CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2024, n. 2635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2635 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ER EP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FULVIO FILOCAMO;
lette le conclusioni del PG, in persona di OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2635 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/04/2023 Il Consigliere estensore Fu • Filoca 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che non aveva accolto la richiesta di permesso di necessità, presentata dal detenuto IU NE per il diciottesimo compleanno dell'unica figlia ai sensi dell'art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non ricorrendo i presupposti della particolare gravità. 2. Avverso detto provvedimento ricorre IU NE, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione dell'art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con relativo vizio motivazionale, ritenendo di aver diritto al permesso richiesto perché il compimento della maggiore età dell'unica figlia rappresendì un evento eccezionale e molto significativo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto. 2. Questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354, (Ord. pen.), devono sussistere tre requisiti rappresentati dall'eccezionalità della concessione, dalla particolare gravità dell'evento giustificativo e dalla correlazione dello stesso con la vita familiare'n9eré il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210). Nel caso in esame, il giudice del merito si è attenuto al suddetto principio di dirittotcon motivazione logica e congrua ha escluso che il compimento della maggiore età dell'unica figlia del NE potesse costituire un motivo così grave da giustificare la concessione del beneficio richiesto (Sez. 1, n. 40660 del 20/10/2011, Rv. 251552), nonché va qui ribadito che "in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale;
pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali" (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Rv. 272400). 3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. o - tp
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 aprile 2023 O ) Presidente CO CC
lette le conclusioni del PG, in persona di OLGA MIGNOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2635 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: FILOCAMO FULVIO Data Udienza: 13/04/2023 Il Consigliere estensore Fu • Filoca 1 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza sopra indicata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, rigettava il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che non aveva accolto la richiesta di permesso di necessità, presentata dal detenuto IU NE per il diciottesimo compleanno dell'unica figlia ai sensi dell'art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), non ricorrendo i presupposti della particolare gravità. 2. Avverso detto provvedimento ricorre IU NE, con il ministero del difensore di fiducia, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione dell'art. 30 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con relativo vizio motivazionale, ritenendo di aver diritto al permesso richiesto perché il compimento della maggiore età dell'unica figlia rappresendì un evento eccezionale e molto significativo. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso è infondato quindi meritevole di rigetto. 2. Questa Corte ha affermato che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma 2, I. 26 luglio 1975, n. 354, (Ord. pen.), devono sussistere tre requisiti rappresentati dall'eccezionalità della concessione, dalla particolare gravità dell'evento giustificativo e dalla correlazione dello stesso con la vita familiare'n9eré il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell'idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210). Nel caso in esame, il giudice del merito si è attenuto al suddetto principio di dirittotcon motivazione logica e congrua ha escluso che il compimento della maggiore età dell'unica figlia del NE potesse costituire un motivo così grave da giustificare la concessione del beneficio richiesto (Sez. 1, n. 40660 del 20/10/2011, Rv. 251552), nonché va qui ribadito che "in tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale;
pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell'esigenza di attenuare l'isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali" (Sez. 1, n. 57813 del 04/10/2017, Rv. 272400). 3. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. o - tp
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 13 aprile 2023 O ) Presidente CO CC