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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/04/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 933/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933/2020 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vispi;
Parte_1 P.IVA_1
Opponente
CONTRO
, p.i. J78428713E, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1
Colletti;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 11/12/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 03/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 allegando di essere sua creditrice per il corrispettivo di forniture di pellet di legno per il riscaldamento eseguite negli anni 2018 e 2019. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di complessivi € 54.714,00, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
10/2020 RG 6000/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi:
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate ai n. 21-22-23-24-25-26-27 del ricorso, in quanto pagate con bonifico del 13/11/2018, risultato poi manomesso da terzi ignoti ma
1 che tuttavia avrebbe dovuto considerarsi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c., stante la buona fede dell'opponente;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate ai n. 17-18 del ricorso per avvenuto pagamento in data 06/09/2018;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate al n. 28 del ricorso per inesistenza della relativa fattura;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate al n. 1 del ricorso per compensazione con il controcredito dell'opponente per i vizi della merce;
- L'inesistenza del credito per le fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-
121-125-126-129 in quanto già pagato ai trasportatori della merce.
L'opponente allegava poi un proprio controcredito per il pagamento di corrispettivi derivanti, in sintesi, dalla vendita di macchinari, materiali e accessori, nonché dalla segnalazione di clienti e dall'incasso di un assegno dato in garanzia, per complessivi € 26.016,50. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento del controcredito.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed esperita la mediazione delegata, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ordine di esame delle questioni
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce l'impugnazione del provvedimento monitorio bensì un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa sostanziale azionata in giudizio, le questioni oggetto di causa dovranno essere esaminate seguendo l'ordine dei crediti indicati dall'opposta nel ricorso monitorio.
2.1. Fattura n. 39 del 2018
Quanto alla fattura n. 39 del 2018, l'opponente ha eccepito la compensazione con nota di addebito del 27/02/2018, emessa in ragione dei difetti della merce corrispondente alla suddetta fattura n. 39, consistiti in “pedane fatiscenti, rovesciate all'interno del bilico e di diversa natura”.
La censura è infondata.
Va premesso che la doglianza in questione si risolve in un'eccezione di vizi della cosa venduta, come tale sussumibile nell'art. 1490 c.c. e nella relativa disciplina.
2 Ne consegue che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava sul compratore (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 11784/2019;
Cass. Civ., n. 9960/2022), laddove nel caso di specie tale prova non è stata fornita dall'opponente.
In primo luogo, non assumono efficacia probatoria le contestazioni prodotte come doc. 7 dell'opposizione, trattandosi di affermazioni provenienti dalla medesima parte opponente.
In secondo luogo, le contestazioni provenienti dalla società Inted S.r.l., parimenti prodotte come doc.
7-8 di parte opponente, sono parimenti prive di efficacia probatoria, non essendovi alcuna prova della corrispondenza tra la merce oggetto della fattura n. 39 del 2018 azionata dall'opposta e il DDT n. 71 del 2018 emesso dall'opponente nel rapporto con la suddetta società Inted S.r.l.
In terzo luogo, i vizi lamentati riguardano non tanto la merce in sé considerata, quanto piuttosto il suo imballaggio, laddove tuttavia non vi è alcuna prova del fatto che gli asseriti difetti di imballaggio fossero presenti anche all'arrivo della merce presso la società opponente prima dell'invio alla cessionaria Inted S.r.l.
In quarto luogo, va osservato che sull'effettiva esistenza dei lamentati vizi non è stata offerta alcuna ulteriore prova, né sul punto sono state articolate richieste istruttorie da parte dell'opponente nei termini di decadenza di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Deve quindi concludersi per l'infondatezza del motivo di opposizione.
2.2. Fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-121-125-126-129 del 2018
Quanto alle fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-121-125-126-129,
l'opponente ha eccepito di avere eseguito il relativo pagamento direttamente nelle mani di coloro che avevano curato il trasporto della merce.
La censura è infondata.
L'opponente non ha offerto alcuna prova documentale di una qualche quietanza fornita dai trasportatori a cui avrebbe pagato il corrispettivo dovuto. Per altro verso, non sono state articolate richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettiva consegna del denaro a ciascun singolo trasportatore che ha consegnato la merce, essendosi l'opponente limitata ad articolare una generica richiesta, formulata al n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., vertente sulla prassi di pagamento diretto al trasportatore della merce e non già sui singoli pagamenti eseguiti in precise circostanze di tempo e di luogo e in favore di specifici soggetti.
L'opposizione sul punto deve quindi essere rigettata.
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2.3. Fatture n. 150-154 del 2018
Quanto alle fatture n. 150-154 del 2018, l'opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento con bonifico di € 6.101,50 del 06/09/2018.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la fattura n. 150 è stata azionata per € 661,00, a fronte di un importo complessivo di € 4.368,00 e di un pagamento parziale, di cui si è dato atto nel ricorso monitorio, pari a € 3.707,00. Diversamente, la fattura n. 154 è stata azionata per l'intero importo di € 2.458,00.
Il pagamento allegato da parte opponente si riferisce non solo alle fatture n. 150 e 154, ma anche alla fattura n. 149, come si evince dalla comunicazione inviata dalla stessa opponente in data 06/09/2018 e prodotta come doc. 5 di parte opponente. Tale fattura ammonta a €
2.395,30, come si evince dal documento n. 1 prodotto dall'opposta in sede di costituzione.
L'importo complessivo delle fatture n. 149-150-154 è pari a € 9.221,30, dati dalla sommatoria di
€ 2.395,30 per la fattura n. 149, € 4.368,00 per la fattura n. 150 ed € 2.458,00 per la fattura n.
154.
Posto che l'avvenuto pagamento di € 6.101,50 non è contestato e che, per altro verso, la fattura n. 149 non è stata oggetto di domanda monitoria, ne deriva che il pagamento eseguito dall'opponente è stato imputato alle fatture in ordine cronologico, e dunque alla fattura n. 149 per l'intero e alla fattura n. 150 per il residuo. Pertanto, il pagamento di € 6.101,50 non può ritenersi estintivo del credito azionato, da un lato perché la fattura n. 150 è stata azionata solo per il residuo e dall'altro lato perché la fattura n. 154 è rimasta totalmente impagata.
È pur vero che, nella comunicazione del 06/09/2018, l'opponente ha affermato di avere detratto la propria fattura n. 681, ma occorre considerare che, nel presente giudizio, la fattura in questione non è stata neppure prodotta e che pertanto non è stato dimostrato alcun controcredito idoneo alla compensazione.
Il motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2.4. Fatture n. 168 del 2018
Rispetto alla fattura n. 168 del 2018, l'opponente ha esplicitamente affermato, a pag. 6 della propria opposizione, come essa, unitamente ad altre che saranno esaminate nel prosieguo, sia rimasta impagata, essendo tuttavia compensata dal controcredito.
Posto che tale controcredito sarà esaminato nel prosieguo, il credito affermato dall'opposta in relazione a tale fattura deve ritenersi incontestato.
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2.5. Fattura n. 182 del 2018
Rispetto alla fattura n. 182 del 2018, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito in ragione dei vizi della merce fornita.
Rispetto a tali censure vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in relazione alla fattura n.
39, non risultando in alcun modo provata l'effettiva esistenza dei vizi lamentati.
L'opposizione sul punto deve quindi essere rigettata
2.6. Fatture n. 231-233-235-236-239-242-244
Rispetto alle fatture n. 231-233-235-236-239-242-244, l'opponente ha affermato di avere regolarmente pagato il relativo importo con bonifico del 13/11/2018, che tuttavia sarebbe poi risultato indirizzato ad altro soggetto non legittimato a causa di una manomissione delle comunicazioni telematiche intercorse tra le parti. Secondo l'opponente, tale pagamento sarebbe comunque liberatorio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1189 c.c.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ., n. 6563/2016; Cass. Civ., n. 18345/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che le somme corrispondenti alle fatture in esame non siano state ricevute dall'opponente e che, parimenti, il bonifico di pagamento sia stato eseguito in data
13/11/2018 nei confronti della società , sebbene presso un conto Controparte_1 bancario in Svezia. Sennonché, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. in punto di pagamento liberatorio al creditore apparente, che costituisce un'eccezione in senso stretto e onera il debitore della prova delle circostanze univoche e della propria buona fede (cfr. Cass.
Civ., n. 4589/2023), sono insussistenti nel caso di specie.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge infatti come, a fronte di una comunicazione inviata da alle ore 09.01 del 09/11/2018 avente ad oggetto la CP_1 richiesta dello “swift” del pagamento, GPS ha replicato alle ore 10.51 del medesimo giorno comunicando di non avere ancora eseguito il bonifico. L'opponente ha poi documentato di
5 avere ricevuto una missiva alle ore 18.37 dello stesso giorno, contenente la richiesta di eseguire il bonifico su un conto bancario diverso dal precedente, del quale sono state indicate le coordinate, corrispondenti a un conto svedese. Il bonifico è stato poi eseguito in data
13/11/2018, come risulta dal doc. 2 di parte opponente.
Se da un lato, dalla copia prodotta come doc. 3, il messaggio delle ore 18.37 risulta proveniente dal medesimo indirizzo e-mail della comunicazione delle 09.01, dall'altro lato l'opponente si è limitato a produrre la copia cartacea del messaggio e non anche il suo originale telematico, per cui non è possibile verificare il documento nel suo formato nativo.
Ciò posto, anche ipotizzando la conformità tra la documentazione cartacea e quella originale informatica, va osservato come, in ragione dei rapporti concretamente intercorrenti tra le parti, la condotta dell'opponente non possa ritenersi caratterizzata da un affidamento ragionevole.
In primo luogo, infatti, la comunicazione delle 18.37, sebbene provenisse da un indirizzo apparentemente corrispondente a quello della comunicazione delle 09.01, era priva di qualunque sottoscrizione o di riferimento nominativo, pur contenendo una comunicazione di assoluta rilevanza sul piano patrimoniale, quale è l'indirizzo del pagamento di un importo non trascurabile. Ne consegue che, essendo indicato un conto corrente diverso da quello precedentemente usato per indirizzare i pagamenti, la comunicazione in questione avrebbe dovuto essere scrupolosamente verificata, alla luce della diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. esigibile da una società di capitali, e dunque da un soggetto per definizione professionale quale è la società opponente.
In secondo luogo, la necessità di un'attenta verifica sorgeva anche dalla concreta ubicazione della banca presso la quale era aperto il conto corrente indicato nella comunicazione delle
18.37, ossia la Svezia. Da un lato, infatti, tale Paese era del tutto estraneo all'ubicazione delle società creditrice e debitrice, collocate rispettivamente in Albania e in Italia, e dall'altro lato è rimasto del tutto indimostrato qualunque collegamento tra la società opposta e la Svezia, idoneo a far apparire quanto meno plausibile che una società albanese avesse aperto un conto bancario in Svezia.
In terzo luogo, la possibilità di verifica era senz'altro sussistente in ragione dei concreti rapporti esistenti tra le parti. È infatti pacifico che quello del 09/11/2018 non fosse affatto il primo contatto tra le due società, le quali avevano già da tempo intessuto rapporti di scambio commerciale già perfezionatisi nei relativi pagamenti, con conseguente agevole possibilità di
6 verificare l'effettiva genuinità della comunicazione delle 18.37 e di avere un riscontro certo del diverso conto su cui eseguire il pagamento.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di avere effettuato una qualche attività di riscontro, né ha avanzato richieste istruttorie sul punto. Parte Per tali ragioni, l'affidamento riposto da nella comunicazione delle 18.37 concernente il diverso conto su cui eseguire il bonifico non può ritenersi ragionevole, con conseguente insussistenza dei presupposti per considerare come liberatorio ex art. 1189 c.c. il pagamento eseguito il 13/11/2018.
2.7. Fattura n. 263 del 2018
Quanto alla fattura n. 263 del 2018, l'opponente ha eccepito l'inesistenza della stessa, in ragione dell'assenza nella propria contabilità, e della corrispondenza con la diversa fattura n. 260/1 di pari importo, che tuttavia sarebbe stata pagata.
La censura è infondata.
In primo luogo, l'assenza della fattura nella contabilità dell'opponente è del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza del credito, non potendo evidentemente dipendere l'esistenza di un'obbligazione dalla tenuta della contabilità da parte del debitore.
In secondo luogo, l'eventuale identità di importo tra la fattura in questione e altra precedente è parimenti irrilevante ai fini dell'esistenza del credito, posto che il dato dirimente non è l'identità dell'importo quanto piuttosto l'identità della prestazione oggetto delle due fatture, rispetto alla quale non c'è alcuna prova.
In terzo luogo, va osservato che l'opponente non ha neppure prodotto la fattura n. 260/1, di cui assume l'identità con la fattura n. 263 del 2018, per cui non c'è alcuna prova dell'effettiva identità della prestazione per quale è stato richiesto il corrispettivo.
L'opposizione sul punto va quindi rigettata.
2.8. Fatture n. 268-278 del 2018
Quanto alle fatture n. 268-278 del 2018, l'opponente ha eccepito di averne eseguito il pagamento con bonifico del 28/11/2018.
Sul punto l'opposizione è fondata.
L'opponente ha documentato sub doc. 6 la contabile del bonifico eseguito in data 28/11/2018, recante nella causale anche il pagamento delle fatture n. 268 e 278, del valore rispettivamente di
€ 2.550,75 ed € 2.394,00.
7 Dopo avere inizialmente contestato l'eccezione, l'opposta ha riconosciuto tale pagamento nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.1, chiedendo il pagamento della minor somma di €
49.580,80 oltre interessi.
2.9. Fatture n. 23-29 del 2019
Rispetto alle fatture n. 23-29 del 2019, l'opponente ha esplicitamente affermato, a pag. 6 della propria opposizione, come esse, al pari della fattura n. 168 del 2018, siano rimaste impagate, rimanendo tuttavia compensate dal controcredito.
Posto che tale controcredito sarà esaminato nel prosieguo, il credito affermato dall'opposta in relazione a tali fatture deve ritenersi incontestato.
2.10. Conclusioni sul credito dell'opposta
In conclusione, l'opposizione è infondata salvo che in relazione alle fatture n. 268-278 del 2018, di importo complessivo pari a € 4.944,75.
Conseguentemente, tenuto conto della espressa limitazione in € 49.580,80 della domanda svolta dall'opposta in comparsa conclusionale, il credito dell'opposta va rideterminato in tale misura:
l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento di tale minor credito, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3. Sulla domanda riconvenzionale
Ciò posto in ordine al credito allegato e domandato dall'opposta, va esaminata la domanda Parte riconvenzionale avente ad oggetto il controcredito allegato da il quale si fonda su diverse causali, da esaminare separatamente.
3.1. Vendita di macchinari come da fattura n. FTTA17004465 del 2017
La prima voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla fattura del 03/08/2017 per € 3.963,99.
L'opposta ha contestato la domanda, affermando di non avere mai acquistato il macchinario descritto nella fattura.
La domanda è infondata.
Va premesso che, nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale, non recante alcuna accettazione del destinatario, non costituisce prova del diritto di credito nel giudizio ordinario a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., 1 Cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale di parte opposta: “Se, pertanto, si può dare per concesso il pagamento delle fatture n. 268 e 278, la controparte non ha dimostrato il pagamento della fattura n. 263 e, quindi, la risulta essere creditrice della somma di € CP_1 4.368,00” 8 n. 3293/2018), potendo avere unicamente il valore di prova scritta, ove accompagnata dall'autenticazione ex art. 634 c.p.c., solo nel giudizio monitorio.
Rispetto al diritto di credito documentato dalla fattura può tuttavia operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ove il convenuto non neghi specificamente l'esistenza del contratto e la ricezione della merce, ma tuttavia, come detto, nel caso di specie è contestata la stessa esistenza del rapporto contrattuale.
Ne consegue che, anche applicando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, il creditore è comunque tenuto a provare la fonte negoziale rispetto alla quale allega l'inadempimento, fonte che, nel caso di specie, è rimasta indimostrata.
Sul piano documentale, infatti, la fattura è insufficiente alla dimostrazione del credito, essendo contestata l'esistenza stessa del rapporto, mentre il documento di trasporto prodotto sub doc. 9
è privo della sottoscrizione del destinatario.
Per il resto, non sono state neppure articolate istanze istruttorie volte a provare il rapporto contrattuale esistente, per cui la domanda è priva di prova e va rigettata.
3.2. Vendita in bobine per imballaggio come da fattura n. FTTA1800130 del 2018
La seconda voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla fattura del 25/03/2018 per € 104,50.
Anche in tal caso l'opposta ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'opponente non ha offerto alcuna prova della fonte del proprio diritto di credito.
Da un lato, infatti, la fattura prodotta come doc. 10 non reca l'accettazione del destinatario ed è priva di un documento di trasporto da questo sottoscritto.
Dall'altro lato, oltre a non essere prodotto alcun contratto di compravendita, non risulta articolata nessuna richiesta istruttoria circa l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
3.3. Vendita di macchine e accessori come da bolla di consegna n. 1362 del 2018
La terza voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla bolla di consegna n. 1362 del 27/01/2018.
La domanda è infondata.
A fronte della contestazione dell'opposta circa l'esistenza del rapporto contrattuale, l'opponente non ha fornito prova della fonte negoziale da cui scaturirebbe il credito.
9 La documentazione prodotta sub all. 11 è infatti priva di qualunque sottoscrizione riferibile all'opposta o comunque a una qualche sua manifestazione di volontà circa l'acquisto della merce, né sul punto sono state articolate richieste istruttorie.
La domanda va quindi rigettata.
3.4. Compensi per segnalazioni clienti
La quarta voce di credito attiene al corrispettivo per la segnalazione di clienti, oggetto di fattura n. 470 del 2019.
La domanda è infondata.
In primo luogo, non risulta né allegata né tanto meno documentata l'esistenza di un accordo contrattuale avente ad oggetto un corrispettivo per la segnalazione di clienti in favore dell'opposta.
In secondo luogo, è rimasta del tutto ignota finanche l'identità dei clienti che sarebbero stati segnalati dall'opponente all'opposta, con conseguente impossibilità di parametrare un corrispettivo dovuto all'opponente.
In terzo luogo, l'opponente non ha neppure prodotto una qualche dichiarazione dell'opposta volta a riconoscere il credito preteso, o comunque l'opera svolta dall'opponente.
In quarto luogo, anche in tal caso sulla questione non sono state articolate richieste istruttorie.
Conseguentemente, la domanda è priva di fondamento e va rigettata.
3.5. Corrispettivo per vendita di macchinario come da fattura n. A1801143 del 2018
La quinta voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di un macchinario, oggetto di fattura n. A1801143 del 2018.
La domanda è infondata.
Posto che l'esistenza del rapporto contrattuale è contestata, anche in tal caso la parte opponente ha prodotto unicamente la fattura commerciale, non sottoscritta e non accompagnata né da un contratto scritto né comunque da un documento di trasporto sottoscritto dal destinatario.
Parimenti, non sono state avanzate richieste istruttorie circa l'esistenza del rapporto contrattuale, con conseguente infondatezza della domanda.
3.6. Garanzia in favore dell'opposta
La sesta voce di credito attiene alla garanzia che l'opponente avrebbe prestato in favore dell'opposta per il pagamento del corrispettivo per l'acquisto, da parte della medesima opposta, di un macchinario presso la società T.A. Energia S.r.l., laddove, a fronte dell'inadempimento
10 dell'opposta, la società garantita avrebbe incassato l'assegno di € 15.000,00 consegnato dalla Parte garante
La domanda è infondata.
L'opponente non ha prodotto la copia dell'assegno che si assume incassato dalla garantita T.A.
Energia S.r.l., mentre dal riepilogo prodotto come doc. 14 non emerge affatto l'identità del portatore dell'assegno.
L'istanza di prova orale articolata al cap. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., volta a dimostrare la comunicazione della banca circa l'avvenuto incasso dell'assegno a causa del mancato pagamento in favore di T.A. Energia S.r.l., non è ammissibile.
Da un lato, infatti, la prova è volta a dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale e l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. è stata tempestivamente eccepita dall'opposta nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., come già indicato nell'ordinanza del 03/11/2022.
Dall'altro lato, il capitolo di prova è comunque inammissibile, posto che dalla comunicazione della banca prodotta come doc. 14 non emerge affatto l'identità del portatore dell'assegno incassato, per cui la testimonianza sul punto presuppone una valutazione circa l'interpretazione di tale documento, e comunque non ha ad oggetto il fatto specifico dell'avvenuto incasso dell'assegno proprio da T.A. Energia S.r.l.
Ne consegue che, in assenza della prova dell'incasso dell'assegno da parte di T.A. Energia S.r.l.,
l'azione esercitata dall'opponente in qualità di garante, qualificabile come regresso ex art. 1950
c.c., è priva del suo principale presupposto logico-giuridico, ossia la prova dell'avvenuto pagamento.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta nei limiti sopra indicati, in ragione della minore entità del credito dell'opposta, pari a € 49.580,80, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, mentre la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo
11 del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposta, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposta, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'infondatezza dell'opposizione sia riguardo alla gran parte delle voci di credito allegate dall'opposta, sia alla luce dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti di un terzo.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'applicazione dei compensi relativi anche al procedimento di mediazione, esperita su delega del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 10/2020 RG 6000/2019 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , di complessivi € 49.580,80, oltre interessi Controparte_1 ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già decurtate della quota compensata, in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 406,50 per esborsi della fase monitoria.
Perugia, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 933/2020 R.G. tra c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Vispi;
Parte_1 P.IVA_1
Opponente
CONTRO
, p.i. J78428713E, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Controparte_1
Colletti;
Opposta
Conclusioni per l'opponente: come da note scritte del 11/12/2024.
Conclusioni per l'opposta: come da note scritte del 03/12/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva in via monitoria nei confronti della società Controparte_1 Parte_1 allegando di essere sua creditrice per il corrispettivo di forniture di pellet di legno per il riscaldamento eseguite negli anni 2018 e 2019. Chiedeva dunque la condanna della debitrice al pagamento di complessivi € 54.714,00, oltre interessi e spese.
Il Tribunale di Perugia, in accoglimento della domanda, emetteva il decreto ingiuntivo n.
10/2020 RG 6000/2019.
Proponeva opposizione l'ingiunta, eccependo, in sintesi:
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate ai n. 21-22-23-24-25-26-27 del ricorso, in quanto pagate con bonifico del 13/11/2018, risultato poi manomesso da terzi ignoti ma
1 che tuttavia avrebbe dovuto considerarsi liberatorio ai sensi dell'art. 1189 c.c., stante la buona fede dell'opponente;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate ai n. 17-18 del ricorso per avvenuto pagamento in data 06/09/2018;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate al n. 28 del ricorso per inesistenza della relativa fattura;
- L'inesistenza del credito per le fatture indicate al n. 1 del ricorso per compensazione con il controcredito dell'opponente per i vizi della merce;
- L'inesistenza del credito per le fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-
121-125-126-129 in quanto già pagato ai trasportatori della merce.
L'opponente allegava poi un proprio controcredito per il pagamento di corrispettivi derivanti, in sintesi, dalla vendita di macchinari, materiali e accessori, nonché dalla segnalazione di clienti e dall'incasso di un assegno dato in garanzia, per complessivi € 26.016,50. Chiedeva dunque la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento del controcredito.
Si costituiva l'opposta, contestando l'opposizione e la domanda riconvenzionale e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ed esperita la mediazione delegata, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 12/12/2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Ordine di esame delle questioni
Posto che l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce l'impugnazione del provvedimento monitorio bensì un ordinario giudizio di cognizione sulla medesima pretesa sostanziale azionata in giudizio, le questioni oggetto di causa dovranno essere esaminate seguendo l'ordine dei crediti indicati dall'opposta nel ricorso monitorio.
2.1. Fattura n. 39 del 2018
Quanto alla fattura n. 39 del 2018, l'opponente ha eccepito la compensazione con nota di addebito del 27/02/2018, emessa in ragione dei difetti della merce corrispondente alla suddetta fattura n. 39, consistiti in “pedane fatiscenti, rovesciate all'interno del bilico e di diversa natura”.
La censura è infondata.
Va premesso che la doglianza in questione si risolve in un'eccezione di vizi della cosa venduta, come tale sussumibile nell'art. 1490 c.c. e nella relativa disciplina.
2 Ne consegue che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'onere della prova dell'esistenza dei vizi grava sul compratore (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 11784/2019;
Cass. Civ., n. 9960/2022), laddove nel caso di specie tale prova non è stata fornita dall'opponente.
In primo luogo, non assumono efficacia probatoria le contestazioni prodotte come doc. 7 dell'opposizione, trattandosi di affermazioni provenienti dalla medesima parte opponente.
In secondo luogo, le contestazioni provenienti dalla società Inted S.r.l., parimenti prodotte come doc.
7-8 di parte opponente, sono parimenti prive di efficacia probatoria, non essendovi alcuna prova della corrispondenza tra la merce oggetto della fattura n. 39 del 2018 azionata dall'opposta e il DDT n. 71 del 2018 emesso dall'opponente nel rapporto con la suddetta società Inted S.r.l.
In terzo luogo, i vizi lamentati riguardano non tanto la merce in sé considerata, quanto piuttosto il suo imballaggio, laddove tuttavia non vi è alcuna prova del fatto che gli asseriti difetti di imballaggio fossero presenti anche all'arrivo della merce presso la società opponente prima dell'invio alla cessionaria Inted S.r.l.
In quarto luogo, va osservato che sull'effettiva esistenza dei lamentati vizi non è stata offerta alcuna ulteriore prova, né sul punto sono state articolate richieste istruttorie da parte dell'opponente nei termini di decadenza di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Deve quindi concludersi per l'infondatezza del motivo di opposizione.
2.2. Fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-121-125-126-129 del 2018
Quanto alle fatture n. 97-100-103-106-107-113-114-115-116-118-119-121-125-126-129,
l'opponente ha eccepito di avere eseguito il relativo pagamento direttamente nelle mani di coloro che avevano curato il trasporto della merce.
La censura è infondata.
L'opponente non ha offerto alcuna prova documentale di una qualche quietanza fornita dai trasportatori a cui avrebbe pagato il corrispettivo dovuto. Per altro verso, non sono state articolate richieste istruttorie volte a dimostrare l'effettiva consegna del denaro a ciascun singolo trasportatore che ha consegnato la merce, essendosi l'opponente limitata ad articolare una generica richiesta, formulata al n. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., vertente sulla prassi di pagamento diretto al trasportatore della merce e non già sui singoli pagamenti eseguiti in precise circostanze di tempo e di luogo e in favore di specifici soggetti.
L'opposizione sul punto deve quindi essere rigettata.
3
2.3. Fatture n. 150-154 del 2018
Quanto alle fatture n. 150-154 del 2018, l'opponente ha eccepito l'avvenuto pagamento con bonifico di € 6.101,50 del 06/09/2018.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la fattura n. 150 è stata azionata per € 661,00, a fronte di un importo complessivo di € 4.368,00 e di un pagamento parziale, di cui si è dato atto nel ricorso monitorio, pari a € 3.707,00. Diversamente, la fattura n. 154 è stata azionata per l'intero importo di € 2.458,00.
Il pagamento allegato da parte opponente si riferisce non solo alle fatture n. 150 e 154, ma anche alla fattura n. 149, come si evince dalla comunicazione inviata dalla stessa opponente in data 06/09/2018 e prodotta come doc. 5 di parte opponente. Tale fattura ammonta a €
2.395,30, come si evince dal documento n. 1 prodotto dall'opposta in sede di costituzione.
L'importo complessivo delle fatture n. 149-150-154 è pari a € 9.221,30, dati dalla sommatoria di
€ 2.395,30 per la fattura n. 149, € 4.368,00 per la fattura n. 150 ed € 2.458,00 per la fattura n.
154.
Posto che l'avvenuto pagamento di € 6.101,50 non è contestato e che, per altro verso, la fattura n. 149 non è stata oggetto di domanda monitoria, ne deriva che il pagamento eseguito dall'opponente è stato imputato alle fatture in ordine cronologico, e dunque alla fattura n. 149 per l'intero e alla fattura n. 150 per il residuo. Pertanto, il pagamento di € 6.101,50 non può ritenersi estintivo del credito azionato, da un lato perché la fattura n. 150 è stata azionata solo per il residuo e dall'altro lato perché la fattura n. 154 è rimasta totalmente impagata.
È pur vero che, nella comunicazione del 06/09/2018, l'opponente ha affermato di avere detratto la propria fattura n. 681, ma occorre considerare che, nel presente giudizio, la fattura in questione non è stata neppure prodotta e che pertanto non è stato dimostrato alcun controcredito idoneo alla compensazione.
Il motivo di opposizione deve quindi essere rigettato.
2.4. Fatture n. 168 del 2018
Rispetto alla fattura n. 168 del 2018, l'opponente ha esplicitamente affermato, a pag. 6 della propria opposizione, come essa, unitamente ad altre che saranno esaminate nel prosieguo, sia rimasta impagata, essendo tuttavia compensata dal controcredito.
Posto che tale controcredito sarà esaminato nel prosieguo, il credito affermato dall'opposta in relazione a tale fattura deve ritenersi incontestato.
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2.5. Fattura n. 182 del 2018
Rispetto alla fattura n. 182 del 2018, l'opponente ha eccepito l'inesistenza del credito in ragione dei vizi della merce fornita.
Rispetto a tali censure vanno richiamate le considerazioni sopra svolte in relazione alla fattura n.
39, non risultando in alcun modo provata l'effettiva esistenza dei vizi lamentati.
L'opposizione sul punto deve quindi essere rigettata
2.6. Fatture n. 231-233-235-236-239-242-244
Rispetto alle fatture n. 231-233-235-236-239-242-244, l'opponente ha affermato di avere regolarmente pagato il relativo importo con bonifico del 13/11/2018, che tuttavia sarebbe poi risultato indirizzato ad altro soggetto non legittimato a causa di una manomissione delle comunicazioni telematiche intercorse tra le parti. Secondo l'opponente, tale pagamento sarebbe comunque liberatorio, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1189 c.c.
Il motivo è infondato.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio dell'apparenza del diritto ex art. 1189 c.c. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo, ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento, che non può essere invocato da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo, derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose, facilmente controllabile (cfr. Cass. Civ., n. 6563/2016; Cass. Civ., n. 18345/2024).
Nel caso di specie, è pacifico che le somme corrispondenti alle fatture in esame non siano state ricevute dall'opponente e che, parimenti, il bonifico di pagamento sia stato eseguito in data
13/11/2018 nei confronti della società , sebbene presso un conto Controparte_1 bancario in Svezia. Sennonché, i presupposti per l'applicabilità dell'art. 1189 c.c. in punto di pagamento liberatorio al creditore apparente, che costituisce un'eccezione in senso stretto e onera il debitore della prova delle circostanze univoche e della propria buona fede (cfr. Cass.
Civ., n. 4589/2023), sono insussistenti nel caso di specie.
Dalla documentazione prodotta dall'opponente emerge infatti come, a fronte di una comunicazione inviata da alle ore 09.01 del 09/11/2018 avente ad oggetto la CP_1 richiesta dello “swift” del pagamento, GPS ha replicato alle ore 10.51 del medesimo giorno comunicando di non avere ancora eseguito il bonifico. L'opponente ha poi documentato di
5 avere ricevuto una missiva alle ore 18.37 dello stesso giorno, contenente la richiesta di eseguire il bonifico su un conto bancario diverso dal precedente, del quale sono state indicate le coordinate, corrispondenti a un conto svedese. Il bonifico è stato poi eseguito in data
13/11/2018, come risulta dal doc. 2 di parte opponente.
Se da un lato, dalla copia prodotta come doc. 3, il messaggio delle ore 18.37 risulta proveniente dal medesimo indirizzo e-mail della comunicazione delle 09.01, dall'altro lato l'opponente si è limitato a produrre la copia cartacea del messaggio e non anche il suo originale telematico, per cui non è possibile verificare il documento nel suo formato nativo.
Ciò posto, anche ipotizzando la conformità tra la documentazione cartacea e quella originale informatica, va osservato come, in ragione dei rapporti concretamente intercorrenti tra le parti, la condotta dell'opponente non possa ritenersi caratterizzata da un affidamento ragionevole.
In primo luogo, infatti, la comunicazione delle 18.37, sebbene provenisse da un indirizzo apparentemente corrispondente a quello della comunicazione delle 09.01, era priva di qualunque sottoscrizione o di riferimento nominativo, pur contenendo una comunicazione di assoluta rilevanza sul piano patrimoniale, quale è l'indirizzo del pagamento di un importo non trascurabile. Ne consegue che, essendo indicato un conto corrente diverso da quello precedentemente usato per indirizzare i pagamenti, la comunicazione in questione avrebbe dovuto essere scrupolosamente verificata, alla luce della diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c. esigibile da una società di capitali, e dunque da un soggetto per definizione professionale quale è la società opponente.
In secondo luogo, la necessità di un'attenta verifica sorgeva anche dalla concreta ubicazione della banca presso la quale era aperto il conto corrente indicato nella comunicazione delle
18.37, ossia la Svezia. Da un lato, infatti, tale Paese era del tutto estraneo all'ubicazione delle società creditrice e debitrice, collocate rispettivamente in Albania e in Italia, e dall'altro lato è rimasto del tutto indimostrato qualunque collegamento tra la società opposta e la Svezia, idoneo a far apparire quanto meno plausibile che una società albanese avesse aperto un conto bancario in Svezia.
In terzo luogo, la possibilità di verifica era senz'altro sussistente in ragione dei concreti rapporti esistenti tra le parti. È infatti pacifico che quello del 09/11/2018 non fosse affatto il primo contatto tra le due società, le quali avevano già da tempo intessuto rapporti di scambio commerciale già perfezionatisi nei relativi pagamenti, con conseguente agevole possibilità di
6 verificare l'effettiva genuinità della comunicazione delle 18.37 e di avere un riscontro certo del diverso conto su cui eseguire il pagamento.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di avere effettuato una qualche attività di riscontro, né ha avanzato richieste istruttorie sul punto. Parte Per tali ragioni, l'affidamento riposto da nella comunicazione delle 18.37 concernente il diverso conto su cui eseguire il bonifico non può ritenersi ragionevole, con conseguente insussistenza dei presupposti per considerare come liberatorio ex art. 1189 c.c. il pagamento eseguito il 13/11/2018.
2.7. Fattura n. 263 del 2018
Quanto alla fattura n. 263 del 2018, l'opponente ha eccepito l'inesistenza della stessa, in ragione dell'assenza nella propria contabilità, e della corrispondenza con la diversa fattura n. 260/1 di pari importo, che tuttavia sarebbe stata pagata.
La censura è infondata.
In primo luogo, l'assenza della fattura nella contabilità dell'opponente è del tutto irrilevante ai fini dell'esistenza del credito, non potendo evidentemente dipendere l'esistenza di un'obbligazione dalla tenuta della contabilità da parte del debitore.
In secondo luogo, l'eventuale identità di importo tra la fattura in questione e altra precedente è parimenti irrilevante ai fini dell'esistenza del credito, posto che il dato dirimente non è l'identità dell'importo quanto piuttosto l'identità della prestazione oggetto delle due fatture, rispetto alla quale non c'è alcuna prova.
In terzo luogo, va osservato che l'opponente non ha neppure prodotto la fattura n. 260/1, di cui assume l'identità con la fattura n. 263 del 2018, per cui non c'è alcuna prova dell'effettiva identità della prestazione per quale è stato richiesto il corrispettivo.
L'opposizione sul punto va quindi rigettata.
2.8. Fatture n. 268-278 del 2018
Quanto alle fatture n. 268-278 del 2018, l'opponente ha eccepito di averne eseguito il pagamento con bonifico del 28/11/2018.
Sul punto l'opposizione è fondata.
L'opponente ha documentato sub doc. 6 la contabile del bonifico eseguito in data 28/11/2018, recante nella causale anche il pagamento delle fatture n. 268 e 278, del valore rispettivamente di
€ 2.550,75 ed € 2.394,00.
7 Dopo avere inizialmente contestato l'eccezione, l'opposta ha riconosciuto tale pagamento nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c.1, chiedendo il pagamento della minor somma di €
49.580,80 oltre interessi.
2.9. Fatture n. 23-29 del 2019
Rispetto alle fatture n. 23-29 del 2019, l'opponente ha esplicitamente affermato, a pag. 6 della propria opposizione, come esse, al pari della fattura n. 168 del 2018, siano rimaste impagate, rimanendo tuttavia compensate dal controcredito.
Posto che tale controcredito sarà esaminato nel prosieguo, il credito affermato dall'opposta in relazione a tali fatture deve ritenersi incontestato.
2.10. Conclusioni sul credito dell'opposta
In conclusione, l'opposizione è infondata salvo che in relazione alle fatture n. 268-278 del 2018, di importo complessivo pari a € 4.944,75.
Conseguentemente, tenuto conto della espressa limitazione in € 49.580,80 della domanda svolta dall'opposta in comparsa conclusionale, il credito dell'opposta va rideterminato in tale misura:
l'opposizione deve essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opponente al pagamento di tale minor credito, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3. Sulla domanda riconvenzionale
Ciò posto in ordine al credito allegato e domandato dall'opposta, va esaminata la domanda Parte riconvenzionale avente ad oggetto il controcredito allegato da il quale si fonda su diverse causali, da esaminare separatamente.
3.1. Vendita di macchinari come da fattura n. FTTA17004465 del 2017
La prima voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla fattura del 03/08/2017 per € 3.963,99.
L'opposta ha contestato la domanda, affermando di non avere mai acquistato il macchinario descritto nella fattura.
La domanda è infondata.
Va premesso che, nell'ambito di un giudizio ordinario di cognizione quale è l'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura commerciale, non recante alcuna accettazione del destinatario, non costituisce prova del diritto di credito nel giudizio ordinario a cognizione piena (cfr. Cass. Civ., 1 Cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale di parte opposta: “Se, pertanto, si può dare per concesso il pagamento delle fatture n. 268 e 278, la controparte non ha dimostrato il pagamento della fattura n. 263 e, quindi, la risulta essere creditrice della somma di € CP_1 4.368,00” 8 n. 3293/2018), potendo avere unicamente il valore di prova scritta, ove accompagnata dall'autenticazione ex art. 634 c.p.c., solo nel giudizio monitorio.
Rispetto al diritto di credito documentato dalla fattura può tuttavia operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. ove il convenuto non neghi specificamente l'esistenza del contratto e la ricezione della merce, ma tuttavia, come detto, nel caso di specie è contestata la stessa esistenza del rapporto contrattuale.
Ne consegue che, anche applicando il principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, il creditore è comunque tenuto a provare la fonte negoziale rispetto alla quale allega l'inadempimento, fonte che, nel caso di specie, è rimasta indimostrata.
Sul piano documentale, infatti, la fattura è insufficiente alla dimostrazione del credito, essendo contestata l'esistenza stessa del rapporto, mentre il documento di trasporto prodotto sub doc. 9
è privo della sottoscrizione del destinatario.
Per il resto, non sono state neppure articolate istanze istruttorie volte a provare il rapporto contrattuale esistente, per cui la domanda è priva di prova e va rigettata.
3.2. Vendita in bobine per imballaggio come da fattura n. FTTA1800130 del 2018
La seconda voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla fattura del 25/03/2018 per € 104,50.
Anche in tal caso l'opposta ha contestato l'esistenza del rapporto contrattuale e l'opponente non ha offerto alcuna prova della fonte del proprio diritto di credito.
Da un lato, infatti, la fattura prodotta come doc. 10 non reca l'accettazione del destinatario ed è priva di un documento di trasporto da questo sottoscritto.
Dall'altro lato, oltre a non essere prodotto alcun contratto di compravendita, non risulta articolata nessuna richiesta istruttoria circa l'effettiva esistenza del rapporto contrattuale.
La domanda deve pertanto essere rigettata.
3.3. Vendita di macchine e accessori come da bolla di consegna n. 1362 del 2018
La terza voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di macchinari di cui alla bolla di consegna n. 1362 del 27/01/2018.
La domanda è infondata.
A fronte della contestazione dell'opposta circa l'esistenza del rapporto contrattuale, l'opponente non ha fornito prova della fonte negoziale da cui scaturirebbe il credito.
9 La documentazione prodotta sub all. 11 è infatti priva di qualunque sottoscrizione riferibile all'opposta o comunque a una qualche sua manifestazione di volontà circa l'acquisto della merce, né sul punto sono state articolate richieste istruttorie.
La domanda va quindi rigettata.
3.4. Compensi per segnalazioni clienti
La quarta voce di credito attiene al corrispettivo per la segnalazione di clienti, oggetto di fattura n. 470 del 2019.
La domanda è infondata.
In primo luogo, non risulta né allegata né tanto meno documentata l'esistenza di un accordo contrattuale avente ad oggetto un corrispettivo per la segnalazione di clienti in favore dell'opposta.
In secondo luogo, è rimasta del tutto ignota finanche l'identità dei clienti che sarebbero stati segnalati dall'opponente all'opposta, con conseguente impossibilità di parametrare un corrispettivo dovuto all'opponente.
In terzo luogo, l'opponente non ha neppure prodotto una qualche dichiarazione dell'opposta volta a riconoscere il credito preteso, o comunque l'opera svolta dall'opponente.
In quarto luogo, anche in tal caso sulla questione non sono state articolate richieste istruttorie.
Conseguentemente, la domanda è priva di fondamento e va rigettata.
3.5. Corrispettivo per vendita di macchinario come da fattura n. A1801143 del 2018
La quinta voce di credito attiene al corrispettivo per la vendita di un macchinario, oggetto di fattura n. A1801143 del 2018.
La domanda è infondata.
Posto che l'esistenza del rapporto contrattuale è contestata, anche in tal caso la parte opponente ha prodotto unicamente la fattura commerciale, non sottoscritta e non accompagnata né da un contratto scritto né comunque da un documento di trasporto sottoscritto dal destinatario.
Parimenti, non sono state avanzate richieste istruttorie circa l'esistenza del rapporto contrattuale, con conseguente infondatezza della domanda.
3.6. Garanzia in favore dell'opposta
La sesta voce di credito attiene alla garanzia che l'opponente avrebbe prestato in favore dell'opposta per il pagamento del corrispettivo per l'acquisto, da parte della medesima opposta, di un macchinario presso la società T.A. Energia S.r.l., laddove, a fronte dell'inadempimento
10 dell'opposta, la società garantita avrebbe incassato l'assegno di € 15.000,00 consegnato dalla Parte garante
La domanda è infondata.
L'opponente non ha prodotto la copia dell'assegno che si assume incassato dalla garantita T.A.
Energia S.r.l., mentre dal riepilogo prodotto come doc. 14 non emerge affatto l'identità del portatore dell'assegno.
L'istanza di prova orale articolata al cap. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., volta a dimostrare la comunicazione della banca circa l'avvenuto incasso dell'assegno a causa del mancato pagamento in favore di T.A. Energia S.r.l., non è ammissibile.
Da un lato, infatti, la prova è volta a dimostrare l'esistenza di un accordo contrattuale e l'inammissibilità ex art. 2721 c.c. è stata tempestivamente eccepita dall'opposta nel termine di cui all'art. 183, comma 6, n. 3 c.p.c., come già indicato nell'ordinanza del 03/11/2022.
Dall'altro lato, il capitolo di prova è comunque inammissibile, posto che dalla comunicazione della banca prodotta come doc. 14 non emerge affatto l'identità del portatore dell'assegno incassato, per cui la testimonianza sul punto presuppone una valutazione circa l'interpretazione di tale documento, e comunque non ha ad oggetto il fatto specifico dell'avvenuto incasso dell'assegno proprio da T.A. Energia S.r.l.
Ne consegue che, in assenza della prova dell'incasso dell'assegno da parte di T.A. Energia S.r.l.,
l'azione esercitata dall'opponente in qualità di garante, qualificabile come regresso ex art. 1950
c.c., è priva del suo principale presupposto logico-giuridico, ossia la prova dell'avvenuto pagamento.
4. Conclusioni e spese
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta nei limiti sopra indicati, in ragione della minore entità del credito dell'opposta, pari a € 49.580,80, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, mentre la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Quanto alle spese di lite, occorre considerare, da un lato, che la fase monitoria e la fase di opposizione costituiscono un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite, e dall'altro lato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo
11 del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (cfr. Cass. Civ., n. 24482/2022).
A tale riguardo, va osservato che l'opposizione è stata in parte accolta, ma per altro verso il credito dell'opposta, sebbene in misura inferiore rispetto a quella dedotta in fase monitoria, è risultato comunque esistente, con conseguente impossibilità di configurare l'opposta come totalmente soccombente (cfr. Cass. Civ., n. 9587/2015).
Deve quindi ritenersi legittima la compensazione delle spese di lite, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposta, che ha dovuto fare ricorso al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è riconosciuta (cfr. Cass. Civ., n. 19120/2009).
Tuttavia, alla luce dell'infondatezza dell'opposizione sia riguardo alla gran parte delle voci di credito allegate dall'opposta, sia alla luce dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, la compensazione delle spese può essere disposta solo nei limiti di un terzo.
Per il resto, le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non particolare complessità della causa e dell'applicazione dei compensi relativi anche al procedimento di mediazione, esperita su delega del giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 10/2020 RG 6000/2019 e condanna al Parte_1
pagamento, in favore di , di complessivi € 49.580,80, oltre interessi Controparte_1 ex D.Lgs 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano, già decurtate della quota compensata, in complessivi € 6.000,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 406,50 per esborsi della fase monitoria.
Perugia, 16/04/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
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