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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 31/05/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
VG 1537/2024
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.6.2024, da
1) Parte_1
Nato a Como l' 11.08.1973
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cavallasca
e
2) Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
pag. 1 residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cavallasca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 5.07.2006 ,
(anno 2006, atto n. 54, parte 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Per_1
Per_
- nata il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.06.2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ
2) la casa coniugale sita nel Comune di Como, Via Pola 4/c rimane assegnata alla IG.ra CP_2
mentre il IG. viene autorizzato a rilasciarla;
Parte_1
3) i figli e sono affidati ad entrambi i coniugi, che ne cureranno l'educazione, Per_2 Per_1
l'istruzione ed il mantenimento, e rimarranno collocati in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
4) il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 15, a titolo di Parte_1 CP_2
mantenimento dei figli e , la somma complessiva di € 2000,00, somma da rivalutarsi Per_2 Per_1
annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre del 2025, oltre il 100% delle spese straordinarie- il precitato importo sarà versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
5) la IG.ra sosterrà il 100% di tutte le spese ordinarie condominiali nonché delle utenze della CP_2 pag. 2 casa coniugale;
6) il IG. sosterrà tutte le spese che non sono vitto o spese di gestione dell'immobile Parte_1
ovvero 100% della rata del mutuo acceso presso la Barclays, escluse le utenze domestiche sostenute dalla IG.ra , nessuna esclusa nonché eventuali spese straordinarie che saranno deliberate dal CP_2
Condominio;
7) il IG. si impegna a versare alla IG.ra la quota del 50% del secondo pilastro Parte_1 CP_2
svizzero maturato sino ad oggi e maturando alla data del divorzio;
8) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con se la figlia maggiorenne con la massima libertà di organizzazione sia per quanto riguarda il diritto di visita ordinario Per_2
nonché per le festività invernali ed estive. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con se il figlio minore (i) a week end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera (ii) 3 sere Per_1
a settimane, da decidersi in base agli impegni lavorativi del padre, nelle quali il minore permarrà
anche a cena.
Per le vacanze si stabilisce la permanenza di (iii) ad anni alternati una settimana a Natale Per_1
con un genitore ed una settimana a Capodanno con l'altro genitore (iv) ad anni alternati tra i genitori durante le vacanze di Pasqua (v) 2 settimane consecutive durante le ferie estive da stabilirsi anticipatamente in base ai periodi di ferie dei genitori;
9) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di villeggiatura ove si recheranno con i figli nel periodo di vacanza di competenza di ciascun genitore;
10) le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rinnovo o rilascio del passaporto e/o di altro documento d'identità valido per l'espatrio;
11) i ricorrenti dichiarano di aver definito con la presente scrittura ogni pendenza economica e cosi anche richieste alimentari e di mantenimento.
pag. 3 12) ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] Controparte_2
che hanno contratto matrimonio in data 5.07.2006 in Como (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2006, atto n. 54, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
pag. 4 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) RIMETTE la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 29.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
pag. 5
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 13.6.2024, da
1) Parte_1
Nato a Como l' 11.08.1973
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cavallasca
e
2) Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
pag. 1 residente in [...]
con l'Avv. Andrea Cavallasca
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Como, in data 5.07.2006 ,
(anno 2006, atto n. 54, parte 1);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato l'[...] Per_1
Per_
- nata il [...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 13.06.2024 hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_2
ai sensi dell'art. 151, comma 1, cod. civ
2) la casa coniugale sita nel Comune di Como, Via Pola 4/c rimane assegnata alla IG.ra CP_2
mentre il IG. viene autorizzato a rilasciarla;
Parte_1
3) i figli e sono affidati ad entrambi i coniugi, che ne cureranno l'educazione, Per_2 Per_1
l'istruzione ed il mantenimento, e rimarranno collocati in via prevalente presso la madre nella casa coniugale a lei assegnata;
4) il IG. corrisponderà mensilmente alla IG.ra , entro il giorno 15, a titolo di Parte_1 CP_2
mantenimento dei figli e , la somma complessiva di € 2000,00, somma da rivalutarsi Per_2 Per_1
annualmente nella misura del 100% degli indici ISTAT, a partire dal mese di novembre del 2025, oltre il 100% delle spese straordinarie- il precitato importo sarà versato sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
5) la IG.ra sosterrà il 100% di tutte le spese ordinarie condominiali nonché delle utenze della CP_2 pag. 2 casa coniugale;
6) il IG. sosterrà tutte le spese che non sono vitto o spese di gestione dell'immobile Parte_1
ovvero 100% della rata del mutuo acceso presso la Barclays, escluse le utenze domestiche sostenute dalla IG.ra , nessuna esclusa nonché eventuali spese straordinarie che saranno deliberate dal CP_2
Condominio;
7) il IG. si impegna a versare alla IG.ra la quota del 50% del secondo pilastro Parte_1 CP_2
svizzero maturato sino ad oggi e maturando alla data del divorzio;
8) salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con se la figlia maggiorenne con la massima libertà di organizzazione sia per quanto riguarda il diritto di visita ordinario Per_2
nonché per le festività invernali ed estive. In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con se il figlio minore (i) a week end alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera (ii) 3 sere Per_1
a settimane, da decidersi in base agli impegni lavorativi del padre, nelle quali il minore permarrà
anche a cena.
Per le vacanze si stabilisce la permanenza di (iii) ad anni alternati una settimana a Natale Per_1
con un genitore ed una settimana a Capodanno con l'altro genitore (iv) ad anni alternati tra i genitori durante le vacanze di Pasqua (v) 2 settimane consecutive durante le ferie estive da stabilirsi anticipatamente in base ai periodi di ferie dei genitori;
9) entrambi i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le destinazioni di villeggiatura ove si recheranno con i figli nel periodo di vacanza di competenza di ciascun genitore;
10) le parti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione al rinnovo o rilascio del passaporto e/o di altro documento d'identità valido per l'espatrio;
11) i ricorrenti dichiarano di aver definito con la presente scrittura ogni pendenza economica e cosi anche richieste alimentari e di mantenimento.
pag. 3 12) ordinare al Comune di Como di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio,
precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_2
[...
[...] Controparte_2
che hanno contratto matrimonio in data 5.07.2006 in Como (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Como
(anno 2006, atto n. 54, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
pag. 4 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Como perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
6) RIMETTE la causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio.
Così deciso in COMO, il 29.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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