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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2124 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 280/2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione il 6 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. RO- Parte_1 C.F._1
MITO ORNELLA VANESSA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
FRIVOLI NICOLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla data sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata, con sentenza del 7 maggio 2019, la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, vanno decise le restanti domande dalle stesse formulate.
In particolare, la ricorrente chiede l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da porsi a carico del padre ad € 700,00 mensili, retrodatando tale importo all'epoca di deposito del ricorso introduttivo, conferma del contributo al 50% per le spese straordi- narie, un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili, di percepire per interno l'assegno unico e universale, la re- stituzione del 50% delle somme depositate sui conti correnti ban- cari e postali mai divise con l'ex coniuge e che le parti continuino a pagare al 50% le rate del mutuo contratto per l'acquisto di un im- mobile ed a percepire in pari misura il canone di locazione dallo stesso ricavato (così nelle note depositate il 16.5.2024, richiamate in quelle depositate il 3.3.2025).
Il resistente, dal canto suo, chiede la conferma del provvedimento presidenziale del 14.6.2017, con l'unica modifica relativa al versa- mento dell'assegno in favore della figlia, oggi aggiornato ad €
556,97, alla quale chiede di corrisponderlo direttamente.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO DI DIVORZIO” – Il comma 6 dell'arti- colo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così sta- tuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed econo- mico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla forma- zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di sommi- nistrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
2 procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto
3 del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è
4 stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, nel caso in esame dalla produzione dell'ultima certifi- cazione unica della ricorrente emerge che la stessa ha percepito, nell'anno 2023, redditi da lavoro dipendente per complessivi €
16.752,10, da cui detrarre imposte per meno di € 2.000,00 (così al netto delle detrazioni). Inoltre, la ricorrente ha omesso di produrre le ultime dichiarazioni dei redditi dalle quali desumere eventuali ulteriori entrate, tenuto conto che è comproprietaria di un bene im- mobile. Da quanto innanzi, quindi, non emergono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile da lei richiesto, avendo essa ricorrente un reddito adeguato e piena capacità lavorativa.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MARTINA” – Come sopra detto, tale assegno attualmente è pari ad € 556,97, mentre il resistente, padre, ha prodotto copia della dichiarazione dei redditi e
5 della busta paga di aprile 2024, che indica come stipendio netto la somma di € 2.341,00, per cui la somma attualmente destinata alla figlia, oggi ventunenne, può essere adeguata ad € 650,00, tenuto conto che l'ultimo adeguamento di tale assegno è quello operato con l'ordinanza presidenziale del 9.6.2017, quando la predetta aveva solo tredici anni. Tale importo deve intendersi adeguato dal mese in corso e lo stesso sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.
Va invece disattesa anche la domanda nella parte in cui il resi- stente chiede di versare direttamente alla figlia l'assegno di mante- nimento.
Sul punto, deve osservarsi che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure pro- prio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste an- che quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del geni- tore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consen- tano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte alle pro- prie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mante- nimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra de- scritti.
Nel caso in esame non vi è prova che la figlia delle parti in causa abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico
6 del padre per il suo mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
“SULL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE” – Tale assegno va corrisposto alla ricorrente in quanto collocataria della figlia.
L'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espres- sione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, con- templa una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'im- mediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli even- tuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone, però, una preclusione riguardante il giudizio di divorzio ove si è stabilito un affidamento condiviso della prole, perché anche in tal caso detto assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, e ciò per vero- simili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, trattan- dosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ., sez. I, ordinanza 22 febbraio 2025, n. 4672).
Vanno rigettate anche le restanti richieste della ricorrente e, se- gnatamente, quella di restituzione del 50% delle somme depositate sui conti correnti bancari e postali mai divise con l'ex coniuge, e che le parti continuino a pagare al 50% le rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile ed a percepire in pari misura il canone di locazione dallo stesso ricavato: trattasi di richieste che non pos- sono essere formulate nel presente giudizio, attenendo a rapporti personali non rientranti in quello di coniugio.
La reciproca soccombenza e la sostanziale mancanza di opposi- zione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili
7 del matrimonio consigliano la compensazione, per intero, delle spese di giudizio tra le parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 10/01/2017 da nei confronti di , con l'in- Parte_1 CP_1
tervento del P.M., così provvede:
1. ELEVA l'assegno di mantenimento dovuto dal per la fi- CP_1
glia ad € 650,00/mese a partire dal mese in corso, oltre Per_1
adeguamenti ISTAT-FOI;
2. DISPONE che l'assegno unico e universale per la citata figlia sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, dalla ri- corrente, in quanto genitore collocatario prevalente;
3. RIGETTA le restanti domande;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 3 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 280/2017, avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio re- ligioso” e rimessa al Collegio per la decisione il 6 marzo 2025
TRA
(C.F. ), con l'Avv. RO- Parte_1 C.F._1
MITO ORNELLA VANESSA – PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con l'Avv. CP_1 C.F._2
FRIVOLI NICOLA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
Alla data sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dichiarata, con sentenza del 7 maggio 2019, la cessazione degli
1 effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, vanno decise le restanti domande dalle stesse formulate.
In particolare, la ricorrente chiede l'aumento del contributo al mantenimento per la figlia da porsi a carico del padre ad € 700,00 mensili, retrodatando tale importo all'epoca di deposito del ricorso introduttivo, conferma del contributo al 50% per le spese straordi- narie, un assegno di mantenimento per sé nella misura di € 200,00 mensili, di percepire per interno l'assegno unico e universale, la re- stituzione del 50% delle somme depositate sui conti correnti ban- cari e postali mai divise con l'ex coniuge e che le parti continuino a pagare al 50% le rate del mutuo contratto per l'acquisto di un im- mobile ed a percepire in pari misura il canone di locazione dallo stesso ricavato (così nelle note depositate il 16.5.2024, richiamate in quelle depositate il 3.3.2025).
Il resistente, dal canto suo, chiede la conferma del provvedimento presidenziale del 14.6.2017, con l'unica modifica relativa al versa- mento dell'assegno in favore della figlia, oggi aggiornato ad €
556,97, alla quale chiede di corrisponderlo direttamente.
“SULLA RICHIESTA DI ASSEGNO DI DIVORZIO” – Il comma 6 dell'arti- colo 5 legge n. 878/1970 disciplina l'assegno di divorzio e così sta- tuisce: “…il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed econo- mico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla forma- zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di sommi- nistrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può
2 procurarseli per ragioni oggettive”.
La giurisprudenza (cfr., in particolare, Cass. civ., Sez. Unite,
11/07/2018, n. 18287), ritiene che funzione del predetto assegno è
“… assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ri- chiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della va- lutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimo- nio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”.
Richiama i “… principi costituzionali di pari dignità e di solida- rietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo sciogli- mento del vincolo. Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i co- niugi, libere e responsabili, che possono incidere anche profonda- mente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale”, precisando che “… La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostitu- zione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”, tenendo conto anche delle aspettative professionali da lui sacrificate
Conclude la richiamata giurisprudenza affermando che il diritto
3 del coniuge richiedente va accertato unitariamente senza alcuna ri- gida contrapposizione tra la fase attributiva (an debeatur) e quella determinativa (quantum debeatur), e “il giudice: a) procede, anche
a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibi- lità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosa- mente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, 6° comma, prima parte, L. n. 898/70, e in particolare se quella spere- quazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal ri- chiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacri- ficio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in rela- zione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica
l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita fami- liare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in mi- sura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale ade- guato al contributo sopra richiamato”.
Inoltre, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/10/2023, n. 27945 ha pre- cisato che “Ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, non rile- vano le ragioni della scelta del coniuge di dedicarsi alla famiglia a scapito degli impegni o delle occasioni professionali, ma solo il fatto oggettivo del sacrificio dell'attività lavorativa. Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita profes- sionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario inda- gare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è
4 stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge”.
Infine, è opportuno richiamare Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,
16/02/2021, n. 3890, che precisa la diversa funzione tra assegno previsto in sede di separazione e quello divorzile, statuendo che “In quanto avente come presupposto lo scioglimento del vincolo coniu- gale, e fondata sui criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, la determinazione dell'assegno divorzile è svincolata dalle statui- zioni patrimoniali operanti in pendenza della separazione dei co- niugi, che presuppongono invece la persistenza del vincolo e tro- vano la loro disciplina nell'art. 156 c.c., con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può trovare giustificazione nella mera circostanza che gli accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione prevedessero che nessun assegno sarebbe stato ver- sato, essendo il giudice tenuto comunque procedere alla verifica dei requisiti prescritti dall'art. 5 cit., nell'ambito della quale i pre- detti accordi possono assumere al più valore indiziario”.
Ciò posto, nel caso in esame dalla produzione dell'ultima certifi- cazione unica della ricorrente emerge che la stessa ha percepito, nell'anno 2023, redditi da lavoro dipendente per complessivi €
16.752,10, da cui detrarre imposte per meno di € 2.000,00 (così al netto delle detrazioni). Inoltre, la ricorrente ha omesso di produrre le ultime dichiarazioni dei redditi dalle quali desumere eventuali ulteriori entrate, tenuto conto che è comproprietaria di un bene im- mobile. Da quanto innanzi, quindi, non emergono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile da lei richiesto, avendo essa ricorrente un reddito adeguato e piena capacità lavorativa.
“SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LA FIGLIA MARTINA” – Come sopra detto, tale assegno attualmente è pari ad € 556,97, mentre il resistente, padre, ha prodotto copia della dichiarazione dei redditi e
5 della busta paga di aprile 2024, che indica come stipendio netto la somma di € 2.341,00, per cui la somma attualmente destinata alla figlia, oggi ventunenne, può essere adeguata ad € 650,00, tenuto conto che l'ultimo adeguamento di tale assegno è quello operato con l'ordinanza presidenziale del 9.6.2017, quando la predetta aveva solo tredici anni. Tale importo deve intendersi adeguato dal mese in corso e lo stesso sarà soggetto a rivalutazione ISTAT.
Va invece disattesa anche la domanda nella parte in cui il resi- stente chiede di versare direttamente alla figlia l'assegno di mante- nimento.
Sul punto, deve osservarsi che il genitore collocatario del figlio maggiorenne, quando conviva con lo stesso ha diritto un iure pro- prio a ricevere l'assegno di mantenimento sino a quando il figlio non raggiunga l'autosufficienza economica. Tale diritto persiste an- che quando il figlio, non ancora economicamente autosufficiente, per motivi di studio o di lavoro si assenti dall'abitazione del geni- tore collocatario, rimanendo comunque stabilmente collegato alla stessa facendovi ritorno ogni volta che gli impegni glielo consen- tano.
A diversa conclusione deve giungersi quando per il figlio sorge la necessità di ricevere direttamente l'assegno per far fronte alle pro- prie spese quotidiane, sostenute per motivi di studio e permanenza fuori sede prevalente rispetto alla dimora familiare, perché in tal caso il genitore collocatario non anticipa le spese per il suo mante- nimento e viene quindi meno il suo diritto nei termini sopra de- scritti.
Nel caso in esame non vi è prova che la figlia delle parti in causa abbia necessità di ricevere direttamente l'assegno previsto a carico
6 del padre per il suo mantenimento, per cui la richiesta va rigettata.
“SULL'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE” – Tale assegno va corrisposto alla ricorrente in quanto collocataria della figlia.
L'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 230/2021, nella parte in cui stabilisce che, in mancanza d'accordo tra i genitori del minore, ex coniugi, l'assegno vada attributo al genitore affidatario, è espres- sione di un principio generale che attiene, anzitutto, al rapporto tra gli stessi genitori e l'ente pagatore;
la norma in esame, dunque, con- templa una procedura diretta a consentire, senza lungaggini, l'im- mediato pagamento dell'assegno universale e a superare gli even- tuali contrasti tra i genitori, non affidatari, che emergano nella fase di richiesta all'Inps. Tale norma non pone, però, una preclusione riguardante il giudizio di divorzio ove si è stabilito un affidamento condiviso della prole, perché anche in tal caso detto assegno può essere attribuito al genitore collocatario del minore, e ciò per vero- simili esigenze di semplificazione nell'interesse della prole, trattan- dosi del genitore che convive con il figlio e che, dunque, provvede ai bisogni e alle esigenze immediate di quest'ultimo (cfr. Cass. Civ., sez. I, ordinanza 22 febbraio 2025, n. 4672).
Vanno rigettate anche le restanti richieste della ricorrente e, se- gnatamente, quella di restituzione del 50% delle somme depositate sui conti correnti bancari e postali mai divise con l'ex coniuge, e che le parti continuino a pagare al 50% le rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile ed a percepire in pari misura il canone di locazione dallo stesso ricavato: trattasi di richieste che non pos- sono essere formulate nel presente giudizio, attenendo a rapporti personali non rientranti in quello di coniugio.
La reciproca soccombenza e la sostanziale mancanza di opposi- zione del resistente alla domanda di cessazione degli effetti civili
7 del matrimonio consigliano la compensazione, per intero, delle spese di giudizio tra le parti.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua na- turale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che ren- dono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 10/01/2017 da nei confronti di , con l'in- Parte_1 CP_1
tervento del P.M., così provvede:
1. ELEVA l'assegno di mantenimento dovuto dal per la fi- CP_1
glia ad € 650,00/mese a partire dal mese in corso, oltre Per_1
adeguamenti ISTAT-FOI;
2. DISPONE che l'assegno unico e universale per la citata figlia sarà percepito in via esclusiva al 100% ed a partire dal mese in corso, ovvero da quello successivo ove già percepito, dalla ri- corrente, in quanto genitore collocatario prevalente;
3. RIGETTA le restanti domande;
4. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 3 giugno 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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