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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 1780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1780 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1335/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1335/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. UMBERTO GIANNINI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SO CC (CF C.F._3
APPELLATO avverso la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/05/2023
CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24 Per la parte appellante
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte respingere tutti i motivi di appello incidentali avanzati dalla difesa del Sig. in quanto infondati. Controparte_1
Sulle domande avanzate dalla banca comparente con l'atto di appello:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 559 depositata in data 09/05/2023, non notificata: respingere la domanda di ripetizione formulata dall'attore relativamente al conto corrente n. 5273,11 e annullare la condanna della banca comparente al rimborso delle somme ivi evidenziate.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e spese TU.
Per la parte appellata:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
a) rigettare l'appello principale proposto da;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in Controparte_1 riforma parziale della sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 9.5.2023 all'esito del giudizio n. 383/2019 RG:
1) NEL MERITO:
- RIGETTARE l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per CMS, per commissioni comunque denominate (come commissione sull'affidato) e per spese, in quanto non pattuiti e/o non determinabili, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - applicati ai rapporti in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime di saggio legale di
pagina 2 di 24 interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB (statuizione passata in giudicato), senza alcuna capitalizzazione (anatocismo) e senza addebito di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni e spese non pattuiti (statuizione passata in giudicato);
-ONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale dei rapporti di cui è causa epurandoli dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria;
- CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, e/o quali risultanti dal saldo attivo di cc ricalcolato a favore del correntista, somme quantificate nella perizia di parte in euro 153.170,93, o nelle diverse somme che saranno accertate e/o ritenute di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
- Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, anche per mediazione e CTP, con liquidazione anche -per la fase di appello- dell'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) e con distrazione delle spese e competenze del giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc;
-porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU e di assistenza alla TU;
2) IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre supplemento di TU con i seguenti quesiti:
“Rideterminare, sulla scorta della documentazione in atti il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa:
1. ricalcolando gli interessi passivi ed attivi al tasso di cui all'art. 5 della L. 154/92 e di cui all'art. 117 TUB, comma 7, cpc, ossia al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni chiusura trimestrale, per operazioni attive per la banca (passive per la correntista), ed al tasso massimo dei medesimi buoni ordinari del tesoro per le operazioni passive per la banca (attive per la correntista); 2) espungendo gli interessi passivi trimestralmente capitalizzati dalla banca, dall'accensione dei rapporti sino alla loro chiusura, depurando quindi i conti da ogni forma di anatocismo;
pagina 3 di 24 3) espungendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché espungendo tutte le spese e altre commissioni addebitate non oggetto di specifica pattuizione scritta;
4) in punto di prescrizione, verifichi il TU, sulla base del saldo previamente ricalcolato, se vi siano stati in costanza di rapporto pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, provvedendo nel caso a quantificarli;
a tal fine, individui il TU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento, quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti”. Salvo gli ulteriori e/o diversi quesiti che la Corte riterrà di disporsi”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 559/2023 pubblicata il 09/05/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara che il corretto ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti è complessivamente pari ad euro 31.291,93;
2) Per l'effetto, condanna al Parte_1 rimborso in favore dell'attore della somma di euro 31.291,93 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) Compensa nella misura della metà le spese del giudizio e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 5.430,00 per compenso oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
4) Pone le spese di entrambe le TU definitivamente a carico di parte convenuta.
In particolare, il Tribunale, aderendo alle risultanze della TU, ha condannato la al rimborso della somma di € 3.368,80 per illegittimi addebiti nel conto n. Pt_1
12733,82 e della somma di € 27.923,13 per il conto corrente n. 5273,11, per un totale di € 31.291,93 oltre spese ed interessi a fronte della rideterminazione degli pagina 4 di 24 interessi nella misura prevista dall'art. 117 comma 7 TUB della applicazione della pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi e della eliminazione delle CMS non espressamente pattuite.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente n. 5273/11 (acceso il 11.02.1985) – a cui era collegato il conto anticipi/sbf n. 5136 (acceso il 7.11.1984) - e di conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (estinto il 22.12.2008), nonché di ripetizione dell'indebito, in relazione alle voci addebitate illegittimamente, relative a interessi ultra-legali, anatocistici e usurari, CMS, altre spese e commissioni varie, anche in violazione degli artt. 117 e 118 TUB.
Si era costituita in giudizio la convenuta Parte_1 contestando in toto le domande ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale della domanda di ripetizione dell'indebito.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
CORRENTISTA o APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Errore di diritto per aver ritenuto provato il fatto, mai allegato, né documentalmente dimostrato dal che il conto 5273/11 fosse chiuso CP_1 al momento della proposizione della domanda, in violazione dell'art. 163 co. 3 n.
4 c.p.c.
Per tale ragione è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 24 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, la censura mossa da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Violazione della normativa in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte (art. 2934 e art. 2935 c.c.);
2. Violazione della normativa in materia di anatocismo vietato (art. 1283 c.c.
– art. 120 TUB – art. 7 delibera CICR 9.2.2000);
3. Erroneità delle somme accertate in TU e liquidate in sentenza. Erronea liquidazione degli interessi legali;
4. Erronea liquidazione delle spese legali.
Con ordinanza del 13.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Il ha formulato eccezione di giudicato interno sulle seguenti CP_1 statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, poiché non impugnate né dall'APPELLANTE PRINCIPALE né da lui:
• la statuizione di nullità degli interessi ultralegali applicati in entrambi i rapporti di conto corrente per mancanza di un contratto scritto (cc. 12733.82) e per il rinvio agli usi (cc. 5273.11) con conseguente statuizione di necessità di pagina 6 di 24 ricalcolo degli interessi attivi e passivi al tasso sostitutivo minimo e massimo BOT ex art. 117, comma 7, TUB;
• la statuizione di nullità delle CMS e altre commissioni (come la commissione sull'affidato) e spese perché non pattuite e/o non pattuite in misura determinata e/o determinabile con conseguente statuizione di necessità di ricalcolo dei conti correnti senza applicazione di CMS, né altre commissioni né spese.
L'eccezione è fondata non risultando effettivamente impugnate in alcun modo le suddette statuizioni.
Non vi è neppure impugnazione della sentenza in ordine alla individuazione degli atti interruttivi della prescrizione e segnatamente relativamente alla seguente parte di motivazione: “Quanto al contratto n. 12733.82, la prescrizione è stata efficacemente interrotta con la lettera raccomandata del 19.7.2017 (doc. 10 cit.), in cui per la prima volta venivano esplicitate le pretese attoree (mentre le precedenti missive del 2016 - docc. 4-5-6 – concernendo esclusivamente la richiesta ex art. 119 TUB, devono considerarsi prive di effetto per la loro genericità) e pertanto, relativamente a tale contratto, nella tabella 1.10 allegata alla TU il periodo preso in esame per la rideterminazione degli interessi dovuti è stato correttamente individuato nel decennio 19.7.2007 – 31.12.2017; quanto poi al contratto n. 5273.11, l'evento interruttivo va individuato nella comunicazione alla convenuta della domanda di mediazione (in quanto la raccomandata di messa in mora del 19.7.2017 fa riferimento esclusivamente al contratto n. 12733.82), che nel verbale del 25.10.2018 appare essere il 5-9-2018 per cui, relativamente a tale contratto, il periodo da prendere in esame è stato correttamente rideterminato nel decennio antecedente il 5.9.2018”.
NEL MERITO
L'APPELLO PRINCIPALE
pagina 7 di 24 L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Col primo ed unico motivo, impugna la sentenza di prime cure CP_2 denunciando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, in violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c., per aver ritenuto provato il fatto, mai allegato, né documentalmente dimostrato dal che, al momento della CP_1 proposizione della domanda, il conto 5273/11 fosse chiuso, mentre, invece era ancora aperto.
In sostanza, a detta della a supporto delle domande, l'attore aveva Pt_1 prodotto parte degli estratti conto, senza aver fornito la prova della chiusura del conto, circostanza, quest'ultima, neppure allegata.
Ciò posto, la Corte rileva che la proponibilità della domanda giudiziale riguarda la possibilità di introdurre validamente in giudizio la stessa domanda, in presenza di determinate circostanze che costituiscono condizioni esterne all'azione.
Nella fattispecie, tuttavia, la questione sollevata dalla circa l'inesistenza di Pt_1 un conto corrente chiuso al momento della domanda, più che alla proponibilità dell'azione, è attinente all'interesse ad agire del correntista in ripetizione dell'indebito, in presenza di un conto corrente aperto, di talché tale condizione dell'azione avrebbe dovuto sussistere, quantomeno, al momento della decisione.
La Corte regolatrice ha, infatti, sul punto, di recente ribadito il proprio orientamento, secondo cui sussiste “l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al
pagina 8 di 24 conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni” (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 4214 del 15/02/2024).
Stando alla più recente giurisprudenza di legittimità, dunque, “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che si condivide e si fa proprio ritiene il Collegio che il rilievo critico in argomento sia infondato, essendo la domanda proponibile.
Quanto alla mancata allegazione della intervenuta chiusura del conto corrente sopra indicato, rileva la Corte che, essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., la sua carenza, così come la sua sussistenza, avrebbero potuto essere verificate, anche d'ufficio, al momento della decisione.
A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto il Tribunale fondare il proprio convincimento sull'accertamento eseguito dal TU circa l'effettiva intervenuta chiusura del conto corrente in questione, in tal modo ritenendo provata la pagina 9 di 24 sussistenza dell'interesse ad agire del in ordine all'azione di CP_1 ripetizione dell'indebito, con riferimento al precitato conto corrente di corrispondenza n. 12733.82.
E' appena il caso di osservare, al riguardo, che la Corte di Cassazione a S.U., con sentenza n. 3086/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
Da tale principio di diritto si ricava che, se il TU contabile ai sensi dell'art. 198
c.p.c. può procedere all'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti, a maggior ragione può esaminare documenti già prodotti in giudizio, onde accertare fatti necessari per rispondere ai quesiti, purché rilevabili d'ufficio.
Peraltro, nella fattispecie, più che un fatto costitutivo della pretesa azionata, si trattava di accertare l'esistenza di una condizione dell'azione, qual è l'interesse del ad agire in ripetizione dell'indebito, che costituisce una questione CP_1 rilevabile d'ufficio.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento di merito sulla prima TU contabile, secondo la quale il conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (originariamente aperto presso l'allora era stato estinto in data 22.12.2008, come documentato Controparte_3 dagli estratti conto per il periodo 1/01/2001-31/12/2008.
pagina 10 di 24 Ad ogni modo, il primo ed il secondo TU hanno preso entrambi in esame, per la tabella 1.10 relativa al ricalcolo del conto corrente 12733.82, il periodo già correttamente individuato “19/7/2007-31/12/2008 (data chiusura conto corrente)”.
La sentenza impugnata merita dunque, sul punto di essere confermata.
L'APPELLO INCIDENTALE
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata ove ha statuito il legittimo addebito di interessi anatocistici applicati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000.
I motivi primo, terzo e quarto saranno valutati in sede di definitiva statuizione nel merito.
a) Col primo motivo di gravame incidentale, il denuncia violazione CP_4 della normativa in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte (artt. 2934 e 2935 c.c.).
L'APPELLANTE INCIDENTALE critica la sentenza di prime cure laddove il giudice, aderendo alle risultanze della seconda TU ha ritenuto di non poter Per_1 definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti, per mancanza di adeguata documentazione e, conseguentemente, ha fatto decorrere la prescrizione dalle singole rimesse solutorie.
Per contro, a detta del nei ricalcoli del TU, ai fini della prova dei CP_1 contratti di affidamento, non erano stati presi in considerazione:
a) relativamente al conto corrente ordinario n. 12733.82, gli estratti conto e i riassunti scalare prodotti con il conteggio delle competenze per il periodo 1.01/2001- 18.07.2007;
pagina 11 di 24 b) relativamente al conto corrente ordinario n. c/c 5273.11, gli estratti conto e i riassunti scalare prodotti con il conteggio delle competenze per il periodo 1.01.2001 – 4.09.2008.
Secondo il CORRENTISTA, dunque, l'entità dell'affidamento nei vari periodi si evincerebbe dalla documentazione da lui prodotta, ossia dagli estratti conto e dai riassunti scalare con le relative competenze, nonché dalla visura della Centrale rischi della Banca d'Italia.
In particolare, da tale visura (doc. 15 allegato alla memoria n. 2 art. 183, comma
6 c.p.c.,) si sarebbe potuto evincere in modo oggettivo:
- che entrambi i conti correnti avevano goduto di affidamenti almeno fin dall'01/01/2001;
- il limite esatto dei fidi concessi (“accordato operativo”) e goduti dal correntista (“importo utilizzato”);
- la forma tecnica (“rischio a revoca”).
In particolare, a detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, i limiti dei fidi concessi dalla - riscontrabili anche dagli estratti di conto corrente - sarebbero i Pt_1 seguenti:
pagina 12 di 24 La ha replicato sostenendo che il limite dell'affidamento non era stato Pt_1 accertato dal TU e che la prova dell'affidamento non avrebbe potuto possa essere desunta validamente, in mancanza della forma scritta, richiesta dall'art. 117 TUB.
Il Tribunale, sul punto, si è così espresso: “Nel caso di specie, nell'elaborato peritale depositato il 9.7.2020 dalla TU veniva giustamente rilevato che Per_2 in mancanza di idonea documentazione “non è possibile definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti”. Ed infatti, risultano prodotti (docc. 2 citazione), quanto al c/c di corrispondenza n.
12733.82, soltanto gli estratti conto per il periodo 1.1.2001-22.12.2008 (con tutte le condizioni economiche del rapporto a far data dal luglio 2004; doc.2); quanto ai cc/cc n. 5273 e n. 5136, gli estratti conto rispettivamente per i periodi
1.1.2001-31.12.2017 e 1.1.2007-20.11.2017, unitamente ai relativi contratti (con le condizioni economiche del rapporto a far data dal marzo 2001). Ne consegue
pagina 13 di 24 che, non avendo l'attore superato l'eccezione di prescrizione, tutte le rimesse vanno ritenute solutorie, con applicazione della prescrizione decennale”.
Osserva in primo luogo, il Collegio che in prima memoria ex art. 183 c.p.c., in replica alla eccezione di prescrizione sollevata dalla in comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, il aveva allegato quale fatto impeditivo CP_1 dell'accoglimento di tale eccezione, l'esistenza di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle effettuate entro il limite di un'apertura di credito), le quali, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, avrebbero fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto (diversamente dal caso delle rimesse solutorie – tali da intendere quelle eseguite extra fido o in assenza di affidamento – per le quali la prescrizione decorre dalla data dell'effettivo pagamento).
Ciò posto, va precisato che l'obbligatorietà della pattuizione scritta delle clausole inerenti alle condizioni economiche applicate è assolta, laddove il contratto
“madre” di conto corrente bancario contenga, tra le altre, tutte le previsioni inerenti alla linea di credito.
Pertanto, laddove sia dimostrato che tutte le condizioni economiche applicate alle linee di fido per cassa siano state correttamente previste nel contratto di conto corrente, non sussiste alcuna necessità di duplicare i documenti negoziali, risultando sufficiente una sola e specifica pattuizione (in tal senso Cass. Sez. I, 23 ottobre 2019 n. 27201).
Quanto all'onere probatorio, non va neppure sottaciuto che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e
pagina 14 di 24 del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato
d.lgs., la nullità stessa” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023).
La stessa Corte di legittimità ha, sul punto, statuito che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Tuttavia, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, come afferma la S.C., “non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160)” di talché, “una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con
pagina 15 di 24 obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023).
Anche la giurisprudenza di merito ha indicato una serie di indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento, rimessi al prudente apprezzamento del giudice, tra cui, a titolo esemplificativo:
- la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
- la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
- l'entità del saldo debitore;
- la previsione di una commissione di massimo scoperto;
- l'indicazione della Banca nella Centrale rischi della soglia di affidamento;
- la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
- la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori.
Occorre, tuttavia, evidenziare che la presenza di tali indici non consente sempre di identificare la misura dell'affidamento.
Infine, con particolare riguardo alla consulenza contabile di cui all'art. 198 c.p.c., le S.U. con pronuncia n. 3086/2022, hanno affermato che “nel ragionare perciò sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente. Va da sé – ed è appena il caso di precisarlo, vigendo al
pagina 16 di 24 riguardo il principio della inderogabilità della domanda – che l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Ciò posto, nella fattispecie, il primo giudice ha ritenuto non provato il limite dell'affidamento, per avere il primo TU al riguardo evidenziato che “l'operato seguito per gli ultimi 10 anni (Tabelle 10) l'unico possibile poiché, non conoscendo con certezza l'entità dell'affidamento concesso dalle Banche nei diversi periodi, non è possibile definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti. Per questo motivo, così come già operato nello svolgimento di altri analoghi incarichi, ho svolto i calcoli limitando l'indagine all'arco temporale decennale antecedente alla lettera interruttiva dei termini prescrizionali
(19/7/2007- 31/12/2017)”.
A giudizio del Collegio, tale statuizione è errata, avendo dovuto il Tribunale ritenere ammissibile la prova dell'affidamento per facta concludentia – potendo la nullità di cui all'art. 117 TUB di protezione, essere fatta valere solo da correntista, il quale quindi può, come nella fattispecie, non essere interessato a farlo - avendo potuto i predetti limiti essere desunti dagli estratti conto, come riassunti dallo stesso TU nelle tabelle 1 e 3 nonché dalla visura della Centrale Rischi Per_2 della Banca d'Italia.
Le aperture di credito avrebbero potuto, dunque, essere rilevate anche dal TU e per facta concludentia, proprio secondo i principi sanciti dalla S.C., pur non essendo presente agli atti alcun contratto di apertura di credito, avendo peraltro,
pagina 17 di 24 lo stesso primo TU espressamente affermato nella prima relazione, di Per_2 aver “desunto indirettamente il fido accordato dagli estratti conto depositati”.
Anche nella perizia di parte si legge: “Peraltro, fin dall'origine sul c/c CP_1 appaiono operare affidamenti, la cui presenza è confermata dall'esame sia dalle segnalazioni CERI e sia anche “ictu oculi” dai riepiloghi trimestrali delle competenze”.
Non è dato in questa sede statuire l'errato accertamento della prescrizione, né
l'ipotesi di mancato accertamento delle rimesse prescritte, per il fatto di avere il
Tribunale ritenuto tutte le rimesse solutorie, potendosi solo affermare che la natura delle rimesse avrebbe potuto compiutamente essere ricavata dai documenti sopra indicati, tramite la TU contabile, che va, quindi, disposta con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
Va quindi, riservata alla definitiva statuizione sul merito, la specifica individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie e l'accertamento di quelle prescritte, ai fini della corretta rideterminazione del saldo dei conti corrente per cui è lite.
b) La seconda censura è fondata.
Col motivo in argomento il denuncia violazione della normativa in CP_1 materia di anatocismo vietato (art. 1283 c.c. – art. 120 TUB – art. 7 delibera
CICR 9.2.2000) per avere il primo il Giudice fatto proprie le argomentazioni contenute nella TU della dott.ssa secondo cui l'anatocismo Persona_3 applicato sarebbe legittimo per il sol fatto che risultava prodotta in atti la GU dove la banca comunicava l'adeguamento alle condizioni previste in delibera 9.2.2000 e dagli estratti conto risultava applicata la stessa periodicità per gli interessi creditori e passivi.
Tale rilievo critico coglie nel segno.
pagina 18 di 24 La non si è attenuta alla delibera CICR del 9.02.2000, avendo provveduto Pt_1 all'adeguamento dei contratti in argomento, conclusi prima della sua entrata in vigore, soltanto mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per contro, avrebbe dovuto procedere all'adeguamento dei contratti de quibus, tutti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, mediante nuova pattuizione in forma scritta, contenente l'effettiva pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, sulla base delle seguenti considerazioni.
L'art. 7 comma 3 delibera CICR così recita: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
La giurisprudenza di legittimità si sta ormai consolidando (Cass. Sez. 1, n.
26769/2019, n. 26779/2019, n. 91/2020 n. 23853/2020 e n. 29420/2020) nel definire peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, ove era contenuta una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Infatti, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per quanto di interesse nella parte in cui stabilisce
“le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”, di talché, in difetto di sanatoria ed in presenza di usi bancari solo negoziali e non normativi, le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi sono nulle ex artt. 1283 e 1418
c.c. e quindi colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere.
pagina 19 di 24 Sul punto si era espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con
Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, affermando che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare NULLE in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
("opinio juris ac necessitatis")”.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del
9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si Pt_1 finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283
c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs.
342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore,
pagina 20 di 24 risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata provata dalla onerata al Pt_1 riguardo, in quanto interessata a fondare la legittimità della pratica dell'anatocismo post delibera CICR 9.02.2000 per il contratto concluso antecedentemente.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata, laddove ha ritenuto infondata la domanda del in relazione al lamentato illegittimo anatocismo, CP_1 avendo la TU accertato che in tutti i periodi esaminati, entrambe le banche hanno applicato la medesima capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi (pag. 11 TU).
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo per accertare ed estrapolare, nel ricalcolo del saldo dei conti correnti per cui è lite, gli addebiti di interessi passivi anatocistici illegittimamente avvenuti post delibera CICR 9.02.2000.
c) Con la terza censura il denuncia erroneità delle somme accertate CP_1 in TU e liquidate in sentenza ed in particolare, l'erronea liquidazione degli interessi legali.
pagina 21 di 24 In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE critica la sentenza di prime cure laddove - nel recepire i conteggi di entrambe le TU - ha erroneamente accertato la prescrizione e ritenuto legittimo addebito di interessi anatocistici, avendo così statuito: “Gli importi in eccesso addebitati sul conto sono stati riepilogati nella
Tabella 1.10+3.10 (pag. 27 TU . Il TU in ottemperanza al Per_2 Per_1 nuovo quesito formulato da questo giudicante, ha rielaborato le suddette tabelle
1.10 (c/c 12733.82) e 3.10 (c/c 5273), variando il periodo da prendere in esame per la sola tabella 3.10 (periodo 5.9.2208-31.12.2017) in quanto, per la tabella
1.10, era già stato correttamente individuato (periodo 19.7.2007-31.12.2008); rideterminando gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 VII comma TUB;
applicando agli interessi la capitalizzazione trimestrale a pari periodicità; eliminando le CMS non espressamente pattuite. Concludendo, il dott. Per_1 ha provveduto al ricalcolo del dare/avere tra le parti, in applicazione dei principi dettati dal quesito peritale e, in termini numerici, per entrambi i conti correnti
MPS e , è risultato quanto segue: “le somme pagate in eccedenza CP_3 dall'attore sono complessivamente pari ad euro 31.291,93 di cui euro 27.923,13 per indebiti addebiti avvenuti sul conto corrente MPS n.5273.11 ed euro 3.368,80 per indebiti addebiti avvenuti sul conto corrente n. 12733.82”. Tali CP_3 conclusioni vanno integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi giuridici e tecnici.”.
Tali risultanze secondo il sarebbero inattendibili, non essendo CP_1
l'accertamento del dare/avere avvenuto in base ai corretti criteri di legge, con conseguente necessità di un supplemento di TU.
Il motivo in argomento sarà compiutamente valutato in sede di definitiva statuizione nel merito, necessitando la causa di nuovo espletamento di TU contabile in punto di quantificazione degli interessi anatocistici e di individuazione delle rimesse solutorie prescritte pagina 22 di 24 d) Col quarto motivo il denuncia l'erronea liquidazione delle spese CP_1 legali.
Anche questo motivo sarà valutato in sede di definitiva statuizione nel merito, essendo conseguenziale agli accertamenti relativi ai precedenti motivi primo e terzo.
e) In conclusione, la sentenza appellata va in questa sede riformata essendo errata, per avere il Tribunale, recependo la applicato agli interessi Parte_2 la capitalizzazione trimestrale a pari periodicità, mentre è passata in giudicato quanto alla avvenuta rideterminazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 117 VII comma TUB ed alla eliminazione delle CMS e altre commissioni non espressamente pattuite.
Inoltre, necessitando di ulteriore attività istruttoria, la causa va rimessa sul ruolo per l'accertamento dell'entità dei fidi concessi al e, quindi, della CP_1 esistenza ed entità delle rimesse solutorie e ripristinatorie nonché della prescrizione di quelle solutorie, con conseguente rideterminazione del saldo, Parte_ previa espunzione della non oggetto di specifica pattuizione e sostituzione del tasso degli interessi, con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
f) Le spese processuali del presente grado di giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Lucca e pubblicata il 09/05/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale;
pagina 23 di 24 2. ACCOGLIE l'appello incidentale relativamente al secondo motivo e per l'effetto dichiara illegittima l'applicazione degli interessi passivi anatocistici dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
3. RISERVA la pronuncia sul primo terzo e quarto motivo di appello incidentale in sede di definitiva statuizione sul merito;
4. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. RISERVA la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1335/2023 promossa da:
(CF: ) con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. UMBERTO GIANNINI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
SO CC (CF C.F._3
APPELLATO avverso la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 09/05/2023
CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 24 Per la parte appellante
NEL MERITO
Voglia l'Ecc.ma Corte respingere tutti i motivi di appello incidentali avanzati dalla difesa del Sig. in quanto infondati. Controparte_1
Sulle domande avanzate dalla banca comparente con l'atto di appello:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 559 depositata in data 09/05/2023, non notificata: respingere la domanda di ripetizione formulata dall'attore relativamente al conto corrente n. 5273,11 e annullare la condanna della banca comparente al rimborso delle somme ivi evidenziate.
Con vittoria di spese di entrambi i giudizi e spese TU.
Per la parte appellata:
“affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita Voglia:
a) rigettare l'appello principale proposto da;
Parte_1
b) in accoglimento dell'appello incidentale proposto da ed in Controparte_1 riforma parziale della sentenza n. 559/2023 del Tribunale di Lucca, pubblicata il 9.5.2023 all'esito del giudizio n. 383/2019 RG:
1) NEL MERITO:
- RIGETTARE l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca;
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità di ogni e qualsivoglia addebito per interessi ultralegali applicati ai rapporti in esame, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per CMS, per commissioni comunque denominate (come commissione sull'affidato) e per spese, in quanto non pattuiti e/o non determinabili, anche primariamente in ragione che la relativa statuizione di primo grado è passata in giudicato;
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale - c.d. anatocismo - applicati ai rapporti in esame;
- ACCERTARE e DICHIARARE l'esatto dare/avere tra le parti disponendo il ricalcolo contabile dei rapporti dedotti in causa in regime di saggio legale di
pagina 2 di 24 interesse sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB (statuizione passata in giudicato), senza alcuna capitalizzazione (anatocismo) e senza addebito di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni e spese non pattuiti (statuizione passata in giudicato);
-ONDANNARE la convenuta a rettificare il saldo finale dei rapporti di cui è causa epurandoli dagli addebiti illegittimi, con ogni conseguente effetto sia per il passaggio a credito dell'eventuale saldo positivo di conto corrente, sia per la riduzione dell'eventuale esposizione debitoria;
- CONDANNARE la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente trattenute e/o non accreditate a titolo di interessi attivi maturati a credito, e/o quali risultanti dal saldo attivo di cc ricalcolato a favore del correntista, somme quantificate nella perizia di parte in euro 153.170,93, o nelle diverse somme che saranno accertate e/o ritenute di giustizia, oltre in ogni caso agli interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda al saldo;
- Con vittoria di competenze e spese del doppio grado di giudizio, anche per mediazione e CTP, con liquidazione anche -per la fase di appello- dell'aumento previsto per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano consultazione e fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT (art. 4, comma 1 bis) e con distrazione delle spese e competenze del giudizio di appello in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc;
-porsi definitivamente a carico di parte convenuta le spese di TU e di assistenza alla TU;
2) IN VIA ISTRUTTORIA
- disporre supplemento di TU con i seguenti quesiti:
“Rideterminare, sulla scorta della documentazione in atti il saldo dei rapporti di c/c oggetto di causa:
1. ricalcolando gli interessi passivi ed attivi al tasso di cui all'art. 5 della L. 154/92 e di cui all'art. 117 TUB, comma 7, cpc, ossia al tasso minimo dei buoni ordinari del tesoro emessi nei dodici mesi antecedenti ad ogni chiusura trimestrale, per operazioni attive per la banca (passive per la correntista), ed al tasso massimo dei medesimi buoni ordinari del tesoro per le operazioni passive per la banca (attive per la correntista); 2) espungendo gli interessi passivi trimestralmente capitalizzati dalla banca, dall'accensione dei rapporti sino alla loro chiusura, depurando quindi i conti da ogni forma di anatocismo;
pagina 3 di 24 3) espungendo le somme addebitate a titolo di commissione di massimo scoperto, nonché espungendo tutte le spese e altre commissioni addebitate non oggetto di specifica pattuizione scritta;
4) in punto di prescrizione, verifichi il TU, sulla base del saldo previamente ricalcolato, se vi siano stati in costanza di rapporto pagamenti solutori, ossia rimesse operate extra-fido o in assenza di fido, provvedendo nel caso a quantificarli;
a tal fine, individui il TU l'affidamento concesso sulla base della documentazione prodotta, tenendo conto non solo di eventuali contratti, ma anche di elementi presuntivi precisi, purché consentano di riscontrare la presenza di un affidamento, quali le indicazioni 'entro-fuori fido', 'interessi per sconfinamento' od altre espressioni simili anche di fonte unicamente bancaria e dei dati eventualmente risultanti dalla Centrale dei rischi, se prodotti”. Salvo gli ulteriori e/o diversi quesiti che la Corte riterrà di disporsi”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 559/2023 pubblicata il 09/05/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara che il corretto ricalcolo del saldo dare/avere tra le parti è complessivamente pari ad euro 31.291,93;
2) Per l'effetto, condanna al Parte_1 rimborso in favore dell'attore della somma di euro 31.291,93 oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo;
3) Compensa nella misura della metà le spese del giudizio e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della restante metà, che liquida in euro 5.430,00 per compenso oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge;
4) Pone le spese di entrambe le TU definitivamente a carico di parte convenuta.
In particolare, il Tribunale, aderendo alle risultanze della TU, ha condannato la al rimborso della somma di € 3.368,80 per illegittimi addebiti nel conto n. Pt_1
12733,82 e della somma di € 27.923,13 per il conto corrente n. 5273,11, per un totale di € 31.291,93 oltre spese ed interessi a fronte della rideterminazione degli pagina 4 di 24 interessi nella misura prevista dall'art. 117 comma 7 TUB della applicazione della pari periodicità trimestrale di capitalizzazione degli interessi e della eliminazione delle CMS non espressamente pattuite.
Tale sentenza è stata emessa sulle domande di accertamento della nullità totale o parziale dei contratti di conto corrente n. 5273/11 (acceso il 11.02.1985) – a cui era collegato il conto anticipi/sbf n. 5136 (acceso il 7.11.1984) - e di conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (estinto il 22.12.2008), nonché di ripetizione dell'indebito, in relazione alle voci addebitate illegittimamente, relative a interessi ultra-legali, anatocistici e usurari, CMS, altre spese e commissioni varie, anche in violazione degli artt. 117 e 118 TUB.
Si era costituita in giudizio la convenuta Parte_1 contestando in toto le domande ed eccependo, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale della domanda di ripetizione dell'indebito.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la Parte_1
(di seguito o BANCA o anche APPELLANTE) ha convenuto in
[...] CP_2 giudizio, innanzi questa Corte di Appello (di seguito anche Controparte_1
CORRENTISTA o APPELLATO) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per il seguente motivo di appello:
1. Errore di diritto per aver ritenuto provato il fatto, mai allegato, né documentalmente dimostrato dal che il conto 5273/11 fosse chiuso CP_1 al momento della proposizione della domanda, in violazione dell'art. 163 co. 3 n.
4 c.p.c.
Per tale ragione è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
pagina 5 di 24 Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1 contestato, perché infondate, la censura mossa da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
1. Violazione della normativa in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte (art. 2934 e art. 2935 c.c.);
2. Violazione della normativa in materia di anatocismo vietato (art. 1283 c.c.
– art. 120 TUB – art. 7 delibera CICR 9.2.2000);
3. Erroneità delle somme accertate in TU e liquidate in sentenza. Erronea liquidazione degli interessi legali;
4. Erronea liquidazione delle spese legali.
Con ordinanza del 13.06.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
Il ha formulato eccezione di giudicato interno sulle seguenti CP_1 statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, poiché non impugnate né dall'APPELLANTE PRINCIPALE né da lui:
• la statuizione di nullità degli interessi ultralegali applicati in entrambi i rapporti di conto corrente per mancanza di un contratto scritto (cc. 12733.82) e per il rinvio agli usi (cc. 5273.11) con conseguente statuizione di necessità di pagina 6 di 24 ricalcolo degli interessi attivi e passivi al tasso sostitutivo minimo e massimo BOT ex art. 117, comma 7, TUB;
• la statuizione di nullità delle CMS e altre commissioni (come la commissione sull'affidato) e spese perché non pattuite e/o non pattuite in misura determinata e/o determinabile con conseguente statuizione di necessità di ricalcolo dei conti correnti senza applicazione di CMS, né altre commissioni né spese.
L'eccezione è fondata non risultando effettivamente impugnate in alcun modo le suddette statuizioni.
Non vi è neppure impugnazione della sentenza in ordine alla individuazione degli atti interruttivi della prescrizione e segnatamente relativamente alla seguente parte di motivazione: “Quanto al contratto n. 12733.82, la prescrizione è stata efficacemente interrotta con la lettera raccomandata del 19.7.2017 (doc. 10 cit.), in cui per la prima volta venivano esplicitate le pretese attoree (mentre le precedenti missive del 2016 - docc. 4-5-6 – concernendo esclusivamente la richiesta ex art. 119 TUB, devono considerarsi prive di effetto per la loro genericità) e pertanto, relativamente a tale contratto, nella tabella 1.10 allegata alla TU il periodo preso in esame per la rideterminazione degli interessi dovuti è stato correttamente individuato nel decennio 19.7.2007 – 31.12.2017; quanto poi al contratto n. 5273.11, l'evento interruttivo va individuato nella comunicazione alla convenuta della domanda di mediazione (in quanto la raccomandata di messa in mora del 19.7.2017 fa riferimento esclusivamente al contratto n. 12733.82), che nel verbale del 25.10.2018 appare essere il 5-9-2018 per cui, relativamente a tale contratto, il periodo da prendere in esame è stato correttamente rideterminato nel decennio antecedente il 5.9.2018”.
NEL MERITO
L'APPELLO PRINCIPALE
pagina 7 di 24 L'appello principale è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. Col primo ed unico motivo, impugna la sentenza di prime cure CP_2 denunciando l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale, in violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c., per aver ritenuto provato il fatto, mai allegato, né documentalmente dimostrato dal che, al momento della CP_1 proposizione della domanda, il conto 5273/11 fosse chiuso, mentre, invece era ancora aperto.
In sostanza, a detta della a supporto delle domande, l'attore aveva Pt_1 prodotto parte degli estratti conto, senza aver fornito la prova della chiusura del conto, circostanza, quest'ultima, neppure allegata.
Ciò posto, la Corte rileva che la proponibilità della domanda giudiziale riguarda la possibilità di introdurre validamente in giudizio la stessa domanda, in presenza di determinate circostanze che costituiscono condizioni esterne all'azione.
Nella fattispecie, tuttavia, la questione sollevata dalla circa l'inesistenza di Pt_1 un conto corrente chiuso al momento della domanda, più che alla proponibilità dell'azione, è attinente all'interesse ad agire del correntista in ripetizione dell'indebito, in presenza di un conto corrente aperto, di talché tale condizione dell'azione avrebbe dovuto sussistere, quantomeno, al momento della decisione.
La Corte regolatrice ha, infatti, sul punto, di recente ribadito il proprio orientamento, secondo cui sussiste “l'interesse del correntista, anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca, atteso che tale accertamento mira al
pagina 8 di 24 conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni” (Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 4214 del 15/02/2024).
Stando alla più recente giurisprudenza di legittimità, dunque, “in tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare
l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto
(c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 13586 del 16/05/2024).
Alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che si condivide e si fa proprio ritiene il Collegio che il rilievo critico in argomento sia infondato, essendo la domanda proponibile.
Quanto alla mancata allegazione della intervenuta chiusura del conto corrente sopra indicato, rileva la Corte che, essendo l'interesse ad agire una condizione dell'azione prevista dall'art. 100 c.p.c., la sua carenza, così come la sua sussistenza, avrebbero potuto essere verificate, anche d'ufficio, al momento della decisione.
A ciò si aggiunga che ben avrebbe potuto il Tribunale fondare il proprio convincimento sull'accertamento eseguito dal TU circa l'effettiva intervenuta chiusura del conto corrente in questione, in tal modo ritenendo provata la pagina 9 di 24 sussistenza dell'interesse ad agire del in ordine all'azione di CP_1 ripetizione dell'indebito, con riferimento al precitato conto corrente di corrispondenza n. 12733.82.
E' appena il caso di osservare, al riguardo, che la Corte di Cassazione a S.U., con sentenza n. 3086/2022, ha sancito il seguente principio di diritto: "In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 cod. proc. civ. il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni".
Da tale principio di diritto si ricava che, se il TU contabile ai sensi dell'art. 198
c.p.c. può procedere all'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti, a maggior ragione può esaminare documenti già prodotti in giudizio, onde accertare fatti necessari per rispondere ai quesiti, purché rilevabili d'ufficio.
Peraltro, nella fattispecie, più che un fatto costitutivo della pretesa azionata, si trattava di accertare l'esistenza di una condizione dell'azione, qual è l'interesse del ad agire in ripetizione dell'indebito, che costituisce una questione CP_1 rilevabile d'ufficio.
Pertanto, correttamente il giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento di merito sulla prima TU contabile, secondo la quale il conto corrente di corrispondenza n. 12733.82 (originariamente aperto presso l'allora era stato estinto in data 22.12.2008, come documentato Controparte_3 dagli estratti conto per il periodo 1/01/2001-31/12/2008.
pagina 10 di 24 Ad ogni modo, il primo ed il secondo TU hanno preso entrambi in esame, per la tabella 1.10 relativa al ricalcolo del conto corrente 12733.82, il periodo già correttamente individuato “19/7/2007-31/12/2008 (data chiusura conto corrente)”.
La sentenza impugnata merita dunque, sul punto di essere confermata.
L'APPELLO INCIDENTALE
Il secondo motivo di appello incidentale è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata ove ha statuito il legittimo addebito di interessi anatocistici applicati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000.
I motivi primo, terzo e quarto saranno valutati in sede di definitiva statuizione nel merito.
a) Col primo motivo di gravame incidentale, il denuncia violazione CP_4 della normativa in materia di prescrizione e di accertamento delle rimesse prescritte (artt. 2934 e 2935 c.c.).
L'APPELLANTE INCIDENTALE critica la sentenza di prime cure laddove il giudice, aderendo alle risultanze della seconda TU ha ritenuto di non poter Per_1 definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti, per mancanza di adeguata documentazione e, conseguentemente, ha fatto decorrere la prescrizione dalle singole rimesse solutorie.
Per contro, a detta del nei ricalcoli del TU, ai fini della prova dei CP_1 contratti di affidamento, non erano stati presi in considerazione:
a) relativamente al conto corrente ordinario n. 12733.82, gli estratti conto e i riassunti scalare prodotti con il conteggio delle competenze per il periodo 1.01/2001- 18.07.2007;
pagina 11 di 24 b) relativamente al conto corrente ordinario n. c/c 5273.11, gli estratti conto e i riassunti scalare prodotti con il conteggio delle competenze per il periodo 1.01.2001 – 4.09.2008.
Secondo il CORRENTISTA, dunque, l'entità dell'affidamento nei vari periodi si evincerebbe dalla documentazione da lui prodotta, ossia dagli estratti conto e dai riassunti scalare con le relative competenze, nonché dalla visura della Centrale rischi della Banca d'Italia.
In particolare, da tale visura (doc. 15 allegato alla memoria n. 2 art. 183, comma
6 c.p.c.,) si sarebbe potuto evincere in modo oggettivo:
- che entrambi i conti correnti avevano goduto di affidamenti almeno fin dall'01/01/2001;
- il limite esatto dei fidi concessi (“accordato operativo”) e goduti dal correntista (“importo utilizzato”);
- la forma tecnica (“rischio a revoca”).
In particolare, a detta dell'APPELLANTE INCIDENTALE, i limiti dei fidi concessi dalla - riscontrabili anche dagli estratti di conto corrente - sarebbero i Pt_1 seguenti:
pagina 12 di 24 La ha replicato sostenendo che il limite dell'affidamento non era stato Pt_1 accertato dal TU e che la prova dell'affidamento non avrebbe potuto possa essere desunta validamente, in mancanza della forma scritta, richiesta dall'art. 117 TUB.
Il Tribunale, sul punto, si è così espresso: “Nel caso di specie, nell'elaborato peritale depositato il 9.7.2020 dalla TU veniva giustamente rilevato che Per_2 in mancanza di idonea documentazione “non è possibile definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti”. Ed infatti, risultano prodotti (docc. 2 citazione), quanto al c/c di corrispondenza n.
12733.82, soltanto gli estratti conto per il periodo 1.1.2001-22.12.2008 (con tutte le condizioni economiche del rapporto a far data dal luglio 2004; doc.2); quanto ai cc/cc n. 5273 e n. 5136, gli estratti conto rispettivamente per i periodi
1.1.2001-31.12.2017 e 1.1.2007-20.11.2017, unitamente ai relativi contratti (con le condizioni economiche del rapporto a far data dal marzo 2001). Ne consegue
pagina 13 di 24 che, non avendo l'attore superato l'eccezione di prescrizione, tutte le rimesse vanno ritenute solutorie, con applicazione della prescrizione decennale”.
Osserva in primo luogo, il Collegio che in prima memoria ex art. 183 c.p.c., in replica alla eccezione di prescrizione sollevata dalla in comparsa di Pt_1 costituzione e risposta, il aveva allegato quale fatto impeditivo CP_1 dell'accoglimento di tale eccezione, l'esistenza di rimesse ripristinatorie (tali da intendersi quelle effettuate entro il limite di un'apertura di credito), le quali, secondo il consolidato orientamento della Corte di legittimità, avrebbero fatto decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto (diversamente dal caso delle rimesse solutorie – tali da intendere quelle eseguite extra fido o in assenza di affidamento – per le quali la prescrizione decorre dalla data dell'effettivo pagamento).
Ciò posto, va precisato che l'obbligatorietà della pattuizione scritta delle clausole inerenti alle condizioni economiche applicate è assolta, laddove il contratto
“madre” di conto corrente bancario contenga, tra le altre, tutte le previsioni inerenti alla linea di credito.
Pertanto, laddove sia dimostrato che tutte le condizioni economiche applicate alle linee di fido per cassa siano state correttamente previste nel contratto di conto corrente, non sussiste alcuna necessità di duplicare i documenti negoziali, risultando sufficiente una sola e specifica pattuizione (in tal senso Cass. Sez. I, 23 ottobre 2019 n. 27201).
Quanto all'onere probatorio, non va neppure sottaciuto che “in tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni, della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e
pagina 14 di 24 del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato
d.lgs., la nullità stessa” (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023).
La stessa Corte di legittimità ha, sul punto, statuito che “in tema di contratto di apertura di credito viziato da difetto di forma, il rilievo officioso della relativa nullità di protezione incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della Banca di ordini di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi, attestanti
l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto ed i limiti di tale utilizzazione” (Cass.
Sez. 1 , Ordinanza n. 2338 del 24/01/2024).
Tuttavia, l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario, come afferma la S.C., “non può essere ricavata, per facta concludentia, dalla mera tolleranza di una situazione di scoperto (Cass. 28 luglio 1999, n. 8160)” di talché, “una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sé la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con
pagina 15 di 24 obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca stessa (Cass. 5 dicembre 1992, n. 12947)” (Cass. Sez. 1 -
Ordinanza n. 34997 del 14/12/2023).
Anche la giurisprudenza di merito ha indicato una serie di indici sintomatici della concessione di fatto dell'affidamento, rimessi al prudente apprezzamento del giudice, tra cui, a titolo esemplificativo:
- la stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito (pluriennale) correlata;
- la mancata richiesta di rientro del cliente dallo scoperto di conto corrente;
- l'entità del saldo debitore;
- la previsione di una commissione di massimo scoperto;
- l'indicazione della Banca nella Centrale rischi della soglia di affidamento;
- la mancata segnalazione negli anni in centrale rischi per sconfino o sofferenza;
- la previsione e l'applicazione di distinti tassi debitori.
Occorre, tuttavia, evidenziare che la presenza di tali indici non consente sempre di identificare la misura dell'affidamento.
Infine, con particolare riguardo alla consulenza contabile di cui all'art. 198 c.p.c., le S.U. con pronuncia n. 3086/2022, hanno affermato che “nel ragionare perciò sull'onere di allegazione che compete alle parti nelle controversie aventi ad oggetto siffatte materie non si può non tenere conto di ciò e non si può perciò non assecondare, con riferimento ai profili istruttori della lite, l'idea di una sua attenuazione a misura della complessità tecnica di questa, così da permettere al consulente contabile anche l'esame di quei documenti che, ancorché afferenti alla prova di fatti principali, le parti non siano state in grado di individuare e di indicare tempestivamente. Va da sé – ed è appena il caso di precisarlo, vigendo al
pagina 16 di 24 riguardo il principio della inderogabilità della domanda – che l'attenuazione di che trattasi opera nei soli limiti dell'onere della prova e, beninteso, della prova documentale, restando per converso immutato ogni altro onere probatorio gravante ordinariamente sulle parti. In breve, la specialità dell'art. 198 cod. proc. civ. sta dunque nel consentire espressamente al consulente contabile l'esame di documenti non prodotti in giudizio, anche se questi riguardino fatti principali ordinariamente soggetti ad essere provati per iniziativa delle parti”.
Ciò posto, nella fattispecie, il primo giudice ha ritenuto non provato il limite dell'affidamento, per avere il primo TU al riguardo evidenziato che “l'operato seguito per gli ultimi 10 anni (Tabelle 10) l'unico possibile poiché, non conoscendo con certezza l'entità dell'affidamento concesso dalle Banche nei diversi periodi, non è possibile definire la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite sui conti correnti. Per questo motivo, così come già operato nello svolgimento di altri analoghi incarichi, ho svolto i calcoli limitando l'indagine all'arco temporale decennale antecedente alla lettera interruttiva dei termini prescrizionali
(19/7/2007- 31/12/2017)”.
A giudizio del Collegio, tale statuizione è errata, avendo dovuto il Tribunale ritenere ammissibile la prova dell'affidamento per facta concludentia – potendo la nullità di cui all'art. 117 TUB di protezione, essere fatta valere solo da correntista, il quale quindi può, come nella fattispecie, non essere interessato a farlo - avendo potuto i predetti limiti essere desunti dagli estratti conto, come riassunti dallo stesso TU nelle tabelle 1 e 3 nonché dalla visura della Centrale Rischi Per_2 della Banca d'Italia.
Le aperture di credito avrebbero potuto, dunque, essere rilevate anche dal TU e per facta concludentia, proprio secondo i principi sanciti dalla S.C., pur non essendo presente agli atti alcun contratto di apertura di credito, avendo peraltro,
pagina 17 di 24 lo stesso primo TU espressamente affermato nella prima relazione, di Per_2 aver “desunto indirettamente il fido accordato dagli estratti conto depositati”.
Anche nella perizia di parte si legge: “Peraltro, fin dall'origine sul c/c CP_1 appaiono operare affidamenti, la cui presenza è confermata dall'esame sia dalle segnalazioni CERI e sia anche “ictu oculi” dai riepiloghi trimestrali delle competenze”.
Non è dato in questa sede statuire l'errato accertamento della prescrizione, né
l'ipotesi di mancato accertamento delle rimesse prescritte, per il fatto di avere il
Tribunale ritenuto tutte le rimesse solutorie, potendosi solo affermare che la natura delle rimesse avrebbe potuto compiutamente essere ricavata dai documenti sopra indicati, tramite la TU contabile, che va, quindi, disposta con separata ordinanza di rimessione della causa sul ruolo.
Va quindi, riservata alla definitiva statuizione sul merito, la specifica individuazione delle rimesse solutorie e di quelle ripristinatorie e l'accertamento di quelle prescritte, ai fini della corretta rideterminazione del saldo dei conti corrente per cui è lite.
b) La seconda censura è fondata.
Col motivo in argomento il denuncia violazione della normativa in CP_1 materia di anatocismo vietato (art. 1283 c.c. – art. 120 TUB – art. 7 delibera
CICR 9.2.2000) per avere il primo il Giudice fatto proprie le argomentazioni contenute nella TU della dott.ssa secondo cui l'anatocismo Persona_3 applicato sarebbe legittimo per il sol fatto che risultava prodotta in atti la GU dove la banca comunicava l'adeguamento alle condizioni previste in delibera 9.2.2000 e dagli estratti conto risultava applicata la stessa periodicità per gli interessi creditori e passivi.
Tale rilievo critico coglie nel segno.
pagina 18 di 24 La non si è attenuta alla delibera CICR del 9.02.2000, avendo provveduto Pt_1 all'adeguamento dei contratti in argomento, conclusi prima della sua entrata in vigore, soltanto mediante pubblicazione del relativo avviso sulla Gazzetta
Ufficiale.
Per contro, avrebbe dovuto procedere all'adeguamento dei contratti de quibus, tutti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000, mediante nuova pattuizione in forma scritta, contenente l'effettiva pattuizione della pari periodicità degli interessi attivi e passivi, sulla base delle seguenti considerazioni.
L'art. 7 comma 3 delibera CICR così recita: “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.
La giurisprudenza di legittimità si sta ormai consolidando (Cass. Sez. 1, n.
26769/2019, n. 26779/2019, n. 91/2020 n. 23853/2020 e n. 29420/2020) nel definire peggiorative le condizioni della capitalizzazione degli interessi passivi rispetto alla disciplina precedente, ove era contenuta una clausola nulla, ex artt.
1283 e 1418 c.c., e quindi tamquam non esset.
Infatti, il comma 3 dell'art. 25 D.Lgs. n. 342/1999 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per quanto di interesse nella parte in cui stabilisce
“le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data”, di talché, in difetto di sanatoria ed in presenza di usi bancari solo negoziali e non normativi, le clausole dei contratti antecedenti alla delibera CICR che prevedevano una diversa periodicità nella capitalizzazione degli interessi sono nulle ex artt. 1283 e 1418
c.c. e quindi colpite da quell'invalidità che l'art. 25 aveva inteso rimuovere.
pagina 19 di 24 Sul punto si era espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con
Sentenza n. 21095 del 04/11/2004, affermando che “siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare NULLE in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod. civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell'ordinamento giuridico
("opinio juris ac necessitatis")”.
Non è dato ritenere, quindi, che il disposto dell'art. 7 co. 3 della delibera CICR del
9.02.2000, secondo cui “nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela” presupponga un raffronto tra le nuove condizioni e la condotta tenuta de facto dalla poiché in tal caso si Pt_1 finirebbe per legittimare tale condotta, posta in essere in violazione dell'art. 1283
c.c., in assenza di uso normativo, anche perché il 2° comma dell'art. 25 non conferisce al CICR il potere di prevedere disposizioni di adeguamento, con effetti sananti delle condizioni contrattuali stipulate anteriormente.
La S.C. il cui orientamento questo Collegio condivide e fa proprio ha avuto modo altresì, di rimarcare che “l'art. 7 della citata disposizione interministeriale è una norma transitoria correlata, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs.
342/1999, che, come detto, ha introdotto nell'art. 120 t.u.b. il comma 3, sicché, essendosi di questo dichiarata l'illegittimità costituzionale (Corte Cost. sentenza n.
425 del 2000), la nullità dell'anatocismo praticato dalle banche - che l'art. 25, comma 3, cit. aveva tentato di comprimere - ha ripreso tutto il suo vigore,
pagina 20 di 24 risultando perciò «difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione ex novo dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali» (Cass. Sez. 1, 26769/2019 e
26779/2019)” (Cass. Sez. 1 Ordinanza n. 7105 del 12/03/2020).
Pertanto, stante il disposto dell'art. 7 precitato ed in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità sopra citato, reputa la Corte che le condizioni che prevedono una pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi, in quanto peggiorative, avrebbero dovuto essere oggetto di espressa pattuizione che, nella fattispecie, non è stata provata dalla onerata al Pt_1 riguardo, in quanto interessata a fondare la legittimità della pratica dell'anatocismo post delibera CICR 9.02.2000 per il contratto concluso antecedentemente.
La sentenza impugnata va, dunque, riformata, laddove ha ritenuto infondata la domanda del in relazione al lamentato illegittimo anatocismo, CP_1 avendo la TU accertato che in tutti i periodi esaminati, entrambe le banche hanno applicato la medesima capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi (pag. 11 TU).
La causa va, inoltre, rimessa sul ruolo per accertare ed estrapolare, nel ricalcolo del saldo dei conti correnti per cui è lite, gli addebiti di interessi passivi anatocistici illegittimamente avvenuti post delibera CICR 9.02.2000.
c) Con la terza censura il denuncia erroneità delle somme accertate CP_1 in TU e liquidate in sentenza ed in particolare, l'erronea liquidazione degli interessi legali.
pagina 21 di 24 In particolare, l'APPELLANTE INCIDENTALE critica la sentenza di prime cure laddove - nel recepire i conteggi di entrambe le TU - ha erroneamente accertato la prescrizione e ritenuto legittimo addebito di interessi anatocistici, avendo così statuito: “Gli importi in eccesso addebitati sul conto sono stati riepilogati nella
Tabella 1.10+3.10 (pag. 27 TU . Il TU in ottemperanza al Per_2 Per_1 nuovo quesito formulato da questo giudicante, ha rielaborato le suddette tabelle
1.10 (c/c 12733.82) e 3.10 (c/c 5273), variando il periodo da prendere in esame per la sola tabella 3.10 (periodo 5.9.2208-31.12.2017) in quanto, per la tabella
1.10, era già stato correttamente individuato (periodo 19.7.2007-31.12.2008); rideterminando gli interessi nella misura prevista dall'art. 117 VII comma TUB;
applicando agli interessi la capitalizzazione trimestrale a pari periodicità; eliminando le CMS non espressamente pattuite. Concludendo, il dott. Per_1 ha provveduto al ricalcolo del dare/avere tra le parti, in applicazione dei principi dettati dal quesito peritale e, in termini numerici, per entrambi i conti correnti
MPS e , è risultato quanto segue: “le somme pagate in eccedenza CP_3 dall'attore sono complessivamente pari ad euro 31.291,93 di cui euro 27.923,13 per indebiti addebiti avvenuti sul conto corrente MPS n.5273.11 ed euro 3.368,80 per indebiti addebiti avvenuti sul conto corrente n. 12733.82”. Tali CP_3 conclusioni vanno integralmente condivise in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi giuridici e tecnici.”.
Tali risultanze secondo il sarebbero inattendibili, non essendo CP_1
l'accertamento del dare/avere avvenuto in base ai corretti criteri di legge, con conseguente necessità di un supplemento di TU.
Il motivo in argomento sarà compiutamente valutato in sede di definitiva statuizione nel merito, necessitando la causa di nuovo espletamento di TU contabile in punto di quantificazione degli interessi anatocistici e di individuazione delle rimesse solutorie prescritte pagina 22 di 24 d) Col quarto motivo il denuncia l'erronea liquidazione delle spese CP_1 legali.
Anche questo motivo sarà valutato in sede di definitiva statuizione nel merito, essendo conseguenziale agli accertamenti relativi ai precedenti motivi primo e terzo.
e) In conclusione, la sentenza appellata va in questa sede riformata essendo errata, per avere il Tribunale, recependo la applicato agli interessi Parte_2 la capitalizzazione trimestrale a pari periodicità, mentre è passata in giudicato quanto alla avvenuta rideterminazione degli interessi nella misura prevista dall'art. 117 VII comma TUB ed alla eliminazione delle CMS e altre commissioni non espressamente pattuite.
Inoltre, necessitando di ulteriore attività istruttoria, la causa va rimessa sul ruolo per l'accertamento dell'entità dei fidi concessi al e, quindi, della CP_1 esistenza ed entità delle rimesse solutorie e ripristinatorie nonché della prescrizione di quelle solutorie, con conseguente rideterminazione del saldo, Parte_ previa espunzione della non oggetto di specifica pattuizione e sostituzione del tasso degli interessi, con i tassi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB.
f) Le spese processuali del presente grado di giudizio saranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 559/2023 emessa dal Tribunale di Controparte_1
Lucca e pubblicata il 09/05/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. RESPINGE l'appello principale;
pagina 23 di 24 2. ACCOGLIE l'appello incidentale relativamente al secondo motivo e per l'effetto dichiara illegittima l'applicazione degli interessi passivi anatocistici dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9.02.2000;
3. RISERVA la pronuncia sul primo terzo e quarto motivo di appello incidentale in sede di definitiva statuizione sul merito;
4. DISPONE rimettersi la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
5. RISERVA la pronuncia sulle spese del presente grado di giudizio in sede di definitiva statuizione sul merito.
Firenze, camera di consiglio del 09.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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