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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario,
Dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite di primo grado iscritte rispettivamente al n. 79172022 R.G. ed al n. 792/2022 R.G., vertenti
TRA
( ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via Francesco Colelli n.1, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Caruso che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Opponente nel giudizio n. 791/2022 R.G
, ( , ( ), quali Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di elettivamente domiciliati in Lamezia Terme (CZ), via Francesco Colelli Persona_1
n.1, presso lo studio dell'Avv. Eugenio Caruso che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Opponenti nel giudizio n. 791/2022 R.G.
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), quale conferitaria di tutte le attività Controparte_1 P.IVA_1
e passività della già (C.F. , P.IVA ) in persona del legale CP_2 P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Lucullo 3, presso lo studio degli
Avv.ti Federica Oronzo e Alberto Oronzo che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in atti;
Opposta in entrambi i giudizi
NONCHÉ
(codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese Controparte_3 di Roma ) in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di P.IVA_4
cessionaria di , elettivamente Controparte_4 Controparte_1 domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 284, presso lo studio dall'avv. Elena Fraternali
Orcioni che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Intervenuta in entrambi i giudizi
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti
************
Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. e il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
FATTO
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma I c.p.c., giudizio iscritto al n.
791/2022 R.G., adiva l'intestato Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “…In via preliminare, per le motivazioni espresse, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, trattandosi di esecuzione immobiliare sulla prima casa di una famiglia con evidente grave ed irreparabile pregiudizio, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto - Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare, riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 30.10.2002 Rep. n. 129208 - Racc. 32289 a rogito del
Notaio Dott.ssa , con conseguente inammissibilità, illegittimità, inefficacia, Controparte_5 inesistenza e/o nullità del precetto e con ogni consequenziale provvedimento anche di illegittimità/inefficacia del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- Per
l'effetto, ordinare alla competente conservatoria dei registri immobiliari l'immediata cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene immobile della sig.ra così identificato: In Comune di Parte_1
Lamezia Terme (CZ) – Sezione Nicastro, Contrada Piro, Via Gioacchino da Fiore, casa con annessa corte di pertinenza, composto da cinque vani catastali. Confinante con strada pubblica da due lati,
, salvo se altri. Riportata nel N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme – Sezione Parte_4
Nicastro – al foglio 18, particella 1295, Via Strada Comunale Pero, PT, Z.C. 1^, categoria A/4, classe
3^, vani 5, rendita catastale Euro 214,33 - Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, penali, spese, tasso di mora e commissioni e competenze di vario genere perché eccedenti il c.d. tasso soglia, per tutti i motivi esposti in narrativa, applicati nel rapporto di mutuo qualora ritenuto valido ed efficace;
- In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in causa sulla base dei risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile, che si chiede sin d'ora, sul rapporto di finanziamento esistente tra le parti e solo sulla base dell'intera documentazione che dovrà essere depositata dal creditore procedente, tenuto conto della corretta applicazione della normativa in materia per quanto concerne l'applicazione di tassi usurai o non convenzionalmente stabiliti nonché di quant'altro applicato a titolo di spese e commissioni non dovute;
- Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Si costituiva la a contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615, comma I c.p.c., giudizio iscritto al n.
792/2022 R.G., e nella qualità di eredi di , adivano Parte_2 CP_6 Persona_1
l'intestato Tribunale al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “…In via preliminare, per le motivazioni espresse, ritenuta la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora, trattandosi di esecuzione immobiliare sulla prima casa di una famiglia con evidente grave ed irreparabile pregiudizio, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto -
Nel merito, per tutti i motivi esposti in narrativa, accertare, riconoscere e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 30.10.2002 Rep. n. 129208 - Racc. 32289 a rogito del Notaio Dott.ssa
, con conseguente inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del Controparte_5 precetto e con ogni consequenziale provvedimento anche di illegittimità/inefficacia del diritto della parte opposta a procedere ad esecuzione forzata;
- Per l'effetto, ordinare alla competente conservatoria dei registri immobiliari l'immediata cancellazione dell'ipoteca gravante sul bene immobile della sig.ra così identificato: In Comune di Lamezia Terme (CZ) – Sezione Parte_1
Nicastro, Contrada Piro, Via Gioacchino da Fiore, casa con annessa corte di pertinenza, composto da cinque vani catastali. Confinante con strada pubblica da due lati, , salvo se Parte_4 altri. Riportata nel N.C.E.U. del Comune di Lamezia Terme – Sezione Nicastro – al foglio 18, particella 1295, Via Strada Comunale Pero, PT, Z.C. 1^, categoria A/4, classe 3^, vani 5, rendita catastale Euro 214,33 - Accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, penali, spese, tasso di mora e commissioni e competenze di vario genere perché eccedenti il c.d. tasso soglia, per tutti i motivi esposti in narrativa, applicati nel rapporto di mutuo qualora ritenuto valido ed efficace;
- In ogni caso, accertare, riconoscere e dichiarare l'esatto rapporto di dare e avere tra le parti in causa sulla base dei risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile, che si chiede sin d'ora, sul rapporto di finanziamento esistente tra le parti e solo sulla base dell'intera documentazione che dovrà essere depositata dal creditore procedente, tenuto conto della corretta applicazione della normativa in materia per quanto concerne l'applicazione di tassi usurai o non convenzionalmente stabiliti nonché di quant'altro applicato a titolo di spese e commissioni non dovute;
- Condannare controparte al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario…”.
Si costituiva la contestando tutto quanto ex adverso dedotto, in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi indicati in atti, chiedendo il rigetto della spiegata opposizione.
Con ordinanza del 13.01.2023 veniva disposta la riunione dei giudizi per evidenti ragioni di connessione, sia di natura parzialmente soggettiva che oggettiva.
Si costituiva, altresì, successivamente alla riunione la quale Controparte_3 mandataria di cessionaria della a seguito di Controparte_4 Controparte_1 cessione del credito inter-partes, di data 15.09.2023.
Disposta la sostituzione dell'udienza del 11.11.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., parte opponente ha chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere, giusta rinuncia agli atti e all'azione di data 8.10.2025, sottoscritto da entrambe le parti e versato in atti.
All'udienza suddetta, la causa è stata trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla dichiarazione depositata emerge una manifestazione di volontà degli opponenti di rinunciare alla pretesa sostanziale, laddove si afferma di rinunciare non solo agli atti ma anche all'azione promossa, così manifestando il proprio sopravvenuto difetto d'interesse a proseguire il giudizio.
Parte opposta ha preso atto della rinuncia alle spiegate opposizioni, associandosi alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Come noto, per costante giurisprudenza la rinuncia all'azione, incidendo sul diritto sostanziale sottostante, – a differenza della rinuncia agli atti del giudizio che, per essere operativa, deve essere accettata nei modi prescritti dalla legge (art. 306 cod. proc. civ.) – preclude ogni attività giurisdizionale indipendentemente dall'accettazione dell'altra parte, ha l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda e fa, quindi, venire meno l'interesse delle controparti alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore. Con riguardo agli effetti della rinuncia de qua, essa determina l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, sicché fa venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sul merito della controversia. Pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che essa è stata espressamente accettata da parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere;
• Dichiara compensate tra le parti le spese e competenze di giudizio;
Lamezia Terme, 15.12.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito