Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/03/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 475/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 20.3.2024
DA
(C.F. ), con il proc.dom. avv. GIULIANI Parte_1 C.F._1
SIMONA ), per mandato in calce all'atto di citazione d'appello C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), con il proc.dom. avv. RIZZI CAMILLA CP_1 C.F._3
( , per mandato allegato alla comparsa di costituzione C.F._4
E CONTRO
. (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, non CP_2 CP_3 P.IVA_1
costituita, contumace
Appellati
Oggetto: Leasing - appello avverso la sentenza n. 418/2024 del 19-21/02/2024 del Tribunale di
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 17/03/2025 sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di VENEZIA, contrariis reiectis:
1) IN VIA PRELIMINARE: Rilevare la mancata o irregolare riassunzione del processo interrotto nei confronti del sig. con conseguente nullità della Sentenza di primo grado Parte_1
ed estinzione del giudizio di primo grado avente n.r.g. 846/2021 conclusosi dinanzi il Tribunale
di Vicenza per violazione degli artt.301, 303, 305, 291, 160 c.p.c.;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: 1) Riformare la Sentenza impugnata n.418/2024 rep.
N.452/2024 pubblicata il 21/02/2024 nonché i capi 3) e 4), in accoglimento del proposto appello e per le motivazioni di fatto e di diritto in esso esposte, in quanto il Parte_2
è estraneo a qualsiasi rapporto e debito che il rivendica nei
[...] CP_1
suoi confronti e pertanto dichiarare che il sig. non ha diritto ad essere CP_1
tenuto indenne dal sig. per il capo 3), né ad essere rimborsato delle Parte_1
spese di lite per il capo 4).
Il tutto con vittoria di spese, compenso del doppio grado di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, rimborso forfettario al 15%, da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per : CP_1
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia così giudicare: - rigettare integralmente le domande avversarie di cui all'atto di citazione in appello, per tutte le motivazioni già dedotte negli atti di causa;
- Compensi e spese professionali, integralmente rifusi”.
Ragioni della decisione pagina 2 di 10 1-Con atto di citazione datato 4.2.2021, proponeva opposizione avverso il CP_1
decreto ingiuntivo n. 2901/20, con il quale gli veniva ingiunto di pagare in favore di CP_4
la somma di € 13.946,40, oltre interessi e spese, quale credito – per la rata finale e di cui
[...]
l'ingiungente si era resa cessionaria - derivante dal contratto di finanziamento IDEAFORD n.
432257/2, finalizzato all'acquisto di un autoveicolo FORD N. KUGA TDCI TIT, concluso tra il predetto e filiale italiana della banca della . CP_5 Controparte_6
A sostegno dell'opposizione il esponeva che il cognato , titolare di CP_1 Parte_1
una carrozzeria in provincia di Frosinone, a gennaio 2017 si era offerto di ritirare l'autovettura
Ford UG (oggetto di causa) in conto vendita, facendosi carico del pagamento della maxi rata finale del finanziamento con scadenza marzo 2017 qualora non avesse provveduto a vendere il veicolo medio tempore;
che a fronte della consegna della Ford UG il gli aveva Parte_1
consegnato una BMW Serie 1 di proprietà della società assicurandogli che anche Parte_3
per tale autovettura avrebbe provveduto quanto prima a predisporre le pratiche per il passaggio di proprietà a suo nome;
che mai si sarebbe sottratto al pagamento della maxi rata finale, oggetto di causa, laddove non fosse stato sottoposto ad artifici e raggiri da parte del cognato, il quale si era impegnato alla vendita della Ford UG e al pagamento della rata finale a favore di e CP_5
che non gli aveva mai corrisposto il prezzo di vendita della Ford UG, venduta all'insaputa dell'attore, in data 03/07/2017 a Carrozzeria Cars Srls e successivamente a a Controparte_7
e a . Chiedeva, dunque, di poter effettuare la Persona_1 Controparte_8
chiamata in causa del terzo , concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto e, in via subordinata, affinché il chiamato in causa fosse tenuto a manlevarlo da ogni pretesa dell'opposta.
pagina 3 di 10 Co
2-Si costituiva GEST.IN. che chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto in quanto debitore nei suoi confronti rimaneva il , non essendole opponibili le circostanze fattuali e CP_1
gli eventuali accordi intervenuti tra e CP_1 Parte_1
3-Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva il il quale sosteneva di nulla Parte_1
dovere al e faceva presente di avere “venduto l'autovettura BMW Serie 1 Tg DN 771 NK CP_1
al Sig. in cambio della sola vettura FORD KUGA”. CP_1
4-Il processo era dichiarato interrotto per sospensione dall'esercizio della professione del difensore di Parte_1
5-Riassunto il processo, nella contumacia del la causa, istruita solo documentalmente, Parte_1
era decisa con sentenza n. 418/2024, con la quale l'opposizione era rigettata;
il era Parte_1
condannato a tenere indenne il di quanto lo stesso fosse tenuto a pagare alla convenuta CP_1
opposta in forza della sentenza;
erano regolate le spese di lite.
5.1-Osservava, in particolare, il giudice di primo grado che il non aveva negato di essere CP_1
debitore della maxi rata finale dovuta alla ingiungente, né aveva contestato il relativo ammontare,
avendo solo allegato di essere stato raggirato dal cognato cui aveva affidato la vettura “in conto vendita”, con accordo non opponibile alla creditrice, non ricorrendo né accollo, né delegazione di pagamento, né gli era opponibile un eventuale accordo tra e “Fire SPA” (società di Parte_1
recupero crediti), non cessionaria del credito (ceduto direttamente da a ). CP_5 CP_2
Il doveva per essere tenuto indenne dal risultando dal complesso della CP_1 Parte_1
documentazione prodotta che quest'ultimo avesse raggirato il cognato facendosi consegnare la vettura e garantendogli che si sarebbe fatto carico dei residui pagamenti, mentre in realtà nulla aveva corrisposto alla creditrice.
pagina 4 di 10 6-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il Parte_1
20.3.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
6.1-nullità della sentenza impugnata per mancata o irregolare riassunzione del processo interrotto da parte del nei confronti del terzo chiamato in causa per violazione CP_1 Parte_1
degli artt.301, 303, 305, 291, 160 c.p.c.;
6.2- Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 1268, 1269, 1273, 1321, 1325, 1326 c.c. Il
contenuto di tutti i documenti allegati dal non dà alcuna conferma circa il fatto che il CP_1
abbia assunto l'obbligo di pagare la rata nei confronti del , in quanto agli atti Parte_1 CP_1
non vi è alcun accordo sottoscritto dal il quale ha contrastato puntualmente e Parte_1
disconosciuto la documentazione prodotta dal . Non vi è stato accollo né delegazione di CP_1
pagamento. Il ha venduto l'autovettura BMW Serie 1 Tg DN 771 NK al in Parte_1 CP_1
cambio della sola vettura FORD KUGA. Il proc. penale n.1879/18 R.G.N.R a carico del
è ancora pendente dinanzi il Tribunale di Frosinone e non vi è sentenza di condanna. Parte_1
6.3-illegittimità della condanna alle spese di lite, essendo il estraneo totalmente al Parte_1
debito.
Co
7-GEST.IN. rimaneva contumace, mentre si costituiva che chiedeva il rigetto CP_1
dell'appello.
8-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 17.3.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
9-Il primo motivo di appello è infondato.
pagina 5 di 10 La notifica del ricorso per riassunzione a seguito di processo interrotto e il pedissequo decreto è
avvenuta regolarmente, entro il termine assegnato dal Giudice Istruttore (30.10.2023), presso la residenza del in Sora (FR), via Lungolirì Cavour, 12, con ricevimento della Parte_1
raccomandata di notifica in data 20.10.2023 a mani di “persona a servizio del destinatario”
( . La prova dell'avvenuta notifica è stata fornita tramite deposito con le note Parte_4
scritte per l'udienza del 21 novembre 2023.
10-Infondato è anche il secondo motivo di appello.
10.1-Non vi è questione di accollo o di delegazione di pagamento, istituti sui quali molto si sofferma l'appellante, dal momento che il giudice di primo grado ne ha escluso la sussistenza nel caso di specie.
10.2-Il giudice – sulla base della documentazione dimessa dal e considerata come non CP_1
contrastata dalle difese del - ha invece ravvisato sussistere un accordo tra il e Parte_1 CP_1
il – non opponibile a spa – in base al quale il si sarebbe fatto Parte_1 CP_2 Parte_1
consegnare la vettura Ford UG in conto vendita, garantendo il cognato che si sarebbe CP_1
fatto carico dei residui pagamenti, mentre nulla aveva corrisposto alla creditrice.
10.3-Orbene, sostiene l'appellante che non sussiste alcuna prova in merito ai raggiri che il avrebbe posto in essere nei confronti del , tanto che avrebbe contrastato Parte_1 CP_1
puntualmente e disconosciuto la documentazione prodotta dal : gli screenshot (documenti CP_1
nn. 10-29) non consentirebbero di evincere né la data del presunto scambio di sms con il né il soggetto della conversazione;
dallo SMS doc.10 -f “ Ma non è che alla fine io Parte_1
devo dare qualcosa a te..”- sarebbe per contro esplicito nel significare che nulla poteva pretendere il , perché il non gli doveva nulla in cambio in merito alle vicende CP_1 Parte_1
inerenti le autovetture;
la dichiarazione di aver affidato al in conto vendita la vettura Parte_1
pagina 6 di 10 non esonererebbe il dal pagamento del debito nei confronti della Parte_5 CP_1 [...]
; nulla potrebbe ricavarsi dall'imputazione a carico dell'appellante nel proc. pen. Pt_6
n.1879/18 R.G.N.R. in quanto ancora pendente.
10.4- E' in primo luogo pacifico e fuori discussione che la dichiarazione di aver affidato al in conto vendita la vettura FORD KUGA non esonera il dal pagamento del Parte_1 CP_1
debito nei confronti della . Difatti il giudice di primo grado ha confermato il Parte_6
decreto ingiuntivo emesso in favore di . nei confronti del e sul punto la CP_2 CP_1
sentenza è passata in giudicato non essendo stata fatta oggetto di impugnazione da parte del
. CP_1
10.5-Quanto alle altre difese va rilevato che le stesse sono sovrapponibili a quelle di cui alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, salvo rilevare che nessun disconoscimento della documentazione dimessa dal è stata fatta dal mentre il giudice di prime CP_1 Parte_1
cure non ha affermato come non contestata detta documentazione, bensì non contrastata, cioè non superata dalle difese dell'odierno appellante.
Tale valutazione va espressa anche nella presente sede.
Il nega essere intervenuto un accordo con il per il pagamento della maxi rata Parte_1 CP_1
in questione e, “per dovere di cronaca, ma senza entrare nel merito della vicenda, poiché non
afferente a tale giudizio”, ha allegato che “il Sig. ha venduto l'autovettura BMW Serie Parte_1
1 Tg DN 771 NK al Sig. in cambio della sola vettura FORD KUGA”, CP_1
autovettura, quest'ultima, per la quale era stato ottenuto il finanziamento.
Ritiene, invece, questa Corte che la documentazione dimessa dal comprovi che tra le CP_1
parti fosse intervenuto un accordo – seppure non opponibile a - in forza del quale il CP_2
si era impegnato a corrispondere a detta società l'importo di cui alla maxi rata. Parte_1
pagina 7 di 10 Va dapprima osservato che lo screenshot allegato come documento n.10 dal riguarda dei CP_1
messaggi che chiaramente sono di provenienza di e quest'ultimo non scrive Parte_1
“ma non è che alla fine devo dare qualcosa a te”, bensì “comunque alla fine va a finire che sono
io che devo dare a te guarda come succede”. Quindi dallo stesso non si può evincere, come sostiene l'appellante, che “il contenuto è chiaro ed esplicito e starebbe a significare che nulla c'è
da pretendere dal , perché il non deve in cambio niente al in merito CP_1 Parte_1 CP_1
alle vicende inerenti le autovetture che lo stesso riporta nell'atto”, tanto che il successivo messaggio dell'appellante è “ho mandato in questo preciso istante copia nuovo pagamento alla
dottoressa della corte”.
Tale documento va d'altro canto letto unitamente agli altri documenti dimessi dal . CP_1
In particolare i documenti 4 e 28 dai quali si evince che in data 26.1.2017 la Parte_7
ha ritirato in conto vendita la Ford KUGA del (vettura di cui al contratto di
[...] CP_1
finanziamento); il doc. 11, mail del 12.5.2017, con la quale Ford Credit, con riferimento al contratto di finanziamento succitato, comunica al di continuare a ricevere copie di CP_1
bonifici del per il pagamento della rata di € 13.946,40, ma con denominazioni del Parte_1
beneficiario errate e con iban non corrispondente all'intestatario del conto corrente e dunque annullati dalla banca;
i docc. 12-13 di corrispondenza tra EL La Corte di HC , CP_9
e per il pagamento della maxi rata per cui è controversia. Parte_1 CP_1
Dunque, a prescindere dal procedimento penale e dal suo esito, è senz'altro provato l'accordo dedotto dal . CP_1
Conseguentemente, essendo pacifico che il nulla ha corrisposto a . e neppure Parte_1 CP_2
ha versato per il ridetto titolo in favore del , corretta è la decisione di primo grado. CP_1
pagina 8 di 10 11-Infondato è anche l'ultimo motivo di appello, in quanto il giudice di primo grado nella statuizione relativa alle spese di lite ha seguito il principio della soccombenza.
12-Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base al valore della causa, secondo il DM n. 55/2014 e successive modifiche, valori medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
13-Alla luce della giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. n. 34693 del 24/11/2022), parte appellante va condanna al pagamento in favore dell'appellato della somma di € 1.983,00, pari alla metà delle spese di lite siccome liquidate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata n. 418/2024 del 19-21/02/2024
del Tribunale di Vicenza;
2- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente giudizio di appello, che si liquidano in € 3.966,00 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge;
3- condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata della somma di € 1.983,00 ex art. 96, comma 3 cpc.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della pagina 9 di 10 Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
l'appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Venezia, 24 marzo 2025
La Presidente Estensora
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 10 di 10