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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10161 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CA ER nato a [...] il [...] FA IA ES nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen., riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. udito il difensore L'avv. ROBERTO CARLO GIOVANNI BRAMBILLA, anche quale sostituto processuale dell'avv. MANLIO MARINO, si riporta ai motivi esposti nei ricorsi e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10161 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 03.02.2021 dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato gli imputati, NI ER e FA RI RE - riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata - alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Fallimento K.L. Laminates s.r.l. - dichiarato in data 12.6.2014 - in quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 nn. 1 e 2, 223 commi 1 e 2 n.2, 219 comma 2 n.1 I.fall. di cui al capo a). 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati NI ER e SS RI RE, tramite i propri difensori di fiducia, articolando le proprie censure con sei motivi con distinti atti che involgono aspetti prevalentemente comuni, che verranno quindi unitariamente di seguito indicati, salve le specificazioni del caso relativamente a ciascuna posizione . 2.1. Con il primo motivo deducono entrambi violazione di legge in riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. c e 180 cod. proc. pen. ed in relazione agli artt. 111 cost. e 6 CEDU. Si è verificata una violazione del diritto al contraddittorio e difesa degli imputati, in quanto la Corte territoriale ha esaminato il gravame nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.23-bis d.I.137/2020, convertito con modificazioni nella 1.176/2020, nonostante la difesa avesse richiesto tempestivamente la discussione orale ai sensi dell'art.23-bis, comma 4, d.l. 176/2020 con apposito atto trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo di cui al provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia e ivi depositato in data 23.12.2022. Non è stato consentito agli imputati di partecipare alla trattazione in forma orale dell'udienza e dunque interloquire sulle produzioni rassegnate dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso entrambi contestano violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'atto di costituzione di parte civile e vizio di motivazione quanto alla ritenuta allegazione della necessaria procura speciale nonché violazione del diritto di difesa per l'omesso invio telematico da parte della cancelleria della Corte di appello alla difesa di entrambi gli imputati delle memorie e degli atti depositati a mezzo PEC dalla parte civile. La Corte, ai fini della identificazione della persona costituitasi parte civile, ha ritenuto sufficienti nell'atto di costituzione - in relazione al requisito dell'indicazione della generalità del legale rappresentante di cui all'art.78, comma 1 lett.a cod. proc. pen. - l'indicazione del nome e del cognome del Dott. Carlo Zito nonché della sua qualità di curatore del fallimento 2 K.L. Laminates s.r.l. con indicazione del numero del relativo procedimento fallimentare e del Giudice delegato;
nel caso di specie non si rinvengono le complete generalità del soggetto, che oltre al nome ed al cognome, prevedono il luogo e la data di nascita ed il relativo codice fiscale, così come ritenuti indispensabili dal legislatore, pena la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di costituzione. La Corte territoriale dà atto che dall'esame dell'originale dell'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza preliminare del 19 luglio 2018, non compare la procura speciale di cui all'art.78, comma 1 lett.c cod. proc. pen., ma che da ulteriori approfondimenti mediante acquisizione in visione degli atti del precedente grado di giudizio e dalla documentazione prodotta dal difensore di parte civile e da acquisirsi per la decisione, risultava che l'avv. Rovero avesse prodotto copia fotostatica dell'atto di costituzione di parte civile dallo stesso depositato in udienza preliminare che risultava regolarmente provvisto nell'ultima pagina della procura speciale, conferita dal Dott. Zito al medesimo difensore in data 06.06.2018 con sottoscrizione autenticata dal difensore. Da tali elementi, ha desunto che la procura speciale fosse stata rilasciata dal curatore fallimentare all'avv. Rovero e che potesse essere stata accidentalmente smarrita in epoca successiva alla costituzione. Ciò che rileva ai fini processuali è ciò che risulta nel fascicolo processuale, di conseguenza la mera produzione di una copia informale non può sopperire all'assenza dell'originale della procura, indispensabile all'interno del fascicolo, in quanto non vi è alcuna prova che l'originale di tale atto fosse stato allegato all'originale dell'atto di costituzione di parte civile, potendo essere rimasto ad esempio nell'esclusiva disponibilità materiale del difensore di parte civile. 2.3. Con il terzo motivo entrambi contestano violazione di legge in relazione all'art. 526, comma 1 cod. proc. pen. in ordine al richiamo operato in motivazione ad e-mail asseritamente intercorse tra gli imputati, ma mai acquisite agli atti nonché vizio di motivazione sulla eccezione rilevata nell'atto di gravame con conseguente invalidazione delle argomentazioni addotte a sostegno della penale responsabilità per i fatti di cui rispettivamente, per l'imputato NI al punto a) n.4 della rubrica e per l'imputata FA, ai punti a) n.3, 4, 5 e 6 della rubrica. La Corte, ha utilizzato a sostegno della declaratoria di penale responsabilità il contenuto di corrispondenze via e-mail, richiamate dal M.Ilo Di Cursi nella sua deposizione testimoniale, che non sono state mai oggetto di espressa richiesta di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, né sono venute mai a farne parte cori la conseguenza che le stesse non possono costituire mezzo di prova. La motivazione è inficiata in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati quanto al possesso — seppur ripartito con ZZ — del capitale sociale ed alla relativa qualificazione del NI quale socio occulto, alla ripartizione dei compiti "assegnati" agli 3 imputati, alla cessione e conseguente distrazione contestata in favore della società slovena K.L. Laminates D.O.O. nonché alla vendita dei cd. "scaps" di cui alla rubrica. Per quanto attiene solo al ricorso dell'imputata FA, si lamenta che alcuna argomentazione viene addotta con riferimento alla contestata riferibilità della società Best alla ricorrente, limitandosi la Corte a ritenere fondata l'impostazione accusatoria sulla base del semplice riferimento alle valutazioni esposte dal curatore. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso denunciano vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla qualificazione degli emolumenti percepiti dagli imputati. La Corte ha ritenuto, sul presupposto che entrambi gli imputati fossero amministratori di fatto della fallita, che le somme loro conferite sotto forma di corrispettivo per l'attività, in ordine al NI, di prestatore d'opera (agenzia) come da contratto regolarmente sottoscritto dall'amministratore Pastorcic ed in ordine alla Fassani, di consulente contabile, fossero emolumenti per il ruolo di amministratore e di conseguenza, in assenza di determinazione assembleare, costituissero distrazione. Per quanto attiene alla posizione del NI, la Corte ha affermato che l'oggetto sociale del contratto di agenzia fosse sovrapponibile a quello costituente l'oggetto sociale della fallita della quale il medesimo era socio occulto e che, comunque, dagli atti non potesse inferirsi l'esatta entità dell'attività svolta dall'imputato. La difesa ritiene indubbio che tutta l'attività commerciale sia esistita quale conseguenza delle relazioni commerciali realizzate dall'imputato in esecuzione del contratto di agenzia stipulato con la società. Dalle voci "acquisti e vendite" poste a bilancio, si evincono i dati relativi all'entità dell'attività svolta dall'imputato. è illogico ritenere che tutti i compensi debbano qualificarsi come emolumenti per la sola attività di amministratore di fatto contestata e nel caso in cui si volesse considerare anche solo una parte delle corresponsioni effettuate in favore dell'imputato a titolo di provvigione quale, invece, emolumento per il ruolo di amministratore di fatto svolto, si ritiene che la qualificazione come operata dalla Corte sia errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale. In ordine alla posizione della Fassani, la Corte ha omesso di considerare che la stessa ha svolto l'attività di consulente;
l'aver svolto anche il ruolo di amministratore di fatto della società non significa che l'intera attività espletata fosse ricompresa in tale funzione, di conseguenza la Corte avrebbe dovuto scindere almeno le retribuzioni ritenendo che soltanto una parte di queste dovesse conteggiarsi quale emolumento per il compito di amministratore di fatto svolto;
anche in questo caso la qualificazione come operata dal giudice si ritiene errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale. 2.5.1. Con il quinto motivo di ricorso, l'imputato NI, contesta l'erronea applicazione di legge penale, quanto alle norme regolatrici della valutazione della prova ed ai relativi criteri, in punto dell'asserita sinergia tra gli imputati con conseguente declaratoria 4 di responsabilità per tutte le condotte di cui alla rubrica nonché l'omessa motivazione in relazione ai fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica. La Corte presuppone un contesto di condivisione delle decisioni gestionali e di piena consapevolezza della sistematica attività di evasione fiscale contributiva, resa possibile soltanto attraverso gli artifici contabili e l'irregolare gestione della contabilità per nascondere i debiti erariali che avevano iniziato ad accumularsi fin dall'avvio dell'attività sociale. Non vi è alcun elemento probatorio in ordine alla responsabilità del ricorrente in punto di tenuta irregolare dei libri contabili e dell'omissione dei versamenti degli oneri previdenziali e tributari così come in punto di iscrizione di crediti inesistenti verso la società Kingboard Laminates Ltd. Non sono state considerate le dichiarazioni della FA, la quale aveva affermato che il NI non fosse a conoscenza né che vi fossero debiti verso l'Erario, né delle modalità e delle irregolarità, o meno, rilevate nelle scritture contabili, come confermato anche dalle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore formale. 2.5.2. L'imputata FA, con lo speculare quinto motivo di ricorso lamenta altresì che la Corte territoriale non ha valutato le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di esame nonché la documentazione acquisita agli atti come richiamata nei motivi di gravame, che avrebbero consentito di ridimensionare l'importo delle passività contestate con conseguenze anche in ordine alla valutazione della gravità del delitto contestato. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, entrambi lamentano violazione di legge penale in relazione alla commisurazione della pena e l'omessa valutazione delle considerazioni critiche esposte in punto di responsabilità quantomeno per alcuni dei fatti ascritti incidenti anche sulla determinazione della pena da infliggersi. La Corte ha fondato la propria decisione sulla condotta asseritamente tesa sin dall'inizio ad omettere sistematicamente gli oneri fiscali ed alle conseguenti alterazioni contabili nonché sul passivo accumulato. Non sono state valutate le emergenze documentali prodotte da entrambi gli imputati in sede di esame con riferimento ai pagamenti erariali effettuati, a discapito di quanto affermato erroneamente dal curatore nonché all'indicazione a bilancio di crediti tutt'altro che inesistenti, con conseguente riduzione dell'entità del danno nonché della gravità del dolo. L'argomentazione addotta per rigettare la richiesta del recupero del patteggiamento proposto appare apodittica e fondata su un elemento tratto da un'annotazione di PG le cui indicazioni non sono state mai oggetto di propalazione nell'esame dibattimentale e dunque non possono essere valutate per confermare la correttezza della decisione in punto di rigetto del suddetto recupero. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo che presenta un rilievo assorbente rispetto alle altre censure. I ricorrenti hanno provato di aver depositato a mezzo p.e.c, istanza ex art. 23- bis, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'istanza è stata inviata in data 23 dicembre 2022 e, dunque, tempestivamente anche rispetto alla prima udienza fissata per il 18.1.2023; l'atto è stato indirizzato alla mail certificata destinata al deposito degli atti penali presso la Corte di appello, ma ciò nonostante il procedimento è stato definito dalla Corte d'appello con il rito camerale non partecipato. Si è pertanto verificata la nullità dedotta dal ricorrente. Costituisce invero principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 51191 del 20/10/2023, Rv. 285597 - 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 - 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 Rv. 282172 - 01). 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio (assorbiti gli altri motivi).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/2/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere RE SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo I! Proc. Gen., riportandosi alla requisitoria in atti, conclude per l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio in accoglimento del primo motivo di ricorso. udito il difensore L'avv. ROBERTO CARLO GIOVANNI BRAMBILLA, anche quale sostituto processuale dell'avv. MANLIO MARINO, si riporta ai motivi esposti nei ricorsi e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10161 Anno 2024 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SESSA RE Data Udienza: 13/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 20 aprile 2023, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado emessa il 03.02.2021 dal Tribunale della medesima città, che aveva condannato gli imputati, NI ER e FA RI RE - riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all'aggravante contestata - alla pena di anni 4 di reclusione ciascuno, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita Fallimento K.L. Laminates s.r.l. - dichiarato in data 12.6.2014 - in quanto ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1 nn. 1 e 2, 223 commi 1 e 2 n.2, 219 comma 2 n.1 I.fall. di cui al capo a). 2. Avverso la predetta sentenza, ricorrono per cassazione autonomamente gli imputati NI ER e SS RI RE, tramite i propri difensori di fiducia, articolando le proprie censure con sei motivi con distinti atti che involgono aspetti prevalentemente comuni, che verranno quindi unitariamente di seguito indicati, salve le specificazioni del caso relativamente a ciascuna posizione . 2.1. Con il primo motivo deducono entrambi violazione di legge in riferimento agli artt. 178, comma 1 lett. c e 180 cod. proc. pen. ed in relazione agli artt. 111 cost. e 6 CEDU. Si è verificata una violazione del diritto al contraddittorio e difesa degli imputati, in quanto la Corte territoriale ha esaminato il gravame nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.23-bis d.I.137/2020, convertito con modificazioni nella 1.176/2020, nonostante la difesa avesse richiesto tempestivamente la discussione orale ai sensi dell'art.23-bis, comma 4, d.l. 176/2020 con apposito atto trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo di cui al provvedimento attuativo del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia e ivi depositato in data 23.12.2022. Non è stato consentito agli imputati di partecipare alla trattazione in forma orale dell'udienza e dunque interloquire sulle produzioni rassegnate dalla parte civile. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso entrambi contestano violazione di legge per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'atto di costituzione di parte civile e vizio di motivazione quanto alla ritenuta allegazione della necessaria procura speciale nonché violazione del diritto di difesa per l'omesso invio telematico da parte della cancelleria della Corte di appello alla difesa di entrambi gli imputati delle memorie e degli atti depositati a mezzo PEC dalla parte civile. La Corte, ai fini della identificazione della persona costituitasi parte civile, ha ritenuto sufficienti nell'atto di costituzione - in relazione al requisito dell'indicazione della generalità del legale rappresentante di cui all'art.78, comma 1 lett.a cod. proc. pen. - l'indicazione del nome e del cognome del Dott. Carlo Zito nonché della sua qualità di curatore del fallimento 2 K.L. Laminates s.r.l. con indicazione del numero del relativo procedimento fallimentare e del Giudice delegato;
nel caso di specie non si rinvengono le complete generalità del soggetto, che oltre al nome ed al cognome, prevedono il luogo e la data di nascita ed il relativo codice fiscale, così come ritenuti indispensabili dal legislatore, pena la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di costituzione. La Corte territoriale dà atto che dall'esame dell'originale dell'atto di costituzione di parte civile, depositato all'udienza preliminare del 19 luglio 2018, non compare la procura speciale di cui all'art.78, comma 1 lett.c cod. proc. pen., ma che da ulteriori approfondimenti mediante acquisizione in visione degli atti del precedente grado di giudizio e dalla documentazione prodotta dal difensore di parte civile e da acquisirsi per la decisione, risultava che l'avv. Rovero avesse prodotto copia fotostatica dell'atto di costituzione di parte civile dallo stesso depositato in udienza preliminare che risultava regolarmente provvisto nell'ultima pagina della procura speciale, conferita dal Dott. Zito al medesimo difensore in data 06.06.2018 con sottoscrizione autenticata dal difensore. Da tali elementi, ha desunto che la procura speciale fosse stata rilasciata dal curatore fallimentare all'avv. Rovero e che potesse essere stata accidentalmente smarrita in epoca successiva alla costituzione. Ciò che rileva ai fini processuali è ciò che risulta nel fascicolo processuale, di conseguenza la mera produzione di una copia informale non può sopperire all'assenza dell'originale della procura, indispensabile all'interno del fascicolo, in quanto non vi è alcuna prova che l'originale di tale atto fosse stato allegato all'originale dell'atto di costituzione di parte civile, potendo essere rimasto ad esempio nell'esclusiva disponibilità materiale del difensore di parte civile. 2.3. Con il terzo motivo entrambi contestano violazione di legge in relazione all'art. 526, comma 1 cod. proc. pen. in ordine al richiamo operato in motivazione ad e-mail asseritamente intercorse tra gli imputati, ma mai acquisite agli atti nonché vizio di motivazione sulla eccezione rilevata nell'atto di gravame con conseguente invalidazione delle argomentazioni addotte a sostegno della penale responsabilità per i fatti di cui rispettivamente, per l'imputato NI al punto a) n.4 della rubrica e per l'imputata FA, ai punti a) n.3, 4, 5 e 6 della rubrica. La Corte, ha utilizzato a sostegno della declaratoria di penale responsabilità il contenuto di corrispondenze via e-mail, richiamate dal M.Ilo Di Cursi nella sua deposizione testimoniale, che non sono state mai oggetto di espressa richiesta di acquisizione nel fascicolo per il dibattimento, né sono venute mai a farne parte cori la conseguenza che le stesse non possono costituire mezzo di prova. La motivazione è inficiata in relazione all'affermazione di responsabilità degli imputati quanto al possesso — seppur ripartito con ZZ — del capitale sociale ed alla relativa qualificazione del NI quale socio occulto, alla ripartizione dei compiti "assegnati" agli 3 imputati, alla cessione e conseguente distrazione contestata in favore della società slovena K.L. Laminates D.O.O. nonché alla vendita dei cd. "scaps" di cui alla rubrica. Per quanto attiene solo al ricorso dell'imputata FA, si lamenta che alcuna argomentazione viene addotta con riferimento alla contestata riferibilità della società Best alla ricorrente, limitandosi la Corte a ritenere fondata l'impostazione accusatoria sulla base del semplice riferimento alle valutazioni esposte dal curatore. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso denunciano vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge penale con riferimento alla qualificazione degli emolumenti percepiti dagli imputati. La Corte ha ritenuto, sul presupposto che entrambi gli imputati fossero amministratori di fatto della fallita, che le somme loro conferite sotto forma di corrispettivo per l'attività, in ordine al NI, di prestatore d'opera (agenzia) come da contratto regolarmente sottoscritto dall'amministratore Pastorcic ed in ordine alla Fassani, di consulente contabile, fossero emolumenti per il ruolo di amministratore e di conseguenza, in assenza di determinazione assembleare, costituissero distrazione. Per quanto attiene alla posizione del NI, la Corte ha affermato che l'oggetto sociale del contratto di agenzia fosse sovrapponibile a quello costituente l'oggetto sociale della fallita della quale il medesimo era socio occulto e che, comunque, dagli atti non potesse inferirsi l'esatta entità dell'attività svolta dall'imputato. La difesa ritiene indubbio che tutta l'attività commerciale sia esistita quale conseguenza delle relazioni commerciali realizzate dall'imputato in esecuzione del contratto di agenzia stipulato con la società. Dalle voci "acquisti e vendite" poste a bilancio, si evincono i dati relativi all'entità dell'attività svolta dall'imputato. è illogico ritenere che tutti i compensi debbano qualificarsi come emolumenti per la sola attività di amministratore di fatto contestata e nel caso in cui si volesse considerare anche solo una parte delle corresponsioni effettuate in favore dell'imputato a titolo di provvigione quale, invece, emolumento per il ruolo di amministratore di fatto svolto, si ritiene che la qualificazione come operata dalla Corte sia errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale. In ordine alla posizione della Fassani, la Corte ha omesso di considerare che la stessa ha svolto l'attività di consulente;
l'aver svolto anche il ruolo di amministratore di fatto della società non significa che l'intera attività espletata fosse ricompresa in tale funzione, di conseguenza la Corte avrebbe dovuto scindere almeno le retribuzioni ritenendo che soltanto una parte di queste dovesse conteggiarsi quale emolumento per il compito di amministratore di fatto svolto;
anche in questo caso la qualificazione come operata dal giudice si ritiene errata, trattandosi al più di pagamento preferenziale. 2.5.1. Con il quinto motivo di ricorso, l'imputato NI, contesta l'erronea applicazione di legge penale, quanto alle norme regolatrici della valutazione della prova ed ai relativi criteri, in punto dell'asserita sinergia tra gli imputati con conseguente declaratoria 4 di responsabilità per tutte le condotte di cui alla rubrica nonché l'omessa motivazione in relazione ai fatti di cui ai capi b) e c) della rubrica. La Corte presuppone un contesto di condivisione delle decisioni gestionali e di piena consapevolezza della sistematica attività di evasione fiscale contributiva, resa possibile soltanto attraverso gli artifici contabili e l'irregolare gestione della contabilità per nascondere i debiti erariali che avevano iniziato ad accumularsi fin dall'avvio dell'attività sociale. Non vi è alcun elemento probatorio in ordine alla responsabilità del ricorrente in punto di tenuta irregolare dei libri contabili e dell'omissione dei versamenti degli oneri previdenziali e tributari così come in punto di iscrizione di crediti inesistenti verso la società Kingboard Laminates Ltd. Non sono state considerate le dichiarazioni della FA, la quale aveva affermato che il NI non fosse a conoscenza né che vi fossero debiti verso l'Erario, né delle modalità e delle irregolarità, o meno, rilevate nelle scritture contabili, come confermato anche dalle dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore formale. 2.5.2. L'imputata FA, con lo speculare quinto motivo di ricorso lamenta altresì che la Corte territoriale non ha valutato le dichiarazioni rese dagli imputati in sede di esame nonché la documentazione acquisita agli atti come richiamata nei motivi di gravame, che avrebbero consentito di ridimensionare l'importo delle passività contestate con conseguenze anche in ordine alla valutazione della gravità del delitto contestato. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso, infine, entrambi lamentano violazione di legge penale in relazione alla commisurazione della pena e l'omessa valutazione delle considerazioni critiche esposte in punto di responsabilità quantomeno per alcuni dei fatti ascritti incidenti anche sulla determinazione della pena da infliggersi. La Corte ha fondato la propria decisione sulla condotta asseritamente tesa sin dall'inizio ad omettere sistematicamente gli oneri fiscali ed alle conseguenti alterazioni contabili nonché sul passivo accumulato. Non sono state valutate le emergenze documentali prodotte da entrambi gli imputati in sede di esame con riferimento ai pagamenti erariali effettuati, a discapito di quanto affermato erroneamente dal curatore nonché all'indicazione a bilancio di crediti tutt'altro che inesistenti, con conseguente riduzione dell'entità del danno nonché della gravità del dolo. L'argomentazione addotta per rigettare la richiesta del recupero del patteggiamento proposto appare apodittica e fondata su un elemento tratto da un'annotazione di PG le cui indicazioni non sono state mai oggetto di propalazione nell'esame dibattimentale e dunque non possono essere valutate per confermare la correttezza della decisione in punto di rigetto del suddetto recupero. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo che presenta un rilievo assorbente rispetto alle altre censure. I ricorrenti hanno provato di aver depositato a mezzo p.e.c, istanza ex art. 23- bis, comma 4, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. L'istanza è stata inviata in data 23 dicembre 2022 e, dunque, tempestivamente anche rispetto alla prima udienza fissata per il 18.1.2023; l'atto è stato indirizzato alla mail certificata destinata al deposito degli atti penali presso la Corte di appello, ma ciò nonostante il procedimento è stato definito dalla Corte d'appello con il rito camerale non partecipato. Si è pertanto verificata la nullità dedotta dal ricorrente. Costituisce invero principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 51191 del 20/10/2023, Rv. 285597 - 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, Rv. 283706 - 01; Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021 Rv. 282172 - 01). 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio (assorbiti gli altri motivi).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso il 13/2/2024.