Ordinanza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, ordinanza 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1810/2024
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Monza, nella persona del giudice monocratico, dott. Carlo Albanese, ha emanato la seguente
ORDINANZA nella causa civile sopra indicata proposta
DA
, C.F. , con sede in Cazzago San Parte_1 P.IVA_1
Martino (BS), via Galileo Galilei n. 37, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante
p.t., elettivamente domiciliata in Brescia, Villaggio Sereno, Trav. XVI n. 45 presso Parte_1 lo studio dell'Avv. Francesco Buffoli che la rappresenta e difende come da procura speciale posta in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. , P.I. , con sede in Gorgonzola, via I maggio CP_1 P.IVA_2 P.IVA_3 snc, in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliata in Milano, viale Sabotino n. 19/2 presso lo studio degli Avv.ti Germano
Margiotta e Mara Fanciano che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, come da procura posta in calce alla memoria di costituzione;
RESISTENTE
Oggetto: ricorso ex art. 702 bis c.p.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per : Parte_1
“in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità del contratto di appalto stipulato tra la società e la società (doc.ti 1-2), e per l'effetto, ai sensi Parte_1 CP_1
dell'art. 2033 c.c., ovvero per la miglior ragione ritenuta, condannare la società a CP_1
restituire alla le somme corrisposte in adempimento del contratto nullo, pari a Parte_1
euro 18.861,50, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 1086/2022, pari a euro
4.876,20 per compensi versati al CTU e ad euro 2.225,00 oltre accessori di legge, a titolo di spese legali, e i compensi del consulente tecnico di parte, che la società ricorrente si riserva di quantificare nelle more del giudizio.
Con rifusione dei compensi professionali del presente procedimento ex D.M. 55/2014”.
Per CP_1
“I – In via preliminare
1. In considerazione della qualificazione del contratto intercorso tra le parti come di compravendita anziché di appalto, dichiarare la prescrizione ex art. 1495 c.c. di ogni eventuale diritto di nei confronti di Parte_1 CP_1
II – Nel merito
2. Per tutte le ragioni esposte in narrativa, rigettare integralmente le domande tutte proposte nei confronti di da . CP_1 Parte_1
III – In subordine
3. Per il denegato caso di accoglimento della domanda di nullità del contratto proposta da
[...]
e della conseguente domanda di restituzione del prezzo pagato ai Parte_1 sensi dell'art. 2033 c.c. e/o a qualsiasi altro titolo, ridurre il prezzo oggetto di restituzione in considerazione dell'utilizzo pluriennale del capannone da parte di Parte_1
e conseguente deprezzamento dello stesso.
[...]
4. Per il denegato caso di accoglimento delle domande proposte da Parte_1
dichiarare che non è comunque tenuta ad alcun pagamento, a qualsiasi
[...] CP_1
possibile titolo, nei confronti di , in forza della clausola Parte_1 contenuta nell'art. 13 delle condizioni di vendita sottoscritte dalle parti, con cui la stessa
[...]
si è obbligata a tenere indenne e manlevata da ogni Parte_1 CP_1 obbligo e responsabilità afferenti agli aspetti urbanistici ed edilizi relativi all'installazione del capannone oggetto del contratto, condannando, correlativamente, Parte_1
a tenere indenne e manlevata rispetto a qualsiasi pagamento e/o
[...] CP_1
restituzione cui la stessa fosse condannata.
5. In subordine, rispetto alle precedenti conclusioni 1 e 3, ed in via riconvenzionale, condannare
, ai sensi degli artt. 2041 e/o 2043 c.c., al pagamento in favore di Parte_1
a titolo di indennizzo e/o risarcimento e/o a qualsiasi altro possibile titolo, di una CP_1
somma corrispondente agli esborsi che sarà costretta a subire in conseguenza della CP_1
dichiarazione di nullità del contratto, a qualsiasi possibile titolo. 6. In subordine, rispetto alle precedenti conclusioni 1, 3 e 4, condannare Parte_1
alla immediata restituzione per equivalente del capannone oggetto del contratto,
[...]
considerando, ai fini di determinazione del relativo importo, il prezzo del capannone stesso, gli interessi maturati dalla data di consegna dello stesso a fino alla Parte_1
data di effettiva riconsegna in favore di CP_1
Part 7. In subordine alla precedente conclusione 5, condannare alla Parte_1 Parte_1
immediata restituzione del capannone oggetto del contratto, con spese di smontaggio e trasporto a carico della stessa . Parte_1 Parte_1
III – In via istruttoria
8. Con ogni più ampia riserva.
IV - In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite del presente giudizio e del procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi avanti al Tribunale di Brescia nrg. 1086/2022”.
IN FATTO E IN DIRITTO
(di seguito anche semplicemente , premettendo che Parte_1 Parte_1
nel mese di agosto 2020 aveva intavolato con una trattativa volta alla realizzazione di CP_1
un capannone retrattile frontale, posto in adiacenza con l'immobile di sua esclusiva proprietà sito in
Cazzago San Martino (BS), via Galilelo Galilei n. 37, dotato di due tende scorrevoli poste sulla facciata anteriore, il tutto come emergente dall'offerta trasmessale in data 5.10.2020, e che successivamente le parti avevano concordato una modifica della struttura originariamente ipotizzata, ovvero la sostituzione delle tende scorrevoli con una “porta rapida di scorrimento”, come documentato dalla conferma d'ordine datata 14.12.2020 al prezzo complessivo di € 18.161,50 oltre
Iva, a cui erano stati aggiunti € 700,00 stante l'introduzione di una porta pedonale nella facciata della struttura, il tutto integralmente saldato, essendo stato il capannone realizzato in assenza di regolare autorizzazione e, quindi, in violazione della normativa urbanistica vigente presso il
Comune di Cazzago San Martino, come accertato nell'ambito del procedimento per A.T.P. espletato ante causam, l'aveva convenuta innanzi al Tribunale di Brescia chiedendo accertarsi la nullità del contratto stipulato e, per l'effetto, condannarsi la resistente, ai sensi dell'art. 2033 c.c. alla restituzione integrale della somma corrisposta in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, e di tutte le spese sostenute nell'ambito del procedimento per A.T.P. n.
1086/2022 R.G..
Si era ivi costituita eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del CP_1
Tribunale di Brescia in favore del Tribunale di Monza e, a seguito di conforme decisione assunta dal predetto organo giudicante, la causa è stata quivi riassunta da che ha insisto per Parte_1
l'accoglimento delle medesime conclusioni.
Ricostituita anche ha eccepito, nel merito, la palese infondatezza della domanda di CP_1
declaratoria di nullità del contratto stipulato tra le parti nonché della conseguente domanda restitutoria, eccependo, nell'ordine:
- di non essersi mai occupata né della progettazione, della direzione dei lavori né, tanto meno, delle opere murarie, non a caso tutte escluse dall'art. 1 delle condizioni generali di vendita allegate all'offerta, sottoscritte e timbrate dalla cliente, secondo cui “il contratto comprende soltanto il materiale e le eventuali prestazioni accessorie esplicitamente indicati per iscritto nell'offerta”;
- che, non essendo quello stipulato un contratto di appalto, si era limitata a mettere a CP_1
disposizione della controparte quanto previsto, ovverosia a fornire, trasportare e montare il capannone (ovviamente comprensivo dei disegni) e le relative porte;
- che, non a caso, come peraltro riferito dalla stessa quest'ultima aveva inizialmente Parte_1
ordinato un capannone retrattile con apertura frontale, costituita da due tende scorrevoli, come da disegni trasmessi, e, successivamente, aveva richiesto una modifica del progetto originario, ottenendo di inserirvi, sulla base dei disegni trasmessiòe da anziché la tenda frontale CP_1 apribile, due porte: una “rapida ad impacchettamento” ed una pedonale;
- che, ad ogni buon conto, che il capannone fosse retraibile oppure no (e lo era anche in senso inverso) era del tutto ininfluente ai fini del decidere in quanto del tutto avulso dalla contestazione sollevatale dal come peraltro accertato in sede di A.T.P., ove l'ing. CP_3 Persona_1
aveva ripetutamente ribadito che “aver realizzato un capannone semifisso anziché retrattile non influisce sulla sua regolarità edilizia, che non è verificata in nessuno dei due casi” e che “le determinazioni del prescindono dal carattere retraibile o meno del capannone e che, CP_3 pertanto, detto aspetto è del tutto ininfluente”;
- che, in ogni caso, era decaduta da qualsivoglia contestazione ex art. 1495 c.c., posto Parte_1
che tra la sottoscrizione del verbale di collaudo e la prima diffida trasmessale dall'avv. Buffoli era intercorso un lasso di tempo ben superiore agli otto giorni ivi previsti;
- che, per di più, con l'art. 13 delle condizioni di vendita, specificamente sottoscritto, le parti avevano posto a carico della cliente l'onere di “ottenere, a propria cura e spese, dal Comune e dagli eventuali altri enti interessati, tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per
l'installazione delle coperture fisse e mobili, esonerando la da ogni obbligo e CP_1 responsabilità in merito”.
Ha insistito, pertanto, per il rigetto a vario titolo delle domande proposte e, in via gradatamente subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda di nullità, ha chiesto condannarsi la controparte a ai sensi degli artt. 2041 e/o 2043 c.c., al pagamento, a titolo di indennizzo, risarcitorio e/o a qualsiasi altro possibile titolo, di una somma corrispondente agli esborsi che fosse stata sarà costretta a subire in conseguenza della dichiarazione di nullità, alla riduzione del prezzo oggetto di restituzione in considerazione dell'utilizzo pluriennale del capannone ed al suo conseguente deprezzamento ovvero, infine, all'immediata restituzione del capannone.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti all'odierna udienza, tenutasi con le forme della trattazione scritta e previo deposito delle rispettive note, la causa è stata automaticamente trattenuta in riserva e può essere decisa come segue.
Occorre, anzitutto, rilevare come nella nota depositata in data 6.3.2025 la ricorrente, dando atto dell'intervenuto decesso di proprio socio accomandatario e legale rapp.te p.t., ha Parte_1
chiesto preliminarmente pronunciarsi l'interruzione del giudizio rimettendosi, in ogni caso, alla decisione assunta dal Tribunale.
E, sotto tale aspetto, non si ritiene che l'intervenuto decesso del socio accomandatario della società in accomandita semplice determini l'interruzione del giudizio, prevedendo in tal senso l'art. 2284
c.c. (cui rinvia l'art. 2315 c.c. in punto di s.a.s.) che, “salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.
In assenza di una prova contraria che avrebbe dovuto essere fornita dalla ricorrente, la quale per la verità del tutto omesso qualsivoglia allegazione sul punto, la società deve ritenersi tutt'ora esistente in quanto, da un lato, ai sensi dell'art. 2323 c.c., una s.a.s. “(…) si scioglie, oltre che per le cause previste nell'articolo 2308, quando rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno” e, dall'altro, il comma 2 della medesima disposizione statuisce espressamente che, “Se vengono a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo indicato dal comma precedente gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione (…)”.
Quindi, fatta salva una diversa prova che non è stata fornita, non avendo la società ricorrente neppure smentito di essere tutt'ora operativa, non v'è alcuna ragione per pronunciare l'interruzione del giudizio, ben potendosi anche dare atto dell'ultrattività dell'originaria procura conferita all'Avv.
Francesco Buffoli dal socio accomandatario deceduto.
Venendo, pertanto, all'esame del merito, ritiene il Tribunale che la domanda principale proposta dalla ricorrente di accertamento della nullità del contratto stipulato tra le parti sia infondata, scarsamente rilevando se un tale contratto debba qualificarsi in termini di appalto, come pure dedotto da quest'ultima, ovvero in termini di mera compravendita, come invece sollecitato dalla resistente. Ed infatti, fermo restando che, sulla scorta dell'orientamento ormai consolidato della Suprema
Corte, “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi,
a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. in tal senso tra le tante Cass. Civ, Sez. II, 29 settembre 2020, n. 20555), ciò che emerge piuttosto chiaramente dagli atti di causa e, in particolar modo, dalla relazione di A.T.P. espletata ante causam è l'assenza di qualsivoglia inadempimento di alle obbligazioni assunte che sia idoneo ad incidere sulla violazione di norme CP_1
urbanistiche cogenti e, come tali, suscettibili di comportare addirittura la nullità del contratto stipulato, ovverosia la sanzione demolitoria più grave, e, quindi, necessariamente residuale prevista dall'ordinamento giuridico, avendo l'ing. accertato che il manufatto consegnato Persona_1 alla ricorrente, “confezionato” sulla scorta delle specifiche esigenze manifestate dalla cliente, “non
è conforme alle norme urbanistiche in quanto non rispetta le distanze dai confini (sui lati est ed ovest) e dalla strada (sul lato nord) ed inoltre trattasi di costruzione che aumenta la superficie coperta prevista per il lotto in oggetto e pertanto tale incremento deve rispettare i limiti imposti per la zona in esame (Ambiti produttivi consolidati), secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche
d'Attuazione del vigente PGT (Allegato C)” laddove, al contrario, “aver realizzato un capannone semifisso anziché retrattile non influisce sulla sua regolarità edilizia, che non è verificata in nessuno dei due casi” (cfr. in tal senso alle pagine 8 e 9 del documento n. 14 prodotto dal ricorrente).
Se così è, e non v'è alcuna ragione per dubitarne, non avendo alcuna delle parti contestato l'esito dell'accertamento peritale espletato ante causam, è a dire poco irrilevante ai fini del decidere accertare se , agente di e non certo progettista o direttore dei lavori del Parte_2 CP_1
manufatto oggetto di causa, avesse informato o meno la cliente/committente delle conseguenze dell'inserimento all'interno della struttura retrattile di una porta a scorrimento rapido ovvero anche solo ventilato che un tale inserimento avrebbe potuto privare il capannone del proprio carattere retraibile.
Ma, anche volendosene prescindere seppur non se ne veda la ragione, è il caso di aggiungere che, ai sensi dell'art. 13 delle condizioni generali di contratto, denominato “Permessi comunali” e specificamente sottoscritto dalla parte “acquirente” ai sensi dell'art. 1341 c.c., quest'ultima si era espressamente impegnata “ad ottenere, a propria cura e spese, dal e dagli eventuali altri CP_3
enti interessati, tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari per l'installazione delle coperture fisse e mobili”, contestualmente “esonerando da ogni obbligo e responsabilità in CP_1 merito”.
Ciò significa, quindi, quand'anche non si voglia escludere che, quantomeno in linea astratta ed in assenza di patto contrario, spettasse a l'onere di verificare, prima della consegna, che la CP_1
struttura da installare rispettasse tutte le specifiche normative statali e comunali ai fini dell'installazione, che le parti vi avevano comunque espressamente derogato facendo gravare su una volta confermato l'ordine sulla base del disegno predisposto da in Parte_1 CP_1
ottemperanza alle specifiche e dettagliate esigenze manifestatile da quest'ultima (la quale, è bene precisarlo, l'aveva sollecitata a modificare il primo ordine, che prevedeva la fornitura ed il montaggio di un capannone retrattile frontale, dotato di due tende scorrevoli poste sulla facciata anteriore, in adiacenza all'immobile di sua proprietà esclusiva sito in Cazzago San Martino, via
Galilelo Galilei n. 37, con l'aggiunta di una “porta rapida di scorrimento” in sostituzione delle predette tende), l'onere di acquisire tutti i necessari permessi richiesti dalla P.A., non trattandosi, peraltro, neppure di un'attività particolarmente gravosa per la proprietaria, laddove un ulteriore indice dell'assenza di tale specifica obbligazione in capo alla “venditrice” la si rinviene proprio nell'omessa quotazione in contratto di tale specifica ed ulteriore attività ivi in alcun modo specificata.
Trattasi di emergenze documentali inoppugnabili che la ricorrente non ha neppure specificamente contestato, avendo semplicemente reiterato, da ultimo nella nota di trattazione scritta depositata in data 6.3.2025, le iniziali allegazioni, di per sé troppo generiche e, per di più, meramente astratte non avendo spiegato su quali presupposti si fondasse l'affermazione secondo cui gravasse in ogni caso sull'appaltatore/venditore l'onere di confezionare e fornire un opus integralmente conforme alla normativa urbanistica vigente pena la radicale nullità del contratto stipulato.
La ricorrente ha fondato la propria domanda di ripetizione dell'indebito esclusivamente sull'accertamento della nullità di tale contratto, non proponendo alcuna ulteriore e diversa domanda di risoluzione e/o di risarcimento dei danni patrimoniali subiti, le uniche che, a ben vedere, avrebbero forse avuto maggiori chances di successo.
Ne consegue l'integrale rigetto anche della domanda consequenziale ripetitoria, oltreché di rifusione dei costi sostenuti nel procedimento per A.T.P., e l'assorbimento di tutte le domande riconvenzionali proposte solo in via subordinata dalla parte resistente.
Da ultimo, in adesione al principio di soccombenza va condannata alla rifusione Parte_1
integrale delle spese di lite sostenute dalla controparte nella presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi previsti dal D.M. n. 147/2022. La liquidazione può effettuarsi per un importo di poco inferiore a quello medio previsto per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria stante, da un lato ed al ribasso, l'attività non particolarmente gravosa effettuata dalla parte vittoriosa a seguito della riassunzione del giudizio e, dall'altro ed al rialzo, la dilatazione delle tempistiche processuali imputabili in via esclusiva alla parte ricorrente, l'unica a non avere accettato la proposta transattiva, pure ad essa più favorevole rispetto all'esito della presente decisione, effettuata dal Tribunale con ordinanza emessa in data
20.6.2024.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta le domande proposte da e dichiara assorbite quelle Parte_1
riconvenzionali e gradatamente subordinate proposte da CP_1
- in aderenza al principio di soccombenza, condanna , in Parte_1
persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
le spese di lite sostenute nell'ambito del presente giudizio che si liquidano in complessivi €
3.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se dovuto in quanto apparentemente detraibile, come per legge.
Così deciso in Monza in data 17/03/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Albanese