Versione
10 novembre 1971
10 novembre 1971
Art. 4. (Attribuzioni alle Regioni di compiti di intervento straordinario)
Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , relativi alle materie di competenza regionale di cui all' articolo 117 della Costituzione , sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
Per le finalita' indicate nel precedente comma e' riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo.
Alle predette regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Gli interventi straordinari gia' affidati alla Cassa per il Mezzogiorno a norma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , relativi alle materie di competenza regionale di cui all' articolo 117 della Costituzione , sono realizzati dalle Regioni a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti di trasferimento delle funzioni corrispondenti, emanati ai sensi dell' articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
Nell'attuazione dei predetti interventi le Regioni si attengono alle norme della presente legge, agli indirizzi del programma economico nazionale e dei piani regionali, nonche' alle direttive del CIPE.
Per le Regioni della Sicilia e della Sardegna, per le materie di rispettiva competenza, si provvede, ove occorra, secondo le vigenti disposizioni di legge.
Per l'attuazione dei compiti loro affidati le Regioni eseguono le rilevazioni e le indagini ritenute necessarie.
Sono trasferite alle Regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai Consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale, ivi comprese quelle attinenti i piani regolatori delle aree e dei nuclei.
Al finanziamento degli interventi di cui al primo e secondo comma si provvede con il Fondo per il finanziamento di programmi regionali di sviluppo di cui allo articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , nonche' con assegnazioni a carico dell'apporto di cui all'articolo 17 della presente legge.
Per le finalita' indicate nel precedente comma e' riservata alle Regioni i cui territori sono compresi in tutto o in parte tra quelli indicati dall' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , una quota non inferiore al 60 per cento dell'ammontare complessivo delle disponibilita' del predetto Fondo.
Alle predette regioni e' riservata pari quota delle spese autorizzate con leggi generali o speciali per interventi relativi alle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 04/11/1978 n. 1440 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 4 novembre 1978 · 0.41309112
Codesta Federazione in qualita\' di rappresentante dei Consorzi per le Aree e per i Nuclei di Sviluppo Industriale nel Mezzogiorno, ha chiesto il parere della scrivente circa il regime tributario cui debbono essere assoggettati i Consorzi stessi con particolare riferimento all\'Irpeg, Ilor e all\'I.V.A. Cio\' in quanto la Corte Costituzionale, la Corte Cass. e il T.A.R. della Campania, si sono pronunziati in maniera differente considerando di volta in volta gli enti in questione come "proiezione dei Comuni e delle Provincie, dei quali condividono nel complesso il regime giuridico", "Enti pubblici economici", "Enti locali autonomi", ecc. Detto contrasto interpretativo emerso …
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/09/1983, n. 5537Provvedimento: […] Tale qualità va riconosciuta anche al centro interaziendale di Palermo, tenuto conto che il subentrare della regione siciliana alla cassa per il Mezzogiorno, per effetto dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971 n. 853 e della legge regionale 6 marzo 1976 n. 25, non ne ha trasformato l'originaria natura, con la conseguenza che il rapporto di lavoro dei dipendenti di detto centro ha carattere privatistico e le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario. ( V n 108 del 1975, Corte cost.).*Leggi di più...
- centri interaziendali di addestramento professionale per l'industria·
- carattere privatistico·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione dell'a.g.o·
- impiego pubblico·
- rapporto di lavoro dei dipendenti del centro interaziendale di palermo·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- controversie relative·
- enti pubblici·
- natura