TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2025, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di PATTI
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 193/2022 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Parte_2
Agrigento (AG) il 4.4.1966, rappresentati e difesi dall'avv. Valentino Colosi, giusta procura in atti,
- opponenti
contro
(P. Controparte_1
I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Fabrizio Trifilò, giusta procura in atti.
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Fabrizio Trifilò per la parte opposta, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio e chiede che la stessa venga decisa con vittoria di spese e compensi come da nota depositata in atti.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e , nella qualità Parte_1 Parte_2
di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 25.11.2021, pubblicato in pari data,
con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di € 24.014,11 in favore della CP_1
a titolo di rate scadute e non pagate relative al finanziamento per il credito di esercizio ex art. 52, comma 1, lett. B), L. R. 32/2000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, a tal fine, hanno eccepito l'omessa instaurazione del procedimento di mediazione, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, la vessatorietà delle clausole del contratto finanziamento, l'illegittimità
degli interessi applicati al rapporto per cui è causa e l'usurarietà degli stessi. e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha CP_1
chiesto il rigetto dell'opposizione con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento depositato in data 7.12.2022 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Successivamente, espletata la C.T.U., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della alla quale compete la posizione sostanziale di attore e CP_1
sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se parte opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali la stessa miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda –
che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché
costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Ciò precisato, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione degli opponenti avente ad oggetto la maturata prescrizione del credito ingiunto.
Sul punto è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci
anni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di mutuo e finanziamenti trova applicazione il termine di prescrizione decennale ed esso decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 2004/2301; Cass. n. 2010/19291; Cass. n. 2011/17798).
Come chiarito dalla giurisprudenza, difatti, l'unicità del debito contratto a seguito di un mutuo o di un finanziamento incide anche sul regime della prescrizione degli interessi previsti nel piano di ammortamento o degli interessi moratori.
Più nel dettaglio, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. previsto per le prestazioni periodiche scadute;
la normativa di cui all'art. 2948 c.c. non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, perché “il criterio informatore di tale
disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando
esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in
termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico,
rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi”. (Cass. 1994/1110, in termini conformi Cass. n.
2002/12707, Cass. n. 2013/18915).
Il credito ingiunto - diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente - non può
ritenersi estinto per l'intervenuta prescrizione in quanto ad esso si applica la prescrizione decennale – e non quella quinquennale – che non è ancora maturata.
L'eccezione di prescrizione pertanto, deve essere rigettata in quanto infondata.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione avente ad oggetto la vessatorietà delle clausole relative al piano di rimborso del prestito, alla decadenza dal beneficio del termine e all'applicazione degli interessi previste nel contratto.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito che le suddette clausole devono ritenersi inefficaci, in quanto non specificatamente approvate per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Orbene, in via preliminare occorre evidenziare che nella fattispecie in esame trova applicazione non già l'art. 1341 c.c. richiamato nell'atto introduttivo, bensì la normativa inserita nel Codice del Consumo e, in particolare, la disciplina prevista negli artt. 33 e seguenti del codice citato in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato tra due consumatori e un professionista e, precisamente, tra soggetti estranei al settore creditizio (gli opponenti) e la
(ente pubblico economico che favorisce l'accesso al credito da parte delle imprese CP_1
artigianali).
L'art. 33, comma 1, del Codice del consumo – per quanto è oggetto di interesse –
dispone che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;
nel comma successivo sono indicate diverse tipologie di clausole ritenute vessatorie, fino a prova contraria. Tale elenco secondo autorevole dottrina e giurisprudenza non è tassativo .
La Suprema Corte ha statuito che la disciplina per tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti – come nel caso di specie – che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n.
4140/2024; Cass., n. 6802/2010; Cass., n. 24262/2008).
Ciò precisato, il motivo avanzato dagli opponenti circa la vessatorietà delle clausole sottoscritte è infondato in quanto lo stesso è stato articolato in temini eccessivamente generici.
Invero, gli opponenti non hanno in alcun modo specificato le ragioni per le quali le suddette clausole dovevano ritenersi vessatorie in, particolare, non hanno argomentato in cosa consisteva lo squilibrio del rapporto contrattuale a loro danno arrecato.
A ciò si aggiunge che per giurisprudenza condivisa la clausola relativa alla “decadenza dal beneficio del termine”, in quanto richiama una specifica fattispecie normativa prevista nel nostro ordinamento giuridico non può essere qualificata né vessatoria né abusiva (cfr. Trib.
Roma sent. n. 9744/2025).
Sulla base di quanto esposto consegue, pertanto, che le clausole contrattuali devono ritenersi valide ed efficaci tra le parti anche in ragione della circostanza che dall'esame del contratto di finanziamento le suddette clausole risultano specificatamente sottoscritte dalle parti (cfr. all. n. 2 comparsa di costituzione . CP_1
Non merita accoglimento, infine neanche l'eccezione degli opponenti avente ad oggetto l'illegittimità e l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto di finanziamento da cui scaturisce il credito ingiunto.
Ed invero, l'ausiliario nominato – come si evince nella relazione di consulenza depositata in atti e le cui conclusioni meritano di essere condivise – ha precisato che “non è
stata riscontrata alcuna criticità sia per quanto riguarda la pattuizione dei tassi, sia per
quanto riguarda il rispetto del Tasso Soglia Usura.” (cfr. pag. 22 consulenza).
Gli interessi applicati al finanziamento erogato dalla pertanto, devono essere CP_1
ritenuti legittimi.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 193/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma dichiarandone l'esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 482/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 25.11.2021;
2. condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore della liquidate in € 5.200,00 per compensi di avvocato, oltre spese CP_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché € 207,40 a titolo di spese per la procedura di mediazione;
3. le spese di consulenza, come liquidate con il decreto in atti, sono definitivamente poste a carico degli opponenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, il 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 17 dicembre 2025, dinnanzi al Giudice dott.ssa Rossella Busacca, viene chiamata la causa iscritta al n. 193/2022 R.G.
tra
, nato a [...] il [...], e , nata ad Parte_1 Parte_2
Agrigento (AG) il 4.4.1966, rappresentati e difesi dall'avv. Valentino Colosi, giusta procura in atti,
- opponenti
contro
(P. Controparte_1
I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall' avv. Fabrizio Trifilò, giusta procura in atti.
- opposta
***
All'odierna udienza è comparso l'avv. Fabrizio Trifilò per la parte opposta, il quale discute la causa riportandosi ai propri atti e verbali di giudizio e chiede che la stessa venga decisa con vittoria di spese e compensi come da nota depositata in atti.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio,
pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente sentenza.
********
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta, e , nella qualità Parte_1 Parte_2
di coobbligata, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 482/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 25.11.2021, pubblicato in pari data,
con cui è stato loro ingiunto di pagare, in solido, la somma di € 24.014,11 in favore della CP_1
a titolo di rate scadute e non pagate relative al finanziamento per il credito di esercizio ex art. 52, comma 1, lett. B), L. R. 32/2000, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, a tal fine, hanno eccepito l'omessa instaurazione del procedimento di mediazione, l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, la vessatorietà delle clausole del contratto finanziamento, l'illegittimità
degli interessi applicati al rapporto per cui è causa e l'usurarietà degli stessi. e la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
La costituitasi in giudizio, ha contestato quanto asserito dalla controparte ed ha CP_1
chiesto il rigetto dell'opposizione con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Con provvedimento depositato in data 7.12.2022 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed ha concesso alle parti il termine di 15 giorni per incardinare la procedura di mediazione, conclusasi con esito negativo.
Successivamente, espletata la C.T.U., la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c..
Fatta questa premessa, è opportuno evidenziare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è un giudizio di impugnazione avente ad oggetto la validità del decreto ingiuntivo ma un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che l'opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio.
In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente, di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova (cfr. Cass. n. 14473/2019; Cass. n. 20597/2022).
Oggetto del giudizio di opposizione è la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da parte della alla quale compete la posizione sostanziale di attore e CP_1
sulla quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n.
12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902;
id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304).
Nel presente procedimento occorre anche accertare se parte opponente ha documentato o comunque provato i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n.
15107/2004; in termini conformi cfr. Cass. n. 6666/2004; Cass. n. 9285/2003), sicché le difese con le quali la stessa miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda –
che resta quella prospettata dal creditore-opposto con il ricorso monitorio – poiché
costituiscono delle vere e proprie eccezioni in senso stretto (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione – anche ove prodotta in sede di opposizione – si ritenesse comunque fondata la domanda proposta con l'originario ricorso (cfr. Cass. n. 21626/19).
Ciò precisato, l'opposizione è infondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione degli opponenti avente ad oggetto la maturata prescrizione del credito ingiunto.
Sul punto è opportuno evidenziare che ai sensi dell'art. 2946 c.c. “Salvi i casi in cui la
legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci
anni”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di mutuo e finanziamenti trova applicazione il termine di prescrizione decennale ed esso decorre dalla scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass. n. 2004/2301; Cass. n. 2010/19291; Cass. n. 2011/17798).
Come chiarito dalla giurisprudenza, difatti, l'unicità del debito contratto a seguito di un mutuo o di un finanziamento incide anche sul regime della prescrizione degli interessi previsti nel piano di ammortamento o degli interessi moratori.
Più nel dettaglio, se gli interessi sono inclusi nei pagamenti rateali, il debito di interessi segue la stessa causa del debito principale e quindi non è soggetto alla prescrizione quinquennale, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 2948, n. 4 c.c. previsto per le prestazioni periodiche scadute;
la normativa di cui all'art. 2948 c.c. non si applica al debito unico rateizzato in più pagamenti periodici, perché “il criterio informatore di tale
disposizione normativa […] è quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute, quando
esse siano periodiche, ossia debbano essere soddisfatte periodicamente ad anno, od in
termini più brevi e, pertanto, dalla previsione di tale norma esula l'ipotesi di debito unico,
rateizzato in più versamenti periodici. Di conseguenza, quando nei versamenti rateizzati sono
inclusi gli interessi sulla somma dovuta, anche il debito di interessi si sottrae all'applicazione della prescrizione quinquennale, giacché identica è la causa debendi sia della prestazione
principale che di quella degli interessi”. (Cass. 1994/1110, in termini conformi Cass. n.
2002/12707, Cass. n. 2013/18915).
Il credito ingiunto - diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente - non può
ritenersi estinto per l'intervenuta prescrizione in quanto ad esso si applica la prescrizione decennale – e non quella quinquennale – che non è ancora maturata.
L'eccezione di prescrizione pertanto, deve essere rigettata in quanto infondata.
Parimenti infondato è il motivo di opposizione avente ad oggetto la vessatorietà delle clausole relative al piano di rimborso del prestito, alla decadenza dal beneficio del termine e all'applicazione degli interessi previste nel contratto.
In particolare, gli opponenti hanno eccepito che le suddette clausole devono ritenersi inefficaci, in quanto non specificatamente approvate per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c..
Orbene, in via preliminare occorre evidenziare che nella fattispecie in esame trova applicazione non già l'art. 1341 c.c. richiamato nell'atto introduttivo, bensì la normativa inserita nel Codice del Consumo e, in particolare, la disciplina prevista negli artt. 33 e seguenti del codice citato in quanto il contratto per cui è causa è stato stipulato tra due consumatori e un professionista e, precisamente, tra soggetti estranei al settore creditizio (gli opponenti) e la
(ente pubblico economico che favorisce l'accesso al credito da parte delle imprese CP_1
artigianali).
L'art. 33, comma 1, del Codice del consumo – per quanto è oggetto di interesse –
dispone che “Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del
consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”;
nel comma successivo sono indicate diverse tipologie di clausole ritenute vessatorie, fino a prova contraria. Tale elenco secondo autorevole dottrina e giurisprudenza non è tassativo .
La Suprema Corte ha statuito che la disciplina per tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo) prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti – come nel caso di specie – che di contratto singolarmente predisposto (cfr. Cass. n.
4140/2024; Cass., n. 6802/2010; Cass., n. 24262/2008).
Ciò precisato, il motivo avanzato dagli opponenti circa la vessatorietà delle clausole sottoscritte è infondato in quanto lo stesso è stato articolato in temini eccessivamente generici.
Invero, gli opponenti non hanno in alcun modo specificato le ragioni per le quali le suddette clausole dovevano ritenersi vessatorie in, particolare, non hanno argomentato in cosa consisteva lo squilibrio del rapporto contrattuale a loro danno arrecato.
A ciò si aggiunge che per giurisprudenza condivisa la clausola relativa alla “decadenza dal beneficio del termine”, in quanto richiama una specifica fattispecie normativa prevista nel nostro ordinamento giuridico non può essere qualificata né vessatoria né abusiva (cfr. Trib.
Roma sent. n. 9744/2025).
Sulla base di quanto esposto consegue, pertanto, che le clausole contrattuali devono ritenersi valide ed efficaci tra le parti anche in ragione della circostanza che dall'esame del contratto di finanziamento le suddette clausole risultano specificatamente sottoscritte dalle parti (cfr. all. n. 2 comparsa di costituzione . CP_1
Non merita accoglimento, infine neanche l'eccezione degli opponenti avente ad oggetto l'illegittimità e l'usurarietà degli interessi applicati al rapporto di finanziamento da cui scaturisce il credito ingiunto.
Ed invero, l'ausiliario nominato – come si evince nella relazione di consulenza depositata in atti e le cui conclusioni meritano di essere condivise – ha precisato che “non è
stata riscontrata alcuna criticità sia per quanto riguarda la pattuizione dei tassi, sia per
quanto riguarda il rispetto del Tasso Soglia Usura.” (cfr. pag. 22 consulenza).
Gli interessi applicati al finanziamento erogato dalla pertanto, devono essere CP_1
ritenuti legittimi.
Ogni altra domanda ed eccezione è da ritenersi assorbita.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza;
le stesse sono liquidate nel dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività
effettivamente espletata dalle parti - applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/14 per come modificato e aggiornato dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 193/2022 R.G., rigettata ogni contraria istanza,
eccezione, deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma dichiarandone l'esecutorietà il decreto ingiuntivo n. 482/2021 emesso dal Tribunale di Patti il 25.11.2021;
2. condanna e , in solido, al pagamento delle spese di lite Parte_1 Parte_2
in favore della liquidate in € 5.200,00 per compensi di avvocato, oltre spese CP_1
generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché € 207,40 a titolo di spese per la procedura di mediazione;
3. le spese di consulenza, come liquidate con il decreto in atti, sono definitivamente poste a carico degli opponenti.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Patti, il 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Rossella Busacca