Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
Se la liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore della r.c.a. sopraggiunga nel giudizio di appello, all'impresa designata che intervenga in causa, avvalendosi della facoltà concessale dall'art. 25 della legge 24.12.1969 n. 990, non è consentito eccedere l'ambito oggettivo del giudizio d'appello, come delimitato dal gravame proposto dall'impresa in bonis.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SAI ASSICURATRICE INDUSTRIALE SOC NQ IMP DESIGNATA a gestire il fondo di Garanzia Vittime della Srada per la Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore D.G. Dott. Luciano Roasio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell'avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, difeso dagli avvocati DE RITIS GIULIO, NARDI MANLIO, giusta delega in atti;
- resistente -
contro
CI IR US, FA DOMENICO, EU ASSIC SPA IN LCA, SIRAGUSANO MARIO, GESTIONE LIQUIDATORIA EX USL 41;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01386/98 proposto da:
CI IR US, FA DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE GIOVANNI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
SAI ASSIC IND SOC NQ IMP DESIGNATA, EU ASSIC SPA IN LCA, INPS, SIRAGUSANO MARIO, USL/41;
- intimati -
avverso la sentenza n. 81/97 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 30/1/1997, depositata il 06/03/97; RG. 87/1993;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;
udito l'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso previa riunione dei ricorsi per il rigetto del I e IV motivo del ricorso principale l'accoglimento p.q.r. del II motivo l'accoglimento del III motivo relativamente al punto che attiene il superamento del massimale;
rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 31.5.1979 l'autovettura FIAT 128 condotta dal proprietario CE RR IU e recante a bordo CA OM venne a collisione con l'autovettura FIAT 127 condotta dal proprietario Sira~ gusano RI ed assicurata dalla EU Assicurazioni spa. La vettura del CE RR rimase danneggiata e il CE RR ed il CA subirono lesioni personali. Convennero, quindi, dinanzi al Tribunale di Messina il AG ed il suo assicuratore per esserne risarciti. I convenuti contestarono il fondamento della domanda. Nel giudizio intervennero l'USL 41 e l'INPS per recuperare dai convenuti, in via di surrogazione, gli esborsi effettuati in favore del CE RR. Con sentenza del 23.11.1991 il Tribunale, ritenuta la responsabilità esclusiva del AG nella produzione del sinistro e considerato il ritardo ingiustificato dell'EU nel pagamento degli intennizzi assicurativi, condannò l'EU ed il AG, in solido, al pagamento della somma di L. 85.509.280 in favore del CE RR, della somma di L. 27.903.450 in favore del CA, della somma di L.
3.812.256 in favore dell'INPS e della somma di L.
1.147.977 in favore della USL 41. Ha appellato l'EU in via principale. Il AG, il CE RR ed il CA hanno appellato in via incidentale. Il giudizio di appello, interrotto per la messa in liquidazione coatta amministrativa dell'EU, è stato riassunto nei confronti del commissario liquidatore. La S.A.I. spa, impresa designata per il Fondo di garanzia è intervenuta volontariamente ed ha dedotto di aver già corrisposto agli infortunati il massimale di legge, pari a L. 20.000.000. Con sentenza del 6.3.1997 la Corte di Messina, in riforma della sentenza del Tribunale, ha determinato nella misura di 1/3 la colpa concorrente del CE RR nella produzione del sinistro ed ha elevato, nei limiti della percentuale di colpa di 2/3 addebitata al AG, gli importi dei risarcimenti spettanti al CE RR ed al CA per danni patrimoniali e morali, osservando, per quanto ancora qui interessa: 1) che il CE RR aveva contribuito al sinistro con la eccessiva velocità del suo automezzo;
2) che, quantunque nel precedente grado gli attori CE RR e CA non avessero espressamente lamentato il ritardo colpevole dell'EU nel pagamento degli indennizzi, la S.A.I., quale impresa designata, era ugualmente tenuta, oltre i limiti del massimale di legge, al risarcimento del danno da svalutazione monetaria ed al pagamento degli interessi, perché la corrispondente statuizione del Tribunale non era stata assoggettata a specifica impugnazione da parte dell'EU. Ricorre la SAI con quattro motivi. Il CE RR ed il CA resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno prodotto memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va previamente disposta la riunione dei ricorsi.
Col primo motivo del ricorso principale la SAI lamenta che "con violazione di legge" e senza adeguata motivazione la Corte di merito abbia attribuito al AG la responsabilità prevalente del sinistro, sebbene le modalità di quest'ultimo rendessero evidente il concorso paritario di colpa dei due conducenti. Col ricorso incidentale, che per connessione va esaminato congiuntamente, il CE RR denunzia violazione degli artt. 2043 e 2054 cod.civ., nonché insufficienza e contraddittorietà di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non abbia attribuito al AG la responsabilità esclusiva dello scontro. Entrambe le censure sono inammissibili, in quanto volte a sollecitare una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita nel giudizio di legittimità.
Col secondo motivo la ricorrente principale SAI lamenta che con "violazione di legge" e con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la Corte territoriale abbia liquidato in misura eccessiva il danno morale subito dal CE RR, senza tener conto della non particolare gravità del fatto dannoso, in relazione al concorso di colpa dell'infortunato ed alla lieve entità delle lesioni da lui riportate. La doglianza non ha fondamento, giacché, sul punto la Corte messinese ha esaurientemente motivato (col patema d'animo e con le sofferenze fisiche che il CE RR ha subito in esito al sinistro) la propria valutazione, che sfugge, di conseguenza, al controllo di legittimità.
Con lo stesso motivo la SAI prospetta identiche censure con riferimento ai danni riportati nello scontro dall'autovettura dal CE RR ed alle spese sanitarie da lui sostenute. La doglianza è infondata, giacché a questo proposito la Corte d'Appello, in mancanza di elementi certi di determinazione dei danni in argomento, ha fatto legittimamente ricorso a valutazioni di carattere equitativo, che, per loro natura, non sono sindacabili nel giudizio di cassazione.
Col terzo motivo la SAI lamenta che con "violazione di legge" e senza adeguata motivazione la Corte di merito abbia confermato la condanna dell'assicuratore, per ingiustificato ritardo nella erogazione degli indennizzi, al pagamento degli interessi ed al risarcimenti del danno da svalutazione monetaria oltre i limiti del massimale, quantunque nel precedente grado i danneggiati non avessero specificamente allegato tale ritardo a sostegno delle proprie domande di risarcimento e quantunque la condanna al risarcimento dei danni da svalutazione non potesse farsi automaticamente conseguire al ritardato adempimento delle obbligazioni meramente indennitarie dell'assicuratore. La censura (che corrisponde nella sostanza ad una denunzia di ultrapetizione) non ha fondamento. La condanna dell'EU per interessi e rivalutazione) oltre i limiti del massimale era stata pronunziata dal Tribunale e pertanto le censure qui riproposte dalla SAI avrebbero potuto essere assunte in esame nel giudizio di appello soltanto se fossero state prospettate dalla condannata EU (ancora "in bonis") con la impugnazione di merito. Le censure non risultano, invece, contenute nell'atto di appello dell'EU e, di conseguenza, le corrispondenti statuizioni del Tribunale sono trascorse in giudicato, ne' possono considerarsi efficacemente assoggettate a contestazione da parte della SAI, che, essendo intervenuta in sede di gravame quale impresa designata, ai sensi dell'art. 25 della legge 24.12.1969, n. 990, e cioè quale successore a titolo particolare dell'appellante EU (Cass. 19.4.1983 n. 2677; Cass. 26.6.1993 n. 7987), non avrebbe potuto - con le sue difese - eccedere l'ambito del giudizio di appello, oggettivamente delimitato dal contenuto della impugnazione proposta dall'EU.
Con lo stesso motivo la SAI lamenta che la Corte di Messina non abbia considerato;
1) che i risarcimenti spettanti ai danneggiati a titolo di sorte capitale erano dovuti dalla impresa designata entro i limiti dei massimali previsti dall'art. 21 della legge n. 990 del 1969; 2) che in questa misura detti risarcimenti erano stati corrisposti dalla SAI ai danneggiati dopo la messa in liquidazione dell'EU. Entrambe le censure sono fondate. Il principio (ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità), secondo cui nell'ipotesi di ingiustificato ritardo nel pagamento degli indennizzi l'assicuratore è tenuto oltre i limiti del massimale i opera soltanto per gli interessi moratori e per il maggior danno corrispondente alla sopravvenuta riduzione del potere d'acquisto della moneta e cioè per le sole conseguenze dannose che traggono origine dall'inerzia colpevole dell'assicuratore (Cass. Sez. Un. 29.7.1983, n. 5218), ma non comporta il venir meno dell'effetto limitativo del massimale per quanto attiene alla liquidazione del danno c.d. cioè del danno valutato con riferimento al momento del sinistro), che non può essere posto a carico dell'assicuratore se non nei limiti del massimale. Nella specie la Corte di merito ha determinato l'importo degli indennizzi dovuti dalla impresa designata SAI senza alcun riguardo ai massimali di legge vigenti all'epoca del sinistro, oltre i quali, a termini dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, gli importi dei danni originari non avrebbero potuto farsi gravare su detta impresa (Cass. 26.7.1985 n. 4344), ne' ha tenuto presenti le somme che la SAI aveva corrisposto ai danneggiati dopo la messa in liquidazione dell'EU. È, quindi, effettivamente incorsa nella denunciata violazione di legge.
Col quarto motivo la SAI lamenta che, in violazione degli artt. 2041 e 1224 cod.civ., la Corte di merito abbia fatto decorrere gli interessi legali sugli importi rivalutati degli indennizzi. così contravvenendo al "divieto di cumulo di rivalutazione ed interessi". La doglianza è infondata. In tema di risarcimento del danno da illecito aquiliano l'attribuzione di interessi su somme rivalutate non è in sè vietata, ne', comunque, il capo autonomo (Cass.
1.7.1998 n. 6420) della sentenza del Tribunale, che tanto ha disposto, è stato investito dalla impugnazione di merito dell'EU, onde la questione non può essere assunta in esame in questa sede, ostandovi la preclusione da giudicato. La impugnata sentenza va, dunque, cassata limitatamente al capo concernente le censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina, che si uniformerà al principio di diritto innanzi enunciato, terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi. Accoglie per quanto di ragione il terzo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri ed il ricorso incidentale. Cassa in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001