Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/05/2025, n. 3141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3141 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6043 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 20 maggio 2025 e vertente tra
TRA
Il , già , CF Parte_1 Parte_2
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato ex lege;
P.IVA_1
APPELLANTE
E
1) cod. fisc. rappresentata, difesa ed TE P.IVA_2 assistita, anche disgiuntamente tra loro, giusta procura in atti, dall'Avv. Francesco Ferroni e dall'Avv. Stefania Gaiba;
2) (C.F. e P.I. Controparte_2
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Zaira Montico;
P.IVA_3
APPELLATE
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
proponeva ricorso ex art. 702 bis CPC premettendo che mediante il TE rilascio della polizza fideiussoria n. 9609991 del 3/7/2001, si era costituita fideiussore nell'interesse dell'impresa ed in favore del Controparte_2 [...]
(ora ) a garanzia Controparte_3 Controparte_4
La ricorrente, mediante il rilascio della polizza fideiussoria n. 91021007 del 18.7.2002, si era inoltre costituita fideiussore nell'interesse dell'impresa Controparte_2 ed in favore del (ora ) a Controparte_5 Controparte_4 garanzia dell'anticipazione della prima quota delle agevolazioni di cui alla Legge 488/1992, fino alla concorrenza dell'importo di € 98.395,00 oltre rivalutazione e interessi legali ex art. 1 c.g.a.
Tutte le obbligazioni di cui alla polizza n. 91021007, erano assunte in solido dalla contraente da
. Controparte_6
A fronte degli asseriti inadempimenti dell'impresa contraente, la Banca concessionaria MPS Banca per l'Impresa s.p.a. con raccomandata a.r. del 29 Dicembre 2004 (ricevuta il 12.01.2005), chiedeva la restituzione della somma di € 3.369,70 e contestualmente escuteva la polizza fideiussoria n.
9609991.
Parimenti, con raccomandata a.r. del 27.06.2005 (ricevuta il 5.7.2005) la Banca concessionaria chiedeva alla ricorrente la restituzione della somma di € 112.102,39 e contestualmente chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria n. 91021008 per il medesimo importo (doc. 5 del ricorrente).
A fronte delle raccomandate a.r. del 13/7/2005 e della raccomandata del 31.01.2005, la compagnia assicuratrice comunicava alla contraente ed alla coobbligata di polizza di avere ricevuto la richiesta di escussione delle polizze fideiussorie, con conseguente diffida ad adempiere direttamente nei confronti dell'ente beneficiario.
Successivamente alle raccomandate del 29/12/2004 e del 27/6/2005, con cui venivano escusse le polizze fideiussorie sopra indicate, la ricorrente non riceveva, né dal , né della Banca CP_4 concessionaria, alcuna richiesta, fino alla raccomandate pec del 29/09/2017 con cui MPS Capital
Services Banca per l'Impresa s.p.a. comunicava l'emissione del decreto di revoca delle agevolazioni n. 3685 del 13/09/2017 e reiterava l'escussione delle polizze fideiussorie per l'importo di €
163.547,50, di cui € 160.177,80 per la polizza fideiussoria n. 91021007 ed € 3.369,70 per la polizza fideiussoria n. 9609991.
Eccepiva la ricorrente:
1) Prescrizione del diritto dell'Ente beneficiario di escutere le polizze fideiussorie.
L'art. 7, 2° comma, del Decreto Ministeriale 527/1995, di attuazione della legge 488/1992, stabilisce che “Ciascuna delle due o tre quote è erogata dalla banca concessionaria subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti, eccezione fatta per la prima, che può anche essere erogata a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata”.
Il Decreto Ministeriale n. 527/1995 lascia pertanto all'autonomia delle parti l'individuazione del termine di validità della polizza fideiussoria.
Le parti stipulanti, in relazione al programma di investimenti da eseguire, hanno ritenuto adeguata la durata di tre anni pattuendo all'art. 3) c.g.a. della polizza fideiussoria n. 91021007 che “La garanzia ha efficacia per il periodo massimo di 36 mesi dall'erogazione dell'importo garantito …” (doc. 2).
L'art. 3 della polizza fideiussoria n. 9609991 (doc. 1) rilasciata a titolo di cauzione per la presentazione della domanda di agevolazioni di cui alla legge 488/92 prevede analogamente che “La garanzia ha durata (omissis) comunque fino al termine massimo di trentasei mesi decorrenti dalla data di efficacia del relativo decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni…”
Tali polizze, con le pattuizioni nella stessa contenute, sono state accettate dall'Ente Beneficiario, tanto
è vero che sono state ritenute idonee l'una per la presentazione della domanda e l'altra per l'erogazione della prima quota di contributo.
Il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni è stato emesso in data 12/2/2002 e l'erogazione della prima quota di contributo è avvenuta il 13/9/2002, pertanto l'efficacia delle polizze fideiussorie cessava rispettivamente il 12/2/2005 (n. 9609991) ed il 13/9/2005 (n. 91021007).
Pertanto il dello Economico, per il tramite della banca concessionaria, in CP_4 CP_4 conformità all'orientamento espresso dai Giudici di merito (erano allegate alcune sentenze), aveva tempestivamente escusso la polizza fideiussoria n. 9609991 con raccomandate a.r. del 29/12/2004, ricevuta da il 12/1/2005 e la polizza fideiussoria n. 91021007 con Controparte_7 raccomandata a.r. del 27/6/2005, ricevuta da il 5/7/2005 (doc.ti 2-5). Controparte_7
Dopo le suddette richieste di escussione ed entro il termine decennale di prescrizione del diritto, cioè entro il 12/1/2015 per la polizza fideiussoria n. 9609991 ed entro il 5/7/2015 per la polizza fideiussoria n. 91021007, né l'ente impositore, né la banca concessionaria, avevano inviato ad CP_1 comunicazioni e/o atti idonei ad interrompere il decorso della prescrizione.
Successivamente alle raccomandate a.r. sopra citate, la Banca MPS Capital Service aveva reiterato la richiesta di escussione con raccomandate pec ricevute da il 29/09/2017, quando il termine CP_1 ordinario di prescrizione decennale era asseritamente decorso.
Il ricorrente osservava che ai sensi dell'art. 2936 c.c. le norme sulla prescrizione sono inderogabili ed
è nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione. Le polizze fideiussorie per cui è causa hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni, conseguentemente sono soggette alla relativa regolamentazione e, in particolare, all'ordinaria prescrizione decennale.
Ne consegue che il ha illegittimamente escusso entrambe le Controparte_8 polizze fideiussorie che non sono più operative, essendo ampiamente decorso il termine massimo di validità della garanzia ed essendo altresì decorso il termine ordinario decennale di prescrizione.
In subordine chiedeva che il diritto di rivalsa nei confronti della contraente e della coobbligata
(relativamente alla polizza 91021007).
Concludeva nel merito: accertare la prescrizione del diritto, l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie n. 9609991 e n. 91021007 emesse da (ora OP
, e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da TE [...] al in forza delle suddette polizze;
TE Parte_2
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione e/o di condanna di
[...] condannare in persona del TE Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a tutte le somme TE eventualmente versate in favore dell'Ente Beneficiario in adempimento degli obblighi assunti mediante il rilascio delle polizze fideiussorie n. 9609991 e n. 91021007. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa.
Si costituiva e aderiva la declaratoria di Controparte_2 prescrizione del credito. Chiariva che il diritto di credito vantato dal Parte_2 era prescritto, in quanto l'ultima comunicazione valida ai fini dell'interruzione dei termini
[...] di prescrizione è datata 27.06.2005 e notificata il 30.06.2005.
La medesima eccezione di prescrizione si sollevava in relazione alla richiesta spiegata in via subordinata dalla nei confronti de TE Controparte_2
in quanto anche il diritto di credito del fideiussore ha termine di prescrizione
[...] decennale e l'ultimo atto idoneo ad interrompere detto termine, compiuto dalla Società assicuratrice, risale al 13.07.2005.
Concludeva: Accertare e Dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal
[...]
, per l'effetto rigettare la domanda da quest'ultimo spiegata, nonché la domanda Parte_2 proposta in via subordinata dalla in quanto entrambe infondate e TE destituite di fondamento giuridico e probatorio.
Si costituiva la difesa erariale e premetteva che nella specie era pacifico che le polizze n. 9609991 e n.. 91021007 erano state escusse tempestivamente dalla banca concessionaria, rispettivamente con note del 29.12.2004 (ricevuta in data 12.1.2005) e del 27.6.2005 (ricevuta in data 5.7.2005) (v. pag.
4 del ricorso avversario).
L'eccezione di prescrizione sarebbe secondo la difesa erariale priva di fondamento.
Richiamando la struttura dell'agevolazione di cui si discute, ricordava che la ditta beneficiaria era stata destinataria – in origine - di una concessione agevolativa emessa in forza di un decreto di concessione provvisorio destinato a consolidare i propri effetti solo al termine di un'articolata istruttoria da parte sia della banca concessionaria, che del , ciascuno per quanto di propria CP_4 competenza.
Nel caso di specie, il provvedimento definitivo è risultato un decreto di revoca delle agevolazioni, non essendosi verificate le condizioni per l'attribuzione in via definitiva dell'agevolazione.
Solo a seguito dell'adozione del decreto di revoca, che costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, poteva considerarsi sorto il diritto dell'Amministrazione al recupero delle somme dovute.
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere;
e ancora, l'art. 2946 c.c. dispone che, «salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per la prescrizione con il decorso di dieci anni».
Se il diritto di credito dell'Amministrazione era assoggettato a prescrizione decennale dal giorno, in cui il diritto medesimo poteva essere esercitato, non disponendo la legge diversamente, il suddetto termine decorre dall'emissione del provvedimento di revoca, vale a dire dal 13.9.2017.
La ricorrente incorrerebbe in errore ritenendo che il termine decennale di prescrizione del diritto per l'Amministrazione decorra dalla data di ricezione delle note di escussione delle polizze in oggetto
(rispettivamente 12.1.2005 per l'escussione della cauzione e 5.7.2005 per l'escussione dell'importo garantito a titolo di anticipazione).
Le note di escussione fanno insorgere soltanto l'obbligo dell'ente assicuratore di adempiere all'obbligazione assunta in forza dei contratti stipulati a garanzia della presentazione della domanda e dell'anticipazione della prima quota di contributo.
Concludeva la difesa erariale per il rigetta della domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, disporre la condanna dell'impresa Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in solido e/o
[...] alternativamente alla della somma pari ad € 98.395,00, oltre interessi TE
e rivalutazione successivi al 13.9.2002. Con vittoria delle spese di lite. § 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “…dichiara:
1) la illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie n. 9609991 e n. 91021007 (già originariamente emesse da ora;
OP TE
2) che nulla è dovuto, da e da TE Controparte_2 al , in forza delle suddette polizze.
[...] Parte_2
Condanna, anche in relazione alla relativa semplicità della controversia e allo specifico numero di attività in concreto svolte da ogni parte, il al pagamento delle Parte_2 spese di lite (D.M. 55/2014) che liquida rispettivamente in euro 3.000,00 – in favore di
[...]
e in euro 2.000,00 in favore di TE Controparte_2
- oltre, per ognuno, le spese generali al 15%, Iva e Cpa, come per legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Occorre fare ordine nelle due polizze:
la polizza fideiussoria n. 9609991 per euro 3.369,70
la (funzionalmente collegata) polizza fideiussoria n. 91021007 per euro 98.395,00.
La Banca concessionaria MPS Banca con raccomandata del 29 Dicembre 2004 (ricevuta il 12.01.2005), chiedeva la restituzione della somma di € 3.369,70 e contestualmente escuteva la polizza fideiussoria n. 9609991 (doc. 4).
Sempre con raccomandata a.r. del 27.06.2005 (ricevuta il 5.7.2005) la Banca concessionaria chiedeva alla ricorrente la restituzione delle somma di € 112.102,39 e contestualmente chiedeva l'escussione della polizza fideiussoria n. 91021007 per il medesimo importo (doc. 5).
Quest'ultima è anche indirizzata al oggi resistente. Controparte_5 Appare evidente che, certamente con la raccomandata del 27.6.2005, ricevuta il 5.7.2005, il creditore pubblico era a conoscenza delle difficoltà del beneficiario delle agevolazioni di cui alla legge n.488\1992.
Si ritiene che il avrebbe potuto emettere, in questo periodo di oltre 10 anni, il provvedimento di revoca o, CP_4 comunque, istruire la pratica ad es. interrompendo, con semplici messe in mora, il decorso della prescrizione.
Ritiene questo giudice che sia fuori discussione ed indubitabile che l'art. 2935 c.c. faccia decorrere la prescrizione dal giorno in cui il diritto possa essere fatto valere.
Tuttavia il dies a quo nella fattispecie ruota tutto intorno al documento doc. 5; la data di decorrenza deve essere collegata non già a meri atti volitivi - organizzativi, interni ed ideali - del creditore quanto piuttosto alla constatazione oggettiva della completezza dell'astratto potenziale diritto;
pertanto quando si palesi completa e sussistente la possibilità di azionarlo.
Orbene la lettera della lettera della MPS del 27.6.2005 (ricevuta in data 5.7.2005, doc. 5 del ricorrente) era indirizzata – come detto - anche al Ministero qui resistente.
Alla data del 5.7.2005 il aveva, quindi, tutta la possibilità di far valere il proprio diritto, poiché si palesavano CP_4 tutti gli elementi per azionarlo.
Il suddetto termine non può evidentemente decorrere dall'emissione del provvedimento (interno) di revoca, vale a dire dal 13.9.2017, poiché in questo modo si avrebbe una potenziale indiscriminata protrazione del periodo massimo di prescrizione decennale, rimessa al mero arbitrio del creditore.
Si osserva che l'istituto della prescrizione, soprattutto decennale, mira a porre certezze nei rapporti di debito e credito;
il periodo decennale non può essere rimesso alla discrezionale valutazione del creditore, circa il come e quando esperire la procedura formale del provvedimento di revoca.
A riprova la difesa erariale non ha potuto elencare, probabilmente non sussistendo, quali fossero – in concreto - gli adempimenti burocratici ostativi che hanno impedito di emettere il provvedimento di revoca entro i 10 anni decorrenti appunto dal 5.7.2005.
Il ricorso è quindi accolto ed il credito azionato dichiarato prescritto.
Conseguentemente il giudice dichiara: 1) l'illegittimità dell'escussione delle polizze fideiussorie n. 9609991 e n. 91021007 già emesse da
[...] (ora ; OP TE
2) che nulla è dovuto da e da al TE Controparte_2 Parte_2
in forza delle suddette polizze.
[...] Parte_2
Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, in ragione della specificità della singola posizione e della difficoltà del processo.]»
§ 2 — Ha proposto appello il , oggi Parte_2 Parte_1
, contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “accogliere
[...]
l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Roma
– sez. II° - G.I. dott. Cianfarini – resa nel procedimento recante R.G. 83592/17, respingere la domanda proposta;
- condannare l'impresa al Controparte_2 pagamento della somma pari ad € 98.395,00, corrispondente all'importo indebitamente percepito in data 13.9.2002 a titolo di anticipazione della prima quota delle agevolazioni revocate con Decreto
n. 3685 del 13.9.2017, oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'erogazione a quella della restituzione. - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, del doppio grado di giudizio”.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello, di cui ha pure TE0 eccepito l'inammissibilità ex artt. 348 bis e 348 ter CPC e formulando anche azione di rivalsa e regresso nei confronti della coobbligata così come della società per la somma Controparte_2 eventualmente oggetto di condanna.
La causa, dopo differimenti, veniva fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 maggio 2025 con provvedimento in data 28 luglio 2021.
Con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
In data 15 aprile 2025 si costituiva in giudizio Controparte_2 aderendo alla eccezione ex art. 348 bis CPC, resistendo all'appello ed eccependo l'infondatezza delle domanda di nei suoi confronti per esservi stato alcun pagamento da parte della società di CP_1 assicurazioni idoneo a sostenere le azioni di rivalsa e regresso.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini prechè già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in un unico motivo con il quale il lamenta la erroneità della CP_4 decisione – con declaratoria di prescrizione – con riguardo alla individuazione della decorrenza del termine decennale, ripercorrendo la normativa di settore ed evidenziando che il termine convenzionale di 36 mesi era stato rispettato.
Precisa che il termine decennale andava, invece, fatto decorrere solo dal provvedimento di revoca, idoneo a costituire il titolo per l'esecuzione esattoriale ai fini cioè dell'iscrizione a ruolo, con la conseguenza che il detto termine non era decorso. A sostegno della tesi qui esposta richiama giurisprudenza di legittimità ed un'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in accoglimento della stessa. Formulava, poi, in via subordinata azione di ripetizione nei confronti della società beneficiaria del contributo agevolato nella misura di Euro 98.395,00.
§ 4 — L'appello, seppur ammissibile, è infondato anche alla luce dell'orientamento espresso da questa Corte in casi similari (v. Corte appello Roma nn. 2382/19; 4741/19; 6318/19), al quale si fa in Cont ogni caso rinvio ex art. 118 disp. Att. .
Nel caso in esame, in particolare, Il appellante non coglie che il Tribunale, nell'individuare CP_4 il termine di decorrenza decennale, ha posto al centro dell'attenzione del suo ragionamento il momento della “esigibilità” del credito, individuato appunto con la escussione della polizza fideiussoria da parte della banca concedente che ha informato anche l'amministrazione competente ad intervenire per l'eventuale revoca;
ciò in ragione della segnalazione dell'inadempimento che, appunto, legittimava la riscossione della polizza e , nel contempo, consentiva l'apertura del procedimento per l'eventuale revoca, totale o parziale, del contributo pubblico agevolato.
La giurisprudenza citata dall'appellante, anche nelle note finali, per quanto condivisibile – anche in punto di tutela dell'interesse economico pubblico – non è attinente alla fattispecie, in quanto quest'ultima è caratterizzata proprio dall'esistenza della garanzia che, una volta azionata, ha reso edotta l'amministrazione pubblica delle problematiche che riguardavano la concessionaria dell'agevolazione, così da porla nelle condizioni di intervenire con il procedimento di revoca.
Quest'ultimo è stato attivato e ultimato in un periodo superiore ai 10 anni e, come evidenziato dal
Tribunale, il non ha spiegato in alcun modo le ragioni di tale tempistica, neppure sotto il CP_4 profilo tecnico;
né può essere di sostegno l'affermazione che occorre verificare se la revoca può essere anche solo parziale, atteso che anche se limitata nell'entità in ogni caso detta revoca poteva essere avviata in istruttoria anche solo per questo profilo.
Ed invece la tempistica sopra ricostruita dalla sentenza evidenzia come , nonostante la esigibilità del credito fosse conosciuta dal , quest'ultimo ha atteso oltre 10 anni per intervenire con la CP_4 revoca e poi con la richiesta di restituzione.
Quanto all'azione nei confronti della beneficiaria, il Tribunale ha , anche implicitamente, ritenuto assorbita la domanda che tale resta, atteso il tenore delle motivazioni come sopra confermate.
Di qui la reiezione dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano come da tabelle vigenti, tenuto conto dei minimi tariffari – in considerazione della serialità della questione e della tardiva costituzione della società beneficiaria – nonché del valore della controversia, oltre IVA e cpa nonché rimborso per spese generali. abelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00 Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 6043/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti appellate, delle spese del grado che si liquidano in Euro 7.160,00 per ciascuna parte appellata, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore