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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/12/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, previdenza ed assistenza composta dai signori magistrati: 1) Dott. CH De Maria Presidente
2) Dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n° 685 R. G. anno 2024 promossa in grado di appello DA
, n.q. di erede di , deceduto il Parte_1 Persona_1
27/10/2023, rappresentato e difeso dall'Avv. Debora Sansone, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio sito in Termini Imerese, Via P. Mattarella, n. 21. Appellante CONTRO
elettivamente domiciliato in Termini Imerese, nella via V. CP_1
Amedeo n. 33, presso lo studio dell'Avv. Elisa Demma, che lo rappresenta e difende. Appellato All'udienza del 6 novembre 2025 i procuratori delle parti hanno insistito nelle conclusioni di cui ai propri atti difensivi
FATTO E DIRITTO Con sentenza n. 1063/2023 pubblicata il 19 ottobre 2023, il Tribunale G.L. di Termini Imerese, in accoglimento del ricorso, depositato il 19 dicembre 2018 da CH ha condannato al pagamento in favore di CP_1 Persona_1
, per i titoli di cui in motivazione, della somma complessiva di € CP_1
75.748,45, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo, oltre al ristoro delle spese di lite liquidate in € 10.700,00 e della espletata ctu contabile. Disattese le eccezioni preliminari (di nullità del ricorso, di prescrizione, e di nullità dell'udienza di prima comparizione) il giudice ha ritenuto sussistente, sulla scorta delle deposizioni testimoniali e della documentazione allegata, la prova dello 1 svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal marzo 2007 al luglio 2015, quale “aiuto panificatore” alle dipendenze della ditta individuale del , secondo le Parte_1 modalità e l'articolazione oraria e settimanale descritta in ricorso. Per la riforma della decisione ha agito , n.q. di erede di Parte_1
, con ricorso depositato il 12 giugno 2024, reiterando le eccezioni Persona_1 preliminari e censurando di erroneità la valutazione della prova testimoniale da parte del decidente, richiamando anche l'esito negativo dell'interrogatorio formale reso dal con riguardo alle circostanze relative allo svolgimento di lavoro Persona_1 straordinario e al mancato pagamento di taluni emolumenti retributivi. Si è costituito con memoria del 24 ottobre 2025, chiedendo il CP_1 rigetto del gravame, del quale ha eccepito l'inammissibilità per violazione del termine stabilito per l'impugnazione. Rappresentava che, in data 27.10.2023 era intervenuto il decesso di
[...]
; che la sentenza era stata notificata il 29.02.2024 in forma esecutiva agli Per_1 eredi unitamente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto;
contestava, altresì, la legittimazione ad agire dell'appellante, non risultando documentata la sua qualità di erede. All'udienza odierna, acquisito il documento prodotto dall'appellante (dichiarazione di accettazione dell'eredità), al fine di comprovare la sua qualità di erede, all'esito della discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce, sulle conclusioni adottate dalle parti.
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L'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il che ne preclude l'esame nel merito. Come eccepito dall'appellato, infatti, il relativo ricorso è stato depositato in Cancelleria (in data 12.06.2024) ben oltre il termine semestrale stabilito dall'art.327 e art.328 c.p.c.. L'art.327 c.p.c. prevede che, indipendentemente dalla notificazione (285, 326), l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione….non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”. omissis L'inciso “decorsi sei mesi” ha sostituito quello “decorso un anno”, per effetto dell'art.46 c.17 della L.18.06.20109 n.69, a decorrere dal 4.07.2009 e, ai sensi dell'art.58 c.1 di detta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data di sua entrata in vigore. L'art. 328 c.p.c.: “Se, durante la decorrenza del termine di cui all'articolo 325”
- rubricato termini per le impugnazioni, “sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine stesso è interrotto e il nuovo decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza è rinnovata.
2 Tale rinnovazione può essere fatta agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto. Se dopo sei mesi dalla pubblicazione della sentenza si verifica alcuno degli eventi previsti nell'articolo 299, il termine di cui all'articolo precedente è prorogato per tutte le parti di sei mesi dal giorno dell'evento.” E' poi, intervenuta la Suprema Corte che, con indirizzo ormai consolidato, ha stabilito che: Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo il ricorso portato alla notifica in data 16/17 febbraio 2015, a fronte di una sentenza depositata il 27 gennaio 2014, poiché, pur essendosi verificato un evento interruttivo nel secondo trimestre del termine lungo ad impugnare, questo doveva considerarsi prorogato di tre mesi dal giorno dell'evento e, quindi, non oltre nove mesi dalla pubblicazione della sentenza, oltre al periodo di sospensione feriale) - v.Cass.Sez. 5, Ordinanza n. 36691 del 14/12/2022- Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 20529 del 30/07/2019 Ha precisato la Corte, in motivazione, che “La norma di cui all'art. 328 cod. proc. civ., come già osservato da questa Corte (Cass., Sez. I, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass., Sez. II, 30 luglio 2019, n. 20529; Cass., Sez. VI, 5 novembre 2021, n. 31985), soffre del mancato coordinamento con la novella di cui all'art. 46, comma 17, l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine lungo ad impugnare di cui all'art. 327 cod. proc. civ. da un anno a sei mesi”. Difatti, prosegue la Corte, il comma terzo dell'art.328 c.p.c. è rimasto immutato, nonostante la riforma di cui alla menzionata l. n. 69/2009 abbia dimezzato i termini per impugnare di cui all'art 327 cod. proc. civ. Così come formulato, l'art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. non è, tuttavia, più applicabile nella formulazione letterale, in quanto l'evento interruttivo che andrebbe a colpire la parte soccombente «dopo sei mesi dalla pubblicazione» della sentenza impugnata non avrebbe più l'effetto di una proroga del termine processuale, in quanto verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza, a termini dell'attuale formulazione dell'art. 327 cod. proc. civ. ….. dovendo la proroga riguardare un termine non ancora scaduto. Sicchè, in luogo di una tacita abrogazione della suddetta disposizione, come osservato da parte della dottrina – norma, peraltro, non espressamente abrogata, ma non coordinata con la riforma dei termini a impugnare - deve darsene una
3 interpretazione conservativa che conceda, al verificarsi di eventi interruttivi che colpiscano la parte legittimata ad impugnare, la possibilità di continuare a beneficiare di una proroga di diritto del termine di impugnazione. Nel qual caso, l'evento interruttivo deve necessariamente essersi verificato prima della scadenza del suddetto termine. Opina, quindi, la Corte che Avuto riguardo alla ratio dell'art. 328 cod. proc. civ., che prevedeva un termine di sei mesi di proroga sul presupposto del verificarsi dell'evento interruttivo nel secondo semestre del termine ad impugnare, in entrambi i casi pari alla metà dell'originario termine ad impugnare, deve ritenersi che entrambi i termini previsti nella suddetta disposizione vadano raccordati al nuovo termine ad impugnare. Se, pertanto, il termine per proporre impugnazione risulta dimezzato, anche i termini previsti dall'art. 328, terzo comma, cod. proc. civ. per beneficiare della menzionata proroga – sia quanto alla finestra temporale entro la quale deve verificarsi l'evento interruttivo, sia quanto alla durata della proroga del termine ad impugnare – vanno entrambi dimezzati.
Soccorre, a tale proposito, anche il rinvio recettizio operato dall'art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., al «termine di cui all'articolo precedente», inteso a rafforzare il legame che avvince il termine per proporre impugnazione al termine della sua proroga e, di converso, tale da ritenere in via interpretativa la riduzione da sei a tre mesi della finestra temporale in cui l'evento interruttivo deve verificarsi al fine dell'operatività della proroga, come anche della proroga del suddetto termine da sei a tre mesi (negli esatti termini, Cass., n. 20529/2019, cit.). Con la conseguenza che la norma che proroga il termine a impugnare di cui all'art. 328, terzo comma, cod. proc. civ., va interpretata nel senso che la proroga di diritto del termine lungo a impugnare non è stata tacitamente abrogata e si applica ove l'evento interruttivo si verifichi nel secondo trimestre del termine originario, ciò comportando la proroga di diritto del medesimo termine di ulteriori tre mesi. Seguendo tale impostazione, la norma che prevede la proroga del termine non è, pertanto, applicabile al caso di specie, essendosi l'evento interruttivo verificato nel primo trimestre del vigente termine lungo ad impugnare. Difatti l'evento interruttivo (il decesso di ) si è verificato il Persona_1
27.10.2023, ossia a distanza di 8 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza (19.10.2023), ciò che rendeva inoperante la proroga di ulteriori tre mesi del termine semestrale originario (avente scadenza il 19 aprile 2024), cosicché la proposizione del ricorso in appello in data 12 giugno 2024 è tardiva. Né può essere condivisa la tesi dell'appellante che, nel corso dell'odierna discussione ha sostenuto che, dalla data di notifica della sentenza (avvenuta il 29.02.2024) agli eredi collettivamente e impersonalmente, è iniziato a decorrere un
4 nuovo termine semestrale di impugnazione, non maturato all'atto del deposito del gravame, sul presupposto che, diversamente argomentando, si realizzerebbe una violazione del diritto di difesa. La notifica del 29.02.2024 è avvenuta, difatti, in forma esecutiva unitamente all'atto di precetto (v. allegato) ossia ai fini dell'esecuzione e non allo scopo di ottenere il passaggio in giudicato della sentenza – da eseguire a mani del procuratore costituito in primo grado o degli stessi eredi impersonalmente nell'ultimo domicilio del de cuius- sicché non era certamente utile a far decorrere un ulteriore termine semestrale per impugnare, ma neppure il termine c.d. breve di cui all'art.325 c.p.c.- come previsto dai commi 1 e 2 dell'art.328 c.p.c. che si riferisce, appunto, alla possibilità di rinnovare la notifica della sentenza anche agli eredi dopo l'interruzione del termine breve 30 giorni per effetto di uno degli eventi di cui all'art.299 c.p.c. - (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 4006 del 20/02/2018: “La morte della parte costituita a mezzo di procuratore, ove si sia verificata prima della chiusura della discussione e non sia stata dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., comporta che la notificazione della sentenza deve avvenire, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, unicamente presso il difensore della parte deceduta, e non (anche) ai suoi eredi collettivamente e impersonalmente ex art. 286 c.p.c., giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione”. Conforme a Cass Sez. U, Sentenza n. 15295 del 04/07/2014: “La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante”. conforme S.U n. 15295/2014.
5 In ogni caso rispetto la notifica agli eredi del 29.02.2024 l'appello è, comunque, tardivo perché proposto oltre i 30 giorni scadenti il 30/04/2024. Le pronunce, richiamate dal difensore dell'appellante nel corso della discussione orale, si riferiscono alla diversa ipotesi di sopravvenuta maggiore età della parte, non dichiarata nel giudizio né notificata dal procuratore della parte cui esso si riferisce a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., e prevedono che il giudizio di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell'art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell'impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l'evento verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudizio e non dichiarato né notificato.(v.Cass n.23189/2018 n.8194/2013 e, da ultimo, Cass.n.2336/2023); principi che vanno, tuttavia, coordinati, con quelli su esposti in tema di decorrenza dei termini per impugnare. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese di questo grado, nella misura liquidata come in dispositivo, secondo i parametri minimi dello scaglione di valore della controversia, seguono la soccombenza. DISPOSITIVO
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, dichiara inammissibile l'appello proposto da , n.q. di erede di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n.1063/2023 emessa dal Tribunale GL di Termini Per_1
Imerese il 19 ottobre 2023.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 4.497,00, a titolo di compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. Dà atto della sussistenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Così deciso in Palermo, il 6 novembre 2025. Il Consigliere relatore Il Presidente Cinzia Alcamo CH De Maria
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