Art. 3.
All'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernente nuove norme sull'imposta di bollo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere previsto dalla presente legge si provvedera' con il maggior gettito derivante dall'adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 , concernente nuove norme sull'imposta di bollo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.