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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRAPANI
RG.68/2025
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 05.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa, dato atto, altresì, che la parte ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 68 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
p.i. in persona dall'Amministratrice Unica p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Calamunci
Attore
Contro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La in persona degli amministratori e rappresentanti legali Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...] ed il Sig. , nato a [...] il [...], con
[...] CP_3 sede legale in Favignana nella Via Matteotti n. 19
Contenuta contumace
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo la società attrice deduceva di aver stipulato a rogito del notaio Dott. Per_1
in data 15.02.2023 un atto di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279) con la società
[...] convenuta;
che tale atto prevedeva la cessione a favore della la piena proprietà del CP_1 ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria di asporto con preparazione di prodotti della rosticceria e delle friggitorie sempre da asporto, corrente in Favignana nella Via Matteotti n. 46.
La citata cessione aveva ad oggetto, l'avviamento come attitudine del complesso organizzativo dei beni alla produzione del reddito valutato in € 78.000,00; i contratti aziendali con i fornitori;
l'uso dell'insegna; i beni strumentali, costituiti dalle attrezzature afferenti il ramo di azienda ceduto.
L'atto di cessione prevedeva il prezzo pari ad € 90.000,00 di cui €.2500,00 versato a titolo a titolo di acconto il 19.01.2023, quindi il pagamento di € 7500,00 entro e non oltre il 17 febbraio 2023,
€.80.000,00 mediante quattro rate annuali di € 20.000, 00 ciascuna. La prima entro e non oltre il 15 settembre 2023; la seconda entro e non oltre il 15 settembre 2024; la terza entro e non oltre il 15 settembre 2025; la quarta entro e non oltre il 15 settembre 2026.
Precisava l'attore contestualmente alla stipula dell'atto di cessione di ramo di azienda le parti sottoscrivevano una scrittura privata con la quale precisavano il prezzo della cessione pari a
€.150.000,00 di cui a titolo di acconto erano già state versate alla parte venditrice € 2500,00 mediante bonifico, ulteriori € 7500,00 entro 48 ore dalla sottoscrizione mentre il saldo veniva stabilito che sarebbe stato pagamento mediante quattro rate annuali di € 35000,00 ciascuna .La prima rata entro e non oltre il 15 settembre 2023; divisa in due trance una di 20.000 ed una di € 15000,00; -
La seconda rata entro e non oltre il 15 settembre 2024; divisa in due trance una di 20000,00 ed una di
15000,00; la terza entro e non oltre il 15 settembre 2025; divisa in due trance una di 20.000 ed una di
15.000; la quarta entro e non oltre il 15 settembre 2026; divisa in due trance una di € 20.000,00 ed una di € 15.000,00;”
Nell'atto pubblico di cessione (art.3) altresì stabilivano, che il mancato pagamento anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione della predetta cessione per inadempimento contrattuale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
previa trattenuta delle somme incassate da parte della Società cedente a titolo di penale e corrispettivo per l'uso dell'azienda.
Deduceva pertanto che a fronte degli impegni economici assunti dalla parte acquirente, questa aveva solo versato la somma di €.20.000,00 anziché 35.000,00 in relazione alla prima rata e nulla successivamente alle altre rate aveva versato concludeva come verbale.
La causa documentalmente istruita veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc con temine per note sino al 05.12.2025.
Ed invero si osserva che parte attrice ha assolto alla condizione di procedibilità con il deposito del verbale di mediazione negativo del 19.12.2024. Parte convenuta se pur regolarmente citata si asteneva dal costituirsi in giudizio e in questa sede ne viene dichiarata la sua contumacia.
Nel merito si osserva che parte attrice, ha richiesto la risoluzione contrattuale esercitando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art.3 del contratto di cessione di azienda, che appunto prevedeva la risoluzione dello stesso in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo pattuito.
La clausola risolutiva espressa è una previsione contenuta nell'accordo tra le parti in cui viene stabilito che, in caso di inadempimento di una determinata obbligazione prevista dal contratto, il contratto stesso si risolve. La risoluzione in forza di tale previsione contrattuale non è in realtà automatica: è rimessa alla parte adempiente che beneficia della previsione decidere se invocare o meno la stessa, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e provocando la risoluzione del contratto. Nel caso di specie ricorre tale ipotesi.
Parte attrice ha infatti dedotto il mancato pagamento del prezzo pattuito non avendo il convenuto contumace adempiuto puntualmente al pagamento delle rate. Tale clausola è valida poiché nel contratto di cessione del ramo di azienda è espressamente indicato lo specifico inadempimento che è collegato alla risoluzione espressa e automatica del contratto, ovvero il mancato pagamento anche di una sola rata. Infatti, una previsione generica che colleghi tutte le violazioni del contratto a una clausola risolutiva espressa non è considerata efficace dalla Cassazione, in quanto è vista come una mera "clausola di stile". In altre parole, per essere considerata valida ed efficace, la clausola risolutiva deve identificare chiaramente e specificamente quali inadempimenti comporteranno la risoluzione automatica del contratto.
Ciò posto, si osserva che l'attore ha assolto all'onere probatorio esistente a suo carico, producendo il contratto di cessione del ramo stipulato con il convenuto contumace, fonte negoziale del diritto fatto valere;
ha, inoltre, allegato gli inadempimenti del conduttore.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. ex multis, Cass., n. 826/2015)
Parte convenuta avendo scelto di astenersi dal costituirsi in giudizio nulla ha eccepito e dedotto in relazione alla domanda di risoluzione proposta in giudizio in relazione al proprio esatto adempimento.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, a rogito del notaio Dott.
, del 15.02.2023 di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279) con la società Persona_1 convenuta.
Per quanto attiene alla ulteriore richiesta di risarcimento del maggior danno spiegata in citazione questa in assenza di prove va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta soccombente che si liquidano, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 riconoscendo solo tre fasi del giudizio e applicando i valori minimi, e riduzione ( in % sul compenso ) del 30 % su € 4.217,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) in complessivi euro €
2.951,90 per onorari di difesa, spese vive per €.786,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali in misura del 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- accoglie la domanda proposta dalla Società dichiarando risolto il contratto, a rogito del Pt_1 notaio Dott. , del 15.02.2023 di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279 avente ad Persona_1 oggetto l'attività di pizzeria di asporto con preparazione di prodotti della rosticceria e delle friggitorie sempre da asporto, corrente in Favignana nella Via Matteotti n. 46; dispone la restituzione del ramo di azienda ceduto all'avente diritto legale rappresentante pro tempore della attrice;
Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 CP_1 delle spese di lite a favore della parte attrice liquidate in complessivi euro € 2.951,90 per onorari di difesa, spese vive per €.786,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali in misura del 15%.
Così deciso in Trapani, in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
RG.68/2025
VERBALE UDIENZA CARTOLARE
Il giudice dott. Carlo Di Rosa dato atto che, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., è stata disposto l'udienza cartolare del 05.12.2025 con termine per il deposito di note scritte di trattazione della causa, dato atto, altresì, che la parte ha depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, così come specificate in quelle indicate nelle rispettive note depositate per l'odierna udienza cartolare.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 68 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
p.i. in persona dall'Amministratrice Unica p.t. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Veronica Calamunci
Attore
Contro
Tribunale di Trapani Sezione Civile
La in persona degli amministratori e rappresentanti legali Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...] ed il Sig. , nato a [...] il [...], con
[...] CP_3 sede legale in Favignana nella Via Matteotti n. 19
Contenuta contumace
Conclusioni come da verbale
FATTO E DIRITTO
Con atto introduttivo la società attrice deduceva di aver stipulato a rogito del notaio Dott. Per_1
in data 15.02.2023 un atto di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279) con la società
[...] convenuta;
che tale atto prevedeva la cessione a favore della la piena proprietà del CP_1 ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria di asporto con preparazione di prodotti della rosticceria e delle friggitorie sempre da asporto, corrente in Favignana nella Via Matteotti n. 46.
La citata cessione aveva ad oggetto, l'avviamento come attitudine del complesso organizzativo dei beni alla produzione del reddito valutato in € 78.000,00; i contratti aziendali con i fornitori;
l'uso dell'insegna; i beni strumentali, costituiti dalle attrezzature afferenti il ramo di azienda ceduto.
L'atto di cessione prevedeva il prezzo pari ad € 90.000,00 di cui €.2500,00 versato a titolo a titolo di acconto il 19.01.2023, quindi il pagamento di € 7500,00 entro e non oltre il 17 febbraio 2023,
€.80.000,00 mediante quattro rate annuali di € 20.000, 00 ciascuna. La prima entro e non oltre il 15 settembre 2023; la seconda entro e non oltre il 15 settembre 2024; la terza entro e non oltre il 15 settembre 2025; la quarta entro e non oltre il 15 settembre 2026.
Precisava l'attore contestualmente alla stipula dell'atto di cessione di ramo di azienda le parti sottoscrivevano una scrittura privata con la quale precisavano il prezzo della cessione pari a
€.150.000,00 di cui a titolo di acconto erano già state versate alla parte venditrice € 2500,00 mediante bonifico, ulteriori € 7500,00 entro 48 ore dalla sottoscrizione mentre il saldo veniva stabilito che sarebbe stato pagamento mediante quattro rate annuali di € 35000,00 ciascuna .La prima rata entro e non oltre il 15 settembre 2023; divisa in due trance una di 20.000 ed una di € 15000,00; -
La seconda rata entro e non oltre il 15 settembre 2024; divisa in due trance una di 20000,00 ed una di
15000,00; la terza entro e non oltre il 15 settembre 2025; divisa in due trance una di 20.000 ed una di
15.000; la quarta entro e non oltre il 15 settembre 2026; divisa in due trance una di € 20.000,00 ed una di € 15.000,00;”
Nell'atto pubblico di cessione (art.3) altresì stabilivano, che il mancato pagamento anche di una sola rata, avrebbe comportato la risoluzione della predetta cessione per inadempimento contrattuale
Tribunale di Trapani Sezione Civile
previa trattenuta delle somme incassate da parte della Società cedente a titolo di penale e corrispettivo per l'uso dell'azienda.
Deduceva pertanto che a fronte degli impegni economici assunti dalla parte acquirente, questa aveva solo versato la somma di €.20.000,00 anziché 35.000,00 in relazione alla prima rata e nulla successivamente alle altre rate aveva versato concludeva come verbale.
La causa documentalmente istruita veniva posta in decisione ex art.281 sexies cpc con temine per note sino al 05.12.2025.
Ed invero si osserva che parte attrice ha assolto alla condizione di procedibilità con il deposito del verbale di mediazione negativo del 19.12.2024. Parte convenuta se pur regolarmente citata si asteneva dal costituirsi in giudizio e in questa sede ne viene dichiarata la sua contumacia.
Nel merito si osserva che parte attrice, ha richiesto la risoluzione contrattuale esercitando la clausola risolutiva espressa contenuta all'art.3 del contratto di cessione di azienda, che appunto prevedeva la risoluzione dello stesso in caso di mancato pagamento anche di una sola rata del prezzo pattuito.
La clausola risolutiva espressa è una previsione contenuta nell'accordo tra le parti in cui viene stabilito che, in caso di inadempimento di una determinata obbligazione prevista dal contratto, il contratto stesso si risolve. La risoluzione in forza di tale previsione contrattuale non è in realtà automatica: è rimessa alla parte adempiente che beneficia della previsione decidere se invocare o meno la stessa, avvalendosi della clausola risolutiva espressa e provocando la risoluzione del contratto. Nel caso di specie ricorre tale ipotesi.
Parte attrice ha infatti dedotto il mancato pagamento del prezzo pattuito non avendo il convenuto contumace adempiuto puntualmente al pagamento delle rate. Tale clausola è valida poiché nel contratto di cessione del ramo di azienda è espressamente indicato lo specifico inadempimento che è collegato alla risoluzione espressa e automatica del contratto, ovvero il mancato pagamento anche di una sola rata. Infatti, una previsione generica che colleghi tutte le violazioni del contratto a una clausola risolutiva espressa non è considerata efficace dalla Cassazione, in quanto è vista come una mera "clausola di stile". In altre parole, per essere considerata valida ed efficace, la clausola risolutiva deve identificare chiaramente e specificamente quali inadempimenti comporteranno la risoluzione automatica del contratto.
Ciò posto, si osserva che l'attore ha assolto all'onere probatorio esistente a suo carico, producendo il contratto di cessione del ramo stipulato con il convenuto contumace, fonte negoziale del diritto fatto valere;
ha, inoltre, allegato gli inadempimenti del conduttore.
La giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, è unanime nell'affermare che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art.1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. ex multis, Cass., n. 826/2015)
Parte convenuta avendo scelto di astenersi dal costituirsi in giudizio nulla ha eccepito e dedotto in relazione alla domanda di risoluzione proposta in giudizio in relazione al proprio esatto adempimento.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, a rogito del notaio Dott.
, del 15.02.2023 di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279) con la società Persona_1 convenuta.
Per quanto attiene alla ulteriore richiesta di risarcimento del maggior danno spiegata in citazione questa in assenza di prove va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte convenuta soccombente che si liquidano, ai sensi del Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014 riconoscendo solo tre fasi del giudizio e applicando i valori minimi, e riduzione ( in % sul compenso ) del 30 % su € 4.217,00 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto (art. 4, comma 4) in complessivi euro €
2.951,90 per onorari di difesa, spese vive per €.786,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali in misura del 15%.
PQM
Il Tribunale di Trapani, disattesa ogni contraria istanza e deduzione e definitivamente pronunciando;
dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore;
- accoglie la domanda proposta dalla Società dichiarando risolto il contratto, a rogito del Pt_1 notaio Dott. , del 15.02.2023 di cessione di azienda (rep 34091 racc.15279 avente ad Persona_1 oggetto l'attività di pizzeria di asporto con preparazione di prodotti della rosticceria e delle friggitorie sempre da asporto, corrente in Favignana nella Via Matteotti n. 46; dispone la restituzione del ramo di azienda ceduto all'avente diritto legale rappresentante pro tempore della attrice;
Pt_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento CP_1 CP_1 delle spese di lite a favore della parte attrice liquidate in complessivi euro € 2.951,90 per onorari di difesa, spese vive per €.786,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso spese generali in misura del 15%.
Così deciso in Trapani, in data 09/12/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
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