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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PATTI sezione civile VERBALE DI UDIENZA All'udienza del 27 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Serena Andaloro, nella causa civile iscritta al n. 1559/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335, emesso dal Tribunale di Patti in data 1 settembre 2021, riunita con la causa iscritta al n. 1629/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021, promossa da (P.Iva: ), in persona del legale rappresentate Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Francesco Baglieri (pec:
e dall'avv. Cristina Di Email_1
Grande (pec: che hanno Email_2 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 095/325575 e/o agli indirizzi pec sopra specificati, attrice in opposizione e convenuta in opposizione nel giudizio riunito, contro (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Morosoli n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Aurelio Noto che la rappresenta e difende e che ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni presso il numero di fax: 095-2937550, pec: Email_3 convenuta in opposizione ed attrice in opposizione nel giudizio riunito, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Cristina Di Grande anche in sostituzione dell'avv. Francesco Baglieri e l'avv. Agostino Scaffidi in sostituzione dell'avv. Francesco Aurelio Noto. È altresì presente il legale rappresentante della
. _1 Controparte_2
I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021, _1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335 emesso dal Tribunale in data 1 settembre 2021, notificato in data 14 settembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della CP_1 somma di euro 37.109,03, oltre gli interessi e le spese di procedura, a titolo di saldo delle spettanze per la fornitura di materiali e per lavorazioni varie. L'attrice ha contestato il credito ingiunto adducendo la carenza di prova e l'insufficienza delle fatture nell'ambito del giudizio di opposizione, eccependo la sussistenza di un proprio controcredito di euro 25.266,38 a titolo di costi di manutenzione, oneri e fermo attrezzature patiti a causa delle varie sospensioni unilaterali e non autorizzate da parte della CP_1 ha eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento Parte_1 dell'opposta e la violazione dei principi di buona fede contrattuale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni come sopra quantificati, con vittoria di spese e compensi e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con comparsa di risposta depositata in data 1 marzo 2022, si è costituita la contestando i fatti allegati dalla controparte e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ivi proposta, con vittoria di spese e compensi della lite e con condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c.. Con separato atto di citazione in opposizione notificato in data 11 novembre 2021, iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., ha proposto opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 386 emesso in data 4 ottobre 2021 e notificato in data 8 ottobre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 25.266,38, oltre interessi, a titolo di danni per mancato utile giornaliero, spese generali sostenute, spese per nolo piattaforma aerea e ponteggio. Ha chiesto la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda della perché priva di fondamento e di prova, con _1 vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 28 marzo 2022, nel giudizio iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., si è costituita la Parte_1 associandosi alla richiesta di riunione e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio iscritto al n. 1559/2021. Con ordinanza del 13 giugno 2023, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1629/2021 a quello iscritto al n. 1559/2021 per ragioni di connessione e tenuto conto che la domanda monitoria oggetto del giudizio più recente era la stessa della domanda riconvenzionale svolta nel giudizio n. 1559/2021. Escusse le prove orali per come ammesse con ordinanza del 22 gennaio 2024, la causa, successivamente ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna la causa viene decisa. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. Risulta che la ha commissionato alla società in Parte_1 CP_1 virtù di scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo della
[...]
, la posa in opera della facciata ventilata dell'immobile sede della CP_1 compagnia dei Carabinieri di Sant'Agata di Militello, per un importo di euro 57.512,00. Sul punto, l'istruttoria espletata ha comprovato l'esecuzione dei lavori. In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha _1 dichiarato che “è vero che la società corrente in Trecastagni (CT), CP_1 via S. Benedetto s.n., P IVA , eseguiva su incarico della P.IVA_2
la realizzazione di facciata ventilata con posa di sottostruttura in _1 alluminio, pannello isolante e lastra laminam presso il cantiere sito in Sant'Agata di Militello (ME), e segnatamente l'immobile sede della locale Compagnia dei Carabinieri, giusta scrittura privata del 16.10.2020”. Le altre dichiarazioni dell'interrogando, quali dichiarazioni di parte che non sono a sé sfavorevoli, non hanno rilievo probatorio e, pertanto, non se ne esamina il contenuto. Dall'esame dei testi, è risultato quanto segue. Il teste ha dichiarato: “ADR 7. La nel mese di aprile 2021 Tes_1 CP_1 riprendeva i lavori nel cantiere in parola ed eseguiva le seguenti lavorazioni: posa in opera dell'intera sottostruttura in alluminio in tutte le facciate dell'edificio, interne ed esterne;
posa in opera delle lastre isolanti in tutte le facciate dell'edificio, interne ed esterne;
posa in opera della lastra laminam nell'intero prospetto nord, nell'intero prospetto ovest, per tutto il primo piano del cortile interno, giusta documentazione fotografica che la S.V. mi rammostra, doc. 3 e come da conteggio al 04.06.2021, doc. 2?:
“Vera la circostanza, ho eseguito personalmente i lavori insieme al mio collega e riconosco lo stato dei luoghi rappresentato Testimone_2 nelle foto che mi vengono rammostrate allegate al fascicolo di parte convenuta”. ADR 8. La società forniva nel cantiere in parola la fornitura di CP_1 lamiera preverniciata piegata per 292,43 metri lineari e profilo a C in alluminio naturale forato SV 16,5 per 276 metri lineari, oltre al necessario silicone per n. 48 cartucce, giusta fattura n. 235 del 27.05.21?: “Vera la circostanza e ciò posso dire perché detta fornitura è stata da noi portata con il furgone, si trattava di angolari in lamiera preverniciata, come pure abbiamo portato il silicone ed una rete forata” (v. verbale del 13 marzo 2024). Sulle lastre , il teste ha dichiarato di averle trovate in cantiere CP_3 perché acquistate direttamente dal committente e sulla regolarità della posa in opera ha riferito di avere sempre seguito le linee progettuali della _1 precisando quanto segue: “
2. Vero o no che in data 12.5.2021 Lei, congiuntamente al signor (oggi deceduto), si è recato presso il Per_1 suddetto cantiere al fine di visionare il corretto montaggio delle lastre da Voi fornite?: “vero che sono stati fatti i controlli dalla e ci hanno CP_3 contestato un taglio vicino alle finestre che doveva essere fatto vicino alle finestre, mentre noi lo abbiamo fatto ad L, perché in base ai disegni che l'impresa ci ha fornito, i montanti erano spostati, abbiamo seguito i disegni che ci ha fornito l'impresa quando parlo di disegni mi riferisco al _1 progetto della struttura montante per attaccare i pannelli”. In ordine alla sospensione dei lavori, il teste ha dichiarato quanto Tes_3 segue: “ADR 6. Vero o no che durante il su indicato periodo la ha più volte sospeso le lavorazioni affidate?: “Sulla circostanza posso dire che noi abbiamo iniziato i lavori a metà dicembre e abbiamo lavorato sino a metà febbraio 2021, poi abbiamo ripreso a età aprile 2021 e abbiamo lavorato per il tutto il mese di maggio. I lavori sono stati ultimati a fine maggio” ADR 7. Vero o no che la è stata più volte esortata dalla alla _1 ripresa delle lavorazioni? : “vera la circostanza, ho sentito dire dai miei datori che non ci pagavano e a fine maggio i lavori sono stati sospesi”. Sul completamento dei lavori, è stato affermato: “ADR 2. Vero o no che nel cantiere suddetto avete provveduto al montaggio della sola parte “lato strada sud” della Caserma dei CC di Sant'Agata di Militello e non avete mai provveduto al montaggio sul retro dello stabile? Se si, potrebbe spiegarne il motivo?: “Noi abbiamo fatto due prospetti uno lato mare e l'altro lato Messina, tutti completi di ceramiche e di tutto quanto previsto. Poi abbiamo fatto l'interno del cortile tutto completo sino al primo piano. Per quanto riguarda la struttura, montanti e pannelli è stato fatto tutto l'edificio ” ADR 4. Vero o no che per tutto il mese di aprile 2021 lei non ha mai lavorato presso il cantiere della Caserma dei CC di Sant'Agata di Militello?: “Non è vero ho lavorato come detto da metà aprile a tutto il mese di maggio””. Il teste ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sulle Testimone_2 circostanze ammesse di parte capitolate nella memoria 183, VI CP_1 comma n. 2 c.p.c. ADR n. 1: “ a circostanza, ciò posso dire perché ho lavorato sul Per_2 cantiere in questione quale operaio della e posso dire che sul cantiere CP_1 abbiamo trovato il titolare della di cui non ricordo il nome, erano _1 padre e figlio, che davano indicazione sul progetto da eseguire” ADR n. 2: “Vera la circostanza, l'inizio dei lavori è avvenuto a novembre, io ho lavorato per tutto il periodo in cui si sono svolti i lavori ad eccezione nel periodo in cui ho contratto il covid, ossia la seconda settimana di novembre 2020” ADR n. 3: “Vera la circostanza, sono stato un mese in isolamento” ADR n. 4: “E' vera la circostanza, abbiamo eseguito i lavori previsti che sono continuati sino a maggio del 2021. Nel periodo intermedio abbiamo avuto un mese di fermo per ragioni di mancati pagamenti da parte della
almeno così diceva il mio titolare” _1
ADR n. 5: “Nulla so sulla questione oltre a quello che ho detto prima per averlo sentito dal mio titolare” ADR n. 6: “Nulla so dei pagamenti, ho visto il mio titolare con l'ingegnere della rendere misure e ciò mentre stavamo lavorando ed al fine di _1 eseguire i pagamenti”
ADR n. 7: “Vera la circostanza, abbiamo eseguito i lavori di cui alla circostanza e preciso che il prospetto che abbiamo realizzato era quello lato ed il lato in cui i carabinieri entravano nelle loro abitazioni”
ADR n. 8: “vera la circostanza, posso essere preciso perché ci avvalevamo della bolla di consegna dove erano indicati i materiali consegnati” A prova del contrario sulle circostanze ammesse di parte della _1 memoria 183, VI comma n. 2
ADR n. 1: “Vera la circostanza, ciò so perché ho visto nei bancali delle mattonelle il tagliandino che indicava quale destinatario la con _1 mittente la ” CP_3
ADR n. 2: “Non ricordo il giorno specifico ma ricordo che i tecnici della
, così si qualificati, sono venuto sul cantiere ed hanno visionato il CP_3 montaggio delle mattonelle ed le lavorazioni alle finestre”
ADR n. 3: “Nulla so”
ADR n. 4: “Vero è che nella foto che mi viene mostrata è ritratto il lato di uno dei prospetti da noi eseguito e posso dire che abbaino montato le lastre di mattonelle secondo il progetto fornito dalla e pertanto le _1 abbiamo montate a regola d'arte”
ADR n. 5: “Non riguarda me la circostanza”
ADR n. 6: “Vera la circostanza, come ho detto sapevano che c'erano problemi di pagamento, se no sbaglio comunque a luglio non si lavorava più, se non ricorda male abbiamo lavorato sino a fine maggio”
ADR n. 7: “Nulla so”
ADR n. 8: Ribadisco che le lastre le abbiamo montate secondo progetto””. Non rilevano, invece, le dichiarazioni del teste in ordine Testimone_4 all'incompletezza delle lastre di laminam lato mare e lato destro rispetto all'ingresso della caserma. Invero, i testi concordemente hanno dedotto che vi è stato un problema nella posa delle lastre laminam, che, probabilmente, sono risultate incomplete. I testi della hanno chiarito che tale contestazione è dovuta al taglio CP_1 effettuato in esecuzione del progetto fornito dalla stessa Il teste _1
alla domanda, non ha saputo precisare chi avesse fornito il Tes_4 progetto ai posatori. Lo stesso ha, in particolare, dichiarato: “non so chi ha fornito il progetto di posa in opera alla , di fatto riconoscendo la CP_1 sussistenza di un progetto di posa consegnato alla e chiaramente non riconducibile alla stessa. Pertanto, si deve ritenere che unica responsabile dell'eventuale difetto di posa sia la per avere fornito un progetto non pienamente _1 corrispondente con le caratteristiche tecniche delle lastre laminam che, peraltro, sono state acquistate direttamente dalla committente. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e quella di violazione dei principi di buona fede appaiono infondate. Dall'istruttoria svolta, non è emerso l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte della È, invece, risultato che, in alcuni periodi ben CP_1 circoscritti, la lavorazione è andata interrotta per causa dell'epidemia da Covid che ha coinvolto gli operai della Inoltre, anche dallo scambio CP_1 di corrispondenza in atti e dal testimoniale escusso, è emerso che vi erano ritardi nei pagamenti dei lavori eseguiti dall'appaltatrice e che, da ultimo, è stato intimato il pagamento del residuo pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Sicché, il mancato completamento dei lavori dipende dal comportamento colpevole della committente, la quale era stata più volte sollecitata al pagamento degli importi per gli stati di avanzamento eseguiti e non contestati dall'opponente. In questo senso, le contestazioni opposte, in questa sede, dalla società committente vanno considerate non idonee ad escludere il pagamento del saldo per i lavori comunque svolti. La non ha contestato i lavori effettuati dalla e i prezzi indicati _1 nelle fatture, adducendo incompletezze dovute, alla luce del testimoniale escusso, al progetto fornito direttamente dalla committenza. Sul punto, si chiarisce che nell'atto di opposizione è mancata una valida contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. In questo senso, la Suprema Corte ha precisato: “Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., n. 17889/2020). Cosicché, la non contestazione specifica e dettagliata dell'opponente costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). In particolare, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.). In ogni caso, nella specie, è stata svolta l'istruttoria ed è emerso che la posa delle lastre è avvenuta regolarmente e che i difetti dedotti genericamente da parte opponente sono riferibili al progetto fornito dalla committente. Inoltre, non è risultato l'abbandono del cantiere ovvero la sospensione ingiustificata dei lavori alla luce delle motivazioni comprovate dalla
[...]
CP_1
Per quanto esposto, l'opposizione proposta nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. In ordine al credito opposto in compensazione e portato dal decreto ingiuntivo opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., si osserva quanto segue. Il credito risarcitorio avanzato dalla non può essere riconosciuto _1 avendo escluso l'inadempimento colpevole della per tutto quanto CP_1 sopra motivato. In ogni caso, il credito è rimasto privo di prova sia con riferimento all'esistenza dei danni addotti e alla riconducibilità alla condotta dalla
[...]
sia con riguardo all'entità degli stessi. CP_1
In tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass., n. 21140/2007; conf. Cass., n. 5960/2005). Nella specie, tale prova non risulta fornita atteso che nessuno dei testi ha saputo quantificare eventuali esborsi o spese sostenute in più dalla _1 per il dedotto inadempimento della controparte. Né risulta prodotta adeguata documentazione al riguardo non essendo sufficiente la fattura ove, come nella specie, vi sia stata specifica contestazione del debitore. Pertanto, la domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio _1 di opposizione iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. va rigettata;
parimenti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021 ed opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., con rigetto della medesima domanda risarcitoria ivi proposta dalla _1
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla va rigettata attesa _1 la soccombenza della parte. La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla va rigettata per CP_1 assenza del dolo o della mala fede processuale della la quale non _1 può risultare dalla semplice infondatezza ed opinabilità delle tesi difensive proposte (Cass., n. 3464/2017). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per il giudizio riunito 1629/2021 R.G.A.C. e tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 per quello iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C.) seguono la soccombenza per entrambi i giudizi riuniti con duplice liquidazione per le fasi studio ed introduttive e liquidazione unitaria per la fase istruttoria e per quella decisionale successive alla riunione. Occorre mandare alla cancelleria di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo di per i CP_1 controlli di competenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335, emesso dal Tribunale di Patti in data 1 settembre 2021, riunita con la causa iscritta al n. 1629/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni proposte da Parte_1 nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C., con conferma del
[...] decreto ingiuntivo n. 335/2021, di cui dichiara l'esecutorietà;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021 ed opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., con rigetto della domanda ivi proposta dalla Parte_1
- rigetta le domande di cui all'art. 96 c.p.c. svolte dalle parti;
- condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in: euro 145,50 per esborsi del giudizio n. 1629/2021 R.G.A.C., euro 849,00 per compensi della fase studio e per quella introduttiva del giudizio n. 1629/2021 R.G.A.C., oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 3.809,00 per i compensi del giudizio n. 1559/2021 R.G.A.C., già riunito con il 1629/2021 R.G.A.C., oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo di per i CP_1 controlli di competenza.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)
e dall'avv. Cristina Di Email_1
Grande (pec: che hanno Email_2 dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax: 095/325575 e/o agli indirizzi pec sopra specificati, attrice in opposizione e convenuta in opposizione nel giudizio riunito, contro (P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Morosoli n. 3, presso lo studio dell'avv. Francesco Aurelio Noto che la rappresenta e difende e che ha dichiarato di volere ricevere tutte le comunicazioni presso il numero di fax: 095-2937550, pec: Email_3 convenuta in opposizione ed attrice in opposizione nel giudizio riunito, avente ad oggetto: responsabilità contrattuale;
sono presenti l'avv. Cristina Di Grande anche in sostituzione dell'avv. Francesco Baglieri e l'avv. Agostino Scaffidi in sostituzione dell'avv. Francesco Aurelio Noto. È altresì presente il legale rappresentante della
. _1 Controparte_2
I procuratori, su invito del giudice, precisano le conclusioni riportandosi alle rispettive domande, difese ed eccezioni formulate in atti e verbali di causa. I procuratori, su invito del giudice, discutono oralmente la causa riportandosi in atti. All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. In nome del popolo italiano SENTENZA In fatto ed in diritto Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2021, _1 Parte_1 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335 emesso dal Tribunale in data 1 settembre 2021, notificato in data 14 settembre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in favore di della CP_1 somma di euro 37.109,03, oltre gli interessi e le spese di procedura, a titolo di saldo delle spettanze per la fornitura di materiali e per lavorazioni varie. L'attrice ha contestato il credito ingiunto adducendo la carenza di prova e l'insufficienza delle fatture nell'ambito del giudizio di opposizione, eccependo la sussistenza di un proprio controcredito di euro 25.266,38 a titolo di costi di manutenzione, oneri e fermo attrezzature patiti a causa delle varie sospensioni unilaterali e non autorizzate da parte della CP_1 ha eccepito ai sensi dell'art. 1460 c.c. l'inadempimento Parte_1 dell'opposta e la violazione dei principi di buona fede contrattuale, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni come sopra quantificati, con vittoria di spese e compensi e con condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Con comparsa di risposta depositata in data 1 marzo 2022, si è costituita la contestando i fatti allegati dalla controparte e chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ivi proposta, con vittoria di spese e compensi della lite e con condanna della ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c.. Con separato atto di citazione in opposizione notificato in data 11 novembre 2021, iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., ha proposto opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 386 emesso in data 4 ottobre 2021 e notificato in data 8 ottobre 2021, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di euro 25.266,38, oltre interessi, a titolo di danni per mancato utile giornaliero, spese generali sostenute, spese per nolo piattaforma aerea e ponteggio. Ha chiesto la riunione del giudizio con quello iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con rigetto della domanda della perché priva di fondamento e di prova, con _1 vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta depositata in data 28 marzo 2022, nel giudizio iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., si è costituita la Parte_1 associandosi alla richiesta di riunione e chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria di spese e compensi. Con ordinanza del 10 gennaio 2023, è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio iscritto al n. 1559/2021. Con ordinanza del 13 giugno 2023, è stata disposta la riunione del procedimento iscritto al n. 1629/2021 a quello iscritto al n. 1559/2021 per ragioni di connessione e tenuto conto che la domanda monitoria oggetto del giudizio più recente era la stessa della domanda riconvenzionale svolta nel giudizio n. 1559/2021. Escusse le prove orali per come ammesse con ordinanza del 22 gennaio 2024, la causa, successivamente ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione. All'udienza odierna la causa viene decisa. L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente; in tale giudizio ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che incombe al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa ed all'opponente, per la sua posizione sostanziale di convenuto, l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa avversaria (ex plurimis, cfr. Cass., nn. 1385/74 1059/75, 1603/77, 2124/94, 11417/97, 8502/02, 17371/03). L'oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass. 15186/03; Cass. 6663/02); quindi, il diritto del preteso creditore (come detto, formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/11). Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (Cass., n. 826/15; n. 15659/11; Cass., n. 13533/01). Le fatture emesse, allegate al ricorso per decreto ingiuntivo, avuto riguardo alla loro formazione unilaterale e alla loro funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadrano tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si strutturano secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, le fatture, ancorché annotate nei libri obbligatori, in quanto documenti provenienti dalla parte che intende avvalersene, non possono costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad esse riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto (Cass., n. 17050/11). Nella specie, è pacifica l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti. Risulta che la ha commissionato alla società in Parte_1 CP_1 virtù di scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo della
[...]
, la posa in opera della facciata ventilata dell'immobile sede della CP_1 compagnia dei Carabinieri di Sant'Agata di Militello, per un importo di euro 57.512,00. Sul punto, l'istruttoria espletata ha comprovato l'esecuzione dei lavori. In sede di interrogatorio formale, il legale rappresentante della ha _1 dichiarato che “è vero che la società corrente in Trecastagni (CT), CP_1 via S. Benedetto s.n., P IVA , eseguiva su incarico della P.IVA_2
la realizzazione di facciata ventilata con posa di sottostruttura in _1 alluminio, pannello isolante e lastra laminam presso il cantiere sito in Sant'Agata di Militello (ME), e segnatamente l'immobile sede della locale Compagnia dei Carabinieri, giusta scrittura privata del 16.10.2020”. Le altre dichiarazioni dell'interrogando, quali dichiarazioni di parte che non sono a sé sfavorevoli, non hanno rilievo probatorio e, pertanto, non se ne esamina il contenuto. Dall'esame dei testi, è risultato quanto segue. Il teste ha dichiarato: “ADR 7. La nel mese di aprile 2021 Tes_1 CP_1 riprendeva i lavori nel cantiere in parola ed eseguiva le seguenti lavorazioni: posa in opera dell'intera sottostruttura in alluminio in tutte le facciate dell'edificio, interne ed esterne;
posa in opera delle lastre isolanti in tutte le facciate dell'edificio, interne ed esterne;
posa in opera della lastra laminam nell'intero prospetto nord, nell'intero prospetto ovest, per tutto il primo piano del cortile interno, giusta documentazione fotografica che la S.V. mi rammostra, doc. 3 e come da conteggio al 04.06.2021, doc. 2?:
“Vera la circostanza, ho eseguito personalmente i lavori insieme al mio collega e riconosco lo stato dei luoghi rappresentato Testimone_2 nelle foto che mi vengono rammostrate allegate al fascicolo di parte convenuta”. ADR 8. La società forniva nel cantiere in parola la fornitura di CP_1 lamiera preverniciata piegata per 292,43 metri lineari e profilo a C in alluminio naturale forato SV 16,5 per 276 metri lineari, oltre al necessario silicone per n. 48 cartucce, giusta fattura n. 235 del 27.05.21?: “Vera la circostanza e ciò posso dire perché detta fornitura è stata da noi portata con il furgone, si trattava di angolari in lamiera preverniciata, come pure abbiamo portato il silicone ed una rete forata” (v. verbale del 13 marzo 2024). Sulle lastre , il teste ha dichiarato di averle trovate in cantiere CP_3 perché acquistate direttamente dal committente e sulla regolarità della posa in opera ha riferito di avere sempre seguito le linee progettuali della _1 precisando quanto segue: “
2. Vero o no che in data 12.5.2021 Lei, congiuntamente al signor (oggi deceduto), si è recato presso il Per_1 suddetto cantiere al fine di visionare il corretto montaggio delle lastre da Voi fornite?: “vero che sono stati fatti i controlli dalla e ci hanno CP_3 contestato un taglio vicino alle finestre che doveva essere fatto vicino alle finestre, mentre noi lo abbiamo fatto ad L, perché in base ai disegni che l'impresa ci ha fornito, i montanti erano spostati, abbiamo seguito i disegni che ci ha fornito l'impresa quando parlo di disegni mi riferisco al _1 progetto della struttura montante per attaccare i pannelli”. In ordine alla sospensione dei lavori, il teste ha dichiarato quanto Tes_3 segue: “ADR 6. Vero o no che durante il su indicato periodo la ha più volte sospeso le lavorazioni affidate?: “Sulla circostanza posso dire che noi abbiamo iniziato i lavori a metà dicembre e abbiamo lavorato sino a metà febbraio 2021, poi abbiamo ripreso a età aprile 2021 e abbiamo lavorato per il tutto il mese di maggio. I lavori sono stati ultimati a fine maggio” ADR 7. Vero o no che la è stata più volte esortata dalla alla _1 ripresa delle lavorazioni? : “vera la circostanza, ho sentito dire dai miei datori che non ci pagavano e a fine maggio i lavori sono stati sospesi”. Sul completamento dei lavori, è stato affermato: “ADR 2. Vero o no che nel cantiere suddetto avete provveduto al montaggio della sola parte “lato strada sud” della Caserma dei CC di Sant'Agata di Militello e non avete mai provveduto al montaggio sul retro dello stabile? Se si, potrebbe spiegarne il motivo?: “Noi abbiamo fatto due prospetti uno lato mare e l'altro lato Messina, tutti completi di ceramiche e di tutto quanto previsto. Poi abbiamo fatto l'interno del cortile tutto completo sino al primo piano. Per quanto riguarda la struttura, montanti e pannelli è stato fatto tutto l'edificio ” ADR 4. Vero o no che per tutto il mese di aprile 2021 lei non ha mai lavorato presso il cantiere della Caserma dei CC di Sant'Agata di Militello?: “Non è vero ho lavorato come detto da metà aprile a tutto il mese di maggio””. Il teste ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sulle Testimone_2 circostanze ammesse di parte capitolate nella memoria 183, VI CP_1 comma n. 2 c.p.c. ADR n. 1: “ a circostanza, ciò posso dire perché ho lavorato sul Per_2 cantiere in questione quale operaio della e posso dire che sul cantiere CP_1 abbiamo trovato il titolare della di cui non ricordo il nome, erano _1 padre e figlio, che davano indicazione sul progetto da eseguire” ADR n. 2: “Vera la circostanza, l'inizio dei lavori è avvenuto a novembre, io ho lavorato per tutto il periodo in cui si sono svolti i lavori ad eccezione nel periodo in cui ho contratto il covid, ossia la seconda settimana di novembre 2020” ADR n. 3: “Vera la circostanza, sono stato un mese in isolamento” ADR n. 4: “E' vera la circostanza, abbiamo eseguito i lavori previsti che sono continuati sino a maggio del 2021. Nel periodo intermedio abbiamo avuto un mese di fermo per ragioni di mancati pagamenti da parte della
almeno così diceva il mio titolare” _1
ADR n. 5: “Nulla so sulla questione oltre a quello che ho detto prima per averlo sentito dal mio titolare” ADR n. 6: “Nulla so dei pagamenti, ho visto il mio titolare con l'ingegnere della rendere misure e ciò mentre stavamo lavorando ed al fine di _1 eseguire i pagamenti”
ADR n. 7: “Vera la circostanza, abbiamo eseguito i lavori di cui alla circostanza e preciso che il prospetto che abbiamo realizzato era quello lato ed il lato in cui i carabinieri entravano nelle loro abitazioni”
ADR n. 8: “vera la circostanza, posso essere preciso perché ci avvalevamo della bolla di consegna dove erano indicati i materiali consegnati” A prova del contrario sulle circostanze ammesse di parte della _1 memoria 183, VI comma n. 2
ADR n. 1: “Vera la circostanza, ciò so perché ho visto nei bancali delle mattonelle il tagliandino che indicava quale destinatario la con _1 mittente la ” CP_3
ADR n. 2: “Non ricordo il giorno specifico ma ricordo che i tecnici della
, così si qualificati, sono venuto sul cantiere ed hanno visionato il CP_3 montaggio delle mattonelle ed le lavorazioni alle finestre”
ADR n. 3: “Nulla so”
ADR n. 4: “Vero è che nella foto che mi viene mostrata è ritratto il lato di uno dei prospetti da noi eseguito e posso dire che abbaino montato le lastre di mattonelle secondo il progetto fornito dalla e pertanto le _1 abbiamo montate a regola d'arte”
ADR n. 5: “Non riguarda me la circostanza”
ADR n. 6: “Vera la circostanza, come ho detto sapevano che c'erano problemi di pagamento, se no sbaglio comunque a luglio non si lavorava più, se non ricorda male abbiamo lavorato sino a fine maggio”
ADR n. 7: “Nulla so”
ADR n. 8: Ribadisco che le lastre le abbiamo montate secondo progetto””. Non rilevano, invece, le dichiarazioni del teste in ordine Testimone_4 all'incompletezza delle lastre di laminam lato mare e lato destro rispetto all'ingresso della caserma. Invero, i testi concordemente hanno dedotto che vi è stato un problema nella posa delle lastre laminam, che, probabilmente, sono risultate incomplete. I testi della hanno chiarito che tale contestazione è dovuta al taglio CP_1 effettuato in esecuzione del progetto fornito dalla stessa Il teste _1
alla domanda, non ha saputo precisare chi avesse fornito il Tes_4 progetto ai posatori. Lo stesso ha, in particolare, dichiarato: “non so chi ha fornito il progetto di posa in opera alla , di fatto riconoscendo la CP_1 sussistenza di un progetto di posa consegnato alla e chiaramente non riconducibile alla stessa. Pertanto, si deve ritenere che unica responsabile dell'eventuale difetto di posa sia la per avere fornito un progetto non pienamente _1 corrispondente con le caratteristiche tecniche delle lastre laminam che, peraltro, sono state acquistate direttamente dalla committente. Alla luce di quanto esposto, l'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. e quella di violazione dei principi di buona fede appaiono infondate. Dall'istruttoria svolta, non è emerso l'abbandono ingiustificato del cantiere da parte della È, invece, risultato che, in alcuni periodi ben CP_1 circoscritti, la lavorazione è andata interrotta per causa dell'epidemia da Covid che ha coinvolto gli operai della Inoltre, anche dallo scambio CP_1 di corrispondenza in atti e dal testimoniale escusso, è emerso che vi erano ritardi nei pagamenti dei lavori eseguiti dall'appaltatrice e che, da ultimo, è stato intimato il pagamento del residuo pena la risoluzione del rapporto contrattuale. Sicché, il mancato completamento dei lavori dipende dal comportamento colpevole della committente, la quale era stata più volte sollecitata al pagamento degli importi per gli stati di avanzamento eseguiti e non contestati dall'opponente. In questo senso, le contestazioni opposte, in questa sede, dalla società committente vanno considerate non idonee ad escludere il pagamento del saldo per i lavori comunque svolti. La non ha contestato i lavori effettuati dalla e i prezzi indicati _1 nelle fatture, adducendo incompletezze dovute, alla luce del testimoniale escusso, al progetto fornito direttamente dalla committenza. Sul punto, si chiarisce che nell'atto di opposizione è mancata una valida contestazione specifica, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. In questo senso, la Suprema Corte ha precisato: “Dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato: conseguentemente, la parte ha onere di affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storicamente accaduto, dovendosi ritenere, in difetto di tale espressa dichiarazione, che l'affermazione si estrinsechi nella semplice osservazione della mancanza di prova del fatto, inidonea a sortire gli effetti della contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass., n. 17889/2020). Cosicché, la non contestazione specifica e dettagliata dell'opponente costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (fra le tante, di recente, Cass. 23 marzo 2022, n. 9439). In particolare, “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.). In ogni caso, nella specie, è stata svolta l'istruttoria ed è emerso che la posa delle lastre è avvenuta regolarmente e che i difetti dedotti genericamente da parte opponente sono riferibili al progetto fornito dalla committente. Inoltre, non è risultato l'abbandono del cantiere ovvero la sospensione ingiustificata dei lavori alla luce delle motivazioni comprovate dalla
[...]
CP_1
Per quanto esposto, l'opposizione proposta nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo di cui va dichiarata l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c.. In ordine al credito opposto in compensazione e portato dal decreto ingiuntivo opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., si osserva quanto segue. Il credito risarcitorio avanzato dalla non può essere riconosciuto _1 avendo escluso l'inadempimento colpevole della per tutto quanto CP_1 sopra motivato. In ogni caso, il credito è rimasto privo di prova sia con riferimento all'esistenza dei danni addotti e alla riconducibilità alla condotta dalla
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sia con riguardo all'entità degli stessi. CP_1
In tema di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore;
l'art. 1218 cod. civ., che pone una presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, infatti, non modifica l'onere della prova che incombe sulla parte che abbia agito per l'accertamento di tale inadempimento, allorchè si tratti di accertare l'esistenza del danno (Cass., n. 21140/2007; conf. Cass., n. 5960/2005). Nella specie, tale prova non risulta fornita atteso che nessuno dei testi ha saputo quantificare eventuali esborsi o spese sostenute in più dalla _1 per il dedotto inadempimento della controparte. Né risulta prodotta adeguata documentazione al riguardo non essendo sufficiente la fattura ove, come nella specie, vi sia stata specifica contestazione del debitore. Pertanto, la domanda riconvenzionale formulata dalla nel giudizio _1 di opposizione iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C. va rigettata;
parimenti, va revocato il decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021 ed opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., con rigetto della medesima domanda risarcitoria ivi proposta dalla _1
La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla va rigettata attesa _1 la soccombenza della parte. La domanda di cui all'art. 96 c.p.c. svolta dalla va rigettata per CP_1 assenza del dolo o della mala fede processuale della la quale non _1 può risultare dalla semplice infondatezza ed opinabilità delle tesi difensive proposte (Cass., n. 3464/2017). Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 147/2022 (parametri minimi atteso il rigetto della domanda di cui all'art. 96 c.p.c.; con attività istruttoria;
scaglione di riferimento tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 per il giudizio riunito 1629/2021 R.G.A.C. e tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 per quello iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C.) seguono la soccombenza per entrambi i giudizi riuniti con duplice liquidazione per le fasi studio ed introduttive e liquidazione unitaria per la fase istruttoria e per quella decisionale successive alla riunione. Occorre mandare alla cancelleria di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo di per i CP_1 controlli di competenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C., di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 335, emesso dal Tribunale di Patti in data 1 settembre 2021, riunita con la causa iscritta al n. 1629/2021 R.G.A.C., di opposizione al decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021, rigettata o assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: - rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni proposte da Parte_1 nel giudizio iscritto al n. 1559/2021 R.G.A.C., con conferma del
[...] decreto ingiuntivo n. 335/2021, di cui dichiara l'esecutorietà;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 386, emesso dal Tribunale di Patti in data 4 ottobre 2021 ed opposto nel giudizio riunito iscritto al n. 1629/2021 R.G.A.C., con rigetto della domanda ivi proposta dalla Parte_1
- rigetta le domande di cui all'art. 96 c.p.c. svolte dalle parti;
- condanna al pagamento, in favore della delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in: euro 145,50 per esborsi del giudizio n. 1629/2021 R.G.A.C., euro 849,00 per compensi della fase studio e per quella introduttiva del giudizio n. 1629/2021 R.G.A.C., oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute;
euro 3.809,00 per i compensi del giudizio n. 1559/2021 R.G.A.C., già riunito con il 1629/2021 R.G.A.C., oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge se dovute. Manda alla cancelleria per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate della scrittura privata del 16 ottobre 2020 (all. 3 del fascicolo di per i CP_1 controlli di competenza.
Il Giudice
(dott.ssa Serena Andaloro)