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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5515 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3820/2020 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al Largo Sermoneta n. 24, presso lo studio dell'avv. Angelo Ricci, che lo rappresenta e difende – unitamente all'avv. Gianluca Viva – giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
DEL (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Aniello Falcone n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco Bordo, dal quale è rappresentata e difesa – unitamente all'avv. Francesco del Greco – giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
; CP_2
; Controparte_3
– CONTUMACI Controparte_4
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 3/7/2019 l'esecutato Parte_1 spiegava opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi recante n. 6612/19 R.G.E. promossa ad istanza di
[...]
. Parte_2 Al riguardo, premetteva che in data 14/6/2019 aveva ricevuto comunicazione da
(soggetto terzo pignorato in qualità di conduttore di immobile in CP_2 comproprietà dell'opponente) circa l'intervenuta notificazione di atto di pignoramento ad istanza di e del conseguente vincolo sulle somme dovute a Parte_2 titolo di canone di locazione e che analoga comunicazione era pervenuta da
[...]
(sempre nella qualità di terzo pignorato quale conduttrice di altro Controparte_3 immobile in comproprietà dell'opponente).
Nel merito, eccepiva come l'atto di pignoramento originante la predetta procedura espropriativa non fosse mai stato oggetto di notificazione nei propri confronti e, quindi, ne postulava l'inesistenza/nullità assoluta anche in ragione dell'inesistenza del requisito essenziale dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c.; conseguentemente, domandava dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione e, in ogni caso, previa sospensione della stessa, chiedeva dichiararsi l'inesistenza/nullità assoluta del pignoramento e degli atti ad esso conseguenti.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione del creditore pignorante con ordinanza del 17/11/2019 il giudice Parte_2 dell'esecuzione denegava la sospensione sul presupposto della prova della notificazione del pignoramento, condannando l'opponente al pagamento delle spese di fase ed assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena;
contestualmente, con separata ordinanza provvedeva all'assegnazione delle somme oggetto delle dichiarazioni di quantità dei soggetti terzi pignorati.
Con atto di citazione notificato in data 12/2/2020 Parte_1 introduceva quindi il giudizio di merito;
in proposito, esponeva anzitutto che – a seguito del deposito del ricorso in opposizione e della costituzione nel fascicolo dell'esecuzione – aveva avuto la possibilità di visualizzare gli atti depositati dal creditore in sede di iscrizione a ruolo;
sotto questo profilo, in particolare, rilevava come l'atto di pignoramento recasse l'indicazione della notificazione eseguita in data
30/4/2019 presso l'abitazione dell'opponente con consegna a mani di persona non identificata, che non aveva sottoscritto la relata di notificazione e di cui non erano state riportate le generalità, né il rapporto intercorrente con il destinatario, ma con la sola indicazione di nome e cognome manoscritti con grafia incomprensibile e con la mera qualificazione di “persona addetta alla casa”; eccepiva che, salvo il proprio coniuge, non aveva mai avuto familiari, dipendenti o altri soggetti conviventi nella propria abitazione o addetti alla casa o che potessero essere comunque presenti, anche temporaneamente od occasionalmente, nella propria abitazione;
postulava, quindi, la nullità della pretesa notificazione del pignoramento e la conseguente inesistenza/nullità del pignoramento e degli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione; chiedeva, altresì, la restituzione delle somme corrisposte al creditore sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione in questione nonché quelle versate a titolo di spese e competenze in favore del procuratore.
Con comparsa depositata in data 29/6/2020 si costituiva l'opposta Parte_2
, la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte opponente,
[...] esponendo che la notificazione dell'atto di pignoramento fosse regolare in quanto l'atto era stato consegnato a persona addetta alla casa secondo quanto indicato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione facente fede sino a querela di falso;
postulava altresì che – anche a voler ammettere la nullità della notificazione – la stessa dovesse considerarsi sanata per effetto della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi pignorati, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni;
nel prosieguo, con le note scritte depositate per l'udienza del 24/10/2023 l'opponente proponeva querela di falso avverso la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento a persona addetta alla casa;
a questo proposito, l'opponente ribadiva la circostanza per cui si trattava di persona che, oltre a non essere stata adeguatamente identificata, non era certamente qualificabile in termini di addetta alla propria abitazione, postulando, in buona sostanza, un errore commesso dall'ufficiale giudiziario, nel senso, cioè, che l'atto sarebbe stato consegnato presso un parente del debitore il cui appartamento era collocato nello stesso Persona_1 stabile dell'opponente.
Con ordinanza del 16/1/2024 il giudice non autorizzava la proposizione della querela di falso in quanto ritenuta irrilevante ai fini della decisione;
all'udienza del
5/11/2024 le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia dei terzi chiamati, e . CP_2 Controparte_3
Non risulta, infatti, aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione. § 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In limine litis ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum non appare fuor luogo ricordare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – nelle opposizioni esecutive non sia ammessa la deduzione di motivi ulteriori rispetto a quelli fatti valere con l'originario atto introduttivo (Cass. 22 marzo
2022, n. 9226).
Con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia”, con la conseguenza che un motivo di tal fatta “è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto” (Cass. 7 agosto 2013, n. 18761).
Nella medesima prospettiva, la Suprema Corte ha aggiunto che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi … … il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum"” (Cass. 10 marzo 2023, n.
7163).
Le considerazioni che precedono appaiono particolarmente significative nel caso di specie ove si ponga mente al fatto che – mentre nell'originario ricorso in opposizione l'esecutato ha eccepito l'inesistenza tout court della notificazione del pignoramento – nel successivo atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ha finito per veicolare argomentazioni nuove che investono, a ben vedere, il diverso profilo della pretesa invalidità/nullità della notificazione del pignoramento: il riferimento è alle doglianze relative alla pretesa mancata identificazione e/o incertezza della persona addetta alla casa ed al fatto che, in buona sostanza, nella prospettazione dell'odierno opponente, la consegna dell'atto avrebbe avuto luogo a persona addetta alla casa di soggetto diverso dal destinatario e, quindi, a persona ed in luogo privo di collegamento.
Orbene, è difficile negare che l'allegazione nell'uno e nell'altro caso si risolva nella deduzione di “fatti” diversi, atteso che – come meglio si vedrà nel prosieguo – si tratta di situazioni (si ribadisce, l'inesistenza e la nullità della notificazione) che appaiono ontologicamente diverse e con riguardo alle quali, peraltro, diverso è anche il “regime” giuridico del relativo vizio, sol che si pensi che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – la sanatoria per raggiungimento dello scopo in virtù della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è configurabile unicamente a fronte di un vizio della notificazione del pignoramento riconducibile alla categoria della nullità e non anche in presenza dell'inesistenza vera e propria (Cass. 27 novembre 2023, n. 32804; Cass. 15 aprile 2021, n. 9903; Cass. 12 giugno 2020, n.
11290; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33466; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24527).
§ 4. Tanto opportunamente premesso, appare opportuno richiamare gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nel differenziare le categorie della inesistenza e della nullità della notificazione.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui l'inesistenza della notificazione “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Peraltro, le Sezioni Unite hanno anche precisato – con riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione ma con considerazioni di carattere generale concernenti qualsivoglia notificazione – che “il luogo in cui la notificazione … viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto” (cfr. la sopra citata
Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916, nonché, nella giurisprudenza successiva,
Cass. 9 marzo 2018, n. 5663; Cass. 11 ottobre 2024, n. 26544).
Né merita condivisione l'affermazione – adombrata da parte opponente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. – secondo cui la consegna dell'atto in un luogo privo di qualsivoglia collegamento con il destinatario darebbe luogo alla inesistenza e non già alla nullità della notificazione.
Sul punto, occorre infatti considerare che tale affermazione è in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, principio al quale – stante la provenienza dal massimo consesso con funzione nomofilattica – questo giudice ritiene di dare continuità.
Nel contempo, non appaiono idonei a sostenere l'allegazione di parte opponente i precedenti giurisprudenziali invocati nella comparsa conclusionale, atteso che:
per quanto concerne Cass. 18 ottobre 2021, n. 28573, la pronuncia in questione si riferisce ad un caso particolare in cui ciò che attrae la fattispecie all'area dell'inesistenza della notificazione è un requisito attinente al procedimento di trasmissione (ovverosia, l'autorizzazione alla notificazione da parte dell'autorità giudiziale incaricata);
per quanto concerne Cass. 15 settembre 2022, n. 29008, la pronuncia in questione (per vero non massimata sul punto) si limita all'affermazione secondo cui
“le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali” e “si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario” senza alcun confronto con i principi affermati dalle Sezioni Unite;
per quanto concerne Cass. 10 settembre 2024, n. 24329, la pronuncia in questione (parimenti non massimata sul punto) sovrappone in motivazione l'orientamento precedente a quello inaugurato dalle Sezioni Unite, pervenendo comunque all'affermazione – conforme al principio sopra riportato – secondo cui “la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo”.
Orbene, facendo applicazione del principio in questione deve ritenersi che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita in data 30/4/2019 debba considerarsi esistente: il documento palesa tanto l'attività di trasmissione dell'atto da parte del soggetto titolare del relativo potere (ovverosia, l'ufficiale giudiziario), quanto l'esito positivo della consegna.
Ne consegue che tutte le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente concernenti la pretesa “irregolarità/invalidità” dell'attività notificatoria posta in essere (si ribadisce, con riguardo alla mancata identificazione del soggetto consegnatario ed all'inesistenza di un soggetto di tal fatta presso l'abitazione del destinatario) ridonderebbero eventualmente nell'area della nullità.
Ciò che determina, tuttavia, la (duplice) inammissibilità di tali doglianze nella presente sede per le ragioni sopra evidenziate al § 3 e, segnatamente, vuoi per il fatto che esse sono state sollevate per la prima volta unicamente nel presente giudizio di merito (mancando qualsivoglia rilievo sul punto nell'originario ricorso in opposizione), vuoi perché anche l'eventuale supposta nullità sarebbe sanata in applicazione del principio generale ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo avuto luogo il deposito del ricorso prima dell'ulteriore corso del processo con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, quindi, con la possibilità per il debitore di costituirsi nel processo esecutivo e dispiegare le proprie difese).
§ 5. Le considerazioni che precedono danno conto altresì delle ragioni per le quali non risulta rilevante per la decisione della presente controversia la querela di falso in via incidentale proposta dall'odierna parte opponente.
Invero, il tenore della querela in questione (letta anche in coordinamento con le complessive articolazioni difensive sviluppate nelle precedenti memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e nelle successive comparse ex art. 190 c.p.c.) palesa come la contestazione veicolata con la stessa si sostanzi non già nella negazione tout court del fatto storico della consegna dell'atto ad una persona come indicata dall'ufficiale giudiziario, quanto piuttosto nella deduzione per cui quella consegna avrebbe avuto luogo in un luogo e ad un soggetto non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione: il riferimento è all'allegazione secondo cui l'atto sarebbe stato consegnato ad una persona non costituente addetta alla casa dell'opponente, bensì la domestica in servizio presso altra abitazione ubicata nel medesimo edificio (cfr., in particolare, le pp. 2 e 3 della querela).
Anche in tal caso, quindi, si tratta di censure che ridonderebbero eventualmente nell'area della nullità e non già della inesistenza della notificazione, posto che – come riconosciuto dalla stessa parte opponente nella comparsa ex art. 190 c.p.c. – “la notificazione non è mai stata effettuata con una consegna in un luogo ed a persona ad esso esponente riferibili” (cfr. la p. 3 della comparsa depositata in data
6/1/2025).
Conclusione che comporta la non rilevanza dell'accertamento richiesto con la querela, atteso che esso involgerebbe un profilo (si ribadisce, quello della nullità e non già dell'inesistenza della notificazione) che, da un lato, esula dal thema decidendum come cristallizzato nell'originario ricorso in opposizione, nonché, dall'altro lato, sarebbe in ogni caso inidoneo a determinare un vizio di nullità dell'atto in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.
§ 6. Il rigetto dell'opposizione comporta il consequenziale rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, trattandosi di domanda che postulerebbe l'accoglimento della doglianza e la declaratoria di nullità degli atti esecutivi.
§ 7. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di merito, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (da considerare indeterminabile con complessità bassa in ragione dell'impossibilità di determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2015, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (per la ridotta attività difensiva svolta sul punto dal procuratore dell'opposta).
Le spese della fase a cognizione sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione restano invece determinate nella misura liquidata con l'ordinanza del 17/11/2019.
Quanto alla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna richiesta, non essendo emersa prova della mala fede o della colpa grave dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia dei terzi chiamati e;
CP_2 Controparte_3
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dei procuratori di parte opposta per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 31/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, Quattordicesima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Valerio Colandrea, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 5 novembre 2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3820/2020 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Napoli al Largo Sermoneta n. 24, presso lo studio dell'avv. Angelo Ricci, che lo rappresenta e difende – unitamente all'avv. Gianluca Viva – giusta procura in atti;
PARTE OPPONENTE
E
DEL (C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
Napoli alla via Aniello Falcone n. 72, presso lo studio dell'avv. Francesco Bordo, dal quale è rappresentata e difesa – unitamente all'avv. Francesco del Greco – giusta procura in atti;
PARTE OPPOSTA
NONCHE'
; CP_2
; Controparte_3
– CONTUMACI Controparte_4
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, secondo comma c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 3/7/2019 l'esecutato Parte_1 spiegava opposizione ex art. 617, secondo comma, c.p.c. nell'ambito della procedura di espropriazione presso terzi recante n. 6612/19 R.G.E. promossa ad istanza di
[...]
. Parte_2 Al riguardo, premetteva che in data 14/6/2019 aveva ricevuto comunicazione da
(soggetto terzo pignorato in qualità di conduttore di immobile in CP_2 comproprietà dell'opponente) circa l'intervenuta notificazione di atto di pignoramento ad istanza di e del conseguente vincolo sulle somme dovute a Parte_2 titolo di canone di locazione e che analoga comunicazione era pervenuta da
[...]
(sempre nella qualità di terzo pignorato quale conduttrice di altro Controparte_3 immobile in comproprietà dell'opponente).
Nel merito, eccepiva come l'atto di pignoramento originante la predetta procedura espropriativa non fosse mai stato oggetto di notificazione nei propri confronti e, quindi, ne postulava l'inesistenza/nullità assoluta anche in ragione dell'inesistenza del requisito essenziale dell'ingiunzione ex art. 492 c.p.c.; conseguentemente, domandava dichiararsi l'improcedibilità dell'esecuzione e, in ogni caso, previa sospensione della stessa, chiedeva dichiararsi l'inesistenza/nullità assoluta del pignoramento e degli atti ad esso conseguenti.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio e della costituzione del creditore pignorante con ordinanza del 17/11/2019 il giudice Parte_2 dell'esecuzione denegava la sospensione sul presupposto della prova della notificazione del pignoramento, condannando l'opponente al pagamento delle spese di fase ed assegnando termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito a cognizione piena;
contestualmente, con separata ordinanza provvedeva all'assegnazione delle somme oggetto delle dichiarazioni di quantità dei soggetti terzi pignorati.
Con atto di citazione notificato in data 12/2/2020 Parte_1 introduceva quindi il giudizio di merito;
in proposito, esponeva anzitutto che – a seguito del deposito del ricorso in opposizione e della costituzione nel fascicolo dell'esecuzione – aveva avuto la possibilità di visualizzare gli atti depositati dal creditore in sede di iscrizione a ruolo;
sotto questo profilo, in particolare, rilevava come l'atto di pignoramento recasse l'indicazione della notificazione eseguita in data
30/4/2019 presso l'abitazione dell'opponente con consegna a mani di persona non identificata, che non aveva sottoscritto la relata di notificazione e di cui non erano state riportate le generalità, né il rapporto intercorrente con il destinatario, ma con la sola indicazione di nome e cognome manoscritti con grafia incomprensibile e con la mera qualificazione di “persona addetta alla casa”; eccepiva che, salvo il proprio coniuge, non aveva mai avuto familiari, dipendenti o altri soggetti conviventi nella propria abitazione o addetti alla casa o che potessero essere comunque presenti, anche temporaneamente od occasionalmente, nella propria abitazione;
postulava, quindi, la nullità della pretesa notificazione del pignoramento e la conseguente inesistenza/nullità del pignoramento e degli atti successivi, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell'esecuzione; chiedeva, altresì, la restituzione delle somme corrisposte al creditore sulla scorta dell'ordinanza di assegnazione in questione nonché quelle versate a titolo di spese e competenze in favore del procuratore.
Con comparsa depositata in data 29/6/2020 si costituiva l'opposta Parte_2
, la quale chiedeva il rigetto delle domande formulate da parte opponente,
[...] esponendo che la notificazione dell'atto di pignoramento fosse regolare in quanto l'atto era stato consegnato a persona addetta alla casa secondo quanto indicato dall'ufficiale giudiziario con dichiarazione facente fede sino a querela di falso;
postulava altresì che – anche a voler ammettere la nullità della notificazione – la stessa dovesse considerarsi sanata per effetto della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.
Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., ordinata ed eseguita l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti terzi pignorati, la causa veniva ritenuta matura per la decisione con la fissazione di udienza per la precisazione delle conclusioni;
nel prosieguo, con le note scritte depositate per l'udienza del 24/10/2023 l'opponente proponeva querela di falso avverso la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario attestante l'avvenuta notifica dell'atto di pignoramento a persona addetta alla casa;
a questo proposito, l'opponente ribadiva la circostanza per cui si trattava di persona che, oltre a non essere stata adeguatamente identificata, non era certamente qualificabile in termini di addetta alla propria abitazione, postulando, in buona sostanza, un errore commesso dall'ufficiale giudiziario, nel senso, cioè, che l'atto sarebbe stato consegnato presso un parente del debitore il cui appartamento era collocato nello stesso Persona_1 stabile dell'opponente.
Con ordinanza del 16/1/2024 il giudice non autorizzava la proposizione della querela di falso in quanto ritenuta irrilevante ai fini della decisione;
all'udienza del
5/11/2024 le parti precisavano quindi le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 190
c.p.c.
§ 2. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarata la contumacia dei terzi chiamati, e . CP_2 Controparte_3
Non risulta, infatti, aver avuto luogo la costituzione in giudizio nonostante la regolare notificazione dell'atto di citazione. § 3. Ciò posto, l'opposizione deve essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
In limine litis ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum non appare fuor luogo ricordare come – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità – nelle opposizioni esecutive non sia ammessa la deduzione di motivi ulteriori rispetto a quelli fatti valere con l'originario atto introduttivo (Cass. 22 marzo
2022, n. 9226).
Con specifico riferimento all'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia”, con la conseguenza che un motivo di tal fatta “è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto” (Cass. 7 agosto 2013, n. 18761).
Nella medesima prospettiva, la Suprema Corte ha aggiunto che “nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi … … il "thema decidendum" è individuato dal ricorso introduttivo della fase sommaria, rispetto al quale l'atto introduttivo della successiva fase di merito non può contenere un diverso "petitum"” (Cass. 10 marzo 2023, n.
7163).
Le considerazioni che precedono appaiono particolarmente significative nel caso di specie ove si ponga mente al fatto che – mentre nell'originario ricorso in opposizione l'esecutato ha eccepito l'inesistenza tout court della notificazione del pignoramento – nel successivo atto di citazione introduttivo del giudizio di merito ha finito per veicolare argomentazioni nuove che investono, a ben vedere, il diverso profilo della pretesa invalidità/nullità della notificazione del pignoramento: il riferimento è alle doglianze relative alla pretesa mancata identificazione e/o incertezza della persona addetta alla casa ed al fatto che, in buona sostanza, nella prospettazione dell'odierno opponente, la consegna dell'atto avrebbe avuto luogo a persona addetta alla casa di soggetto diverso dal destinatario e, quindi, a persona ed in luogo privo di collegamento.
Orbene, è difficile negare che l'allegazione nell'uno e nell'altro caso si risolva nella deduzione di “fatti” diversi, atteso che – come meglio si vedrà nel prosieguo – si tratta di situazioni (si ribadisce, l'inesistenza e la nullità della notificazione) che appaiono ontologicamente diverse e con riguardo alle quali, peraltro, diverso è anche il “regime” giuridico del relativo vizio, sol che si pensi che – secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità – la sanatoria per raggiungimento dello scopo in virtù della proposizione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. è configurabile unicamente a fronte di un vizio della notificazione del pignoramento riconducibile alla categoria della nullità e non anche in presenza dell'inesistenza vera e propria (Cass. 27 novembre 2023, n. 32804; Cass. 15 aprile 2021, n. 9903; Cass. 12 giugno 2020, n.
11290; Cass. 17 dicembre 2019, n. 33466; Cass. 2 ottobre 2008, n. 24527).
§ 4. Tanto opportunamente premesso, appare opportuno richiamare gli approdi cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità nel differenziare le categorie della inesistenza e della nullità della notificazione.
In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio per cui l'inesistenza della notificazione “è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” e che “tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” (Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916).
Peraltro, le Sezioni Unite hanno anche precisato – con riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione ma con considerazioni di carattere generale concernenti qualsivoglia notificazione – che “il luogo in cui la notificazione … viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto” (cfr. la sopra citata
Cass. Sez. Un. 20 luglio 2016, n. 14916, nonché, nella giurisprudenza successiva,
Cass. 9 marzo 2018, n. 5663; Cass. 11 ottobre 2024, n. 26544).
Né merita condivisione l'affermazione – adombrata da parte opponente nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. – secondo cui la consegna dell'atto in un luogo privo di qualsivoglia collegamento con il destinatario darebbe luogo alla inesistenza e non già alla nullità della notificazione.
Sul punto, occorre infatti considerare che tale affermazione è in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, principio al quale – stante la provenienza dal massimo consesso con funzione nomofilattica – questo giudice ritiene di dare continuità.
Nel contempo, non appaiono idonei a sostenere l'allegazione di parte opponente i precedenti giurisprudenziali invocati nella comparsa conclusionale, atteso che:
per quanto concerne Cass. 18 ottobre 2021, n. 28573, la pronuncia in questione si riferisce ad un caso particolare in cui ciò che attrae la fattispecie all'area dell'inesistenza della notificazione è un requisito attinente al procedimento di trasmissione (ovverosia, l'autorizzazione alla notificazione da parte dell'autorità giudiziale incaricata);
per quanto concerne Cass. 15 settembre 2022, n. 29008, la pronuncia in questione (per vero non massimata sul punto) si limita all'affermazione secondo cui
“le ipotesi di inesistenza della notifica sono eccezionali” e “si riducono ai casi in cui la notifica sia stata eseguita in luogo e a persona del tutto sconnessi dal destinatario” senza alcun confronto con i principi affermati dalle Sezioni Unite;
per quanto concerne Cass. 10 settembre 2024, n. 24329, la pronuncia in questione (parimenti non massimata sul punto) sovrappone in motivazione l'orientamento precedente a quello inaugurato dalle Sezioni Unite, pervenendo comunque all'affermazione – conforme al principio sopra riportato – secondo cui “la categoria dell'inesistenza è del tutto residuale nel nostro ordinamento ed è integrata nelle ipotesi di mancanza materiale dell'atto ovvero quando l'attività notificatoria intrapresa sia priva delle caratteristiche essenziali individuabili, per l'un verso, nell'attività di trasmissione da parte di un soggetto normativamente dotato della possibilità giuridica di compierla e, per altro verso, nell'attività della consegna a soggetto estraneo al processo”.
Orbene, facendo applicazione del principio in questione deve ritenersi che la notificazione dell'atto di pignoramento eseguita in data 30/4/2019 debba considerarsi esistente: il documento palesa tanto l'attività di trasmissione dell'atto da parte del soggetto titolare del relativo potere (ovverosia, l'ufficiale giudiziario), quanto l'esito positivo della consegna.
Ne consegue che tutte le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente concernenti la pretesa “irregolarità/invalidità” dell'attività notificatoria posta in essere (si ribadisce, con riguardo alla mancata identificazione del soggetto consegnatario ed all'inesistenza di un soggetto di tal fatta presso l'abitazione del destinatario) ridonderebbero eventualmente nell'area della nullità.
Ciò che determina, tuttavia, la (duplice) inammissibilità di tali doglianze nella presente sede per le ragioni sopra evidenziate al § 3 e, segnatamente, vuoi per il fatto che esse sono state sollevate per la prima volta unicamente nel presente giudizio di merito (mancando qualsivoglia rilievo sul punto nell'originario ricorso in opposizione), vuoi perché anche l'eventuale supposta nullità sarebbe sanata in applicazione del principio generale ex art. 156, ultimo comma, c.p.c. (avendo avuto luogo il deposito del ricorso prima dell'ulteriore corso del processo con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione e, quindi, con la possibilità per il debitore di costituirsi nel processo esecutivo e dispiegare le proprie difese).
§ 5. Le considerazioni che precedono danno conto altresì delle ragioni per le quali non risulta rilevante per la decisione della presente controversia la querela di falso in via incidentale proposta dall'odierna parte opponente.
Invero, il tenore della querela in questione (letta anche in coordinamento con le complessive articolazioni difensive sviluppate nelle precedenti memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e nelle successive comparse ex art. 190 c.p.c.) palesa come la contestazione veicolata con la stessa si sostanzi non già nella negazione tout court del fatto storico della consegna dell'atto ad una persona come indicata dall'ufficiale giudiziario, quanto piuttosto nella deduzione per cui quella consegna avrebbe avuto luogo in un luogo e ad un soggetto non avente alcun collegamento con il destinatario della notificazione: il riferimento è all'allegazione secondo cui l'atto sarebbe stato consegnato ad una persona non costituente addetta alla casa dell'opponente, bensì la domestica in servizio presso altra abitazione ubicata nel medesimo edificio (cfr., in particolare, le pp. 2 e 3 della querela).
Anche in tal caso, quindi, si tratta di censure che ridonderebbero eventualmente nell'area della nullità e non già della inesistenza della notificazione, posto che – come riconosciuto dalla stessa parte opponente nella comparsa ex art. 190 c.p.c. – “la notificazione non è mai stata effettuata con una consegna in un luogo ed a persona ad esso esponente riferibili” (cfr. la p. 3 della comparsa depositata in data
6/1/2025).
Conclusione che comporta la non rilevanza dell'accertamento richiesto con la querela, atteso che esso involgerebbe un profilo (si ribadisce, quello della nullità e non già dell'inesistenza della notificazione) che, da un lato, esula dal thema decidendum come cristallizzato nell'originario ricorso in opposizione, nonché, dall'altro lato, sarebbe in ogni caso inidoneo a determinare un vizio di nullità dell'atto in applicazione del principio della sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.
§ 6. Il rigetto dell'opposizione comporta il consequenziale rigetto della domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, trattandosi di domanda che postulerebbe l'accoglimento della doglianza e la declaratoria di nullità degli atti esecutivi.
§ 7. Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di merito, esse seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (da considerare indeterminabile con complessità bassa in ragione dell'impossibilità di determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2015, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria (per la ridotta attività difensiva svolta sul punto dal procuratore dell'opposta).
Le spese della fase a cognizione sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione restano invece determinate nella misura liquidata con l'ordinanza del 17/11/2019.
Quanto alla domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c., non sussistono i presupposti per la pronuncia della condanna richiesta, non essendo emersa prova della mala fede o della colpa grave dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la contumacia dei terzi chiamati e;
CP_2 Controparte_3
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
DISPONE l'attribuzione delle spese sopra liquidate in favore dei procuratori di parte opposta per dichiarazione di anticipo.
Napoli, 31/05/2025
Il giudice
Dott. Valerio Colandrea