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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/12/2025, n. 4530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4530 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
OL TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 13337/2021 avente ad oggetto “lesione personale” e pendente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi del sig.
[...] C.F._4 Per_1
(deceduto il 05.05.2018), tutti elett.te domiciliati in Giugliano in Campania
[...]
(NA) alla via A. Palumbo, n. 55/59, presso lo studio dell'Avv. Flora Pirozzi (c.f.
) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._5
presente atto;
ATTORI
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona deli legale rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (c.f.
) presso il cui studio in TA al Corso Trieste n. 192 C.F._6
elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del
1 processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, gli attori esponevano che il giorno 27 aprile 2018, alle ore 15:45/16:00 circa, in Giugliano in
Campania (NA) alla via Manzoni, strada a senso unico di marcia, il motoveicolo Honda
Chiocciola tg. BP08181, di proprietà della sig.ra e nell'occasione Parte_5
condotto dal sig. , percorreva a moderata velocità e regolarmente sulla Persona_1
propria destra la detta via;
che, giunto nei pressi del civico 5 della via Manzoni, il sig.
, al fine di evitare l'impatto frontale con un'autovettura Fiat Punto di Persona_1
colore blu, che percorreva contromano la suindicata via, sterzava a sinistra;
che il sig.
, per effetto della manovra posta al fine di evitare l'impatto frontale con la Fiat Per_1
Punto blu, sormontava il marciapiede ed andava poi a sbattere contro il muro di recinzione perimetrale dell'abitazione sita al numero civico 5; che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo Honda Chiocciola rovinava al suolo, unitamente al sig.
il quale subiva lesioni gravissime alla propria persona, tanto da Persona_1
rendersi necessario il trasporto presso l'Ospedale AN GI di Giugliano in
Campania (NA) con i mezzi del 118 accorsi sul posto, dove veniva ricoverato con prognosi riservata nel reparto rianimazione ed avveniva il successivo decesso nella notte tra il 05/05/2018 ed il 06/05/2018; che, infatti, alle ore 23.45 del giorno 5.5.2018 il ebbe un arresto cardiaco con manovre di rianimazione inefficaci sicché alle ore Per_1
00.15 del giorno 6.5.2018 ne veniva constatato il decesso;
che al momento dell'incidente il indossava il casco di protezione, come comprovato dall'assenza di lesioni Per_1
traumatiche cranio encefaliche e dall'affermazione del personale del 118 che dichiarava di aver trovato il “sdraiato a terra con il casco”; che sul luogo del sinistro Per_1
interveniva, altresì, la Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania (NA)
Con che redigeva;
che non era stato possibile individuare la targa, né tantomeno il conducente dell'auto investitrice Fiat Punto;
che, difatti, veniva aperto un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. a seguito della comunicazione
2 della notizia di reato ex art. 347 c.p.c. conclusosi con il provvedimento di archiviazione da parte del Gip in cui si dava atto che le indagini esperite dal P.M., consistite in una consulenza autoptica sulla salma della vittima, nei rilievi e nei sopralluoghi sul posto nonché nell'estrapolazione di fotogrammi e video dalle telecamere installate nella strada del sinistro non avevano consentito l'individuazione del responsabile;
che con regolare messa in mora a mezzo di raccomandata a/r ricevuta il 7.10.2020 veniva richiesto alla il risarcimento di tutti i danni patiti;
che il 26.10.2021 Controparte_3
era stato trasmesso l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex
Legge n. 162 /2014, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso ed esposto, chiedevano di accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto di colore blu nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la al risarcimento, a ciascuno di essi, Controparte_1
di tutti danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
2.1. Si costituiva la che, in via preliminare, deduceva Controparte_1
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 148 e
287 cod. ass., in ordine ai requisiti contenutistici della costituzione in mora ed alla necessità dell'invio della stessa anche alla Consap;
il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, contestava la dinamica dell'incidente stradale descritta nell'atto di citazione, asserendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di terzi nella produzione del sinistro ed in ogni caso un concorso di colpa da parte del , Per_1
atteso che lo stesso si trovava in condizioni psico-fisiche non idonee alla guida essendo risultato positivo al test per gli oppiacei e benzodiazepine. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni deduceva l'insussistenza del danno morale iure hereditatis,
giacché il era sempre stato in stato comatoso e, dunque, non in stato di Per_1
coscienza, nonché del danno patrimoniale per assenza di adeguata prova.
Ciò posto, concludeva conformemente alle eccezioni e deduzioni svolte.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione del teste di parte attrice e l'espletamento di
3 una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo.
3. Tanto premesso, in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto azionata dalla ai sensi dell'art. 2947, co. 2, c.c. Controparte_1
Pur stabilendo tale norma che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia soggetto ad un termine di prescrizione biennale, il comma terzo precisa che
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Come agevolmente si evince dalla prospettazione dei fatti operata in citazione e dalla documentazione versata in atti, la condotta del conducente dell'auto pirata integra gli estremi di omicidio colposo, dovendosi dunque considerare il termine prescrizionale di cui all'art. 157 c.p.; quest'ultima norma, infatti, prevede che “la prescrizione estingue il
reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e
comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”, disposizione che trova applicazione al caso di specie, essendo prevista per l'omicidio colposo la reclusione fino ad anni cinque.
Ciò premesso, la richiesta risarcitoria è pervenuta alla ed alla Controparte_1
Consap il 7.10.2020, potendosi dunque dire tempestivamente interrotto il termine di prescrizione prima della sua decorrenza.
3.1. Va poi respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata sulla scorta della presunta violazione dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
In proposito si osserva innanzitutto che la richiamata richiesta risarcitoria versata in atti appare corredata di tutti gli elementi individuati come essenziali dalla menzionata disposizione di legge. Inoltre, il comma quinto dell'art. 148 Cod. ass. prevede espressamente che “in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”,
prescrizione cui la convenuta Compagnia non ha mai dimostrato di aver ottemperato.
3.2. Infine, sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione
4 e titolarità (sia attiva che passiva) delle parti in causa, posto che la sussistenza della prima si desume dalla stessa prospettazione della domanda attorea e che, quanto alla seconda, essa risulta desumibile dalla documentazione in atti dalla quale si evince il rapporto di parentela con il de cuius. Inoltre, l'accettazione tacita dell'eredità può
evincersi senza dubbio dalla proposizione della presente azione (cfr. Cass. 13 giugno
2008, n. 16002 sul valore presuntivo della dichiarazione di successione), trattandosi di un comportamento concludente il cui compimento sottintende la volontà di accettare l'eredità.
4. Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Gli attori agiscono nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità
di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il Persona_1
delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata.
In punto di diritto, occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione
designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
5 10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è
causa e, in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nella cartella clinica del P.O. di
AN GI (cfr. allegata al fascicolo di parte attrice) in cui viene riportato come motivo di accesso un “trauma”, “incidente della strada”.
Dalla comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.c. da parte della Polizia
Municipale di Giugliano in Campania per il reato di cui all'art. 590 bis c.p.c. trae origine un procedimento penale che si conclude con l'accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M. da parte del Gip in cui si dà atto che “le dettagliate indagini esperite
dal P.M., consistite in una consulenza autoptica sulla salma della vittima, nei rilievi e nei
sopralluoghi sul posto nonché nell'estrapolazione di fotogrammi e video dalle telecamere
installate nella strada del sinistro non hanno consentito l'individuazione del responsabile del
reato contestato. Peraltro, i congiunti della vittima, al fine di ricercare ulteriori elementi a
sostegno delle investigazioni, pubblicavano un appello sul giornale online “Il Meridiano News”,
il quale veniva contattato da tale , in atti generalizzato, che affermava di essere stato Persona_2
presente al tragico incidente ed, escusso a sommarie informazioni, dichiarava che l'incidente era
stato causato da un'autovettura Fiat Punto di colore blu, che percorrendo contromano la
suindicata via, riduceva l'ampiezza della carreggiata costringendo la vittima a direzionarsi verso
sinistra e sormontante il marciapiede schiantandosi. (…) Va evidenziato che i fotogrammi agli
atti consentono – sostenendo il narrato dello che peraltro è stato sentito prima Per_2
6 dell'estrapolazione dei fotogrammi – effettivamente di individuare l'auto che percorreva
contromano né individuare il numero di targa del veicolo, a causa della scarsa qualità delle
immagini. Sussiste, dunque, concordemente a quanto ricostruito dall'opponente, una
responsabilità penale a carico di terzi, ma, nonostante ciò, non si individuano ulteriori indagini
che siano utili ad identificare l'autore del reato (…)”.
La dinamica dell'incidente stradale dedotta in citazione risulta corroborata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , sentito anche nel presente giudizio, Persona_2
il quale ha confermato quando già dichiarato in sede di sommarie informazioni,
descrivendo con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva il sinistro de quo.
La riconducibilità eziologica delle gravissime lesioni personali riportate da Per_1
all'evento traumatico risulta poi corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Difatti, a conclusione della consulenza medico-legale, il ctu ha dichiarato che: “1) in
seguito al sinistro stradale del 27/04/2018 il de cuius riportò le seguenti Persona_1
lesioni: politrauma della strada con frattura al terzo medio della clavicola sx con diastasi dei
frammenti , frattura dalla IV alla VII costa a sx, piccolo distacco osseo a carici del processo
trasverso sx di L1, frattura pluriframmentaria della parete laterale e inferiore dell'orbita sx con
lieve edema dei muscoli retti, frattura delle pareti del seno mascellare e zigomatico sx con
emoseno, frattura pluriframmentaria a carico del 1/3 distale del radio sx, frattura alla base della
falange prossimale del terzo raggio, frattura della testa del IV metacarpo”.
2) Si può affermare con ragionevole certezza che il grave traumatismo ed il conseguente shock sia
stato causa di innesco della CID (coagulazione intravasale disseminata) esitata nell'exitus.
3) SUSSISTE IL NESSO CAUSALE TRA L'EVENTO TRAUMATICO E LE LESIONI
RIPORTATE in quanto risultano soddisfatti i criteri di causalità (cronologico, topografico, di
esclusione di altre cause, di efficienza qualitativa, e quantitativa).
4) SI ESCLUDONO CONCAUSE DI EVENTO E DI LESIONI CHE ABBIANO PORTATO
IL POZIELLO AL DECESSO, in quanto i test tossicologici effettuati non sono attendibili
7 perché praticati dopo somministrazione di farmaci sedativi e comunque non comprovati secondo
le linee guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze con finalità
tossicologico forense e medico-legali su campioni biologici prelevati da viventi”.
Nella fattispecie in esame, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione dell'incidente che lo ha visto coinvolto.
Invero, l'affermazione secondo cui le condizioni psico-fisiche del de cuius non erano idonee alla guida essendo risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti (oppiacei e benzodiazepine) è priva di fondamento come confermato dal c.t.u.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ..
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è
ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 27.04.2028 in danno di . Persona_1
4.Acclarato quanto sopra, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto iure proprio dagli attori.
È noto che la perdita del rapporto parentale – quale danno concretantesi nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto – determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della
8 famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(si v., di recente, Cass. n. 18284/2021).
Tale danno è quindi dovuto in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. “danno da perdita del rapporto
parentale”) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (cfr., Cass., 21837/2019), salvaguardando il principio di unitarietà
della nozione di danno non patrimoniale ormai – a seguito della sent. resa da Cass. SS.
UU. n. 26972/2008 – assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del danno non patrimoniale complessivamente considerato (va richiamato, in proposito, l'insegnamento delle citate SS.UU. secondo cui: “determina duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e
del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la
perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”).
La Suprema Corte è recentemente tornata sul tema, ponendo particolare attenzione al profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti del giudizio di risarcimento del danno conseguente all'uccisione del congiunto;
al riguardo, è stato ribadito il principio in forza del quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod.
civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori
e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero
distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum
debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra
9 loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi
non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. n. 5769/2024, conforme a Cass. n.
22397/2022 e Cass. n. 3767/2018).
A ben vedere, nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun automatismo risarcitorio, ma esclusivamente la presunzione semplice che la sofferenza del familiare superstite rappresenti una normale conseguenza della morte del congiunto, giacché una simile afflizione, sulla base di comuni massime di esperienza, può ritenersi connaturale all'essere umano. Ciò non toglie che, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, provando in particolare il fatto estintivo, che cioè vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr., tra le altre, Cass. n. 26140/2023, secondo cui nel caso di morte di un prossimo congiunto - coniuge, genitore, figlio, fratello - l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l' “id quod plerumque accidit”, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza,
connaturale all'essere umano, salvo per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite;
sul punto, si veda anche la recente Cass. n. 3904/2025 secondo cui per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno documentalmente provato il rapporto di parentela con il de cuius nonché la convivenza con lo stesso.
Una volta dimostrato documentalmente il rapporto di parentela tra gli attori ed il de
cuius - elemento, si ribadisce, di per sé sufficiente per presumere che gli stessi abbiano sofferto per la morte del congiunto - sarebbe spettato alla l'onere di dimostrare CP_1
che tra la vittima ed i superstiti non sussisteva alcun rapporto affettivo, prova che
10 tuttavia non è stata in alcun modo fornita.
4.1. A questo punto si rende necessario procedere alla liquidazione di tale danno non patrimoniale subìto iure proprio dagli attori.
Tenuto conto del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto che evidenzi un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare per la perdita di un valido sostegno morale (e,
pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima) vanno considerate, al solo fine di orientare il decidente nella determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria, “la durata e
l'intensità del vissuto, nonché (la) composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari
danneggiati, (la) personalità individuale di costoro, (la) loro capacità di reazione e sopportazione
del trauma” (cfr. Cass. n. 14655/17).
Sul danneggiato, poi, incombe l'onere della ricostruzione specifica degli elementi circostanziali espressivi di una eventuale sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa ad un evento simile. Tra gli elementi che è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio, con quest'ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro,
fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium
vitae).
4.2. Per ciò che concerne i criteri di quantificazione di tale danno, va fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella loro versione più recente (anno
2024), che hanno assunto nel tempo una vocazione nazionale (Cass. n. 12408/11).
L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha, infatti, integrato le Tabelle
meneghine, prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito
11 dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33005/21; Cass. n. 10579/21; Cass. n. 26300/21),
secondo la cd. “tecnica del punto” in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Le tabelle dal 2022 in poi contengono un adeguamento ai princìpi di diritto affermati dalla Corte, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Più nello specifico, la nuova versione delle Tabelle, dunque, fa riferimento al valore punto, pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli,
coniuge o assimilati, con un massimo di punti attribuibili pari a 118 ed un importo liquidabile compreso tra € 195.551,59 ed € 391.103,18.
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri di seguito indicati,
ossia: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
c) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
mentre potranno essere attribuiti 8 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria,
benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d)
sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16
punti per danno non patrimoniale presumibile;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze di fatto rilevate nella fattispecie concreta si sommano ed il totale va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
4.3. Orbene, tornando al caso di specie, tenuto conto dei vari parametri richiamati, e quindi dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza (e la presenza di altri conviventi nel nucleo) o del rapporto di coniugio, nonché l'intensità della relazione affettiva (che si presume di valore medio, in assenza di diversa e più precisa allegazione, invero non fornita in giudizio) spettano:
- in favore di (moglie), tenuto conto dell'età della stessa (54 anni) e dell'età Parte_1
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare
12 primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 297.236,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 76);
- in favore di (figlia), tenuto conto dell'età dello stesso (25 anni) e dell'età Parte_2
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
- in favore di (figlia), tenuto conto dell'età dello stesso (22 anni) e dell'età Parte_3
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
- in favore di (figlio), tenuto conto dell'età dello stesso (28 anni) e Parte_4
dell'età della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
5. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno biologico psichico iure
proprio della sig.ra , in difetto anzitutto di circostanziata domanda ed in Parte_1
secondo luogo di specifica allegazione e di prova di tale pregiudizio. L'istante non ha neppure indicato nell'atto di citazione in quale patologia o lesione psicofisica tale danno si sarebbe concretizzato.
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, va rammentato “come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno
morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida
agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione
della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria
fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le
lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo,
quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità,
13 sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della
gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma
richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra, un apprezzabile
lasso di tempo (Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01)” (cfr. Cass. n. 7923/24).
6.1. Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il risarcimento del danno biologico terminale sofferto dal de cuius, risultando trascorso tra la data del sinistro ed il decesso del un apprezzabile lasso di tempo pari a 9 giorni. Per_1
Il c.t.u. ha riconosciuto che nei 9 giorni vi è stata una compromissione della validità
psico-fisica del soggetto pari al 100% in tutte le attività della vita quotidiana.
La relativa liquidazione è effettuata in via equitativa secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, che ha elaborato una tabella i cui valori sono comprensivi dei pregiudizi sia del danno biologico terminale che da lucida agonia o morale catastrofale e con la precisazione che il danno terminale può protrarsi per una durata massima di 100 giorni, oltre i quali non è riconoscibile, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Sulla scorta di tale tabella, il danno biologico terminale patito dal de cuius potrà essere risarcito in favore degli attori, secondo le rispettive quote ereditarie, nell'importo complessivo di euro 21.884,00, attualizzato alla data odierna, di cui euro 15.000,00 per i primi tre giorni.
6.2. Non può essere, invece, riconosciuto il danno morale terminale o danno catastrofale in quanto manca nel caso in esame il presupposto della percezione lucida da parte della vittima della morte incombente. Tale presupposto, oltre a non essere stato provato dagli attori, sui quali grava il relativo onere probatorio, può dirsi escluso dal c.t.u., il quale ha infatti riferito che “non è possibile affermare nell'intervallo di tempo intercorso tra l'evento
traumatico ed il decesso, il paziente fosse cosciente in quanto dalla documentazione sanitaria
allegata agli atti, (referto del 118 , del PS e dalla cartella clinica) si evince che il paziente giunto
in PS con 118 fu subito sedato ed intubato ed assistito nelle funzioni vitali fino al decesso
14 avvenuto il 06/05/18; inoltre dal referto del 118 si evince che il fu trovato nel luogo Per_1
dell'incidente riverso a terra con il casco indossato senza far riferimento allo stato di coscienza”.
7. Quanto alla domanda relativa al danno patrimoniale, si osserva che la stessa è
rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, di talché la domanda deve essere respinta.
8. Sulle somme innanzi riconosciute agli attori deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui “poiché gli interessi
sono una componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno
extracontrattuale) azionato dall'attore che al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo fatto
generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi (Cass.
n. 1087 del 2007, per cui gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento
da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti
anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice)” (cfr. Cass. n. 39376/21). Ciò
premesso, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli
interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via
rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto
della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato
anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal
ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli
interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in
siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
15 somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con
riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima,
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare,
come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella sua formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito
(28/05/2015) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento (06.052026) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 28 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, come Controparte_1
da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 in relazione al valore della controversia (determinato in base al decisum e quindi rientrante nello scaglione massimo che va da € 520.000,00 in su) e all'attività concretamente esercitata difensore costituito per gli attori, con attribuzione in favore dell'avv. Flora
Pirozzi, anticipatario.
16 In applicazione del medesimo principio, vanno definitivamente poste a carico di le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 13337/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e,
per l'effetto:
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale delle somme di € 297.236,00 in favore di € Parte_1
320.702,00 in favore di , € 320.702,00 in favore di Parte_2 Parte_3
, € 320.702,00 in favore di , oltre interessi come
[...] Parte_4
in motivazione, nonché a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale patito dal de cuius della somma di € 21.884,00 in favore della moglie e figli del
de cuius pro quota,
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge, con attribuzione all'avv. Flora Pirozzi, dichiaratosene anticipatario.
3. pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come Controparte_1
liquidate da separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 22.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa OL TA
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa
OL TA ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta R.G. 13337/2021 avente ad oggetto “lesione personale” e pendente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) in proprio e nella qualità di eredi del sig.
[...] C.F._4 Per_1
(deceduto il 05.05.2018), tutti elett.te domiciliati in Giugliano in Campania
[...]
(NA) alla via A. Palumbo, n. 55/59, presso lo studio dell'Avv. Flora Pirozzi (c.f.
) che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al C.F._5
presente atto;
ATTORI
E
quale Impresa Designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la Controparte_1
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo Garanzia Vittime della Strada, in persona deli legale rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Schiavo (c.f.
) presso il cui studio in TA al Corso Trieste n. 192 C.F._6
elettivamente domicilia;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del
1 processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, gli attori esponevano che il giorno 27 aprile 2018, alle ore 15:45/16:00 circa, in Giugliano in
Campania (NA) alla via Manzoni, strada a senso unico di marcia, il motoveicolo Honda
Chiocciola tg. BP08181, di proprietà della sig.ra e nell'occasione Parte_5
condotto dal sig. , percorreva a moderata velocità e regolarmente sulla Persona_1
propria destra la detta via;
che, giunto nei pressi del civico 5 della via Manzoni, il sig.
, al fine di evitare l'impatto frontale con un'autovettura Fiat Punto di Persona_1
colore blu, che percorreva contromano la suindicata via, sterzava a sinistra;
che il sig.
, per effetto della manovra posta al fine di evitare l'impatto frontale con la Fiat Per_1
Punto blu, sormontava il marciapiede ed andava poi a sbattere contro il muro di recinzione perimetrale dell'abitazione sita al numero civico 5; che, a seguito dell'impatto, il motoveicolo Honda Chiocciola rovinava al suolo, unitamente al sig.
il quale subiva lesioni gravissime alla propria persona, tanto da Persona_1
rendersi necessario il trasporto presso l'Ospedale AN GI di Giugliano in
Campania (NA) con i mezzi del 118 accorsi sul posto, dove veniva ricoverato con prognosi riservata nel reparto rianimazione ed avveniva il successivo decesso nella notte tra il 05/05/2018 ed il 06/05/2018; che, infatti, alle ore 23.45 del giorno 5.5.2018 il ebbe un arresto cardiaco con manovre di rianimazione inefficaci sicché alle ore Per_1
00.15 del giorno 6.5.2018 ne veniva constatato il decesso;
che al momento dell'incidente il indossava il casco di protezione, come comprovato dall'assenza di lesioni Per_1
traumatiche cranio encefaliche e dall'affermazione del personale del 118 che dichiarava di aver trovato il “sdraiato a terra con il casco”; che sul luogo del sinistro Per_1
interveniva, altresì, la Polizia Municipale del Comune di Giugliano in Campania (NA)
Con che redigeva;
che non era stato possibile individuare la targa, né tantomeno il conducente dell'auto investitrice Fiat Punto;
che, difatti, veniva aperto un procedimento penale a carico di ignoti per il reato di cui all'art. 590 c.p. a seguito della comunicazione
2 della notizia di reato ex art. 347 c.p.c. conclusosi con il provvedimento di archiviazione da parte del Gip in cui si dava atto che le indagini esperite dal P.M., consistite in una consulenza autoptica sulla salma della vittima, nei rilievi e nei sopralluoghi sul posto nonché nell'estrapolazione di fotogrammi e video dalle telecamere installate nella strada del sinistro non avevano consentito l'individuazione del responsabile;
che con regolare messa in mora a mezzo di raccomandata a/r ricevuta il 7.10.2020 veniva richiesto alla il risarcimento di tutti i danni patiti;
che il 26.10.2021 Controparte_3
era stato trasmesso l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex
Legge n. 162 /2014, rimasta senza riscontro.
Tanto premesso ed esposto, chiedevano di accertare la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto di colore blu nella causazione del sinistro de quo e, per l'effetto, condannare la al risarcimento, a ciascuno di essi, Controparte_1
di tutti danni non patrimoniali e patrimoniali patiti, sia iure proprio sia iure hereditatis.
2.1. Si costituiva la che, in via preliminare, deduceva Controparte_1
l'improponibilità della domanda per violazione del combinato disposto degli artt. 148 e
287 cod. ass., in ordine ai requisiti contenutistici della costituzione in mora ed alla necessità dell'invio della stessa anche alla Consap;
il difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti, nonché l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno;
nel merito, contestava la dinamica dell'incidente stradale descritta nell'atto di citazione, asserendo l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità di terzi nella produzione del sinistro ed in ogni caso un concorso di colpa da parte del , Per_1
atteso che lo stesso si trovava in condizioni psico-fisiche non idonee alla guida essendo risultato positivo al test per gli oppiacei e benzodiazepine. Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni deduceva l'insussistenza del danno morale iure hereditatis,
giacché il era sempre stato in stato comatoso e, dunque, non in stato di Per_1
coscienza, nonché del danno patrimoniale per assenza di adeguata prova.
Ciò posto, concludeva conformemente alle eccezioni e deduzioni svolte.
Svolta l'istruttoria attraverso l'audizione del teste di parte attrice e l'espletamento di
3 una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva riservata in decisione dallo scrivente, subentrato nella titolarità del ruolo.
3. Tanto premesso, in via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di prescrizione del diritto azionata dalla ai sensi dell'art. 2947, co. 2, c.c. Controparte_1
Pur stabilendo tale norma che il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli sia soggetto ad un termine di prescrizione biennale, il comma terzo precisa che
“se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più
lunga, questa si applica anche all'azione civile”.
Come agevolmente si evince dalla prospettazione dei fatti operata in citazione e dalla documentazione versata in atti, la condotta del conducente dell'auto pirata integra gli estremi di omicidio colposo, dovendosi dunque considerare il termine prescrizionale di cui all'art. 157 c.p.; quest'ultima norma, infatti, prevede che “la prescrizione estingue il
reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e
comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto”, disposizione che trova applicazione al caso di specie, essendo prevista per l'omicidio colposo la reclusione fino ad anni cinque.
Ciò premesso, la richiesta risarcitoria è pervenuta alla ed alla Controparte_1
Consap il 7.10.2020, potendosi dunque dire tempestivamente interrotto il termine di prescrizione prima della sua decorrenza.
3.1. Va poi respinta l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata sulla scorta della presunta violazione dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private.
In proposito si osserva innanzitutto che la richiamata richiesta risarcitoria versata in atti appare corredata di tutti gli elementi individuati come essenziali dalla menzionata disposizione di legge. Inoltre, il comma quinto dell'art. 148 Cod. ass. prevede espressamente che “in caso di richiesta incompleta, l'impresa di assicurazione richiede al
danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni”,
prescrizione cui la convenuta Compagnia non ha mai dimostrato di aver ottemperato.
3.2. Infine, sempre preliminarmente, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione
4 e titolarità (sia attiva che passiva) delle parti in causa, posto che la sussistenza della prima si desume dalla stessa prospettazione della domanda attorea e che, quanto alla seconda, essa risulta desumibile dalla documentazione in atti dalla quale si evince il rapporto di parentela con il de cuius. Inoltre, l'accettazione tacita dell'eredità può
evincersi senza dubbio dalla proposizione della presente azione (cfr. Cass. 13 giugno
2008, n. 16002 sul valore presuntivo della dichiarazione di successione), trattandosi di un comportamento concludente il cui compimento sottintende la volontà di accettare l'eredità.
4. Passando al merito, la domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le motivazioni di cui appresso si dirà.
Gli attori agiscono nei confronti della Compagnia Assicurativa convenuta, nella qualità
di impresa designata ex art. 286 D.L.vo 209/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del FGVS, invocando in relazione al sinistro di cui è stato vittima il Persona_1
delle condizioni di cui all'art. 19 lett. a) della legge n. 990/69, in quanto l'autore dell'illecito sarebbe il conducente di un veicolo non identificato.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata.
In punto di diritto, occorre evidenziare che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 18 e ss L. 990/69, il Fondo di Garanzia – per il tramite della Compagnia di Assicurazione
designata -, è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass. Civ., sez. III, 2.8.2001 n. 10609).
L'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistri causati da veicolo non identificato impone all'attore di provare non solo le modalità del sinistro e del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (Cass. Civ. sez.III 25.07.1995 n. 8086; Cass. Civ. Sez. III n. 12304 del
5 10.06.2005).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno causato da un veicolo non identificato non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario altresì provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che, complessivamente considerato, consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico per cui è
causa e, in particolare, la non identificabilità dell'autoveicolo investitore.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nella cartella clinica del P.O. di
AN GI (cfr. allegata al fascicolo di parte attrice) in cui viene riportato come motivo di accesso un “trauma”, “incidente della strada”.
Dalla comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 347 c.p.c. da parte della Polizia
Municipale di Giugliano in Campania per il reato di cui all'art. 590 bis c.p.c. trae origine un procedimento penale che si conclude con l'accoglimento della richiesta di archiviazione del P.M. da parte del Gip in cui si dà atto che “le dettagliate indagini esperite
dal P.M., consistite in una consulenza autoptica sulla salma della vittima, nei rilievi e nei
sopralluoghi sul posto nonché nell'estrapolazione di fotogrammi e video dalle telecamere
installate nella strada del sinistro non hanno consentito l'individuazione del responsabile del
reato contestato. Peraltro, i congiunti della vittima, al fine di ricercare ulteriori elementi a
sostegno delle investigazioni, pubblicavano un appello sul giornale online “Il Meridiano News”,
il quale veniva contattato da tale , in atti generalizzato, che affermava di essere stato Persona_2
presente al tragico incidente ed, escusso a sommarie informazioni, dichiarava che l'incidente era
stato causato da un'autovettura Fiat Punto di colore blu, che percorrendo contromano la
suindicata via, riduceva l'ampiezza della carreggiata costringendo la vittima a direzionarsi verso
sinistra e sormontante il marciapiede schiantandosi. (…) Va evidenziato che i fotogrammi agli
atti consentono – sostenendo il narrato dello che peraltro è stato sentito prima Per_2
6 dell'estrapolazione dei fotogrammi – effettivamente di individuare l'auto che percorreva
contromano né individuare il numero di targa del veicolo, a causa della scarsa qualità delle
immagini. Sussiste, dunque, concordemente a quanto ricostruito dall'opponente, una
responsabilità penale a carico di terzi, ma, nonostante ciò, non si individuano ulteriori indagini
che siano utili ad identificare l'autore del reato (…)”.
La dinamica dell'incidente stradale dedotta in citazione risulta corroborata dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , sentito anche nel presente giudizio, Persona_2
il quale ha confermato quando già dichiarato in sede di sommarie informazioni,
descrivendo con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva il sinistro de quo.
La riconducibilità eziologica delle gravissime lesioni personali riportate da Per_1
all'evento traumatico risulta poi corroborata dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. . Persona_3
Difatti, a conclusione della consulenza medico-legale, il ctu ha dichiarato che: “1) in
seguito al sinistro stradale del 27/04/2018 il de cuius riportò le seguenti Persona_1
lesioni: politrauma della strada con frattura al terzo medio della clavicola sx con diastasi dei
frammenti , frattura dalla IV alla VII costa a sx, piccolo distacco osseo a carici del processo
trasverso sx di L1, frattura pluriframmentaria della parete laterale e inferiore dell'orbita sx con
lieve edema dei muscoli retti, frattura delle pareti del seno mascellare e zigomatico sx con
emoseno, frattura pluriframmentaria a carico del 1/3 distale del radio sx, frattura alla base della
falange prossimale del terzo raggio, frattura della testa del IV metacarpo”.
2) Si può affermare con ragionevole certezza che il grave traumatismo ed il conseguente shock sia
stato causa di innesco della CID (coagulazione intravasale disseminata) esitata nell'exitus.
3) SUSSISTE IL NESSO CAUSALE TRA L'EVENTO TRAUMATICO E LE LESIONI
RIPORTATE in quanto risultano soddisfatti i criteri di causalità (cronologico, topografico, di
esclusione di altre cause, di efficienza qualitativa, e quantitativa).
4) SI ESCLUDONO CONCAUSE DI EVENTO E DI LESIONI CHE ABBIANO PORTATO
IL POZIELLO AL DECESSO, in quanto i test tossicologici effettuati non sono attendibili
7 perché praticati dopo somministrazione di farmaci sedativi e comunque non comprovati secondo
le linee guida per le strutture dotate di laboratori per gli accertamenti di sostanze con finalità
tossicologico forense e medico-legali su campioni biologici prelevati da viventi”.
Nella fattispecie in esame, la compagnia assicurativa convenuta non ha fornito alcuna prova contraria o dedotto circostanze idonee a dimostrare, sia pur presuntivamente, la sussistenza del comportamento colposo del danneggiato, ed in che modo lo stesso possa aver influito sulla dinamica causale del sinistro al punto tale da poter individuare una sua quota di responsabilità nella causazione dell'incidente che lo ha visto coinvolto.
Invero, l'affermazione secondo cui le condizioni psico-fisiche del de cuius non erano idonee alla guida essendo risultato positivo al test per le sostanze stupefacenti (oppiacei e benzodiazepine) è priva di fondamento come confermato dal c.t.u.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, primo comma,
cod. civ..
Pertanto, alla stregua del quadro probatorio complessivamente considerato è
ravvisabile una responsabilità esclusiva dell'autovettura rimasta non identificata nel sinistro verificatosi in data 27.04.2028 in danno di . Persona_1
4.Acclarato quanto sopra, deve trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale subìto iure proprio dagli attori.
È noto che la perdita del rapporto parentale – quale danno concretantesi nello sconvolgimento dell'esistenza rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita conseguenti al decesso del congiunto – determina per i congiunti superstiti la perdita di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti, con conseguente violazione di interessi essenziali della persona quali il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della
8 famiglia e alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, di diritto o di fatto, che trovano rispettivo riconoscimento nelle norme di cui agli artt. 2, 29 e 30 Cost.
(si v., di recente, Cass. n. 18284/2021).
Tale danno è quindi dovuto in conseguenza dell'irreversibile venir meno del godimento del rapporto personale con il congiunto defunto (c.d. “danno da perdita del rapporto
parentale”) anzitutto (anche se non solo) nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (cfr., Cass., 21837/2019), salvaguardando il principio di unitarietà
della nozione di danno non patrimoniale ormai – a seguito della sent. resa da Cass. SS.
UU. n. 26972/2008 – assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del danno non patrimoniale complessivamente considerato (va richiamato, in proposito, l'insegnamento delle citate SS.UU. secondo cui: “determina duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e
del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la
perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato”).
La Suprema Corte è recentemente tornata sul tema, ponendo particolare attenzione al profilo dell'onere probatorio gravante sulle parti del giudizio di risarcimento del danno conseguente all'uccisione del congiunto;
al riguardo, è stato ribadito il principio in forza del quale “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod.
civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare
“successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori
e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero
distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum
debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra
9 loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi
non patrimoniali di sorta al secondo” (cfr. Cass. n. 5769/2024, conforme a Cass. n.
22397/2022 e Cass. n. 3767/2018).
A ben vedere, nella fattispecie in esame non viene in rilievo alcun automatismo risarcitorio, ma esclusivamente la presunzione semplice che la sofferenza del familiare superstite rappresenti una normale conseguenza della morte del congiunto, giacché una simile afflizione, sulla base di comuni massime di esperienza, può ritenersi connaturale all'essere umano. Ciò non toglie che, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite, provando in particolare il fatto estintivo, che cioè vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr., tra le altre, Cass. n. 26140/2023, secondo cui nel caso di morte di un prossimo congiunto - coniuge, genitore, figlio, fratello - l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l' “id quod plerumque accidit”, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza,
connaturale all'essere umano, salvo per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite;
sul punto, si veda anche la recente Cass. n. 3904/2025 secondo cui per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo).
Ciò posto, nel caso di specie gli attori hanno documentalmente provato il rapporto di parentela con il de cuius nonché la convivenza con lo stesso.
Una volta dimostrato documentalmente il rapporto di parentela tra gli attori ed il de
cuius - elemento, si ribadisce, di per sé sufficiente per presumere che gli stessi abbiano sofferto per la morte del congiunto - sarebbe spettato alla l'onere di dimostrare CP_1
che tra la vittima ed i superstiti non sussisteva alcun rapporto affettivo, prova che
10 tuttavia non è stata in alcun modo fornita.
4.1. A questo punto si rende necessario procedere alla liquidazione di tale danno non patrimoniale subìto iure proprio dagli attori.
Tenuto conto del rapporto di stretta parentela con la vittima, delle condizioni personali ed ogni altra circostanza del caso concreto che evidenzi un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare per la perdita di un valido sostegno morale (e,
pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima) vanno considerate, al solo fine di orientare il decidente nella determinazione del quantum dell'obbligazione risarcitoria, “la durata e
l'intensità del vissuto, nonché (la) composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare
assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari
danneggiati, (la) personalità individuale di costoro, (la) loro capacità di reazione e sopportazione
del trauma” (cfr. Cass. n. 14655/17).
Sul danneggiato, poi, incombe l'onere della ricostruzione specifica degli elementi circostanziali espressivi di una eventuale sofferenza soggettiva straordinariamente differente e irriducibile a quella ordinariamente connessa ad un evento simile. Tra gli elementi che è onere del danneggiato addurre a fondamento della relativa richiesta risarcitoria figura il dato concreto della sua vicinitas rispetto alla vittima, nonché la prova che l'affectio, con quest'ultima intercorrente nel periodo antecedente al sinistro,
fosse di intensità tale da aver contribuito ad alimentare quel clima di scambievole solidarietà che tipicamente connota la famiglia, intesa come società naturale (consortium
vitae).
4.2. Per ciò che concerne i criteri di quantificazione di tale danno, va fatta applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, nella loro versione più recente (anno
2024), che hanno assunto nel tempo una vocazione nazionale (Cass. n. 12408/11).
L'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano ha, infatti, integrato le Tabelle
meneghine, prevedendo nuovi criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale in ossequio a quanto stabilito
11 dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 33005/21; Cass. n. 10579/21; Cass. n. 26300/21),
secondo la cd. “tecnica del punto” in luogo di quella precedentemente utilizzata.
Le tabelle dal 2022 in poi contengono un adeguamento ai princìpi di diritto affermati dalla Corte, introducendo il valore punto e cinque parametri di riferimento per la distribuzione dei punti. Più nello specifico, la nuova versione delle Tabelle, dunque, fa riferimento al valore punto, pari ad € 3.911,00 nel caso di perdita di genitori, figli,
coniuge o assimilati, con un massimo di punti attribuibili pari a 118 ed un importo liquidabile compreso tra € 195.551,59 ed € 391.103,18.
La distribuzione dei punti avviene tenendo conto dei parametri di seguito indicati,
ossia: a) età della vittima primaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
b) età della vittima secondaria: fino a 28 punti per danno non patrimoniale presumibile;
c) convivenza: 16 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso di convivenza delle due vittime;
mentre potranno essere attribuiti 8 punti per danno non patrimoniale presumibile nel caso in cui vittima primaria e vittima secondaria,
benché non conviventi, abitino nello stesso stabile o complesso condominiale;
d)
sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario del de cuius: fino a 16
punti per danno non patrimoniale presumibile;
e) qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto: fino a 30 punti.
I punti attribuiti in base alle circostanze di fatto rilevate nella fattispecie concreta si sommano ed il totale va moltiplicato per il valore punto, giungendo così all'importo monetario liquidabile.
4.3. Orbene, tornando al caso di specie, tenuto conto dei vari parametri richiamati, e quindi dell'età della vittima primaria e secondaria, della convivenza (e la presenza di altri conviventi nel nucleo) o del rapporto di coniugio, nonché l'intensità della relazione affettiva (che si presume di valore medio, in assenza di diversa e più precisa allegazione, invero non fornita in giudizio) spettano:
- in favore di (moglie), tenuto conto dell'età della stessa (54 anni) e dell'età Parte_1
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare
12 primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 297.236,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 76);
- in favore di (figlia), tenuto conto dell'età dello stesso (25 anni) e dell'età Parte_2
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
- in favore di (figlia), tenuto conto dell'età dello stesso (22 anni) e dell'età Parte_3
della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
- in favore di (figlio), tenuto conto dell'età dello stesso (28 anni) e Parte_4
dell'età della vittima (56 anni) al momento del decesso, del fatto che nel nucleo familiare primario sono presenti almeno altri 3 familiari, la somma di € 320.702,00 (punto base €
3.911,00, punti complessivamente riconosciuti n. 82);
5. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno biologico psichico iure
proprio della sig.ra , in difetto anzitutto di circostanziata domanda ed in Parte_1
secondo luogo di specifica allegazione e di prova di tale pregiudizio. L'istante non ha neppure indicato nell'atto di citazione in quale patologia o lesione psicofisica tale danno si sarebbe concretizzato.
6. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, va rammentato “come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in
tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno
morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida
agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione
della sofferenza provata nell'avvertire consapevolmente l'ineluttabile approssimarsi della propria
fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le
lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo,
quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità,
13 sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della
gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma
richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra, un apprezzabile
lasso di tempo (Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085 – 01; Sez. 3, Sentenza n.
26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 - 01)” (cfr. Cass. n. 7923/24).
6.1. Ciò posto, nel caso di specie, va riconosciuto il risarcimento del danno biologico terminale sofferto dal de cuius, risultando trascorso tra la data del sinistro ed il decesso del un apprezzabile lasso di tempo pari a 9 giorni. Per_1
Il c.t.u. ha riconosciuto che nei 9 giorni vi è stata una compromissione della validità
psico-fisica del soggetto pari al 100% in tutte le attività della vita quotidiana.
La relativa liquidazione è effettuata in via equitativa secondo i criteri orientativi dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, che ha elaborato una tabella i cui valori sono comprensivi dei pregiudizi sia del danno biologico terminale che da lucida agonia o morale catastrofale e con la precisazione che il danno terminale può protrarsi per una durata massima di 100 giorni, oltre i quali non è riconoscibile, tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario.
Sulla scorta di tale tabella, il danno biologico terminale patito dal de cuius potrà essere risarcito in favore degli attori, secondo le rispettive quote ereditarie, nell'importo complessivo di euro 21.884,00, attualizzato alla data odierna, di cui euro 15.000,00 per i primi tre giorni.
6.2. Non può essere, invece, riconosciuto il danno morale terminale o danno catastrofale in quanto manca nel caso in esame il presupposto della percezione lucida da parte della vittima della morte incombente. Tale presupposto, oltre a non essere stato provato dagli attori, sui quali grava il relativo onere probatorio, può dirsi escluso dal c.t.u., il quale ha infatti riferito che “non è possibile affermare nell'intervallo di tempo intercorso tra l'evento
traumatico ed il decesso, il paziente fosse cosciente in quanto dalla documentazione sanitaria
allegata agli atti, (referto del 118 , del PS e dalla cartella clinica) si evince che il paziente giunto
in PS con 118 fu subito sedato ed intubato ed assistito nelle funzioni vitali fino al decesso
14 avvenuto il 06/05/18; inoltre dal referto del 118 si evince che il fu trovato nel luogo Per_1
dell'incidente riverso a terra con il casco indossato senza far riferimento allo stato di coscienza”.
7. Quanto alla domanda relativa al danno patrimoniale, si osserva che la stessa è
rimasta del tutto sfornita di supporto probatorio, di talché la domanda deve essere respinta.
8. Sulle somme innanzi riconosciute agli attori deve essere liquidato in via equitativa il danno subìto per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato.
Al riguardo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale per cui “poiché gli interessi
sono una componente del diritto principale (come nel caso del credito per risarcimento del danno
extracontrattuale) azionato dall'attore che al pari di quest'ultimo, origina dal medesimo fatto
generatore, la domanda relativa al capitale comprende anche la domanda per gli interessi (Cass.
n. 1087 del 2007, per cui gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento
da atto illecito, costituendo una componente del risarcimento del danno, possono essere attribuiti
anche in assenza di espressa domanda della parte creditrice)” (cfr. Cass. n. 39376/21). Ciò
premesso, si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente
pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli
interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via
rivalutata”. In pratica, “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia
effettuata per equivalente, con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato
all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto
della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato
anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal
ritardato pagamento della suddetta somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e
riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli
interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in
siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla
15 somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con
riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con
riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai
prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (così, per prima,
Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare,
come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. “lucro cessante”), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura indicata dall'art. 1284 c.c. nella sua formulazione vigente, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra l'illecito
(28/05/2015) ed il suo risarcimento e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati, svalutati all'epoca dell'evento (06.052026) - con l'applicazione del coefficiente ISTAT dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it) - e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 28 maggio, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'ISTAT, fino alla data della presente decisione.
Sull'importo finale come sopra riconosciuto, che si converte in debito di valuta, saranno dovuti i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza di e si liquidano, come Controparte_1
da dispositivo, facendo riferimento ai parametri medi stabiliti dal d.m. n° 147/2022 in relazione al valore della controversia (determinato in base al decisum e quindi rientrante nello scaglione massimo che va da € 520.000,00 in su) e all'attività concretamente esercitata difensore costituito per gli attori, con attribuzione in favore dell'avv. Flora
Pirozzi, anticipatario.
16 In applicazione del medesimo principio, vanno definitivamente poste a carico di le spese di C.T.U. liquidate come da separato decreto. Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 13337/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda avanzata da parte attrice e,
per l'effetto:
condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale delle somme di € 297.236,00 in favore di € Parte_1
320.702,00 in favore di , € 320.702,00 in favore di Parte_2 Parte_3
, € 320.702,00 in favore di , oltre interessi come
[...] Parte_4
in motivazione, nonché a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno biologico terminale patito dal de cuius della somma di € 21.884,00 in favore della moglie e figli del
de cuius pro quota,
2. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese ed € 29.193,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA,
come per legge, con attribuzione all'avv. Flora Pirozzi, dichiaratosene anticipatario.
3. pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U., come Controparte_1
liquidate da separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 22.12.2025
IL GIUDICE
dott.ssa OL TA
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