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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 1329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1329 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3022/19, posta in deliberazione all'udienza del 12 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessia Mostocotto)
PARTE APPELLANTE
E , in proprio e nella qualità di erede della figlia Controparte_1 [...]
Persona_1
(Avv. Luca Conti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv.ti Guido Foglia e Guglielmo Boursier Niutta)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12/2019 emessa dal Tribunale di Rieti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 12/19 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_2
genitoriale sulla minore entrambi in proprio e nella qualità di eredi Persona_1
di ha così statuito: “ dichiara inammissibile la domanda di Persona_2
accertamento della responsabilità della di in ordine ai fatti di causa, Parte_1 Pt_1
proposta da parte attrice;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, pure avanzata dagli attori;
- accoglie per quanto di ragione le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate da e da Parte_2 [...]
nei confronti della - per l'effetto, condanna Persona_1 Parte_1
l' convenuta a corrispondere a e a per Pt_1 Parte_2 Persona_1
i titoli di cui in motivazione, le somme rispettivamente di €407.423,74 e di €403.949,07, il tutto oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- condanna l'Azienda convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in complessivi €21.942,28, di cui €21.387,00 a titolo di compensi professionali ed €555,28 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge- respinge la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della;
- condanna Parte_1 Controparte_2
l' convenuta a rimborsare alla suddetta Compagnia di Assicurazioni le spese Pt_1
relative alla chiamata in causa, che liquida in complessivi €12.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta”. Pt_1
La di (poi ha proposto appello avverso la citata Parte_1 Pt_1 Parte_1
sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello Adita, accoglimento del presente appello avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Rieti, Giudice dottor Gianluca Morabito n. 12/2019 pubblicata e comunicata in data 10/01/2019, non notificata, relativa al giudizio RGR 28/2015, nonché per quanto avente contenuto decisorio, dell'ordinanza resa nel medesimo giudizio in data 09.11.2015 in parziale riforma della stessa, ritenuti i contestati vizi della sentenza e della ordinanza con riferimento ai capi della sentenza impugnati nei confronti degli attori, dichiarata la parziale nullità della stessa laddove ha deciso omettendo la motivazione ovvero deciso con motivazione solo apparente, Voglia, in riforma della stessa, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione del petitum e/o della causa petendi ovvero ed in ogni caso dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande degli attori per rinuncia alla azione civile in sede penale ovvero, in via ulteriormente gradata, dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta jure hereditatis da Pt_3
per mancanza di titolo e comunque di qualità di erede al momento della
[...]
proposizione della domanda. Nel merito, ancora in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare in tutto ovvero in parte le domande accolte in primo grado siccome assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate ed in parte prescritte, con riduzione delle voci di danno eventualmente confermate nell'an siccome liquidate con criteri iniqui, errati ed esorbitanti;
in via gradata ridurre in tutto o in parte le voci di danno siccome liquidate con criteri iniqui, errati ed esorbitanti. In ogni caso escludere l'attualizzazione del credito per il periodo dal 26.10.2016 al
31.7.2017 e decurtare dagli importi liquidati la somma di € 50.000,00 per ciascuno degli attori rivalutata dalla data del pagamento alla data di attualizzazione del danno.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi d'appello di cui sopra, ritenuti i contestati vizi della sentenza laddove in violazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca delle parti, ha condannato l'azienda all'integrale pagamento delle spese di lite e di CTU, compensare in tutto o in parte le spese del primo grado, anche di CTU, conseguentemente statuendo sulle spese anche nel presente grado. Con riferimento al rigetto della domanda di manleva, in totale riforma della sentenza in parte qua, accogliere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti della , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore e per l'effetto, condannare la stessa a manlevare e garantire la concludente dalle conseguenze tutte della soccombenza, anche eventualmente con pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, 2° comma, c.c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che, in proprio e Parte_2
nella qualità di erede della minore (deceduta successivamente alla Persona_1
pronuncia di primo grado), ha concluso come segue: “Voglia l'adita Corte d'appello: rigettare l'appello principale proposto dalla di in quanto infondato Parte_1 Pt_1
in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale, accogliere in toto le conclusioni rassegnate dall'attore nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la di anche al risarcimento in favore del sig. Parte_1 Pt_1
, sia in proprio che nella qualità di unico erede della figlia Parte_2
, del danno patrimoniale cagionato a questi ultimi per la prematura Persona_1
morte della sig.ra , da liquidarsi nella somma accertata in corso di Persona_2
causa ovvero o comunque in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite”. Costituitasi a sua volta in giudizio, la ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e accertamenti, così giudicare: in via principale: rigettare l'appello proposto dall' e Parte_1
confermare la Sentenza n. 12 del 2019 del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Rieti, e Parte conseguentemente rigettare la domanda di manleva avanzata dall' di nei Pt_1
confronti di;
in via subordinata: in caso di una riforma, anche Controparte_2
parziale della Sentenza n. 12 del 2019 del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Rieti: - rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di prova, e conseguentemente rigettare la domanda di manleva avanzata Parte dall' di nei confronti di;
- accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa e/o comunque l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla in base alla Controparte_2
Polizza per le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva Parte e ogni altra domanda svolta dall' di nei confronti della Pt_1 Controparte_2
; in via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di
[...]
un qualsiasi obbligo indennitario in capo all' nei confronti Controparte_2
Parte dell' di escludere, determinare e/o contenere il corrispettivo obbligo Pt_1
indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla
Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza e della franchigia prevista, subordinando altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte dell'Assicurato in favore degli aventi diritto. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti di che hanno agito, in proprio e nella qualità di eredi, nei confronti Persona_2
dell' di per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del Parte_1 Pt_1
decesso della paziente cagionato dagli errori commessi in occasione del parto, in esito al quale è nata Persona_1
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell' di fosse già Parte_1 Pt_1
stata accertata con la pronuncia penale n. 40/14 - passata in giudicato sul punto - e con ordinanza emessa in data 9 novembre 2015, poi confermata in sede di sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento proposta dalla parte attrice, ritenendo che gli unici profili in contestazione fossero quelli attinenti al quantum; all'esito dell'espletata istruttoria, ha condannato l' di al risarcimento Parte_1 Pt_1
dei danni patiti dagli attori - iure proprio e iure hereditatis - nella misura complessiva di € 407.423,74 in favore di e di € 403.949,07 in favore di Parte_2 [...]
già comprensivi di interessi e rivalutazione maturati alla data della Persona_1
pronuncia; ha respinto la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della , in ragione dell'inoperatività della polizza;
ha Controparte_2
posto a carico della di le spese di lite sostenute dalla parte attrice e Parte_1 Pt_1
dall'Assicurazione chiamata in causa.
L'appello proposto dalla (già di è fondato e può Parte_1 Parte_1 Pt_1
trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di seguito espressi.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante - accomunando una serie di questioni - si duole del mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado, va disattesa.
L'appellante censura, in particolare, l'ordinanza emessa in data 9 novembre
2015, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile - in quanto già coperta dal giudicato penale - la domanda proposta dagli attori per ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, e propone apposito gravame avverso il citato provvedimento, avente carattere decisorio autonomo.
Sotto il profilo processuale, la citata ordinanza risulta, in realtà, recepita dalla sentenza oggetto del presente gravame e in detta sede confermata, cosicché l'appello sul punto può essere unitariamente vagliato.
La doglianza non è fondata.
Secondo quanto è documentato in atti, con la sentenza n. 40/2014 il Tribunale
Penale di Rieti ha accertato la responsabilità del Dott. e della Controparte_3
Dott.ssa per il reato di omicidio colposo di Persona_3 Persona_2
deceduta in data 11 settembre 2008 presso il nosocomio di per shock emorragico, Pt_1
anossia cerebrale e insufficienza respiratoria/cardiaca/ renale, causalmente riconducibili all'emorragia verificatasi a seguito dell'intervento di taglio cesareo eseguito il 14 agosto 2008, e ha condannato i sanitari - in solido con l' Parte_1
- al risarcimento dei danni in favore degli attori (che si erano costituiti parte
[...]
civile), da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza n. 273/23 la Corte di Appello Penale di Roma ha dichiarato il reato ascritto ai sanitari estinto per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili, in ragione dell'ingiusto danno prodotto dalle condotte colpose di entrambi gli imputati, e ha devoluto la liquidazione al separato giudizio civile, dando atto della mancata impugnazione del relativo capo da parte del responsabile civile, con conseguente passaggio in giudicato sul punto della sentenza n. 40/14 emessa dal Tribunale Penale di Rieti.
La circostanza che nel primo grado del presente giudizio la parte attrice, oltre a Parte chiedere la condanna della i al risarcimento del danno, abbia reiterato anche Pt_1
la domanda di accertamento della responsabilità dell'Ospedale, non comporta l'eccepita nullità della citazione;
i si sono, infatti, limitati a svolgere una Persona_1 domanda - meramente ultronea - di accertamento del profilo relativo all'an, con l'unica conseguenza che il Tribunale (con la citata ordinanza emessa il 9 novembre 2015, poi confermata con la sentenza), ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità per l'intervenuto giudicato penale e si è limitato ad esaminare il quantum della pretesa risarcitoria.
Nell'ambito del primo motivo di gravame la parte appellante assume, inoltre, che la citazione innanzi al giudice civile avrebbe dato luogo alla revoca della costituzione di parte civile, facendo così venir meno gli effetti della pronuncia penale, ma sul punto è sufficiente osservare che il presente giudizio è stato promosso in termini di conseguenzialità, proprio al fine di ottenere la quantificazione del danno in esito al giudicato penale intervenuto sull'accertamento della responsabilità della Parte_1
Infine, l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale - reiterata anche in questa sede - non può trovare ingresso, in ragione del noto principio di autonomia dei due procedimenti e, soprattutto, dell'intervenuto giudicato penale in data antecedente all'instaurazione dell'azione in sede civile, tale da rendere del tutto inutile l'attesa dell'esito.
Con la seconda censura la parte appellante si duole del riconoscimento del danno accordato iure hereditatas ai congiunti di per avere subito il danno Persona_2
catastrofale - derivato dal periodo di lucida agonia - e il danno biologico terminale per il periodo che va dal 14 agosto al momento del decesso intervenuto l'11 settembre
2009.
Innanzitutto, va disattesa la questione sollevata in merito alla qualità di erede in capo a posto che il padre ha documentato di avere accettato Persona_1 Pt_2
in data 20 maggio 2015 l'eredità con beneficio d'inventario per conto della minore, previa autorizzazione concessa dal giudice tutelare.
L'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione, cosicché non viene affatto a porsi il problema sollevato dalla Parte_1 secondo cui al momento della pronuncia penale non era ancora erede Persona_1
della madre e non potrebbe giovarsi del relativo giudicato.
Va, poi, disatteso l'assunto secondo cui non avrebbe avuto Persona_2
percezione dell'approssimarsi della fine della vita atteso che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale e accertato in sede penale, dopo il parto la paziente è rimasta sveglia e vigile, cosicché la stessa si è resa conto che la situazione si stava evolvendo verso il tragico epilogo.
Del pari corretta appare la decisione del giudice di primo grado di riconoscere anche il danno biologico terminale, che non costituisce affatto - come eccepito - una duplicazione risarcitoria.
Soccorre al riguardo il pacifico (e da ultimo ribadito) orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. 7923/24).
Con riguardo al quantum, il Tribunale ha riconosciuto in applicazione delle
Tabelle di Milano la somma complessiva di € 52.180,00 per entrambe le poste risarcitorie complessivamente calcolate, attraverso un'operazione di sommatoria delle due voci. In proposito, la doglianza avanzata dall'appellante appare del tutto generica atteso che non lamenta la commissione di errori di calcolo o la violazione dei parametri applicati, ma si limita a censurare la liquidazione “secondo i massimi tabellari senza reali ragioni giuridiche e di fatto”, mentre al contrario il giudice di primo grado ha sottolineato la peculiare gravità della vicenda, che avrebbe dovuto costituire fonte di gioia per la gestante e che si è, invece, conclusa in modo tragico;
aggiunge la Corte che la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della morte è stata connotata da particolare drammaticità, in quanto ha colpito una giovane madre che è giunta alla fine della vita sapendo che non avrebbe potuto crescere la propria figlia unitamente al marito.
La terza censura relativa alla liquidazione del danno biologico patito iure proprio da va, del pari, respinta. Parte_2
Il giudice di primo grado, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato la al risarcimento del danno nella misura di € 35.000,00 in Parte_1
ragione della patologia sviluppata dall'attore a seguito del grave evento luttuoso, tale da comportare un danno biologico pari all'11%.
Parte La contestazione della incentrata in primo luogo sulla mancanza di prova del danno e del nesso causale con l'evento, va disattesa alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale che - con motivazione puntuale - ha descritto lo stato patologico del riscontrato anche all'esito dell'esame clinico dell'attore, e l'evidente Persona_1
riconducibilità della depressione all'esperienza traumatica;
tra l'altro, la Consulente tecnico d'ufficio dr.ssa in sede di chiarimenti ha dichiarato “di confermare Persona_4
il giudizio espresso che, si ribadisce, è stato concordemente deciso con i consulenti medici di parte presenti alle operazioni di consulenza”.
Le considerazioni svolte nella seconda parte del motivo, ove la parte appellante assume che il riconoscimento del danno biologico iure proprio comporta una duplicazione di poste risarcitorie, sovrapponendosi alle somme liquidate a titolo di danno parentale, non possono essere condivise. Al riguardo trova applicazione il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo- soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.“(Cass. 9857/22).
Parte Va respinta, altresì, la quarta censura, con la quale la lamenta il riconoscimento del danno parentale accordato dal Tribunale, all'attualità, nella misura di € 300.000,00 in favore di e di € 331.920 in favore della figlia Parte_2
. Per_1
Con riguardo al coniuge di la censura appare del tutto Persona_2
generica, essendo tesa ad invocare l'applicazione dei valori minimi senza fornire alcuna motivazione a sostegno della richiesta e senza confutare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha valorizzato l'intensità del rapporto affettivo tra i coniugi, quale è emerso dalle deposizioni testimoniali rese da
[...]
e da e la gravità della perdita del tutto inaspettata della Tes_1 Testimone_2
moglie, cui è inoltre conseguita la mancanza del sostegno che la stessa avrebbe potuto fornire nel processo di crescita della figlia.
Con riferimento alla piccola , l'appellante ha contestato la pretesa Per_1
risarcitoria avanzata da nella qualità di esercente la potestà, sul Parte_2
presupposto della mancata lesione della sfera affettiva e dell'insussistenza del diritto costituzionale ad avere entrambi i genitori. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui - per giurisprudenza costante (Cass. 9700/2011) - anche il concepito matura il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla morte del genitore, cosicché altrettanto deve dirsi per la piccola che è rimasta orfana a circa Per_1
un mese di vita;
è quindi evidente che la minore ha subito una grave perdita affettiva per non aver potuto godere, nei primi anni di vita, della fondamentale presenza della madre che, come è noto, contribuisce allo sviluppo armonico dei figli in un ambiente familiare completo, senza contare che - secondo quanto è stato accertato dalla
Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - la bambina è cresciuta in un contesto condizionato dall'atteggiamento depressivo del padre, fortemente provato dal lutto subito.
La circostanza che la minore non abbia mai conosciuto la madre non comporta, quindi, come dedotto dall'appellante, che non si sia verificata alcuna lesione della sfera affettiva, essendo al contrario evidente che la morte della mamma ha privato la piccola della possibilità di crescere e di sviluppare la propria personalità nell'ambito della Per_1
famiglia, ricevendo all'interno di essa le cure di entrambi i genitori alla stregua dei valori primari che trovano tutela nella Costituzione.
La quinta e la sesta censura, afferenti ai criteri di attualizzazione del danno e alla mancata decurtazione degli acconti versati a titolo di provvisionale in forza della sentenza penale, sono fondate.
Ferme restando le somme accordate dal giudice di primo grado a e Pt_2 [...]
nell'ammontare attualizzato alla data della pronuncia (allo stato dovute in Persona_1
favore del solo appellato, anche quale erede della figlia , purtroppo deceduta Per_1
prima dell'instaurazione del gravame), il computo della rivalutazione e degli interessi effettuato dal Tribunale non è corretto posto che, oltre a non esplicitare i criteri seguiti per l'elaborazione dei conteggi, non tiene conto del versamento della somma di € Parte 50.000,00 effettuato dalla di a titolo di provvisionale, in favore di ciascun Pt_1
danneggiato. Occorre, quindi, procedere all'attualizzazione del risarcimento secondo i criteri di seguito enunciati: le poste risarcitorie accordate dal Tribunale e gli acconti ricevuti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data Parte del pagamento della provvisionale da parte della detratta la quale, per il periodo successivo, fino alla sentenza di primo grado, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati (Cass.
9950/17); per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, in esito alla quale il debito è divenuto di valuta, si applicano gli interessi legali fino alla data del pagamento.
Segue in tal senso la parziale riforma della sentenza impugnata.
Ai fini dell'elaborazione dei conteggi non può, invece, essere accordata la detrazione degli interessi per il periodo che va dal 26 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, atteso che la misura della sospensione disposta dall'art. 49 del decreto legge 189/16 per le aree colpite dal terremoto appare ispirata alla ben diversa finalità di sottrarre il debitore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti, quali il pagamento del canone di locazione o delle rate di mutuo, ma non comporta affatto l'esclusione della rivalutazione del danno da fatto illecito.
L'esame della settima censura, afferente al regolamento delle spese di lite che secondo l'appellante dovevano essere, almeno in parte, compensate in ragione del rigetto di alcune pretese risarcitorie avanzate dagli attori, viene rinviato all'esito del successivo vaglio dell'appello incidentale proposto da così da Parte_2
poter valutare l'esito complessivo del giudizio.
L'ultima censura, con la quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della , va respinta. Controparte_2 Invero, il contratto assicurativo intercorso tra le parti è stato stipulato con decorrenza dal 28 febbraio 2010 e contiene pacificamente la clausola claims made, nel senso che la copertura è limitata alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurata nel periodo di vigenza della polizza.
Ai sensi delle “Definizioni di Polizza per Sinistro” alla richiesta di risarcimento
è parificata “la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta conoscenza con comunicazione scritta”.
Nel caso in esame, la Procura della Repubblica di Rieti nell'ambito del procedimento n. 5148/09 inerente al decesso di ha disposto il Persona_2
sequestro delle cartelle cliniche relative al ricovero e il relativo provvedimento è stato notificato in data 2 dicembre 2009 a mani del dirigente medico Dr.ssa
[...]
, presso “gli uffici della Direzione Medica”; l'esecuzione del sequestro è Per_5
avvenuta il 2 e il 16 dicembre 2009 presso la Direzione Ospedaliera San Camillo De
Lellis di Pt_1
Parte E' evidente che a far data dal 2 dicembre 2009 la di ha ricevuto la Pt_1
notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte della Procura, atteso che il provvedimento di sequestro contiene l'espressa indicazione del procedimento penale aperto “per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso in il 14.08.2008, evento morte verificatosi in Pt_1
il 11.09.2008, p. o. (nata a [...] [...])” e non lascia Pt_1 Persona_2 Pt_1
adito a dubbi in merito all'inizio delle indagini penali.
La circostanza che il provvedimento sia stato notificato al Dirigente medico dell' consente di ritenere soddisfatto il requisito della riferibilità alla Direzione Pt_1
Sanitaria dell' sia perché la notifica si è perfezionata nei relativi locali sia in Pt_4
quanto è stata effettuata nei confronti dell' “assicurato” che alla tregua delle
“Definizioni” della Polizza include “i dipendenti tutti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall' per compiti istituzionali”. Pt_1 La decisione del Tribunale appare, quindi, meritevole di conferma.
Del resto, anche laddove si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui l' aveva ricevuto la notifica del sequestro Controparte_4
quale mera depositaria delle cartelle e non anche quale destinataria dell'atto, la polizza non sarebbe, comunque, operante in quanto l'art. 25 sancisce che “l'assicurazione non comprende fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato
Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”.
Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che al momento della stipula del Parte contratto di assicurazione la fosse al corrente della pendenza del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per il decesso di avendo direttamente consegnato alla Polizia giudiziaria tutte le Persona_2
cartelle cliniche e gli esami della paziente.
Né può, infine, sostenersi che le previsioni contrattuali, così come sopra interpretate, siano eccessivamente onerose o addirittura nulle, in quanto le stesse mirano piuttosto ad assicurare un equilibrato sinallagma contrattuale, ponendo le parti nelle condizioni di addivenire alla stipula con gli elementi occorrenti per la corretta valutazione del rischio assicurativo.
Il rigetto della domanda di manleva va, quindi, confermato.
L'appello incidentale proposto da per ottenere, in parziale Parte_2
Parte riforma della sentenza gravata, la condanna della i al risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale patito a seguito del decesso di non è fondato e va Persona_2
respinto. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la parte attrice non ha dimostrato che la avrebbe assicurato nel tempo un contributo economico stabile alla famiglia, Per_2
essendosi limitato a depositare un contratto di lavoro a tempo determinato presso il
Comune di risalente al 2007, senza fornire riscontri in ordine al futuro rinnovo e Pt_1
all'eventuale possibilità di stabilizzazione del rapporto.
La circostanza che la secondo quanto riferito dall'appellante incidentale Per_2
- fino al 2006 avesse svolto la propria attività nell' impresa di famiglia gestita dal padre induce, anzi, a ritenere che il rapporto lavorativo in corso con il Comune non fosse affatto connotato dal carattere della stabilità, in quanto non era stato preceduto da una pregressa collaborazione destinata, prospetticamente, a continuare.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che - da un lato - ha visto accolta la censura sollevata dalla in relazione all'omessa detrazione della Parte_1
provvisionale, con conseguente nuovo calcolo degli interessi e della rivalutazione, e - dall'altro - ha comportato il rigetto dell'appello incidentale proposto da
[...]
con la conferma del mancato riconoscimento del danno patrimoniale, Parte_2
ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura di ¼, con condanna della alla rifusione dei restanti ¾, secondo Parte_1
la liquidazione effettuata nella parte dispositiva alla stregua dei parametri medi (in considerazione del numero e della particolarità delle questioni affrontate), con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nel rapporto con la Compagnia di assicurazione, le spese di lite della presente fase di gravame - ferma restando la pronuncia di condanna già resa sul punto dal Parte Tribunale per il primo grado - seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari (in ragione del corrispondente grado di complessità della controversia), con analoga esclusione della fase trattazione/istruttoria per le ragioni sopra espresse. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 12/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, così provvede:
1) Conferma la pronuncia di condanna della al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di erede di Parte_2 Persona_1
degli importi risarcitori liquidati dal Tribunale, attualizzati alla data della pronuncia, dai quali deve essere detratta la somma di € 100.000,00 versata a titolo di provvisionale, con rivalutazione e interessi secondo il calcolo riportato in parte motiva;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
3) Liquida le spese del doppio grado di giudizio in complessivi € 28.359,00, di cui
€ 555,00 per esborsi, per il primo e in € 18.511,00 per il secondo, oltre per entrambi i gradi agli accessori di legge e alle spese generali nella misura forfettaria del 15%, e, compensandole nella misura di ¼, condanna la parte appellante alla rifusione dei restanti ¾ in favore di con Parte_2
distrazione in favore del Difensore antistatario;
4) condanna l'appellante alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida in € 9.256,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
La Corte così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer Consigliera
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3022/19, posta in deliberazione all'udienza del 12 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Alessia Mostocotto)
PARTE APPELLANTE
E , in proprio e nella qualità di erede della figlia Controparte_1 [...]
Persona_1
(Avv. Luca Conti)
PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv.ti Guido Foglia e Guglielmo Boursier Niutta)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 12/2019 emessa dal Tribunale di Rieti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 12/19 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla domanda risarcitoria proposta da in proprio e quale esercente la potestà Parte_2
genitoriale sulla minore entrambi in proprio e nella qualità di eredi Persona_1
di ha così statuito: “ dichiara inammissibile la domanda di Persona_2
accertamento della responsabilità della di in ordine ai fatti di causa, Parte_1 Pt_1
proposta da parte attrice;
- respinge la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, pure avanzata dagli attori;
- accoglie per quanto di ragione le domande di risarcimento dei danni non patrimoniali avanzate da e da Parte_2 [...]
nei confronti della - per l'effetto, condanna Persona_1 Parte_1
l' convenuta a corrispondere a e a per Pt_1 Parte_2 Persona_1
i titoli di cui in motivazione, le somme rispettivamente di €407.423,74 e di €403.949,07, il tutto oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della presente decisione e sino al saldo effettivo;
- condanna l'Azienda convenuta a rimborsare agli attori le spese di lite, che liquida in complessivi €21.942,28, di cui €21.387,00 a titolo di compensi professionali ed €555,28 per esborsi, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad IVA e CPA come per legge- respinge la domanda di manleva avanzata dalla nei confronti della;
- condanna Parte_1 Controparte_2
l' convenuta a rimborsare alla suddetta Compagnia di Assicurazioni le spese Pt_1
relative alla chiamata in causa, che liquida in complessivi €12.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre alle spese forfettarie ex art. 2 D.M. n. 55/14 ed oltre ad
IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento, definitivamente a carico dell' convenuta”. Pt_1
La di (poi ha proposto appello avverso la citata Parte_1 Pt_1 Parte_1
sentenza e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma
Corte d'Appello Adita, accoglimento del presente appello avverso la sentenza del
Tribunale Civile di Rieti, Giudice dottor Gianluca Morabito n. 12/2019 pubblicata e comunicata in data 10/01/2019, non notificata, relativa al giudizio RGR 28/2015, nonché per quanto avente contenuto decisorio, dell'ordinanza resa nel medesimo giudizio in data 09.11.2015 in parziale riforma della stessa, ritenuti i contestati vizi della sentenza e della ordinanza con riferimento ai capi della sentenza impugnati nei confronti degli attori, dichiarata la parziale nullità della stessa laddove ha deciso omettendo la motivazione ovvero deciso con motivazione solo apparente, Voglia, in riforma della stessa, dichiarare la nullità dell'atto di citazione avversario per mancata indicazione del petitum e/o della causa petendi ovvero ed in ogni caso dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande degli attori per rinuncia alla azione civile in sede penale ovvero, in via ulteriormente gradata, dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda proposta jure hereditatis da Pt_3
per mancanza di titolo e comunque di qualità di erede al momento della
[...]
proposizione della domanda. Nel merito, ancora in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettare in tutto ovvero in parte le domande accolte in primo grado siccome assolutamente infondate sia in fatto che in diritto e comunque non provate ed in parte prescritte, con riduzione delle voci di danno eventualmente confermate nell'an siccome liquidate con criteri iniqui, errati ed esorbitanti;
in via gradata ridurre in tutto o in parte le voci di danno siccome liquidate con criteri iniqui, errati ed esorbitanti. In ogni caso escludere l'attualizzazione del credito per il periodo dal 26.10.2016 al
31.7.2017 e decurtare dagli importi liquidati la somma di € 50.000,00 per ciascuno degli attori rivalutata dalla data del pagamento alla data di attualizzazione del danno.
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi d'appello di cui sopra, ritenuti i contestati vizi della sentenza laddove in violazione del principio di cui all'art. 92 c.p.c. attesa la soccombenza reciproca delle parti, ha condannato l'azienda all'integrale pagamento delle spese di lite e di CTU, compensare in tutto o in parte le spese del primo grado, anche di CTU, conseguentemente statuendo sulle spese anche nel presente grado. Con riferimento al rigetto della domanda di manleva, in totale riforma della sentenza in parte qua, accogliere la domanda di manleva e garanzia proposta nei confronti della , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_2
tempore e per l'effetto, condannare la stessa a manlevare e garantire la concludente dalle conseguenze tutte della soccombenza, anche eventualmente con pagamento diretto al danneggiato ex art. 1917, 2° comma, c.c. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che, in proprio e Parte_2
nella qualità di erede della minore (deceduta successivamente alla Persona_1
pronuncia di primo grado), ha concluso come segue: “Voglia l'adita Corte d'appello: rigettare l'appello principale proposto dalla di in quanto infondato Parte_1 Pt_1
in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale, accogliere in toto le conclusioni rassegnate dall'attore nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare la di anche al risarcimento in favore del sig. Parte_1 Pt_1
, sia in proprio che nella qualità di unico erede della figlia Parte_2
, del danno patrimoniale cagionato a questi ultimi per la prematura Persona_1
morte della sig.ra , da liquidarsi nella somma accertata in corso di Persona_2
causa ovvero o comunque in quella che sarà ritenuta equa e di giustizia. - In ogni caso, con vittoria di spese di lite”. Costituitasi a sua volta in giudizio, la ha rassegnato le Controparte_2
conclusioni di seguito riportate: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, previe le più opportune pronunce, declaratorie e accertamenti, così giudicare: in via principale: rigettare l'appello proposto dall' e Parte_1
confermare la Sentenza n. 12 del 2019 del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Rieti, e Parte conseguentemente rigettare la domanda di manleva avanzata dall' di nei Pt_1
confronti di;
in via subordinata: in caso di una riforma, anche Controparte_2
parziale della Sentenza n. 12 del 2019 del 10 gennaio 2019 del Tribunale di Rieti: - rigettare le domande di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto, oltre che carenti di prova, e conseguentemente rigettare la domanda di manleva avanzata Parte dall' di nei confronti di;
- accertare e dichiarare Pt_1 Controparte_2
l'inoperatività della copertura assicurativa e/o comunque l'inesistenza di qualunque obbligo indennitario e di pagamento in capo alla in base alla Controparte_2
Polizza per le ragioni illustrate in atti e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva Parte e ogni altra domanda svolta dall' di nei confronti della Pt_1 Controparte_2
; in via ulteriormente subordinata: per la denegata ipotesi di accertamento di
[...]
un qualsiasi obbligo indennitario in capo all' nei confronti Controparte_2
Parte dell' di escludere, determinare e/o contenere il corrispettivo obbligo Pt_1
indennitario (e relativa condanna) dell'Assicuratore nei limiti e termini di cui alla
Polizza, e/o comunque di legge, ovvero del massimale disponibile ai sensi di Polizza e della franchigia prevista, subordinando altresì il pagamento dell'indennizzo come sopra determinato all'avvenuta dimostrazione del relativo pagamento da parte dell'Assicurato in favore degli aventi diritto. in ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e rimborso spese generali.
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 settembre 2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata dai congiunti di che hanno agito, in proprio e nella qualità di eredi, nei confronti Persona_2
dell' di per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del Parte_1 Pt_1
decesso della paziente cagionato dagli errori commessi in occasione del parto, in esito al quale è nata Persona_1
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell' di fosse già Parte_1 Pt_1
stata accertata con la pronuncia penale n. 40/14 - passata in giudicato sul punto - e con ordinanza emessa in data 9 novembre 2015, poi confermata in sede di sentenza, ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento proposta dalla parte attrice, ritenendo che gli unici profili in contestazione fossero quelli attinenti al quantum; all'esito dell'espletata istruttoria, ha condannato l' di al risarcimento Parte_1 Pt_1
dei danni patiti dagli attori - iure proprio e iure hereditatis - nella misura complessiva di € 407.423,74 in favore di e di € 403.949,07 in favore di Parte_2 [...]
già comprensivi di interessi e rivalutazione maturati alla data della Persona_1
pronuncia; ha respinto la domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della , in ragione dell'inoperatività della polizza;
ha Controparte_2
posto a carico della di le spese di lite sostenute dalla parte attrice e Parte_1 Pt_1
dall'Assicurazione chiamata in causa.
L'appello proposto dalla (già di è fondato e può Parte_1 Parte_1 Pt_1
trovare accoglimento nei soli limiti che saranno di seguito espressi.
La prima doglianza, con la quale la parte appellante - accomunando una serie di questioni - si duole del mancato accoglimento delle eccezioni preliminari sollevate in primo grado, va disattesa.
L'appellante censura, in particolare, l'ordinanza emessa in data 9 novembre
2015, con la quale il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile - in quanto già coperta dal giudicato penale - la domanda proposta dagli attori per ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria, e propone apposito gravame avverso il citato provvedimento, avente carattere decisorio autonomo.
Sotto il profilo processuale, la citata ordinanza risulta, in realtà, recepita dalla sentenza oggetto del presente gravame e in detta sede confermata, cosicché l'appello sul punto può essere unitariamente vagliato.
La doglianza non è fondata.
Secondo quanto è documentato in atti, con la sentenza n. 40/2014 il Tribunale
Penale di Rieti ha accertato la responsabilità del Dott. e della Controparte_3
Dott.ssa per il reato di omicidio colposo di Persona_3 Persona_2
deceduta in data 11 settembre 2008 presso il nosocomio di per shock emorragico, Pt_1
anossia cerebrale e insufficienza respiratoria/cardiaca/ renale, causalmente riconducibili all'emorragia verificatasi a seguito dell'intervento di taglio cesareo eseguito il 14 agosto 2008, e ha condannato i sanitari - in solido con l' Parte_1
- al risarcimento dei danni in favore degli attori (che si erano costituiti parte
[...]
civile), da liquidarsi in separata sede.
Con sentenza n. 273/23 la Corte di Appello Penale di Roma ha dichiarato il reato ascritto ai sanitari estinto per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili, in ragione dell'ingiusto danno prodotto dalle condotte colpose di entrambi gli imputati, e ha devoluto la liquidazione al separato giudizio civile, dando atto della mancata impugnazione del relativo capo da parte del responsabile civile, con conseguente passaggio in giudicato sul punto della sentenza n. 40/14 emessa dal Tribunale Penale di Rieti.
La circostanza che nel primo grado del presente giudizio la parte attrice, oltre a Parte chiedere la condanna della i al risarcimento del danno, abbia reiterato anche Pt_1
la domanda di accertamento della responsabilità dell'Ospedale, non comporta l'eccepita nullità della citazione;
i si sono, infatti, limitati a svolgere una Persona_1 domanda - meramente ultronea - di accertamento del profilo relativo all'an, con l'unica conseguenza che il Tribunale (con la citata ordinanza emessa il 9 novembre 2015, poi confermata con la sentenza), ne ha correttamente dichiarato l'inammissibilità per l'intervenuto giudicato penale e si è limitato ad esaminare il quantum della pretesa risarcitoria.
Nell'ambito del primo motivo di gravame la parte appellante assume, inoltre, che la citazione innanzi al giudice civile avrebbe dato luogo alla revoca della costituzione di parte civile, facendo così venir meno gli effetti della pronuncia penale, ma sul punto è sufficiente osservare che il presente giudizio è stato promosso in termini di conseguenzialità, proprio al fine di ottenere la quantificazione del danno in esito al giudicato penale intervenuto sull'accertamento della responsabilità della Parte_1
Infine, l'istanza di sospensione del presente giudizio in attesa della conclusione di quello penale - reiterata anche in questa sede - non può trovare ingresso, in ragione del noto principio di autonomia dei due procedimenti e, soprattutto, dell'intervenuto giudicato penale in data antecedente all'instaurazione dell'azione in sede civile, tale da rendere del tutto inutile l'attesa dell'esito.
Con la seconda censura la parte appellante si duole del riconoscimento del danno accordato iure hereditatas ai congiunti di per avere subito il danno Persona_2
catastrofale - derivato dal periodo di lucida agonia - e il danno biologico terminale per il periodo che va dal 14 agosto al momento del decesso intervenuto l'11 settembre
2009.
Innanzitutto, va disattesa la questione sollevata in merito alla qualità di erede in capo a posto che il padre ha documentato di avere accettato Persona_1 Pt_2
in data 20 maggio 2015 l'eredità con beneficio d'inventario per conto della minore, previa autorizzazione concessa dal giudice tutelare.
L'accettazione dell'eredità retroagisce al momento dell'apertura della successione, cosicché non viene affatto a porsi il problema sollevato dalla Parte_1 secondo cui al momento della pronuncia penale non era ancora erede Persona_1
della madre e non potrebbe giovarsi del relativo giudicato.
Va, poi, disatteso l'assunto secondo cui non avrebbe avuto Persona_2
percezione dell'approssimarsi della fine della vita atteso che, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale e accertato in sede penale, dopo il parto la paziente è rimasta sveglia e vigile, cosicché la stessa si è resa conto che la situazione si stava evolvendo verso il tragico epilogo.
Del pari corretta appare la decisione del giudice di primo grado di riconoscere anche il danno biologico terminale, che non costituisce affatto - come eccepito - una duplicazione risarcitoria.
Soccorre al riguardo il pacifico (e da ultimo ribadito) orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “in tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo (danno da lucida agonia
o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo. (Cass. 7923/24).
Con riguardo al quantum, il Tribunale ha riconosciuto in applicazione delle
Tabelle di Milano la somma complessiva di € 52.180,00 per entrambe le poste risarcitorie complessivamente calcolate, attraverso un'operazione di sommatoria delle due voci. In proposito, la doglianza avanzata dall'appellante appare del tutto generica atteso che non lamenta la commissione di errori di calcolo o la violazione dei parametri applicati, ma si limita a censurare la liquidazione “secondo i massimi tabellari senza reali ragioni giuridiche e di fatto”, mentre al contrario il giudice di primo grado ha sottolineato la peculiare gravità della vicenda, che avrebbe dovuto costituire fonte di gioia per la gestante e che si è, invece, conclusa in modo tragico;
aggiunge la Corte che la lucida consapevolezza dell'approssimarsi della morte è stata connotata da particolare drammaticità, in quanto ha colpito una giovane madre che è giunta alla fine della vita sapendo che non avrebbe potuto crescere la propria figlia unitamente al marito.
La terza censura relativa alla liquidazione del danno biologico patito iure proprio da va, del pari, respinta. Parte_2
Il giudice di primo grado, all'esito della Consulenza tecnica d'ufficio, ha condannato la al risarcimento del danno nella misura di € 35.000,00 in Parte_1
ragione della patologia sviluppata dall'attore a seguito del grave evento luttuoso, tale da comportare un danno biologico pari all'11%.
Parte La contestazione della incentrata in primo luogo sulla mancanza di prova del danno e del nesso causale con l'evento, va disattesa alla luce delle risultanze dell'elaborato peritale che - con motivazione puntuale - ha descritto lo stato patologico del riscontrato anche all'esito dell'esame clinico dell'attore, e l'evidente Persona_1
riconducibilità della depressione all'esperienza traumatica;
tra l'altro, la Consulente tecnico d'ufficio dr.ssa in sede di chiarimenti ha dichiarato “di confermare Persona_4
il giudizio espresso che, si ribadisce, è stato concordemente deciso con i consulenti medici di parte presenti alle operazioni di consulenza”.
Le considerazioni svolte nella seconda parte del motivo, ove la parte appellante assume che il riconoscimento del danno biologico iure proprio comporta una duplicazione di poste risarcitorie, sovrapponendosi alle somme liquidate a titolo di danno parentale, non possono essere condivise. Al riguardo trova applicazione il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo- soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.“(Cass. 9857/22).
Parte Va respinta, altresì, la quarta censura, con la quale la lamenta il riconoscimento del danno parentale accordato dal Tribunale, all'attualità, nella misura di € 300.000,00 in favore di e di € 331.920 in favore della figlia Parte_2
. Per_1
Con riguardo al coniuge di la censura appare del tutto Persona_2
generica, essendo tesa ad invocare l'applicazione dei valori minimi senza fornire alcuna motivazione a sostegno della richiesta e senza confutare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale, che ha valorizzato l'intensità del rapporto affettivo tra i coniugi, quale è emerso dalle deposizioni testimoniali rese da
[...]
e da e la gravità della perdita del tutto inaspettata della Tes_1 Testimone_2
moglie, cui è inoltre conseguita la mancanza del sostegno che la stessa avrebbe potuto fornire nel processo di crescita della figlia.
Con riferimento alla piccola , l'appellante ha contestato la pretesa Per_1
risarcitoria avanzata da nella qualità di esercente la potestà, sul Parte_2
presupposto della mancata lesione della sfera affettiva e dell'insussistenza del diritto costituzionale ad avere entrambi i genitori. La Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui - per giurisprudenza costante (Cass. 9700/2011) - anche il concepito matura il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivato dalla morte del genitore, cosicché altrettanto deve dirsi per la piccola che è rimasta orfana a circa Per_1
un mese di vita;
è quindi evidente che la minore ha subito una grave perdita affettiva per non aver potuto godere, nei primi anni di vita, della fondamentale presenza della madre che, come è noto, contribuisce allo sviluppo armonico dei figli in un ambiente familiare completo, senza contare che - secondo quanto è stato accertato dalla
Consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado - la bambina è cresciuta in un contesto condizionato dall'atteggiamento depressivo del padre, fortemente provato dal lutto subito.
La circostanza che la minore non abbia mai conosciuto la madre non comporta, quindi, come dedotto dall'appellante, che non si sia verificata alcuna lesione della sfera affettiva, essendo al contrario evidente che la morte della mamma ha privato la piccola della possibilità di crescere e di sviluppare la propria personalità nell'ambito della Per_1
famiglia, ricevendo all'interno di essa le cure di entrambi i genitori alla stregua dei valori primari che trovano tutela nella Costituzione.
La quinta e la sesta censura, afferenti ai criteri di attualizzazione del danno e alla mancata decurtazione degli acconti versati a titolo di provvisionale in forza della sentenza penale, sono fondate.
Ferme restando le somme accordate dal giudice di primo grado a e Pt_2 [...]
nell'ammontare attualizzato alla data della pronuncia (allo stato dovute in Persona_1
favore del solo appellato, anche quale erede della figlia , purtroppo deceduta Per_1
prima dell'instaurazione del gravame), il computo della rivalutazione e degli interessi effettuato dal Tribunale non è corretto posto che, oltre a non esplicitare i criteri seguiti per l'elaborazione dei conteggi, non tiene conto del versamento della somma di € Parte 50.000,00 effettuato dalla di a titolo di provvisionale, in favore di ciascun Pt_1
danneggiato. Occorre, quindi, procedere all'attualizzazione del risarcimento secondo i criteri di seguito enunciati: le poste risarcitorie accordate dal Tribunale e gli acconti ricevuti devono essere devalutati alla data del fatto, con l'applicazione degli interessi maturati anni per anno sulle somme via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data Parte del pagamento della provvisionale da parte della detratta la quale, per il periodo successivo, fino alla sentenza di primo grado, sulla differenza residua troveranno applicazione gli interessi e la rivalutazione secondo i criteri sopra enunciati (Cass.
9950/17); per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza di primo grado, in esito alla quale il debito è divenuto di valuta, si applicano gli interessi legali fino alla data del pagamento.
Segue in tal senso la parziale riforma della sentenza impugnata.
Ai fini dell'elaborazione dei conteggi non può, invece, essere accordata la detrazione degli interessi per il periodo che va dal 26 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, atteso che la misura della sospensione disposta dall'art. 49 del decreto legge 189/16 per le aree colpite dal terremoto appare ispirata alla ben diversa finalità di sottrarre il debitore alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dal mancato tempestivo adempimento delle obbligazioni sullo stesso gravanti, quali il pagamento del canone di locazione o delle rate di mutuo, ma non comporta affatto l'esclusione della rivalutazione del danno da fatto illecito.
L'esame della settima censura, afferente al regolamento delle spese di lite che secondo l'appellante dovevano essere, almeno in parte, compensate in ragione del rigetto di alcune pretese risarcitorie avanzate dagli attori, viene rinviato all'esito del successivo vaglio dell'appello incidentale proposto da così da Parte_2
poter valutare l'esito complessivo del giudizio.
L'ultima censura, con la quale l'appellante si duole del rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti della , va respinta. Controparte_2 Invero, il contratto assicurativo intercorso tra le parti è stato stipulato con decorrenza dal 28 febbraio 2010 e contiene pacificamente la clausola claims made, nel senso che la copertura è limitata alle richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurata nel periodo di vigenza della polizza.
Ai sensi delle “Definizioni di Polizza per Sinistro” alla richiesta di risarcimento
è parificata “la formale notifica dell'avvio di inchiesta da parte delle Autorità competenti in relazione ai danni per i quali è prestata l'assicurazione nel momento in cui il Contraente ne venga per la prima volta conoscenza con comunicazione scritta”.
Nel caso in esame, la Procura della Repubblica di Rieti nell'ambito del procedimento n. 5148/09 inerente al decesso di ha disposto il Persona_2
sequestro delle cartelle cliniche relative al ricovero e il relativo provvedimento è stato notificato in data 2 dicembre 2009 a mani del dirigente medico Dr.ssa
[...]
, presso “gli uffici della Direzione Medica”; l'esecuzione del sequestro è Per_5
avvenuta il 2 e il 16 dicembre 2009 presso la Direzione Ospedaliera San Camillo De
Lellis di Pt_1
Parte E' evidente che a far data dal 2 dicembre 2009 la di ha ricevuto la Pt_1
notifica dell'avvio dell'inchiesta da parte della Procura, atteso che il provvedimento di sequestro contiene l'espressa indicazione del procedimento penale aperto “per il reato di cui all'art. 589 c.p. commesso in il 14.08.2008, evento morte verificatosi in Pt_1
il 11.09.2008, p. o. (nata a [...] [...])” e non lascia Pt_1 Persona_2 Pt_1
adito a dubbi in merito all'inizio delle indagini penali.
La circostanza che il provvedimento sia stato notificato al Dirigente medico dell' consente di ritenere soddisfatto il requisito della riferibilità alla Direzione Pt_1
Sanitaria dell' sia perché la notifica si è perfezionata nei relativi locali sia in Pt_4
quanto è stata effettuata nei confronti dell' “assicurato” che alla tregua delle
“Definizioni” della Polizza include “i dipendenti tutti nonché tutti i soggetti che partecipano alle attività svolte dall' per compiti istituzionali”. Pt_1 La decisione del Tribunale appare, quindi, meritevole di conferma.
Del resto, anche laddove si volesse accedere alla tesi sostenuta dalla parte appellante secondo cui l' aveva ricevuto la notifica del sequestro Controparte_4
quale mera depositaria delle cartelle e non anche quale destinataria dell'atto, la polizza non sarebbe, comunque, operante in quanto l'art. 25 sancisce che “l'assicurazione non comprende fatti o circostanze pregresse già note al Contraente e/o agli Assicurati e/o agli Assicurati aggiuntivi prima dell'inizio della presente assicurazione. Per fatti o circostanze pregresse già noti si intendono le circostanze o i fatti dannosi di cui sia a conoscenza per iscritto: la Direzione Generale, la Direzione Sanitaria, l'Ufficio Affari legali o Assicurativi della Contraente o i casi in cui l'Assicurato, incluso l'Assicurato
Aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento”.
Nel caso in esame non può revocarsi in dubbio che al momento della stipula del Parte contratto di assicurazione la fosse al corrente della pendenza del procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti per il decesso di avendo direttamente consegnato alla Polizia giudiziaria tutte le Persona_2
cartelle cliniche e gli esami della paziente.
Né può, infine, sostenersi che le previsioni contrattuali, così come sopra interpretate, siano eccessivamente onerose o addirittura nulle, in quanto le stesse mirano piuttosto ad assicurare un equilibrato sinallagma contrattuale, ponendo le parti nelle condizioni di addivenire alla stipula con gli elementi occorrenti per la corretta valutazione del rischio assicurativo.
Il rigetto della domanda di manleva va, quindi, confermato.
L'appello incidentale proposto da per ottenere, in parziale Parte_2
Parte riforma della sentenza gravata, la condanna della i al risarcimento del danno Pt_1
patrimoniale patito a seguito del decesso di non è fondato e va Persona_2
respinto. Come correttamente ritenuto dal Tribunale, la parte attrice non ha dimostrato che la avrebbe assicurato nel tempo un contributo economico stabile alla famiglia, Per_2
essendosi limitato a depositare un contratto di lavoro a tempo determinato presso il
Comune di risalente al 2007, senza fornire riscontri in ordine al futuro rinnovo e Pt_1
all'eventuale possibilità di stabilizzazione del rapporto.
La circostanza che la secondo quanto riferito dall'appellante incidentale Per_2
- fino al 2006 avesse svolto la propria attività nell' impresa di famiglia gestita dal padre induce, anzi, a ritenere che il rapporto lavorativo in corso con il Comune non fosse affatto connotato dal carattere della stabilità, in quanto non era stato preceduto da una pregressa collaborazione destinata, prospetticamente, a continuare.
Alla luce dell'esito complessivo del giudizio, che - da un lato - ha visto accolta la censura sollevata dalla in relazione all'omessa detrazione della Parte_1
provvisionale, con conseguente nuovo calcolo degli interessi e della rivalutazione, e - dall'altro - ha comportato il rigetto dell'appello incidentale proposto da
[...]
con la conferma del mancato riconoscimento del danno patrimoniale, Parte_2
ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura di ¼, con condanna della alla rifusione dei restanti ¾, secondo Parte_1
la liquidazione effettuata nella parte dispositiva alla stregua dei parametri medi (in considerazione del numero e della particolarità delle questioni affrontate), con esclusione per il presente grado della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima è consistita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
Nel rapporto con la Compagnia di assicurazione, le spese di lite della presente fase di gravame - ferma restando la pronuncia di condanna già resa sul punto dal Parte Tribunale per il primo grado - seguono la soccombenza della e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tariffari (in ragione del corrispondente grado di complessità della controversia), con analoga esclusione della fase trattazione/istruttoria per le ragioni sopra espresse. Per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale proposto dall' e in parziale Parte_1
riforma della sentenza n. 12/2019 emessa dal Tribunale di Rieti, così provvede:
1) Conferma la pronuncia di condanna della al pagamento in favore di Parte_1
in proprio e nella qualità di erede di Parte_2 Persona_1
degli importi risarcitori liquidati dal Tribunale, attualizzati alla data della pronuncia, dai quali deve essere detratta la somma di € 100.000,00 versata a titolo di provvisionale, con rivalutazione e interessi secondo il calcolo riportato in parte motiva;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da Parte_2
3) Liquida le spese del doppio grado di giudizio in complessivi € 28.359,00, di cui
€ 555,00 per esborsi, per il primo e in € 18.511,00 per il secondo, oltre per entrambi i gradi agli accessori di legge e alle spese generali nella misura forfettaria del 15%, e, compensandole nella misura di ¼, condanna la parte appellante alla rifusione dei restanti ¾ in favore di con Parte_2
distrazione in favore del Difensore antistatario;
4) condanna l'appellante alla rifusione in favore della Controparte_2
delle spese del presente grado, che liquida in € 9.256,00, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%;
5) dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 febbraio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino