Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/05/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza del 19 maggio
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 6670/2015
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Parte_1 C.F._1
Calderonio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa Alessandra
Meliadò e dalla dott.sssa Roberta Crupi
, in persona del Dirigente Controparte_2
Scolastico pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal D.S. pro tempore prof.ssa
Laura Cappuccio
RESISTENTI
OGGETTO: permanenza in servizio fino al 70° anno
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 10 dicembre 2015, esponeva: Parte_1
- di avere lavorato alle dipendenze di vari Istituti quale collaboratrice scolastica in qualità di ATA dal
25 maggio 2000;
- l'Istituto Comprensivo “S. D'Arrigo” di , con nota prot. 1132/FP del 23 febbraio 2015, le CP_2
aveva comunicato il suo collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 1 settembre
2015, riferendosi alla nota MIUR n. 18851 dell'11 dicembre 2014;
- dall' 1 settembre 2015 non era più dipendente dell'Istituto Comprensivo “S. D'Arrigo” di CP_2
e non percepiva la retribuzione.
Rappresentava che tale provvedimento sarebbe stato adottato dall'Amministrazione sull'erroneo presupposto che, maturando ella ricorrente l'anzianità prevista dalla Legge Fornero, il compimento di 66 anni e 3 mesi entro il 31 agosto 2015, l'Amministrazione avrebbe dovuto far cessare il rapporto, costituendo l'età un limite insuperabile in presenza del quale l'Amministrazione non poteva consentire la permanenza in servizio.
Richiamava le novità introdotte in materia pensionistica dalla l. n. 214/2011.
Rilevava che in seguito alla riforma era stato previsto un solo trattamento pensionistico di vecchiaia che si conseguiva, con riferimento a tutti i lavoratori e per l'anno 2012, in presenza del requisito minimo contributivo pari a 20 anni ed una diversa età in relazione al settore di appartenenza.
Osservava che oltre al requisito dell'età e di contribuzione (66 anni di età e 20 di contribuzione) se il lavoratore apparteneva pienamente al regime contributivo (ossia aveva iniziato a lavorare dall' 1 gennaio 1996), per il diritto alla pensione di vecchiaia occorreva un'ulteriore condizione ossia che l'assegno di pensione non doveva risultare di importo inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale mensile, pari per l'anno in corso al momento del deposito del ricorso a € 643,50.
Rilevava che non era necessario soddisfare la predetta soglia minima da parte di chi era in possesso di un'età pari a 70 anni e in tal caso era sufficiente una anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni.
Rappresentava che ella, nata il [...], aveva iniziato a lavorare in data 1 gennaio 1975, ma in data 23 febbraio 2015 era stata collocata a riposo dall'1 settembre 2015 per raggiunti limiti di età sebbene alla data del collocamento a riposo possedesse solo 17 anni, 10 mesi e 5 giorni di contribuzione ed un'età di 68 anni.
Osservava che ella rientrava nella categoria di lavoratori sforniti degli anni contributivi utili per la maturazione del trattamento pensionistico e per i quali la riforma condizionava l'accesso al pensionamento all'importo della pensione che non doveva risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Rilevava che ella, per l'anzianità contributiva di 17 anni e un'età di 68 anni non poteva godere di una pensione superiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale e per questo aveva diritto al proseguimento in servizio almeno fino al 70° anno di età.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che aveva diritto alla permanenza in servizio almeno fino al 70° anno di età e che, per l'effetto, venisse annullata la determinazione n. 1132 del 23 febbraio 2015 con conseguente condanna dell'Istituto Comprensivo “S. D al Parte_2 mantenimento in servizio almeno fino ad ottobre 2017; in subordine, chiedeva che l'Istituto
Comprensivo “S. D'Arrigo” venisse condannato al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni mensili non percepite da ella ricorrente sino al 70° anno di età, comprensivo della contribuzione utile a fini pensionistici;
instava per le spese di lite.
2.- Il , Controparte_1 Controparte_3
, costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza
[...]
del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
3.- L' , costituendosi in giudizio, contestava la Controparte_2
fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
4.- L'udienza del 19 maggio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Al fine di risolvere la controversia occorre richiamare la normativa in materia.
In particolare, ai sensi dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 conv. in L. 214/2011, “…
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite, dalle seguenti prestazioni:
a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18;
b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18……
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati:…c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto
e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge
23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, è determinato in 66 anni;
….
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 è conseguito in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,
a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per
l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.…”.
Dagli atti emerge che con nota prot. 1132/DF del 23 febbraio 2015 del Dirigente scolastico dell'Istituto Scolastico resistente, è stato decreto il collocamento a riposo della ricorrente con la seguente motivazione: “Con decreto del 5.2. 2014 prot. n. 652/FP l'istituzione scolastica ha disposto il trattenimento in servizio della sig. oltre il limite di età;..La sig. Parte_1 Parte_1
, nata il [...], rientra nella fattispecie prevista dalla legge Fornero (compimento di
[...]
66 anni e 3 mesi antro il 31/08/2015);..Raggiunto il limite di età l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto alla pensione, ma l'età costituisce il limite non superabile in presenza del quale l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro”.
La ricorrente, in ricorso, rileva che nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 24, comma 7, citato e che, pertanto, con riferimento alla propria posizione oltre al requisito dell'età e di contribuzione sarebbe necessaria l'ulteriore condizione che l'importo della pensione non può essere inferiore a 1/5 dell'assegno sociale.
Occorre, dunque, accertare se la suindicata disposizione possa trovare applicazione nei confronti della ricorrente, essendo questo l'oggetto della controversia come emerge dal ricorso introduttivo del giudizio e non potendo essere considerate ulteriori argomentazioni in quanto tardive.
Al riguardo, la disposizione suindicata trova applicazione “per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996”.
Tuttavia, come dichiarato dalla stessa ricorrente in ricorso e risultante dalla documentazione in atti, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della ricongiunzione onerosa di anni 1, mesi 5 e giorni 25 per il periodo dall' 1 gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.
A giudizio di questo decidente, non trova dunque applicazione la norma richiamata da parte ricorrente a sostegno del diritto vantato in quanto il primo accredito contributivo non è successivo al 1° gennaio
1996.
.6. - In ragione di quanto esposto, il ricorso va, pertanto, rigettato.
7.- Attesa la peculiarità della controversia, le spese giudiziali vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese giudiziali.
Messina, 20 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga