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6 aprile 1968
6 aprile 1968
Art. 1.
L' articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:
a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.
Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere".
L' articolo 2 della legge 20 dicembre 1932, n. 1849 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - Le servitu' indicate nell'articolo 1 possono consistere:
a) nel divieto temporaneo di transito o di sosta di persone, animali, veicoli;
b) nel divieto di aprire strade, scavare fossi o canali aventi sezione superiore a metri quadrati 0,1, fare elevazioni di terra o altre materie, aprire o esercitare cave di qualunque specie o altri vani, impiantare linee elettriche e cavi telefonici, condotte di acqua, di gas o liquidi infiammabili, fare determinate piantagioni o determinate operazioni campestri, tenere depositi di materie infiammabili, installare o esercitare macchinari o apparati elettrici, tenere fucine o altri impianti provvisti di focolare, con o senza fumaiolo;
c) nel divieto di fabbricare muri o edifici, di sopraelevare quelli esistenti o di adoperare nella costruzione alcuni materiali.
Ai proprietari degli immobili colpiti dalle servitu' previste nel presente articolo spetta, per la durata del vincolo, un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni e al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposta complementare progressiva.
Tale indennizzo e' stabilito in un quinto dei predetti redditi per la servitu' di cui alla lettera a), in un quarto per la servitu' di cui alle lettere b) e c), in un terzo in caso di concorso di servitu' di due o piu' lettere".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 06/04/1993, n. 138Provvedimento: […] questione di legittimità costituzionale del citato art. 2, secondo e terzo comma, della legge n. 1849 del 1932, come sostituito dall'art. 1 della legge n. 180 del 1968, "in quanto non prevede, per la determinazione dell'indennità, un criterio alternativo a quello automatico del riferimento ai valori della rendita catastale, […]Leggi di più...
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