CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 1083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1083 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1396 R.G.A. 2022, promossa in grado di appello D A
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Paolo Parte_4
Rubino
- Appellanti - C O N T R O
, rappresentata e Controparte_1 difesa dall'Avv. Francesca Lubrano
- Appellata - All'udienza del 19/12/2024 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 2239/2022 pubblicata il 24.06.2022 il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda con cui i ricorrenti in epigrafe, esponendo di essere dipendenti dell' quali infermieri inquadrati nella cat. D. del CCNL di Parte_5 riferimento e di essere addetti ad alcune unità operative (segnatamente quella di Cardiologia/UTIC e quella di Rianimazione) del Presidio Ospedaliero di Partinico, avevano lamentato di essere stati adibiti, a partire dal 2009, in maniera costante e prevalente, a mansioni non rientranti tra quelle previste dal proprio livello di inquadramento, bensì tra quelle dei più bassi livelli A e B, nei profili professionali di Operatore Socio Sanitario ovvero di Operatori Tecnici dell'Assistenza, in ragione dell'insufficienza numerica del predetto personale che riusciva a coprire soltanto i turni mattutini, saltuariamente quelli pomeridiani e mai quelli notturni;
chiedevano, pertanto, previo accertamento di siffatto demansionamento, ordinarsi all'
[...]
[..
[...] di di adibire i ricorrenti alle mansioni proprie del loro Controparte_2 CP_1 inquadramento contrattuale e condannarla al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione e demansionamento. Il Tribunale ha preliminarmente osservato che “per aversi demansionamento e dequalificazione professionale non è sufficiente lo svolgimento occasionale e residuale di compiti propri della qualifica inferiore, è invece necessario il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione”, ritenendo, nella fattispecie, alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, non raggiunta la prova di tale prevalenza, avendo pacificamente i ricorrenti continuato pur sempre a svolgere le proprie mansioni, alle quali si erano saltuariamente aggiunti compiti propri dei profili professionali inferiori, di assistenza domestico-alberghiera, quali quelli di provvedere alla pulizia ed all'igiene personale dei pazienti degenti e di somministrare il vitto a quelli non autosufficienti (non invece quello di provvedere alla pulizia dei locali, affidato a ditte esterne, né quello di provvedere alla disinfezione del materiale sanitario o del trasporto del materiale biologico). Avverso tale sentenza hanno proposto appello gli originari ricorrenti, indicati in epigrafe, chiedendone la riforma. L' ha resistito al gravame. Parte_5
All'udienza del 19/12/2024 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, gli appellanti censurano la sentenza gravata per i seguenti motivi: 1) il Tribunale avrebbe fondato il proprio convincimento sulla base di una prova parziale e lacunosa, assumendo soltanto le dichiarazioni del del CP_3 reparto di , del del Presidio Ospedaliero di Parte_6 Parte_7
Partinico e del Direttore del Reparto di Rianimazione che, in quanto responsabili della formazione dei turni di lavoro, non avrebbero potuto ammettere irregolarità nella loro predisposizione, senza prevedere l'assegnazione a ciascun turno di un numero sufficiente di personale delle qualifiche inferiori, non garantendo, a tale stregua, la necessaria credibilità; 2) avrebbe, inoltre, il Tribunale erroneamente escluso il carattere di prevalenza dell'esercizio di mansioni inferiori, travisando gli esiti della prova testimoniale e trascurando di valutare la documentazione prodotta in giudizio;
dal menzionato compendio probatorio avrebbe dovuto, piuttosto, ritenere dimostrata la grave carenza di personale ausiliario e la sistematica adibizione degli infermieri anche a compiti domestico-alberghieri.
2 L'appello non può essere accolto. Ai fini dell'accertamento del demansionamento lamentato dagli appellanti – dagli stessi assunto quale fatto costitutivo del danno non patrimoniale asseritamente sofferto – occorre richiamare l'orientamento del tutto consolidato della Suprema Corte (v. da ultimo Cass. n. 19419 del 17/09/2020) secondo cui il limite di legittimità dell'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori a quelle del proprio inquadramento contrattuale va individuato, sia nel lavoro privato che in quello pubblico privatizzato, nel carattere accessorio rispetto allo svolgimento dell'obbligazione legittimamente assunta;
sicché è legittima “la esigibilità da parte del datore di lavoro pubblico di attività corrispondenti a mansioni inferiori quando le stesse abbiano carattere marginale e rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza, con il limite negativo della completa estraneità alla professionalità del lavoratore, il cui onere di dimostrazione cade a carico di quest'ultimo.” (cfr. Cass. 7/08/2006 n. 17774; Cass. civ. Sez. lavoro, 17/09/2020, n. 19419). Nella sentenza da ultimo citata, la Suprema Corte ha ricordato come tale principio sia stato enunciato, in passato, con diverse declinazioni: “talora è stato affermato che le mansioni inferiori, oltre ad essere marginali ed accessorie rispetto a quelle di assegnazione, non devono rientrare nella competenza specifica di altri lavoratori di professionalità meno elevata (Cass. 2 maggio 2003 nr. 6714; Cass. nr. 3845/1992); in altre pronunce, invece, sempre in caso di mansioni marginali, si è richiesta semplicemente la sussistenza di «specifiche ed obiettive esigenze aziendali» di flessibilità (Cass. 4 luglio 2002 nr. 9709) o, più genericamente, di «motivate esigenze aziendali» (Cass. nr. 7821/2001); il massimo della flessibilità è stato garantito dall'orientamento secondo cui una volta che il lavoratore, adibito a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza, le svolga effettivamente non può sottrarsi allo svolgimento delle mansioni che risultino accessorie, ancorché, in ipotesi, inferiori (Cass. nr. 11045/2004, in un caso in cui venivano comunque in rilievo esigenze di tutela della sicurezza e la salubrità dell'ambiente di lavoro). Più recentemente è stato posto in rilievo un ulteriore limite all'assegnazione di mansioni accessorie inferiori, affermandosi che le motivate esigenze aziendali devono avere carattere temporaneo sicchè «l'utilizzo di fatto costante secondo un turno programmato di un lavoratore o di una lavoratrice in mansioni inferiori, neanche complementari a quelle del profilo rivestito, sia pure in maniera non particolarmente ricorrente in termini di ore adibite alla mansione inferiore, ma finalizzato di fatto alla copertura di posizioni lavorative non presenti nell'organico aziendale, non può ritenersi rispettoso del principio di tutela della professionalità di cui all'art. 2103 c.c. mancando proprio quelle motivate esigenze aziendali, anche connotate da temporaneità o da altrettante obiettive ragioni contingenti, che legittimano l'utilizzo del dipendente in mansioni non
3 corrispondenti al livello o alla qualifica rivestita» (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019, n.8910).” (Cass. n. 19419 del 17/09/2020, in motivazione). Come detto, i principi suddetti, elaborati a partire dal lavoro privato, sono stati ritenuti applicabili anche al lavoro pubblico privatizzato: imprescindibili requisiti di legittimità dell'espletamento di mansioni inferiori anche in questo settore vanno dunque ravvisati:
• nella loro marginalità rispetto a quelle concernenti la qualifica di appartenenza, che devono continuare ad essere espletate in modo prevalente ed assorbente;
• che le stesse rispondano ed esigenze organizzative (di efficienza e di economia del lavoro) ovvero di sicurezza;
• che, in ogni caso, non siano completamente estranee alla professionalità del lavoratore (v. Cass. 21 febbraio 2013 nr. 4301; Cass. 7 agosto 2006, n. 17774). Portando a sintesi i menzionati approdi ermeneutici, la Suprema Corte li ha poi ulteriormente sviluppati giungendo ad affermare l'irrilevanza dell'appartenenza delle mansioni inferiori ad una diversa qualifica, nonché del carattere stabile e non temporaneo dell'esigenza di flessibilità sottesa all'utilizzo del dipendente in mansioni inferiori;
si è infatti affermato che, nel pubblico impiego contrattualizzato,
“La tutela del lavoratore è assicurata: dall'esercizio, in modo prevalente ed assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza;
dalla assenza di una estraneità di carattere assoluto delle mansioni accessorie rispetto alla sua professionalità. In tale ipotesi, l'unica ulteriore condizione del legittimo esercizio da parte del datore di lavoro pubblico del potere di specificazione e/o conformazione dell'attività dovuta è costituita dalla esistenza di una obiettiva esigenza aziendale. Il fatto che le mansioni assegnate siano proprie di un profilo professionale di categoria meno elevata non costituisce, invece, un limite, in quanto detta eventualità è intrinseca nel carattere inferiore delle mansioni accessorie.” In ordine all'irrilevanza della temporaneità delle esigenze di flessibilità che giustificano l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori si è, in particolare, osservato che “Sono rimesse, poi, alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di discrezionalità amministrativa, le scelte relative alla consistenza della pianta organica e dunque le valutazioni sulla opportunità di prevedere (o meno) in organico una o più figure del profilo inferiore. Ed anche nel caso di mancata copertura degli organici (ad esempio, per esigenze di finanza pubblica) verrebbe in rilievo il dovere di leale collaborazione del lavoratore, in attuazione non solo del principio di correttezza e buona fede di cui all'articolo 1375 cod.civ. ma anche dell'obbligo dei pubblici impiegati di tutelare l'interesse pubblico sotteso all'esercizio delle loro attività.
4 I doveri posti a carico del dipendente pubblico dalla legge, dal codice di comportamento, dalla contrattazione collettiva tengono conto della particolare natura del rapporto di lavoro pubblico, ancorchè contrattualizzato, che pone l'impiegato al «servizio della Nazione» (articolo 98, comma 1 Cost.) e, quindi, lo impegna ad ispirare la propria condotta al rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, efficacemente riassunti nell'attuale versione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54” (Cass. n. 19419 del 17/09/2020 cit., in motivazione). Calando i suesposti condivisi principi al caso di specie, e venendo all'esame del primo motivo di appello, certamente rileverebbe, ai fini dell'accertamento di un'ipotesi di demansionamento illegittimo, la completa estraneità delle mansioni esercitate alla professionalità del lavoratore. Tale elemento, tuttavia, non può esaurirsi nella mera costatazione della sussumibilità di tali mansioni in quelle proprie di un livello contrattuale inferiore (consistendo proprio in ciò il fatto materiale di cui va valutata la legittimità), occorrendo un quid pluris, individuato nella completa estraneità all'ambito professionale del lavoratore;
si vuole dire che esse non devono avere neppure carattere “collaterale” o accessorio rispetto all'ambito di competenza del proprio inquadramento contrattuale, ma rivelarsi prive di alcun collegamento funzionale o meramente strumentale con dette ultime funzioni. Orbene, sotto questo profilo, la prova per testi ha dato conto di come gli appellanti abbiano svolto, oltre le proprie, anche attività concernenti la cura dell'igiene personale degli ammalati, il cambio biancheria, la somministrazione dei pasti ai pazienti che non avevano assistenza familiare o che non erano autosufficienti;
si occupavano talora anche di prendere i farmaci dalla farmacia del reparto, della disinfezione di lettini, carrelli, comodini, letti, pale, pappagalli, carrelli di terapia in ciò collaborando con l' della raccolta di rifiuti quali pannoloni o cateteri;
anche in presenza di un ausiliario, accompagnavano i pazienti non autosufficienti in bagno e, se non c'era l'ausiliario, anche da soli, si occupavano del trasporto dei pazienti allettati in carrozzella o in barella.
Non si occupavano, invece, della pulizia dei locali, salvo emergenze individuali, della disinfezione del materiale sanitario o delle attrezzature chirurgiche. Sul punto si sono rivelate decisive le deposizioni testimoniali dei dottori CP_4
e , all'epoca dei fatti rispettivamente Primario del Testimone_1 Tes_2 reparto di Cardiologia e Direttore del Reparto di Rianimazione i quali, come responsabili delle rispettive Unità organizzative, avevano diretta e completa conoscenza dei moduli organizzativi del lavoro svolto presso le stesse dal personale sanitario e non, e della loro concreta attuazione.
5 La concordanza delle rispettive dichiarazioni e la sostanziale congruenza anche con quelle rese dal Direttore Sanitario dell'epoca (dott. ), Controparte_5 induce a disattendere l'eccezione di inattendibilità dei tesi medesimi;
la documentazione in atti, peraltro, invece di inficiare la veridicità di tali dichiarazioni (come dedotto dagli appellanti), ne offre piuttosto conferma, nei termini di cui appresso si dirà; di tal che è stata correttamente ritenuta superflua l'ammissione di ulteriori testimoni che, peraltro, indicati dai ricorrenti in colleghi di lavoro partecipi della medesima situazione lavorativa, avrebbero potuto essere meno attendibili in quanto latori di un potenziale interesse ad una pronuncia ad essi favorevole. Ebbene i testi assunti non hanno affatto nascosto la sussistenza di gravi carenze di personale destinato a funzioni di tipo assistenziale, cui dovevano far fronte mediante l'utilizzo, in parte, di risorse esterne ed, in parte, mediante l'utilizzo del personale disponibile, appartenente anche a qualifiche superiori;
tale situazione trova conferma nella nota del 5.2.2018 a firma del Direttore Medico , CP_5 menzionata dagli appellanti, dove si evidenzia che, a fronte di un organico di 24 OSS e 10 Ausiliari, il P.O di Partinico poteva in effetti disporre all'epoca soltanto di 11 “unità di supporto”; situazione che appare, tuttavia, alquanto ridimensionata alla luce della nota n. 3033 del 18.03.2019, redatta dal responsabile del servizio infermieristico del P.O di Partinico, da cui emerge come nella
[...]
vi fosse comunque la disponibilità di un OSS e di un OTA, Parte_9 mentre dai turni di servizio, i cui prospetti sono stati prodotti, è emerso come la presenza di tale personale ausiliario fosse assicurata sempre nei turni mattutini (durante i quali si dispiega la maggior parte delle attività di supporto) e in parte di quelli pomeridiani. Il che non esclude – anzi dimostra, e la circostanza è del tutto pacifica – che gli infermieri dovessero essere adibiti anche a mansioni inferiori proprie dei profili degli OSS o degli Ausiliari, per far fronte a tali strutturali carenze di organico;
ed in ciò i testi sono stati chiari nel riferire che agli infermieri venisse chiesto di svolgere i seguenti servizi: curare l'igiene personale dei pazienti, occuparsi (molto sporadicamente) di rimuovere i vassoi del cibo e pulire i tavolini, cambiare – solo di notte – le sacche di urina ai degenti, portare talora le provette dei prelievi in laboratorio, togliere la biancheria sporca dai letti, facendo attenzione a movimentare con cautela i pazienti collegati a dispositivi medici. Ad ulteriore chiarimento e conferma del carattere collaterale di molte delle mansioni sopra descritte appare utile evidenziare che i testi hanno precisato come, per il reparto di cardiologia e terapia intensiva, come pure per quello di rianimazione, la particolare delicatezza e precarietà delle condizioni dei degenti
6 rendesse quanto mai opportuno l'intervento degli infermieri anche nello svolgimento di mansioni loro non proprie (come quelle del trasporto in barella, della movimentazione del paziente all'atto del cambio della biancheria, della somministrazione del cibo), involgendo tali attività delle attenzioni e cautele in grado di essere assicurate solo da personale infermieristico che, dunque, sarebbe dovuto intervenire anche ove non si fosse presentata la già ricordata carenza di personale assistenziale. Dalle dichiarazioni esaminate, integralmente richiamate dal primo giudice, emerge, dunque, per un verso, il carattere accessorio e collaterale delle mansioni svolte dagli appellanti, ravvisabile nel fatto che, pur trattandosi indubbiamente di mansioni non rientranti nello specifico mansionario dell'infermiere professionale, quanto piuttosto in quello dell'operatore socio sanitario o dell'ausiliario, si sono concretizzate in attività strettamente connesse alla cura ed all'attenzione diretta ai bisogni dei pazienti, non travalicando mai tali limiti (non si sono mai estese, infatti, alla pulizia dei locali); è, inoltre, del tutto pacifico il contestuale e prevalente esercizio delle mansioni proprie del livello contrattuale di appartenenza dal quale non è emerso che, a motivo dell'espletamento delle mansioni inferiori, gli stessi siano mai stati distolti. In ordine al profilo della prevalenza dello svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle propriamente infermieristiche, pare evidente che tale carattere non possa semplicisticamente farsi discendere dal numero di ore di servizio da essi prestate in assenza di operatori socio sanitari o ausiliari rispetto a quelle, invece, prestate con la presenza di tale personale di profilo inferiore: l'assenza degli OSS, infatti, non equivale ad affermare il continuativo utilizzo degli infermieri in mansioni a questi ultimi pertinenti, in modo tale da frustrarne l'adibizione a quelle proprie della categoria di appartenenza, soprattutto durante turni (quale quello notturno) in cui parecchie delle mansioni ad essi riferibili non erano ordinariamente richieste, ma solo nei casi di urgenza. Quanto, in particolare, alla situazione del reparto rianimazione, nel quale il teste ha dichiarato non essere presente neppure un OSS (sebbene formalmente Tes_2 previsto in organico, come da relazione del 21.09.2020 dallo stesso sottoscritta, in atti), deve osservarsi che, stanti le condizioni dei degenti, particolarmente critiche, le mansioni di tipo “alberghiero” erano più ridotte (ed era comunque auspicabile che ad esse partecipassero gli infermieri, per i motivi già detti) mentre, come dichiarato dal teste, per la pulizia del reparto e per le mansioni collaterali (trasporto degenti) veniva utilizzato personale esterno, seppur con la presenza e l'apporto degli infermieri.
7 Una volta accertato il carattere “collaterale” e, dunque, non assolutamente estraneo, delle mansioni inferiori svolte rispetto a quelle propriamente infermieristiche, deve darsi altresì atto che l ha provato anche la ricorrenza CP_1 di esigenze organizzative tali da giustificare tale utilizzo degli infermieri professionali, da ravvisarsi proprio nell'insufficienza di personale ausiliario. Tutti i testi hanno infatti riferito che la necessità che gli infermieri si occupassero anche di mansioni proprie degli OS, sia da soli che in collaborazione con questi ultimi, scaturiva dall'insufficiente presenza del personale ausiliario: infatti, mentre nei turni di mattina vi erano solitamente due OS e nel pomeriggio da uno a due per reparto, di notte non ne era affatto assicurata la presenza. La carenza di personale ausiliario rispetto all'effettiva presenza di degenti, almeno nei reparti dove hanno prestato servizio gli odierni appellanti, non è dipesa, tuttavia, da un colpevole inadempimento imputabile all'azienda, trovando giustificazione nelle deduzioni dell' puntualmente documentate (con conseguente assolvimento dell'onere probatorio a suo carico).
Sotto tale profilo va anzitutto considerato che, nella riorganizzazione aziendale seguita alla soppressione delle l' appellata si è dovuta confrontare Pt_10 CP_1 sia con l'esigenza di sopperire con maggiori risorse alle strutture di medicina di urgenza, sia con i tetti di spesa e assunzionali imposti dalla Regione (v. D.A. n. 1868/2010) nonché, dal 2012, con il blocco delle assunzioni, venuto meno solo nel 2017; che, nondimeno, la dotazione organica scaturita dall'incrocio di tali molteplici esigenze, risultava in linea con gli standards di efficienza richiesti dalla normativa regionale (da valutarsi, peraltro, con riferimento non solo alle singole unità organizzative ma anche all'intera area ospedaliera) e rispettosa, in particolare, del rapporto tra risorse umane e posti letto, così come stabilito dapprima dal citato D.A. n. 1868/2010 e, successivamente, dal D.A. n. 1380/2015; proprio in conseguenza di quest'ultimo provvedimento normativo l' aveva avviato procedure di mobilità per la copertura di diverse figure (infermieri, operatori socio sanitari e operatori tecnico-specializzati; v. all. 13), nonché un corso di riqualificazione per operatori socio sanitari, riservato al personale precario (all. 14 bis/quater prod. di primo grado) L' ha inoltre documentato di essere venuta incontro alle carenze di personale, imposte da esigenze organizzative di ordine generale, anche mediante l'attivazione di un servizio di supporto affidato ad una ditta esterna (v. doc. 6/6 bis prod. , con compiti in gran parte sussumibili in quelli propri degli OSS, e con l'obbligo di assicurare una copertura h24, mediante personale ordinariamente presente nel gruppo operatorio o al pronto soccorso ma, su chiamata,
8 immediatamente a disposizione dei reparti o servizi dove si fosse presentata un'urgenza; inoltre, il servizio di lavatura, asciugatura e governo della biancheria era stato affidato ad una lavanderia esterna, con il compito anche del ritiro e della consegna della biancheria presso i reparti. Se, per un verso, tali considerazioni inducono a ravvisare la sussistenza di obiettive esigenze aziendali che avrebbero potuto giustificare la frequente adibizione degli infermieri professionali a mansioni non proprie del loro profilo, d'altro canto gli esiti dell'attività istruttoria nel suo complesso inducono a ritenere certamente prevalente, da parte loro, lungo tutto il periodo dedotto in giudizio, delle mansioni proprie della loro qualifica. Nell'accertata insussistenza di profili di illegittimità nell'operato datoriale va, conseguentemente, esclusa la sussistenza di un danno risarcibile in merito al quale, peraltro, deve osservarsi l'assoluto difetto di una esauriente allegazione (e prova) del danno, solo genericamente dedotto. A tal proposito non può che condividersi, infatti, il principio secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (v. Cass. n. 21527 del 31/07/2024; 1327 del 26/01/2015). Nessun elemento emerso dalla prova per testi induce a ritenere che lo svolgimento anche delle mansioni sopra descritte abbia in qualche modo esposto gli appellanti ad una mortificazione della propria dignità professionale o ne abbia cagionato un danno all'immagine; nella situazione di carenza di organico, infatti, all'espletamento di talune di quelle mansioni inferiori talvolta si rendevano disponibili anche i medici, senza che ciò comportasse alcuna equivocazione in ordine all'ambito professionale riferibile ai singoli operatori sanitari. Al rigetto dell'appello segue la condanna alle spese, che si liquidano come in dispositivo.
9
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 2239/2022 resa il 24.06.2022 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, a rifondere all' le Parte_5 spese processuali che liquida per compensi in € 3.473,00, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dpr n. 115/02. Palermo, 19/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
10