Art. 7. Borse di studio 1. Una aliquota del 5 per cento dei premi, borse di studio e sussidi, previsti dall' articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 11 aprile 1955, n. 288 , come sostituito dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87 , e' concessa con priorita' ai profughi di cui alla presente legge.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 288/1955 , come sostituito dall'articolo unico della legge n. 87/1977 , e' il seguente:
"Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell' art. 1, primo comma, lettera a), della legge n. 288/1955 , come sostituito dall'articolo unico della legge n. 87/1977 , e' il seguente:
"Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico".