Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. Riccardo Mele presidente dr. Maurizio Petrelli consigliere dr. Carolina Elia consigliere est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n. 110 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 cui è stato riunito il giudizio iscritto al n. 303/21 R.G.
tra
, con sede in Oria (c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'avv. Ernesto Sticchi Damiani, come da mandato in atti.
APPELLANTE e APPELLATO
e
(c.f. ), in proprio ed in qualità di legale CP_1 C.F._1
rappresentante di , con sede in OL (c.f. ); CP_2 P.IVA_2
(c.f. ); Parte_2 C.F._2
con sede in OL (c.f. Parte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_3
tutti rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Palma e Luca Migliore, come da mandato in atti
legale rappresentante pro tempore
APPELLATO contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“L'arch. , in proprio e nella qualità di legale rappresentante di CP_1
, l'ing. e la CP_2 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio l ed il
[...] Parte_1
. Tec., premettendo che: nel dicembre 1996, alcune Istituzioni religiose CP_3 davano vita al “Comitato Itinerario L'Appia Antica, cammino di fede e cultura”, promotore del Programma Multiregionale Appia Antica, volto alle ristrutturazioni di edifici, sottoutilizzati o in disuso, che dovevano concorrere a formare il Percorso
Giubilare; veniva costituito il .Tec., con la finalità di attuare i suddetti CP_3
interventi, occupandosi delle progettazioni necessarie e delle procedure utili al fine di accedere ai finanziamenti nazionali e/o europei;
al suindicato aderivano gli CP_3
Co Enti proprietari degli immobili interessati e la Tec s.r.l., in qualità di società di servizi tecnici, la quale, sin da subito, aveva assicurato i servizi tecnici necessari alle diverse fasi di attuazione del programma, impegnando l'ing. in qualità di RUP, Parte_2
l'arch. , quale progettista generale, nonché tecnici associati del collegato CP_1
Studio ATO di OL;
l'Ente – ente di diritto Parte_1
canonico con personalità giuridica - è proprietario e gestore dello storico Santuario
dedicato ai Santi Cosma e Damiano, sito nel territorio del Comune di Oria, lungo la via
Appia; il vescovo della diocesi di Oria inseriva il Santuario nel predetto Programma
Multiregionale Appia Antica;
dal 1997 i tecnici della società di servizi facente Parte_3 parte del . Tec., in collaborazione con i tecnici incaricati dall'Ente CP_3 religioso e con il responsabili dell'UTC del Comune di Oria, predisponevano sia gli atti procedurali necessari alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte del e CP_6
della sia gli atti tecnici e progettuali di valorizzazione del Controparte_7 Parte_1
pag. 2/15 rispondenti ai criteri di cui alla legge 270/1997, finalizzati alle richieste di finanziamento presso il competente Ministero;
il rapporto fra l'Ente religioso convenuto e gli attori, troverebbe fonte: 1) nella designazione dell'ing. quale RUP e dell'arch. Pt_2 CP_1 quale progettista, contenute nell'istanza a firma del Vescovo della Diocesi di Oria
unitamente al Coordinamento del Comitato Appia Antica, inoltrate nel novembre 1997
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il conseguimento dei finanziamenti ex legge
270/1997; 2) nella delibera del Consiglio Comunale di Oria del 17/4/1997 ove figura la conferma da parte dell'Ente dell'affidamento delle attività tecnico procedurali Parte_1 alla struttura tecnica del Consorzio GlobTec;
3) nell'accordo di programma stipulato fra l'Ente Santuario, il e la ove si riconosce al CP_6 Controparte_7
Consorzio GlobTec il ruolo di soggetto attuatore ex legge n.216/1995; 4) nel protocollo concertazione interregionale del maggio 1998, al quale partecipava l'Ente Santuario, quale parte interessata al finanziamento relativo ai quattro progetti concernenti il
Santuario di per un importo complessivo di £.50,190 miliardi, Parte_1
nel quale si conferma il ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec;
5) accordo di programma stipulato presso la il 22 ottobre 1998, nel quale si conferma il CP_8 ruolo di soggetto attuatore del Consorzio GlobTec e nel quale si fa riferimento ai progetti da istruire attraverso la conferenza dei servizi;
6) contratti stipulati nel febbraio 1999 con il Consorzio GlobTec e trasmessi al Ministero delle infrastrutture, attuativi degli interventi oggetto di finanziamento ex legge 270/1997; 7) protocollo d'intesa ed integrazione stipulati con il Consorzio GlobTec nel febbraio 1999 nei quali viene confermata la decisione dell di adesione al Comitato Appia Antica e al Parte_1
Consorzio GlobTec, con impegno al versamento al primo di £.20 milioni oltre che £.5
milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed al secondo di £.10 milioni oltre che £. 5 milioni per ogni anno dal 1997 al 2000 ed oltre allo 0,1% per ogni anno dal 1997 al 2000.
Sempre a detta degli attori la loro attività sarebbe consistita:
l'ing. con il supporto della avrebbe svolto le funzioni di R.U.P., e Pt_2 Parte_3
segnatamente:
- istruttoria presso la Conferenza Episcopale Italiana per il parere preliminare sul
Programma espresso dal suo Presidente Card. Ruini con nota prot 400 dell'aprile 1997
(cfr allegato d.1) e per il successivo parere dei Vescovi com-petenti per territorio nel maggio 1998 (cfr allegato d.2);
pag. 3/15 - istruttoria presso il Dipartimento del Turismo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'assenso preliminare al Programma espresso con note del giugno 1998 (cfr allegato d.3) e ottobre 1998 (cfr allegato d.4);
- istruttoria presso l' delle richieste di finanziamento ex lege Controparte_9
270/97, a partire dal novembre 1997, con predisposizione di tutti gli atti di rendicontazione dei due interventi eseguiti, rubricati 1375A e 1378A nel settembre 2001
(cfr allegato d.5) e di ottenimento dell'integrazione con Decreto Ministeriale del 2006 (cfr allegato d.6);
- istruttoria presso la per la definizione del Protocollo di Controparte_10
Concertazione Interregionale sottoscritto il 20.5.1998 e approvato per compe-tenza dalla con Delibera di Giunta nr 1783 del 20 maggio 1998 (cfr allegato d.7); CP_8
- istruttoria presso la Provincia di OL per la definizione del Protocollo di
Concertazione Interprovinciale sottoscritto il 24 gennaio 2001 e approvato per competenza dalla con Delibera di Giunta del 22 maggio 2001 nr Controparte_7
29/12 (cfr allegato d.8);
- istruttoria presso il Comune di Oria, competente per territorio, per l'ottenimento prima della dichiarazione di pubblica utilità delle opere pro-grammate (avvenuta con delibera di Consiglio nr 52 del 10.12.1997 – cfr al-legato d.9) e poi dell'adesione al Programma
(avvenuta con delibere di Giun-ta nr 88/1998 – cfr allegato d.10 - e di Consiglio nr
17/2001 – cfr allegato d.11);
- istruttoria per il tavolo di concertazione Intercomunale tenutosi nel giugno 2000 presso il ente locale capofila del Programma, con l'intervento del Controparte_11 CP_6
e conseguente riscontro del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.12);
[...]
- assistenza alle diverse sedute di conferenza dei servizi presso la (cfr CP_8
allegato d.13), la e gli Enti Tecnici preposti (Soprintendenza Controparte_7
BB.AA., Soprintendenza Archeologica, Comando VV.F., ASL, Genio Civile, Coni);
- assistenza al tavolo di concertazione tenutosi nel giugno 1999 in presso l' CP_9 CP_12
(società del Ministero del Tesoro) per la strutturazione in rete del Programma con
[...]
l'intervento del Ministero per i Beni Culturali (cfr allegato d.14);
- predisposizione degli atti di rendicontazione al 31.12.2001 trasmessi alla CP_8
per quanto di competenza con nota del maggio 2002 (cfr al-legato d.15);
[...]
pag. 4/15 - predisposizione dell'informativa a tutti gli Enti beneficiari del Programma (consorziati e non) nella riunione del marzo 2003 tenutasi in Trani (cfr alle-gato d.16).
L'arch , con il supporto della e l'intervento dei tecnici locali (arch CP_1 Parte_3
e ing ) designati dall , avrebbe provveduto alla Per_1 Per_2 Parte_1 redazione dei progetti preliminari e definitivi per i seguenti nove distinti interventi edilizi:
1 - Recupero e consolidamento del Santuario con realizzazione di annesso altare coperto esterno, con spesa complessiva pari a £mil4.695 (oggi pari a € 2.424.765,14), composto da 30 elaborati;
2 – Sistemazione della strada di accesso e realizzazione di parcheggio di so-sta, con spesa complessiva pari a £mil9.583 (oggi pari a € 4.949.206,46), composto da 23 elaborati;
3 – Recupero e sistemazione del Chiostro centrale, laterale al Santuario con completamento di porticato coperto, con spesa complessiva pari a £mil1.000 (oggi pari a
€ 516.456,90), composto da 15 elaborati;
4 – Adeguamento e ristrutturazione edilizia dell'edificio centrale destinato a centro di accoglienza, con spesa complessiva pari a £mil2.700 (oggi pari a € 1.394.433,63),
composto da 27 elaborati;
5 – Adeguamento e ristrutturazione dell'edificio laterale destinato a centro museale con spazi per attività didattica, con spesa complessiva pari a £mil1.200 (oggi pari a €
619.748,28), composto da 16 elaborati;
6 – Sistemazione di ampia area esterna, laterale all'ingresso, attrezzata per la sosta pedonale, con spesa complessiva pari a £mil3.600 (oggi pari a € 1.859.244,84), composto da 12 elaborati;
7 – Rifazione e sistemazione di un parco zoologico, opportunamente recinta-to, per l'attivazione di un circuito di visite guidate alle scolaresche, con spesa complessiva pari a
£mil 2.650 (oggi pari a € 1.368.610,78), composto da 15 elaborati;
8 – Adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell'edificio destinato a ristoro, con spesa complessiva pari a £mil 2.000 (oggi pari a € 1.032.913,80), composto da 18 elaborati;
9 – Realizzazione di una piazza coperta con sistemazione di stand per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti tipici artigianali, con spesa complessiva pari a £mil
10.800 (oggi pari a € 5.577.734,51), composto da 18 elaborati.
pag. 5/15 Gli attori hanno domandato che fosse accertato e dichiarato l'inadempimento dell'
[...]
ai contratti di opera professionale e di servizi con gli Parte_1
attori, stipulati in suo nome e per suo conto dal . Tec., e la corrispondente CP_3 responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..
Chiedevano inoltre, nella denegata ipotesi in cui non fosse stato riconosciuto il mandato conferito al dall' , che fosse accertato CP_3 Pt_1 Parte_1
e dichiarato, ai sensi dell'art. 1339 c.c., che l'Ente religioso convenuto aveva ratificato, con la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, i contratti d'opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal . Tec. con l'Ing. con CP_3 Parte_2
Co l'Arch. e con la ec s.r.l., e la corrispondente dichiarazione di CP_1 responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..
Sempre nel merito e nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata la ratifica dei contratti d'opera professionale, chiedevano che fosse accertato e dichiarato, ai sensi dell'art. 1712 c.c., che l , non avendo risposto Parte_1
alla comunicazione di eseguito mandato, avesse di fatto approvato i contratti di opera professionale e servizi conclusi per suo conto dal . Tec. con l'Ing. CP_3 Co
con l'Arch. e con la ec s.r.l., e la corrispondente Parte_2 CP_1 responsabilità di quest'ultimo ex art. 2615 c.c..
Sempre nel merito ed in via subordinata chiedevano, nell'ipotesi in cui il Tribunale avesse ritenuto “insussistenti” i contratti d'opera professionale e servizi, che fosse accertato e dichiarato l'arricchimento senza causa dell'Ente religioso convenuto, in relazione ai progetti volti al miglioramento degli immobili di sua proprietà e di cui lo stesso Ente si sarebbe servito ai fini della stipulazione dell'accordo di programma e per ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, oltre che per accedere ai finanziamenti pubblici.
Gli attori, in conseguenza dell'accoglimento di qualunque fra le suindicate domande per come gradatamente proposte, chiedevano la condanna dell Parte_1
e del in solido fra loro, al pagamento delle seguenti
[...] Controparte_13 somme: € 58.691,29 oltre IVA e Inarcassa in favore dell'ing. € Parte_2
313.339,73 oltre IVA e Inarcassa, in favore dell'arch. ; € 161.046,88 oltre CP_1
IVA, in favore della il tutto oltre interessi legali da settembre 2001 (data di Parte_3
prima richiesta del cofinanziamento) e fino a gennaio 2008 ed interessi ex D. Lgs. 231/02
dalla data del 28.2.08 (data di emissione della parcella) e fino all'effettivo soddisfo,
pag. 6/15 ovvero oltre ai soli interessi legali e rivalutazione monetaria dal mese di settembre 2001 e sino all'effettivo soddisfo.
Tempestivamente costituitosi, l' Controparte_14 preliminarmente ha eccepito, in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello Statuto del Consorzio Globtec, la cognizione arbitrale della controversia relativamente alle domande svolte dalla , quale socia del predetto e nel Pt_3 CP_3
merito il rigetto di tutte le avverse domande, rilevando la estraneità dell'Ente religioso convenuto al predetto Consorzio, la mancata ratifica da parte dell'Ente convenuto degli incarichi affidati dal , i quali avrebbe richiesto la forma scritta ad substantiam CP_3 secondo le norme del diritto Canonico ovvero per le norme dettate in materia di affidamento dei contratti pubblici da parte della PA né sarebbe configurabile un rapporto di mandato fra l' convenuto e gli attori. Pt_1
l' eccepiva la nullità degli incarichi affidati Controparte_14
agli attori ex art. 1418, comma 1, c.c. per contrarietà a norme imperative e/o ex art. 1418, comma 2, e 1346 c.c. c.c. per impossibilità o illiceità dell'oggetto, per mancato esperimento delle procedure di evidenza pubblica o valutazione comparativa.
L'Ente convenuto eccepiva infine la prescrizione ex art. 2956 c.c. e l'inammissibilità della domanda di arricchimento senza causa in quanto derivante da attività illecite.
Nella contumacia del Consorzio GlobTec, la causa è stata istruita attraverso CTU”.
§ 1.1
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Brindisi con sentenza n. 22 del
5.1.2021:
1) ha rigettato le domande proposte da Parte_4
(d'ora innanzi per brevità); Pt_3
2) in accoglimento delle domande proposte da , in proprio e quale legale CP_1
rappresentante di , e da a) ha condannato il CP_2 Parte_2 CP_3
. Tec. in solido con l' (d'ora innanzi
[...] Parte_1
per brevità) – nei limiti degli importi di cui alla lett. b) del dispositivo – Parte_1 al pagamento della somma di € 313.339,73 oltre accessori, in favore dell'arch.
[...]
e della somma di € 58.691,29, oltre accessori, in favore dell'ing. CP_1 Parte_2
b) ha condannato , in solido con il . Tec. al
[...] Parte_1 CP_3 pagamento della somma di € 152.272,00 oltre accessori, in favore dell'arch. CP_1
pag. 7/15 e della somma di € 57.453,67 oltre accessori, in favore dell'ing. CP_1 Parte_2
[...]
3) ha dichiarato interamente compensate tra le parti le spese, comprese quelle di CTU.
§ 1.2
A fondamento della propria decisione il Tribunale ha argomentato come segue:
- ha dichiarato la nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 26 dello
Statuto del . Tec., invocata dal convenuto ed ha CP_3 Parte_1
affermato la propria competenza a decidere la controversia avviata dagli attori;
- ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei crediti professionali degli attori, sollevata da;
Parte_1
- nel merito, ha ritenuto non sufficientemente provata la domanda di pagamento avanzata da Pt_3
- ha accolto, per quanto di ragione, le domande dei due professionisti, sulla scorta del materiale istruttorio disponibile ed ha determinato i rispettivi compensi, grazie all'ausilio del CTU, tenendo conto: - della tariffa professionale (anche come parametro per la quota di liquidazione effettuata in via equitativa); - della riduzione del 40% per la collaborazione da parte dei tecnici Ing. e Arch. nella redazione Per_2 Per_1
dei progetti;
- della riduzione in quota percentuale calcolata in base all'incidenza (pari al 37%) dell'importo finanziato sull'importo totale dei progetti;
- ha distinto la responsabilità contrattuale accertata in capo al . Tec, CP_3
dagli obblighi gravanti su , riconoscendo come questi ultimi Parte_1
derivassero, in parte, ex lege n. 270/1997, in parte, ex art. 2041 c.c.. In particolare il tribunale ha ritenuto avere fonte contrattuale ex lege l'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto ai professionisti per l'attività da loro svolta in relazione ai progetti ammessi al finanziamento;
ha ritenuto fondato il diritto all'indennizzo ex art.2041 cod.civ. per l'attività svolta per le opere non ammesse al finanziamento, per effetto dell'utilizzo da parte dell'ente ecclesiastico dei progetti non finanziati;
così letteralmente: “non di meno il giudicante ritiene che l'Ente religioso convenuto sia obbligato alla corresponsione dell'indennizzo a norma dell'art. 2041 c.c. siccome invocato in via gradata dagli odierni attori. In tema di azione di ingiustificato arricchimento, la Suprema Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. Civ. sez. II, del pag. 8/15 8/06/2020, n. 11803), con orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che l'obbligo indennitario da parte di una PA 'non sorge con la compiuta realizzazione dell'opera in conformità al progetto, ma in virtù del dato oggettivo dell'utilizzazione della prestazione, che avviene nel momento in cui l'elaborato progettuale viene acquisito dalla pubblica amministrazione e comunque da essa adoperato'. Invero il CTU ha avuto modo di verifcare che 'l'utilità conseguita dall'ente a fronte dell'attività espletata dagli Parte_1
attori si è resa concreta con: la realizzazione delle opere riguardanti i due progetti ammessi a finanziamento per un importo complessivo pari a € 7.373.971,61
(£14.278.000.000) oltre € 159.966,26 di maggiori costi (utilità diretta);
'accrescimento' dello stanziamento dei fondi fino ad € 7.373.971,61 che corrisponde al 37% del fabbisogno richiesto sulla base dei 9 progetti candidati ed inseriti nel programma (utilità indiretta)”. (cfr. pag. 15 della sentenza impugnata).
§ 2
Ha proposto appello , ed - in totale riforma della sentenza n, 22/2021 - Parte_1
ha chiesto il rigetto di tutte le domande attoree proposte in primo grado;
con vittoria di spese.
Con separato atto, hanno proposto appello anche (in proprio e quale CP_1
legale rappresentante di studio ATO), e Se.Tec, insistendo nelle Parte_2
rispettive domande già proposte nel giudizio di primo grado.
Tutte le parti (eccetto il . Tec., già contumace in primo grado) si sono CP_3
costituite per contrastare reciprocamente i distinti gravami che, con ordinanza del
6.7.2021, sono stati riuniti.
All'udienza del 28.6.2023 - a seguito di trattazione scritta - la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. - L'appello di Parte_1
L'appello si articola in due motivi.
§ 3.1
pag. 9/15 Con il primo motivo d'impugnazione, ha denunciato la violazione Parte_1 dell'obbligo di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), del principio del contraddittorio (artt.101 e 102 c.p.c., art. 111 Cost.), nonché del principio dispositivo sull'onere della prova (artt. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c.) e, infine degli artt.
2615 e 2041 c.c..
Ad avviso dell'appellante, il tribunale, dopo aver correttamente escluso l'esistenza di un rapporto contrattuale tra l'ente ecclesiastico e gli attori e avrebbe CP_1 Pt_2
arbitrariamente individuato nella legge n. 270/97 la fonte delle obbligazioni di pagamento accertate a carico di ed in favore dei due professionisti, per Parte_1
l'attività di progettazione e di RUP, eseguita limitatamente agli unici due progetti finanziati;
ciò senza invitare le parti a prendere posizione sulla questione rilevata d'ufficio (per la prima volta in sentenza), prescindendo altresì dal relativo onere della prova.
Il motivo è fondato, ma non muta le sorti del gravame.
In disparte da ogni considerazione in ordine alla mancata sollecitazione del contraddittorio su questione giuridica rilevata d'ufficio, ritiene la corte (contrariamente a quanto affermato dal primo giudice) che la natura delle obbligazioni sorte a carico di
- a fronte dell'attività di progettazione e RUP prestata da e Parte_1 CP_1
- non sia immediatamente riconducibile allo schema legale dell'atto giuridico Pt_2
in senso stretto.
E', infatti, frutto di una mera congettura ipotizzare che nell'ambito del complesso quadro dei rapporti intercorsi tra i soggetti coinvolti nel Programma Multiregionale
Appia Antica possa essersi verificata una pura convergenza di interessi tra l'
[...]
e i professionisti, caratterizzata dallo scopo comune di ottenere l'elargizione Parte_1
delle provvidenze pubbliche (di cui certamente i tecnici non avrebbero potuto essere beneficiari), e tale da generare in capo all'Ente l'obbligo di remunerare i progettisti, quale automatismo strettamente dipendente dall'ottenimento del beneficio (peraltro limitatamente ai soli due progetti finanziati).
Esclusa la fonte legale dei crediti vantati dai due professionisti, ed in assenza di valida fonte negoziale (che non avrebbe potuto prescindere dalle procedure di evidenza pubblica), residua, in ogni caso, nei rapporti tra ed - CP_1 Pt_2 Parte_1
pag. 10/15 la tutela indennitaria garantita dall'art. 2041 c.c., per tutti e nove i progetti presentati al vaglio dell'autorità amministrativa.
La fondatezza del motivo impone che la motivazione della sentenza impugnata debba essere rettificata quanto al titolo della condanna di (ex art. 2041 c.c.), Parte_1
che deve essere confermata nel quantum, con le precisazioni che seguono:
- in relazione ai due progetti finanziati, la piena utilità delle prestazioni professionali di e consente di confermare la quantificazione dell'indennizzo in misura CP_1 Pt_2
sovrapponibile a quella già effettuata dal tribunale ex lege 270/97, in base alla tariffa professionale (ridotta del 40% per la collaborazione dell'ing. e dell'arch. Per_2
; Per_1
- per la restante progettazione, la ridotta utilità deve ritenersi correttamente quantificata in misura del 37% (rappresentativa della quota percentuale dell'importo finanziato sull'importo totale dei progetti).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto che avrebbe errato Parte_1 il tribunale ad accordare agli attori e l'indennizzo ex art. 2041 c.c. in CP_1 Pt_2
relazione ai sette progetti non finanziati, a causa della loro sostanziale inutilizzabilità futura;
il primo giudice, inoltre, avrebbe arbitrariamente equiparato:
- corrispettivo professionale ed indennizzo, liquidandoli entrambi sulla base della tariffa professionale;
- depauperamento e utilità, avendo sottoposto al CTU un quesito avente ad oggetto unicamente la determinazione dell'utilità conseguita da ma non il Parte_1
depauperamento subito dai progettisti.
Il motivo è infondato.
I sette progetti non finanziati hanno contribuito a comporre il complessivo corredo della domanda di aiuti avanzata da;
è l'intero pacchetto dei nove Parte_1
progetti che, valutato nel suo insieme, è stato ritenuto meritevole di essere finanziato, anche se solo in parte, a causa della insufficienza dei fondi disponibili.
E' dunque irrilevante che, per il futuro, i progetti non finanziati fossero ormai inutilizzabili;
l'intero sforzo della progettazione aveva già apportato utilità all'Ente,
pag. 11/15 conferendo alla proposta qualità e dimensioni tali da conseguire gli aiuti di Stato, per una quota pari al 37% di quelli richiesti.
Passando ad esaminare la censura di arbitraria equiparazione del corrispettivo all'indennizzo, la corte osserva che la tariffa professionale, se da un lato ha consentito di quantificare i compensi spettanti per intero ex contractu ai tecnici che ne hanno fatto richiesta - con la relativa condanna del .Tec. -, dall'altro ha CP_3 costituito valido parametro per liquidare, secondo equità ed in proporzione all'utilità conseguita da , l'indennizzo agli stessi spettante ex art. 2041 c.c.. Parte_1
Quanto infine al dedotto difetto di motivazione in ordine alla necessaria verifica di consistenza del depauperamento degli attori (e non solo dell'utilità conseguita da
[...]
), è agevole osservare – ad integrazione della motivazione espressa dal Parte_1
tribunale - che il depauperamento è, nella specie, speculare rispetto all'utilità accertata:
i parametri utilizzati dal tribunale per quantificare equitativamente il credito indennitario di e hanno consentito di individuare il (minor) valore CP_1 Pt_2 dell'arricchimento senza causa di rispetto alla più ampia spendita di Parte_1
energie lavorative da parte di e (dunque del loro impoverimento). CP_1 Pt_2
§ 4 - L'appello proposto da (in proprio e per ), CP_1 CP_2
e Se.Tec.. Parte_2
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 4.1
Con il primo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a negare che tra , e Parte_1 CP_1 Parte_2
vi sia stata la regolare costituzione di un rapporto contrattuale. Pt_3
L'adesione di al Comitato Appia Antica e al . Tec., Parte_1 CP_3
comprovata dalla stipula del protocollo di intesa del 16.2.1999 (in atti), ad avviso degli appellanti, avrebbe dovuto indurre il tribunale a ritenere che l'indiscusso vincolo contrattuale, tra gli attori e il dovesse estendere i suoi effetti anche al CP_3
consorziato , proprietario degli immobili da ristrutturare. Parte_1
Il motivo è infondato.
pag. 12/15 Dal tenore letterale del documento invocato (protocollo di intesa del 16.2.1999, allegati c11 e c12 all'atto di citazione in primo grado, di e , CP_1 Pt_2 Pt_3
può certamente ritenersi provata la partecipazione dell'Ente Santuario al Consorzio.
Non è, invece, documentato che gli organi del abbiano assunto obbligazioni CP_3 di pagamento in favore dei tecnici incaricati di progettazione e RUP, “per conto” del consorziato;
difetta dunque un presupposto essenziale per affermare la Parte_1 responsabilità solidale dell'Ente e del ex art. 2615 comma 2 c.c.. CP_3
Del resto, come correttamente accertato dal tribunale: “nessun incarico risulta conferito agli odierni attori da parte dell' , i quali ebbero a svolgere le Parte_1
attività professionali per cui domandano il pagamento del corrispettivo, su diretto incarico del .Tec.”. (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). CP_3
Va tuttavia confermata la solidarietà passiva di cui al capo 2 lettere a) e b) della sentenza impugnata, tra il .Tec. ed , nei limiti accertati e CP_3 Parte_1
per i rispettivi titoli, attesa l'unicità del credito.
§ 4.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno dedotto che avrebbe errato il tribunale a rigettare la domanda di così dimostrando di non Pt_3
comprendere che il compenso richiesto dalla società di servizi altro non era che una quota dei compensi spettanti a e ove non liquidata in favore di CP_1 Pt_2
dunque, quella quota avrebbe dovuto ridondare in favore dei due Pt_3
professionisti.
Il motivo è infondato.
Sulla domanda di il tribunale ha affermato che “In difetto di precise Pt_3
allegazioni e tantomeno prove in ordine alla natura delle prestazioni nelle quali si sarebbe articolato il 'supporto tecnico' in tesi fornito dalla va rigettata Parte_3
la domanda da essa proposta anche a norma dell'art. 2041 c.c. nei confronti dell'Ente
Religioso, non potendo essere valutato se ed in che misura il predetto ente abbia avuto modo di utilizzare un tale supporto tecnico”.
Le ragioni della censura in scrutinio, non ineriscono alla accertata carenza di allegazione e prova di consistenza del supporto tecnico fornito da quanto Pt_3
piuttosto al fatto che il tribunale avrebbe frainteso la volontà, chiaramente espressa da pag. 13/15 e sin dalla citazione (alle pagg. 11 e ss.) di “spartire” il proprio CP_1 Pt_2
compenso con la società di servizi.
In difetto di riconoscimento del diritto di credito di per mancanza di prova Pt_3 dell'attività prestata (a supporto tecnico di quella svolta dai due professionisti), deve escludersi che il relativo compenso possa essere stornato in favore di e CP_1
che altrimenti andrebbero ad arricchirsi ingiustamente per attività che loro Pt_2
stessi, seppur genericamente, affermano essere stata espletata da altri.
§ 4.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, gli appellanti hanno contestato i criteri di calcolo utilizzati dal CTU e dal tribunale per quantificare l'indennizzo ex art. 2041 c.c.; avrebbe errato il tribunale a parametrare il credito alla quantità di finanziamento ottenuta (pari al 37% di quella richiesta), anziché operare un abbattimento non superiore al 15% delle tariffe professionali.
Il motivo è infondato.
Per le ragioni già espresse al § 3.2, corretto appare il ragionamento del tribunale che ha valutato nel suo insieme l'apporto fornito da tutti e 9 i progetti alla proposta di finanziamento, ed ha stimato equamente l'utilità (diretta e indiretta) ottenuta da
[...]
, ridimensionando le parcelle professionali (calcolate dai creditori in base Parte_1 all'intera attività prestata) in termini percentuali coerenti con il risultato ottenuto
(finanziamento parziale pari al 37% delle somme totali richieste).
§ 5
Le spese processuali, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate. La sanzione del doppio contributo va esclusa per
[...]
in considerazione dell'accoglimento del primo motivo d'impugnazione. Parte_1
p.q.m.
la corte, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Parte_1
riconosce per intero ex art. 2041 cod.civ. l'importo per cui è intervenuta
[...]
condanna in favore di e e conferma nel resto la CP_1 Parte_2
sentenza impugnata;
pag. 14/15 rigetta l'appello proposto da , in proprio e quale rappresentante di CP_1 CP_2
, ;
[...] Controparte_15
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali. dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti e CP_1 Pt_2 [...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_3 dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il consigliere estensore Il presidente dott. Carolina Elia dott. Riccardo Mele
pag. 15/15