Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 21835/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 21835/2023 r.g.a.c.
TRA
, nato a [...] il [...], costituito a mezzo del procu- Parte_1
ratore speciale (giusta procura speciale per Notar dr. , rep. n. Persona_1
113484) signor (C.F. nato a [...] il Persona_2 C.F._1
18.08.1953 e ivi residente a[...]), elettivamente domiciliato in Aversa
(CE) alla Via E. Corcione n.28, presso lo studio dell'Avv. Fabio ROSELLI (C.F.
) che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. C.F._2
- Ricorrente
E
(c.f.: ), in persona del Sindaco legale rap- Controparte_1 P.IVA_1
presentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura del Comune, in CP_1
alla Via Tito Livio, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, congiunta-
[...]
mente e disgiuntamente dagli avv.ti Pasquale Verde, C.F. e Guido C.F._3
Saltelli, C.F. appartenenti alla medesima Direzione Avvocatura ed C.F._4
ivi domiciliati per la carica
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento avente ad oggetto corrispettivo di consumi idrici.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
1
Con ricorso ex art.281 decies c.p.c. depositato in data 26 ottobre 2023 il signor
[...]
, a mezzo del suo procuratore speciale , ha inteso Parte_2 Persona_2
impugnare l'atto di intimazione n. 2022/00059983 del 23/12/2022, emesso dal
[...]
con il quale richiedeva il pagamento della somma totale di € 53.568,18, a CP_1
fronte di un presunto omesso versamento del pagamento dei canoni idrici riferiti all'utenza n. 38248, asseritamente già oggetto dell'atto di accertamento esecutivo n.15181 del 12 marzo 2020, notificato in data 14 maggio 2020. Ha, inoltre, contestato i crediti recati dagli ulteriori atti acquisiti presso il in sede di richiesta Controparte_1
di accesso, ovvero 1) il sollecito di pagamento n.11026 del 16/06/2023 avente ad oggetto le fatture 11173/2020; 35830/2020, 80973/2022, 80976/2022 per un importo di € 22.946,23; 2) il sollecito di pagamento n.11027 del 16/06/2023 avente ad oggetto le fatture n. 88872/2022, 7224/2023, per un importo di € 6.482,65.
Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A), l'inesigibilità dell'intero credito di cui all'avviso di intimazione n. 2022/59983 di € 53.568,18 agli atti del
[...]
per totale assenza di prova di consegna e notifica di tutte le fatture e/o di atti CP_1
prodromici, disponendo, per l'effetto, lo storno integrale della somma a debito e/o della minor somma ritenuta di giustizia;
2. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto B), che il credito di euro
34.680,26, portato in dettaglio dalle fatture relative dal periodo 2014 al 2017 contenute nell'avviso di accertamento n. 15181 sotteso all'atto di intimazione de qua, è comunque prescritto, stante il decorso del termine di cui all'art. 2948 c.c. dalla loro emissione e/o dal relativo periodo di consumo;
3. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto C), che il credito di €
22.913,33, portato in dettaglio portato dalle fatture n. 11173, n. 35830, n. 80973, è prescritto, stante il decorso del termine biennale di cui all'art. dell'art. 1 c.
4-10 Legge
205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) e dell'art. 2934 c.c. dalla sua emissione e/o dal periodo di consumo contabilizzato;
4. accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte in diritto, l'irregolarità formale delle
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fatture (anni 2020/2021/2022/2023) per violazione dell'art.3 c. 1 e 2 della Delibera
17.12.2019 – 547/2019/R/IDR, e dell'art. 1 punto c) e art.4 punto a) della Delibe- CP_2
ra 21.12.2021 - 610/2021/R/IDR e, per l'effetto, disporne l'annullamento integra- CP_2
le con storno della posizione debitoria;
5. sempre in via principale ma gradata, accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D, l'illegittimità del credito riferibile a consumi fittizi e non corrispondenti a quelli effettivi nonché provenienti da un contatore malfunzionante su cui è stata omessa qualsivoglia verifica periodica, disponendone lo storno;
6. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto D), l'inesistenza e
l'inesigibilità di tutto il credito fatturato per i consumi misurati antecedentemente al
05.11.2019 perché rilevati da un contatore malfunzionante e/o guasto;
7. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto E.I), che comunque nulla è dovuto per il servizio di depurazione delle acque, disponendo lo storno delle relative
“voci di addebito” da ciascuna fattura;
8. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al capo E.II.), l'irregolarità delle tariffe applicate, per l'effetto, ordinare all'Ente la relativa rielaborazione secondo gli indici di legge e/o regolamentari e/o convenzionali per l'ipotesi che venga fornita la prova in giudizio;
9. in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità nonché inesistenza del credito vantato dall'Ente e, per l'effetto, disporne l'annullamento e/o lo storno;
10. condannare l'Ente resistente allo storno in relazione ai crediti accertati e dichiarati prescritti e/o non dovuti in ragione dell'accoglimento della domanda.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite con attribuzione allo scrivente procu- ratore antistatario”.
Va precisato che il richiamato avviso di accertamento esecutivo n.15181 conteneva il riferimento ad una pluralità di fatture emesso dal per consumi idrici Controparte_1
di cui alla sopra indicata utenza per il periodo dal 1 ottobre 2014 al 31 marzo 2019.
Si è costituito il che ha replicato alle doglianze di controparte in Controparte_1
ordine al difetto di prova dei crediti ed alla maturazione del termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, volta a verificare la possibilità di un
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bonario componimento della lite nonché a sviluppare il contraddittorio delle stesse in ordine all'esistenza di un valido titolo contrattuale alla base degli azionati crediti, i difensori hanno chiesto plurimi rinvii volti a consentire la definizione transattiva della lite.
All'esito del deposito di documentazione comprovante la definizione transattiva della lite pendente (cfr. documentazione dalla difesa del in data 31 Controparte_1
ottobre 2024 e 21 febbraio 2025), il difensore di parte convenuta, con le note deposita- te in data 21 febbraio 2025, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della lite.
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Concordemente alla richiesta della difesa del va dichiarata la Controparte_1
cessazione della materia del contendere alla luce degli accordi transattivi intervenuti tra le parti del giudizio.
Nulla per le spese, alla luce del documentato accordo di compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta transazione stra- giudiziale della lite;
➢ Nulla per le spese, alla luce del documentato accordo stragiudiziale di com- pensazione.
Così deciso in Napoli il 25 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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