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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5544 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa AR NO nella causa civile iscritta al n° 1343/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
CE PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Terrasanta n. 93 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINELLI VINCENZA MARINA e
NI IA C/O AVVOCATURA INPS VIA LAURANA, 59
90143 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento con il quale l' in data 7.09.2022 ha CP_1 comunicato un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07064636 per un importo complessivo di €. 34.316,14 per il periodo 1.10.2013/30.09.2022, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che CP_1
l' ha illegittimamente disposto la ripetizione delle somme già versate per un totale di CP_1
€. 34.316,14 e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 ritenere la predetta somma. Ritenere e dichiarare, altresì, il diritto del sig.
[...]
ai benefici di cui all'invalidità del 80%, accertata con verbale del 27.12.2011 e Parte_1
1 per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente CP_1
(eventualmente) riscosse e/o recuperate a titolo di pensione di invalidità civile con effetto dall'ottobre 2013, nonché al ripristino dell'erogazione del medesimo beneficio.”
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1 chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Com'è noto la più recente giurisprudenza di legittimità, si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola
2 della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(C. Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C. Cost. n.431/1993).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento del ricorrente, il quale ha continuato a percepire l'assegno mensile di assistenza da ottobre 2013 a settembre 2022, poi revocato e richiesto quale indebito solamente con le comunicazioni del 7.9.2022 e 6.11.2023.
Prive di fondamento appaiono le deduzioni dell' convenuto, secondo cui il CP_2 verbale sanitario del 23.12.2011, con il quale veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità dell'80% con revisione a settembre 2013, era “subordinata alla previa presentazione della domanda da parte dell'interessato” ed ancora “Segnatamente, la scadenza della revisione sanitaria era prevista entro la data del 23/09/2013, dalla domanda presentata il 23/09/2011. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto, il sig.
era a conoscenza della scadenza del verbale. Ciononostante, il ricorrente non Pt_1 presentava domanda di revisione entro i termini di legge, talché il requisito sanitario veniva meno dal mese successivo alla scadenza del verbale, ossia da 10/2013.”.
Ed invero, pur non essendo indicata nessuna prescrizione e/o indicazione di tal genere nel verbale sanitario, l' ha continuato ad erogare la prestazione fino a settembre 2022. CP_1
La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, le quali prevedono che, in caso di insussistenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa.
3 Orbene, contra legem, l' ha continuato ad erogare da ottobre 2013 a settembre CP_1
2022 l'assegno mensile di assistenza, quando invece avrebbe dovuto procedere alla sospensione e poi alla revoca nei termini previsti.
Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 4668 la Corte di cassazione, in fattispecie caratterizzata da un consistente lasso di tempo (quasi 5 anni) fra la data della visita e quella di adozione del successivo provvedimento di revoca della prestazione, ha sancito l'irripetibilità dei ratei percepiti sino al provvedimento di revoca, reputando conforme a diritto, e comunque incensurabile in sede di legittimità, l'accertamento con cui la Corte di appello aveva rilevato che il ritardo da parte dell' nel procedere alla revoca aveva CP_1 indotto nell'assistito un affidamento incolpevole protratto « ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell ». CP_1
Deve, quindi, concludersi nel senso dell'insussistenza dei presupposti per la restituzione allorquando l'indebito derivi, come nel caso di specie, dalla titolarità di una prestazione erogata dall' , dal momento che l'affidamento del pensionato nella CP_2 legittimità dell'erogazione della prestazione trova fondamento nell'effettuazione della stessa da parte dell' previdenziale. CP_3
Ne consegue, inoltre, l'irripetibilità degli importi indebitamente corrisposti, non essendo ravvisabile nel comportamento del ricorrente un connotato doloso.
Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 34.316,14. CP_1
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda volta al ripristino della prestazione concessa con verbale del 27.12.2011, trattandosi di beneficio soggetto a revisione (cfr. verbale di accertamento).
In conclusione, il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' del 7.9.2022 e conseguentemente che nulla è dovuto dal CP_1 ricorrente per tale titolo.
In ragione del parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, che dovrà essere versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
4 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1 emesso in data 7.9.2022 e di conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente per tale titolo.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' da rifondere allo Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, CP_1 liquidandola in complessivi euro 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025.
IL GIUDICE O.
AR NO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa AR NO nella causa civile iscritta al n° 1343/2025 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
CE PP ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in via Terrasanta n. 93 Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti MARINELLI VINCENZA MARINA e
NI IA C/O AVVOCATURA INPS VIA LAURANA, 59
90143 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 25/11/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 29/01/2025, il sig. Parte_1 proponendo opposizione avverso il provvedimento con il quale l' in data 7.09.2022 ha CP_1 comunicato un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV n. 07064636 per un importo complessivo di €. 34.316,14 per il periodo 1.10.2013/30.09.2022, convenne in giudizio l' per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che CP_1
l' ha illegittimamente disposto la ripetizione delle somme già versate per un totale di CP_1
€. 34.316,14 e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del sig. a Parte_1 ritenere la predetta somma. Ritenere e dichiarare, altresì, il diritto del sig.
[...]
ai benefici di cui all'invalidità del 80%, accertata con verbale del 27.12.2011 e Parte_1
1 per l'effetto condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente CP_1
(eventualmente) riscosse e/o recuperate a titolo di pensione di invalidità civile con effetto dall'ottobre 2013, nonché al ripristino dell'erogazione del medesimo beneficio.”
Si costituì in giudizio l' , contestando la fondatezza dell'opposizione, di cui CP_1 chiese il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Com'è noto la più recente giurisprudenza di legittimità, si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale, sancendo il principio secondo il quale (Cass
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), va esclusa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens dell'erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Sull'esistenza di questo principio si è fondata anche la giurisprudenza della Corte
Costituzionale in materia di indebito assistenziale, allorché ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile".
Vanno, pertanto, applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli soci economici o a questioni di altra natura.
Al riguardo, la Corte Costituzionale ha pure evidenziato che “il canone dell'art. 38
Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare” (C. Cost. n. 39/1993; n. 431/1993).
Il principio generale di settore richiamato muove dalla tesi secondo cui "il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola
2 della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia»
(C. Cost. n. 1/ 2006), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost.
- un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (..) non sia (..) addebitabile» al percettore” (C. Cost. n.431/1993).
Orbene, applicando i suddetti principi al caso di specie, non emergono dalle allegazioni e dalla documentazione in atti elementi utili a provare il venir meno dell'affidamento del ricorrente, il quale ha continuato a percepire l'assegno mensile di assistenza da ottobre 2013 a settembre 2022, poi revocato e richiesto quale indebito solamente con le comunicazioni del 7.9.2022 e 6.11.2023.
Prive di fondamento appaiono le deduzioni dell' convenuto, secondo cui il CP_2 verbale sanitario del 23.12.2011, con il quale veniva riconosciuta una percentuale d'invalidità dell'80% con revisione a settembre 2013, era “subordinata alla previa presentazione della domanda da parte dell'interessato” ed ancora “Segnatamente, la scadenza della revisione sanitaria era prevista entro la data del 23/09/2013, dalla domanda presentata il 23/09/2011. Pertanto, diversamente da quanto sostenuto, il sig.
era a conoscenza della scadenza del verbale. Ciononostante, il ricorrente non Pt_1 presentava domanda di revisione entro i termini di legge, talché il requisito sanitario veniva meno dal mese successivo alla scadenza del verbale, ossia da 10/2013.”.
Ed invero, pur non essendo indicata nessuna prescrizione e/o indicazione di tal genere nel verbale sanitario, l' ha continuato ad erogare la prestazione fino a settembre 2022. CP_1
La disciplina delle indebite erogazioni dovute all'accertamento della insussistenza del requisito medico-legale costitutivo del diritto alle prestazioni di assistenza sociale trova la sua fonte nelle previsioni dell'art. 4, c. 3-ter, del d.l. 20 giugno 1996 n. 323, conv. con modif. in l. 8 agosto 1996 n. 425; dell'art. 37, c. 8, della l. 23 dicembre 1998 n. 448, e dell'art. 5, c. 5, del d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, le quali prevedono che, in caso di insussistenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, l'amministrazione dispone l'immediata sospensione dell'erogazione della prestazione e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca della prestazione stessa.
3 Orbene, contra legem, l' ha continuato ad erogare da ottobre 2013 a settembre CP_1
2022 l'assegno mensile di assistenza, quando invece avrebbe dovuto procedere alla sospensione e poi alla revoca nei termini previsti.
Con sentenza del 22 febbraio 2021 n. 4668 la Corte di cassazione, in fattispecie caratterizzata da un consistente lasso di tempo (quasi 5 anni) fra la data della visita e quella di adozione del successivo provvedimento di revoca della prestazione, ha sancito l'irripetibilità dei ratei percepiti sino al provvedimento di revoca, reputando conforme a diritto, e comunque incensurabile in sede di legittimità, l'accertamento con cui la Corte di appello aveva rilevato che il ritardo da parte dell' nel procedere alla revoca aveva CP_1 indotto nell'assistito un affidamento incolpevole protratto « ben oltre il periodo entro cui era legittimo attendersi una revoca della prestazione da parte dell ». CP_1
Deve, quindi, concludersi nel senso dell'insussistenza dei presupposti per la restituzione allorquando l'indebito derivi, come nel caso di specie, dalla titolarità di una prestazione erogata dall' , dal momento che l'affidamento del pensionato nella CP_2 legittimità dell'erogazione della prestazione trova fondamento nell'effettuazione della stessa da parte dell' previdenziale. CP_3
Ne consegue, inoltre, l'irripetibilità degli importi indebitamente corrisposti, non essendo ravvisabile nel comportamento del ricorrente un connotato doloso.
Pertanto, deve escludersi, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il diritto dell' alla restituzione delle somme indebitamente percepite pari ad euro 34.316,14. CP_1
Non può trovare accoglimento, invece, la domanda volta al ripristino della prestazione concessa con verbale del 27.12.2011, trattandosi di beneficio soggetto a revisione (cfr. verbale di accertamento).
In conclusione, il ricorso deve ritenersi parzialmente fondato, dichiarando illegittimo il provvedimento dell' del 7.9.2022 e conseguentemente che nulla è dovuto dal CP_1 ricorrente per tale titolo.
In ragione del parziale accoglimento, appare equo compensare per metà le spese di lite fra le parti e condannare l' al pagamento della restante metà, liquidata come in CP_1 dispositivo, che dovrà essere versata allo Stato, stante l'ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.
Stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
4 In parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo il provvedimento dell' CP_1 emesso in data 7.9.2022 e di conseguenza che nulla è dovuto dal ricorrente per tale titolo.
Dichiara compensate per metà le spese del giudizio e pone la restante metà a carico dell' da rifondere allo Stato, stante l'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, CP_1 liquidandola in complessivi euro 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dal ricorrente, ammesso a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Così deciso in Palermo il 18/12/2025.
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