Art. 4. (Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)
Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , relativi alle materie di competenza regionale di cui all' articolo 117 della Costituzione , sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
Per le finalita' indicate nel precedente comma e' riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo.
Alle predette regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , relativi alle materie di competenza regionale di cui all' articolo 117 della Costituzione , sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
Per le finalita' indicate nel precedente comma e' riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo.
Alle predette regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.