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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 8950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8950 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 4.11.2025 tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 17752/2023 TRA
architetto, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elett.te domiciliato in Napoli alla via Vecchia Poggioreale 14, presso lo studio dell'avv.to Enrico Ricciuto C.F.
che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce al C.F._2 presente atto nato il [...] a [...] e ivi res.te in via Miano Parte_2 a Piscinola n. 10, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F._3 C.F.: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), in via S. CodiceFiscale_4 D'Acquisto N. 200. RICORRENTE E lo società uni personale, in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore arch. ( ), con sede legale in Napoli al C.so Controparte_2 C.F._5 V. Emanuele n. 89 p.iva , ed elett.to domiciliato alla Via San Giacomo n. 40 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora (CF. ) e dell'avv. Adele C.F._6 Sarnelli che lo rapp.no e difendonoe unitamente e disgiuntamente in virtù di procura alle liti in calce al presentatto e che ne forma parte integrante dello stesso. Ai sensi dell'art.170 cpc., i sottoscritti avvocati dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi pec:
Email_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato il ricorrente esponeva che PREMESSO
1) Che l'architetto , come sopra identificato, in data 28/03/2022 è stato assunto Parte_1 dalla società come da allegata lettera di assunzione e contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da tale data ha operato alle dipendenze e sotto le direttive della parte convenuta datrice di lavoro.
2) Che l'architetto , identificato in epigrafe, ha lavorato come addetto alla Parte_1 progettazione e redazione degli incarichi professionali conferiti allo studio, addetto, inoltre, alla direzione e gestione dei cantieri nonché al coordinamento degli altri professionisti occupati nello studio sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 89, ove si trovava la sede legale della società.
1 3) Che nel predetto periodo lavorativo il ricorrente, come architetto, ha svolto funzioni rientranti nella categoria 2, III livello del vigente CCNL avente ad oggetto la disciplina del lavoro per il settore STUDI PROFESSIONALI ex CIPA/CONSILP/TECN, in quanto il predetto svolgeva in concreto, (si ribadisce come architetto), le mansioni sopra analiticamente specificate;
4) Che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, il predetto era assoggettato al potere disciplinare della datrice di lavoro che ne indirizzava le prestazioni e ne controllava lo svolgimento: era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro, predeterminato dalla convenuta, ricevendo direttive e disposizioni circa incombenze e modalità di svolgimento delle attività da eseguire. Lo stesso era tenuto sempre a giustificare le assenze dal lavoro di cui doveva fornire comunicazione preventiva;
5) Che il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa con le mansioni predette dalla data di assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 28/03/2022 sino al 23/06/2023 quando è stato licenziato (con decorrenza 16/06/2023) SENZA PREAVVISO PER SCONOSCIUTO (OMESSO) “GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO”.
6) Che il ricorrente ha tempestivamente impugnato il predetto illegittimo licenziamento con comunicazione scritta inviata alla pec aziendale in data 27/06/2023. Email_2
7) Che il predetto licenziamento si appalesa “ictu oculi” illegittimo in quanto non preceduto da alcuna contestazione al lavoratore (che era, INOLTRE, in attesa del pagamento delle spettanze lavorative dei mesi di aprile e maggio 2023) laddove palesemente illegittimo è il licenziamento retroattivo dal 16/06/2023. Infatti, nella settimana intercorsa tra il 16 giugno ed il 23 giugno, il lavoratore ha svolto regolarmente le mansioni affidategli.
8) Che, in forza del predetto licenziamento illegittimo, al lavoratore sono dovute almeno sei mensilità di stipendio e, comunque, una somma NON inferiore ad EURO 9.000,00 (Novemila/00).
9) Che il ricorrente alle dipendenze e sotto le direttive della datrice di lavoro osservava il seguente orario: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con solo 15 minuti di pausa pranzo. Il sabato e la domenica non lavorava. Godeva di un mese di ferie retribuite.
10) Che il ricorrente, per tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta in giudizio non ha percepito NULLA per festività, permessi non goduti, per straordinario effettuato senza alcun compenso e con una paga (per il lavoro effettivamente prestato) notevolmente inferiore alle reali mansioni svolte e documentate in atti, come da buste paga versate in atti. ha percepito per il FR. CP_3
11) Che il ricorrente NON ha percepito gli stipendi di (pagato solo per metà), Per_1
e GIUGNO 2023. Essendo in possesso delle buste paga di aprile e maggio 2023 Pt_3 (non di giugno 2023 né del CUD) solo per tali ultime due mensilità è stato presentato ricorso per ingiunzione di pagamento;
12) Pertanto il ricorrente è creditore della complessiva somma di euro 9.642,72 per differenze retributive oltre Euro 9.000,00 QUALE RISARCIMENTO PER L'IMPUGNATO LICENZIAMENTO TOTALMENTE ILLEGITTIMO PARI A SEI MENSILITA' DI RETRIBUZIONE. Con il ricorso il , intende far valere IN PRIMO LUOGO IL DIRITTO AL Pt_1 RISARCIMENTO DEL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO. Inoltre, il lavoratore chiede che si determini il proprio diritto all'accertamento ed al riconoscimento della retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo in concreto operato con le mansioni specificate nella premessa del presente atto, in applicazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione con riferimento al potere di determinazione
2 giudiziale ex art. 2099 cc indicando a fondamento delle proprie pretese le seguenti deduzioni in Deduceva che il rapporto di lavoro sopra evidenziato era un tipico rapporto di lavoro subordinato, come disciplinato dagli artt. 2094 e ss del cod. civ. La sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro nel periodo evidenziato e con le mansioni rientranti IN CONCRETO nel III livello del CCNL vigente per la categoria STUDI PROFESSIONALI ex CIPA/CONSILP/TECN, sicchè ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e dovuta per la quantità e la qualità del lavoro prestato, rinviava al CCNL vigente in materia di lavoro per il settore STUDI PROFESSIONALI EX CIPA/CONSILP/TECN, negli anni 2022/2023 almeno quale parametro di riferimento in relazione al potere di determinazione giudiziale ex art. 2099 cc. Affermava che in forza di tale CCNL il ricorrente doveva e essere correttamente inquadrato nel livello retributivo III con le mansioni di architetto in virtù delle prestazioni lavorative effettivamente realizzate. IE quindi dichiarare la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro dal mese di marzo del 2022 al mese di giugno del 2023 e accertare l'omesso pagamento delle differenze retributive e contributive oltre che del trattamento di fine rapporto così come previsto espressamente dal CCNL versato in atti. In caso di contestazione del conteggio allegato al presente ricorso e costituente parte integrale di esso, si chiede la nomina di CTU (a spese della parte convenuta) per verificare l'esattezza dei calcoli depositati. Concludeva chiedendo : 1) Accertare e dichiarare la TOTALE illegittimità dell'infondato licenziamento per
“giustificato motivo soggettivo”. Per l'effetto condannare la parte convenuta come identificata in atti al risarcimento dei danni subiti nella misura, almeno, di EURO 9.000,00 (Novemila/00) pari a 6 mensilità di stipendio.
2) Accogliere integralmente il presente ricorso e, di conseguenza, accertata e confermata la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti secondo decorrenze indicate Voglia accertare che le mansioni concretamente svolte dall'attore rientrano nel III livello del CCNL indicato nel corpo del ricorso (STUDI PROFESSIONALI);
3) Per l'effetto, riconoscere il diritto alle differenze retributive e condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di EURO 9.642,72 per le causali sopra indicate, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria del credito come per legge, dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo. A tale somma deve essere aggiunta la somma di EURO 9.000,00 quale risarcimento dei danni per l'infondato ed illegittimo licenziamento per “giustificato motivo soggettivo” (tempestivamente impugnato. Totale dovuto pari ad EURO 18.642,72;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto antistatario. Si costituiva lo in persona del legale rappresentante , ed Controparte_1 Controparte_2 via preliminare eccepiva la nullità ovvero l'inammissibilità del ricorso avversario, ai sensi degli artt. 414,164 e 156 cpc, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e/o per omessa, incompleta, generica imprecisa allegazione dei fatti e delle ragioni di diritto posta a fondamento delle pretese azionate, nonché per l'assoluta assenza di ogni prova al riguardo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda della ricorrente risulta del tutto indeterminata e l'esposizione in fatto è si carente, generica e confusa da impedire addirittura di comprendere
3 la domanda avversaria con conseguente nullità .e/o inammissibilità del ricorso comunque infondato nel merito e carente di prova Asseriva che il licenziamento impugnato era avvenuto per giustificato motivo soggettivo: Inoltre sosteneva che la situazione economica della resistente si è via via nel corso dell'attività lavorativa aggravata non consentendo più di proseguire l'attività stessa. La documentazione allegata provava indiscutibilmente quanto appena dedotto con un evidente calo di fatturato assai rilevante nonostante la “giovane età” della società resistente., come risultava dai due unici bilanci della società quello del 2022 e quello del 2023 dai quali risultava che le passività erano ben oltre i ricavi e addirittura più deldoppio delle seconde. Aggiungeva che il lavoratore si era reso protagonista di alcune inadempienze lavorative che giustificava o anche il recesso ad nutum. Ciò in quanto avendo redatto un progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'appartamento del sig. senza l'indicazione del “punto allaccio gas” per un camino a gas da Controparte_4 installare;
gli operai incaricati di eseguire il lavoro non avevano , quindi, realizzato tale opera;
una volta accertato l'evidente errore commesso dall'Arch. lo studio aveva dovuto Pt_1 rimediare alla negligenza assai grave commesso dal ricorrente operando sull'immobile, rifacendo massetti, tramezzi e cartongesso per installare la tubazione necessaria per l'allaccio del gas. I danni subiti dallo studio ammontano a € 30.000,00 per riparare il danno CP_1 provocato dall'errore di progettazione. Inoltre aveva continuato ad utilizzare senza alcuna autorizzazione dei programmi dello studio utili allo svolgimento della sua attività – come quello della realtà virtuale – e non quella dello studio per cui lavorava, realizzati dall'arch.
e si era rifiutato anche di corrispondere il loro controvalore economico pari Controparte_2 ad oltre € 15.000 e per i quali sin da ora si avanza richiesta di ctu per la loro quantificazione in termini economici, rifiutandosi si restituire tale somma. Ulteriore motivo del licenziamento è proprio il comportamento scorretto e non conforme agli obblighi di buona condotta aziendale. Il venir meno del vincolo fiduciario giustifica legittima il licenziamento intimato al lavoratore. Deduceva che assolutamente infondata ed anzi quasi inammissibile era la richiesta di pagamento delle differenze di retribuzione in virtù di un preteso riconoscimento della superiore qualifica., non essendo stati indicati gli elementi richiesti per fondare una domanda tesa all' accertamento delle mansioni superiori secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. 21.05.2003 n. 8025). Contestava le voci retributive richieste a titolo di straordinario , festività , permessi ed i conteggi che non vengono allegati al ricorso introduttivo perché non rispondenti al CCNL richiamato e perché non specificati nel ricorso introduttivo IE : rigettare in quanto inammissibile/o, improponibile ed improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso presentato dal ricorrente. In via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale del ricorrente e la sua responsabilità nella produzione del danno di cui al punto A del presente atto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della resistente di € 30.000,00; accertare l'inadempimento contrattuale e la sua responsabilità per utilizzo “improprio” dei programmi dello CP_1 e per la loro mancata restituzione alla cessazione del rapporto lavorativo e per CP_1 l'effetto condannarlo al pagamento di € 15.000,00 come da punto B del presente atto;
accertare l'inadempimento contrattuale e la ua responsabilità per utilizzo
“improprio” della carta American Express e accertare la mancata restituzione dell'importo di
€ 2840,00 e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di
4 € 2840,00 come da punto C del presente atto.in via gradata operare la compensazione atecnica con i crediti accertati nel corso del giudizio così come specificati da questa difesa nella presente memoria. A seguito della proposta riconvenzionale il giudice provvedeva allo spostamento dell'udienza. Quindi la causa veniva ripetutamente per bonario componimento, senza che alla fine si raggiungesse l' accordo , sicchè veniva istruita a mezzo prova testimoniale Infine il giudice invitava le parti a fornire documentazione in ordine al licenziamento irrogato al ricorrente, non risultando in maniera chiara il motivo soggettivo o oggettivo dello stesso , nonché a produrre conteggi nei limiti delle risultanze della prova testimoniale espletata, Quindi ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa con sentenza. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda tesa all' accertamento delle mansioni superiori ai sensi dell' art 2103 c.c. Va a tal proposito richiamato il generale regime di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. In particolare, il Giudicante, rinvia a quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1012/2003, secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”, non gravando quindi “sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”. Ciò posto, giova puntualizzare che per la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e livello d'inquadramento, il Giudice deve attenersi al cd. percorso trifasico, chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2972/2021. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”. Detto procedimento non risulta allegato nel presente ricorso
Deve a tal punto procedersi all' esame dell'ulteriore punto del ricorso teso all' accertamento dell' illegittimità del licenziamento ed alle rivendicate differenze retributive alla luce delle risultanze della prova testimoniale Il teste dichiarava : Testimone_1
“Sono architetto e lavoro in proprio. Ho lavorato per lo studio Bellucci da marzo 2022 maggio 2023. Sono stato dipendente della società Bellucci con regolare busta paga. Ho conosciuto il ricorrente li quando sono stato assunto lui già vi lavorava. Il mio rapporto è cessato a seguito di dimissioni, in data precedente alla cessazione del rapporto del ricorrente Confermo il capo 1 , siamo stati assunti entrambi il 28.3.2022 con lettera di assunzione. Confermo il capo 2, il ricorrente oltre addetto alla progettazione, redazione di incarichi professionali conferiti allo studio e gestioni cantieri coordinava altri dipendenti dello studio compreso me.
5 Veniva a sua volta diretto dall'arch. Era tenuto al rispetto dell'orario di Controparte_2 lavoro dalle 10.00 alle 19 come noi altri dipendenti. Era tenuto a giustificare le assenze di lavoro. A maggio del 2023 mi sono dimesso ma poiché c'erano dei lavori da completare , ho partecipato alla riunione in cui ci veniva resa nota la difficoltà economica in cui versava la società, nel corso della riunione il ricorrente è stato licenziato verbalmente e poi in forma scritta. Ho assistito al licenziamento. Non riusciva a far fronte al pagamento degli stipendi. Mi sono dimesso perché non mi erano state corrisposte le ultime 2 mensilità. Il licenziamento del ricorrente non è stato preceduto da altre riunioni in cui si rappresentava la crisi dell'impresa, ma anzi ai nostri solleciti di pagamento degli stipendi rispondevano che avrebbero fatto fronte quanto prima ai pagamenti. L'orario di lavoro era dalle 10 – 19 con un'ora DI Pausa. IL Sabato e la domenica erano liberi e avevamo 15 di ferie retribuite e altre 15 non retribuite. Non ci veniva retribuito lo straordinario. Non ci è stato versato il FR. Né gli sono state corrisposte le ultime mensilità maggio e giugno. Su aprile non so riferire. ADR: il datore di lavoro non si è mai lamentato id inadempienze o di lavori non completati a regola nei cantieri. ADR: non ci venivano corrisposte le spese per accedere ai cantieri: parcheggi, benzina, ecc.. ADR: all'arch. era stata consegnata una carta prepagata per le spese. Pt_1 ADR: non ci sono state altre riunioni ricordo solo l'ultima riunione in cui ci venivano rappresentate le difficoltà economiche. Alle altre riunioni precedenti si è parlato dell'andamento generale non ricordo che si è parlato della crisi economica” . Il teste di parte resistente dichiarava : Testimone_2 Sono commercialista e consulente esterna della società resistente, là dove prima era una ditta individuale e poi come società e pertanto dal 2018. Ho sempre avuto l'abitudine di fare degli incontri con la presenza di tutto il personale in cui al momento dell'assunzione venivano resi edotti sulle condizioni relative al loro rapporto di lavoro e sulle condizioni in generale dell'azienda. ADR: per un certo periodo l'arch. si è assentato dal lavoro, per problemi personali, CP_1 pur continuando a dirigere gli architetti che portavano avanti il lavoro. C'è stato in quei mesi un calo del fatturato del 70%. Non conosco i motivi del calo del fatturato perché non rientravano nelle mie competenze. Mi sono limitata a presenziare per informare i dipendenti della situazione e per capire cosa stesse succedendo. L'arch. ha sempre presenziato CP_1 alle riunioni. Confermo che per alcuni mesi non sono state corrisposte le retribuzioni ai dipendenti. Ne è stato versato il FR. Né le retribuzioni indirette relative agli ultimi periodi. C'era, oltre al ricorrente e al ma non ricordo quando è Tes_1 Persona_2 andata via. Quest'ultima so che è andata via ma non conosco i dettagli della vicenda. Da quasi un anno non ho più contabilità relativa alla società ne è stata messa in liquidazione.”
All' esito della espletata prova testimoniale deve procedersi in primis a valutare il licenziamento irrogato al ricorrente onde verificarne la legittimità .
In merito alla qualificazione dello stesso vi sino incertezze, atteso che il procuratore del ricorrente, eccepisce la nullità dello stesso, in primis per mancanza della previa contestazione, ed inoltre, come risulta dalla lettera di impugnativa di licenziamento del 27.6.2023, con la quale si fa riferimento ad un licenziamento scritto, con lettera consegnata in data 23.6.2023, con decorrenza dal 16/6/2023, alla mancanza di motivazione e che il predetto ritiene comunque ascrivibile eventualmente a motivi di carattere economico, desumibili anche
6 dal mancato pagamento delle retribuzioni, non essendo riscontrabili inadempienze nel comportamento del ricorrente . D' altra parte invece la parte resistente, se da un lato adduce a giustificazione dell' atto risolutivo, un calo del fatturato, desumibile dagli ultimi due bilanci 2022 e 2023, dall' altro fa riferimento ad inadempienze del ricorrente, sulle quali fonda la domanda riconvenzionale proposta . Nessuna delle parti invitata dal giudice con ordinanza del 17/7/2025 deposita lettera di contestazione , né lettera di giustificazione ed infine di licenziamento. Pertanto allo stato, dovendosi basare questo giudice solo sulla documentazione in atti e sulle risultanze istruttorie, ritiene in ogni caso illegittimo il licenziamento, atteso che un eventuale motivo oggettivo posto a base dello stesso, quale il calo del fatturato , peraltro confermato dalla teste di parte resistente, avrebbe comunque richiesto espressa motivazione ed obbligo di preavviso, circostanza non risultante agli atti del presente giudizio, attesa la mancanza agli atti di causa della lettera di licenziamento e comunque il riferimento nella lettera di impugnativa del predetto inoltrata dal procuratore del ricorrente, ad un licenziamento intervenuto in data 23/6/2023 con efficacia a fissata al 16/6/2023e pertanto non rispettosa del termine di preavviso, ma addirittura con efficacia retroattiva . Ugualmente un eventuale motivo soggettivo, identificabile nelle presunte inadempienze , non risultanti dalla prova testi espletata, avrebbe necessariamente dovuto essere preveduto dalla contestazione di cui all' art 7 dello Statuto dei Lavoratori, onde consentire al ricorrente di rendere le proprie giustificazioni . Ne consegue che il licenziamento va ritenuto in ogni caso illegittimo senza diritto alla reintegrazione del rapporto di lavoro , dichiarato estinto alla data del licenziamento ma con conseguente condanna dello al pagamento della retribuzione nella Controparte_1 misura pari a 3 mensilità e pertanto al pagamento della somma di euro 4534,00, .atteso che la disciplina del Job Act ovvero la L. 23/2015 , per le Aziende con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, prevede il pagamento di un'indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Inoltre la mancata prova delle asserite inadempienze poste a base della domanda riconvenzionale proposta, comporta il rigetto di detta domanda . Quanto invece alle differenze retributive invocate, questo giudice con ordinanza del
18/2/2025 osservava che dalla busta paga, risultava un orario di lavoro che va dalle 10.00 alle
19.00, dal lunedì al venerdì, non contestata sul punto da parte ricorrente, comprensivo anche della pausa pranzo della durata di un'ora; sicchè dal calcolo che ne consegue non emergono straordinari, poiché le ore lavorative giornaliere ammontano ad 8 per 5 giorni settimanali, come previsto dal contratto di lavoro sottoscritto con un totale di 170 ore lavorate mensili come risultanti dalla busta paga, con una paga oraria di euro 8,89 ed una retribuzione mensile di euro 1511,3 sulla sola base della retribuzione oraria, laddove devono essere invece considerate anche le ulteriori voci indicate nella medesima busta paga: (FR, tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023, quindici giorni di ferie non godute 2022 e 2023 ) ed invitava le parti a formulare conteggi comprensivi anche di dette voci retributive Pertanto, facendo propri gli ultimi conteggi depositati da parte ricorrente, per quanto condivisibili, ne consegue che è dovuta la complessiva somma di euro 8.249,65 , di cui euro 2065,07 per FR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, al cui pagamento va condannato lo in persona del legale rappresentante Controparte_1
7 Non sono dovuti gli stipendi di aprile e maggio 2023 in quanto riconosciuti con sentenza pronunciata dal giudice del lavoro Dott. De Matteis per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riconosciuto per le predette due mensilità. Pertanto è dovuta la complessiva somma di euro 8.249,65 , di cui euro 2065,07 per FR , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, al cui pagamento va condannato lo in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 Atteso l' esito complessivo del giudizio, tenuto conto, come statuito dalla Corte di Cassazione ( Cass Sez Un 32061/2022 ) che la domanda articolata in più capi in caso di accoglimento parziale può comportare compensazione parziale o totale delle spese , stimasi equo compensare per 1 /4 le spese di lite , che per i residui ¾ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a in data del 23/6/2023 e Parte_1 per l' effetto condanna lo in persona del legale rappresentante arch Controparte_1
. , al pagamento della somma di euro 4534,00, pari a 3 mensilità . ai sensi Controparte_2 della L. 23/2015 ; , 2) condanna lo in persona del legale rappresentante, arch Controparte_1 CP_2
al pagamento a titolo di differenze retributive, per le voci di cui in motivazione ,
[...] della complessiva somma di euro 8.249,65, di cui euro 2065,07 per FR , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, 3) rigetta nel resto il ricorso;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5)compensa per ¼ le spese di lite e condanna per i residui ¾ lo in Controparte_1 persona del legale rappresentante arch . , al pagamento delle spese di Controparte_2 giudizio , liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli , 4/11/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
8
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Pia Mazzocca, all'udienza del 4.11.2025 tenutasi con trattazione scritta ex 127 ter c.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 17752/2023 TRA
architetto, nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...], ed elett.te domiciliato in Napoli alla via Vecchia Poggioreale 14, presso lo studio dell'avv.to Enrico Ricciuto C.F.
che lo rappresenta e lo difende giusta procura in calce al C.F._2 presente atto nato il [...] a [...] e ivi res.te in via Miano Parte_2 a Piscinola n. 10, C.F.: rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, C.F._3 C.F.: ed elett.te dom.to presso il suo studio in Aversa (CE), in via S. CodiceFiscale_4 D'Acquisto N. 200. RICORRENTE E lo società uni personale, in persona del suo legale rapp.te pro Controparte_1 tempore arch. ( ), con sede legale in Napoli al C.so Controparte_2 C.F._5 V. Emanuele n. 89 p.iva , ed elett.to domiciliato alla Via San Giacomo n. 40 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Luca Tortora (CF. ) e dell'avv. Adele C.F._6 Sarnelli che lo rapp.no e difendonoe unitamente e disgiuntamente in virtù di procura alle liti in calce al presentatto e che ne forma parte integrante dello stesso. Ai sensi dell'art.170 cpc., i sottoscritti avvocati dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni agli indirizzi pec:
Email_1 RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data e ritualmente notificato il ricorrente esponeva che PREMESSO
1) Che l'architetto , come sopra identificato, in data 28/03/2022 è stato assunto Parte_1 dalla società come da allegata lettera di assunzione e contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo indeterminato. Da tale data ha operato alle dipendenze e sotto le direttive della parte convenuta datrice di lavoro.
2) Che l'architetto , identificato in epigrafe, ha lavorato come addetto alla Parte_1 progettazione e redazione degli incarichi professionali conferiti allo studio, addetto, inoltre, alla direzione e gestione dei cantieri nonché al coordinamento degli altri professionisti occupati nello studio sito in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 89, ove si trovava la sede legale della società.
1 3) Che nel predetto periodo lavorativo il ricorrente, come architetto, ha svolto funzioni rientranti nella categoria 2, III livello del vigente CCNL avente ad oggetto la disciplina del lavoro per il settore STUDI PROFESSIONALI ex CIPA/CONSILP/TECN, in quanto il predetto svolgeva in concreto, (si ribadisce come architetto), le mansioni sopra analiticamente specificate;
4) Che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, il predetto era assoggettato al potere disciplinare della datrice di lavoro che ne indirizzava le prestazioni e ne controllava lo svolgimento: era tenuto al rispetto dell'orario di lavoro, predeterminato dalla convenuta, ricevendo direttive e disposizioni circa incombenze e modalità di svolgimento delle attività da eseguire. Lo stesso era tenuto sempre a giustificare le assenze dal lavoro di cui doveva fornire comunicazione preventiva;
5) Che il ricorrente ha prestato la propria opera lavorativa con le mansioni predette dalla data di assunzione a tempo indeterminato avvenuta il 28/03/2022 sino al 23/06/2023 quando è stato licenziato (con decorrenza 16/06/2023) SENZA PREAVVISO PER SCONOSCIUTO (OMESSO) “GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO”.
6) Che il ricorrente ha tempestivamente impugnato il predetto illegittimo licenziamento con comunicazione scritta inviata alla pec aziendale in data 27/06/2023. Email_2
7) Che il predetto licenziamento si appalesa “ictu oculi” illegittimo in quanto non preceduto da alcuna contestazione al lavoratore (che era, INOLTRE, in attesa del pagamento delle spettanze lavorative dei mesi di aprile e maggio 2023) laddove palesemente illegittimo è il licenziamento retroattivo dal 16/06/2023. Infatti, nella settimana intercorsa tra il 16 giugno ed il 23 giugno, il lavoratore ha svolto regolarmente le mansioni affidategli.
8) Che, in forza del predetto licenziamento illegittimo, al lavoratore sono dovute almeno sei mensilità di stipendio e, comunque, una somma NON inferiore ad EURO 9.000,00 (Novemila/00).
9) Che il ricorrente alle dipendenze e sotto le direttive della datrice di lavoro osservava il seguente orario: Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 19.00 con solo 15 minuti di pausa pranzo. Il sabato e la domenica non lavorava. Godeva di un mese di ferie retribuite.
10) Che il ricorrente, per tutto il periodo in cui ha lavorato alle dipendenze della convenuta in giudizio non ha percepito NULLA per festività, permessi non goduti, per straordinario effettuato senza alcun compenso e con una paga (per il lavoro effettivamente prestato) notevolmente inferiore alle reali mansioni svolte e documentate in atti, come da buste paga versate in atti. ha percepito per il FR. CP_3
11) Che il ricorrente NON ha percepito gli stipendi di (pagato solo per metà), Per_1
e GIUGNO 2023. Essendo in possesso delle buste paga di aprile e maggio 2023 Pt_3 (non di giugno 2023 né del CUD) solo per tali ultime due mensilità è stato presentato ricorso per ingiunzione di pagamento;
12) Pertanto il ricorrente è creditore della complessiva somma di euro 9.642,72 per differenze retributive oltre Euro 9.000,00 QUALE RISARCIMENTO PER L'IMPUGNATO LICENZIAMENTO TOTALMENTE ILLEGITTIMO PARI A SEI MENSILITA' DI RETRIBUZIONE. Con il ricorso il , intende far valere IN PRIMO LUOGO IL DIRITTO AL Pt_1 RISARCIMENTO DEL LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO. Inoltre, il lavoratore chiede che si determini il proprio diritto all'accertamento ed al riconoscimento della retribuzione sufficiente e proporzionata alla qualità e quantità del lavoro prestato, avendo in concreto operato con le mansioni specificate nella premessa del presente atto, in applicazione del precetto di cui all'art. 36 della Costituzione con riferimento al potere di determinazione
2 giudiziale ex art. 2099 cc indicando a fondamento delle proprie pretese le seguenti deduzioni in Deduceva che il rapporto di lavoro sopra evidenziato era un tipico rapporto di lavoro subordinato, come disciplinato dagli artt. 2094 e ss del cod. civ. La sussistenza tra le parti del rapporto di lavoro nel periodo evidenziato e con le mansioni rientranti IN CONCRETO nel III livello del CCNL vigente per la categoria STUDI PROFESSIONALI ex CIPA/CONSILP/TECN, sicchè ai fini della determinazione della retribuzione proporzionata e dovuta per la quantità e la qualità del lavoro prestato, rinviava al CCNL vigente in materia di lavoro per il settore STUDI PROFESSIONALI EX CIPA/CONSILP/TECN, negli anni 2022/2023 almeno quale parametro di riferimento in relazione al potere di determinazione giudiziale ex art. 2099 cc. Affermava che in forza di tale CCNL il ricorrente doveva e essere correttamente inquadrato nel livello retributivo III con le mansioni di architetto in virtù delle prestazioni lavorative effettivamente realizzate. IE quindi dichiarare la natura subordinata dell'intercorso rapporto di lavoro dal mese di marzo del 2022 al mese di giugno del 2023 e accertare l'omesso pagamento delle differenze retributive e contributive oltre che del trattamento di fine rapporto così come previsto espressamente dal CCNL versato in atti. In caso di contestazione del conteggio allegato al presente ricorso e costituente parte integrale di esso, si chiede la nomina di CTU (a spese della parte convenuta) per verificare l'esattezza dei calcoli depositati. Concludeva chiedendo : 1) Accertare e dichiarare la TOTALE illegittimità dell'infondato licenziamento per
“giustificato motivo soggettivo”. Per l'effetto condannare la parte convenuta come identificata in atti al risarcimento dei danni subiti nella misura, almeno, di EURO 9.000,00 (Novemila/00) pari a 6 mensilità di stipendio.
2) Accogliere integralmente il presente ricorso e, di conseguenza, accertata e confermata la sussistenza e la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti secondo decorrenze indicate Voglia accertare che le mansioni concretamente svolte dall'attore rientrano nel III livello del CCNL indicato nel corpo del ricorso (STUDI PROFESSIONALI);
3) Per l'effetto, riconoscere il diritto alle differenze retributive e condannare parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di EURO 9.642,72 per le causali sopra indicate, oltre interessi e maggior danno da svalutazione monetaria del credito come per legge, dalla maturazione di ogni singolo rateo al soddisfo. A tale somma deve essere aggiunta la somma di EURO 9.000,00 quale risarcimento dei danni per l'infondato ed illegittimo licenziamento per “giustificato motivo soggettivo” (tempestivamente impugnato. Totale dovuto pari ad EURO 18.642,72;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto antistatario. Si costituiva lo in persona del legale rappresentante , ed Controparte_1 Controparte_2 via preliminare eccepiva la nullità ovvero l'inammissibilità del ricorso avversario, ai sensi degli artt. 414,164 e 156 cpc, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e/o per omessa, incompleta, generica imprecisa allegazione dei fatti e delle ragioni di diritto posta a fondamento delle pretese azionate, nonché per l'assoluta assenza di ogni prova al riguardo. Alla luce di quanto sopra, pertanto, la domanda della ricorrente risulta del tutto indeterminata e l'esposizione in fatto è si carente, generica e confusa da impedire addirittura di comprendere
3 la domanda avversaria con conseguente nullità .e/o inammissibilità del ricorso comunque infondato nel merito e carente di prova Asseriva che il licenziamento impugnato era avvenuto per giustificato motivo soggettivo: Inoltre sosteneva che la situazione economica della resistente si è via via nel corso dell'attività lavorativa aggravata non consentendo più di proseguire l'attività stessa. La documentazione allegata provava indiscutibilmente quanto appena dedotto con un evidente calo di fatturato assai rilevante nonostante la “giovane età” della società resistente., come risultava dai due unici bilanci della società quello del 2022 e quello del 2023 dai quali risultava che le passività erano ben oltre i ricavi e addirittura più deldoppio delle seconde. Aggiungeva che il lavoratore si era reso protagonista di alcune inadempienze lavorative che giustificava o anche il recesso ad nutum. Ciò in quanto avendo redatto un progetto esecutivo per la ristrutturazione dell'appartamento del sig. senza l'indicazione del “punto allaccio gas” per un camino a gas da Controparte_4 installare;
gli operai incaricati di eseguire il lavoro non avevano , quindi, realizzato tale opera;
una volta accertato l'evidente errore commesso dall'Arch. lo studio aveva dovuto Pt_1 rimediare alla negligenza assai grave commesso dal ricorrente operando sull'immobile, rifacendo massetti, tramezzi e cartongesso per installare la tubazione necessaria per l'allaccio del gas. I danni subiti dallo studio ammontano a € 30.000,00 per riparare il danno CP_1 provocato dall'errore di progettazione. Inoltre aveva continuato ad utilizzare senza alcuna autorizzazione dei programmi dello studio utili allo svolgimento della sua attività – come quello della realtà virtuale – e non quella dello studio per cui lavorava, realizzati dall'arch.
e si era rifiutato anche di corrispondere il loro controvalore economico pari Controparte_2 ad oltre € 15.000 e per i quali sin da ora si avanza richiesta di ctu per la loro quantificazione in termini economici, rifiutandosi si restituire tale somma. Ulteriore motivo del licenziamento è proprio il comportamento scorretto e non conforme agli obblighi di buona condotta aziendale. Il venir meno del vincolo fiduciario giustifica legittima il licenziamento intimato al lavoratore. Deduceva che assolutamente infondata ed anzi quasi inammissibile era la richiesta di pagamento delle differenze di retribuzione in virtù di un preteso riconoscimento della superiore qualifica., non essendo stati indicati gli elementi richiesti per fondare una domanda tesa all' accertamento delle mansioni superiori secondo quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. 21.05.2003 n. 8025). Contestava le voci retributive richieste a titolo di straordinario , festività , permessi ed i conteggi che non vengono allegati al ricorso introduttivo perché non rispondenti al CCNL richiamato e perché non specificati nel ricorso introduttivo IE : rigettare in quanto inammissibile/o, improponibile ed improcedibile e comunque infondato in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, il ricorso presentato dal ricorrente. In via riconvenzionale: accertare l'inadempimento contrattuale del ricorrente e la sua responsabilità nella produzione del danno di cui al punto A del presente atto e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore della resistente di € 30.000,00; accertare l'inadempimento contrattuale e la sua responsabilità per utilizzo “improprio” dei programmi dello CP_1 e per la loro mancata restituzione alla cessazione del rapporto lavorativo e per CP_1 l'effetto condannarlo al pagamento di € 15.000,00 come da punto B del presente atto;
accertare l'inadempimento contrattuale e la ua responsabilità per utilizzo
“improprio” della carta American Express e accertare la mancata restituzione dell'importo di
€ 2840,00 e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di
4 € 2840,00 come da punto C del presente atto.in via gradata operare la compensazione atecnica con i crediti accertati nel corso del giudizio così come specificati da questa difesa nella presente memoria. A seguito della proposta riconvenzionale il giudice provvedeva allo spostamento dell'udienza. Quindi la causa veniva ripetutamente per bonario componimento, senza che alla fine si raggiungesse l' accordo , sicchè veniva istruita a mezzo prova testimoniale Infine il giudice invitava le parti a fornire documentazione in ordine al licenziamento irrogato al ricorrente, non risultando in maniera chiara il motivo soggettivo o oggettivo dello stesso , nonché a produrre conteggi nei limiti delle risultanze della prova testimoniale espletata, Quindi ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 4/11/2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa con sentenza. Va preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda tesa all' accertamento delle mansioni superiori ai sensi dell' art 2103 c.c. Va a tal proposito richiamato il generale regime di ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., secondo cui “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. In particolare, il Giudicante, rinvia a quanto precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1012/2003, secondo cui “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale”, non gravando quindi “sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate ai fini del preteso diritto alla qualifica superiore”. Ciò posto, giova puntualizzare che per la verifica della corrispondenza tra mansioni svolte e livello d'inquadramento, il Giudice deve attenersi al cd. percorso trifasico, chiarito dalla Cassazione nell'ordinanza n. 2972/2021. Detto procedimento logico-giuridico, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, si sviluppa in tre fasi successive, consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”. Detto procedimento non risulta allegato nel presente ricorso
Deve a tal punto procedersi all' esame dell'ulteriore punto del ricorso teso all' accertamento dell' illegittimità del licenziamento ed alle rivendicate differenze retributive alla luce delle risultanze della prova testimoniale Il teste dichiarava : Testimone_1
“Sono architetto e lavoro in proprio. Ho lavorato per lo studio Bellucci da marzo 2022 maggio 2023. Sono stato dipendente della società Bellucci con regolare busta paga. Ho conosciuto il ricorrente li quando sono stato assunto lui già vi lavorava. Il mio rapporto è cessato a seguito di dimissioni, in data precedente alla cessazione del rapporto del ricorrente Confermo il capo 1 , siamo stati assunti entrambi il 28.3.2022 con lettera di assunzione. Confermo il capo 2, il ricorrente oltre addetto alla progettazione, redazione di incarichi professionali conferiti allo studio e gestioni cantieri coordinava altri dipendenti dello studio compreso me.
5 Veniva a sua volta diretto dall'arch. Era tenuto al rispetto dell'orario di Controparte_2 lavoro dalle 10.00 alle 19 come noi altri dipendenti. Era tenuto a giustificare le assenze di lavoro. A maggio del 2023 mi sono dimesso ma poiché c'erano dei lavori da completare , ho partecipato alla riunione in cui ci veniva resa nota la difficoltà economica in cui versava la società, nel corso della riunione il ricorrente è stato licenziato verbalmente e poi in forma scritta. Ho assistito al licenziamento. Non riusciva a far fronte al pagamento degli stipendi. Mi sono dimesso perché non mi erano state corrisposte le ultime 2 mensilità. Il licenziamento del ricorrente non è stato preceduto da altre riunioni in cui si rappresentava la crisi dell'impresa, ma anzi ai nostri solleciti di pagamento degli stipendi rispondevano che avrebbero fatto fronte quanto prima ai pagamenti. L'orario di lavoro era dalle 10 – 19 con un'ora DI Pausa. IL Sabato e la domenica erano liberi e avevamo 15 di ferie retribuite e altre 15 non retribuite. Non ci veniva retribuito lo straordinario. Non ci è stato versato il FR. Né gli sono state corrisposte le ultime mensilità maggio e giugno. Su aprile non so riferire. ADR: il datore di lavoro non si è mai lamentato id inadempienze o di lavori non completati a regola nei cantieri. ADR: non ci venivano corrisposte le spese per accedere ai cantieri: parcheggi, benzina, ecc.. ADR: all'arch. era stata consegnata una carta prepagata per le spese. Pt_1 ADR: non ci sono state altre riunioni ricordo solo l'ultima riunione in cui ci venivano rappresentate le difficoltà economiche. Alle altre riunioni precedenti si è parlato dell'andamento generale non ricordo che si è parlato della crisi economica” . Il teste di parte resistente dichiarava : Testimone_2 Sono commercialista e consulente esterna della società resistente, là dove prima era una ditta individuale e poi come società e pertanto dal 2018. Ho sempre avuto l'abitudine di fare degli incontri con la presenza di tutto il personale in cui al momento dell'assunzione venivano resi edotti sulle condizioni relative al loro rapporto di lavoro e sulle condizioni in generale dell'azienda. ADR: per un certo periodo l'arch. si è assentato dal lavoro, per problemi personali, CP_1 pur continuando a dirigere gli architetti che portavano avanti il lavoro. C'è stato in quei mesi un calo del fatturato del 70%. Non conosco i motivi del calo del fatturato perché non rientravano nelle mie competenze. Mi sono limitata a presenziare per informare i dipendenti della situazione e per capire cosa stesse succedendo. L'arch. ha sempre presenziato CP_1 alle riunioni. Confermo che per alcuni mesi non sono state corrisposte le retribuzioni ai dipendenti. Ne è stato versato il FR. Né le retribuzioni indirette relative agli ultimi periodi. C'era, oltre al ricorrente e al ma non ricordo quando è Tes_1 Persona_2 andata via. Quest'ultima so che è andata via ma non conosco i dettagli della vicenda. Da quasi un anno non ho più contabilità relativa alla società ne è stata messa in liquidazione.”
All' esito della espletata prova testimoniale deve procedersi in primis a valutare il licenziamento irrogato al ricorrente onde verificarne la legittimità .
In merito alla qualificazione dello stesso vi sino incertezze, atteso che il procuratore del ricorrente, eccepisce la nullità dello stesso, in primis per mancanza della previa contestazione, ed inoltre, come risulta dalla lettera di impugnativa di licenziamento del 27.6.2023, con la quale si fa riferimento ad un licenziamento scritto, con lettera consegnata in data 23.6.2023, con decorrenza dal 16/6/2023, alla mancanza di motivazione e che il predetto ritiene comunque ascrivibile eventualmente a motivi di carattere economico, desumibili anche
6 dal mancato pagamento delle retribuzioni, non essendo riscontrabili inadempienze nel comportamento del ricorrente . D' altra parte invece la parte resistente, se da un lato adduce a giustificazione dell' atto risolutivo, un calo del fatturato, desumibile dagli ultimi due bilanci 2022 e 2023, dall' altro fa riferimento ad inadempienze del ricorrente, sulle quali fonda la domanda riconvenzionale proposta . Nessuna delle parti invitata dal giudice con ordinanza del 17/7/2025 deposita lettera di contestazione , né lettera di giustificazione ed infine di licenziamento. Pertanto allo stato, dovendosi basare questo giudice solo sulla documentazione in atti e sulle risultanze istruttorie, ritiene in ogni caso illegittimo il licenziamento, atteso che un eventuale motivo oggettivo posto a base dello stesso, quale il calo del fatturato , peraltro confermato dalla teste di parte resistente, avrebbe comunque richiesto espressa motivazione ed obbligo di preavviso, circostanza non risultante agli atti del presente giudizio, attesa la mancanza agli atti di causa della lettera di licenziamento e comunque il riferimento nella lettera di impugnativa del predetto inoltrata dal procuratore del ricorrente, ad un licenziamento intervenuto in data 23/6/2023 con efficacia a fissata al 16/6/2023e pertanto non rispettosa del termine di preavviso, ma addirittura con efficacia retroattiva . Ugualmente un eventuale motivo soggettivo, identificabile nelle presunte inadempienze , non risultanti dalla prova testi espletata, avrebbe necessariamente dovuto essere preveduto dalla contestazione di cui all' art 7 dello Statuto dei Lavoratori, onde consentire al ricorrente di rendere le proprie giustificazioni . Ne consegue che il licenziamento va ritenuto in ogni caso illegittimo senza diritto alla reintegrazione del rapporto di lavoro , dichiarato estinto alla data del licenziamento ma con conseguente condanna dello al pagamento della retribuzione nella Controparte_1 misura pari a 3 mensilità e pertanto al pagamento della somma di euro 4534,00, .atteso che la disciplina del Job Act ovvero la L. 23/2015 , per le Aziende con meno di 15 dipendenti assunti dopo il 7 marzo 2015, prevede il pagamento di un'indennità risarcitoria (non soggetta a contribuzione previdenziale) di importo pari a 1 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. L'importo dell'indennità deve essere compresa tra un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità. Inoltre la mancata prova delle asserite inadempienze poste a base della domanda riconvenzionale proposta, comporta il rigetto di detta domanda . Quanto invece alle differenze retributive invocate, questo giudice con ordinanza del
18/2/2025 osservava che dalla busta paga, risultava un orario di lavoro che va dalle 10.00 alle
19.00, dal lunedì al venerdì, non contestata sul punto da parte ricorrente, comprensivo anche della pausa pranzo della durata di un'ora; sicchè dal calcolo che ne consegue non emergono straordinari, poiché le ore lavorative giornaliere ammontano ad 8 per 5 giorni settimanali, come previsto dal contratto di lavoro sottoscritto con un totale di 170 ore lavorate mensili come risultanti dalla busta paga, con una paga oraria di euro 8,89 ed una retribuzione mensile di euro 1511,3 sulla sola base della retribuzione oraria, laddove devono essere invece considerate anche le ulteriori voci indicate nella medesima busta paga: (FR, tredicesima e quattordicesima mensilità per gli anni 2022 e 2023, quindici giorni di ferie non godute 2022 e 2023 ) ed invitava le parti a formulare conteggi comprensivi anche di dette voci retributive Pertanto, facendo propri gli ultimi conteggi depositati da parte ricorrente, per quanto condivisibili, ne consegue che è dovuta la complessiva somma di euro 8.249,65 , di cui euro 2065,07 per FR, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, al cui pagamento va condannato lo in persona del legale rappresentante Controparte_1
7 Non sono dovuti gli stipendi di aprile e maggio 2023 in quanto riconosciuti con sentenza pronunciata dal giudice del lavoro Dott. De Matteis per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo riconosciuto per le predette due mensilità. Pertanto è dovuta la complessiva somma di euro 8.249,65 , di cui euro 2065,07 per FR , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, al cui pagamento va condannato lo in persona del legale rappresentante, Controparte_1 Controparte_2 Atteso l' esito complessivo del giudizio, tenuto conto, come statuito dalla Corte di Cassazione ( Cass Sez Un 32061/2022 ) che la domanda articolata in più capi in caso di accoglimento parziale può comportare compensazione parziale o totale delle spese , stimasi equo compensare per 1 /4 le spese di lite , che per i residui ¾ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione .
P.Q.M
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento irrogato a in data del 23/6/2023 e Parte_1 per l' effetto condanna lo in persona del legale rappresentante arch Controparte_1
. , al pagamento della somma di euro 4534,00, pari a 3 mensilità . ai sensi Controparte_2 della L. 23/2015 ; , 2) condanna lo in persona del legale rappresentante, arch Controparte_1 CP_2
al pagamento a titolo di differenze retributive, per le voci di cui in motivazione ,
[...] della complessiva somma di euro 8.249,65, di cui euro 2065,07 per FR , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione delle singole voci al saldo, 3) rigetta nel resto il ricorso;
4) rigetta la domanda riconvenzionale;
5)compensa per ¼ le spese di lite e condanna per i residui ¾ lo in Controparte_1 persona del legale rappresentante arch . , al pagamento delle spese di Controparte_2 giudizio , liquidate in complessivi euro 4000,00 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione
Si comunichi
Napoli , 4/11/2025
Il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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