo esatto ammontare, citando il seguente passaggio della sentenza impugnata:
“Inoltre, le contabili di bonifico allegate dalla ricorrente al ricorso per ingiunzione, su richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del monitorio (doc. dal n. 11 al n. 18 fascicolo ricorrente), dimostrano l'avvenuto versamento in favore dell'opponente del complessivo importo di euro 21.350,00. nonostante Parte_1
l'impegno assunto, ha tuttavia estinto solo parzialmente il proprio debito
(doc. n. 5 fascicolo opponente) … Alla luce dell'espresso riconoscimento di debito, contenuto nella citata mail del 09/04/2015, avvalorato dalla produzione delle contabili dei bonifici bancari eseguiti dalla convenuta- opposta, la richiesta di ingiunzione di pagamento deve ritenersi legittima.”
pag. 11/23 Il motivo non è fondato, in quanto l'onere della prova sia del titolo a fondamento della pretesa creditoria sia del suo ammontare ricadono sullo stesso appellante in quanto, come motivato al precedente punto, deve ritenersi che il SI. abbia riconosciuto, Pt_1
in data 9 aprile 2015, di essere debitore della somma di €21.500.
La ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della promessa è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale.
La ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento (ex multis n.11332 del 15/05/2009)
In sintesi, mentre secondo i principi generali sull'onere della prova è il creditore che deve provare il titolo costitutivo del suo credito, nel caso della promessa di pagamento o della ricognizione di debito, è colui che promette di pagare o che si riconosce debitore che, per sottrarsi al pagamento, deve provare l'inesistenza del titolo (ad es., perché il suo debito non è mai sorto, ovvero è sorto da contratto nullo, ovvero è stato già soddisfatto da un soggetto terzo, ecc.).
La relevatio ab onere probandi ha una estensione che non può determinarsi a priori ma deve venire commisurata allo specifico contenuto del riconoscimento concretamente operato da parte del dichiarante. Pertanto, sta all'interprete verificare quale fosse in concreto l'esatto contenuto della volontà del dichiarante.
pag. 12/23 Il riconoscimento di debito può consistere in una generica ammissione di essere debitore di un soggetto oppure può contenere un preciso riferimento all'ammontare della somma dovuta o al bene oggetto di obbligazione.
In tema di ricognizione di debito, la nozione di rapporto fondamentale richiamata dall'art. 1988 c.c. deve ritenersi estesa, oltre che al titolo del rapporto (inteso come
l'insieme dei fatti costitutivi dell'obbligazione sorta in capo all'autore del riconoscimento), anche - ricorrendone gli estremi - alle articolazioni concrete di quel rapporto fondamentale, rappresentate da ciascun singolo rapporto obbligatorio che da quel fondamento discende, come tale definito anche dal suo oggetto, ossia dal rapporto credito-debito che sostanzia il diritto soggettivo fatto valere in giudizio. (Cass.Sez. 3
Ordinanza n. 28448 del 05/11/2024)
Con la conseguenza che, in assenza di alcun riferimento a importi monetari ben determinati, il riconoscimento ha il solo effetto di sollevare il creditore dall'onere di provare la causa del proprio credito e l'onere di provare l'entità monetaria del credito ricade sul creditore, mentre il riconoscimento di essere debitore di una cifra determinata solleva il creditore dall'onere di provare l'ammontare del proprio credito.
a) Sulla relevatio ab onere probandi in relazione alla causa del credito
Il riconoscimento di essere debitore solleva il creditore dall'onere di provare l'esistenza della causa del proprio affermato credito.
Nel caso in esame, pertanto, in forza dell'inversione dell'onere probatorio prevista all'art.1988 c.c., spetta al SI. l'onere di provare l'insussistenza di una Pt_1
obbligazione giuridicamente vincolante, di restituzione di un prestito. Nel caso concreto, ad esempio, provando che la causa della propria più volte citata dichiarazione del 2015 nonché delle dazioni di denaro (sia antecedenti che successive a tale dichiarazione) fosse l'adempimento di una obbligazione naturale nell'ambito di un rapporto di convivenza more uxorio e provando che la causa della dazione delle somme di denaro da parte della SInora fosse a sua volta l'adempimento di una CP_1
obbligazione naturale.
Correttamente la sentenza impugnata ha rilevato come “l'opponente si è limitato ad eccepire l'irrepetibilità ex art. 2034 c.c., senza dimostrare, come era suo preciso onere,
pag. 13/23 che gli importi, di cui ha preteso la restituzione, fossero corrispondenti, CP_1
invece, ad attribuzioni patrimoniali effettuate dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza e che siffatte elargizioni erano, comunque, adeguate e proporzionate alle condizioni economiche delle parti. (Cass. 15/05/2018 n.
11766)”.
Il SI. ha anzi lui stesso fornito elementi in senso contrario, affermando che la Pt_1
compagna gli avrebbe dato un supporto finanziario, a seguito della crisi economica del
2008, prestandogli alcune somme per far fronte a pagamenti di natura professionale e acquistando delle vetture da lui utilizzate per l'attività professionale (oltre che per le necessità della famiglia e per attività in favore della stessa SInora e della CP_1
famiglia di lei).
b) Sulla relevatio ab onere probandi in relazione all'ammontare del credito
L'appellante contesta di essersi riconosciuto debitore, tantomeno di una somma determinata.
Poiché, come sopra motivato, deve ritenersi che il SI. in data 9 aprile 2015 si sia Pt_1
dichiarato debitore della complessiva somma di €21.200, l'onere a carico del debitore è quello di dimostrare di avere, durante gli anni della convivenza, provveduto alla integrale restituzione dei finanziamenti (diretti e indiretti) ricevuti. Tale onere non è stato assolto.
Il SInor sostiene di avere ricevuto dalla SInora la complessiva somma Pt_1 CP_1
di €25.050,00, tuttavia la documentazione prodotta attesta per contro dazioni in varia forma in misura ben superiore.
- In quanto ai passaggi diretti di denaro, il giudice di prime cure ha indicato che le
contabili di bonifico allegate dalla ricorrente al ricorso per ingiunzione, su richiesta di integrazione documentale formulata dal giudice del monitorio (doc. dal n. 11 al n. 18 fascicolo ricorrente), dimostrano l'avvenuto versamento in favore dell'opponente del complessivo importo di euro 21.350.
pag. 14/23 - il 16 novembre 2009 risulta essere stato effettuato un bonifico da
[...]
(padre dell'appellata) per €30.000 in favore del SI. e il 18 Per_1 Pt_1
novembre risulta un versamento in contanti per €10.000.
- nel 2009 la SInora ha acquistato una Chrysler per €15.363,37, CP_1
assumendosi l'impegno di rate mensili pari a €289,50. Non è contestato che la vettura sia stata utilizzata dal SI. per l'esercizio della propria attività Pt_1
professionale di commesso viaggatore, è contestato solo che l'utilizzo da parte sua fosse esclusivo. Tuttavia è evidente che la spesa sia stata destinata prevalentemente a supporto dell'attività professionale svolta dal SI. , in Pt_1
quanto non ha rappresentato di avere all'epoca a disposizione altra autovettura, utilizzato da lui quantomeno in via prevalente, che richiede frequenti spostamenti, come risulta del resto dalle spese di cui all'estratto conto, quali alberghi e ristoranti in diverse località.
- Il 30.08.2011 è documentato l'acquisto dell'autovettura Volvo DK 248KT
€15.080 (doc38) venduta alla madre del SI. che giustifica il bonifico del Pt_1
19.12.2013 di €15.000.
- Infine, risulta evidenza di rimborso spese sostenute direttamente dalla SInora
quale il pagamento di sanzioni conseguenti all'utilizzo delle automobili CP_1
a lei intestate ed al mancato pagamento del bollo auto. Si riscontrano a questo proposito alcuni pagamenti in titolati quali ad esempio €1.440 “restituzione deposito casa giavera”, €1056,16 “saldo prestito auto + verbali 850 + 206,16”,
€392,88 “saldo ruolo n.2014 003253, €600,22 “ DK248KT”, € C.F._3
457,76 “cartella pagamento n….565” (bollo non pagato)”, €180,52 bollo non pagato.
Il valore dei beni (somme di denaro e altre utilità) ricevuti dal SInor è quindi Pt_1
considerevolmente superiore ad €21.350.
In quanto ai pagamenti effettuati dal SI. , lo stesso ha allegato di avere versato Pt_1
complessivamente la somma di €44.345,26 a mezzo bonifici bancari (all. 05 al doc. 1 fasc. I° grado parte opp.) nonché la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni.
pag. 15/23 Come chiarito dal giudice di prime cure “dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta provato che ogni versamento eseguito in favore dell'opposta aveva una sua precisa giustificazione causale e che si è trattato di rimborso o di somme anticipate dalla stessa ed elargite durante il periodo della convivenza per varie ragioni, tra cui l'acquisto di auto, di moto nonché per il pagamento di sanzioni amministrative e tributarie (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. n. 30 fascicolo opposta)”;
In quanto ai versamenti che parte ricorrente afferma avere effettuato in contanti, essendo contestati non si possono ritenere provati.
La prova per testimoni degli intervenuti pagamenti in contanti è stata correttamente ritenuta inammissibile. L'art.2726 c.c. rinvia alle norme stabilite per la prova testimoniale dei contratti (art.2721 cc.).
L'appellante adduce prova di prelievi in contanti tuttavia tale fatto non può ritenersi di per sé, in assenza di altri elementi di contesto, un principio di prova scritta sufficiente per legittimare la prova per testimoni. Le istanze di prova orale sono formulate in modo assolutamente generico e valutativo: “19) Vero che dal 2009 al 2016 il SInor ha Pt_1
versato alla SInora complessivamente la somma di Euro 44.345,26 a mezzo CP_1
bonifici bancari (doc. 05, che si rammostra al teste) e la somma di Euro 9.300,00 a mezzo contanti con più pagamenti suddivisi nel corso degli anni”.
Gli elementi di contesto depongono semmai in senso contrario, emergendo un quadro di frequenti viaggi con contestuali prelievi, pernotti in albergo e cene al ristorante.
Correttamente, pertanto, il Tribunale di Treviso ha rigettato la richiesta di disporre consulenza tecnica contabile per accertare il “dare/avere tra le parti”, ritenendo tale istanza “del tutto superflua ai fini del decidere e, in ogni caso, meramente esplorativa”.
3) Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione dell'art.2034 c.c.
Irripetibilità delle somme corrisposte in adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale discendenti dalla convivenza more uxorio
Parte appellante con il terzo motivo di impugnazione, in parte sovrapponibile al precedente, contesta la qualificazione delle elargizioni da parte della SInora CP_1
quali prestiti e chiede vengano qualificate come adempimento di obbligazioni naturali e pag. 16/23 che di conseguenza quanto spontaneamente corrisposto ed elargito venga dichiarato non ripetibile.
Parte appellante contesta per questo motivo il seguente passaggio della sentenza di primo grado:
“Innanzitutto, il riconoscimento di debito esclude che si tratti di elargizioni in adempimento ad un dovere morale. Inoltre, dalla documentazione in atti (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. dal n. 35 al n. 38 fascicolo opposta), risulta chiaramente che le somme versate a Pt_1
non erano state messe a disposizione per contribuire ai bisogni e
[...]
alle necessità domestiche connesse ed originate dal rapporto di convivenza, ma per acquistare auto, moto …. e per aiutarlo economicamente nella sua attività professionale. Gli esborsi di cui si discute non erano stati, quindi, eseguiti in favore di per Parte_1
contribuire alle spese del ménage familiare, ma per motivi che esulavano dai doveri di carattere morale e civile di collaborazione e di reciproca assistenza derivanti dal rapporto di convivenza. Sul punto, va richiamata la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass. 07/06/2018 n. 14732; Cass.
12/06/2020 n. 11303; Cass. 01/07/2021 n. 18721). Nel caso specifico,
l'opponente si è limitato ad eccepire l'irrepetibilità ex art.2034 c.c., senza dimostrare, come era suo preciso onere, che gli importi, di cui CP_1
ha preteso la restituzione, fossero corrispondenti, invece, ad
[...]
attribuzioni patrimoniali effettuate dalla stessa in adempimento degli obblighi nascenti dal rapporto di convivenza e che siffatte elargizioni erano, comunque, adeguate e proporzionate alle condizioni economiche delle parti. (Cass. 15/05/2018 n. 11766).”
pag. 17/23 Occorre ricordare che, sebbene le parti fossero legate tra loro da un vincolo sentimentale quale coppia di fatto, i finanziamenti sono stati conferiti pacificamente per beni strumentali all'esercizio dell'attività professionale dell'appellante ed in particolare per l'acquisto di autovetture, essenziali alla sua professione di agente di commercio.
Sul punto, la sentenza appellata ha richiamato la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale un'attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un'obbligazione naturale a condizione che la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all'entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens e purché volta a far fronte alle eSIenze della famiglia.
Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano SInificative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente "more uxorio", effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle eSIenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità
e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del "solvens"
(Cass. n. 16864 del 13/06/2023, conformi Cass. 07/06/2018 n. 14732; Cass. 12/06/2020
n. 11303; Cass.01/07/2021 n. 18721).
Nel caso in esame alla Corte Suprema nella citata pronunzia, la Corte d'Appello aveva esaurientemente motivato riguardo alla sussistenza dei presupposti per qualificare i pagamenti come effettuati in adempimento di una obbligazione naturale, considerando le circostanze di fatto, molto diverse rispetto a quelle all'esame di questa Corte : la coppia aveva tre figli, era impegnata nella costruzione di una casa di famiglia e vi era una rilevante sproporzione fra i redditi delle due parti.
Nel caso in esame presso questa Corte di Venezia, la coppia non aveva figli, le elargizioni non erano volte, nemmeno in parte, alla costruzione di una casa familiare,
pag. 18/23 non vi era una rilevante sproporzione fra i redditi e, sebbene i redditi della SInora fossero attorno ad €60.000 - €50.000 lordi annuali, le elargizioni incidevano in CP_1
modo rilevante sugli stessi.
Non si può infatti accedere al calcolo effettuato da parte appellante, che ha preso a riferimento la sola somma residua di €11.700, oggetto di domanda, dovendosi considerare l'ammontare complessivo delle elargizioni in vario modo effettuate dalla SInora nel corso del rapporto e in parte restituite prima del riconoscimento di CP_1
debito, in parte restituite successivamente.
Le somme corrisposte sono elevate, in proporzione ai redditi della SInora come CP_1
da lei provato producendo la documentazione fiscale relativa a tutto il periodo di convivenza, che attesta redditi lordi inizialmente di circa €60.000 annui che sono andati riducendosi nel tempo.
In quanto all'acquisto delle autovetture, è pacifico che le stesse fossero utilizzate dal SI. per l'esercizio della professione di agente di commercio che lo portava a Pt_1
compiere frequenti viaggi anche in località distanti fra loro (come risulta dagli estratti conto che attestano soggiorni in plurime località). E' irrilevante sotto questo aspetto che le autovetture siano state talvolta utilizzate anche per vacanze familiari o per recarsi in
Germania per provvedere ad incombenze nell'interesse della famiglia d'origine della SInora non disponendo il SI. di altra automobile per l'esercizio della CP_1 Pt_1
propria professione.
4) Nullità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Errata interpretazione della fattispecie concreta, lacunosa ricostruzione dei fati e travisamento di essi da parte del Giudice primae curae – mancata riduzione e/ compensazione del credito ingiunto.
Parte appellante con il quarto motivo di impugnazione si duole del fatto che il giudice di prime cure non avrebbe considerato, nella quantificazione del credito, il controcredito da lui vantato, come risulta dal seguente passaggio della sentenza impugnata:
pag. 19/23 “Con riguardo all'asserito controcredito di nei confronti Parte_1
della convenuta, si osserva che:
- la produzione degli estratti dei conti correnti a lui intestati dal 2009 al
2016 non è sufficiente a dimostrare l'esistenza e l'ammontare delle somme che avrebbe corrisposto a (doc. n. 5 fascicolo CP_1
opponente);
- dalla copiosa documentazione versata in atti, risulta provato che ogni versamento eseguito in favore dell'opposta aveva una sua precisa giustificazione causale e che si è trattato di rimborso o di somme anticipate dalla stessa ed elargite durante il periodo della convivenza per varie ragioni, tra cui l'acquisto di auto, di moto nonché per il pagamento di sanzioni amministrative e tributarie (doc. dal n. 17 al n. 26 e doc. n. 30 fascicolo opposta);
- in ogni caso, e la circostanza è dirimente, l'opponente, nel riconoscere il proprio debito nei confronti dell'ex fidanzata, non ha fatto alcun accenno al suo preteso controcredito. Ne consegue che non può operarsi la compensazione, invocata da delle somme dallo stesso Parte_1
dovute all'opposta con quelle asseritamente versate alla stessa.
Parte appellante afferma di avere versato, dal 2009 al 2016, complessivamente la somma di €44.345,26 a mezzo bonifici bancari e €9.300,00 a mezzo contanti, così versando ben €31.095,26 in più rispetto a quanto ricevuto dall'appellata.
Il motivo di impugnazione non è fondato.
Come già motivato, il SI. – che ne era onerato - non ha dato prova di avere Pt_1
provveduto al pagamento delle somme delle quali si è riconosciuto debitore.
pag. 20/23 5) Nullità della sentenza per omesso esame ed omessa motivazione sulla richiesta di fissazione del termine ex art.1817 c.c. – inammissibilità richiesta restitutoria per mancanza di previsione di un termine – mancata fissazione del termine da parte del primo Giudice
Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante si duole del mancato accoglimento della domanda, avanzata in primo grado in via di estremo subordine, di fissare un termine per la restituzione delle somme, ex art.1817 c.c., non essendo stato pattuito un termine dalle parti, chiedendo di fissarlo in data successiva a quella della sentenza, ai fini di consentirgli di reperire i mezzi per far fronte al pagamento.
Il motivo non è fondato.
Le parti avevano pattuito sia l'importo totale che l'importo della rata mensile, per cui la fissazione di un termine era implicito nell'accordo, coincidendo con il mese di pagamento dell'ultima rata. Il termine è comunque largamente scaduto in quanto ove il SI. avesse regolarmente onorato il proprio debito pagando €6.000 annui lo Pt_1
avrebbe già estinto.
Inoltre, come stabilito all'art.1186 c.c., anche se il termine, come in questo caso, è stabilito in favore del debitore il creditore può eSIere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente. Con l'ordinanza che ha stabilito la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e poi con la esecutività immediata della sentenza tale domanda è stata comunque già correttamente decisa.
6) Mancata assunzione di prove testimoniali e rigetto delle ulteriori istanze istruttorie - insufficienza e illogicità intrinseca delle argomentazioni del Giudicante sul rigetto delle istanze istruttorie
Con il sesto motivo di impugnazione l'appellante si richiama alle proprie istanze istruttorie, rinnovando le richieste di prova orale, di esibizione degli estratti conti bancari che dettagliavano i bonifici effettuati e ricevuti nei confronti della SInora tra il 2009 e il 2016 e di esperimento di una Consulenza Tecnica contabile. CP_1
L'istanza non merita accoglimento.
pag. 21/23 Le circostanze capitolate da parte appellante sono state correttamente dichiarate inammissibili dal giudice di prime cure in quanto erano estremamente generiche, prive di circostanze di tempo, luogo, modalità e persone presenti, e contenevano valutazioni precluse ai testimoni.
La richiesta di ordine di esibizione è volta a sopperire ad un mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del debitore, in quanto la documentazione bancaria a prova dei bonifici effettuati e ricevuti è nella sua disponibilità.
V.
Il regolamento delle spese legali segue il principio di soccombenza.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2024 nei confronti di
[...] [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2231/2023 così provvede: CP_1
I. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza appellata;
II. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in €5.000, oltre 15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
III. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di conSIlio della SEZIONE SECONDA, in data 11 febbraio
2025.
Il ConSIliere relatore
Caterina Caniato
Il Presidente
Caterina Passarelli
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