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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/10/2025, n. 5973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5973 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ON IZ presidente dott.ssa OV AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5395/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
, c.f. Parte_2 C.F._1
, c.f. Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Pagani, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
c.f. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Rodolfo La Torre, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 18 NONCHÈ
c.f. Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Donvito, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di appello
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(di seguito, ) chiedendo al Tribunale di Roma di accogliere le Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
‹‹ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa
A.
Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- che già ha pattuito in relazione al rapporto per cui è Controparte_1 Controparte_4 giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1815 c.c., 644 c.p., 1 e 2 L. 108/1996, degli artt. 4, 8 e 19 del contratto di locazione finanziarie per cui è giudizio e di ogni altra pattuizione regolante gli interessi del suddetto contratto, in quanto usurari ab origine;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni dei contratti per i quali è causa, contemplanti interessi;
- che nulla è dovuto da a già a titolo di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo co., c.c.;
b. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a rifondere a tutte le somme percepite a titolo di interessi in dipendenza del contratto Parte_1 per cui è giudizio e a restituire quindi a la somma di Euro 150.005,02, o altra, maggiore o minore, Parte_1 risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
c. per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
a , a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
[...] Controparte_1
Nel merito in via subordinata
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui siano considerati dovuti interessi in dipendenza del contratto per cui è causa, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate pagina 2 di 18 a. accertarsi e dichiararsi la inosservanza, ad opera del contratto di locazione finanziaria per cui è causa dell'art. 117, co. 4, TUB, per mancata indicazione del tasso d'interesse e/o di ogni altro prezzo e/o delle condizione praticate;
b. procedersi alla rideterminazione degli interessi dovuti in forza del contratto per cui è causa, secondo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) Pt_4
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 110.291,70, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
d. accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e a Parte_1 Parte_3 Parte_2
a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
Controparte_1
Nel merito in via ulteriormente subordinata
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui siano considerati dovuti interessi in dipendenza del contratto per cui è causa e non si ritenga sussistente la inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate a. accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 1284, 1346,
1418 c.c., nonché per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole del contratto per cui è causa contemplanti la previsione di interessi, per indeterminatezza degli stessi b. procedersi quindi alla rideterminazione degli interessi dovuti in forza del contratto per cui è causa, secondo l'applicazione del tasso legale ovvero, in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile anche alla invalidità di cui trattasi la norma di cui all'art. 117 TUB, procedersi alla rideterminazione degli interessi dovuti secondo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett.a) T.U.B.;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 110.291,70, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 101.125,21, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
d. accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e a Parte_1 Parte_3 Parte_2
a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
Controparte_1
B.
Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate da e a favore di Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 18 già ai sensi dell'art. 1939 cod. civ., nonché per ogni altra Controparte_1 Controparte_4 ragione di giustizia;
2. per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
a a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
[...] Controparte_1
Nel merito, in via subordinata
1. accertarsi e dichiararsi la nullità, delle clausole contrattuali nelle parti contenenti la pattuizione degli interessi, commissioni e spese, nonché di ogni altra clausola contenente pattuizioni di interessi, commissioni e spese, dei contratti di locazione finanziaria ridetti, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. e/o per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate e dirsi, conseguentemente, che nulla è più dovuto dai sigg.ri e a , per interessi, commissioni e spese;
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
C
In ogni caso
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi dell'art. 21 TUF, nonché per ogni altra ragione di giustizia, della clausola di cui alla lettera D) del regolamento di indicizzazione allegato al contratto di locazione finanziaria per cui è causa (c.d. Clausola floor);
- per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite in applicazione di tale clausola nella misura di Parte_1
Euro 68.457,49 o altra risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
- dichiararsi l'insussistenza del diritto di di procedere alla segnalazione degli attori in Controparte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del presente procedimento ovvero, in subordine, ordinarsi di precisare che il credito asseritamente vantato dalla è contestato, in applicazione della CP_4 circolare Banca d'Italia n. 139/1991;
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente da e/o Parte_1 Parte_2
e/o a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è causa, e in generale tra quanto a Parte_3 questa dovuto e quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte e riconosciuto a questa dovuto;
- condannarsi controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.››.
A sostegno della domanda gli attori deducevano che:
- con contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3061080989, stipulato in data
28.12.2006 con , già , aveva acquisito il CP_1 Controparte_4 Parte_1 godimento dell'immobile sito in Borgo Virgilio, via Marzabotto;
- le condizioni della locazione erano state poi variate in forza di atto integrativo del
14.5.2007 e del 24.2.2013;
- l'adempimento delle obbligazioni era garantito da fideiussione prestata dai due soci di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 18 - nel corso degli anni, l'istituto aveva applicato condizioni irregolari e illegittime, da cui erano conseguiti esborsi rilevanti a carico dell'utilizzatrice;
- tali irregolarità, emerse dalla perizia tecnica redatta su incarico della società (doc. 4), dovevano ricondursi ai seguenti vizi: a) previsione di interessi usurari, con conseguente non debenza dei relativi esborsi ex art. 1815 c.c., e ciò sia con riferimento al tasso di mora, sia alla penale prevista in caso di risoluzione del contratto;
b) mancata indicazione del costo del credito da parte dell'utilizzatore, inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB e conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB;
c) indeterminatezza delle clausole che stabilivano il piano di rimborso del contratto di finanziamento e conseguente nullità della clausola avente ad oggetto gli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., nonché per contrarietà all'art. 117 TUB;
d) nullità della clausola c.d. floor di cui alla Lettera D) del
Regolamento di indicizzazione allegato al contratto;
e) conseguente nullità della fideiussione prestata dai soci e , in ragione dell'illiceità della causa Pt_3 Parte_2 del contratto di finanziamento;
- la società aveva quindi diritto a conseguire la restituzione delle somme pagate indebitamente, come indicate nella relazione di parte.
***
Si costituiva , eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione dell'azione di CP_1 ripetizione e, in via principale, l'infondatezza delle domande attoree, deducendo che agli interessi di mora non poteva applicarsi il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e che, comunque, era stata prevista una clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora al di sotto della soglia di usura;
era poi irrilevante, ai fini dell'usura, la clausola penale, oltre al fatto che il contratto non era stato risolto e quindi la Banca non aveva applicato la penale per l'estinzione anticipata;
inoltre, non era prevista, per i contratti di leasing, l'indicazione dell'ISC, ma solo il tasso di leasing, né vi era necessità di allegare il piano di ammortamento;
ancora, era legittima la clausola di indicizzazione con il limite minimo c.d. floor e doveva escludersi la sua natura di contratto derivato.
***
Con sentenza n. 12207/2020, R.G. n. 9964/2018, pubblicata in data 10.9.2020, il Tribunale rigettava le domande degli attori e condannava questi ultimi al pagamento delle spese in favore di , motivando, in sintesi (e per quanto qui rileva), come segue: CP_1
pagina 5 di 18 - infondata era la censura relativa all'applicazione di oneri usurari, formulata sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, in ragione del fatto che tale sommatoria faceva impropriamente confluire in un'unica categoria interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti;
- le doglianze attoree non potevano essere accolte nemmeno sulla base dell'usurarietà degli interessi moratori singolarmente considerati, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina antiusura a questo tipo di interessi;
- non persuadeva, al riguardo, quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018, laddove affermava che l'art. 644 c.p., l'art. 1 del d.l. n. 394/2000 e l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/ 1996 non distinguevano tra i vari tipi di interesse, dal momento che tali norme si riferivano evidentemente solo agli interessi corrispettivi;
- la domanda non avrebbe potuto comunque essere accolta in quanto il contratto di leasing prevedeva l'automatico adeguamento degli interessi di mora ai limiti soglia di cui alla legge n. 108/96 (cfr. art. 8 delle condizioni generali);
- la domanda attorea, inoltre, non poteva trovare accoglimento dal momento che, anche in presenza di pattuizione di interessi moratori superiori al tasso - soglia, è fatto salvo il diritto della parte concedente al pagamento di interessi di mora al saggio legale e, a maggior ragione, al pagamento degli interessi corrispettivi, sicché, non risultando che gli attori avessero pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non poteva che essere disattesa;
- analogamente, non aveva rilevanza, nel controllo di usurarietà, la penale prevista per l'ipotesi di anticipata risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore;
- la clausola di indicizzazione dei canoni risultava pienamente valida, perseguendo un interesse senz'altro meritevole di tutela;
- doveva escludersi che alla clausola impugnata potesse essere riconosciuta natura finanziaria, dal momento che, con il contratto di leasing, le parti vogliono realizzare non già il trasferimento di un rischio ma lo scambio tra il godimento di un bene e il pagamento di una somma di denaro;
- la clausola, pertanto, non rendeva applicabili le norme (anche in tema di informazione) contenute nel d.lgs. n. 58/1998, ma costituiva uno strumento di limitazione (sia pure unilaterale) del rischio, pienamente rispettoso del criterio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.; pagina 6 di 18 - inoltre, ove si volesse sostenere il carattere autonomo di alcune delle pattuizioni del negozio in esame, tale autonomia dovrebbe riconoscersi non già alla singola clausola di sbarramento ma all'intero regolamento di indicizzazione: tuttavia, in tal caso, la dedotta nullità riguarderebbe l'intero regolamento di indicizzazione o comunque si estenderebbe per intero ex art. 1419, comma 1, c.c., essendo evidente che la società concedente non avrebbe pattuito l'indicizzazione senza la contestata clausola di sbarramento che le garantiva una redditività minima dell'operazione;
- la società attrice, conseguentemente, non aveva alcun interesse a dedurre tale nullità in quanto, non essendo stato provato che nel corso del rapporto si erano verificati degli aumenti del tasso di riferimento che potessero aver dato luogo a conguagli in favore del lessor, doveva in radice escludersi che l'utilizzatrice avesse dovuto eseguire degli esborsi indebiti in applicazione del regolamento di indicizzazione e potesse perciò vantare un credito per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.;
- andava, poi, disatteso l'assunto secondo cui il tasso di interesse concretamente applicato dalla controparte sarebbe stato più elevato di quello indicato in contratto, in ragione della mancata indicazione del corretto TAEG, giacché nel testo negoziale erano esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing (v. art. 4 delle condizioni generali) e ciò consentiva agevolmente all'utilizzatrice di comprendere con precisione l'entità degli oneri a suo carico e, dunque, soddisfaceva pienamente le esigenze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli arti. 1346 c.c. e 117 T.U.B.;
- in ultimo, anche l'asserito obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC) nel contratto di leasing era privo di fondamento normativo;
- l'infondatezza delle censure riguardanti le clausole determinative di interessi e oneri non poteva che condurre al rigetto sia della domanda restitutoria proposta dalla società utilizzatrice, sia della domanda di nullità proposta dai fideiussori.
***
Hanno proposto appello chiedendo alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni spiegate in primo grado.
In via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione delle prove articolate con la memoria del
26.11.2018, chiedendo disporsi c.t.u.
*** pagina 7 di 18 Si è costituita, in data 7.12.2020, , chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, subordinatamente, di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire;
in via principale nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
***
All'udienza dell'11.2.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
È intervenuta, in data 19.2.2024, ex art. 111 c.p.c., cessionaria del credito di CP_3
, facendo proprie le istanze, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali svolte CP_1 dalla cedente.
***
Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 16.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note (depositate tempestivamente da parte appellante e da parte appellata e tardivamente dall'intervenuta).
***
I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
***
In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
***
Prima di procedere all'esame del merito, va dato atto che, con contratto di cessione del
3.12.2021, ha acquistato in blocco dalla cedente un portafoglio di rapporti CP_3 CP_1 giuridici, comprensivi di crediti pecuniari e dei relativi contratti di locazione finanziaria, nonché dei diritti accessori, tra i quali sono compresi quelli oggetto di controversia, come da avviso di cessione pubblicato nella G. U. n. 150 del 18.12.2021 (cfr. docc. 1 e 2 ). CP_3
pagina 8 di 18 Occorre, quindi, valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento della cessionaria nella qualità di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
***
Sempre in via preliminare, va rilevato che parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di primo grado, contenente anche la perizia di parte (doc. 4, allegato all'atto di citazione).
La causa, tuttavia, alla luce del contenuto dei motivi di gravame e delle argomentazioni che saranno di seguito esposte, può e deve essere decisa sulla base di quanto in atti.
***
pagina 9 di 18 Il primo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui viene ritenuta infondata la censura avente per oggetto l'applicazione di oneri usurari sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori (cfr. Sentenza gravata da pag. 2 pen. rigo a pag. 11, fino a sestultimo rigo)
Violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ., 644 c.p., 1 d.l. 394/2000, 2, co. 4 l. 108/1996.
Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione››.
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare l'usura originaria nel contratto di locazione finanziaria, dal momento che il saggio pattuito nel contratto supera significativamente il tasso soglia fissato a mezzo del DM pro tempore vigente;
erronea sarebbe anche la conclusione secondo cui non si applica agli interessi moratori l'art. 644 c.p., come si evince dal comma 4 della norma stessa;
quanto alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto, la stessa è nulla, ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari e andrà quindi disapplicata;
peraltro, l'applicazione dell'usura anche ai tassi di mora è stata confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 19597/2020); nel caso di specie, il tasso di mora corrisponde alla misura dell'11,55 % ed è quindi largamente superiore rispetto alla soglia di legge, che al 28.12.2006, per i contratti di leasing di importo superiore ad € 50.000,00, era pari all'8,97 %; ugualmente superata è la soglia al momento della modificazione del contratto in data 24.2.2013, allorquando, a fronte di un tasso di mora pari all'11,975%, la soglia era pari all'11,038%; le stesse considerazioni valgono con riferimento alla clausola di risoluzione anticipata prevista dall'art. 19 del contratto, trattandosi di un costo inerente all'erogazione del credito, che deve inserirsi fra le voci che concorrono alla formazione del TEG;
ne consegue che, in ragione dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., la concedente sarà tenuta a restituire tutti gli importi corrisposti a titolo di remunerazione del credito da a , ammontanti a complessivi € Parte_1 CP_1
150.005,02.
***
Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 13.10.2020, dopo la pubblicazione della nota sentenza n. 19597/2020 del 18/9/2020 (successiva invece alla gravata sentenza), con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione, riepilogate le diverse tesi (quella restrittiva e quella estensiva), hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, tutela che non sarebbe equivalente ove fosse operata ex art. 1384 c.c. (riduzione della penale ad equità).
pagina 10 di 18 La disciplina antiusura - spiegano le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: non essendovi dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni e che l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenti il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, il patto sugli interessi moratori va inquadrato nella clausola penale ex art. 1382 c.c., posto che la circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite hanno poi fornito risposta a una pluralità di questioni ad esso collegate, affermando, tra l'altro, che la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica, e che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite e il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
Ricapitolando, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza (cfr. Cass. n.
31615 del 04/11/2021); secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, sicché, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Pt_5 incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato (nella sentenza della Suprema Corte si pagina 11 di 18 indica il seguente esempio di calcolo: (tegm+1.9) x1.25+4, considerando la maggiorazione
1.9 ricavabile "dagli ultimi decreti ministeriali".
Dall'insegnamento sin qui descritto, cui questa Corte aderisce, deriva l'infondatezza dell'impostazione di parte appellante e, conseguentemente, del motivo di gravame, non essendovi spazio per procedere alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia secondo i criteri indicati nell'atto di citazione di primo grado, che richiama la perizia, a sua volta richiamato nell'atto di impugnazione.
Parte appellante, pur facendo un fugace riferimento ai principi enunciati dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, pone a base della dedotta usurarietà degli interessi di mora il calcolo già fornito nell'atto di citazione, senza tuttavia seguire i criteri sopra indicati.
E infatti, secondo le Sezioni Unite, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in conformità dell'art. 1224, primo comma, c.c., e che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ora, nel caso di specie, non solo parte appellante non ha allegato i dati necessari alla valutazione dell'eventuale superamento della soglia di usura secondo i suddetti criteri
(omettendo, tra l'altro, di depositare in appello la perizia di parte e i documenti ad essa allegati), ma non ha nemmeno dimostrato di aver pagato in concreto gli interessi di mora di cui chiede la restituzione.
Al riguardo, si osserva che il Tribunale, dopo aver escluso che si potesse operare, ai fini del superamento del tasso soglia, la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, e dopo aver escluso che si potesse applicare la normativa antiusura agli interessi moratori, ha affermato che, in caso di superamento del tasso soglia, spettavano gli interessi al saggio legale, sicché, non risultando che gli attori avessero mai pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non poteva che essere disattesa.
Il primo giudice ha quindi rigettato la domanda sulla base di due rationes decidendi: da un lato ha ritenuto non applicabile la disciplina di usura agli interessi di mora (con motivazione pagina 12 di 18 superata dalla citata pronuncia di legittimità); dall'altro ha dato atto della mancanza di prova del versamento di tali interessi.
Questo secondo passaggio motivazionale non è stato impugnato dagli appellanti.
È consolidato il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n.
22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, nella specie, difetta anche l'interesse a impugnare la statuizione concernente il mancato riconoscimento dell'usura rispetto agli interessi moratori, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n.
28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008).
Infondata è poi la censura riguardante la clausola di risoluzione anticipata.
La sentenza di primo grado ha condivisibilmente escluso la rilevanza, nel controllo di usurarietà, della penale prevista per l'ipotesi di anticipata risoluzione.
La statuizione è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n. 7352/2022; cfr., tra le tante, Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 7384/2025).
Con specifico riferimento ai contratti di locazione finanziaria, si è affermato che, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve pagina 13 di 18 tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (Cass. n.
18037/2024).
Ne deriva che anche questa doglianza è priva di fondamento.
***
Il secondo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui viene ritenuta infondata la censura di nullità della clausola c.d. floor di cui alla Lettera D) del Regolamento di indicizzazione allegato al contratto (c.d. clausola floor -sentenza gravata, da pag. 11, Rigo)››. CP_5
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel considerare legittima anche la clausola c.d. floor, dal momento che essa limita il rischio dell' a fronte di una discesa Pt_6 eccessiva dei tassi di interesse, mentre non altrettanto fa a beneficio della tutela del rischio dell'utilizzatore che il costo del credito diventi eccessivo, essendo quindi evidente la sproporzione dei rapporti di forza;
inoltre, tale previsione rappresenta uno strumento finanziario derivato di tipo opzionale, e come tale deve sottostare alle regole previste dal TUF per i derivati;
in altre parole, la clausola floor appare fortemente penalizzante per i mutuatari e implica un evidente sbilanciamento dell'alea, con conseguente nullità del contratto per alea unilaterale e con il risultato che gli interessi perseguiti non potrebbero essere tutelati ex art. 1322 c.c. per causa illecita;
la nullità dovrebbe comportare che la clausola floor non potrebbe più gravare il rapporto per quanto attiene agli interessi e, pertanto, la contraente avrebbe diritto a ottenere le somme illecitamente inglobate dalla concedente per effetto dell'indebita applicazione della clausola in esame, pari a complessivi € 68.457,49.
***
Il motivo è infondato e, comunque, inammissibile per difetto di interesse.
Anche in questo caso il primo giudice ha rigettato tale domanda sulla base di due rationes decidendi.
In particolare, da un lato, ha ritenuto valida la clausola di indicizzazione dei canoni e ha escluso la natura di contratto derivato, così conformandosi al consolidato orientamento della
Corte di cassazione, a tenore del quale costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato;
infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore pagina 14 di 18 sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (cfr. Cass. n. 1942/2025; Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n.
5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024).
Dall'altro, ha rilevato che la società attrice non ha alcun interesse a dedurre la nullità della clausola in questione, dal momento che non vi è prova che nel corso del rapporto si siano verificati degli aumenti del tasso di riferimento che possano aver dato luogo a conguagli in favore del lessor, dovendo escludersi che l'utilizzatrice abbia dovuto eseguire degli esborsi indebiti in applicazione del regolamento di indicizzazione e possa perciò vantare un credito per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Questa seconda statuizione (ferma l'infondatezza della doglianza alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) non è stata specificatamente impugnata dagli appellanti, i quali si sono limitati a reiterare la richiesta di restituzione delle somme che, secondo la perizia, ammonterebbero a € 68.457,49, senza censurare in alcun modo la accertata mancanza di prova degli esborsi indebiti e senza confrontarsi con la motivazione in parte qua, dalla quale invero prescindono.
Pertanto, per le ragioni già spiegate, difetta l'interesse di parte appellante a impugnare la sentenza nella parte relativa alla validità della clausola in questione.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui vengono rigettate le eccezioni di mancata indicazione del costo del credito da parte dell'utilizzatore e di indeterminatezza delle clausole che stabiliscono il piano di rimborso del contratto di finanziamento per inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB e conseguente applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB (Sentenza gravata pagg. da 15, quintult. Rigo a 17 decimo rigo)
Nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418, nonché per contrarietà all'art. 117 TUB (D.lgs.385/1993).
Nulla, insufficiente e contraddittoria motivazione.››.
Lamenta parte appellante che il Tribunale, in modo sbrigativo e lacunoso, avrebbe erroneamente ritenuto che il piano di ammortamento e il costo del credito fossero precisi e determinati, omettendo di rilevare la mancata previsione di un indicatore dell'effettivo costo del credito e quindi di una serie di elementi che avrebbero consentito alla società, in fase di stipula, di comprendere appieno quanto il contratto sarebbe stato oneroso per il futuro;
le indicazioni contenute nel contratto non avrebbero potuto sostituire un piano di ammortamento pagina 15 di 18 chiaro e organico, fermo restando che le indicazioni non erano mai state rispettate da;
CP_1 la nullità è testuale per quanto concerne i contratti bancari, dal momento che l'art. 117, comma 7, TUB, e i regolamenti della Banca d'Italia stabiliscono che un contratto bancario deve ritenersi nullo qualora non riporti il sopra citato indicatore, che non è espresso dal tasso di leasing, che è sensibilmente inferiore;
inoltre, il contratto non indica neppure il piano di rimborso della somma finanziata in misura da renderne l'oggetto determinato o determinabile e indica la misura del tasso di interesse in misura variabile;
ne consegue che è applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., secondo la quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, trattandosi di clausola sostitutiva avente portata generale, salvo che non si ritenga applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB;
gli interessi ad oggi versati in eccedenza rispetto a quelli legali ammontano a € 101.125,21.
***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha esaustivamente motivato sul punto e ha condivisibilmente ritenuto che il piano di rimborso fosse pienamente determinato, giacché nel testo negoziale erano esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing (art. 4 delle condizioni generali), il che consentiva all'utilizzatrice di comprendere con precisione l'entità degli oneri a suo carico, nel rispetto degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB.
Dopo aver riportato analiticamente il contenuto dell'art. 4 citato, ha escluso, con motivazione puntuale e aderente al dato testuale, la lamentata indeterminatezza.
Ha del pari condivisibilmente escluso che fosse necessaria l'indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC) nei contratti di leasing, per le ragioni esposte in sentenza.
Quanto al primo aspetto, parte appellante si limita a ripetere, in sostanza, quanto già dedotto in primo grado, senza confutare specificamente le suddette affermazioni.
Quanto al secondo profilo, la conclusione del primo giudice è corretta e del tutto in linea con Par l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indicazione dell' è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo e non per il leasing: cfr. Cass. n.
34889/2023, che richiama Cass. n. 17187/2023 e Cass. n. 4597/2022, con cui si precisa che il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al Par consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l e che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina pagina 16 di 18 la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. anche Cass. n. 9352/2025).
***
In conclusione, l'appello, seppur con motivazione in parte differente da quella del primo giudice, deve essere rigettato e la gravata sentenza deve essere confermata.
***
Rimane assorbita in quanto in sin qui esposto la domanda di nullità della fideiussione (fondata sui profili innanzi esaminati), nonché la richiesta di c.t.u. e ogni altra domanda e deduzione, ivi compresa la domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto di di procedere CP_1 alla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.
***
Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
In base agli stessi criteri, gli appellanti devono essere condannati, in solido, a rifondere le spese in favore dell'intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Tuttavia, in ragione dell'effettiva attività professionale svolta e del tenore delle difese
(sovrapponibili a quelle della cedente, alle quali la cessionaria si è, in sostanza, riportata), si applicano i valori minimi dello scaglione suddetto e si devono riconoscere solo i compensi per pagina 17 di 18 la fase di studio, introduttiva e decisionale, essendo intervenuta successivamente CP_3 all'udienza di trattazione.
***
Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12207/2020, R.G. n. 9964/2018, pubblicata in data 10.9.2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV AN ON IZ
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ON IZ presidente dott.ssa OV AN consigliere rel.
dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo,
c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5395/2020 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1
, c.f. Parte_2 C.F._1
, c.f. Parte_3 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Carlo Pagani, giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado
APPELLANTI
E
c.f. rappresentata da Controparte_1 P.IVA_2 [...]
c.f. Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv.to Massimo Rodolfo La Torre, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLATA
pagina 1 di 18 NONCHÈ
c.f. Controparte_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Donvito, giusta procura in calce all'atto di intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di appello
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
(di seguito, ) chiedendo al Tribunale di Roma di accogliere le Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni:
‹‹ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione disattesa
A.
Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate,
a. accertarsi e dichiararsi,
- che già ha pattuito in relazione al rapporto per cui è Controparte_1 Controparte_4 giudizio, interessi usurari e ultralegali;
- la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, per violazione degli artt. 1418 e 1815 c.c., 644 c.p., 1 e 2 L. 108/1996, degli artt. 4, 8 e 19 del contratto di locazione finanziarie per cui è giudizio e di ogni altra pattuizione regolante gli interessi del suddetto contratto, in quanto usurari ab origine;
- la illegittimità e la nullità delle pattuizioni dei contratti per i quali è causa, contemplanti interessi;
- che nulla è dovuto da a già a titolo di Parte_1 Controparte_1 Controparte_4 interessi, ai sensi dell'art. 1815, secondo co., c.c.;
b. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a rifondere a tutte le somme percepite a titolo di interessi in dipendenza del contratto Parte_1 per cui è giudizio e a restituire quindi a la somma di Euro 150.005,02, o altra, maggiore o minore, Parte_1 risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
c. per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
a , a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
[...] Controparte_1
Nel merito in via subordinata
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui siano considerati dovuti interessi in dipendenza del contratto per cui è causa, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate pagina 2 di 18 a. accertarsi e dichiararsi la inosservanza, ad opera del contratto di locazione finanziaria per cui è causa dell'art. 117, co. 4, TUB, per mancata indicazione del tasso d'interesse e/o di ogni altro prezzo e/o delle condizione praticate;
b. procedersi alla rideterminazione degli interessi dovuti in forza del contratto per cui è causa, secondo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) Pt_4
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 110.291,70, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
d. accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e a Parte_1 Parte_3 Parte_2
a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
Controparte_1
Nel merito in via ulteriormente subordinata
1. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, delle domande che precedono e, in particolare, nella denegata ipotesi in cui siano considerati dovuti interessi in dipendenza del contratto per cui è causa e non si ritenga sussistente la inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB, per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate a. accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi degli artt. 1284, 1346,
1418 c.c., nonché per ogni altra ragione di giustizia, delle clausole del contratto per cui è causa contemplanti la previsione di interessi, per indeterminatezza degli stessi b. procedersi quindi alla rideterminazione degli interessi dovuti in forza del contratto per cui è causa, secondo l'applicazione del tasso legale ovvero, in subordine, nell'ipotesi in cui si ritenga applicabile anche alla invalidità di cui trattasi la norma di cui all'art. 117 TUB, procedersi alla rideterminazione degli interessi dovuti secondo l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett.a) T.U.B.;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 110.291,70, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
c. per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite a titolo di interessi ed eccedenti quelle dovute Parte_1 per effetto della suddetta rideterminazione, pari a Euro 101.125,21, o ad altra, maggiore o minore, risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
d. accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e a Parte_1 Parte_3 Parte_2
a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
Controparte_1
B.
Nel merito, in via principale
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia delle fideiussioni prestate da e a favore di Parte_2 Parte_3 pagina 3 di 18 già ai sensi dell'art. 1939 cod. civ., nonché per ogni altra Controparte_1 Controparte_4 ragione di giustizia;
2. per l'effetto, accertarsi e darsi atto che nulla è più dovuto da e Parte_1 Parte_3 Parte_2
a a titolo di interessi, in forza del predetto contratto;
[...] Controparte_1
Nel merito, in via subordinata
1. accertarsi e dichiararsi la nullità, delle clausole contrattuali nelle parti contenenti la pattuizione degli interessi, commissioni e spese, nonché di ogni altra clausola contenente pattuizioni di interessi, commissioni e spese, dei contratti di locazione finanziaria ridetti, ai sensi dell'art. 1815, comma secondo, cod. civ. e/o per tutte le ragioni esposte, anche singolarmente considerate e dirsi, conseguentemente, che nulla è più dovuto dai sigg.ri e a , per interessi, commissioni e spese;
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
C
In ogni caso
1. per le ragioni tutte esposte, anche singolarmente considerate, accertarsi e dichiararsi la illegittimità e la nullità
e/o annullabilità e/o inefficacia, ai sensi dell'art. 21 TUF, nonché per ogni altra ragione di giustizia, della clausola di cui alla lettera D) del regolamento di indicizzazione allegato al contratto di locazione finanziaria per cui è causa (c.d. Clausola floor);
- per l'effetto, dirsi tenuta e condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore a restituire a le somme ad oggi percepite in applicazione di tale clausola nella misura di Parte_1
Euro 68.457,49 o altra risultante in corso di causa e ritenuta di giustizia, anche mediante il ricorso a CTU, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti, o da altra se del caso ritenuta di giustizia, al soddisfo;
- dichiararsi l'insussistenza del diritto di di procedere alla segnalazione degli attori in Controparte_1
Centrale Rischi della Banca d'Italia, per i rapporti oggetto del presente procedimento ovvero, in subordine, ordinarsi di precisare che il credito asseritamente vantato dalla è contestato, in applicazione della CP_4 circolare Banca d'Italia n. 139/1991;
- disporsi la compensazione tra quanto corrisposto indebitamente da e/o Parte_1 Parte_2
e/o a qualsivoglia titolo, in esecuzione dei rapporti per cui è causa, e in generale tra quanto a Parte_3 questa dovuto e quanto eventualmente e asseritamente richiesto da controparte e riconosciuto a questa dovuto;
- condannarsi controparte al pagamento di spese, diritti e onorari di causa.››.
A sostegno della domanda gli attori deducevano che:
- con contratto di locazione finanziaria immobiliare n. 3061080989, stipulato in data
28.12.2006 con , già , aveva acquisito il CP_1 Controparte_4 Parte_1 godimento dell'immobile sito in Borgo Virgilio, via Marzabotto;
- le condizioni della locazione erano state poi variate in forza di atto integrativo del
14.5.2007 e del 24.2.2013;
- l'adempimento delle obbligazioni era garantito da fideiussione prestata dai due soci di
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 18 - nel corso degli anni, l'istituto aveva applicato condizioni irregolari e illegittime, da cui erano conseguiti esborsi rilevanti a carico dell'utilizzatrice;
- tali irregolarità, emerse dalla perizia tecnica redatta su incarico della società (doc. 4), dovevano ricondursi ai seguenti vizi: a) previsione di interessi usurari, con conseguente non debenza dei relativi esborsi ex art. 1815 c.c., e ciò sia con riferimento al tasso di mora, sia alla penale prevista in caso di risoluzione del contratto;
b) mancata indicazione del costo del credito da parte dell'utilizzatore, inosservanza dell'art. 117 comma 4 TUB e conseguente applicazione dell'art. 117 comma 7 TUB;
c) indeterminatezza delle clausole che stabilivano il piano di rimborso del contratto di finanziamento e conseguente nullità della clausola avente ad oggetto gli interessi, per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418 c.c., nonché per contrarietà all'art. 117 TUB;
d) nullità della clausola c.d. floor di cui alla Lettera D) del
Regolamento di indicizzazione allegato al contratto;
e) conseguente nullità della fideiussione prestata dai soci e , in ragione dell'illiceità della causa Pt_3 Parte_2 del contratto di finanziamento;
- la società aveva quindi diritto a conseguire la restituzione delle somme pagate indebitamente, come indicate nella relazione di parte.
***
Si costituiva , eccependo, in via pregiudiziale, l'intervenuta prescrizione dell'azione di CP_1 ripetizione e, in via principale, l'infondatezza delle domande attoree, deducendo che agli interessi di mora non poteva applicarsi il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi e che, comunque, era stata prevista una clausola di salvaguardia per ricondurre il tasso di mora al di sotto della soglia di usura;
era poi irrilevante, ai fini dell'usura, la clausola penale, oltre al fatto che il contratto non era stato risolto e quindi la Banca non aveva applicato la penale per l'estinzione anticipata;
inoltre, non era prevista, per i contratti di leasing, l'indicazione dell'ISC, ma solo il tasso di leasing, né vi era necessità di allegare il piano di ammortamento;
ancora, era legittima la clausola di indicizzazione con il limite minimo c.d. floor e doveva escludersi la sua natura di contratto derivato.
***
Con sentenza n. 12207/2020, R.G. n. 9964/2018, pubblicata in data 10.9.2020, il Tribunale rigettava le domande degli attori e condannava questi ultimi al pagamento delle spese in favore di , motivando, in sintesi (e per quanto qui rileva), come segue: CP_1
pagina 5 di 18 - infondata era la censura relativa all'applicazione di oneri usurari, formulata sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori, in ragione del fatto che tale sommatoria faceva impropriamente confluire in un'unica categoria interessi che hanno genesi e funzioni completamente diverse e che vanno computati con modalità differenti;
- le doglianze attoree non potevano essere accolte nemmeno sulla base dell'usurarietà degli interessi moratori singolarmente considerati, dovendosi escludere l'applicabilità della disciplina antiusura a questo tipo di interessi;
- non persuadeva, al riguardo, quanto statuito dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 27442/2018, laddove affermava che l'art. 644 c.p., l'art. 1 del d.l. n. 394/2000 e l'art. 2, comma 4, della legge n. 108/ 1996 non distinguevano tra i vari tipi di interesse, dal momento che tali norme si riferivano evidentemente solo agli interessi corrispettivi;
- la domanda non avrebbe potuto comunque essere accolta in quanto il contratto di leasing prevedeva l'automatico adeguamento degli interessi di mora ai limiti soglia di cui alla legge n. 108/96 (cfr. art. 8 delle condizioni generali);
- la domanda attorea, inoltre, non poteva trovare accoglimento dal momento che, anche in presenza di pattuizione di interessi moratori superiori al tasso - soglia, è fatto salvo il diritto della parte concedente al pagamento di interessi di mora al saggio legale e, a maggior ragione, al pagamento degli interessi corrispettivi, sicché, non risultando che gli attori avessero pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non poteva che essere disattesa;
- analogamente, non aveva rilevanza, nel controllo di usurarietà, la penale prevista per l'ipotesi di anticipata risoluzione del contratto per colpa dell'utilizzatore;
- la clausola di indicizzazione dei canoni risultava pienamente valida, perseguendo un interesse senz'altro meritevole di tutela;
- doveva escludersi che alla clausola impugnata potesse essere riconosciuta natura finanziaria, dal momento che, con il contratto di leasing, le parti vogliono realizzare non già il trasferimento di un rischio ma lo scambio tra il godimento di un bene e il pagamento di una somma di denaro;
- la clausola, pertanto, non rendeva applicabili le norme (anche in tema di informazione) contenute nel d.lgs. n. 58/1998, ma costituiva uno strumento di limitazione (sia pure unilaterale) del rischio, pienamente rispettoso del criterio di meritevolezza di cui all'art. 1322, comma 2, c.c.; pagina 6 di 18 - inoltre, ove si volesse sostenere il carattere autonomo di alcune delle pattuizioni del negozio in esame, tale autonomia dovrebbe riconoscersi non già alla singola clausola di sbarramento ma all'intero regolamento di indicizzazione: tuttavia, in tal caso, la dedotta nullità riguarderebbe l'intero regolamento di indicizzazione o comunque si estenderebbe per intero ex art. 1419, comma 1, c.c., essendo evidente che la società concedente non avrebbe pattuito l'indicizzazione senza la contestata clausola di sbarramento che le garantiva una redditività minima dell'operazione;
- la società attrice, conseguentemente, non aveva alcun interesse a dedurre tale nullità in quanto, non essendo stato provato che nel corso del rapporto si erano verificati degli aumenti del tasso di riferimento che potessero aver dato luogo a conguagli in favore del lessor, doveva in radice escludersi che l'utilizzatrice avesse dovuto eseguire degli esborsi indebiti in applicazione del regolamento di indicizzazione e potesse perciò vantare un credito per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.;
- andava, poi, disatteso l'assunto secondo cui il tasso di interesse concretamente applicato dalla controparte sarebbe stato più elevato di quello indicato in contratto, in ragione della mancata indicazione del corretto TAEG, giacché nel testo negoziale erano esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing (v. art. 4 delle condizioni generali) e ciò consentiva agevolmente all'utilizzatrice di comprendere con precisione l'entità degli oneri a suo carico e, dunque, soddisfaceva pienamente le esigenze di determinatezza e trasparenza cui sono funzionali le disposizioni di cui agli arti. 1346 c.c. e 117 T.U.B.;
- in ultimo, anche l'asserito obbligo di riportare l'indicatore sintetico di costo (ISC) nel contratto di leasing era privo di fondamento normativo;
- l'infondatezza delle censure riguardanti le clausole determinative di interessi e oneri non poteva che condurre al rigetto sia della domanda restitutoria proposta dalla società utilizzatrice, sia della domanda di nullità proposta dai fideiussori.
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Hanno proposto appello chiedendo alla Parte_1 Parte_3 Parte_2
Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le conclusioni spiegate in primo grado.
In via istruttoria, hanno insistito per l'ammissione delle prove articolate con la memoria del
26.11.2018, chiedendo disporsi c.t.u.
*** pagina 7 di 18 Si è costituita, in data 7.12.2020, , chiedendo alla Corte, in via preliminare, di dichiarare CP_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. e, subordinatamente, di dichiarare l'inammissibilità dei motivi di appello ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per carenza di interesse ad agire;
in via principale nel merito, ha chiesto di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado.
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All'udienza dell'11.2.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
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È intervenuta, in data 19.2.2024, ex art. 111 c.p.c., cessionaria del credito di CP_3
, facendo proprie le istanze, le difese, le deduzioni e le allegazioni documentali svolte CP_1 dalla cedente.
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Dopo vari rinvii d'ufficio, con decreto del 2.4.2025 è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. ed è stata fissata l'udienza del 16.10.2025, con termine fino a trenta giorni prima per note (depositate tempestivamente da parte appellante e da parte appellata e tardivamente dall'intervenuta).
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I procuratori delle parti hanno concluso e hanno discusso oralmente la causa come da verbale.
Al termine, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
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In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., essendo assorbita dal fatto che la Corte, con delibazione in senso reiettivo, implicitamente resa, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni e ha scelto di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (cfr. Cass. n.
37272/2021).
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Prima di procedere all'esame del merito, va dato atto che, con contratto di cessione del
3.12.2021, ha acquistato in blocco dalla cedente un portafoglio di rapporti CP_3 CP_1 giuridici, comprensivi di crediti pecuniari e dei relativi contratti di locazione finanziaria, nonché dei diritti accessori, tra i quali sono compresi quelli oggetto di controversia, come da avviso di cessione pubblicato nella G. U. n. 150 del 18.12.2021 (cfr. docc. 1 e 2 ). CP_3
pagina 8 di 18 Occorre, quindi, valutare (anche ai fini della successiva regolazione delle spese) l'intervento della cessionaria nella qualità di successore a titolo particolare ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Il successore a titolo particolare che intervenga nel processo in grado di appello, ex art. 111
c.p.c., assume la stessa posizione del suo dante causa e non può proporre domande nuove salvo quella diretta all'accertamento del suo diritto di intervenire, qualora venga contestato da una o da entrambe le parti originarie, sicché ai fini del detto accertamento, l'interveniente può produrre nuovi documenti a sostegno della propria legittimazione, in parallelo con quanto previsto, nel giudizio di legittimità dall'art. 372 c.p.c. (Cass. n. 996 del 20/01/2021).
La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. n. 22424 del 22.10.2009).
In particolare, ogniqualvolta la cessione intervenga nel corso di un procedimento, l'attività sino a quel momento svolta e le pronunce eventualmente emesse e non ancora consolidate trovano nelle norme sulla successione nel processo la disciplina utilizzabile, nella specie nell'art. 111 c.p.c.
Pertanto, il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674 del 15.7.2007).
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Sempre in via preliminare, va rilevato che parte appellante non ha depositato il proprio fascicolo di primo grado, contenente anche la perizia di parte (doc. 4, allegato all'atto di citazione).
La causa, tuttavia, alla luce del contenuto dei motivi di gravame e delle argomentazioni che saranno di seguito esposte, può e deve essere decisa sulla base di quanto in atti.
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pagina 9 di 18 Il primo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui viene ritenuta infondata la censura avente per oggetto l'applicazione di oneri usurari sul presupposto della sommatoria degli interessi corrispettivi con quelli moratori (cfr. Sentenza gravata da pag. 2 pen. rigo a pag. 11, fino a sestultimo rigo)
Violazione o falsa applicazione degli artt. 1815 cod. civ., 644 c.p., 1 d.l. 394/2000, 2, co. 4 l. 108/1996.
Erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione››.
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel non ravvisare l'usura originaria nel contratto di locazione finanziaria, dal momento che il saggio pattuito nel contratto supera significativamente il tasso soglia fissato a mezzo del DM pro tempore vigente;
erronea sarebbe anche la conclusione secondo cui non si applica agli interessi moratori l'art. 644 c.p., come si evince dal comma 4 della norma stessa;
quanto alla clausola di salvaguardia di cui all'art. 8 del contratto, la stessa è nulla, ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari e andrà quindi disapplicata;
peraltro, l'applicazione dell'usura anche ai tassi di mora è stata confermata dalla pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. n. 19597/2020); nel caso di specie, il tasso di mora corrisponde alla misura dell'11,55 % ed è quindi largamente superiore rispetto alla soglia di legge, che al 28.12.2006, per i contratti di leasing di importo superiore ad € 50.000,00, era pari all'8,97 %; ugualmente superata è la soglia al momento della modificazione del contratto in data 24.2.2013, allorquando, a fronte di un tasso di mora pari all'11,975%, la soglia era pari all'11,038%; le stesse considerazioni valgono con riferimento alla clausola di risoluzione anticipata prevista dall'art. 19 del contratto, trattandosi di un costo inerente all'erogazione del credito, che deve inserirsi fra le voci che concorrono alla formazione del TEG;
ne consegue che, in ragione dell'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., la concedente sarà tenuta a restituire tutti gli importi corrisposti a titolo di remunerazione del credito da a , ammontanti a complessivi € Parte_1 CP_1
150.005,02.
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Il motivo è infondato.
Va, in primo luogo, dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 13.10.2020, dopo la pubblicazione della nota sentenza n. 19597/2020 del 18/9/2020 (successiva invece alla gravata sentenza), con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione, riepilogate le diverse tesi (quella restrittiva e quella estensiva), hanno ritenuto che il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all'interesse moratorio, affinché il debitore abbia più compiuta tutela, tutela che non sarebbe equivalente ove fosse operata ex art. 1384 c.c. (riduzione della penale ad equità).
pagina 10 di 18 La disciplina antiusura - spiegano le Sezioni Unite - intende sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi, convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, inclusi gli interessi moratori che sono comunque convenuti e costituiscono un possibile debito per il finanziato: non essendovi dubbio che le categorie degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori siano distinte nel diritto delle obbligazioni e che l'interesse moratorio, contemplato espressamente dal legislatore all'art. 1224 c.c., rappresenti il danno che nelle obbligazioni pecuniarie il creditore subisce a causa dell'inadempimento del debitore, il patto sugli interessi moratori va inquadrato nella clausola penale ex art. 1382 c.c., posto che la circostanza che la misura degli interessi moratori sia prestabilita dalle parti nella relativa clausola negoziale non ne muta la natura di liquidazione forfetaria e preventiva del danno, strutturandosi il patto sugli interessi moratori come un tipo di clausola penale.
Affermata l'assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura, le Sezioni Unite hanno poi fornito risposta a una pluralità di questioni ad esso collegate, affermando, tra l'altro, che la mancata indicazione, nell'ambito del T.E.G.M., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, ove essi ne contengano la rilevazione statistica, e che le rilevazioni di Banca d'Italia sulla maggiorazione media, prevista nei contratti del mercato a titolo di interesse moratorio, possono fondare la fissazione di un cd. tasso-soglia limite e il tasso rilevato dai D.M. a fini conoscitivi può costituire l'utile indicazione oggettiva, idonea a determinare la soglia rilevante.
Ricapitolando, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza (cfr. Cass. n.
31615 del 04/11/2021); secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del T.E.G.M. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n.
108/1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, sicché, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal Pt_5 incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato (nella sentenza della Suprema Corte si pagina 11 di 18 indica il seguente esempio di calcolo: (tegm+1.9) x1.25+4, considerando la maggiorazione
1.9 ricavabile "dagli ultimi decreti ministeriali".
Dall'insegnamento sin qui descritto, cui questa Corte aderisce, deriva l'infondatezza dell'impostazione di parte appellante e, conseguentemente, del motivo di gravame, non essendovi spazio per procedere alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia secondo i criteri indicati nell'atto di citazione di primo grado, che richiama la perizia, a sua volta richiamato nell'atto di impugnazione.
Parte appellante, pur facendo un fugace riferimento ai principi enunciati dalla Suprema Corte
a Sezioni Unite, pone a base della dedotta usurarietà degli interessi di mora il calcolo già fornito nell'atto di citazione, senza tuttavia seguire i criteri sopra indicati.
E infatti, secondo le Sezioni Unite, dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in conformità dell'art. 1224, primo comma, c.c., e che l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.
Ora, nel caso di specie, non solo parte appellante non ha allegato i dati necessari alla valutazione dell'eventuale superamento della soglia di usura secondo i suddetti criteri
(omettendo, tra l'altro, di depositare in appello la perizia di parte e i documenti ad essa allegati), ma non ha nemmeno dimostrato di aver pagato in concreto gli interessi di mora di cui chiede la restituzione.
Al riguardo, si osserva che il Tribunale, dopo aver escluso che si potesse operare, ai fini del superamento del tasso soglia, la sommatoria tra interessi corrispettivi e interessi moratori, e dopo aver escluso che si potesse applicare la normativa antiusura agli interessi moratori, ha affermato che, in caso di superamento del tasso soglia, spettavano gli interessi al saggio legale, sicché, non risultando che gli attori avessero mai pagato interessi moratori nel corso del rapporto negoziale, qualsiasi pretesa restitutoria non poteva che essere disattesa.
Il primo giudice ha quindi rigettato la domanda sulla base di due rationes decidendi: da un lato ha ritenuto non applicabile la disciplina di usura agli interessi di mora (con motivazione pagina 12 di 18 superata dalla citata pronuncia di legittimità); dall'altro ha dato atto della mancanza di prova del versamento di tali interessi.
Questo secondo passaggio motivazionale non è stato impugnato dagli appellanti.
È consolidato il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. S.U. n. 20107/2024, in motivazione, che richiama Cass. n.
22753/2011 e Cass. n. 18641/2017).
Ne consegue che, nella specie, difetta anche l'interesse a impugnare la statuizione concernente il mancato riconoscimento dell'usura rispetto agli interessi moratori, perché, quand'anche le censure su tale punto fossero fondate, ciò non impedirebbe alla sentenza di passare in giudicato sulla motivazione alternativa di cui al secondo punto, non idoneamente censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte (Cass. n.
28307/2020, che richiama Cass. S.U. n. 12637/2008; Cass. Sez. Lav. n. 13373/2008).
Infondata è poi la censura riguardante la clausola di risoluzione anticipata.
La sentenza di primo grado ha condivisibilmente escluso la rilevanza, nel controllo di usurarietà, della penale prevista per l'ipotesi di anticipata risoluzione.
La statuizione è in linea con quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella (Cass. n. 7352/2022; cfr., tra le tante, Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 7384/2025).
Con specifico riferimento ai contratti di locazione finanziaria, si è affermato che, ai fini della valutazione del rispetto della soglia usuraria del tasso di interesse corrispettivo non si deve pagina 13 di 18 tener conto degli importi pattuiti, a titolo di penale, per il caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, trattandosi di costi esulanti dalla fisiologia del rapporto e solo eventuali, aventi funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (Cass. n.
18037/2024).
Ne deriva che anche questa doglianza è priva di fondamento.
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Il secondo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui viene ritenuta infondata la censura di nullità della clausola c.d. floor di cui alla Lettera D) del Regolamento di indicizzazione allegato al contratto (c.d. clausola floor -sentenza gravata, da pag. 11, Rigo)››. CP_5
Lamenta parte appellante che il Tribunale avrebbe errato nel considerare legittima anche la clausola c.d. floor, dal momento che essa limita il rischio dell' a fronte di una discesa Pt_6 eccessiva dei tassi di interesse, mentre non altrettanto fa a beneficio della tutela del rischio dell'utilizzatore che il costo del credito diventi eccessivo, essendo quindi evidente la sproporzione dei rapporti di forza;
inoltre, tale previsione rappresenta uno strumento finanziario derivato di tipo opzionale, e come tale deve sottostare alle regole previste dal TUF per i derivati;
in altre parole, la clausola floor appare fortemente penalizzante per i mutuatari e implica un evidente sbilanciamento dell'alea, con conseguente nullità del contratto per alea unilaterale e con il risultato che gli interessi perseguiti non potrebbero essere tutelati ex art. 1322 c.c. per causa illecita;
la nullità dovrebbe comportare che la clausola floor non potrebbe più gravare il rapporto per quanto attiene agli interessi e, pertanto, la contraente avrebbe diritto a ottenere le somme illecitamente inglobate dalla concedente per effetto dell'indebita applicazione della clausola in esame, pari a complessivi € 68.457,49.
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Il motivo è infondato e, comunque, inammissibile per difetto di interesse.
Anche in questo caso il primo giudice ha rigettato tale domanda sulla base di due rationes decidendi.
In particolare, da un lato, ha ritenuto valida la clausola di indicizzazione dei canoni e ha escluso la natura di contratto derivato, così conformandosi al consolidato orientamento della
Corte di cassazione, a tenore del quale costituisce un puro artificio la tesi secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore di una option floor, e dunque un contratto derivato;
infatti, la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore pagina 14 di 18 sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c. (cfr. Cass. n. 1942/2025; Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n.
5657, in motivazione, par. 5.6.3; conforme da ultimo Cass. n. 5151/2024).
Dall'altro, ha rilevato che la società attrice non ha alcun interesse a dedurre la nullità della clausola in questione, dal momento che non vi è prova che nel corso del rapporto si siano verificati degli aumenti del tasso di riferimento che possano aver dato luogo a conguagli in favore del lessor, dovendo escludersi che l'utilizzatrice abbia dovuto eseguire degli esborsi indebiti in applicazione del regolamento di indicizzazione e possa perciò vantare un credito per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.
Questa seconda statuizione (ferma l'infondatezza della doglianza alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata) non è stata specificatamente impugnata dagli appellanti, i quali si sono limitati a reiterare la richiesta di restituzione delle somme che, secondo la perizia, ammonterebbero a € 68.457,49, senza censurare in alcun modo la accertata mancanza di prova degli esborsi indebiti e senza confrontarsi con la motivazione in parte qua, dalla quale invero prescindono.
Pertanto, per le ragioni già spiegate, difetta l'interesse di parte appellante a impugnare la sentenza nella parte relativa alla validità della clausola in questione.
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Il terzo motivo è rubricato ‹‹Impugnazione della parte della sentenza in cui vengono rigettate le eccezioni di mancata indicazione del costo del credito da parte dell'utilizzatore e di indeterminatezza delle clausole che stabiliscono il piano di rimborso del contratto di finanziamento per inosservanza dell'art. 117, co. 4, TUB e conseguente applicazione dell'art. 117, co. 7, TUB (Sentenza gravata pagg. da 15, quintult. Rigo a 17 decimo rigo)
Nullità della clausola degli interessi per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi degli artt. 1284, 1346 e 1418, nonché per contrarietà all'art. 117 TUB (D.lgs.385/1993).
Nulla, insufficiente e contraddittoria motivazione.››.
Lamenta parte appellante che il Tribunale, in modo sbrigativo e lacunoso, avrebbe erroneamente ritenuto che il piano di ammortamento e il costo del credito fossero precisi e determinati, omettendo di rilevare la mancata previsione di un indicatore dell'effettivo costo del credito e quindi di una serie di elementi che avrebbero consentito alla società, in fase di stipula, di comprendere appieno quanto il contratto sarebbe stato oneroso per il futuro;
le indicazioni contenute nel contratto non avrebbero potuto sostituire un piano di ammortamento pagina 15 di 18 chiaro e organico, fermo restando che le indicazioni non erano mai state rispettate da;
CP_1 la nullità è testuale per quanto concerne i contratti bancari, dal momento che l'art. 117, comma 7, TUB, e i regolamenti della Banca d'Italia stabiliscono che un contratto bancario deve ritenersi nullo qualora non riporti il sopra citato indicatore, che non è espresso dal tasso di leasing, che è sensibilmente inferiore;
inoltre, il contratto non indica neppure il piano di rimborso della somma finanziata in misura da renderne l'oggetto determinato o determinabile e indica la misura del tasso di interesse in misura variabile;
ne consegue che è applicabile la previsione di cui al terzo comma dell'art. 1284 c.c., secondo la quale gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale, trattandosi di clausola sostitutiva avente portata generale, salvo che non si ritenga applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) TUB;
gli interessi ad oggi versati in eccedenza rispetto a quelli legali ammontano a € 101.125,21.
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Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha esaustivamente motivato sul punto e ha condivisibilmente ritenuto che il piano di rimborso fosse pienamente determinato, giacché nel testo negoziale erano esattamente riportati il numero, la misura e la periodicità di versamento dei singoli canoni di leasing (art. 4 delle condizioni generali), il che consentiva all'utilizzatrice di comprendere con precisione l'entità degli oneri a suo carico, nel rispetto degli artt. 1346 c.c. e 117 TUB.
Dopo aver riportato analiticamente il contenuto dell'art. 4 citato, ha escluso, con motivazione puntuale e aderente al dato testuale, la lamentata indeterminatezza.
Ha del pari condivisibilmente escluso che fosse necessaria l'indicazione dell'indice sintetico di costo (ISC) nei contratti di leasing, per le ragioni esposte in sentenza.
Quanto al primo aspetto, parte appellante si limita a ripetere, in sostanza, quanto già dedotto in primo grado, senza confutare specificamente le suddette affermazioni.
Quanto al secondo profilo, la conclusione del primo giudice è corretta e del tutto in linea con Par l'indirizzo costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'indicazione dell' è obbligatoria solo per le operazioni di credito al consumo e non per il leasing: cfr. Cass. n.
34889/2023, che richiama Cass. n. 17187/2023 e Cass. n. 4597/2022, con cui si precisa che il fatto che talune tipologie di leasing rientrino nel novero delle operazioni di credito al Par consumo non significa che in ogni contratto di leasing debba essere espresso l e che la giurisprudenza è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del TAEG non determina pagina 16 di 18 la nullità del contratto, in quanto l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr. anche Cass. n. 9352/2025).
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In conclusione, l'appello, seppur con motivazione in parte differente da quella del primo giudice, deve essere rigettato e la gravata sentenza deve essere confermata.
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Rimane assorbita in quanto in sin qui esposto la domanda di nullità della fideiussione (fondata sui profili innanzi esaminati), nonché la richiesta di c.t.u. e ogni altra domanda e deduzione, ivi compresa la domanda di accertamento dell'insussistenza del diritto di di procedere CP_1 alla segnalazione nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.
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Gli appellanti devono essere condannati in solido, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
In base agli stessi criteri, gli appellanti devono essere condannati, in solido, a rifondere le spese in favore dell'intervenuta, poiché la parte soccombente è tenuta a rimborsare le spese processuali anche in favore di chi, intervenendo legittimamente in un giudizio, abbia titolo per parteciparvi e abbia assunto nel processo una posizione contrastante rispetto a quella della parte soccombente (Cass. n. 4929/2003; cfr. anche Cass. S.U. n. 27846 del 30/10/2019, sia pure in tema di intervento adesivo).
Tuttavia, in ragione dell'effettiva attività professionale svolta e del tenore delle difese
(sovrapponibili a quelle della cedente, alle quali la cessionaria si è, in sostanza, riportata), si applicano i valori minimi dello scaglione suddetto e si devono riconoscere solo i compensi per pagina 17 di 18 la fase di studio, introduttiva e decisionale, essendo intervenuta successivamente CP_3 all'udienza di trattazione.
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Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 12207/2020, R.G. n. 9964/2018, pubblicata in data 10.9.2020, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di rappresentata da Controparte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio, Controparte_2 che liquida in € 12.154,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
3) condanna al pagamento, in solido, Parte_1 Parte_3 Parte_2 in favore di delle spese del presente Controparte_3 grado di giudizio, che liquida in € 4.997,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte degli appellanti.
Roma, 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
OV AN ON IZ
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