CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1284/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2838/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJTDJM000447 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 marzo 2025 e depositato il 27 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDJTDJM000447, notificato il 29 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, relativo al periodo d'imposta 2018.
L'atto, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, accerta un reddito imponibile di € 23.105, con maggiore IRPEF per € 2.661, addizionale regionale di € 400 e comunale di € 92, per un totale di € 3.153.
Sono inoltre richieste sanzioni per € 3.923,20, interessi per € 649,26 e spese di notifica per € 8,75.
L'accertamento trae origine da segnalazione dell'Anagrafe tributaria, sulla base dei redditi erogati da
INPS e Azienda Calabria Verde nel 2018, in assenza di presentazione della dichiarazione.
Ragioni del ricorrente
Il ricorrente non contesta le imposte accertate, ma richiede l'annullamento di sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale. In sintesi, sostiene che:
le sanzioni sono soggette al termine di cinque anni ex art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997, scaduto al 31 dicembre 2024; gli interessi seguono la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., anch'essa maturata al 31 dicembre 2024; la sospensione di 85 giorni dovuta all'emergenza COVID-19 non opera per gli anni d'imposta diversi dal
2014/2015; tale orientamento è stato recepito dall'Agenzia nell'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024.
Ragioni dell'Ufficio accertatore
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso sostenendo che:
il mancato dissenso sulle imposte ne determina la definitività ex art. 115 c.p.c.; trattandosi di omessa dichiarazione 2018, il termine di accertamento scade il 31 dicembre 2026 (art. 43,
c. 2, D.P.R. 600/1973); notificato l'avviso nel gennaio 2025, l'azione è tempestiva;
la prescrizione dell'obbligazione tributaria sarebbe decennale, decorrente dalla notifica dell'atto
(scadenza 2035); anche ammettendo la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, essa maturerebbe comunque nel 2030.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché il ricorrente non ha contestato le imposte accertate (€ 3.153), esse devono ritenersi definitive ex art. 115 c.p.c.
La dichiarazione 2018 avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2019; pertanto, il termine per notificare l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2026. L'atto notificato il 29 gennaio 2025 è tempestivo.
Ai sensi dell'art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni. Per l'annualità in esame, il termine decorreva dal 30 settembre 2019 ed è scaduto il 30 settembre
2024 (considerando gli 85 giorni di sospensione covid è scaduto comunque il 24.12.2024). L'avviso del 29 gennaio 2025 è quindi tardivo quanto alle sanzioni. Gli orientamenti sulle condizioni della applicabilità della sospensione prevista dal D.L. 18/2020 (di 85 giorni ex art. 67 per gli enti impositori in questo caso) non sono del tutto uniformi, questa CGT ritiene infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la sospensione opera indipendentemente dal momento di maturazione del tributo. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la sospensione "determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" e "non si applica soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma". Tuttavia, ciononostante è evidente che nel caso di specie anche aggiungendo gli 85 giorni il termine prescrizionale di 5 anni per le sanzioni è decorso. Gli interessi maturano autonomamente e sono soggetti al termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Anche tale termine, decorrente dal 30 settembre 2019, era scaduto il 30 settembre 2024 (considerando gli 85 giorni di sospensione covid il 24.12.2024). L'avviso notificato nel 2025 è dunque tardivo per gli interessi e le sanzioni.
Conclusioni
Il ricorso va accolto limitatamente a sanzioni e interessi, perché prescritti. Le imposte accertate restano definitive.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte limitatamente alle sanzioni e interessi;
rigetta nel resto;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
COSTABILE ADRIANA, Giudice monocratico in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2838/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDJTDJM000447 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente : Accoglimento del ricorso
Resistente: Rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 26 marzo 2025 e depositato il 27 marzo 2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TDJTDJM000447, notificato il 29 gennaio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Reggio Calabria, relativo al periodo d'imposta 2018.
L'atto, emesso ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, accerta un reddito imponibile di € 23.105, con maggiore IRPEF per € 2.661, addizionale regionale di € 400 e comunale di € 92, per un totale di € 3.153.
Sono inoltre richieste sanzioni per € 3.923,20, interessi per € 649,26 e spese di notifica per € 8,75.
L'accertamento trae origine da segnalazione dell'Anagrafe tributaria, sulla base dei redditi erogati da
INPS e Azienda Calabria Verde nel 2018, in assenza di presentazione della dichiarazione.
Ragioni del ricorrente
Il ricorrente non contesta le imposte accertate, ma richiede l'annullamento di sanzioni e interessi per intervenuta prescrizione quinquennale. In sintesi, sostiene che:
le sanzioni sono soggette al termine di cinque anni ex art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997, scaduto al 31 dicembre 2024; gli interessi seguono la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., anch'essa maturata al 31 dicembre 2024; la sospensione di 85 giorni dovuta all'emergenza COVID-19 non opera per gli anni d'imposta diversi dal
2014/2015; tale orientamento è stato recepito dall'Agenzia nell'atto di indirizzo del 29 febbraio 2024.
Ragioni dell'Ufficio accertatore
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, chiede il rigetto del ricorso sostenendo che:
il mancato dissenso sulle imposte ne determina la definitività ex art. 115 c.p.c.; trattandosi di omessa dichiarazione 2018, il termine di accertamento scade il 31 dicembre 2026 (art. 43,
c. 2, D.P.R. 600/1973); notificato l'avviso nel gennaio 2025, l'azione è tempestiva;
la prescrizione dell'obbligazione tributaria sarebbe decennale, decorrente dalla notifica dell'atto
(scadenza 2035); anche ammettendo la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi, essa maturerebbe comunque nel 2030.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Poiché il ricorrente non ha contestato le imposte accertate (€ 3.153), esse devono ritenersi definitive ex art. 115 c.p.c.
La dichiarazione 2018 avrebbe dovuto essere presentata entro il 30 settembre 2019; pertanto, il termine per notificare l'accertamento scadeva il 31 dicembre 2026. L'atto notificato il 29 gennaio 2025 è tempestivo.
Ai sensi dell'art. 20, c. 3, D.Lgs. 472/1997, il diritto alla riscossione delle sanzioni si prescrive in cinque anni. Per l'annualità in esame, il termine decorreva dal 30 settembre 2019 ed è scaduto il 30 settembre
2024 (considerando gli 85 giorni di sospensione covid è scaduto comunque il 24.12.2024). L'avviso del 29 gennaio 2025 è quindi tardivo quanto alle sanzioni. Gli orientamenti sulle condizioni della applicabilità della sospensione prevista dal D.L. 18/2020 (di 85 giorni ex art. 67 per gli enti impositori in questo caso) non sono del tutto uniformi, questa CGT ritiene infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, che la sospensione opera indipendentemente dal momento di maturazione del tributo. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, la sospensione "determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione" e "non si applica soltanto in relazione alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma". Tuttavia, ciononostante è evidente che nel caso di specie anche aggiungendo gli 85 giorni il termine prescrizionale di 5 anni per le sanzioni è decorso. Gli interessi maturano autonomamente e sono soggetti al termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. Anche tale termine, decorrente dal 30 settembre 2019, era scaduto il 30 settembre 2024 (considerando gli 85 giorni di sospensione covid il 24.12.2024). L'avviso notificato nel 2025 è dunque tardivo per gli interessi e le sanzioni.
Conclusioni
Il ricorso va accolto limitatamente a sanzioni e interessi, perché prescritti. Le imposte accertate restano definitive.
Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in premessa lo accoglie in parte limitatamente alle sanzioni e interessi;
rigetta nel resto;
compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Reggio Calabria, lì 20.2.2026