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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 26/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 34/2023, vertente
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliata in Cosenza, Parte_1 C.F._1
via Alimena n. 69, presso lo studio dell'avv. Giovandomenico Gemelli, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione.
ATTRICE
e
P.iva , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Salerno alla via C. Calenda n. 10, presso lo studio dell'avv. Lucio Panza, che la rappresenta e difende in virtù di mandato steso in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
e
, in persona del Sindaco pro tempore. Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
pagina 1 di 3 OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va in primo luogo affermata la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di canoni idrici.
1. Sull'opposizione.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Nel caso in esame la parte opponente ha inteso impugnare l'intimazione di pagamento n.
03420229007000650000, notificata in data 07.12.2022, in relazione alla cartella n.
03420110002855685000, notificata in data 11.02.2011.
La parte attrice eccepisce la prescrizione delle somme.
Come è noto, la prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, comma 1 n. 4 c.c.
(Cass., Sez. Un. n. 3162 del 09.02.2011).
Orbene, dall'intimazione di pagamento, in relazione alla cartella n.
03420110002855685000, si evince trattarsi di canoni idrici per l'anno 2003. La predetta cartella risulta notificata in data 11.02.2011, mentre la citata intimazione è del
07.10.2022, quindi emessa oltre il maturarsi del termine prescrizionale. Né risultano atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale.
Per tali ragioni la domanda attrice va accolta.
2. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna delle parti convenute alla loro rifusione in favore dell'attrice. Tali spese sono liquidate, come in pagina 2 di 3 dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale n. 147 del 13.08.2022, ridotti del 50%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate (in particolare, le spese sono liquidate sulla base del D.M.
147/22, considerato il valore medio delle fasi di studio, introduttiva e decisionale - ridotto del 50% - dei giudizi ordinari, in relazione allo scaglione fino ad € 5.200,00.
Le spese di lite sono distratte in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sezione civile, nella persona del G.I. dott. Luigi Varrecchione, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attrice, annulla l'intimazione di pagamento n.
03420229007000650000, in relazione alla cartella n. 03420110002855685000, emessa da nei confronti di;
Controparte_1 CP_3
2. condanna l in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ed il , in Controparte_2
persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, in favore di , delle Parte_1
spese di lite, che liquida in complessivi € 975,50, di cui € 850,50 per compensi e €
125,00 per spese, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Paola, 26.02.2025
IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)
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