Art. 2.
Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, e' altresi' attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , nella misura di cui all' articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624 .
La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.
Alle famiglie del personale previsto nel precedente articolo, primo comma, e' altresi' attribuita la speciale elargizione prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , nella misura di cui all' articolo 2 della legge 28 novembre 1975, n. 624 .
La disposizione del precedente comma si applica anche a favore delle famiglie dei vice pretori onorari e dei giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.