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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa in epigrafe promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Sorrenti Teresa, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Parisi Antonino e dall'Avv. Parisi Giancarlo, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G. tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Bruno Buozzi n. 73, Palmi (RC) presso lo studio dell'Avv. Sorrenti Teresa, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Via F. Cilea n. 15, Palmi (RC) presso lo studio dell'Avv. Parisi Antonino e dell'Avv. Parisi
Giancarlo, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato il 20.03.2024 esponeva: Parte_1
A) di essere proprietario di un appartamento sito in Palmi Via Dante n. 51 con annessa corte, originariamente di 57 mq., identificato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi, al foglio di mappa 41 particella 1147 sub.7, allo stesso pervenuto con atto per notaio dott.ssa del Persona_1
l'8/08/1998 n. rep. 2603, racc. 869, in seguito alla cessione della quota da parte dei germani
[...]
e , eredi, unitamente all'attore, di;
CP_2 CP_3 Parte_1
B) originariamente il dante causa dell'attore, aveva acquistato tale immobile, con Parte_1
annesso terreno libero di circa 57 mq., da , con atto per notaio , Persona_2 Persona_3
rep.14584, racc. 8199 registrato in Polistena il 17/09/1970;
C) successivamente, in data 19.03.2007, l'attore e l'odierna convenuta Controparte_1 formalizzavano l'acquisto di una parte di terreno già posseduto dal ma intestata alla con Pt_1 P_ atto per notaio Dott.ssa rep.50890, racc. 11103 registrato il 29/03/2007; detto Persona_1 terreno di 115 mq. unitamente a quello già intestato all'attore era stato sempre adibito a corte esclusiva dell'abitazione del ed era stato sempre nel possesso di quest'ultimo e ancora prima del suo dante Pt_1
causa a far data dagli anni 70;
D) la predetta parte di terreno identificata con la particella 1518 foglio 41, una volta formalizzata la vendita, veniva frazionata dall'attore nelle particelle 1538 e 1539, quest'ultima oggetto di alienazione;
E) dal punto di vista catastale, originariamente, il suolo era costituito da un'unica particella catastale
(ptc 1146 di mq 190), in ditta a “ nuda proprietaria e , Controparte_1 Parte_2 usufruttuaria”, ma di fatto, era già presente un muro di confine che lo divideva in due porzioni, la parte di e la parte di Pt_1 P_
F) successivamente, al fine di formalizzare la vendita al , che già possedeva il predetto terreno, Pt_1
la particella 1146 venne frazionata in due particelle catastali (1517 e 1518), mediante Tipo di
Frazionamento Prot. N. RC0016194 del 07/02/2007, a firma del geom. , per mezzo CP_4
del quale veniva rappresentata nella mappa catastale la linea di divisione delle due porzioni, coincidente con la posizione del muro;
G) detto suolo era riportato nel catasto fabbricati del Comune di Palmi, al foglio di mappa 41, particella 1538, area urbana di mq 87,00, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1146 di mq 190 e successivo frazionamento della particella 1518 di mq 115;
H) al suddetto terreno si poteva accedere direttamente dall'appartamento di Via Dante, oppure attraverso un cancello pedonale in ferro largo cm 1,20 presente sulla retrostante Traversa II di Via
Roma, costituito da un telaio interamente incastonato tra due pilastri in cemento armato ubicati all'interno della particella 1538 di proprietà . A sinistra del suddetto cancello (lato nord) vi era Pt_1
il cancello carraio di accesso alla proprietà della convenuta che risultava ancorato mediante due perni, uno al terreno e l'altro alla trave;
I) a confine con la proprietà (lato nord), era presente un muro divisorio già esistente sin dagli P_ anni '70, di proprietà , il quale si dipartiva dal pilastro ubicato tra i due cancelli e si congiungeva Pt_1
con lo spigolo del fabbricato (Condominio Ibis) anche di proprietà ; Pt_1
L) il pilastro (cm.55 x cm. 35) posto sul lato nord di proprietà , delimitava il confine tra la Pt_1
proprietà e la proprietà e fungeva da sostegno alla pensilina del cancello d'ingresso alla P_ Pt_1
proprietà per cm 37. Il predetto pilastro era occupato per cm 18 dalla pensilina del cancello Pt_1
P_
M) nel giugno del 2014 il inviava lettera ai coniugi con la quale chiedeva di Pt_1 Parte_3
eliminare il citofono che insisteva sul pilastro di sua esclusiva proprietà e di voler provvedere al ripristino dello stesso poiché per effetto dell'enorme peso della pensilina che avevano poggiato iniziava a mostrare evidenti segni di cedimento;
il marito della odierna convenuta Parte_3 P_
resosi conto della situazione provvedeva (agosto 2014) con la collaborazione sia manuale che economica del ad eseguire i lavori di ripristino del pilastro;
Pt_1
N) nel febbraio 2015 il eseguiva dei lavori che riguardavano la sua proprietà, come la Pt_1
realizzazione di una pensilina sovrastante il suo cancello in sostituzione di quella in ferro ricoperta dalla buganvillee, il rivestimento del pilastro e a protezione del muro, di sua proprietà, che lo separava dalla convenuta, apponeva una scossalina in alluminio onde proteggerlo dall'infiltrazione di acqua;
O) a seguito di ciò l'odierna convenuta agiva in giudizio possessorio, Controparte_1
in quanto riteneva che sia il muro che aveva sempre diviso le due parti di terreno che il pilastro fossero di sua proprietà e che su quest'ultimo era stato sempre collocato il citofono della famiglia Il P_ giudizio si concludeva con l'ordinanza n. 6414/2016 del 23/11/2016 RG 1290/2015 che accoglieva la domanda proposta della e ordinava a e Controparte_1 Parte_1 CP_5
di reintegrare la ricorrente nel possesso del muro divisorio tra gli immobili delle parti
[...]
attraverso la rimozione, a loro spese, della copertura metallica del muro, del rivestimento del pilastro con pietre e intonaco, del pluviale collocato sul pilastro;
P) seguivano un giudizio di reclamo ed un successivo giudizio nel merito possessorio che si concludeva con la sentenza n. 278/2021, pubblicata il 02/04/2021 RG n. 1290/2015, la quale confermava l'ordinanza interdettale del 22.11.2016 e ordinava a e Parte_1 CP_5
di reintegrare la ricorrente nel possesso del muro divisorio tra gli
[...] Controparte_1
immobili delle parti attraverso la rimozione, a loro spese, della copertura metallica del muro, del rivestimento del pilastro con pietre e intonaco, del pluviale collocato sul pilastro, evidenziando la tardività della domanda formulata dalla in sede di comparsa conclusionale di “dichiarare il P_
diritto della ricorrente a ricollocare il citofono e collegarlo alla rete elettrica;
Q) dal mese di luglio a dicembre 2023 la convenuta e il di lei marito eseguivano dei lavori sulla proprietà dell'attore: creavano un nuovo incavo sul pilastro, successivamente apponevano un videocitofono, una telecamera, un cilindretto delle chiavi, un pannello in legno fissato sul pilastro dell'attore; proseguivano danneggiando la pavimentazione in pietre, effettuando uno scavo profondo circa 6 cm e largo 40 cm e lungo 101 cm;
tagliavano con il flessibile e danneggiavano la soglia di ingresso del e pitturavano il pilastro del dello stesso colore della propria pensilina al fine Pt_1 Pt_1
di fare sembrare anche quest'ultimo fosse un tutt'uno e di loro proprietà;
R) nonostante le numerose diffide ad interrompere i lavori, la convenuta, pur consapevole che non fosse la sua proprietà, poiché sia il pilastro che il muro ricadevano nella frazionata particella 1518( poi ulteriormente frazionata nelle particelle 1538 e 1539) e venduta nel 2007 all'attore, proseguiva nell'esecuzione dei lavori e solo con l'intervento, chiesto dal , degli agenti della Polizia Locale Pt_1
Stazione di Palmi sospendeva i lavori;
S) in data 07/11/2023 il si rivolgeva all'organismo di mediazione, al fine di esperire la procedura Pt_1
di conciliazione, la quale aveva esito negativo.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è l'esclusivo proprietario sia del pilastro che del muro divisorio ricadenti interamente nella
[...]
particella 1538 foglio n. 41di sua proprietà; condannare la convenuta al rilascio nonchè al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione del videocitofono, del cilindretto, delle chiavi, della videocamera, del pannello fissato al pilastro, al ripristino della pavimentazione, della soglia e della strada di proprietà dell'attore; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni materiali provocati nella misura di 2000,00 oltre alla condanna alle spese e competenze del presente giudizio.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea perché esercitata in pendenza di giudizio possessorio dalla stessa azionato nei confronti dell'odierno attore nel giudizio possessorio, attualmente pendente con il n. 408/2021 R.G. davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, reputando sussistente nella specie il divieto di cumulo del petitorio con il possessorio sancito dall'art. 705 c.p.c.; inoltre, la convenuta, nel merito, sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di controparte in quanto il muro di che trattasi era stato costruito, come ammesso dalla stessa parte attrice, negli anni settanta, su terreno di proprietà dell'odierna convenuta. Conclusivamente la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di parte avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di processo.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta da parte convenuta per la violazione del divieto del cumulo del giudizio petitorio con il possessorio sancito dalla norma di cui all'art. 705 c.p.c.
L'eccezione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Giova, in proposito, rammentare che il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita, essendo previsto a tutela degli interessi generali ed ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, non costituisce una norma disponibile, con la conseguenza che la violazione del divieto può essere fatta valere anche d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di controparte (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728). In proposito, l'art. 705 c.p.c. tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui spoliatus ante omnia restituendus ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/1992, n.1392).
Il divieto anzidetto ha pertanto carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria. La norma impedisce di proporre il giudizio petitorio finché non sia definito il giudizio possessorio e la decisione eseguita, ed opera non per l'attore, ma unicamente per il convenuto, trovando, come detto, la sua giustificazione nell'esigenza che l'azione petitoria, diretta ad accertare l'inesistenza della ius possidendi in capo all'attore in possessorio, possa essere esercitata dal convenuto in possessoria prima che la tutela della situazione di fatto (ius possessionis) sia integralmente attuata.
Per quanto attiene alla determinazione del momento iniziale e del momento finale di operatività del divieto è stato precisato che il divieto di cumulo per il convenuto produce effetti sin dal momento del deposito del ricorso per l'interdetto possessorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728).
Il divieto viene meno se il giudizio trova una definizione alternativa senza che si dia la necessità di procedere alla cessazione della materia del contendere, avendo il convenuto reintegrato spontaneamente l'attore, dovendosi escludere l'instaurabilità del giudizio petitorio quando la reintegrazione sia avvenuta non spontaneamente ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal giudice in pendenza del procedimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, n.20324;
Cassazione civile sez. II, 20/06/2001, n.8367). L'onere di provare tali presupposti grava per ovvio su colui che aziona la domanda petitoria.
A seguito dell'intervento della Corte Cost. (sentenza n. 25/1992), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, c.p.c. nella parte in cui subordina la proponibilità del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, quest'ultimo può proporre autonomo giudizio petitorio anche prima della definizione della controversia possessoria (e dell'esecuzione della relativa decisione), quando dal ritardo derivi o possa a lui derivare un pregiudizio irreparabile.
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame, il predetto giudizio possessorio è ancora pendente;
in particolare, la fase sommaria del giudizio possessorio era stata definita con ordinanza n. cronol.
6414/2016 del 23/11/2016, la fase di merito, definita in primo grado con la sentenza n. 278/2021 pubbl. il 02/04/2021 risulta ancora pendente in Corte d'Appello (iscritta al ruolo con n. 408/ 2021
R.G). Pertanto, l'introduzione del presente giudizio petitorio è avvenuta in violazione dell'art. 705 c.p.c., secondo cui il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
E nel caso di specie, il giudizio possessorio non è stato definito, in quanto è ancora pendente la fase del giudizio di merito, la quale, attualmente incardinata innanzi al Giudice d'appello, costituisce una mera prosecuzione della fase sommaria (per la fase di merito possessorio quale prosecuzione della fase sommaria, cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/2005, n.1142; Cassazione civile sez. II,
25/06/2012, n.10588).
Dal momento che il bene controverso nelle due cause è lo stesso (la proprietà del pilastro e del muro divisorio tra le proprietà delle parti) e che vi è identità soggettiva tra le parti dei due giudizi (si ricorda che il divieto opera per il convenuto del possessorio), in pendenza della causa possessoria non poteva essere introdotto dal convenuto (in possessorio) il giudizio petitorio in ragione dell'operatività del divieto di cui all'art. 705 c.p.c., considerato evidentemente che il primo giudizio non era stato ancora definito e la decisione relativa non ancora eseguita.
Che le questioni possessorie e petitorie, oggi proposte, attengano allo stesso bene è pienamente dimostrato dal tenore del provvedimento interdittale reso, su ricorso dell'odierna convenuta P_
la quale è stata reintegrata nel possesso del muro divisorio (e del pilastro in
[...]
corrispondenza) tra gli immobili, e dalle conclusioni formulate nell'odierno giudizio petitorio dall'attore , il quale ha chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 [...]
è l'esclusivo proprietario sia del pilastro che del muro divisorio ricadenti Parte_1
interamente nella particella 1538 foglio n. 41di sua proprietà”.
Non sorgono dubbi di alcuna sorta difatti circa la natura petitoria della pretesa fatta valere da parte attrice nel presente giudizio avendo la stessa richiesto l'accertamento e la dichiarazione a proprio favore della proprietà esclusiva del pilastro e del muro divisorio, oltre che il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento dei danni.
Peraltro, appaiono del tutto inconferenti gli assunti di parte attrice relativi alla sostanziale esecuzione dell'ordinanza interdittale. Difatti, come già veduto, è requisito (cumulativo) indispensabile, al fine di rendere inapplicabile il divieto di cui all'art. 705 c.p.c., quello della definizione del giudizio possessorio a cognizione piena prima dell'introduzione di quello petitorio atteso che soltanto l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio garantisce il rispristino nella sua integrità della situazione di fatto del possessore sulla cosa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/1985, n.3116:
“La norma di cui all'art. 705 c.p.c. -per la quale il convenuto in giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita - comporta la improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata, nella sua integrità la situazione di fatto del possessore sulla cosa, a nulla rilevando -per escludere detta sanzione processuale -che sopravvenga la esecuzione (nella specie, spontanea) della sentenza possessoria nel corso del giudizio petitorio ovvero che i possessori spogliati abbiano lasciato decorrere il termine di efficacia del precetto senza iniziare l'esecuzione forzata”).
Nella vicenda in esame, neppure ciò è avvenuto, se è vero che il provvedimento di reintegra non è stato eseguito spontaneamente per intero, per come risulta dal giudizio di opposizione (RG n.
900/2021) promosso dal avverso il precetto, notificatogli da Parte_1 P_
, fondato sulla sentenza resa l'1/04/2021, depositata in data 02/04/2021, n. 278/2021,
[...]
con cui era stata intimata l'esecuzione del comando di reintegra;
a definizione di tale giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale (cfr. sentenza n. 426/2023 pubbl. il 23/05/2023) accertava che era stato eseguito solo parzialmente l'interdetto possessorio rimanendo, invero ancora non eseguito il resto (“In altre parole, la rimozione non ha riguardato l'intera copertura, ma solo la parte superiore e quella del lato mentre permane la parte già posizionata sul lato , sicchè la P_ Pt_1 sentenza sul punto non può dirsi correttamente adempiuta. Così anche, sull'eccepita inesistenza dell'intonaco, il c.t.u. ha chiarito che i lavori eseguiti dagli opponenti, oggetto della pronuncia di spoglio, hanno riguardato l'apposizione di un intonaco di rivestimento con malta cementizia, che deve essere rimossa per dare esecuzione alla sentenza.” cfr. sentenza n. 426/2023 pubbl. il
23/05/2023).
In conclusione, per tutte le ragioni appena esposte, deve quindi rilevarsi che allorché è stato instaurato il presente giudizio petitorio, era già stato instaurato il procedimento possessorio e non è stata ancora definita la successiva fase di merito possessorio. Conseguentemente era pienamente operativa la preclusione di cui all'art. 705 c.p.c. e il convenuto nel possessorio non avrebbe potuto instaurare il presente giudizio petitorio, il quale deve, pertanto, essere dichiarato improponibile (cfr. la ripetuta giurisprudenza che si riferisce ad una “improponibilità” della domanda petitoria, cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/1985, n.3116; Cassazione civile sez. II, 20/06/2001, n.8367; Cassazione civile sez. II, 22/01/2002, n.687).
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti in considerazione della natura delle questioni processuali che hanno portato alla dichiarazione di improponibilità della domanda.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
[...]
nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa Parte_1 Controparte_1
ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'improponibilità delle domande dell'attore ; Parte_1 - compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi l'11.06.2025.
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di Palmi
Sezione Civile
In esito al deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025 per la causa in epigrafe promossa da , rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Sorrenti Teresa, contro , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Parisi Antonino e dall'Avv. Parisi Giancarlo, si dà atto che tutte le parti hanno depositato, nel termine assegnato, le note a trattazione scritta, ragione per cui può ritenersi rispettato il principio del contraddittorio;
con le predette note le parti hanno insistito nei rispettivi atti e verbali di causa;
Il Tribunale rilevato che la procedura di trattazione ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. si è ritualmente perfezionata decide la causa come da seguente sentenza:
Proc. n. 368/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
SENTENZA nella causa iscritta al n. 368/2024 R.G. tra:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
Bruno Buozzi n. 73, Palmi (RC) presso lo studio dell'Avv. Sorrenti Teresa, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(c.f. ), elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2
in Via F. Cilea n. 15, Palmi (RC) presso lo studio dell'Avv. Parisi Antonino e dell'Avv. Parisi
Giancarlo, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 23.05.2025.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato il 20.03.2024 esponeva: Parte_1
A) di essere proprietario di un appartamento sito in Palmi Via Dante n. 51 con annessa corte, originariamente di 57 mq., identificato nel N.C.E.U. del Comune di Palmi, al foglio di mappa 41 particella 1147 sub.7, allo stesso pervenuto con atto per notaio dott.ssa del Persona_1
l'8/08/1998 n. rep. 2603, racc. 869, in seguito alla cessione della quota da parte dei germani
[...]
e , eredi, unitamente all'attore, di;
CP_2 CP_3 Parte_1
B) originariamente il dante causa dell'attore, aveva acquistato tale immobile, con Parte_1
annesso terreno libero di circa 57 mq., da , con atto per notaio , Persona_2 Persona_3
rep.14584, racc. 8199 registrato in Polistena il 17/09/1970;
C) successivamente, in data 19.03.2007, l'attore e l'odierna convenuta Controparte_1 formalizzavano l'acquisto di una parte di terreno già posseduto dal ma intestata alla con Pt_1 P_ atto per notaio Dott.ssa rep.50890, racc. 11103 registrato il 29/03/2007; detto Persona_1 terreno di 115 mq. unitamente a quello già intestato all'attore era stato sempre adibito a corte esclusiva dell'abitazione del ed era stato sempre nel possesso di quest'ultimo e ancora prima del suo dante Pt_1
causa a far data dagli anni 70;
D) la predetta parte di terreno identificata con la particella 1518 foglio 41, una volta formalizzata la vendita, veniva frazionata dall'attore nelle particelle 1538 e 1539, quest'ultima oggetto di alienazione;
E) dal punto di vista catastale, originariamente, il suolo era costituito da un'unica particella catastale
(ptc 1146 di mq 190), in ditta a “ nuda proprietaria e , Controparte_1 Parte_2 usufruttuaria”, ma di fatto, era già presente un muro di confine che lo divideva in due porzioni, la parte di e la parte di Pt_1 P_
F) successivamente, al fine di formalizzare la vendita al , che già possedeva il predetto terreno, Pt_1
la particella 1146 venne frazionata in due particelle catastali (1517 e 1518), mediante Tipo di
Frazionamento Prot. N. RC0016194 del 07/02/2007, a firma del geom. , per mezzo CP_4
del quale veniva rappresentata nella mappa catastale la linea di divisione delle due porzioni, coincidente con la posizione del muro;
G) detto suolo era riportato nel catasto fabbricati del Comune di Palmi, al foglio di mappa 41, particella 1538, area urbana di mq 87,00, derivante dal frazionamento dell'originaria particella 1146 di mq 190 e successivo frazionamento della particella 1518 di mq 115;
H) al suddetto terreno si poteva accedere direttamente dall'appartamento di Via Dante, oppure attraverso un cancello pedonale in ferro largo cm 1,20 presente sulla retrostante Traversa II di Via
Roma, costituito da un telaio interamente incastonato tra due pilastri in cemento armato ubicati all'interno della particella 1538 di proprietà . A sinistra del suddetto cancello (lato nord) vi era Pt_1
il cancello carraio di accesso alla proprietà della convenuta che risultava ancorato mediante due perni, uno al terreno e l'altro alla trave;
I) a confine con la proprietà (lato nord), era presente un muro divisorio già esistente sin dagli P_ anni '70, di proprietà , il quale si dipartiva dal pilastro ubicato tra i due cancelli e si congiungeva Pt_1
con lo spigolo del fabbricato (Condominio Ibis) anche di proprietà ; Pt_1
L) il pilastro (cm.55 x cm. 35) posto sul lato nord di proprietà , delimitava il confine tra la Pt_1
proprietà e la proprietà e fungeva da sostegno alla pensilina del cancello d'ingresso alla P_ Pt_1
proprietà per cm 37. Il predetto pilastro era occupato per cm 18 dalla pensilina del cancello Pt_1
P_
M) nel giugno del 2014 il inviava lettera ai coniugi con la quale chiedeva di Pt_1 Parte_3
eliminare il citofono che insisteva sul pilastro di sua esclusiva proprietà e di voler provvedere al ripristino dello stesso poiché per effetto dell'enorme peso della pensilina che avevano poggiato iniziava a mostrare evidenti segni di cedimento;
il marito della odierna convenuta Parte_3 P_
resosi conto della situazione provvedeva (agosto 2014) con la collaborazione sia manuale che economica del ad eseguire i lavori di ripristino del pilastro;
Pt_1
N) nel febbraio 2015 il eseguiva dei lavori che riguardavano la sua proprietà, come la Pt_1
realizzazione di una pensilina sovrastante il suo cancello in sostituzione di quella in ferro ricoperta dalla buganvillee, il rivestimento del pilastro e a protezione del muro, di sua proprietà, che lo separava dalla convenuta, apponeva una scossalina in alluminio onde proteggerlo dall'infiltrazione di acqua;
O) a seguito di ciò l'odierna convenuta agiva in giudizio possessorio, Controparte_1
in quanto riteneva che sia il muro che aveva sempre diviso le due parti di terreno che il pilastro fossero di sua proprietà e che su quest'ultimo era stato sempre collocato il citofono della famiglia Il P_ giudizio si concludeva con l'ordinanza n. 6414/2016 del 23/11/2016 RG 1290/2015 che accoglieva la domanda proposta della e ordinava a e Controparte_1 Parte_1 CP_5
di reintegrare la ricorrente nel possesso del muro divisorio tra gli immobili delle parti
[...]
attraverso la rimozione, a loro spese, della copertura metallica del muro, del rivestimento del pilastro con pietre e intonaco, del pluviale collocato sul pilastro;
P) seguivano un giudizio di reclamo ed un successivo giudizio nel merito possessorio che si concludeva con la sentenza n. 278/2021, pubblicata il 02/04/2021 RG n. 1290/2015, la quale confermava l'ordinanza interdettale del 22.11.2016 e ordinava a e Parte_1 CP_5
di reintegrare la ricorrente nel possesso del muro divisorio tra gli
[...] Controparte_1
immobili delle parti attraverso la rimozione, a loro spese, della copertura metallica del muro, del rivestimento del pilastro con pietre e intonaco, del pluviale collocato sul pilastro, evidenziando la tardività della domanda formulata dalla in sede di comparsa conclusionale di “dichiarare il P_
diritto della ricorrente a ricollocare il citofono e collegarlo alla rete elettrica;
Q) dal mese di luglio a dicembre 2023 la convenuta e il di lei marito eseguivano dei lavori sulla proprietà dell'attore: creavano un nuovo incavo sul pilastro, successivamente apponevano un videocitofono, una telecamera, un cilindretto delle chiavi, un pannello in legno fissato sul pilastro dell'attore; proseguivano danneggiando la pavimentazione in pietre, effettuando uno scavo profondo circa 6 cm e largo 40 cm e lungo 101 cm;
tagliavano con il flessibile e danneggiavano la soglia di ingresso del e pitturavano il pilastro del dello stesso colore della propria pensilina al fine Pt_1 Pt_1
di fare sembrare anche quest'ultimo fosse un tutt'uno e di loro proprietà;
R) nonostante le numerose diffide ad interrompere i lavori, la convenuta, pur consapevole che non fosse la sua proprietà, poiché sia il pilastro che il muro ricadevano nella frazionata particella 1518( poi ulteriormente frazionata nelle particelle 1538 e 1539) e venduta nel 2007 all'attore, proseguiva nell'esecuzione dei lavori e solo con l'intervento, chiesto dal , degli agenti della Polizia Locale Pt_1
Stazione di Palmi sospendeva i lavori;
S) in data 07/11/2023 il si rivolgeva all'organismo di mediazione, al fine di esperire la procedura Pt_1
di conciliazione, la quale aveva esito negativo.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva l'accoglimento delle seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sig. Parte_1
è l'esclusivo proprietario sia del pilastro che del muro divisorio ricadenti interamente nella
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particella 1538 foglio n. 41di sua proprietà; condannare la convenuta al rilascio nonchè al ripristino dello stato dei luoghi con l'eliminazione del videocitofono, del cilindretto, delle chiavi, della videocamera, del pannello fissato al pilastro, al ripristino della pavimentazione, della soglia e della strada di proprietà dell'attore; condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni materiali provocati nella misura di 2000,00 oltre alla condanna alle spese e competenze del presente giudizio.”
Si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale eccepiva, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità della domanda attorea perché esercitata in pendenza di giudizio possessorio dalla stessa azionato nei confronti dell'odierno attore nel giudizio possessorio, attualmente pendente con il n. 408/2021 R.G. davanti alla Corte di Appello di Reggio Calabria, reputando sussistente nella specie il divieto di cumulo del petitorio con il possessorio sancito dall'art. 705 c.p.c.; inoltre, la convenuta, nel merito, sosteneva l'infondatezza in fatto e in diritto della pretesa di controparte in quanto il muro di che trattasi era stato costruito, come ammesso dalla stessa parte attrice, negli anni settanta, su terreno di proprietà dell'odierna convenuta. Conclusivamente la convenuta ha chiesto il rigetto della domanda di parte avversaria perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, con liquidazione a proprio favore delle spese e competenze di processo.
2. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della domanda svolta da parte convenuta per la violazione del divieto del cumulo del giudizio petitorio con il possessorio sancito dalla norma di cui all'art. 705 c.p.c.
L'eccezione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Giova, in proposito, rammentare che il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita, essendo previsto a tutela degli interessi generali ed ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, non costituisce una norma disponibile, con la conseguenza che la violazione del divieto può essere fatta valere anche d'ufficio, indipendentemente dall'eccezione di controparte (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728). In proposito, l'art. 705 c.p.c. tende a rafforzare la tutela possessoria alla stregua del principio tradizionale secondo cui spoliatus ante omnia restituendus ed assolve alla funzione di porre un impedimento temporaneo alla proposizione dell'azione, onde evitare il pericolo che il giudizio possessorio non porti ad alcun risultato repressivo nei confronti dello spoliatore (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/1992, n.1392).
Il divieto anzidetto ha pertanto carattere soggettivo e non può spiegare effetto nei confronti di persone diverse da quelle convenute in sede possessoria. La norma impedisce di proporre il giudizio petitorio finché non sia definito il giudizio possessorio e la decisione eseguita, ed opera non per l'attore, ma unicamente per il convenuto, trovando, come detto, la sua giustificazione nell'esigenza che l'azione petitoria, diretta ad accertare l'inesistenza della ius possidendi in capo all'attore in possessorio, possa essere esercitata dal convenuto in possessoria prima che la tutela della situazione di fatto (ius possessionis) sia integralmente attuata.
Per quanto attiene alla determinazione del momento iniziale e del momento finale di operatività del divieto è stato precisato che il divieto di cumulo per il convenuto produce effetti sin dal momento del deposito del ricorso per l'interdetto possessorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 25/02/2011, n.4728).
Il divieto viene meno se il giudizio trova una definizione alternativa senza che si dia la necessità di procedere alla cessazione della materia del contendere, avendo il convenuto reintegrato spontaneamente l'attore, dovendosi escludere l'instaurabilità del giudizio petitorio quando la reintegrazione sia avvenuta non spontaneamente ma in esecuzione di un ordine provvisorio emesso dal giudice in pendenza del procedimento (cfr. Cassazione civile sez. II, 16/07/2021, n.20324;
Cassazione civile sez. II, 20/06/2001, n.8367). L'onere di provare tali presupposti grava per ovvio su colui che aziona la domanda petitoria.
A seguito dell'intervento della Corte Cost. (sentenza n. 25/1992), la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 705, primo comma, c.p.c. nella parte in cui subordina la proponibilità del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto, quest'ultimo può proporre autonomo giudizio petitorio anche prima della definizione della controversia possessoria (e dell'esecuzione della relativa decisione), quando dal ritardo derivi o possa a lui derivare un pregiudizio irreparabile.
Tutto ciò premesso, nella vicenda in esame, il predetto giudizio possessorio è ancora pendente;
in particolare, la fase sommaria del giudizio possessorio era stata definita con ordinanza n. cronol.
6414/2016 del 23/11/2016, la fase di merito, definita in primo grado con la sentenza n. 278/2021 pubbl. il 02/04/2021 risulta ancora pendente in Corte d'Appello (iscritta al ruolo con n. 408/ 2021
R.G). Pertanto, l'introduzione del presente giudizio petitorio è avvenuta in violazione dell'art. 705 c.p.c., secondo cui il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.
E nel caso di specie, il giudizio possessorio non è stato definito, in quanto è ancora pendente la fase del giudizio di merito, la quale, attualmente incardinata innanzi al Giudice d'appello, costituisce una mera prosecuzione della fase sommaria (per la fase di merito possessorio quale prosecuzione della fase sommaria, cfr. Cassazione civile sez. II, 20/01/2005, n.1142; Cassazione civile sez. II,
25/06/2012, n.10588).
Dal momento che il bene controverso nelle due cause è lo stesso (la proprietà del pilastro e del muro divisorio tra le proprietà delle parti) e che vi è identità soggettiva tra le parti dei due giudizi (si ricorda che il divieto opera per il convenuto del possessorio), in pendenza della causa possessoria non poteva essere introdotto dal convenuto (in possessorio) il giudizio petitorio in ragione dell'operatività del divieto di cui all'art. 705 c.p.c., considerato evidentemente che il primo giudizio non era stato ancora definito e la decisione relativa non ancora eseguita.
Che le questioni possessorie e petitorie, oggi proposte, attengano allo stesso bene è pienamente dimostrato dal tenore del provvedimento interdittale reso, su ricorso dell'odierna convenuta P_
la quale è stata reintegrata nel possesso del muro divisorio (e del pilastro in
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corrispondenza) tra gli immobili, e dalle conclusioni formulate nell'odierno giudizio petitorio dall'attore , il quale ha chiesto di “accertare e dichiarare che il sig. Parte_1 [...]
è l'esclusivo proprietario sia del pilastro che del muro divisorio ricadenti Parte_1
interamente nella particella 1538 foglio n. 41di sua proprietà”.
Non sorgono dubbi di alcuna sorta difatti circa la natura petitoria della pretesa fatta valere da parte attrice nel presente giudizio avendo la stessa richiesto l'accertamento e la dichiarazione a proprio favore della proprietà esclusiva del pilastro e del muro divisorio, oltre che il ripristino dello status quo ante ed il risarcimento dei danni.
Peraltro, appaiono del tutto inconferenti gli assunti di parte attrice relativi alla sostanziale esecuzione dell'ordinanza interdittale. Difatti, come già veduto, è requisito (cumulativo) indispensabile, al fine di rendere inapplicabile il divieto di cui all'art. 705 c.p.c., quello della definizione del giudizio possessorio a cognizione piena prima dell'introduzione di quello petitorio atteso che soltanto l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio garantisce il rispristino nella sua integrità della situazione di fatto del possessore sulla cosa (cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/1985, n.3116:
“La norma di cui all'art. 705 c.p.c. -per la quale il convenuto in giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita - comporta la improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata, nella sua integrità la situazione di fatto del possessore sulla cosa, a nulla rilevando -per escludere detta sanzione processuale -che sopravvenga la esecuzione (nella specie, spontanea) della sentenza possessoria nel corso del giudizio petitorio ovvero che i possessori spogliati abbiano lasciato decorrere il termine di efficacia del precetto senza iniziare l'esecuzione forzata”).
Nella vicenda in esame, neppure ciò è avvenuto, se è vero che il provvedimento di reintegra non è stato eseguito spontaneamente per intero, per come risulta dal giudizio di opposizione (RG n.
900/2021) promosso dal avverso il precetto, notificatogli da Parte_1 P_
, fondato sulla sentenza resa l'1/04/2021, depositata in data 02/04/2021, n. 278/2021,
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con cui era stata intimata l'esecuzione del comando di reintegra;
a definizione di tale giudizio di opposizione a precetto, il Tribunale (cfr. sentenza n. 426/2023 pubbl. il 23/05/2023) accertava che era stato eseguito solo parzialmente l'interdetto possessorio rimanendo, invero ancora non eseguito il resto (“In altre parole, la rimozione non ha riguardato l'intera copertura, ma solo la parte superiore e quella del lato mentre permane la parte già posizionata sul lato , sicchè la P_ Pt_1 sentenza sul punto non può dirsi correttamente adempiuta. Così anche, sull'eccepita inesistenza dell'intonaco, il c.t.u. ha chiarito che i lavori eseguiti dagli opponenti, oggetto della pronuncia di spoglio, hanno riguardato l'apposizione di un intonaco di rivestimento con malta cementizia, che deve essere rimossa per dare esecuzione alla sentenza.” cfr. sentenza n. 426/2023 pubbl. il
23/05/2023).
In conclusione, per tutte le ragioni appena esposte, deve quindi rilevarsi che allorché è stato instaurato il presente giudizio petitorio, era già stato instaurato il procedimento possessorio e non è stata ancora definita la successiva fase di merito possessorio. Conseguentemente era pienamente operativa la preclusione di cui all'art. 705 c.p.c. e il convenuto nel possessorio non avrebbe potuto instaurare il presente giudizio petitorio, il quale deve, pertanto, essere dichiarato improponibile (cfr. la ripetuta giurisprudenza che si riferisce ad una “improponibilità” della domanda petitoria, cfr. Cassazione civile sez. III, 23/05/1985, n.3116; Cassazione civile sez. II, 20/06/2001, n.8367; Cassazione civile sez. II, 22/01/2002, n.687).
Le spese di giudizio devono essere compensate tra le parti in considerazione della natura delle questioni processuali che hanno portato alla dichiarazione di improponibilità della domanda.
p.q.m.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciandosi nella causa in epigrafe promossa da
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nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, difesa Parte_1 Controparte_1
ed eccezione, così provvede:
-dichiara l'improponibilità delle domande dell'attore ; Parte_1 - compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di legge.
Così deciso in Palmi l'11.06.2025.
Il Giudice dott. Mariano Carella