Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto: diritti riconosciuti alle
In nome del Popolo italiano vittime del dovere
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 315/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv.ti Maurizio Maria Guerra e Paolo Guerra) Parte_1
- ricorrente contro
(avv.ra dello Stato) Controparte_1
- resistente ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del
28.2.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato in Parte_1 data 15.3.2023, al fine di: “…- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 lettera c) dell'art. 1 L. 266/2005, essendo state riportate le invalidità permanenti, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di un evento verificatosi nel corso di un'attività di vigilanza ad infrastruttura militare;
…”, “…- accertare, in via alternativa o concorrente, la sussistenza dei requisiti richiesti dal successivo comma 564, essendo le invalidità in discussione riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative del servizio comandato al ricorrente, rientrante nel concetto generale di missione di qualunque natura;
…” e, di conseguenza: “…riconoscere il ricorrente vittima del dovere e/o equiparato a vittima del dovere per le invalidità riportate, con ogni consequenziale obbligo del intimato di CP_1 comunicare il suo nominativo al per l'inserimento Controparte_2
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007 di € 1033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, con liquidazione degli importi
a tale titolo maturati dalla scadenza di ogni singolo rateo fino all'integrale soddisfo, maggiorati degli interessi legali;
…”.
Il ricorrente ha riferito di essere stato chiamato a svolgere servizio di leva presso il 130° battaglione motorizzato “Perugia” di stanza a Spoleto e di essere stato comandato per l'espletamento di servizi di pattugliamento armato diurno e notturno presso lo stabilimento militare e munizionamento terrestre di , Per_1 infrastruttura strategica militare attiva nell'allestimento e ripristino di bombe a mano, mine e munizioni, mediante missioni della durata di una settimana con turni continuativi di 24 ore coperti alternando quattro ore di guardia e due di riposo operando in postazioni ubicate sia all'interno che all'esterno del distaccamento in modalità c.d. “colpo in canna”. Ha precisato che il
30.6.1985, alle ore 00:30 circa, durante il cambio della c.d. muta e cioè
l'avvicendamento tra i soldati destinati alla vigilanza armata, è stato fatto salire a bordo del camion centinato tipo ACL per essere ricondotto presso il corpo di guardia, ove, dopo avere scaricato l'arma, avrebbe potuto fruire del riposo
22 sino al turno successivo, ma l'automezzo usciva di strada ribaltandosi e, dopo il ricovero in ospedale, gli venivano diagnosticati una contusione alla colonna lombare ed un trauma cranico commotivo con ferita lacero contusa in regione occipitale. Ha aggiunto che, in seguito, la Commissione Medica Ospedaliera ha riconosciuto l'evento dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla 8° categoria ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata ordinaria, attribuitagli con D.M. 295 del 23.6.1992 e che, per effetto di successivi aggravamenti, gli è stata riconosciuta, in un primo tempo, la 6° e, in un secondo tempo, la 5° categoria, per “…disturbo distimico con equivalenti somatici con cefalea di tipo misto ricorrente, con segni di positività EE grafici post trauma cranico, protrusioni erniarie L4/L5, con segni Emgrafici sofferenza radicolare post trauma contusivo lombare…”. Ha esposto di avere presentato, il 15.10.2020, istanza al per ottenere l'erogazione dei Controparte_1 benefici spettanti alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati e che la stessa
è stata respinta per intervenuta prescrizione per decorso del termine ordinario decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 266/2005. Ha contestato il diniego sostenendo che i diritti rivendicati sono imprescrittibili perché, per un verso, il regolamento attuativo di cui al d.p.r. n. 243/2006 non prevede un termine di presentazione della domanda ed anzi onera il CP_1
a provvedere anche d'ufficio e, per altro verso, in quanto gli stessi discendono da uno status che l'ordinamento riconosce per finalità assistenziali espressione del dovere di solidarietà sociale, dal che si evince che si tratta di materia inderogabile invocando in proposito un orientamento di legittimità e di merito formatosi in seguito ad alcuni recenti precedenti. Nel merito, ha invocato il riconoscimento di detto status ai sensi sia del comma 563 dell'art. 1 della legge
266/2005 in quanto l'evento si è verificato mentre egli era impegnato in servizi di sorveglianza di strutture militari, dovendo considerarsi tale anche la posizione di rientro in caserma dal turno sia ai sensi del comma 564 visto che le lesioni subite sono state causate da una situazione del tutto estranea al servizio di vigilanza disimpegnato e da particolari condizioni ambientali od operative alternativamente identificabili in un malore o un colpo di sonno del conducente del mezzo o la mancata/cattiva manutenzione del tratto stradale
33 percorso. Ha, quindi, invocato il riconoscimento della speciale elargizione, dell'assegno vitalizio e dello speciale assegno vitalizio, sostenendo, in base a perizia di parte, che l'invalidità complessiva sofferta è pari al 79%.
2. Costituitosi in giudizio con memoria del 12.2.2024, il ha Controparte_1 confutato il fondamento della pretesa, deducendo che la condizione di vittima del dovere va esclusa, visto che l'interessato, al momento dell'evento, aveva concluso il servizio di vigilanza e che, in ogni caso, il lungo arco temporale atteso per chiedere i benefici ha reso impossibile accertare la vicenda nel dettaglio con ogni conseguenza in ordine all'inosservanza dell'onere probatorio e che la condizione di soggetto equiparato presuppone la concretizzazione di un rischio ulteriore rispetto a quelli ordinariamente determinati dal servizio, richiamando alcuni precedenti di legittimità in materia.
Ha contestato, reputandola incongrua, la quantificazione del grado di invalidità riconosciuta in sede amministrativa ed ha ribadito la prescrizione dei diritti vantati, argomentando, in primo luogo, che lo status invocato è considerabile tale solo in senso atecnico, in secondo luogo, che i diritti che ne conseguono sono comunque soggetti a prescrizione e, da ultimo, che non è logicamente concludente la prospettazione del carattere indisponibile della materia, osservando che alcun diritto, anche in base alla giurisprudenza invocata dal ricorrente, può essere riconosciuto con una decorrenza anteriore alla presentazione della domanda amministrativa. Ha sostenuto che le prestazioni richieste non possono essere accreditate prima del consolidamento dei postumi ed ha eccepito la necessità di tenere conto, ai sensi degli artt. 10 e
13 della legge n. 302/1990, di somme già accreditate per la medesima vicenda, facendo riferimento espresso al riconoscimento della pensione CP_ privilegiata e richiedendo l'assunzione di informazioni presso ed Inail.
3. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale al fine di determinare i postumi dell'evento oggetto di causa alla luce della peculiare disciplina dettata dal d.p.r. n. 181/2009 e rinviata per la discussione con assegnazione di termine per note difensive, depositate solamente dalla parte ricorrente.
4. Il ricorso è infondato e va respinto per le considerazioni di seguito esposte.
44 4.1 Con provvedimento adottato in data 29.10.2020, il capo reparto della direzione generale della previdenza militare e della leva, II reparto, servizi speciali benefici del resistente, ha respinto l'istanza, presentata il CP_1
15.10.2020 dal militare in congedo volta ad ottenere il Parte_1 riconoscimento, ai sensi del d.p.r. n. 243/2006, dei benefici attribuibili alle vittime del dovere e/o equiparati in relazione al sinistro occorso il 30.6.1985, spiegando che i diritti vantati erano prescritti essendo decorso il termine decennale ordinario da computarsi dalla data di entrata in vigore della legge n. 266/2005
“…che costituisce in modo incontrovertibile il dies a quo per l'esercizio del diritto ai predetti benefici economici…”.
4.2 L'art. 1, comma 562, della legge n. 266/2005 ha stabilito una progressiva estensione dei benefici già previsti dalla legge in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo “a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”. I menzionati commi prevedono, rispettivamente, che: “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 4661, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.” e che:
“Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori
55 dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.”.
4.3 Ciò posto, va disattesa in premessa l'eccezione di estinzione per prescrizione dei diritti vantati e cioè di tutte le prestazioni assistenziali che conseguono al riconoscimento dello status di vittima del dovere in quanto detto status è, per sua stessa natura, una situazione giuridica soggettiva non soggetta ad alcun termine di prescrizione, mentre lo sono soltanto i diritti che da esso discendono.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con la pronuncia n.
17440 del 30.5.2022, adottata a Sezioni Unite: “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge.”.
Non vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento espresso dalla Suprema
Corte nella sua composizione più autorevole, che si sottrae ai rilievi formulati dalla difesa erariale anche in questa sede dissertando di status in senso improprio, giacché nella pronuncia sono condivisibilmente illustrati i tratti distintivi dello status nell'attuale ordinamento giuridico, che non si limitano ai più risalenti esempi di posizioni che identificano la condizione di una persona rispetto alla comunità (status libertatis, familiae o civitatis), bensì, più modernamente abbracciano una serie di situazioni coniate dal legislatore per la realizzazione di determinati scopi di tutela, per lo più riconducibili alla protezione di situazioni di vulnerabilità al fine di dare attuazione all'art. 3, secondo comma, Cost., come accade ad esempio anche in materia di handicap, oggi disabilità ai sensi del d.lgs. 62/20242.
4.4 Ciò posto, nel merito, si discute dell'infermità – già riconosciuta dipendente da causa di servizio – che il ha riportato in conseguenza del sinistro Parte_1 stradale verificatosi il 30.6.1985 nel corso del servizio militare di leva per effetto dell'uscita di strada dell'automezzo che, terminato il turno di guardia, lo stava riconducendo nel luogo presso il quale avrebbe dovuto, dopo avere scaricato
66 l'arma, fruire del periodo di riposo prima di riprendere un nuovo servizio attivo di guardia. Tale versione dei fatti esposta dal ricorrente non è stata contestata dal nella memoria di costituzione in giudizio, sicché la Controparte_1 stessa deve ritenersi accertata in questa sede, non costituendo il decorso del tempo una ragione giuridica esonerativa dai meccanismi di circolarità degli oneri di allegazione e prova previsti dal comb. disp. degli artt. 414 e 416 c.p.c.
Cionondimeno, l'evento, ad avviso di chi scrive, non è ascrivibile alla fattispecie invocata del trascritto comma 563, lett. c) del comma 1 della legge n. 266/2005, che fa riferimento ad eventi che causino il decesso o l'infermità di dipendenti pubblici impegnati in servizi di vigilanza ad infrastrutture civili e militari. In tale disposizione, così come nelle altre contenute nel comma indicato, il legislatore ha inteso tipizzare delle situazioni di rischio particolare cui i dipendenti pubblici sono esposti per motivi di servizio nelle quali – a prescindere dalla sussistenza di specifiche condizioni ambientali ed operative rilevabili nelle situazioni concrete che riguardano le sole situazioni disegnate dal comma 564
– in caso di sinistro che costituisca la concretizzazione di uno dei rischi tutelati, il soggetto colpito deve essere considerato vittima del dovere. Ciò nell'ottica di equiparare persone esposte ad un rischio di servizio peculiare già in astratto alle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata che il legislatore aveva protetto con un apparato normativo risalente alla legge n. 302/1990. In tal senso appare consolidato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità: “Al dipendente della Polizia di Stato, divenuto invalido per un incidente stradale occorsogli durante l'inseguimento di un sospettato di reati, spettano i benefici di cui all'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, in quanto, ai sensi delle lett. a) e b) dello stesso comma, è sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, o nello svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali, necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo comma 564, ove è richiesta
l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari.” (Cass., sez. unite, 10791/2017). In altra fattispecie, afferente un incidente stradale di cui era rimasto vittima un vigile del fuoco che era impegnato in un'attività di recupero
77 di un autoarticolato nel contesto di una “devastante alluvione” che aveva colpito il Veneto nell'autunno del 2010, la Corte, pronunciandosi in ordine alla sussistenza della fattispecie delle attività di soccorso contemplata dalla lettera d) ha affermato che: “…il comma 563 non richiede, dunque, un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nello svolgimento di servizi dì pubblico soccorso;
16. in tale previsione rientra l'invalidità riportata a seguito di sinistro stradale, dovendo riconoscersi, nella vicenda all'esame, lo status di vittima del dovere per essersi verificato l'evento dannoso, occorso a PE
, nello svolgimento del servizio di pubblico soccorso nel cui ambito va
[...] ricompreso l'intervento con le idonee risorse strumentali - in dotazione e da restituire, in caserma, al compimento dell'intervento - indispensabili per
l'assolvimento delle professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico proprie degli appartenenti al Corpo dei vigili del Fuoco;
…” (Cass., sez. lavoro, 32158/2021).
Pertanto, se è vero che deve considerarsi vittima del dovere il dipendente pubblico che si cagioni un'infermità nel corso di un servizio in un ambito considerato pericoloso da una presunzione juris et de jure, senza necessità di ulteriori accertamenti, è pur vero che l'infermità deve essere causalmente riconducibile allo specifico rischio tutelato e cioè deve costituirne una concretizzazione, pena determinare un automatismo che porrebbe il riconoscimento dello status di sullo stesso piano dell'infermità dipendente da causa di servizio, nel senso che ogni sinistro che si verifichi in occasione del lavoro in ambito protetto dovrebbe dare luogo all'erogazione delle prestazioni assistenziali a prescindere dalle ragioni che l'hanno determinato. Sul punto si è espresso il S.C., precisando, se non proprio rettificando, l'orientamento espresso in altri precedenti, con la sentenza n. 34299 del 24.12.2024. Nella pronuncia richiamata (che riguardava l'infermità lamentata da un agente della polizia municipale presso il Comune di Altamura il quale, nel corso del servizio di controllo della viabilità si era lanciato all'inseguimento di un bambino di tre anni sfuggito al controllo della madre lungo uno stretto marciapiede adiacente alla strada trafficata e, scivolando, aveva colpito il palo di sostegno di un
88 cestino della spazzatura), ha affermato che: “…deve senz'altro convenirsi con parte ricorrente nel rilievo secondo cui, ai fini dell'applicazione della speciale disciplina prevista per le vittime del dovere, non può rilevare in specie il servizio che il pubblico dipendente era stato chiamato a svolgere, ma piuttosto
l'azione che quel servizio ha, nelle circostanze concrete, reso necessaria…Non può, tuttavia, ritenersi che ogni lesione riportata da un pubblico dipendente nell'ambito di una operazione di soccorso possa valere a guadagnargli anche lo status di vittima del dovere. È bensì vero che l'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005, nel richiedere, per quanto qui rileva, che le lesioni siano state riportate “in conseguenza di eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, sembra evocare una concezione naturalistica (o meglio, logica) del rapporto di causalità, tale per cui sarebbe sufficiente che l'attività (in specie, di soccorso) costituisca mera condicio sine qua non dell'evento lesivo. È però altrettanto vero che questa Corte ha da tempo chiarito che la nozione di causa va ricostruita sulla base dello scopo della norma che la contempla come elemento della fattispecie (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 13246 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 8429 del 2024): il concetto di “causa” è infatti eminentemente normativo ed è solo in virtù di questa sua peculiare connotazione che, ad es., è possibile attribuire efficienza causale ad una omissione (art. 40, comma 2°, c.p.)
o escludere il rapporto di causalità tra azione o omissione ed evento in presenza di concause sopravvenute che non abbiano approfondito (o
l'abbiano approfondito nei limiti del lecito) il rischio originariamente creato con
l'azione o l'omissione (art. 41, comma 2°, c.p.). Ciò posto, si è già visto che l'art.
1, comma 563, l. n. 266/2005, nel dettare la definizione di “vittime del dovere”, assimila i dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto ai
“soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466”, vale a dire ai dipendenti pubblici civili e militari che “per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente”. Sennonché, l'art. 1, l. n.
466/1980, espressamente prevede che le lesioni rilevanti ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere debbano essere riportate “in conseguenza di
99 eventi […] dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso”; e in presenza di un tale disposto normativo, l'assimilazione tra le due categorie sancita dal legislatore non può non indurre l'interprete a ritenere che anche gli “eventi verificatisi […] in operazioni di soccorso”, di cui all'art. 1, comma 563, lett. d), l.
n. 266/2005, così come quelli verificatisi nello svolgimento delle altre attività menzionate nelle lett. a), b), c), e), f), della norma cit., debbano essere dipendenti da rischi specificamente attinenti a tali attività, ossia rappresentare una concretizzazione di quella speciale pericolosità e/o dell'assunzione di quel rischio qualificato che – come già posto in evidenza da Cass. n. 29204 del 2021
– il legislatore ha considerato per differenziare la categoria delle vittime del dovere rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti che possano riportare un'infermità per causa di servizio: diversamente argomentando, infatti, la ratio sottesa all'assimilazione tra le due categorie di vittime del dovere verrebbe a smarrirsi e “gli altri dipendenti pubblici” verrebbero a godere, ai fini in discorso, di un trattamento di favore rispetto a quelli di cui all'art. 3, l. n. 466/1980, ciò che non potrebbe non indurre dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3, comma 1°, Cost.- Proprio per ciò deve escludersi che, ai fini dell'attribuzione dello status di vittima del dovere, sia sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall'art. 1, comma 563, l. n.
266/2005: è necessario, piuttosto, che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca a sua volta una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipicamente proprio di quelle determinate attività….”. Principi analoghi erano stati espressi, ma con uno spettro di analisi più contenuto, già nella citata sentenza n. 29204/2021, nella quale la Corte ha sottolineato che “…Né può sostenersi che, così interpretato, si aggiungerebbe alle fattispecie di cui al comma 563 una specificazione che il legislatore ha piuttosto introdotto nel comma successivo: al contrario, è proprio la lettura del comma 564 che avvalora tale conclusione, dal momento che, equiparando ai soggetti di cui al comma 563 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni
1100 di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative», conferma semmai che la ricorrenza di "particolari condizioni ambientali od operative" può attrarre nel novero delle vittime del dovere anche soggetti che non siano ordinariamente incaricati di funzioni istituzionali caratterizzate da speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati…” ed ancora che “…la norma di legge (il comma 563, ndr) ha inteso piuttosto delimitare servizi ed attività ordinariamente connotati da una speciale pericolosità e dall'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti ed equiparare ad essi anche altre attività che tale pericolosità ordinariamente non possiedono ma che possono in concreto diventare tali per "particolari condizioni ambientali od operative".
Dalle considerazioni precedenti, che sono ampiamente condivise dallo scrivente per la linearità del ragionamento effettuato sul piano ermeneutico dal punto di vista sia logico-letterale che della coerenza sistematica, discende che anche laddove un pubblico dipendente subisca un'infermità dipendente da una causa di servizio nell'ambito di un'attività considerata pericolosa, il riconoscimento dello status di vittima del dovere presuppone che l'evento debba costituire, dal punto di vista causale, la concretizzazione di uno dei rischi oggetto della speciale protezione del legislatore, venendo in difetto a coincidere con la fattispecie che regola i benefici dell'infermità ricollegata ad una qualunque causa di servizio. Calando tali premesse normative nel caso di specie, emerge che il sinistro oggetto di causa si è verificato senz'altro a causa di servizio (come del resto già riconosciuto dall'amministrazione) visto che il ricorrente si è infortunato mentre, in divisa ed armato, faceva la spola fra il luogo di guardia e quello in cui avrebbe dovuto riposare e che tale servizio era afferente alla vigilanza di una rilevante infrastruttura militare, ma che lo stesso è stato concretamente causato non da uno dei rischi tipici speciali in forza dei quali la legge ha posto detta attività su un piano diverso da quelle ordinarie
(es. quelli che derivano dall'uso delle armi o perlomeno dalle funzioni di custodia e difesa del luogo vigilato), bensì dall'uscita di strada, per ragioni non esplicitate in causa, dell'automezzo che lo trasportava e perciò per un rischio
1111 correlato alla circolazione stradale degli autoveicoli che non è direttamente correlato all'attività di vigilanza oggetto di speciale protezione.
In tale contesto merita osservare che i precedenti di legittimità che sono stati citati da parte ricorrente non sono in contrasto con quanto affermato in questa sede: a titolo esemplificativo, il sinistro stradale di cui tratta la sentenza n.
35218/2021 è stato cagionato dalla concretizzazione di un rischio tipico dell'attività di soccorso, dovuto alla circolazione mediante un automezzo speciale che trasportava un autogru (anche senza volere richiamare la rilevanza delle condizioni ambientali concrete ai sensi del comma 564), mentre l'incidente in discussione nella sentenza n. 10791/2017 è avvenuto nell'ambito di un inseguimento condotto da un agente di polizia nell'ambito dell'attività svolta al fine di reprimere attività criminale. Identica conclusione concerne la fattispecie scrutinata dalla sentenza n. 26012/2018 poiché ivi si discuteva di un sinistro stradale occorso ad un agente di polizia di ritorno da un servizio di pattugliamento finalizzato a contrastare l'organizzazione sarda dell'Anonima
Sequestri perché in questo caso la Corte ha confermato la correttezza del ragionamento del Giudice di secondo grado che aveva sostenuto che il rischio tipico del servizio di pattugliamento svolto in strada dagli agenti sussisteva, anche in ragioni delle condizioni peculiari di sforzo dell'attività compiuta ai sensi del comma 564, a prescindere dal fatto che al momento dell'incidente gli operatori stessero compiendo un inseguimento o ritornando in caserma.
A diverse conclusioni non può giungersi neppure esaminando la richiesta subordinata di considerare l'evento ai sensi del comma 564 perché difetta radicalmente in causa l'allegazione della sussistenza di condizioni ambientali ed operative particolari che potessero rendere il trasporto con il mezzo militare differente e quindi in grado di elevare il rischio da circolazione stradale rispetto a quello ordinariamente sussistente.
5. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, non sussistendo le condizioni di legge per attribuire al lo status di vittima Parte_1 del dovere, con conseguente assorbimento di tutte le questioni poste in ordine alle prestazioni assistenziali erogabili. Visto l'art. 92 c.p.c. nella versione interpolata dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, le spese di lite
1122 vanno interamente compensate tra le parti in ragione dell'opinabilità delle valutazioni correlate al giudizio di qualificazione della fattispecie nell'ottica della concretizzazione del rischio tutelato dalla legge, in un contesto ermeneutico che è stato meglio chiarito soltanto da una pronuncia pubblicata in corso di causa dopo il deposito della perizia, senza considerare che il resistente non ha svolto attività difensiva dopo il conferimento CP_1 dell'incarico peritale, non avendo depositato le note nel termine previsto dall'art. 429 c.p.c. e avendo omesso di comparire all'udienza di discussione del
28.2.2025. Gli oneri di CTU, liquidati con decreto dell'8.10.2024, per le medesime considerazioni di alea processuale, vanno posti definitivamente a carico solidale delle parti in causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa interamente le spese di lite;
- pone gli oneri di CTU, liquidati con decreto dell'8.10.2024, definitivamente a carico solidale delle parti in causa.
Perugia, 28.2.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
1133 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La disposizione richiamata stabilisce che: “Ai magistrati ordinari, ai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, al personale del Corpo forestale dello Stato, ai funzionari di pubblica sicurezza, al personale del Corpo di polizia femminile, al personale civile della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ai vigili del fuoco, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa un'elargizione nella misura di lire 100 milioni.” 2 cfr Cass., sez. lavoro, 24953/2021.