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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 158/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione I Civile
Composta dai Magistrati:
Dott. ROSELLA SILVESTRI Presidente
Dott. STEFANO TARANTOLA Consigliere
Dott. ROBERTA DI MAGGIO Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello promossa da:
e , rappresentati e difesi, per Parte_1 Parte_2 mandato in atti, dall'avv. Roberto Martini, presso il cui studio sono elet- tivamente domiciliati in Genova, V. Roma n. 3 /8 A,
APPELLANTI
APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
contro rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli CP_1 avv. Armando Roccella, Claudio Roccella e Francesca Roccella, pres- so il cui studio in Genova, V. XX Settembre 4/7, è elettivamente domi- ciliato,
APPELLATO
APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Per le parti appellanti: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 2267/2021 pronunciata dal Tribunale di Genova, Prima Sezione
Civile, in persona del Giudice dott. Paolo Gibelli, in data 15 ottobre 2021, pubblica- ta in pari data e non notificata, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti ed illustrati con il presente atto di citazione, ogni contraria istanza, domanda, ec- cezione ed argomentazione disattesa, previa e conseguente ogni pronuncia del
1 caso, - nel merito, accogliere tutte le domande formulate da parte attrice nel giudi- zio di primo grado, con ogni conseguente pronuncia anche in punto spese, ivi compreso: (i) accertare e dichiarare il diritto dei dottori e Parte_1
al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per le Parte_3 causali in narrativa;
e (ii) per l'effetto, condannare il dott. al risarci- CP_1 mento dei danni come descritti in favore dei dottori e Parte_1 [...]
, da quantificarsi complessivamente in un importo non inferiore a quanto Pt_3 già indicato in narrativa per le rispettive causali e/o comunque nella misura che sarà ritenuta, se del caso da liquidarsi anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione come per legge. - in via istruttoria, ove del caso, ammettere prova per testi sulle circostanze riassunte in atti ed, in particola- re, sui capitoli di prova di cui alla Memoria istruttoria autorizzata del 16 ottobre
2020 depositata dagli esponenti nel giudizio di primo grado, da intendersi qui ritra- scritti. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge”.
Per la parte Appellata ed appellante in via incidentale: “Conclude Perché l'Ecc.ma
Corte d'Appello Civile di Genova Voglia 1) respingere l'appello principale;
2) in ac- coglimento della impugnazione incidentale Voglia la Corte adita riformare la deci- sione impugnata del Tribunale di Genova in punto condanna del Dott. al CP_1 risarcimento di presunti danni liquidati solo in via equitativa ed in punto compen- sazione delle spese di causa e così respingere tutte le domande attoree e con- dannare l'appellante principale al pagamento delle spese processuali per entrambi i gradi del giudizio. Ai fini istruttori si contestano tutte le istanze avversarie e solo qualora la Corte ritenesse di ammettere in tutto o in parte le prove avversarie Vo- glia ammettere le prove dirette e controprove dedotte dal Dott. nel primo CP_1 grado del giudizio, da intendersi qui richiamate.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_3 CP_2 chiedendo la pronuncia di scioglimento e messa in liquidazione
[...] dell'associazione professionale denominata Controparte_3
- , l'accertamento dell'inadempimento o inesatto adempimento di
[...] [...] alle obbligazioni a suo carico in qualità di associato e la sua condanna CP_2 all'adempimento, nonché la condanna di medesimo al risarcimento CP_1 dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
2 si costituiva associandosi alla domanda di liquidazione CP_1 dell'associazione e chiedendo a propria volta il risarcimento dei danni che assumeva essergli stati cagionati dagli attori.
Con ordinanza 17 luglio 2019 il Tribunale rappresentava alle parti che en- trambe avevano chiesto la liquidazione della società e la nomina di un liqui- datore ed avevano agito in proprio e non a nome dell'ente collettivo, mentre tutti i danni dedotti apparivano mediati, ovvero prodotti attraverso un danno alla società (onde il Giudice adito non avrebbe potuto far altro che decidere in ordine alla nomina di un liquidatore che, in sede di recupero dei crediti so- ciali, avrebbe poi provveduto a intraprendere le eventuali azioni, anche di responsabilità, necessarie alla ricostituzione del patrimonio societario) e all'udienza dell'8 settembre 2020 le parti dichiaravano di rinunciare a ogni domanda, salvo quelle dei VIcava interpretabili come riferite a danni diretti loro provocati da una condotta personale di Per_1
Con sentenza n. 2267 del 15 ottobre 2021 il Tribunale di Genova così statuiva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 281 sexies del c.p.c.; dato atto della bilaterale riduzione delle domande, ogni ulteriore domanda respinta,
CONDANNA parte convenuta a versare a ciascuno degli attori la somma di euro 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali e riva- lutazione monetaria dal fatto illecito ritenuto ad oggi e gli interessi compen- sativi successivi.
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite.”.
Avverso tale decisione interponevano appello e Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato in data 17 feb- Parte_3 braio 2022, chiedendo, per i motivi di cui infra, quanto in epigrafe trascritto.
Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 12 CP_1 maggio 2022, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello in- cidentale.
All'udienza del 8 giugno 2022 la Corte rinviava la controversia per precisa- zione delle conclusioni al 10 gennaio 2024, incombente poi posticipato al 25 settembre 2024, stante la necessità di assegnazione a nuovo relatore.
A tale udienza, tenutasi a trattazione scritta, i procuratori delle parti precisa- vamo le conclusioni e, con ordinanza 2 ottobre 2024, la Corte tratteneva la
3 controversia a decisione, assegnando i termini di legge per il deposito di scritti conclusivi.
L'appello principale.
Gli appellanti premettono, in via generale, che nel giudizio di primo grado essi hanno coltivato le domande di condanna di al risarcimento di CP_1 distinte voci di danno, ovverosia:
a) il danno derivante dalla lamentata espulsione dallo studio di Ge- nova, V. CH (sede dell'associazione professionale):
[...]
lamentava di essere stato minacciato ed espulso dal titolare Parte_4 del subinquilino CEO (Centro di Eccellenza Odontoiatrica) con l'accondiscendenza e la complicità di , in relazione a tale voce, CP_1 gli attori chiedevano il risarcimento di danni patrimoniali e non patrimo- niali;
b) i danni patrimoniali legati al ritardo nel pagamento del TFR ai di- pendenti dell'associazione.
Il primo Giudice ha riconosciuto unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale legato all'allontanamento forzato dallo studio, liquidandolo equitativamente in € 1.500,00 per ciascun attore, decisione che censurano con tre motivi d'appello.
Il primo motivo di gravame attiene alla mancata liquidazione dei danni as- seritamente patiti a seguito del rifiuto di di corrispondere ai dipen- CP_1 denti la quota parte di sua spettanza del TFR.
Il Tribunale (pag. 4 e 5 dell'impugnata decisione) ha argomentato circa il fat- to che tale domanda, pur prospettata come funzionale alla riparazione di un danno diretto a , dà per scontata una obbligazione diretta inadem- Pt_1 piuta da mentre la prima obbligata al versamento (e al previo ac- CP_1 cantonamento) del TFR era l'associazione e ulteriore obbligato lo stesso il quale “aveva, se mai, e dimostrata l'irripetibilità della somma Pt_1 presso la società, regresso avverso il secondo socio, siccome obbligato in solido. La suddetta ricostruzione risulta del tutto assente dall'impostazione originaria di causa, la quale pare incentrata su una sorta di azionamento di una pretesa generica di danno, del tutto inidonea a fornire tempestivamente ragioni alla domanda in esame”.
4 Così argomentando, ad avviso degli appellanti, il primo Giudice avrebbe er- rato nella ricostruzione dei fatti e nell'individuazione dell'oggetto delle do- mande risarcitorie. Contr Era pacifico che, in occasione del licenziamento dei dipendenti di ,
[...] si fosse rifiutato di corrispondere la sua quota di TFR. CP_2
aveva cercato di accordarsi per corrispondere immediatamente la Pt_1 sua parte (pari a € 22.000,00 circa) inviando gli assegni all'avvocato dei la- voratori, ma non era stato possibile definire la vertenza stragiudizialmente a causa del rifiuto di RO a fare altrettanto. A seguito di decreti ingiuntivi e pignoramenti i avevano infine dovuto pagare € 28.595,06 e la diffe- Pt_1 renza di € 6.595,06 costituisce, a loro avviso, un danno diretto che pre- scinde dal rapporto societario ed è direttamente derivato dalla condotta ille- cita avversaria.
Il Tribunale, deducono i VIcava, avrebbe errato nell'individuare la pretesa risarcitoria perché essi non agivano in via di regresso nei confronti di
[...] per ottenere da quest'ultimo la quota parte del 50%, bensì il risarci- CP_2 mento del danno subito corrispondente al maggior importo che erano stati costretti a versare.
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo osservare che, come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice (cfr. pag. 3 in fine della decisione impugnata),
l'associazione professionale va ricondotta allo schema della società sempli- ce, inquadramento supportato dall'articolo 2249 c.c., che riconduce, in via residuale, a tale schema tutte le società che esercitano un'attività lucrativa non commerciale.
L'associazione professionale ha natura di autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e ad essa è applicabile, tra le altre, il disposto dell'art. 2268 c.c., secondo cui “Il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare, anche se la società è in liquidazione, la preventiva escussione del patrimonio sociale, indicando i beni sui quali il creditore possa agevol- mente soddisfarsi”.
Con specifico riguardo al personale dipendente, l'atto costitutivo dell'associazione professionale in essere tra gli odierni appellanti e l'odierno appellato prevedeva espressamente che l'associazione avrebbe assunto di- rettamente i propri dipendenti e che “Tutte le persone che non siano mem- bri dell'associazione ma prestino la loro opera retribuita nell'interno della
5 stessa dovranno essere legate a questa da un rapporto a termini di legge”
(cfr. doc. 1 fascicolo I grado attori, punto 12, previsione rimasta immutata nei numerosi atti modificati dell'associazione che si sono nel tempo succe- duti – doc. 57 fascicolo primo grado attore).
Il Tribunale si è rigorosamente attenuto ai citati principi e non ha affatto, come opinano gli appellanti, errato nell'individuare le ragioni sulle quali essi fondavano la propria pretesa risarcitoria, bensì l'ha ritenuta infondata prima di tutto perché mancava la dimostrazione (e prima ancora l'allegazione) dell'impossibilità per gli ex dipendenti di escutere previamente il patrimonio dell'associazione e, in secondo luogo, perché, pacifica la responsabilità solidale e illimitata degli associati nei rapporti verso i terzi creditori, i Pt_5 va avrebbero se mai dovuto fare fronte ai debiti dell'associazione con mezzi propri e successivamente esercitare il regresso nei confronti di per CP_1 la sua quota.
Ragioni logico sistematiche impongono poi di anteporre lo scrutinio dell'unico motivo di appello incidentale a quello del secondo e terzo motivo dell'appello principale, stanti le conseguenze che il suo eventuale accoglimento riverbererebbe su tali motivi.
In via di appello incidentale si duole che il Tribunale, in assenza di CP_1 prove sull'asserito fatto espulsivo e sulla responsabilità di esso in capo a medesimo, abbia comunque accolto la domanda risarcitoria degli CP_1 attori con argomentazioni a suo avviso confuse e contraddittorie.
Se non ha avuto parte nella lite tra e (titolare CP_1 Pt_1 CP_4 Contr dell'associazione professionale CEO, cui aveva sublocato parzial- mente lo studio di V. CH), non sarebbe, ad avviso dell'appellante in via incidentale, dato comprendere quale responsabilità possa essergli ascritta per la decisione autonomamente assunta da di abbandona- Pt_1 re lo studio, tenuto anche conto del fatto che, nelle associazioni,
l'estromissione di un socio può essere adottata soltanto dall'assemblea dei soci o dall'autorità giudiziaria.
Rileva il Collegio che il motivo è privo di correlazione con la motiva- zione della decisione impugnata.
In particolare, il Tribunale ha individuato quello che ha definito “un nucleo minimo di illiceità risarcibile” nell'allontanamento con vie di fatto di Pt_1 dallo studio ad opera di CEO con la partecipazione morale di ha Per_1 desunto la prova che detta partecipazione morale vi sia stata dal compor-
6 tamento processuale dello stesso che, nel contrastare le allega- CP_1 zioni attoree, “in nessuna delle sue difese attribuisce il fatto dell'allontanamento ad indebite pressioni di CEO, anzi allega illeciti di VI- cava verso CEO, così confermando l'esistenza di un movente di CEO per una pressione su e senza dissociarsi da tale movente”, prose- Pt_1 guendo con l'evidenziare come l'interesse di a rimanere ad eserci- Pt_1 tare la professione nello studio di via CH non trovò soddisfazione
“essendo il dalla parte degli oppositori alla permanenza detta” e CP_1 che “il contributo causale del pare certo posto che i fatti occorso CP_1 giustificavano legalmente la risoluzione della locazione la cui sola minaccia avrebbe certamente trattenuto il titolare di CEO.” (così l'impugnata decisio- ne a pag. 5).
L'appellante in via incidentale non si confronta con tali argomentazioni, che taccia di essere confuse e contraddittorie, senza tuttavia sottoporre l'iter lo- gico, ad avviso del Collegio coerente, a reali censure.
Occorre poi considerare che ha comunque ammesso di avere so- CP_1 stituito le serrature di due porte dello studio di V. CH (cfr. pag. 15 comparsa costituzione in primo grado) e che, con e.mail del 9 gennaio 2018
(doc. 38 fascicolo primo grado attore), l'avvocato di propone CP_1 all'avvocato di di posticipare al giorno successivo la consegna delle Pt_1 chiavi, “così che possa essere provvedere a farne una copia per il CP_1
Dott. ”, ma non vi è poi alcuna evidenza in atti che detta consegna Pt_1 sia in concreto avvenuta, il che supporta indubbiamente la tesi che CP_1 abbia quanto meno concorso a impedire a di proseguire a esercita- Pt_1 re la propria attività nello studio di V. CH.
Dalla reiezione dell'appello incidentale deriva la necessità di scrutinare il secondo e il terzo motivo dell'appello principale che, lo si anticipa, il
Collegio ritiene infondatl.
Il secondo motivo d'appello attiene al mancato riconoscimento del danno patrimoniale per l'espulsione dei dallo studio di VI CH. Pt_1
Il Tribunale ha ritenuto che la prova orale dedotta sul punto non fosse strumento idoneo a indagare la verità di una costrizione di ma che Pt_1 il contesto di causa consentisse di confermare che una, almeno tempora- nea e parziale, forzatura, vi fosse stata e che, pur costituendo questo il “nu- cleo minimo” di illiceità risarcibile, le poste di danno patrimoniale pretese dagli attori non vi fossero con certezza riconducibili, non essendo certo che
7 , in presenza della crisi dell'Associazione, avrebbe comunque potu- Pt_1 to rimanere a lungo in V. CH e non essendo detto che i canoni del suo secondo studio risultassero da pagare per l'indisponibilità del primo e non piuttosto in conseguenza di un suo volontario allontanamento.
Quanto ai beni asseritamente sottratti infine, non vi era prova che essi ap- partenessero a , piuttosto che a all'associazione. Pt_1 CP_1
Anche sotto questo profilo, ad avviso degli appellanti, il primo Giudice avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti di causa e nell'individuazione dell'oggetto delle domande risarcitorie formulate dagli attori.
Pacifico che avesse impedito ai di esercitare la professio- CP_1 Pt_1 ne in VI CH, l'interesse degli attori, in particolare di Parte_1
, era quello di non pagare un doppio canone come invece è stato
[...] costretto a fare per lavorare in un nuovo studio e i danni patrimoniali deri- vanti dalla condotta illecita di sono rappresentati dai canoni di su- CP_1 blocazione del nuovo studio da gennaio 2018 a febbraio 2022 per comples- sivi € 122.060,00 e dal costo di € 10.338,97 per l'acquisto di nuove attrezza- ture, non avendo potuto recuperare i propri beni.
Precisano gli appellanti che questi sono danni diretti e che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere che essi chiedessero a il risarcimento CP_1 dei danni derivanti dal furto di beni personali, trattandosi invece del risarci- mento dei danni subiti per il comportamento illecito, persecutorio e grave- mente lesivo tenuto da e per essere stati fisicamente espulsi dallo CP_1 studio di Largo CH.
Le doglianze degli appellanti non colgono nel segno, poiché il Collegio condivide la valutazione del Tribunale circa l'assenza di prova certa di dan- ni patrimoniali diretti asseritamente subiti dagli odierni appellanti.
Oltre a quanto argomentato nell'impugnata decisione, occorre osservare, in relazione al pagamento dei canoni di sublocazione di un altro studio, che non vi è prova in atti del fatto che, contestualmente, abbia conti- Pt_1 nuato a sostenere le spese per la locazione di quello di VI CH dal quale assume di essere stato estromesso, mentre con riguardo all'acquisto di nuove attrezzature per non avere potuto recuperare i propri beni dal vec- chio studio, difetta in radice la dimostrazione di quali, tra le attrezzature ivi presenti, appartenessero, in ipotesi a . Pt_1
Nel primo atto costitutivo dell'associazione professionale (doc. 1 fascicolo I grado ), cui quelli successivi rinviano in parte qua, si dà atto, al Pt_1
8 punto 7, che “I soci concedono in comodato all Controparte_5
che saranno specificate nell'inventario che i soci si
[...] impegnano a redigere e depositare prima dell'inizio dell'attività in forma as- sociativa. Detti beni immobili (ndr.: evidente refuso perché le parti non pote- vano che far riferimento ai beni mobili di cui al paragrafo precedente) resta-
no di proprietà dei singoli associati e verranno concessi in comodato all'associazione stessa per tutta la sua durata”.
Nessuna delle parti ha tuttavia versato in atti il menzionato inventario, in as- senza del quale non è dato sapere quali attrezzature appartenessero all'odierno appellante e se pertanto gli acquisti di cui alle fatture prodotte come doc. 43 siano riferiti a beni che, in ipotesi, avrebbe potuto recuperare dallo studio di V. CH (a tacer del fatto che l'associazione si era costi- tuita nel 1998, ovverosia venti anni prima dei fatti per cui è causa, ed è ben possibile che i beni mobili all'epoca concessi in comodato dagli associati avessero esaurito la propria utilità).
Infine, alla carenza di prova non potrebbe sopperirsi con l'ammissione delle prove testimoniali dedotte dagli originari attori e odierni appellanti, posto che in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (cfr. pag. da 14 a
16 memoria 16 ottobre 2020) essi hanno insistito unicamente per l'ammissione di capi relativi allo svolgimento delle vicende relative alla que- stione della corresponsione del TFR agli ex dipendenti dell'associazione.
Con il terzo motivo di gravame gli appellanti censurano la quantificazione del danno non patrimoniale operata dal primo Giudice, deducendo che tale quantificazione sfugge a una precisa valutazione analitica ma deve tenere conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, ivi compresa la loro di- mensione temporale, la gravità dell'illecito e gli altri elementi peculiari.
Nel caso che ci occupa, evidenziano i VIcava, al 2017 ha agito in CP_1 Contr modo irresponsabile e dannoso rifiutandosi di onorare i debiti di per la sua quota e aggravandone l'esposizione debitoria, ha deliberatamente agito in spregio degli appellanti pensando al proprio esclusivo interesse e a quel- lo di CEO, opponendosi alle iniziative giudiziarie che VIcava avrebbe volu- to intraprendere, ha ritardato ingiustificatamente la corresponsione della sua quota di TFR ai dipendenti CMO, ha estromesso fisicamente i VIcava dal- lo studio costringendoli a trasferirsi altrove.
9 Tutte queste circostanze, ove fossero state tenute nella debita considera- zione da parte del primo Giudice, avrebbero dovuto condurre a quantificare il danno non patrimoniale patito dagli originari attori in misura superiore.
Anche queste doglianze sono, ad avviso del Collegio, infondate.
Come visto esaminando i precedenti motivi d'appello, il primo Giudice ha individuato e ritenuto provato un “nucleo minimo” di illiceità risarcibile nel comportamento di che ha contribuito all'allontanamento forzato di CP_1
dallo studio di VI CH. Facendo corretta applicazione dei Pt_1 principi individuati dalla Suprema Corte con le c.d. “sentenze gemelle” n.
8827 e 8828 del 31 maggio 2003 (con cui è stata definitivamente abbando- nata la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. inteso come norma che, in relazione all'art. 185 c.p., consentiva il risarcimento del solo danno morale soggettivo in presenza di un fatto di reato, affermando che, secondo una lettura costituzionalmente orientata di tale norma, il danno non patri- moniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipo- tesi in cui sia leso un valore inerente alla persona), il Tribunale ha individua- to il diritto di rango costituzionale violato nella fattispecie in quello al libero esercizio della professione, “sotto il particolare aspetto della localizzazione dell'attività” (così l'impugnata decisione a pag. 6).
E' poi pacifico che la liquidazione del danno non patrimoniale non può che avvenire in via equitativa: cfr., per tutte, la citata Sentenza Cass. n.
8827/2003, secondo cui: “Unica possibile forma di liquidazione di ogni dan- no privo, come il danno biologico ed il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reinte- gratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. È dunque escluso che si possa far carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare - costituente la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. -, giacché in tanto una precisa quantifica- zione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compi-
10 mento della valutazione equitativa e dell'"iter" logico che lo ha condotto a quel determinato risultato.”.
Nel caso di specie alla liquidazione di tale voce di danno nella contenuta misura di € 1.500,00 censurata dagli appellanti il Tribunale è pervenuto considerando le uniche circostanze di fatto provate, ovverosia, come visto, il contributo causale di ll'estromissione di dallo studio. CP_1 Pt_1
Il Collegio ritiene corretta detta quantificazione, posto che il diritto all'esercizio della professione non è stato compresso in maniera assoluta e posto altresì che i rimanenti comportamenti illeciti dagli appellanti ascritti a
(l'avere aggravato l'esposizione debitoria di CMO, l'avere agito in CP_1 spregio degli appellanti pensando al proprio esclusivo interesse e a quello di CEO, opponendosi alle iniziative giudiziarie che avrebbe voluto Pt_1 intraprendere, l'avere ritardato ingiustificatamente al corresponsione della sua quota di TFR ai dipendenti CMO), quand'anche fossero stati provati in corso di giudizio, riguardano unicamente l'associazione professionale.
Stante la reiezione sia dell'appello principale che di quello incidentale, si le- gittima, ex art. 92 c.p.c., l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando, ogni diversa o contraria domanda, ec- cezione e deduzione disattesa o reietta:
1) Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) Dà atto ai fini di cui all'art. 13,1 quater, dpr nr. 115/2002 che l'appello principale e quello incidentale sono stati rigettati;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Genova, alli 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario rel.
Dott. Roberta Di Maggio Il Presidente
Dott. Rosella Silvestri
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