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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/10/2025, n. 7877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7877 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24750/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24750/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROTONDI Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. BANI MICHELA ( LARGO AUGUSTO, 8 20122 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. ROTONDI SC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBRANO Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBRANO CP_2 C.F._3
CLAUDIO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la e il dott. Controparte_1 CP_2 chiedendo di: - accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. di corrispondere all'Avv. gli importi ancora dovuti in Parte_1 conseguenza del recesso dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, per l'effetto, condannare la predetta associazione al pagamento della somma complessiva di Euro 34.600,00, di cui
Euro 23.100,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ed Euro 11.500,00 a titolo di bonus per il
2019 e per il 2020; il tutto oltre al 15% dei clienti indicati nella parte in fatto sul fatturato incassato dall' ; - previo accertamento delle vessazioni lavorative patite dalla ricorrente ad opera del CP_4
Dott. nel periodo dal 2.05.2019 al 27.11.2020, condannare la in CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. in solido tra loro ovvero CP_2 ciascuno per quanto di ragione, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente pari complessivamente a Euro 198.286,00 (euro centonovantottomiladuecentoottantasei //00), di cui Euro 5.236,00 a titolo di danno patrimoniale;
Euro
55.850,00 a titolo di danno biologico;
Euro 137.200,00 a titolo di danno morale soggettivo ed esistenziale, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ,anche con ricorso al criterio di equità; - condannare altresì l' , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma che sarà accertata in corso di causa pari al 15% del fatturato incassato dallo Studio sui seguenti clienti: Gruppo
Séché; ; il tutto con vittoria di spese e competenze professionali Controparte_6 CP_7 oltre IVA, CPA e spese generali
Costituendosi in giudizio parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e la decadenza della domanda della ricorrente di pagamento dell'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e chiedevano il rigetto delle domande attoree e in via subordinata di diminuire il quantum richiesto;
con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge
Con ordinanza del 16.6.2022 il Giudice del lavoro, ritenendo che il rapporto in giudizio non rientrava in alcuno dei casi di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente estraneità della presente causa alla materia devoluta alla competenza funzionale del giudice del lavoro, visto l'art. 427 c.p.c., trasmetteva gli atti al
Presidente di Sezione e al Presidente del Tribunale, per assegnazione della causa a sezione ordinaria e per l'ulteriore corso previa conversione del rito;
incardinato il giudizio innanzi a questo ufficio con rito ordinario e ricostruito telematicamente il fascicolo processuale, in data 24 marzo 2023 a seguito del decesso del dott. veniva dichiarata l'interruzione del processo che veniva CP_2
pagina 2 di 5 tempestivamente riassunto da parte attrice nei confronti del solo studio legale rinunciando alla domanda nei confronti del dott. e non notificando il ricorso in riassunzione agli eredi;
la causa CP_2 veniva istruita con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale;
con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti del dott. CP_2
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel marzo del 2019 parte attrice sottoscriveva contratto di collaborazione professionale con lo studio Co legale convenuto (doc. 11 fasc. att.) e in data 27.11.2020 comunicava il proprio recesso dall'accordo, da ritenersi risolto dal 31.12.2020 (doc. 24 fasc. att.).
Secondo l'art. 5 dell'accordo il compenso si articolava in una componente fissa mensile di euro 7500 lordi e di una componente variabile commisurata in una percentuale del fatturato incassato dallo studio dai clienti introdotti dal nuovo Associato e pagata con periodicità annuale. L'attrice aveva diritto anche ad un bonus variabile e discrezionale;
alla stregua del punto d) della medesima clausola il diritto ad entrambe le componenti aggiuntive spettava “solo se sarà in forza al momento della sua erogazione”.
La componente aggiuntiva, pertanto, non è dovuta per il 2020, essendo il rapporto cessato prima che divenisse esigibile il diritto (termine indicato nel mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui maturavano le competenze) ed è assai verosimile che i primi incassi dai clienti asseritamente procurati Co allo studio legale non siano avvenuti nel 2019, atteso che la loro presentazione a sarebbe avvenuta solo alla fine di quell'anno, secondo la stessa prospettazione di parte attrice.
Mentre è dovuto il saldo del bonus pari ad una mensilità che parte attrice lamenta essere stato corrisposto solo nell'importo di euro 3.500, in quanto la sua misura era stata discrezionalmente determinata e promessa nell'ammontare di euro 7.500 per l'anno 2019 al momento della sottoscrizione del contratto, come riferito dall'agenzia intermediaria con mail del 25.2.2019 (doc. 10 fasc. att.).
Quanto alle ulteriori tre mensilità oggetto della domanda “contrattuale” dell'attrice si osserva che la mail dell'Executive Partner dello studio legale (doc. 19 fasc. att.) di felicitazione per il fatto che la
[...]
non abbia presentato le dimissioni contiene anche un'attestazione di stima (CA , ne Pt_1 Parte_1 sono molto felice. Come sai, godi di stima e considerazione all'interno dello studio. Sentiamoci, per ogni necessità.”). La corrispondenza è del 14.9.2020, di appena un paio di mesi antecedenti la decisione dello studio di recedere dal contratto di collaborazione per il venire meno delle “condizioni per proseguire il rapporto professionale”, senza alcuna evidenza di violazioni dei doveri di diligenza pagina 3 di 5 imputabili all'attrice, mai contestate prima della presente causa, che imponessero l'immediata cessazione della collaborazione prestata dall'avv. . Parte_1
La quale ha pertanto diritto anche ai compensi pattuiti per il periodo di preavviso convenuto di mesi tre.
Non vi è invece prova delle vessazioni lavorative asseritamente patite dall'attrice, la quale ha sì prodotto documentazione attestante l'ingerenza nel lavoro da lei svolto (talvolta anche pressante del dott. che occasionalmente appare anche francamente privo di garbo), ma non ha allegato Per_1 elementi sufficienti per ritenere che essa abbia sconfinato in un'arbitraria ed ingiustificata prevaricazione;
ciascuno dei fatti desumibili dalla corrispondenza prodotta in atti è di per sé “neutro” e non offensivo della professionalità (ampiamente documentata in atti) dell'avv. e neppure la Parte_1 loro concatenazione in sequenza assume il carattere persecutorio che quest'ultima lamenta ed anzi appare compatibile con una policy dello studio che affida ai suoi associati più anziani la responsabilità
e la cura dei rapporti con i clienti e la supervisione del lavoro svolto dalle sue nuove reclute, sia pure particolarmente qualificate. Né a diverse conclusioni si sarebbe pervenuti ove fosse stata ammessa la prova per testi.
Al riguardo appare opportuno integralmente richiamare l'ordinanza del 2.6.2014 e ribadire che la richiesta di prova orale che rinvia alle circostanze in fatto dell'atto introduttivo – quand'anche, come nella fattispecie, articolate per punti separati e numerati - è inammissibile perché non rispetta i requisiti di specificità e determinatezza richiesti dalla legge. Le circostanze in fatto devono, infatti, essere formulate in modo chiaro e preciso, avulso da valutazioni e giudizi, e non si può demandare al giudice l'enucleazione dei puri fatti dalla complessiva narrazione e la loro “epurazione” dalle considerazioni che il discorso introduttivo di un giudizio necessariamente comporta. Nel caso in esame, dunque, la richiesta di prova contenuta in ricorso è inammissibile, mentre la formulazione in capitolazione separata non risulta tempestiva e l'attrice deve ritenersi decaduta in quanto la memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. in cui sono stati proposti i capitoli di prova è stata depositata oltre i termini di legge (pur tenuto conto del periodo di interruzione della causa in cui ne era precluso il decorso).
Di conseguenza alcuna richiesta risarcitoria è meritevole di accoglimento e risulta dovuto esclusivamente il complessivo importo di euro 26.500 (7.500 x 3 + 4.000).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (nei limiti in cui essa è stata accolta), dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 condanna , per le ragioni indicate in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di euro 26.500,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 406,50 Controparte_1 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24750/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ROTONDI Parte_1 C.F._1
SC e dell'avv. BANI MICHELA ( LARGO AUGUSTO, 8 20122 C.F._2
MILANO; elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 8 20122 MILANO presso il difensore avv. ROTONDI SC
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBRANO Controparte_1 P.IVA_1
CLAUDIO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAMBRANO CP_2 C.F._3
CLAUDIO e elettivamente domiciliato in LARGO AUGUSTO, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. ZAMBRANO CLAUDIO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e pedissequo decreto regolarmente notificati l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la e il dott. Controparte_1 CP_2 chiedendo di: - accertare e dichiarare l'obbligo contrattuale di in persona del Controparte_3 legale rappresentante p.t. di corrispondere all'Avv. gli importi ancora dovuti in Parte_1 conseguenza del recesso dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e, per l'effetto, condannare la predetta associazione al pagamento della somma complessiva di Euro 34.600,00, di cui
Euro 23.100,00 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, ed Euro 11.500,00 a titolo di bonus per il
2019 e per il 2020; il tutto oltre al 15% dei clienti indicati nella parte in fatto sul fatturato incassato dall' ; - previo accertamento delle vessazioni lavorative patite dalla ricorrente ad opera del CP_4
Dott. nel periodo dal 2.05.2019 al 27.11.2020, condannare la in CP_2 Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dott. in solido tra loro ovvero CP_2 ciascuno per quanto di ragione, a titolo contrattuale e/o extracontrattuale a risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente pari complessivamente a Euro 198.286,00 (euro centonovantottomiladuecentoottantasei //00), di cui Euro 5.236,00 a titolo di danno patrimoniale;
Euro
55.850,00 a titolo di danno biologico;
Euro 137.200,00 a titolo di danno morale soggettivo ed esistenziale, ovvero nella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa ,anche con ricorso al criterio di equità; - condannare altresì l' , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente della somma che sarà accertata in corso di causa pari al 15% del fatturato incassato dallo Studio sui seguenti clienti: Gruppo
Séché; ; il tutto con vittoria di spese e competenze professionali Controparte_6 CP_7 oltre IVA, CPA e spese generali
Costituendosi in giudizio parti convenute contestavano quanto ex adverso dedotto eccependo preliminarmente l'incompetenza funzionale della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano e la decadenza della domanda della ricorrente di pagamento dell'importo richiesto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e chiedevano il rigetto delle domande attoree e in via subordinata di diminuire il quantum richiesto;
con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA come per legge
Con ordinanza del 16.6.2022 il Giudice del lavoro, ritenendo che il rapporto in giudizio non rientrava in alcuno dei casi di cui all'art. 409 c.p.c., con conseguente estraneità della presente causa alla materia devoluta alla competenza funzionale del giudice del lavoro, visto l'art. 427 c.p.c., trasmetteva gli atti al
Presidente di Sezione e al Presidente del Tribunale, per assegnazione della causa a sezione ordinaria e per l'ulteriore corso previa conversione del rito;
incardinato il giudizio innanzi a questo ufficio con rito ordinario e ricostruito telematicamente il fascicolo processuale, in data 24 marzo 2023 a seguito del decesso del dott. veniva dichiarata l'interruzione del processo che veniva CP_2
pagina 2 di 5 tempestivamente riassunto da parte attrice nei confronti del solo studio legale rinunciando alla domanda nei confronti del dott. e non notificando il ricorso in riassunzione agli eredi;
la causa CP_2 veniva istruita con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale;
con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. le parti precisavano le conclusioni e il giudice, assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, tratteneva la causa in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi l'intervenuta estinzione del giudizio nei confronti del dott. CP_2
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel marzo del 2019 parte attrice sottoscriveva contratto di collaborazione professionale con lo studio Co legale convenuto (doc. 11 fasc. att.) e in data 27.11.2020 comunicava il proprio recesso dall'accordo, da ritenersi risolto dal 31.12.2020 (doc. 24 fasc. att.).
Secondo l'art. 5 dell'accordo il compenso si articolava in una componente fissa mensile di euro 7500 lordi e di una componente variabile commisurata in una percentuale del fatturato incassato dallo studio dai clienti introdotti dal nuovo Associato e pagata con periodicità annuale. L'attrice aveva diritto anche ad un bonus variabile e discrezionale;
alla stregua del punto d) della medesima clausola il diritto ad entrambe le componenti aggiuntive spettava “solo se sarà in forza al momento della sua erogazione”.
La componente aggiuntiva, pertanto, non è dovuta per il 2020, essendo il rapporto cessato prima che divenisse esigibile il diritto (termine indicato nel mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui maturavano le competenze) ed è assai verosimile che i primi incassi dai clienti asseritamente procurati Co allo studio legale non siano avvenuti nel 2019, atteso che la loro presentazione a sarebbe avvenuta solo alla fine di quell'anno, secondo la stessa prospettazione di parte attrice.
Mentre è dovuto il saldo del bonus pari ad una mensilità che parte attrice lamenta essere stato corrisposto solo nell'importo di euro 3.500, in quanto la sua misura era stata discrezionalmente determinata e promessa nell'ammontare di euro 7.500 per l'anno 2019 al momento della sottoscrizione del contratto, come riferito dall'agenzia intermediaria con mail del 25.2.2019 (doc. 10 fasc. att.).
Quanto alle ulteriori tre mensilità oggetto della domanda “contrattuale” dell'attrice si osserva che la mail dell'Executive Partner dello studio legale (doc. 19 fasc. att.) di felicitazione per il fatto che la
[...]
non abbia presentato le dimissioni contiene anche un'attestazione di stima (CA , ne Pt_1 Parte_1 sono molto felice. Come sai, godi di stima e considerazione all'interno dello studio. Sentiamoci, per ogni necessità.”). La corrispondenza è del 14.9.2020, di appena un paio di mesi antecedenti la decisione dello studio di recedere dal contratto di collaborazione per il venire meno delle “condizioni per proseguire il rapporto professionale”, senza alcuna evidenza di violazioni dei doveri di diligenza pagina 3 di 5 imputabili all'attrice, mai contestate prima della presente causa, che imponessero l'immediata cessazione della collaborazione prestata dall'avv. . Parte_1
La quale ha pertanto diritto anche ai compensi pattuiti per il periodo di preavviso convenuto di mesi tre.
Non vi è invece prova delle vessazioni lavorative asseritamente patite dall'attrice, la quale ha sì prodotto documentazione attestante l'ingerenza nel lavoro da lei svolto (talvolta anche pressante del dott. che occasionalmente appare anche francamente privo di garbo), ma non ha allegato Per_1 elementi sufficienti per ritenere che essa abbia sconfinato in un'arbitraria ed ingiustificata prevaricazione;
ciascuno dei fatti desumibili dalla corrispondenza prodotta in atti è di per sé “neutro” e non offensivo della professionalità (ampiamente documentata in atti) dell'avv. e neppure la Parte_1 loro concatenazione in sequenza assume il carattere persecutorio che quest'ultima lamenta ed anzi appare compatibile con una policy dello studio che affida ai suoi associati più anziani la responsabilità
e la cura dei rapporti con i clienti e la supervisione del lavoro svolto dalle sue nuove reclute, sia pure particolarmente qualificate. Né a diverse conclusioni si sarebbe pervenuti ove fosse stata ammessa la prova per testi.
Al riguardo appare opportuno integralmente richiamare l'ordinanza del 2.6.2014 e ribadire che la richiesta di prova orale che rinvia alle circostanze in fatto dell'atto introduttivo – quand'anche, come nella fattispecie, articolate per punti separati e numerati - è inammissibile perché non rispetta i requisiti di specificità e determinatezza richiesti dalla legge. Le circostanze in fatto devono, infatti, essere formulate in modo chiaro e preciso, avulso da valutazioni e giudizi, e non si può demandare al giudice l'enucleazione dei puri fatti dalla complessiva narrazione e la loro “epurazione” dalle considerazioni che il discorso introduttivo di un giudizio necessariamente comporta. Nel caso in esame, dunque, la richiesta di prova contenuta in ricorso è inammissibile, mentre la formulazione in capitolazione separata non risulta tempestiva e l'attrice deve ritenersi decaduta in quanto la memoria ex art. 183 co. 6
c.p.c. in cui sono stati proposti i capitoli di prova è stata depositata oltre i termini di legge (pur tenuto conto del periodo di interruzione della causa in cui ne era precluso il decorso).
Di conseguenza alcuna richiesta risarcitoria è meritevole di accoglimento e risulta dovuto esclusivamente il complessivo importo di euro 26.500 (7.500 x 3 + 4.000).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda (nei limiti in cui essa è stata accolta), dei parametri di cui al d.m. 147/22 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 condanna , per le ragioni indicate in parte motiva, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma di euro 26.500,00 oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al saldo effettivo;
rigetta ogni altra domanda;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite che liquida in euro 406,50 Controparte_1 per esborsi, euro 7.616,00 per compensi, oltre iva e cpa, 15% spese forfettarie.
Milano, 20 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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