Sentenza 5 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/05/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 1979/2023 RG promosso da
Parte_1 con l'avv. Antonio Carlo Peschiulli attrice contro
Controparte_1 con l'avv. Cristina Vezza convenuta
OGGETTO: contratto di appalto
MOTIVAZIONE
1. espone che, a seguito degli ordini 26.03-2.04.2014, essa aveva Parte_1 richiesto alla convenuta la fornitura di pannelli composti da doppia Controparte_1 lamiera di alluminio preverniciata e rinforzata da lastra di fibrocemento, successivamente accoppiata ad un pannello sandwich composto da lastre in fibrocemento e nucleo in lana minerale incollata (pannelli denominati “Taurus Acustic Special”). Essi dovevano poi essere - da - posati presso il cantiere di Milano della che glieli aveva Parte_1 Controparte_2 commissionati. I pannelli dovevano essere assemblati dalla convenuta Controparte_1 utilizzando materiali propri, ad esclusione delle lamiere preverniciate che sarebbero state fornite da essa attrice Aggiunge quest'ultima che nonostante avesse Parte_1 pagato il corrispettivo di euro 54.387,57 oltre iva, nel corso dell'installazione della pannellatura fornita dalla convenuta si erano manifestati rigonfiamenti dovuti al distacco degli strati di lamiera in alluminio esterni rispetto ai pannelli in fibrocemento che costituivano la parte centrale del pannello assemblato. Nonostante la verifica in loco in data 31.03.2015, la
promessa di sostituzione dei pannelli ammalorati e l'aggiunta di appositi “primer” per i successivi pannelli, la problematica non era stata risolta. Ciò premesso, Parte_1 qualificato il contratto come compravendita, in principalità ne ha chiesto la risoluzione per consegna di aliud pro alio, con conseguente condanna della convenuta Controparte_1 alla restituzione del prezzo pagato pari ad euro 54.387,57, oltre al risarcimento dei danni per euro 132.705,57; in via alternativa o subordinata condizionata, ha chiesto di accertare l'obbligo riparatorio assunto dalla convenuta con conseguente condanna della Controparte_1 stessa al risarcimento del danno pari sempre ad euro 132.705,57. resiste. Controparte_1
2. Con ordinanza istruttoria del 28.11.2023, il (precedente) giudicante, respinte tutte le altre istanze istruttorie, ha ammesso solo ctu con il seguente quesito: “letti gli atti e i documenti di causa ed esaminati i pannelli oggetto del contratto o campioni dei medesimi, il consulente tecnico: 1) dica se sussistenti i vizi/difetti lamentati dall'attrice, descrivendone l'ampiezza e la consistenza;
2) ne individui l'origine; 3) dica quale la loro incidenza sulle possibilità di godimento utile del bene, tenendo conto dello scopo di utilizzo dei pannelli;
4) dica quali i costi per rimuovere tali vizi/difetti, esprimendo una valutazione di necessarietà e congruità sulle spese sostenute dall'attrice; 5) tenti la conciliazione delle parti”.
Il ctu geom. ha depositato l'elaborato il 16.09.2024. Persona_1
Precisate le conclusioni;
scaduti i termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.; la causa viene ora decisa.
3. Ciò premesso, questo tribunale ricorda che, per giurisprudenza costante, in tema di vendita sussiste consegna di aliud pro alio - che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c. e di risarcimento del danno - qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (v. Cass., sez. II, 14.05.2024, n. 13.214).
Ciò che non accade nella fattispecie concreta, atteso che si tratta invece di veri e propri vizi, posto che dalla ctu del geom. emerge che i serramenti, dopo la loro posa, sono CP_3 risultati affetti da rigonfiamenti causati dal fatto che gli strati di lamiera in alluminio fornita dall'attrice hanno un coefficiente di dilatazione diversa rispetto ai pannelli in vibrocemento (che costituiscono la parte centrale del pannello assemblato). In ossequio al principio di buona fede sancito dall'art. 1366 c.c., bisogna ritenere che la convenuta risponda dei difetti anche nel caso in cui abbia accettato senza riserve i materiali fornitigli dall'attrice, sebbene questi non siano adatti ed i difetti denunziati derivino da questo (ciò che è confermato anche dall'impegno - assuntosi dalla convenuta - di porvi rimedio, di cui oltre). 3
Che il contratto debba qualificarsi come vendita e non già appalto, risulta non solo dalla volontà delle parti (v. doc. 2 attoreo), ma anche dal fatto che il risultato perseguito da loro è stato essenzialmente il trasferimento dei serramenti, rimanendo secondario il fatto che l'attrice abbia fornito le lamiere preverniciate.
Si applica quindi il termine di prescrizione di un anno dalla consegna ai sensi dell'art. 1495, terzo comma, c.c., considerando che la garanzia decennale promessa dalla convenuta con il doc. 41 attoreo, riguarda solo l'incollaggio poliuretanico e dunque un elemento che dalla ctu non risulta attinente ai vizi dei pannelli.
L'unico atto interruttivo della prescrizione risulta essere la pec. del 28.03.2018 (v. doc.
40 att.).
E' ben vero che con il doc. 15 attoreo datato 20.09.2015 la convenuta ha riconosciuto i vizi e si è impegnata ad eliminarli (peraltro senza successo); ma, come noto, in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi sorge un'autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall'art. 2936 c.c., l'originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all'art. 1495 c.c., mentre l'ulteriore suo diritto all'eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale.
Da ciò consegue che la domanda principale di risoluzione, quella di restituzione del prezzo e quella di risarcimento dei danni, vanno respinte per intervenuta prescrizione.
Va invece accolta la domanda con cui l'attrice ha chiesto di “accertare e dichiarare l'esistenza e la validità dell'obbligo riparatorio assunto dalla convenuta”.
4. Con riferimento all'eccezione di “compensazione” sollevata dalla convenuta (“Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovessero essere accolte le domande svolte in via principale, ridursi le pretese avversarie nella misura che sarà accertata effettivamente come dovuta, e decurtata dell'importo di Euro 15.822,64, corrispondente alla somma mai corrisposta ad a saldo dei lavori svolti”), essa va dichiarata inammissibile, poiché Controparte_1
l'accoglimento della domanda attorea non ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro.
5. Le spese di giudizio, comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza.
P Q M
definitivamente pronunziando, respinta ogni domanda diversa, accerta che Controparte_1
[... è obbligata ad eliminare i vizi dei pannelli.
La condanna inoltre a rifondere a le spese di giudizio, liquidate in euro Parte_1
786,00 per spese ed euro 14.103,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali. 4
Pone infine anche le spese di ctu definitivamente a carico di CP_1 CP_1
Padova, 5 maggio 2025
Il giudice dott. Roberto Beghini