Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 392/2024 Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Verbale di Udienza del giorno 6 febbraio 2025 Sono presenti i difensori delle parti:
1. l'avv. ROSSELLA LA MACCHIA per delega dell'avv. DI IACOVO PASQUALE per parte ricorrente , Parte_1
2. l'avv.
[...] il Controparte_1 funzionario per parte resistente. Controparte_2
L'avv. La macchia si riporta al ricorso e chiede il rigetto delle eccezioni della controparte. In particolare, in relazione alla tempestività del ricorso, precisa che, come risulta dall'esito di poste italiane che riporta la data di consegna il 24.1.2024, il ritiro da parte del è avvenuto in data 24.1.2024. Pt_1
L'avv. la Macchia nel merito impugna e contesta quanto ex adverso dedotto ed insiste nelle richieste di prova. L'avv. precisa che il termine per la proposizione del ricorso decorre CP_2 dalla scadenza del decimo giorno successivo al deposito dell'atto da notificare, mentre non è rilevante quando il notificato ritira la raccomandata depositata. L'avv. insite nell'inammissibilità del ricorso e comunque CP_2 nell'ammissione delle prove richieste, e chiede la decisione con accoglimento delle conclusioni formulate. Impugna e contesta l'idoneità probatoria dell'estratto delle poste italiane a fornire la prova della consegna. L'avv. la Macchia chiede rinvio per il deposito di note. A questo punto, il Giudice invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.. Ciascun difensore presente si riporta a tutte le domande, difese e conclusioni già formulate negli atti introduttivi, nei verbali di causa e negli scritti difensivi depositati in Cancelleria. Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo Giudice, alle ore 18:00 in assenza dei difensori suddetti (nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, dando lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.., del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Eduardo Bucciarelli, al termine dell'udienza del giorno 6 febbraio 2025 ha, mediante lettura del relativo dispositivo e contestuale deposito delle motivazioni, pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 392/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti dall'Avv. Pasquale Di Iacovo ed elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dai funzionari delegati, dott.ssa Rossella Scalercio, dott.ssa Silvana
Massaro e dott.ssa , ed elettivamente domiciliati come in atti Controparte_2
- RESISTENTE -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha proposto opposizione all'ordinanza ingiunzione Parte_1 l'ordinanza di ingiunzione n. 36/2023/GDF/00 del 25/11/2023, con la quale veniva ingiunto al il pagamento della somma complessiva di € 10.012,15 (di cui € 10.002,00 per Pt_1 sanzione pecuniaria ed € 10,15 per spese di notificazione) per aver violato l'art. 1, commi 910 ss., L. n. 205/2017 e ss.mm.ii., per aver corrisposto la retribuzione a mezzo contanti a n. 1 lavoratore per un periodo di sei mesi. In particolare, parte opponente ha dedotto che:
− in data 08/03/2022 i militari della Guardia di Finanza procedevano ad effettuare una ispezione presso la sede operativa della Ditta del sig. , nella quale veniva Pt_1 constatata la presenza di un lavoratore dedito a svolgere attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultimo;
− in data 24/01/2024 veniva notificata al ricorrente l'ordinanza di ingiunzione n. 36/2023 con la quale veniva contestato l'asserito illecito pagamento della retribuzione al lavoratore in contanti in violazione art. 1 commi 910 e ss., l.n. 205/2017;
− tale ordinanza di ingiunzione appare illegittima e pertanto si chiede l'annullamento sulla scorta dei susseguenti;
− si eccepisce la nullità dell'ordinanza d'ingiunzione impugnata per evidente difetto di motivazione e si contesta in maniera assoluta l'addebitabilità al delle violazioni Pt_1 di cui alla richiamata Legge n. 205/17 non avendo giammai il ricorrente retribuito in contanti i propri dipendenti anche con riferimento all'applicazione delle sanzioni e delle somme aggiuntive dovute anche a titolo di interessi di mora;
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− il ha corrisposto attraverso bonifici tutte le retribuzioni oggetto dell'ordinanza Pt_1 d'ingiunzione impugnata al proprio dipendente seppur alcune mensilità venivano corrisposte in ritardo;
− per giurisprudenza consolidata nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice e pertanto spetta ad essa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. fornire la prova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato mentre compete all'opponente che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi;
− non risulta essere stata fornita da parte dell'Amministrazione una sufficiente prova in ordine alla sussistenza di un vincolo di subordinazione non retribuita attraverso documentazione tracciabile tra il dipendente individuato e l'odierno opponente;
− ha sempre provveduto a corrispondere le retribuzioni al suo Parte_1 dipendente mediante bonifici bancari;
− in subordine l'ordinanza impugnata è errata nel quantum determinato atteso che a mente l'art. 8 della legge n. 689/81 dispone quanto segue:” Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge .... in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”. Dunque, il cumulo giuridico delle sanzioni si applica, in relazioni alle sanzioni amministrative, solamente nel caso di unica condotta che violi contemporaneamente più norme (1° comma), ovvero di pluralità di condotte unificate dal medesimo disegno criminoso purché si tratti di “più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.” (2° comma);
− nel caso di specie, invece, il ha asseritamente violato con condotte distinte la Pt_1 medesima norma, che non attiene alla materia di previdenza o assistenza obbligatoria ma è finalizzata alla tracciabilità dei pagamenti. Ne consegue l'inapplicabilità a suo favore del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 681/89;
− va peraltro considerato che i pagamenti in contanti semmai avvenuti corrisponderebbero ad importi assai ridotti e residuali e comunque non risulta che questa modalità di pagamento fosse abituale per l'opponente, priva di precedenti, che ne giustificava l'applicazione della sanzione nella misura minima di € 1.000,00 per la violazione comminata. Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: Parte_1
“preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata a fronte dei bonifici prodotti nonché del conseguente ingiusto pregiudizio che una anticipata esecuzione determinerebbe in capo all'opponente; - nel merito, l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 36/2023 e notificata in data 24/01/2024, di pagamento della somma pari ad € 10.002,00 con ogni altra coerente statuizione;
- in subordine si chiede l'applicazione della sanzione nel minimo edittale e la rateizzazione della stessa a mente dell'art. 26 della legge n. 689/81 anche a causa delle condizioni economiche disagiate dell'opponente. Con condanna al pagamento degli onorari, spese e diritti in favore del costituito procuratore previa distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Si è costituito
[...] ed ha dedotto: Controparte_1 Pag. 4 di 7
− la tardività del ricorso in quanto risulta datato 22.02.2024 e depositato il 26.02.2024, laddove l'ordinanza ingiunzione n. 36/2023/GdF in atti, come emerge dai relativi avvisi di ricevimento, è stata notificata in data 11.12.2023;
− come emerge dagli avvisi di ricevimento in atti, infatti, l'atto non è stato recapitato per temporanea assenza del destinatario, pertanto il plico è stato depositato presso l'ufficio postale e del tentativo di notifica dell'atto e del suo deposito è stata data notizia al suo destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (CAD) spedita il 30.11.2023;
− nel caso in esame, trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 8 della legge n. 890/1982, commi 2° e 4° comma, come modificati dalla legge n. 80/2005, la notificazione a mezzo posta si perfeziona decorsi dieci giorni dalla suindicata data di spedizione della lettera raccomandata, ossia in data 11.12.2023 (art. 8, c. 4, modificato dalla citata legge n. 80/2005);
− a norma dell'art. 6, c. 6 del D.Lgs. n. 150/2011, l'opposizione va presentata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento e, ai sensi del successivo comma 10, se il ricorso viene presentato oltre il termine anzidetto il giudice deve dichiararlo inammissibile con sentenza. Proprio tale conseguenza della inosservanza del termine di presentazione del ricorso incide sulla qualificazione dello stesso come termine perentorio ovvero di decadenza;
− quanto ai motivi di opposizione, con riguardo produzione documentale, depositata solo in sede di ricorso giudiziale, anzitutto, occorre fare notare che, l'attuale opponente non ha avuto preoccupazione alcuna di fare acquisire, nel corso della procedura sanzionatoria al personale della GdF, la “documentazione inerente la tracciabilità dei compensi corrisposti ai dipendenti da gennaio 2020 a dicembre 2021”, nonostante la richiesta espressa avanzata nel verbale di primo accesso del 20.12.2021 (alla pag.2), tanto come evidenziato dal personale della GdF, Compagnia di Corigliano Rossano, nello stesso verbale unico di accertamento e notificazione dell'8.03.2022, in atti;
− in tale verbale unico, infatti (alla pag. 4), si precisa che “il sig. , Controparte_3 sebbene invitato ad esibire la documentazione inerente il controllo presso gli uffici del reparto in data 12.01.2022, come da invito formulato in data 20.12.2021, ed in data 25.02.2022, come da invito formulato in data 11.02.2022”, lo stesso “non si è presentato presso gli uffici di questo Reparto e non ha esibito o fatto pervenire alcuna documentazione. Non rappresentando le motivazioni che hanno determinato tale inottemperanza”;
− la produzione risulta assolutamente inadeguata e pertanto ininfluente ai fini della decisione della presente causa, risultando affatto adeguata a fornire la prova della mancata commissione di quanto addebitato;
− a fronte infatti, della contestazione della mancata tracciabilità di n. 6 retribuzioni, (periodi di paga) dall'inizio rapporto di lavoro sino al 31.11.2021 (ultimo periodo di paga prima dell'avvio del controllo, avvenuto il 20.12.2021), nonché a fronte di quanto dichiarato nell'immediatezza dell'accesso ispettivo del 20.12.2021, dai lavoratori trovati intenti al lavoro, circa il pagamento avvenuto in contanti, risultano depositate n. 4
“Posta Giro” assolutamente ininfluenti in quanto, anzitutto senza indicazione alcuna circa il dipendente destinatario e, in ogni caso, n. 2, recano l'indicazione “busta paga gennaio 2022” e “busta paga dicembre”, riferite pertanto a retribuzioni escluse dalla contestazione in questione;
− inoltre, quanto alle rimanenti n. 2, una reca indicazione “busta paga mese di novembre 2021”, con importo di euro 1.000,00, data contabile e data valuta del 21 dicembre 2021, risultando pertanto effettuata, in ogni caso, solo in esito all'accesso ispettivo del 20.12.2021, l'altra riporta una somma di Euro 300,00, con data valuta e data contabile 26 luglio 2021, recante dunque un importo senz'altro non riferibile ad una retribuzione Pag. 5 di 7
integrale e dunque con l'evidente corresponsione in contanti della restante somma, pertanto, entrambe inadeguate a comprovare il tempestivo e corretto pagamento tracciabile delle mensilità in contestazione;
− parte opponente, in definitiva, come avvenuto nel corso della procedura sanzionatoria condotta dal personale della GdF in cui, come segnalato anche nel rapporto ex art. 17 1. 689/1981 del 3.06.2022 in atti, anziché tenere la necessaria condotta collaborativa, facendo acquisire quanto richiesto, anche in questa sede giudiziale, ha omesso di fornire la corretta e adeguata documentazione di lavoro occorrente a comprova dell'avvenuto adempimento in questione, ossia le buste paga/LUL(recanti l'importo delle retribuzioni da corrispondere mensilmente), unitamente ai relativi bonifici, con l'esatta individuazione del destinatario e dell'importo retributivo in paga;
− quanto al difetto di motivazione, il predetto obbligo motivazionale deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che la parte possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale;
− nell'ordinanza non solo risultano esattamente indicati tutti gli elementi di fatto e gli estremi di diritto dell'intervenute violazioni, ma è anche fatto espresso richiamo all'atto di accertamento e contestazione che ne costituisce il presupposto (è riportato che la notifica delle infrazioni è avvenuta alla data del 10.03.2022), atto quindi già noto all'interessato con l'indicazione degli estremi delle violazioni addebitate;
− l'ordinanza-ingiunzione appare dunque sufficientemente motivata, emergendo dalla stessa in maniera adeguata, anche “per relationem”, le ragioni del provvedimento e gli elementi che hanno consentito l'opposizione dell'interessato nonché il controllo del Giudice;
− parte opponente, infine, al punto n. 2), ritiene errata l'ordinanza impugnata nel quantum determinato, invocando a suo favore l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981;
− non risulta invocabile l'applicazione dell'istituto del cumulo giuridico ex art. 8 della legge n. 689/1981 al caso in esame, ossia al regime sanzionatorio previsto all'art. 1, comma 913, della legge n. 205/2017 nei casi di mancata corresponsione della retribuzione con strumenti tracciabili, indicati al comma 910 della medesima disposizione;
Part
− tanto alla luce delle istruzioni fornite dall' che, con apposita nota n. 606 del 15.04.2021, opportunamente in atti, ha escluso l'istituto del concorso formale di illeciti di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 689/1981 “in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria”, nonché l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 8, comma 2 in quanto “gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale”;
− va precisato infine che, in sede di adozione dell'ordinanza ingiunzione opposta, quindi di definizione del procedimento sanzionatorio, per la violazione addebitata, il pagamento in misura ridotta previsto dalla legge 689/81 per il trasgressore, nonché per l'obbligato in solido, è stato confermato con riguardo ai criteri di cui all'art. 11 della 1. 689/1981, come riportato nella stessa ordinanza ingiunzione;
− non è certo esuberante la sanzione irrogata, in quanto non emergono elementi tali da determinare un giudizio ancora più particolarmente favorevole per l'autore della violazione. Ciò posto, l ha chiesto a Controparte_1 questo Tribunale: “in via preliminare la dichiarazione di inammissibilità del presente ricorso per tardività dello stesso e, nell'opporsi, in ogni caso, alla richiesta di sospensione, nonché di prova testimoniale in quanto irrilevante, occorrendo la documentazione di lavoro adeguata, omessa dall'opponente, con richiesta nella denegata ipotesi, del rigetto integrale del presente ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese da liquidare ai sensi dell'art. 9, c. 2 del D.Lgs. n. 149/2015”. Pag. 6 di 7
Alla prima udienza del 6.2.2025 le parti hanno discusso come da verbale che precede.
2. Tempestività della proposta opposizione L'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione per la sua tardività va accolta. Nella specie, in particolare, dalla documentazione prodotta dalla parte resistente emerge che l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata a mezzo posta al ricorrente. L'art. 8 della L. 20 novembre 1982, n. 890 prevede che “Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica presso il punto di deposito più vicino al destinatario”. In tal caso del tentativo di notifica del piego e del suo deposito viene data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda (art. 8, co. 4, L. 20 novembre 1982, n. 890). Con l'adempimento di tali formalità, ai sensi del citato art. 8, la notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandatala, ovvero nella data del ritiro del piego se anteriore al decorso del termine di dieci giorni. Ciò posto, nel caso in esame dalla copia dell'avviso di ricevimento prodotto emerge che il motivo della mancata consegna del piego era individuato nella “temporanea assenza del destinatario”. Veniva, quindi, spedita comunicazione di avvenuto deposito con raccomodata n.
66903004624 - 7 il 30.11.2023 (medesimo giorno del deposito). L'avviso di ricevimento reca altresì l'indicazione “atto non ritirato entro il termine di 10 giorni dalla data di spedizione della C.A.D.”, con conseguente nuova spedizione al mittente il giorno 11.12.2023. La parte resistente ha altresì prodotto la copia della raccomandata n. 66903004624 – 7 (C.A.D.).
Orbene, il ha depositato il ricorso in data 23.2.2024, dunque, oltre il termine di 30 Pt_1 giorni previsto per dall'art. 6, co. 6 del D. Lgs. n. 150/2011, che dispone: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. La notifica, in effetti, doveva ritenersi perfezionata alla scadenza del termine di 10 giorni dalla spedizione della risultando non rilevante il momento in cui il destinatario ha Pt_3 provveduto al ritiro del piego ancora presente nel punto di deposito (per il quale è prevista la conservazione per almeno 6 mesi prima della restituzione al mittente). Piego, di fatto, ritirato dal solo il 24.1.2024, come risulta dal timbro apposto sul medesimo (cfr. Pt_1 allegati in atti). Tanto precisato, l'art. 6, co. 10 del D. Lgs. n. 150/2011 prevede che “Alla prima udienza, il giudice: a) quando il ricorso è proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso l'ordinanza abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8”. Per l'effetto, attesa la tardività dell'opposizione va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, né si pone alcuna necessità di termini per note, atteso che l'inammissibilità va dichiarata alla prima udienza ai sensi dell'art. 6, co. 10 citato. Pag. 7 di 7
3. Il regime delle spese Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55,
(pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014) in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 28 di tale decreto “… si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”, come aggiornati dalle successive modificazioni intervenute nel corso del tempo;
b) che, in effetti, ciò è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione a proposito dei parametri introdotti con D.M. 20 luglio 2012, n.° 140 (Cass. civ., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n° 17405); c) del valore della presente controversia;
d) del numero scarno delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione delle ragioni della decisione;
f) della sostanziale assenza della fase istruttoria e dell'estrema snellezza della fase decisoria;
g) degli aumenti e diminuzioni rispetto ai valori medi, di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto (nella versione come da ultimo modificata); h) del disposto dell'art. 9 del D. Lgs. N. 149/2015 il quale prevede: “In caso di esito favorevole della lite all' sono riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli CP_1 onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione sopra indicata B. CONDANNA parte ricorrente al pagamento in favore Parte_1 di parte resistente delle spese di giudizio che si liquidano in € 2032,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. solo se dovute, nelle misure di legge oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso;
C. MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Castrovillari all'udienza del giorno 6 febbraio 2025. Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli
è verbale Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli