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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 08/06/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dr.Chiara-Ilaria Bitozzi – Presidente rel.– dr.Alina Rossato – Giudice – dr.Luisa Bettio - Giudice – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di I Grado, iscritta al n. 4773/2024 R.G. promossa con ricorso da
Parte_1 nei confronti di
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: rettificazione della attribuzione di sesso e autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
CONCLUSIONI della parte ricorrente: come da note scritte depositate il 3.06.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, la parte ricorrente , di sesso Parte_1 femminile, di anni 22 (doc. 01 atto di nascita), di stato civile libero (doc 2), allegava di non aver mai ritenuto propria l'assegnazione di sesso e genere anagrafico femminile in virtù dell'anatomia genitale, posto che aveva sempre avuto la percezione di appartenere al genere maschile. Precisava che in fase adolescenziale, a seguito dei mutamenti ormonali e fenotipici conseguenti alla pubertà, tale senso di incongruenza tra il genere assegnato alla nascita e quello avvertito come proprio si era acuito provocando sofferenza psicologica e forte disforia di genere.
Iniziava dunque a riflettere in modo approfondito sulla propria identità sessuale, avviando così un percorso di autoanalisi, diretto alla realizzazione di un sé soddisfacente e congruo rispetto alla percezione della sua dimensione identitaria e di genere.
Nell'anno 2021, parte attrice decideva di affrontare il malessere generale che l'incertezza in merito alla sua condizione di genere le procurava, rivolgendosi alla assistenza specializzata degli psicologi del centro S.A.T. di Verona, convenzionato con l'Azienda Ospedaliera di Padova. Dopo i primi colloqui, la dott.ssa – psicologa clinica - accertava l'esistenza in di Per_1 Parte_1 una discrepanza tra il sé di genere elettivo e quello attribuito alla nascita, formulando definitiva diagnosi di “Disforia di Genere”, con conseguente necessità terapeutica che la stessa si sottoponesse ad una terapia ormonale diretta alla modifica dei caratteri sessuali secondari per realizzare, per quanto possibile, una mascolinizzazione dell'aspetto e ad inibire manifestazioni fisiche del proprio sesso biologico di appartenenza (doc. 3).
All'esito di tale percorso psicoclinico e psicodiagnostico, parte attrice acquisiva piena consapevolezza della propria condizione di transgender e la rivelava alla propria famiglia, che l'ha sempre sostenuta nel suo percorso di ricerca e realizzazione della propria identità.
Nel mese di settembre 2022 iniziava il “TOS – Trattamento Ormonale Sostitutivo per l'adeguamento di genere” presso l'Azienda Ospedaliera di Padova con l'assistenza del Prof. Professore associato di Endocrinologia Persona_2 presso l'Università degli Studi di Padova, mediante la somministrazione di androgeni in formulazione iniettiva.
L'endocrinologo con referto del 16.01.2024 certifica che il paziente“ha avuto una regolare androgenizzazione e la sfera emotiva e sessuale sono stabili ..” (doc. 4 certificato endocrinologo 25.7.2024).
Sin dall'inizio del TOS, la parte ricorrente , sotto la supervisione degli psicologi del S.A.T., svolgeva con esiti positivi, la “esperienza di vita reale” (o Real Life
Experience). L'esecuzione del “Trattamento Ormonale Sostitutivo per
l'adeguamento di genere” con la supervisione ed il controllo degli specialisti ha contribuito a confermare nella ricorrente la consapevolezza della sua identità maschile e la positività del percorso di transizione, quale strumento di equilibrio emotivo e psicofisico con conseguente miglioramento della propria condizione fisica, psicologica ed emotiva.
All'esito di tale processo, in data 9.04.2024 la psicologa certifica che “si conferma pertanto la condizione trasgendere, quale organizzazione dell'identità di genere, in cui si esprime la percezione di s' con genere di elezione in modo costante, continuativo, persistente e consapevole, con espressioni di disforia somtica e psicologica , in linea con il quadro identitario illustrato. Parte_2
è intenzionato e determinato nel vler proseguire nel percorso di
[...] effermazione del genere fino al suo completamento, con la precisa e riconociuata consapevolezza dell'irreversibilità e della radicalità delle diverse modificazioni previste….”( doc. 5 relazione psicologica 9.04.2024).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva che il Tribunale accertasse , ex art 34 cpc, che la parte ricorrente è di sesso psichico maschile e che le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sono sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso;
disponesse, conseguentemente, la rettifica del sesso anagrafico da Femminile a attribuendo alla ricorrente il prenome Per_3 di Persona_4
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All'udienza del 5.06.25, svoltasi in modalità cartolare, il procuratore della ricorrente insisteva nelle domande di cui al ricorso, mentre non compariva il
Pubblico Ministero, pur ritualmente notificato. A seguito dell'udienza, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, tratteneva la stessa in decisione immediata.
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1. Sulla domanda di rettificazione del sesso anagrafico
La domanda di rettificazione del sesso anagrafico quale maschile e del nome in va accolta. Persona_4
La causa non è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio, ritenendo ampiamente esaustiva la documentazione sanitaria prodotta.
In particolare, dalla documentazione dimessa in atti emerge come la ricorrente segua da tempo un percorso psicologico e una terapia ormonale, come sia in lei presente una disforia di genere con esordio precoce e come sia conservata la capacità di prendere una decisione pienamente consapevole e una assunzione di responsabilità rispetto al percorso terapeutico di transizione richiesto.
Invero, nella relazione finale del 9.04.24 la psicologa conferma la diagnosi di disforia di genere in una cornice psicologica di personalità stabile, equilibrata e costante nel tempo.
Inoltre, il medico-endocrinologo dott. in data 6.09.22 ha Persona_2 certificava che il paziente “ha avuto una regolare androgenizzazione e la sfera sessuale eed emotiva sono stabili…” (doc. 04).
Alla luce del compendio probatorio sopra esaminato, ritiene il Collegio che parte ricorrente abbia svolto un consistente percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che compongono l'identità di genere;
il cambiamento avvenuto all'esito del percorso di transizione risulta già definitivo.
A riguardo, emerge come parte ricorrente abbia affrontato i percorsi sia psicologico che di terapia ormonale con serietà ed impegno, nonché modificazioni fisiche (mastectomia) senza ripensamenti e spendendo la propria identità maschile anche all'esterno nella propria vita quotidiana, dimostrando convinzione nel prosieguo dello stesso da parte della ricorrente.
Nel caso di specie, pertanto, il mutamento di sesso, in ossequio alle risultanze dell'istruttoria e della documentazione prodotta, appare avvenuto in modo irreversibile, essendo stata raggiunta una piena identificazione di
[...]
con il genere maschile. Pt_1
Ed invero, non risulta necessario, affinchè il percorso di transizione possa ritenersi definitivo integrando i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, della l. 14 aprile
1982, n. 164, che la parte proceda previamente ad interventi chirurgici, bastando il percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile.
Sul punto, con sentenza n. 221 del 2015, la Corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sul requisito normativo delle “intervenute modificazioni dei […] caratteri sessuali”, quale condizione della pronuncia di rettificazione, ha escluso che le stesse includano necessariamente un trattamento chirurgico, in quanto le modalità dell'adeguamento dei caratteri sessuali devono adattarsi all' “irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive”. “L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica” ha precisato la
Corte “appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con i supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”, identità di genere che è “elemento costitutivo del diritto all'identità personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)”.
Va pertanto accolta la domanda di rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile avanzata da parte ricorrente, ancor prima ed a prescindere dalla effettuazione degli interventi chirurgici, che pure ha in parte Persona_5 già affrontato.
2. Sulla domanda di variazione del prenome
Anche la correlata domanda di variazione del prenome deve essere accolta.
Pur in assenza in un'apposita previsione normativa nel corpo della legge che disciplina la rettificazione dell'attribuzione di sesso, deve ritenersi che ciò sia ammissibile in quanto normale conseguenza della nuova assegnazione, attesa l'importanza che il nome ha nell'individuazione e qualificazione del soggetto come appartenente all'uno piuttosto che l'altro sesso, e che ciò possa operarsi con la sentenza di rettificazione. Ciò è imposto, oltre che da ragioni logiche, anche da ragioni di carattere sistematico, ossia di non far permanere nell'atto di Stato civile elementi che possano dar luogo a un'equivoca e contraddittoria interpretazione del carattere sessuale della persona, come appunto un nome sicuramente femminile (nel caso specifico ) in soggetto maschile. Per_5
La rettificazione dell'atto di Stato civile a seguito della riassegnazione del sesso deve consentire una completa ridefinizione dei dati anagrafici del soggetto conseguenti a quella modificazione e non limitarsi alla sola nuova attribuzione del carattere, pena, oltre alla già ricordata contraddittorietà dell'atto, una valenza di possibilità discriminatoria o denigratoria del soggetto, sicuramente contraria alla legge del 1982.
Un argomento letterale di conferma di tale interpretazione è offerto dalla menzione nell'art. 5 della legge, al fatto che le attestazioni di Stato civile debbono recare la sola indicazione del nuovo sesso e nome, con ciò facendo chiaramente intendere della possibilità di variazione di questo legate alla nuova attribuzione senza che si debba chiedere l'avvio di nuove procedure sicché, data l'assenza di indicazioni di potestà spettanti ad altri organi, tutti i nuovi dati devono essere disposti dal Giudice che procede.
In definitiva deve disporsi che a venga attribuito non solo il Parte_1 nuovo sesso, ma anche il nuovo prenome, dalla stessa indicato di: Per_4 con le conseguenti variazioni.
[...]
Per contro va dichiarata inammissibile la domanda volta all'imposizione di un ordine, da parte del giudice, ai vari organi amministrativi, quali Prefettura,
Questura, Motorizzazione Civile, Agenzia del Territorio, Ministero
, non solo perché generica, ma anche perché non è consentito al Controparte_1 giudice ordinare un facere alla PA, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Sarà quindi onere dell'interessato rivolgersi a ciascuno degli enti con i quali abbia un rapporto facendo valere la situazione anagrafica determinata dalla presente sentenza onde ottenere l'emanazione di nuovi atti amministrativi alla luce del principio esplicitato dall'art. 31 comma 6 decreto legislativo 150/2011 che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non è retroattiva.
3. Quanto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali
Parte ricorrente non ha giustamente chiesto anche di autorizzarla a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, alla luce della nota sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”
(sentenza Corte Costituzionale n. 143/2024).
La Corte costituzionale, nella predetta sentenza n. 143/2024, considera l'autorizzazione del Tribunale rispetto ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali “una cautela adottata dalla legge 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”, prescrizione normativa che comunque non “può dirsi in sé manifestamente irragionevole, e quindi esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa, considerata l'entità e la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”, tuttavia la Corte sottolinea che “detto regime autorizzatorio è divenuto irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina” con l'evoluzione giurisprudenziale che ha escluso che “le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico (cfr. sent. Corte costituzionale n. 221 del 2015; sul punto anche Corte costituzionale sent. n. 180 del 2017 ove la Corte ha ribadito che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'“intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata”).
Nella precitata sentenza n. 143/2024, la Corte costituzionale afferma che “potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico – comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un'eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”.
Spiega la Corte che nel caso di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici
“pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”. Pertanto, viene dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs n. 150 del 2011, per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgo, anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso Tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
Dunque, avendo il presente Collegio ritenuto le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso, non vi è più necessità di autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
Tanto comporta che parte ricorrente quale , di Parte_3 sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente sentenza, potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere a trattamenti medico- chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali cui, si ribadisce, nulla osta.
4. Sulle spese di lite
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, mancando ogni ragione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone la rettificazione dell'attribuzione di sesso di (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], da femminile a maschile, C.F._1 con variazione del nome da a;
Pt_1 Persona_4
2. attribuisce a (C.F. ) nata a Parte_1 C.F._1
PADOVA il 30.01.2003, il sesso maschile nonché il prenome di: Per_4
e, per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di
[...]
PADOVA di rettificare l'atto di nascita registrato al N. 151, parte I serie A - anno
2003- di parte ricorrente, nel senso che, laddove è indicato il sesso femminile sia letto e inteso “sesso maschile” e che laddove è indicato il nome “ ” sia letto Pt_1
e inteso;
Persona_4
3. dispone che in ogni atto dello stato civile alla parte ricorrente sia assegnato il prenome “ ; Persona_4
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 6.06.25
Il Presidente est.
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi