Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8299 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08299/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9014 del 2024, proposto da
La Cascina Costruzioni sS.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Perrone, Angelo Michele Benedetto, con domicilio eletto presso lo studio Michele Perrone in Roma, via Barnaba Tortolini n.30;
contro
Azienda Ulss 3 Serenissima, non costituita in giudizio;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del verbale n. 102 del 2024 recante il provvedimento ex art. 14, comma 1, d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i. del 29.5.2024;
del correlato provvedimento del 30.5.2024, prot. 2024/105209-VI_CA_00070;
del decreto interdittivo ex art. 14, comma 2, del richiamato d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i., prot. 0001065 del 3.7.2024, trasmesso con nota in pari data, prot. n. U. 0010022;
della comunicazione prot. n. U. 0010405 del 9.7.2024;
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Anac;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. La ricorrente opera nel settore degli appalti di lavori pubblici e nel settore dell’edilizia privata.
2. Azienda Zero Veneto ha indetto una procedura finalizzata alla conclusione di accordi quadro per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per garantire l’esecuzione degli interventi regionali programmati a livello regionale denominati “nuove costruzioni”. Alla gara ha partecipato l’A.T.I. Consorzio EC (di cui è consorziata esecutrice l’odierna ricorrente)/CNP, risultando aggiudicataria.
3. Nell’ambito del più ampio raggruppamento, la ricorrente ha avviato l’esecuzione dell’appalto de quo . In relazione al cantiere sito in Venezia, Piazzale San Lorenzo Giustiniani, in data 29.5.2024 è avvenuto un accesso ispettivo dello S.P.I.S.A.L. Azienda ULSS3 Serenissim,a il quale ha imputato alla deducente di aver violato le prescrizioni di cui all’allegato I del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare, secondo quando riportato nel verbale, “ la formazione del tavolato al primo piano ad una altezza di circa 3 metri avveniva, escluso il ponteggio in fase di montaggio sul lato nord, in assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto ”.
4. Per effetto dell’accertamento, lo S.P.I.S.A.L. ha disposto con provvedimento n. 3 del 29.5.2024 la sospensione dell’attività. Il giorno successivo, 30.5.2024, sulla base del predetto verbale di sospensione dell’attività, con atto ex art. 20 del D.lgs. n. 758/1994, lo S.P.I.S.A.L. ha formulato le prescrizioni comunicandole all’Ing. SE IN, qualificato datore di lavoro, il quale ha prontamente ottemperato alle prescrizioni impartite, cosicché lo S.P.I.S.A.L., con nota prot. n. 0106507 del 31.5.2024, ha revocato il provvedimento di sospensione.
5. Sia il provvedimento di sospensione del 29.5.2024, sia la relativa revoca del 31.5.2024 sono stati poi contestualmente comunicati al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il quale, tuttavia, in data 3.7.2024, ha adottato il provvedimento interdittivo ex art. 14, co. 2, del d.lgs. 81 del 2008 e s.m.i., senza però al contempo annotare che il provvedimento di sospensione dal quale lo stesso scaturiva fosse stato revocato meno di 48 ore dopo la sua emanazione. Dopo due diffide il Ministero, con comunicazione del 9.7.2024, ha recepito il provvedimento di revoca della sospensione, prendendo atto della cessazione degli effetti interdittivi sin dalla data del 31.5.2024.
6. Ciò posto, la ricorrente ha impugnato gli atti e i provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi:
I) “ Carenza di motivazione ed istruttoria, violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché dell’art. 14 del d.lgs. 81 del 2008. Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza ”. Il provvedimento emanato dall’Azienda ULSS3 Serenissima sarebbe illegittimo in quanto il verbale emanato il 29.5.2024 sarebbe privo di adeguata motivazione e sarebbe stato formulato in carenza di istruttoria. Il provvedimento impugnato, infatti, sarebbe contraddittorio in quanto da un lato riscontra come violazione la “ mancanza di protezioni verso il vuoto ”, mentre nella parte descrittiva cita “ la formazione del tavolato al primo piano ad una altezza di circa tre metri avveniva, escluso il montaggio del ponteggio sul lato nord, in assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto ”, così illustrando una situazione di mancanza di fornitura di DPI per evitare le cadute dell’alto. La contraddizione interna si riverberebbe sull’atto, che non consentirebbe al lettore di comprendere con esattezza quale sia la violazione contestata. Peraltro, ove la violazione fosse la n. 6 (mancanza di DPI), la S.P.I.S.A.L. avrebbe dovuto individuare il numero di lavoratori e le loro generalità, in quanto la sanzione prevista dall’allegato n. 1 prevede il pagamento di € 300,00 per ciascun lavoratore interessato. Non sarebbero, peraltro, evidenziate le ragioni che abbiano indotto l’accertatore a ritenere grave la violazione. Né ad integrare il tessuto motivazionale del verbale del 29.5.2024 potrebbe soccorrere il provvedimento recante le “prescrizioni” del 30.5.2024, il quale non sarebbe stato trasmesso alla parte odierna ricorrente, essendo indirizzato esclusivamente alla persona fisica Ing. SE IN. Lo stesso documento, comunque, non conterrebbe l’esatta individuazione dei fatti e ancora una volta non consentirebbe di comprendere quali e quanti lavoratori fossero impiegati nella specifica attività, quali e quanti fossero esposti al pericolo e come gli accertatori abbiano potuto desumere l’esistenza delle carenze asseritamente riscontrate rispetto alle circostanze di tempo e di luogo in cui le lavorazioni si stavano espletando. In altri termini, non si comprenderebbe se i ponteggi fossero in fase di montaggio, e dunque non in uso, e se il rilievo sia stato svolto nel corso della lavorazione o durante il montaggio dei supporti di sicurezza (i ponteggi stessi);
II) “ Illegittimità derivata ”: l’illegittimità del provvedimento di sospensione del 29.5.2024 si rifletterebbe a valle sul tardivo provvedimento di interdizione adottato il 3.7.2024 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che sul primo si basa;
III) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81 del 2008. Violazione e falsa applicazione della Circolare del Ministero per le Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 1, comma 2 bis, e dell’art. 2 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di tutela dell’affidamento, proporzionalità, efficienza e tempestività dell’azione amministrativa, sicurezza giuridica e buona fede oggettiva. Violazione dell’art. 7 della Convenzione EDU ”: il decreto interdittivo è stato emanato soltanto in data 3.7.2024, cioè dopo che il termine della propria efficacia della sospensione era spirato. In altri termini, l’atto sarebbe venuto al mondo già privo di effetti, in violazione della prescrizione contenuta nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, n. 1733 del 3 novembre 2006, diretta a fornire gli indirizzi operativi relativi all’applicazione dell’art. 36 bis, commi 1 e 2, del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito in legge n. 248 del 2006) in ordine ai termini di conclusione del procedimento di emanazione del provvedimento interdittivo (45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione). La violazione dei termini del procedimento, sfociata nella emanazione di una interdittiva dagli effetti ormai esauriti da oltre un mese, non integrerebbe la presenza di un mero vizio procedimentale, ma determinerebbe un pregiudizio quanto ai principi di sicurezza giuridica e di buona fede oggettiva. Ai fini della valutazione della tempestività dovrebbe aversi riguardo alla durata della misura interdittiva, sicché il provvedimento recante l’interdizione non potrebbe essere emanato dopo lo spirare del termine di efficacia dello stesso e ciò in applicazione del principio generale di “celerità” insito in ogni attività della pubblica amministrazione, anche ai sensi dell’art. 97 della Costituzione.
7. Il Ministero e l’NA si sono costituiti solo formalmente.
8. All’udienza pubblica del 29.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
9. Il ricorso è infondato.
10. Nel processo verbale del 29.5.2024, redatto a seguito dell’accesso presso il cantiere, si contesta, nell’ambito del cantiere, la mancanza di protezioni verso il vuoto, specificando che “ la formazione del tavolato al primo piano ad un’altezza di circa 3 metri avveniva, escluso il ponteggio in fase di montaggio sul lato nord, in assenza di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto ”.
11. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, la violazione è descritta in modo del tutto chiaro, rilevando l’esistenza di un piano di lavoro sopraelevato dal suolo per circa 3 metri in mancanza, se non per una parte dello stesso, di misure di controllo del rischio di caduta dall’alto, ove il suddetto riferimento è chiaramente da intendere con riguardo alle misure di protezione collettiva, che sono prioritarie rispetto alle misure di protezione individuale (cfr. art. 111, co. 1, lett. a), d.lgs. n. 81/2008).
12. D’altra parte, la stessa celerità con la quale l’impresa ha provveduto a rimuovere le difformità attesta la sicura comprensibilità del rilievo, il cui carattere di gravità, peraltro, discende direttamente dalla legge per essere il medesimo espressamente qualificato come tale dall’art. 14, co. 1, d.lgs. n. 81/2008 mercé il rinvio all’allegato I, sicché tale connotazione non abbisognava di alcuna specifica motivazione.
13. In ragione di quanto sopra, sono del tutto inconferenti gli argomenti spesi nel ricorso in merito alla mancata individuazione dei lavori per i quali sarebbero state riscontrate la violazione, trattandosi dell’omissione di misure di protezione collettiva, come pure in ordine all’asserita mancata specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui è stata constata la violazione, sulle quali d’altra parte la ricorrente nulla dice pur trattandosi di profili dei quali dovrebbe essere direttamente a conoscenza, risolvendosi invece la censura in un rilievo del tutto congetturale.
14. In ragione delle superiori considerazioni, vanno rigettati il primo e il secondo motivo.
15. Infondato è anche il terzo motivo.
16. Occorre infatti ricordare che ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa “ è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (NA) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo ”.
17. Il provvedimento di interdizione adottato dal MIT è puramente ricognitivo di un divieto stabilito dalla legge, non disponendo il Ministero di alcuna discrezionalità né quanto all’ an dell’adozione del provvedimento, né rispetto alla definizione della durata del periodo di interdizione, anch’esso individuato dal Legislatore in corrispondenza della durata della sospensione dell’attività lavorativa. Ne consegue che, come già precisato dalla Sezione in numerosi precedenti (cfr., ex multis , sentenza 8.9.2025, n. 16079), si tratta di un provvedimento che può essere adottato anche a distanza di tempo e anche una volta venute meno le ragioni della sospensione, purché ovviamente la durata dell’interdizione sia circoscritta al periodo effettivo della sospensione medesima.
18. L’eventuale revoca del provvedimento sospensivo incide, pertanto, solo sulla durata dell’interdizione, che viene a cessare una volta che la sospensione è revocata. Sotto altro profilo, trattandosi di un provvedimento vincolato, non rileva la presunta tardività circa la sua adozione, conseguendo l’interdizione direttamente dalla legge, la quale stabilisce sia il presupposto, sia la durata, con la conseguenza che l’impresa la cui attività venga sospesa non può vantare alcun legittimo affidamento circa uno sviluppo procedimentale alternativo, senza considerare che, nel caso di specie, nessuna tardività può dirsi sussistente, non potendo questa legarsi, per le ragioni sopra illustrate, alla semplice circostanza che il provvedimento interdittivo intervenga successivamente alla revoca.
19. In conclusione, il ricorso va rigettato in quanto infondato.
20. In ragione della costituzione solo formale delle Amministrazioni intimate le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NI, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | EL NI |
IL SEGRETARIO