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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4154 / 2023 Ruolo gen. (atp 3201/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti GENTILE ROMINA e RONDINELLA ANNA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 29/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.11.2020, o da quella data che CP_ si riterrà di Giustizia;
instauratosi il contraddittorio l non si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
il CTU ha in particolare evidenziato che sia l'esame obiettivo effettuato all'atto della visita peritale che quanto ostensibile dalla documentazione sanitaria deponevano nel senso di una conservata autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani da parte del ricorrente in quanto l'entità della compromissione disfunzionale degli organi ed apparati interessati dai diversi processi morbosi non era tale da determinare da abolirne o gravemente comprometterne
1 l'estrinsecazione funzionale… con riferimento alla cardiopatia ipertensiva evidenziava che il ricorrente non presenta segni e/o sintomi di scompenso cardio-circolatorio e/o di cuore polmonare cronico, quali ad esempio dispnea a riposo, fegato da stasi, turgore delle giugulari, ecc, tali da giustificare l'insorgenza di una ridotta tolleranza a forzi fisici lievi-moderati; con riferimento agli esiti della prostatectomia radicale, che il ricorrente allo stato non pratica chemioterapia e/o radioterapia e/o terapia palliativa di supporto, ma è in trattamento con blocco androgenico (cioè assume terapia ormonale che non compromette
l'autonomia del paziente). Con riferimento alle difficoltà deambulatorie e l'astenia agli arti inferiori dedotte da parte ricorrente sulla scorta della certificazione sanitaria esibita precisava che il termine
“difficoltà”, sotto il profilo quantitativo, indica un deficit di entità variabile di una compromissione disfunzionale, ma non significa “impossibilità” e/o mancanza di autonomia;
che neanche il ricorrente all'atto della visita peritale presentava una compromissione cognitiva degna di nota in quanto lucido, orientato nel tempo e nello spazio, con facoltà prassiche conservate, con critica conservata, ideazione congrua, assenza di importanti defici mnesici, assenza di deficit centrali e/o periferici neurologici.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,26/11/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 24.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA rapp. e dif. giusta procura in atti dagli avv.ti GENTILE ROMINA e RONDINELLA ANNA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t.,
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 29/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione del 23.11.2020, o da quella data che CP_ si riterrà di Giustizia;
instauratosi il contraddittorio l non si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva infine trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo la causa è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte del procuratore di parte attrice
MOTIVI DELLA DECISIONE
La consulenza medica espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo poneva in rilievo l'infondatezza della pretesa azionata da escludendo la sussistenza del requisito sanitario al Parte_1 fine dell'ottenimento della prestazione richiesta;
il CTU ha in particolare evidenziato che sia l'esame obiettivo effettuato all'atto della visita peritale che quanto ostensibile dalla documentazione sanitaria deponevano nel senso di una conservata autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani da parte del ricorrente in quanto l'entità della compromissione disfunzionale degli organi ed apparati interessati dai diversi processi morbosi non era tale da determinare da abolirne o gravemente comprometterne
1 l'estrinsecazione funzionale… con riferimento alla cardiopatia ipertensiva evidenziava che il ricorrente non presenta segni e/o sintomi di scompenso cardio-circolatorio e/o di cuore polmonare cronico, quali ad esempio dispnea a riposo, fegato da stasi, turgore delle giugulari, ecc, tali da giustificare l'insorgenza di una ridotta tolleranza a forzi fisici lievi-moderati; con riferimento agli esiti della prostatectomia radicale, che il ricorrente allo stato non pratica chemioterapia e/o radioterapia e/o terapia palliativa di supporto, ma è in trattamento con blocco androgenico (cioè assume terapia ormonale che non compromette
l'autonomia del paziente). Con riferimento alle difficoltà deambulatorie e l'astenia agli arti inferiori dedotte da parte ricorrente sulla scorta della certificazione sanitaria esibita precisava che il termine
“difficoltà”, sotto il profilo quantitativo, indica un deficit di entità variabile di una compromissione disfunzionale, ma non significa “impossibilità” e/o mancanza di autonomia;
che neanche il ricorrente all'atto della visita peritale presentava una compromissione cognitiva degna di nota in quanto lucido, orientato nel tempo e nello spazio, con facoltà prassiche conservate, con critica conservata, ideazione congrua, assenza di importanti defici mnesici, assenza di deficit centrali e/o periferici neurologici.
Ritenuta la condivisibilità dell'anzidetta relazione -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- considerata la genericità delle contestazioni sollevate avverso la stessa oltre che la mancata allegazione di nuova documentazione medica attestante un effettivo peggioramento delle condizioni di salute già valutate non è stato ritenuto opportuno rinnovare le operazioni peritali in questa sede;
Nulla per spese di lite ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,26/11/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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