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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 09 novembre 2018 e contraddistinta dal n. 2846/2018, iscritto al n.6240/18 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 giugno 202a e pendente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Bagnulo, codice fiscale , in virtù di procura alle liti C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del primo grado, nonché in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato,
-appellante-
e
Controparte_1
-appellata contumace- REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
e
Siena società a responsabilità limitata unipersonale, codice fiscale, par- CP_2
tita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e per P.IVA_1
essa , già a seguito di atto di fusione Controparte_3 CP_4
per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti dott. , notaio in Milano, rep. Persona_1
75095 racc. 15653, con sede in San Donato Milanese alla via dell' Unione Europea n.
6°-6B, capitale sociale euro 1.000.000=i.v., iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordina- P.IVA_2
mento di , in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa Controparte_5 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), nominata con CP_6 C.F._3
procura del 21.10.2022, autenticata dal Notaio Dott. di Milano, Rep. Persona_2
5488 Racc. 4129, elettivamente domiciliata l'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
), che la difende e rappresenta giusta procura alle liti allegata C.F._4
all'atto di costituzione in appello,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con citazione notificata il 12.12.2018 impugnava la sentenza, Parte_1
indicata in epigrafe, notificata il 12.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11907/2015 del R.G.C. promosso dall'attuale appellante nei confronti della per opporre il decreto ingiuntivo n. 3312/2015 Controparte_1
del medesimo Tribunale. L'istituto di credito in sede monitoria chiedeva il pagamento della somma corrispondente al saldo debitore del conto corrente n. 70320 e relative aperture di credito. L'ingiunto opponeva: a) l'inefficacia della dichiarazione di riconosci-
mento di debito allegata dalla banca;
b) la nullità del contratto perché non sottoscritto dall'istituto di credito;
c) l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti spese e c.m.s,
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applicando i c.d. giorni valuta in maniera fittizia;
d) la nullità della clausola di c.m.s. per indeterminatezza dell'oggetto; e) l'estraneità al contenzioso della lettera contratto di cre-
dito del 2008 perché riferita ad un conto corrente non azionato;
f) l'inefficacia della let-
tera contratto di credito del 2011 perché, pur essendo indicato il tasso da applicare al fido concesso, non specificava il valore del tasso applicato su base annua per effetto della capitalizzazione trimestrale;
g) il mancato rispetto della correspettività nell'applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Agiva in via riconvenzionale per le somme ritenute dovute per pregressi rapporti. Successivamente alla prima udienza,
a seguito della quale il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e prendeva atto della mancata richiesta dei termini di cui all'art. 183
VI co c.p.c., parte opponente, costituendosi con un nuovo procuratore, introduceva an-
che la questione relativa alla confluenza, sul conto oggetto di contestazione, dei saldi inerenti altri pregressi rapporti di conto corrente a loro volta gravati da addebiti illegittimi,
nonché l'applicazione di tassi d'interesse usurai.
2. Il Tribunale rigettava l'opposizione menzionando la sentenza della S.C. a ss.uu.
n. 898/2018 di statuizione dell'irrilevanza della sottoscrizione del responsabile dell'isti-
tuto di credito sul contratto quadro, firmato dal cliente ed avente avuto esecuzione, dal
Tribunale giudicato applicabile anche ai contratti di conto corrente. Il giudice prendeva atto della presenza della sottoscrizione del correntista, del deposito dell'estratto conto con indicazione delle operazioni registrate, della formulazione generica, tanto da sem-
brare di “mero stile”, delle questioni proposte inerenti gli interessi al tasso ultra legale e le c.m.s. La capitalizzazione trimestrale degli interessi era applicata con correspettività.
Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale , per la diversità del titolo rispetto quello azionato dalla banca, la discrezionalità, in tal caso, da parte del giudice in punto di opportunità del simultaneus processus, la valutazione dettata da motivi di economia processuale e dal carattere dilatorio della domanda.
3. L'appellante poneva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
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a) Mancata prova del credito azionato. Il giudice aveva errato nel ritenere suffi-
ciente il deposito dell'estratto conto da cui si evincono le operazioni relative al conto corrente. Gli estratti conto del rapporto n. 70320 non erano integrali mancando il IV
trimestre 2014 e, al 30.9.2014 il conto presentava un'esposizione di €. 1.348.116,79,
mentre al 9.1.2015 il saldo era incrementato senza giustificazione ad €1.506.714,66. Il
conto n. 70320 era la prosecuzione di altri conti, come dimostrato dall'annotazione del
03.08.2009 della passività pari ad €. 478.638,08 per “giro saldo conto c.c. 33102.07
c.o. Salerno”, frutto di annotazione di somme non dovute.
Il correntista era titolare, tra gli altri, del conto n. 33102.07 la cui esposizione confluiva nell'importo di euro 478.638,08 a sua volta addebitato nel rapporto n. 70320.
Risultava carente la forma scritta del contratto, in violazione del disposto di cui all'art. 117 del DLG n.385/93.
Sul conto oggetto del monitorio confluivano le competenze dei conti anticipi nn.
62067.79- 33102.07-6745144 e la mancata prova delle competenze dei conti anticipi determinava la mancata prova del credito ingiunto.
videnziava l'assenza di contestazione quanto alla carenza di prova;
Parte_1
b) in subordine eccepiva la necessità di procedere allo storno della somma di euro
478.638,08, proveniente da altro conto, esclusa la differenza tra il saldo al 30.09.2014
ed il saldo relativo al IV trimestre 2014, perché non provata, escludere le competenze dei conti anticipi nn. 62067.79- 33102.07-6745144 confluite sul conto ordinario – il cui saldo è stato azionato con il decreto opposto.
c) Contestava la sentenza impugnata nella parte in cui definiva generiche le con-
testazioni mosse in tema di interessi e commissioni.
L'appellante, all'udienza del 04.6.2024 così concludeva:” L'Avv. Luca Bagnulo, procu-
ratore dell'appellante si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto, eccepito nei propri scritti
difensivi, ribadendo in particolar modo la evidente carenza di prova del credito azionato
dalla , stante la lacunosità della documentazione contabile depositata in atti. CP_7
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Eccepisce, altresì, la nullità dell'elaborato peritale perché sviluppato tenendo conto di
documenti non ritualmente depositati. Anche in questa sede, come già rilevato in sede
di operazioni peritali, si ribadisce che parte appellata non ha mai depositato nel giudizio
di secondo grado la produzione del primo grado con i relativi estratti conto;
di tali docu-
menti non sene doveva tener alcun conto perché non ritualmente depositati in giudizio.
In ordine alla scrittura del 29/09/2011, ribadisce che la stessa non è legittima in quanto
ivi viene regolata un'apertura di credito di euro 775.000,00 con validità sino all'1/03/2012
(coma accertato dallo stesso ctu) sotto forma di scoperto al tasso dell'8,45% - tasso del
12,45% per il c.d. tasso di sconfinamento. Orbene la scrittura è limitata al solo periodo
29/9/2011- 01/03/2012 e limitatamente al fido concesso. In ogni caso la dizione utilizzata
è generica;
infatti la linea di credito di euro 775.0000,00 deve essere regolata come
apertura di credito in c/c (la relativa casella non è spuntata) e non come scoperto di
conto corrente che presuppone l'assenza di una linea di credito. Da ciò discende, irri-
mediabilmente, che il ricalcolo debba essere effettuato solo ed esclusivamente utiliz-
zando i tassi BOT per tutto il periodo. In ordine alle altre tematiche di causa si riporta a
quanto già dedotto negli scritti difensivi, rilevando che – ove non condivise le richieste
formulate – comunque l'ipotesi corretta è quella rubricata con la dizione 4 B che prevede
la rideterminazione del saldo del c/c n.70320.20 azzerando gli addebiti rivenienti dai
conti collegati n.33102.07 e n.62067.79 ed escludendo la capitalizzazione trimestrale
praticata dalla banca con l'accertamento di un credito complessivo della banca pari ad
euro 45.958,99.In questi presupposti chiede riconvocarsi il CTU per le integrazioni del
caso, ovvero rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. In via gradata con-
clude per l'accoglimento del gravame e chiede assegnarsi la causa a sentenza con i
termini di legge”. In precedenza, con l'atto introduttivo del gravame, parte appellante aveva concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto rideterminando, in subordine, l'importo eventualmente dovuto, in virtù delle eccezioni proposte, con vittoria di spese.
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C 4. cessionaria del credito oggetto del giudizio, tramite Controparte_8 CP_4
cui subentrava nel corso del grado di gravame,
[...] Controparte_3
evidenziava la correttezza della prima sentenza nella parte in cui giudicava di “mero stile” le eccezioni, senza alcun riferimento concreto al contratto bancario in atti. il con-
tratto di conto di conto corrente n. 70320,20 era del 2007 e prevedeva la reciprocità
dell'addebito degli interessi;
gli estratti conto non erano mai stati contestati;
il tasso so-
glia non risultava superato perché le c.m.s. erano dall'opponente proposte in confronto con dati palesemente disomogenei. La domanda riconvenzionale per il saldo di diversi altri rapporti non oggetto del D.I. era priva di riscontro probatorio, gravante sull'oppo-
nente, in punto di estratti conto e contratti. Evidenziava come il c/c 70320 fosse stato aperto il 1 febbraio del 2007, mentre il c/c n. 33102 di cui riferisce controparte fosse stato chiuso nell'agosto 2009 e in atti non era versata la contabile dell'accredito.
Le conclusioni rassegnate all'udienza del 04.6.2024 erano per: “A) Dichiarare inammis-
sibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'ap-
pello proposto dal signor vverso la sentenza n. 284 6/2018 emessa Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord;
B) Condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre
al rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed oltre gli oneri di legge.”
5. La Corte, pregio rigetto dell'istanza di sospensiva, all'udienza del 14 marzo
2023, constatato come non riproposta l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta. La causa era successivamente rimessa sul ruolo al fine di nominare un consulente contabile incaricato di relazionare sul saldo del c/c n.70320.20 previa ricostruzione dei rapporti dare/avere. Il dott.
[...]
depositava l'elaborato nel quale indicava quattro diverse ipotesi di calcolo Persona_3
inserendo l'incidenza di altri rapporti di conto corrente e l'incidenza degli interessi ana-
tocistici, con una creditoria in favore della banca variabile tra euro 1.099.641,01 ed €.
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45.958,99. Parte appellante eccepiva la nullità dell'elaborato peritale perché sviluppato tenendo conto di documenti non ritualmente depositati e, in subordine, considerava fon-
data la ricostruzione mano gravosa per il correntista. L'appellato contestava le ipotesi ricostruttive del CTU non aderenti ai quesiti formulati ed il giudizio formulato circa l'as-
senza, nei contratti sottoscritti tra le parti, di una valida clausola anatocistica sino al
29.09.2011.
Motivi della decisione
6. La Corte rileva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Tale circostanza, tuttavia, non eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, secondo anche quanto confermato dalla S.C., con sentenza n. 25155/2020, non comporta l'obbligo per il giudice di appello di disporre la mediazione “atteso che in grado d'appello l'espe-
rimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”. La Corte,
nella fattispecie in esame, stante il tempo decorso, ritiene di dover addivenire diretta-
mente alla decisione.
7. La riconvenzionale proposta dal correntista in primo grado e dichiarata inam-
missibile con l'impugnata sentenza non è stata riproposta in appello ed è quindi estra-
nea alla disamina del gravame.
8. La Corte dichiara la contumacia della Controparte_1
destinataria della notifica dell'atto di citazione in appello e non costituitasi in appello, al quale partecipava, evidentemente ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito.
9. L'eccezione di nullità della CTU espletata nel gravame è infondata ed è riget-
tata. Per l'appellante il vizio derivava dallo sviluppo dell'elaborato tenendo conto di do-
cumenti non ritualmente depositati in giudizio perché parte appellata non riproduceva in appello la documentazione già prodotta in primo grado, come effettivamente avvenuto non risultando versato il fascicolo di primo grado della Controparte_1
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S.p.a. la quale, tuttavia, aveva depositato innanzi al Tribunale la documentazione con modalità telematica.
L'infondatezza dell'eccezione consegue dall'inclusione dei documenti nel fascicolo di-
gitale del primo grado nel quale confluiscono, in virtù di quanto disposto dall'art. 34, co.
1, d.m. 44/2011, sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati, sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere, come sancito dalla S.C. con la decisione n. 7923/2024. Il fascicolo è ormai da considerarsi come unico, che raccoglie tutti i documenti, non essendo prevista la possibilità di ritiro dei documenti informatici, telematicamente appresi, con la conseguenza di consentire alla
Corte, e quindi anche al CTU, di poter comunque consultare la documentazione versata in atti dall'opposto in primo grado, superando il dictum della S.C., inerente la necessaria nuova produzione in appello della documentazione, ormai resa non influente con il pro-
cesso telematico con piena attuazione del principio di “non dispersione (o di acquisi-
zione) della prova”.
10. L'appellante contestava anche che la scrittura del 29.9.2011, esaminata dal
CTU, non poteva essere considerata un riferimento dell'elaborato peritale perché
avente ad oggetto la regolamentazione di un'apertura di credito di euro 775.000,00 con validità sino all'1/03/2012 sotto forma di scoperto al tasso dell'8,45% - tasso del 12,45%
per il c.d. tasso di sconfinamento, quindi limitata temporalmente al 01/03/2012 ed al fido concesso.
Il consulente, sul punto replicava già nell'elaborato evidenziando come il riferimento della scheda al conto n.70320,20 fosse esplicito e precisava di aver tenuto conto, a decorrere dall'01.03.2012, ovverosia per il periodo successivo alla scadenza del fido,
unicamente del tasso di sconfinamento – legittimamente convenuto in contratto nella misura del 12,45% - dacché, giunto a scadenza, l'affidamento non era stato rimborsato.
La Corte concorda con l'ausiliario e considera l'eccezione non condivisibile, posto che il limite temporale di efficacia dettato dal documento era stato considerato nei conteggi
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predisposti dal consulente.
11. Il primo motivo di appello è infondato non essendo emersa la carenza documen-
tale allegata dall'appellante, idonea ad impedire la ricostruzione del rapporto di conto corrente. Il CTU ha difatti esaminato gli estratti del c/c di corrispondenza n.70320.20,
comprensivi dei riassunti scalari e dei prospetti di liquidazione delle competenze, a de-
correre dall'01.02.2007 – data di accensione del rapporto – e sino al 24.09.2014, epoca in cui il conto esponeva un saldo debitore – comprensivo delle competenze di fine tri-
mestre – di euro 1.348.093,61. La documentazione prodotta in primo grado compren-
deva anche il contratto di accensione del rapporto n.70320.20 dell'01.02.2007, la scheda negoziale del 29.02.2008 relativa alla concessione di n.2 linee di credito – ri-
spettivamente di euro 208.000,00 ed euro 161.000,00 – concesse per scoperto di conto corrente a revoca, la scheda negoziale del 29.09.2011 relativa alla concessione di una linea di credito di euro 775.000,00, per scoperto di conto corrente, valida sino all'01.03.2012, la missiva del 19.06.2013 – inviata dal correntista e dai suoi fideiussori
Contr a di riconoscimento del debito con proposta di ripianamento rateale. Detta docu-
mentazione risultava idonea alla ricostruzione del rapporto effettuata dal CTU. Anche il requisito della forma scritta contrattuale era rispettata e l'allegazione dell'appellante riferita alla mancata contestazione da parte della banca dell'assenza di prova è infon-
data perché la contestazione emergeva dalla impostazione difensiva della banca in-
compatibile con la mancata prova delle ragioni di credito. L'istituto della non contesta-
zione di cui all'art. 115 c.p..c. è riservato alla valutazione dei fatti e non delle valutazioni qual è l'idoneità dei documenti a dimostrare i fatti costitutivi, riservata al giudice.
12. Le vicende riferite a diversi conti correnti i cui importi confluivano su quello og-
getto del giudizio sono estranee al contenzioso in esame. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non sollevava alcuna questione al riguardo, le parti non chiede-
vano al giudice la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c per l'eventuale integrazione e/o modificazione della domanda come dato atto dal Tribunale con
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l'ordinanza dell'11.8.2016. La costituzione del nuovo procuratore in giudizio, avvenuta il 28.3.2017 sollevava per la prima volta la questione ma tuttavia interveniva a perimetro decisorio già immodificabile.
La questione posta non era oggetto della sentenza di primo grado, evidentemente per quanto appena esposto, e a fortiori non poteva esserlo in appello, costituendo un no-
vum su fatti non oggetto del contraddittorio del grado precedente del giudizio. La que-
stione ha ad oggetto l'allegata illegittimità di rimesse debitorie sul conto corrente oggetto del ricorso monitorio, con specifico riferimento agli altri rapporti di conto corrente e con riferimento ai vizi di questi e necessitava di specifica tempestiva domanda non formulata nei termini concessi dal codice di rito. Ben avrebbe potuto l'opponente porre la que-
stione in primo grado rispettando i termini dettati dall'art. 183 Vi co c.p.c. posto che la
S.C., con l'ordinanza n. 14369/2019, precisa che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso, come certamente avvenuto nella controversia in esame. Il decorso della prima udienza senza concessione del termine tuttavia impe-
diva la modifica che a maggior ragione non poteva utilmente essere oggetto dell'appello posto che in tale grado non sono ammissibili le eccezioni che, pur se rilevabili d'ufficio,
si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine, come sancito dalla S.C. con la sentenza n.16602/2013.
Il tema sottoposto al giudice nella fattispecie era certamente nuovo perché capace di estendere l'indagine a conti differenti da quello oggetto del contenzioso sul quale l'ec-
cepita invalidità delle rimesse si verificava, secondo la prospettazione dell'opponente,
in virtù del vizio genetico del rapporto originario non oggetto dell'originaria opposizione.
La Corte esclude quindi la fondatezza del motivo di appello e non considera le ipotesi ricostruttive del rapporto formulate dal CTU esaminava l'incidenza delle rimesse prove-
nienti da altri rapporti di conto corrente.
13. Il terzo motivo di gravame è invece fondato in quanto la Corte ritiene che le
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questioni tempestivamente sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo, inerenti gli interessi praticati e le commissione applicate, dovessero essere esaminate nel merito non potendo essere considerate di “mero stile” come ritenuto dalla sentenza di primo grado. Le eccezioni erano correttamente formulate con riferimento ai vizi eccepiti, tassi debitori “usurai”, commissioni di massimo scoperto ed interessi illegittimamente capita-
lizzati riguardo l'intero rapporto di conto corrente, con contestazione generalizzata, per tutta la durata del rapporto che non chiedeva ulteriori analitiche disamine. La Corte, a tal riguardo, procedeva all'istruttoria conferendo incarico al a dr. che Persona_4
redigeva un elaborato assolutamente idoneo a costituire valido riferimento nella rico-
struzione del rapporto contabile intercorso. Il consulente, dopo aver esaminato la do-
cumentazione versata in atti, esaustiva, escludeva la riferibilità al conto oggetto del giu-
dizio del documento del 29.02.2008 di concessione di due linee di credito, avente ad oggetto un altro conto corrente;
constatava come la scheda negoziale del 29.09.2011
fosse relativa alla concessione di una linea di credito, valida sino all'01.03.2012, di euro
775.000,00 per scoperto di conto corrente regolata – nell'ambito del rapporto n.70320.20, con indicazione delle condizioni economiche e specifica approvazione della clausola mediante la quale la banca si riservava la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche applicabili al rapporto, senza accettazione espressa della clausola anatocistica. Esaminava il contratto perfezionato il 20.06.2013 di concessione di tre linee di credito, utilizzabili mediante apertura di credito regolata sul c/c n.70320.20, con specificazione delle condizioni economiche,
specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale delle competenze nonché di quella mediante la quale la banca si riservava la facoltà di va-
riare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche applicabili al rapporto. Verificava come non si fosse superato il tasso soglia sia entro fido che oltre fido e quindi redigeva due scenari distinti e quattro conteggi alternativi che si differen-
ziavano per l'esclusione delle rimesse provenienti da altri conti.
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Dei quattro conteggi elaborati la, Corte come già esposto, ne esaminerà solo due esclu-
dendo lo scenario denominato “ B” che tiene conto dell'eccezione tardiva di parte ap-
pellante in ordine agli ulteriori rapporti bancari. Tiene conto solo dei conteggi predisposti mantenendo inalterati gli addebiti contabilizzati dalla banca sul c/c n.70320.20, con due conteggi alternativi, il primo, pari ad euro 1.099.641,01 lasciando inalterata la capita-
lizzazione trimestrale praticata dalla banca. Il secondo, di euro 1.047.768,35, esclu-
dendo qualsiasi effetto anatocistico. I criteri utilizzati per i conteggi erano dal CTU chia-
ramente indicati, condivisi dalla Corte, non oggetto di specifiche fondate contestazioni provenienti dalle parti in causa ad eccezione di quelle di seguito indicate che tuttavia non sono condivise.
Il consulente riscontrava l'assenza, nei contratti sottoscritti tra le parti, di una valida clau-
sola anatocistica sino al 29.09.2011, epoca di sottoscrizione del contratto di affidamento con indicazione di tassi di cui il CTU teneva conto, ovviamente a partire da tale data.
Parte appellata contestava il criterio adottato perché erroneamente basato “sulla man-
canza del contratto di apertura del c/c oggetto della CTU” ed il dott. replicava Per_3
come il contratto, effettivamente esistente, non recasse tuttavia l'indicazione del tasso da applicarsi in ipotesi di concessione di apertura di credito, disciplinando unicamente il
“tasso su scoperti non a fronte di fido”, con la conseguenza di non considerare applica-
bile quanto indicato nel contratto del 01.02.2007 rinvenendo l'esistenza di un'apertura di credito sin dall'origine del rapporto. In particolare accadeva che la banca, acceso il rapporto e in assenza di qualsiasi accredito registrato in conto, provvedeva a pagare ben n.11 assegni emessi dal correntista – in assenza totale di provvista – per comples-
sivi euro 110.239,18. Constatava anche un giro saldo c.c. n.33102.07 c.o. Salerno di euro 478.638,08 contabilizzata sul c/c n.70320.20 in data 03.08.2009.
La Corte concorda con l'indicazione proveniente dal dott. tante l'evidente im- Per_3
possibilità di assimilare il tasso su scoperti non affidati, cioè non concordati, con l'aper-
tura di credito, chiaramente frutto di una volontà negoziale delle parti e,
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conseguentemente, non adotta il conteggio indicato come 1° ma assume a riferimento quello contraddistinto come 2A con un credito della banca di euro 1.047.768,35 al
27.8.2015.
14. Nonostante la riduzione della somma riconosciuta in favore dell'istituto di credito l'appellante deve essere condannato alle spese del grado del giudizio perché comunque
“sostanzialmente soccombente” nei confronti del creditore cessionario, la cui legittima-
zione a partecipare al contenzioso è documentata e non oggetto di contestazione, tito-
lare del diritto di essere ristorato delle spese di lite da porre a carico dell'appellante e liquidate, stante la natura delle questioni poste all'attenzione della Corte, nei minimi ta-
riffari. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022 precisano come vi possa essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente. Il Tribunale, quindi, in virtù del sopravvenuto orien-
tamento che poneva fine a due indirizzi giurisprudenziali in precedenza divergenti sul punto, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della la banca,
tenendo conto, come valore della lite, dell'importo effettivamente riconosciuto e con compensazione del 30% delle spese di lite, in considerazione della riduzione dell'im-
porto riconosciuto in favore dell'istituto di credito, non potendo procedersi alla riforma del governo delle spese di lite del primo grado, che aveva disposto la compensazione,
in mancanza di appello incidentale da parte della banca.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 09 novembre
2018 e contraddistinta dal n. 2846/2018, in parziale accoglimento dell'appello e in ri-
forma dell'impugnata sentenza, limitatamente al capo a) del dispositivo, avente ad
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oggetto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3312/2015 del Tribunale di Napoli Nord del 19.11.2015
e condanna l pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 1.047.768,35 oltre interessi al tasso legale, come richiesti con il ri-
corso monitorio, dal 27.8.2015 al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_10
spese di lite del grado del giudizio che liquida, previa compensazione del 30%, in
€.8.200,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, per il 70% a carico di d il 30% di Parte_1 [...]
CP_10
Così deciso 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Pasquale Cristiano
Rg 6240/18 i est. Sandro Figliozzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Pasquale Cristiano - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - Consigliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli
Nord, pubblicata in data 09 novembre 2018 e contraddistinta dal n. 2846/2018, iscritto al n.6240/18 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 4 giugno 202a e pendente
TRA
codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Bagnulo, codice fiscale , in virtù di procura alle liti C.F._2
in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del primo grado, nonché in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato,
-appellante-
e
Controparte_1
-appellata contumace- REPUBBLICA ITALIANA
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e
Siena società a responsabilità limitata unipersonale, codice fiscale, par- CP_2
tita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e per P.IVA_1
essa , già a seguito di atto di fusione Controparte_3 CP_4
per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti dott. , notaio in Milano, rep. Persona_1
75095 racc. 15653, con sede in San Donato Milanese alla via dell' Unione Europea n.
6°-6B, capitale sociale euro 1.000.000=i.v., iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano, Monza, Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale , società con unico socio nonché soggetta a direzione e coordina- P.IVA_2
mento di , in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa Controparte_5 [...]
nata a [...] il [...] (C.F. ), nominata con CP_6 C.F._3
procura del 21.10.2022, autenticata dal Notaio Dott. di Milano, Rep. Persona_2
5488 Racc. 4129, elettivamente domiciliata l'Avv. Giovan Battista Santangelo (C.F.
), che la difende e rappresenta giusta procura alle liti allegata C.F._4
all'atto di costituzione in appello,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. , con citazione notificata il 12.12.2018 impugnava la sentenza, Parte_1
indicata in epigrafe, notificata il 12.11.2018, emessa dal Tribunale di Napoli Nord nel procedimento n. 11907/2015 del R.G.C. promosso dall'attuale appellante nei confronti della per opporre il decreto ingiuntivo n. 3312/2015 Controparte_1
del medesimo Tribunale. L'istituto di credito in sede monitoria chiedeva il pagamento della somma corrispondente al saldo debitore del conto corrente n. 70320 e relative aperture di credito. L'ingiunto opponeva: a) l'inefficacia della dichiarazione di riconosci-
mento di debito allegata dalla banca;
b) la nullità del contratto perché non sottoscritto dall'istituto di credito;
c) l'applicazione di interessi ultralegali non dovuti spese e c.m.s,
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applicando i c.d. giorni valuta in maniera fittizia;
d) la nullità della clausola di c.m.s. per indeterminatezza dell'oggetto; e) l'estraneità al contenzioso della lettera contratto di cre-
dito del 2008 perché riferita ad un conto corrente non azionato;
f) l'inefficacia della let-
tera contratto di credito del 2011 perché, pur essendo indicato il tasso da applicare al fido concesso, non specificava il valore del tasso applicato su base annua per effetto della capitalizzazione trimestrale;
g) il mancato rispetto della correspettività nell'applica-
zione della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Agiva in via riconvenzionale per le somme ritenute dovute per pregressi rapporti. Successivamente alla prima udienza,
a seguito della quale il giudice non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e prendeva atto della mancata richiesta dei termini di cui all'art. 183
VI co c.p.c., parte opponente, costituendosi con un nuovo procuratore, introduceva an-
che la questione relativa alla confluenza, sul conto oggetto di contestazione, dei saldi inerenti altri pregressi rapporti di conto corrente a loro volta gravati da addebiti illegittimi,
nonché l'applicazione di tassi d'interesse usurai.
2. Il Tribunale rigettava l'opposizione menzionando la sentenza della S.C. a ss.uu.
n. 898/2018 di statuizione dell'irrilevanza della sottoscrizione del responsabile dell'isti-
tuto di credito sul contratto quadro, firmato dal cliente ed avente avuto esecuzione, dal
Tribunale giudicato applicabile anche ai contratti di conto corrente. Il giudice prendeva atto della presenza della sottoscrizione del correntista, del deposito dell'estratto conto con indicazione delle operazioni registrate, della formulazione generica, tanto da sem-
brare di “mero stile”, delle questioni proposte inerenti gli interessi al tasso ultra legale e le c.m.s. La capitalizzazione trimestrale degli interessi era applicata con correspettività.
Dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale , per la diversità del titolo rispetto quello azionato dalla banca, la discrezionalità, in tal caso, da parte del giudice in punto di opportunità del simultaneus processus, la valutazione dettata da motivi di economia processuale e dal carattere dilatorio della domanda.
3. L'appellante poneva all'attenzione della Corte i seguenti motivi di gravame:
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a) Mancata prova del credito azionato. Il giudice aveva errato nel ritenere suffi-
ciente il deposito dell'estratto conto da cui si evincono le operazioni relative al conto corrente. Gli estratti conto del rapporto n. 70320 non erano integrali mancando il IV
trimestre 2014 e, al 30.9.2014 il conto presentava un'esposizione di €. 1.348.116,79,
mentre al 9.1.2015 il saldo era incrementato senza giustificazione ad €1.506.714,66. Il
conto n. 70320 era la prosecuzione di altri conti, come dimostrato dall'annotazione del
03.08.2009 della passività pari ad €. 478.638,08 per “giro saldo conto c.c. 33102.07
c.o. Salerno”, frutto di annotazione di somme non dovute.
Il correntista era titolare, tra gli altri, del conto n. 33102.07 la cui esposizione confluiva nell'importo di euro 478.638,08 a sua volta addebitato nel rapporto n. 70320.
Risultava carente la forma scritta del contratto, in violazione del disposto di cui all'art. 117 del DLG n.385/93.
Sul conto oggetto del monitorio confluivano le competenze dei conti anticipi nn.
62067.79- 33102.07-6745144 e la mancata prova delle competenze dei conti anticipi determinava la mancata prova del credito ingiunto.
videnziava l'assenza di contestazione quanto alla carenza di prova;
Parte_1
b) in subordine eccepiva la necessità di procedere allo storno della somma di euro
478.638,08, proveniente da altro conto, esclusa la differenza tra il saldo al 30.09.2014
ed il saldo relativo al IV trimestre 2014, perché non provata, escludere le competenze dei conti anticipi nn. 62067.79- 33102.07-6745144 confluite sul conto ordinario – il cui saldo è stato azionato con il decreto opposto.
c) Contestava la sentenza impugnata nella parte in cui definiva generiche le con-
testazioni mosse in tema di interessi e commissioni.
L'appellante, all'udienza del 04.6.2024 così concludeva:” L'Avv. Luca Bagnulo, procu-
ratore dell'appellante si riporta a tutto quanto dedotto, richiesto, eccepito nei propri scritti
difensivi, ribadendo in particolar modo la evidente carenza di prova del credito azionato
dalla , stante la lacunosità della documentazione contabile depositata in atti. CP_7
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Eccepisce, altresì, la nullità dell'elaborato peritale perché sviluppato tenendo conto di
documenti non ritualmente depositati. Anche in questa sede, come già rilevato in sede
di operazioni peritali, si ribadisce che parte appellata non ha mai depositato nel giudizio
di secondo grado la produzione del primo grado con i relativi estratti conto;
di tali docu-
menti non sene doveva tener alcun conto perché non ritualmente depositati in giudizio.
In ordine alla scrittura del 29/09/2011, ribadisce che la stessa non è legittima in quanto
ivi viene regolata un'apertura di credito di euro 775.000,00 con validità sino all'1/03/2012
(coma accertato dallo stesso ctu) sotto forma di scoperto al tasso dell'8,45% - tasso del
12,45% per il c.d. tasso di sconfinamento. Orbene la scrittura è limitata al solo periodo
29/9/2011- 01/03/2012 e limitatamente al fido concesso. In ogni caso la dizione utilizzata
è generica;
infatti la linea di credito di euro 775.0000,00 deve essere regolata come
apertura di credito in c/c (la relativa casella non è spuntata) e non come scoperto di
conto corrente che presuppone l'assenza di una linea di credito. Da ciò discende, irri-
mediabilmente, che il ricalcolo debba essere effettuato solo ed esclusivamente utiliz-
zando i tassi BOT per tutto il periodo. In ordine alle altre tematiche di causa si riporta a
quanto già dedotto negli scritti difensivi, rilevando che – ove non condivise le richieste
formulate – comunque l'ipotesi corretta è quella rubricata con la dizione 4 B che prevede
la rideterminazione del saldo del c/c n.70320.20 azzerando gli addebiti rivenienti dai
conti collegati n.33102.07 e n.62067.79 ed escludendo la capitalizzazione trimestrale
praticata dalla banca con l'accertamento di un credito complessivo della banca pari ad
euro 45.958,99.In questi presupposti chiede riconvocarsi il CTU per le integrazioni del
caso, ovvero rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni. In via gradata con-
clude per l'accoglimento del gravame e chiede assegnarsi la causa a sentenza con i
termini di legge”. In precedenza, con l'atto introduttivo del gravame, parte appellante aveva concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto rideterminando, in subordine, l'importo eventualmente dovuto, in virtù delle eccezioni proposte, con vittoria di spese.
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C 4. cessionaria del credito oggetto del giudizio, tramite Controparte_8 CP_4
cui subentrava nel corso del grado di gravame,
[...] Controparte_3
evidenziava la correttezza della prima sentenza nella parte in cui giudicava di “mero stile” le eccezioni, senza alcun riferimento concreto al contratto bancario in atti. il con-
tratto di conto di conto corrente n. 70320,20 era del 2007 e prevedeva la reciprocità
dell'addebito degli interessi;
gli estratti conto non erano mai stati contestati;
il tasso so-
glia non risultava superato perché le c.m.s. erano dall'opponente proposte in confronto con dati palesemente disomogenei. La domanda riconvenzionale per il saldo di diversi altri rapporti non oggetto del D.I. era priva di riscontro probatorio, gravante sull'oppo-
nente, in punto di estratti conto e contratti. Evidenziava come il c/c 70320 fosse stato aperto il 1 febbraio del 2007, mentre il c/c n. 33102 di cui riferisce controparte fosse stato chiuso nell'agosto 2009 e in atti non era versata la contabile dell'accredito.
Le conclusioni rassegnate all'udienza del 04.6.2024 erano per: “A) Dichiarare inammis-
sibile e comunque rigettare perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale l'ap-
pello proposto dal signor vverso la sentenza n. 284 6/2018 emessa Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord;
B) Condannare parte appellante al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre
al rimborso forfettario spese generali in ragione del 15% ed oltre gli oneri di legge.”
5. La Corte, pregio rigetto dell'istanza di sospensiva, all'udienza del 14 marzo
2023, constatato come non riproposta l'istanza ex art. 348 bis c.p.c., tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. L'udienza seguiva il rito della trattazione scritta. La causa era successivamente rimessa sul ruolo al fine di nominare un consulente contabile incaricato di relazionare sul saldo del c/c n.70320.20 previa ricostruzione dei rapporti dare/avere. Il dott.
[...]
depositava l'elaborato nel quale indicava quattro diverse ipotesi di calcolo Persona_3
inserendo l'incidenza di altri rapporti di conto corrente e l'incidenza degli interessi ana-
tocistici, con una creditoria in favore della banca variabile tra euro 1.099.641,01 ed €.
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45.958,99. Parte appellante eccepiva la nullità dell'elaborato peritale perché sviluppato tenendo conto di documenti non ritualmente depositati e, in subordine, considerava fon-
data la ricostruzione mano gravosa per il correntista. L'appellato contestava le ipotesi ricostruttive del CTU non aderenti ai quesiti formulati ed il giudizio formulato circa l'as-
senza, nei contratti sottoscritti tra le parti, di una valida clausola anatocistica sino al
29.09.2011.
Motivi della decisione
6. La Corte rileva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dal comma 1 bis dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010. Tale circostanza, tuttavia, non eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, secondo anche quanto confermato dalla S.C., con sentenza n. 25155/2020, non comporta l'obbligo per il giudice di appello di disporre la mediazione “atteso che in grado d'appello l'espe-
rimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2”. La Corte,
nella fattispecie in esame, stante il tempo decorso, ritiene di dover addivenire diretta-
mente alla decisione.
7. La riconvenzionale proposta dal correntista in primo grado e dichiarata inam-
missibile con l'impugnata sentenza non è stata riproposta in appello ed è quindi estra-
nea alla disamina del gravame.
8. La Corte dichiara la contumacia della Controparte_1
destinataria della notifica dell'atto di citazione in appello e non costituitasi in appello, al quale partecipava, evidentemente ex art. 111 c.p.c., la cessionaria del credito.
9. L'eccezione di nullità della CTU espletata nel gravame è infondata ed è riget-
tata. Per l'appellante il vizio derivava dallo sviluppo dell'elaborato tenendo conto di do-
cumenti non ritualmente depositati in giudizio perché parte appellata non riproduceva in appello la documentazione già prodotta in primo grado, come effettivamente avvenuto non risultando versato il fascicolo di primo grado della Controparte_1
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S.p.a. la quale, tuttavia, aveva depositato innanzi al Tribunale la documentazione con modalità telematica.
L'infondatezza dell'eccezione consegue dall'inclusione dei documenti nel fascicolo di-
gitale del primo grado nel quale confluiscono, in virtù di quanto disposto dall'art. 34, co.
1, d.m. 44/2011, sia gli atti inviati telematicamente dagli avvocati, sia tutti gli atti che si formano nel processo ad opera del giudice, dell'ausiliario e del cancelliere, come sancito dalla S.C. con la decisione n. 7923/2024. Il fascicolo è ormai da considerarsi come unico, che raccoglie tutti i documenti, non essendo prevista la possibilità di ritiro dei documenti informatici, telematicamente appresi, con la conseguenza di consentire alla
Corte, e quindi anche al CTU, di poter comunque consultare la documentazione versata in atti dall'opposto in primo grado, superando il dictum della S.C., inerente la necessaria nuova produzione in appello della documentazione, ormai resa non influente con il pro-
cesso telematico con piena attuazione del principio di “non dispersione (o di acquisi-
zione) della prova”.
10. L'appellante contestava anche che la scrittura del 29.9.2011, esaminata dal
CTU, non poteva essere considerata un riferimento dell'elaborato peritale perché
avente ad oggetto la regolamentazione di un'apertura di credito di euro 775.000,00 con validità sino all'1/03/2012 sotto forma di scoperto al tasso dell'8,45% - tasso del 12,45%
per il c.d. tasso di sconfinamento, quindi limitata temporalmente al 01/03/2012 ed al fido concesso.
Il consulente, sul punto replicava già nell'elaborato evidenziando come il riferimento della scheda al conto n.70320,20 fosse esplicito e precisava di aver tenuto conto, a decorrere dall'01.03.2012, ovverosia per il periodo successivo alla scadenza del fido,
unicamente del tasso di sconfinamento – legittimamente convenuto in contratto nella misura del 12,45% - dacché, giunto a scadenza, l'affidamento non era stato rimborsato.
La Corte concorda con l'ausiliario e considera l'eccezione non condivisibile, posto che il limite temporale di efficacia dettato dal documento era stato considerato nei conteggi
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predisposti dal consulente.
11. Il primo motivo di appello è infondato non essendo emersa la carenza documen-
tale allegata dall'appellante, idonea ad impedire la ricostruzione del rapporto di conto corrente. Il CTU ha difatti esaminato gli estratti del c/c di corrispondenza n.70320.20,
comprensivi dei riassunti scalari e dei prospetti di liquidazione delle competenze, a de-
correre dall'01.02.2007 – data di accensione del rapporto – e sino al 24.09.2014, epoca in cui il conto esponeva un saldo debitore – comprensivo delle competenze di fine tri-
mestre – di euro 1.348.093,61. La documentazione prodotta in primo grado compren-
deva anche il contratto di accensione del rapporto n.70320.20 dell'01.02.2007, la scheda negoziale del 29.02.2008 relativa alla concessione di n.2 linee di credito – ri-
spettivamente di euro 208.000,00 ed euro 161.000,00 – concesse per scoperto di conto corrente a revoca, la scheda negoziale del 29.09.2011 relativa alla concessione di una linea di credito di euro 775.000,00, per scoperto di conto corrente, valida sino all'01.03.2012, la missiva del 19.06.2013 – inviata dal correntista e dai suoi fideiussori
Contr a di riconoscimento del debito con proposta di ripianamento rateale. Detta docu-
mentazione risultava idonea alla ricostruzione del rapporto effettuata dal CTU. Anche il requisito della forma scritta contrattuale era rispettata e l'allegazione dell'appellante riferita alla mancata contestazione da parte della banca dell'assenza di prova è infon-
data perché la contestazione emergeva dalla impostazione difensiva della banca in-
compatibile con la mancata prova delle ragioni di credito. L'istituto della non contesta-
zione di cui all'art. 115 c.p..c. è riservato alla valutazione dei fatti e non delle valutazioni qual è l'idoneità dei documenti a dimostrare i fatti costitutivi, riservata al giudice.
12. Le vicende riferite a diversi conti correnti i cui importi confluivano su quello og-
getto del giudizio sono estranee al contenzioso in esame. Con l'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente non sollevava alcuna questione al riguardo, le parti non chiede-
vano al giudice la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI co c.p.c per l'eventuale integrazione e/o modificazione della domanda come dato atto dal Tribunale con
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l'ordinanza dell'11.8.2016. La costituzione del nuovo procuratore in giudizio, avvenuta il 28.3.2017 sollevava per la prima volta la questione ma tuttavia interveniva a perimetro decisorio già immodificabile.
La questione posta non era oggetto della sentenza di primo grado, evidentemente per quanto appena esposto, e a fortiori non poteva esserlo in appello, costituendo un no-
vum su fatti non oggetto del contraddittorio del grado precedente del giudizio. La que-
stione ha ad oggetto l'allegata illegittimità di rimesse debitorie sul conto corrente oggetto del ricorso monitorio, con specifico riferimento agli altri rapporti di conto corrente e con riferimento ai vizi di questi e necessitava di specifica tempestiva domanda non formulata nei termini concessi dal codice di rito. Ben avrebbe potuto l'opponente porre la que-
stione in primo grado rispettando i termini dettati dall'art. 183 Vi co c.p.c. posto che la
S.C., con l'ordinanza n. 14369/2019, precisa che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. è consentita sempre che rimangano immutate le parti del giudizio nonché la vicenda sostanziale oggetto dello stesso, come certamente avvenuto nella controversia in esame. Il decorso della prima udienza senza concessione del termine tuttavia impe-
diva la modifica che a maggior ragione non poteva utilmente essere oggetto dell'appello posto che in tale grado non sono ammissibili le eccezioni che, pur se rilevabili d'ufficio,
si fondano su fatti non tempestivamente allegati in primo grado e introducono nuovi temi d'indagine, come sancito dalla S.C. con la sentenza n.16602/2013.
Il tema sottoposto al giudice nella fattispecie era certamente nuovo perché capace di estendere l'indagine a conti differenti da quello oggetto del contenzioso sul quale l'ec-
cepita invalidità delle rimesse si verificava, secondo la prospettazione dell'opponente,
in virtù del vizio genetico del rapporto originario non oggetto dell'originaria opposizione.
La Corte esclude quindi la fondatezza del motivo di appello e non considera le ipotesi ricostruttive del rapporto formulate dal CTU esaminava l'incidenza delle rimesse prove-
nienti da altri rapporti di conto corrente.
13. Il terzo motivo di gravame è invece fondato in quanto la Corte ritiene che le
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questioni tempestivamente sollevate con l'opposizione a decreto ingiuntivo, inerenti gli interessi praticati e le commissione applicate, dovessero essere esaminate nel merito non potendo essere considerate di “mero stile” come ritenuto dalla sentenza di primo grado. Le eccezioni erano correttamente formulate con riferimento ai vizi eccepiti, tassi debitori “usurai”, commissioni di massimo scoperto ed interessi illegittimamente capita-
lizzati riguardo l'intero rapporto di conto corrente, con contestazione generalizzata, per tutta la durata del rapporto che non chiedeva ulteriori analitiche disamine. La Corte, a tal riguardo, procedeva all'istruttoria conferendo incarico al a dr. che Persona_4
redigeva un elaborato assolutamente idoneo a costituire valido riferimento nella rico-
struzione del rapporto contabile intercorso. Il consulente, dopo aver esaminato la do-
cumentazione versata in atti, esaustiva, escludeva la riferibilità al conto oggetto del giu-
dizio del documento del 29.02.2008 di concessione di due linee di credito, avente ad oggetto un altro conto corrente;
constatava come la scheda negoziale del 29.09.2011
fosse relativa alla concessione di una linea di credito, valida sino all'01.03.2012, di euro
775.000,00 per scoperto di conto corrente regolata – nell'ambito del rapporto n.70320.20, con indicazione delle condizioni economiche e specifica approvazione della clausola mediante la quale la banca si riservava la facoltà di variare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche applicabili al rapporto, senza accettazione espressa della clausola anatocistica. Esaminava il contratto perfezionato il 20.06.2013 di concessione di tre linee di credito, utilizzabili mediante apertura di credito regolata sul c/c n.70320.20, con specificazione delle condizioni economiche,
specifica approvazione della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale delle competenze nonché di quella mediante la quale la banca si riservava la facoltà di va-
riare, anche in senso sfavorevole al correntista, le condizioni economiche applicabili al rapporto. Verificava come non si fosse superato il tasso soglia sia entro fido che oltre fido e quindi redigeva due scenari distinti e quattro conteggi alternativi che si differen-
ziavano per l'esclusione delle rimesse provenienti da altri conti.
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Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
Dei quattro conteggi elaborati la, Corte come già esposto, ne esaminerà solo due esclu-
dendo lo scenario denominato “ B” che tiene conto dell'eccezione tardiva di parte ap-
pellante in ordine agli ulteriori rapporti bancari. Tiene conto solo dei conteggi predisposti mantenendo inalterati gli addebiti contabilizzati dalla banca sul c/c n.70320.20, con due conteggi alternativi, il primo, pari ad euro 1.099.641,01 lasciando inalterata la capita-
lizzazione trimestrale praticata dalla banca. Il secondo, di euro 1.047.768,35, esclu-
dendo qualsiasi effetto anatocistico. I criteri utilizzati per i conteggi erano dal CTU chia-
ramente indicati, condivisi dalla Corte, non oggetto di specifiche fondate contestazioni provenienti dalle parti in causa ad eccezione di quelle di seguito indicate che tuttavia non sono condivise.
Il consulente riscontrava l'assenza, nei contratti sottoscritti tra le parti, di una valida clau-
sola anatocistica sino al 29.09.2011, epoca di sottoscrizione del contratto di affidamento con indicazione di tassi di cui il CTU teneva conto, ovviamente a partire da tale data.
Parte appellata contestava il criterio adottato perché erroneamente basato “sulla man-
canza del contratto di apertura del c/c oggetto della CTU” ed il dott. replicava Per_3
come il contratto, effettivamente esistente, non recasse tuttavia l'indicazione del tasso da applicarsi in ipotesi di concessione di apertura di credito, disciplinando unicamente il
“tasso su scoperti non a fronte di fido”, con la conseguenza di non considerare applica-
bile quanto indicato nel contratto del 01.02.2007 rinvenendo l'esistenza di un'apertura di credito sin dall'origine del rapporto. In particolare accadeva che la banca, acceso il rapporto e in assenza di qualsiasi accredito registrato in conto, provvedeva a pagare ben n.11 assegni emessi dal correntista – in assenza totale di provvista – per comples-
sivi euro 110.239,18. Constatava anche un giro saldo c.c. n.33102.07 c.o. Salerno di euro 478.638,08 contabilizzata sul c/c n.70320.20 in data 03.08.2009.
La Corte concorda con l'indicazione proveniente dal dott. tante l'evidente im- Per_3
possibilità di assimilare il tasso su scoperti non affidati, cioè non concordati, con l'aper-
tura di credito, chiaramente frutto di una volontà negoziale delle parti e,
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conseguentemente, non adotta il conteggio indicato come 1° ma assume a riferimento quello contraddistinto come 2A con un credito della banca di euro 1.047.768,35 al
27.8.2015.
14. Nonostante la riduzione della somma riconosciuta in favore dell'istituto di credito l'appellante deve essere condannato alle spese del grado del giudizio perché comunque
“sostanzialmente soccombente” nei confronti del creditore cessionario, la cui legittima-
zione a partecipare al contenzioso è documentata e non oggetto di contestazione, tito-
lare del diritto di essere ristorato delle spese di lite da porre a carico dell'appellante e liquidate, stante la natura delle questioni poste all'attenzione della Corte, nei minimi ta-
riffari. Le Sezioni Unite della S.C., con la sentenza n. 32061/2022 precisano come vi possa essere soccombenza reciproca e, quindi, condanna alle spese di lite nel caso di più domande proposte accolte solo in parte e non anche in caso di unica domanda proposta, accolta solo parzialmente. Il Tribunale, quindi, in virtù del sopravvenuto orien-
tamento che poneva fine a due indirizzi giurisprudenziali in precedenza divergenti sul punto, condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della la banca,
tenendo conto, come valore della lite, dell'importo effettivamente riconosciuto e con compensazione del 30% delle spese di lite, in considerazione della riduzione dell'im-
porto riconosciuto in favore dell'istituto di credito, non potendo procedersi alla riforma del governo delle spese di lite del primo grado, che aveva disposto la compensazione,
in mancanza di appello incidentale da parte della banca.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata in data 09 novembre
2018 e contraddistinta dal n. 2846/2018, in parziale accoglimento dell'appello e in ri-
forma dell'impugnata sentenza, limitatamente al capo a) del dispositivo, avente ad
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oggetto il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3312/2015 del Tribunale di Napoli Nord del 19.11.2015
e condanna l pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1
della somma di €. 1.047.768,35 oltre interessi al tasso legale, come richiesti con il ri-
corso monitorio, dal 27.8.2015 al saldo;
- condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 Controparte_10
spese di lite del grado del giudizio che liquida, previa compensazione del 30%, in
€.8.200,00 per competenze oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
- Pone le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico delle parti in solido e, nei rapporti interni, per il 70% a carico di d il 30% di Parte_1 [...]
CP_10
Così deciso 09.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.Pasquale Cristiano
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