Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 14/11/2024 al n. 2421/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOLDI ENRICO, elettivamente domiciliata in P.ZZA VITTORIA, 24/2 46042
CASTEL GOFFREDO, presso il difensore avv. BOLDI ENRICO
ricorrente
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. LUCIANO VIGNONI, CP_1
elettivamente domiciliata in 46042 CASTEL GOFFREDO (MN), PIAZZA
VITTORIA N. 16, presso il difensore avv. LUCIANO VIGNONI
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'esito dell'udienza del 27/02/2025, nella
CONCLUSIONI
- per : “1. affidarsi il figlio minore nato il Parte_1 Persona_1
14.02.2022 in Desenzano del Garda (BS) alla sig.ra con Parte_1
collocazione presso la residenza della stessa in Castel Goffredo (MN), via
Concordia n. 45 int. 2, con impegno a comunicare ogni eventuale variazione.
2. tenuto conto dell'età del minore, disporsi il diritto del padre Persona_2
di vedere e tenere con sé il figlio per due giorni alla settimana, da concordare in base agli impegni lavorativi dello stesso, con impegno a prelevarlo presso l'abitazione materna alle ore 10,00 e di riaccompagnarlo alle ore 12,30, oltre alternativamente al sabato o alla domenica, sempre con impegno a prelevarlo presso l'abitazione materna alle ore 10,00 e di riaccompagnarlo alle ore 12,30.
3. prevedere che al compimento del quinto anno di età del minore, il Per_2
possa vedere e tenere con sé lo stesso sempre per due giorni alla
[...]
settimana per complessivamente 7 ore, nonché il sabato o la domenica con pernottamento presso il padre, prelevandolo dall'abitazione materna e riaccompagnandolo presso la madre ovvero riaccompagnandolo alla scuola qualora nel frattempo fosse alla stessa iscritto;
ciò a condizione che il sig.
possegga autonomo alloggio ove poter ospitare il figlio per il CP_1
pernottamento.
4. prevedere che, durante le vacanze estive, il figlio potrà trascorrere con la madre 15 giorni giorni all'anno e altrettanti giorni con il padre, benchè non consecutivi almeno fino al compimento dei 5 anni di età del minore;
allo stesso pagina 2 di 8 modo il figlio trascorrerà per le vacanze natalizie 8 giorni non consecutivi con entrambi i genitori e 3 giorni durante le vacanze pasquali.
5. Porsi a carico del sig. a titolo di concorso nel Persona_2
mantenimento del figlio una somma non inferiore ad euro 750,00, comprensiva delle spese per la baby sitter.
6. Porsi a carico del sig. il concorso nella misura del 50% Persona_2
delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Mantova che si riporta: Senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20
giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
a) SPESE MEDICHE: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure,
anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica);
b) SPESE SCOLASTICHE: tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dell'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora i/ il/la figli/o/a prosegua negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
pagina 3 di 8 spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); retta dell'asilo nido e delle scuole materne nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili e delle scuole materne comunali.
c) Spese per conseguimento della patente di guida (teoria e pratica).
ALTRE SPESE STRAORDINARIE: tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, per centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino od autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc) saranno parimenti suddivise al 50% tra i genitori secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi.
A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta.
In mancanza, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di pagina 4 di 8 motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta. Con favore di spese onorari e competenze in caso di opposizione”
- per : “A) disporsi l'affidamento congiunto del minore CP_1
e con collocazione dello stesso presso la madre;
Per_1
B) dichiararsi che il sig. potrà tenere con sé il figlio Parte_2 Per_1
nei seguenti termini e con le seguenti modalità:
- ogni due giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì, per quattro ore nei giorni infrasettimanali dal lunedì al venerdì, da individuarsi alternativamente al mattino o al pomeriggio, a seconda dei turni lavorativi del resistente;
- cinque ore da individuarsi nel sabato o nella domenica a week end alternati.
Disporsi altresì che il sig. potrà tenere con sé il figlio , Parte_2 Per_1
non appena avrà reperito autonoma abitazione con disponibilità di una apposita stanza da letto per il minore, a week end alternati dal sabato, prelevandolo all'uscita della scuola materna od elementare, sino alla domenica alle ore
20,30, allorché lo riporterà alla madre, includendo quini relativo pernottamento, nonché per due giorni infrasettimanali, da individuarsi dal lunedì al venerdì e a seconda dei turni di lavoro del sig. allorché lo Per_2
stesso potrà prelevare il figlio all'uscita della scuola materna od elementare e riportarlo la mattina seguente a scuola, quindi con relativo pernottamento.
Disporsi infine che il sig. possa tenere con sé il figlio per 15 giorni Per_2
anche non consecutivi durante le vacanze estive, con comunicazione del relativo periodo alla sig.ra entro la fine di maggio di ogni anno, nonché per sette Pt_1
giorni durante le vacanze natalizie e tre giorni durante le vacanze pasquali. pagina 5 di 8 C) dirsi tenuto il sig. a versare mensilmente alla sig.ra Parte_2 Pt_1
un contributo per il mantenimento del figlio nella somma di euro
[...] Per_1
350,00 entro il giorno 15 di ogni mese e a decorrere dal mese successivo rispetto all'udienza presidenziale di comparizione delle parti. Stabilirsi altresì a carico del sig. l'obbligo di versamento in favore della sig.ra Parte_2
del 50% delle spese straordinarie per il figlio minore , come Pt_1 Per_1
individuate dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Mantova.
D) dichiararsi il divieto di espatrio del figlio minore senza il previo Per_1
accordo di entrambi i genitori;
Con refusione si spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria:
Si chiede che venga disposta nei confronti della ricorrente la produzione,
prevista dall'art. 473 bis n. 12 e dalla medesima omessa, o in ogni caso l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., di copia degli estratti conto e dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni della sig.ra Pt_1
Si chiede che venga disposta altresì nei confronti della ricorrente
[...]
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di locazione avente ad oggetto l'appartamento di proprietà della medesima sito in Castel Goffredo (MN), in via
Dublino n. 151, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Castel Goffredo
(MN) al foglio 21 p.lla 408 sub. 4 e sub 22”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
la parte ricorrente ha formulato le conclusioni sopra riportate.
La parte convenuta nel costituirsi ha dapprima chiesto la separazione, salvo poi pagina 6 di 8 correggersi nella prima memoria chiedendo la regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 27 febbraio è stata sollevata alle parti la questione sulla ammissibilità del ricorso atteso che le parti risultano sposate all'estero.
Osserva infatti il Tribunale che risulti pacifico tra le parti che le stesse siano sposate avendo contratto in data 21/12/2019 in Dhaka (Bangladesh) matrimonio e che da tale unione nasceva in data 14/02/2022 in Desenzano del Garda (BS) il figlio Persona_1
Ritiene la ricorrente che, non essendo stato trascritto in Italia il matrimonio contratto all'estero, questo di fatto sia come non sussistente e che quindi le parti debbano richiedere la regolamentazione della responsabilità genitoriale al pari delle coppie che, non essendo sposate, hanno una relazione more uxorio.
La deduzione non pare condivisibile poiché il matrimonio contratto all'estero è
valido in Italia anche se non trascritto, conseguentemente non è possibile chiedere la regolamentazione dell'affido del figlio nato da quel matrimonio ai sensi dell'art. 337 bis c.c., che riguarda i soli casi di separazione tra i coniugi,
scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio o figli nati fuori del matrimonio (Tribunale Pavia sez. II, 28/11/2019, n.4120).
In senso conforme è altresì Tribunale Ancona sez. I, 14/01/2022, n.39 secondo il quale “Il matrimonio contratto all'estero tra cittadini stranieri, seppur non trascritto presso gli uffici dello stato civile italiano, è certamente efficace in
Italia, considerato che la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria ai sensi dell'art. 28 della l. n. 218 del 1995 e dell'art. 19 l. n. 396 del 2000 –
attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa. pagina 7 di 8 Ciò a condizione che entrambi i coniugi abbiano fissato la propria residenza in
Italia, tenendo conto che la residenza si identifica con la consuetudine di vita e di lavoro nel territorio nazionale”.
Ciò che invece non è consentito è ricorre alla regolamentazione della responsabilità genitoriale ex art. 337 bis c.c. in costanza di matrimonio laddove entrambi i genitori concorrono ad attuare la responsabilità genitoriale.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile poiché le parti risultano regolarmente coniugate all'estero.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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