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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai magistrati:
dott. Giovanni Garofalo Presidente dott.ssa Teresa Valeria Grieco giudice relatore/estensore dott. Salvatore Regasto giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del giorno 18 settembre 2024, come da verbale in atti, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Lamezia Terme, Via Fiorentino, 52 presso lo studio dell'Avv. Raffaella Mendicino che lo rappresenta e difende in forza di mandato difensivo in calce al ricorso introduttivo;
-ricorrente- contro
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Nocera Controparte_1 C.F._2
Terinese, Via Santa Caterina presso lo studio dell'avv. Fernanda Gigliotti che la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria difensiva di costituzione;
-resistente-
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 18.9.2024 le parti precisavano le conclusioni come da note sostitutive dell'udienza in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 4 marzo 2020 e ritualmente notificato,
[...]
premesso che aveva contratto matrimonio concordatario con in Parte_1 Controparte_1 Per_1 il 23.4.2016; che dall'unione coniugale era nato (il 5.8.2015); che i coniugi avevano fissato la ER residenza in Nocera Terinese;
che la vita matrimoniale era divenuta fin da subito intollerabile a causa degli atteggiamenti aggressivi della moglie che venivano accentuati con la nascita del piccolo ER di cui il papà si prendeva cura soprattutto di notte;
che al fine di superare la crisi coniugale ed aiutare la moglie evidentemente stressata per il parto e per la perdita del papà, il intraprendeva Parte_1 anche un percorso terapeutico abbandonato presto dalla la quale, tra l'altro, usava violenza CP_1 verbale e fisica nei confronti del marito fino all'allontanamento di lei dalla casa coniugale ed il trasferimento a;
che aveva esigue disponibilità economiche stante il lavoro stagionale e Per_1
l'aggravio degli oneri abitativi nella misura di € 350,00 mensili, per cui chiedeva al Tribunale di:
“pronunciare la separazione personale dei coniugi, disporre l'affido congiunto del figlio minore, fissare il calendario degli incontri padre-figlio, stabilire a titolo di mantenimento per il minore la somma di € 150,00 oltre le spese straordinarie del 50%.
Si costituiva in giudizio la parte resistente la quale aderiva alla avversa domanda di separazione precisando che la crisi matrimoniale era stata determinata dall'atteggiamento aggressivo e violento del che non solo si era sempre opposto alla costituzione di un nucleo di famiglia stabile Parte_1 con cui condividere il domicilio domestico ma che faceva uso di stupefacenti per cui non garantiva il giusto apporto materiale e spirituale alla famiglia: si era infatti appropriato di ogni bene, compresi i regali nuziali e la somma di € 6.000,00, non contribuiva ai bisogni della famiglia, usava violenza anche psicologica sulla moglie rendendo irreversibile la crisi coniugale;
chiedeva, pertanto, l'affido condiviso con abitazione prevalente presso di lei ed il pagamento di € 400,00 quale contributo per il mantenimento del figlio.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 24.9.2020, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale f.f., con ordinanza resa il 2.10.2020, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, disponeva l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso l'abitazione della mamma e con diritto del padre, fino al compimento del terzo anno di età del figlio , di ER visitare e tenere presso di sé il figlio minore tre volte a settimana: il lunedì dalle ore 16,00 alle ore
20,00; il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 20,00 ed alternativamente il sabato o la domenica dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Al compimento del terzo anno di vita del piccolo (ovverosia a partire ER dal 5.8.2021), si sarebbe introdotto il pernotto con il papà, allargandone gradualmente i tempi, con conseguente facoltà del padre di vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 20,00, nonché per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 16,30 fino alle ore 20,00; per 10 giorni durante le vacanze estive, divisi in due periodi consecutivi di cinque giorni ciascuno, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
per 5 giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività principali con l'altro genitore;
infine il minore avrebbe trascorso con il padre anche il giorno della Festa del Papà e, ad anni alterni, quello del suo compleanno. Disponeva poi che il versasse alla Parte_1 CP_1 mensilmente, per il mantenimento del figlio, la somma di € 200,00, oltre il 50% delle spese straordinarie mentre ciascun coniuge provvedeva al proprio mantenimento e rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
Con le memorie integrative entrambe le parti chiedevano l'addebito della separazione all'altro coniuge, nonché la parziale modifica del provvedimento presidenziale relativamente al mantenimento del figlio;
nelle memorie ex art. 183 comma 6 chiedevano, tra l'altro, che venisse emessa la sentenza parziale sullo status. Espletata la fase istruttoria con l'escussione dei testimoni, all'udienza del
18.9.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto la convivenza coniugale non appare più possibile alla luce di quanto dedotto da entrambe parti.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c. per la pronuncia di separazione personale. Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
La presente pronuncia concerne, altresì, l'affidamento del figlio minore, la regolamentazione delle visite del genitore non affidatario/non collocatario col figlio minore, nonché la regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economici tra le parti, in particolare, la determinazione dell'assegno di mantenimento al figlio minore, nonché la domanda di addebito della separazione avanzata dalle parti.
Orbene, in ordine alla domanda di addebito della separazione all'altro coniuge, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che siffatta pronuncia richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio espressamente indicati nell'art. 143 cod. civ. e perciò costituenti oggetto di una norma di condotta imperativa, fra i quali è indicato l'obbligo della fedeltà, della coabitazione, dell'assistenza morale e materiale.
Il giudice non può fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Dunque, per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, la relativa pronuncia presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Nel caso di specie, i profili di addebito addotti da entrambe le parti concernono il presunto comportamento violento dei coniugi.
“Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza,
16/09/2022, n. 27324).
Tuttavia, le circostanze acquisite al giudizio sono rimaste del tutto generiche e le parti, ai fini dell'addebitabilità della separazione, non hanno provato che la causa determinante l'intollerabilità della convivenza sia stata la violenza (fisica e verbale).
Perché sia addebitabile la separazione al coniuge che abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio, non solo deve essere accertata la violazione, ma essa deve essere la causa diretta della crisi coniugale in un rapporto eziologico di causa-effetto.
Ed infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143
c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. (Cass. 18074/2014 e Cass. 16691/2020).
I testi di parte ricorrente hanno deposto su circostanze apprese non personalmente ma ottenute indirettamente.
La testimone , nel descrivere lo stato d'animo della sorella di , ha affermato di Testimone_1 CP_1 essere a conoscenza dei litigi della coppia perché riferiti da una vicina di casa e dalla sorella non avendo assistito personalmente;
invece, ha dichiarato in modo generico Parte_2 Parte_2 di “aver assistito a diversi episodi di minaccia e aggressione verbale” senza riferire sulle circostanze di tempo e di luogo (cfr. verbale ud. del 22.11.2023).
Ai fini della pronuncia di addebito della separazione, la moglie non ha provato il verificarsi della violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c. né che la presunta violenza abbia avuto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Pertanto, la domanda di addebito della separazione deve essere respinta.
Quanto al regime di affidamento dei figli minori può ritenersi che entrambi i genitori siano in grado di educare il figlio e di averne cura: pertanto non sussistono elementi, allo stato attuale, che ostino all'affidamento condiviso dello stesso ad entrambi i genitori, in conformità peraltro alle richieste formulate sul punto dalle parti e a quanto già statuito in sede presidenziale, non essendo sopraggiunte ed intervenute, nel frattempo, circostanze giustificative di una eventuale modificazione delle determinazioni presidenziali.
Ad ogni modo manterrà la sua collocazione prevalente presso la madre avendo il minore ER convissuto insieme alla ricorrente sin dal momento della separazione dei genitori e ciò anche in considerazione della presumibile maggiore dedizione della stessa ai compiti e alle esigenze di cura della prole.
Con riferimento al regime degli incontri padre-figlio minore, è opportuno regolamentare il diritto di visita del genitore non collocatario in maniera puntuale e dettagliata, comunque, negli stessi termini indicati nelle statuizioni presidenziali.
Il padre non collocatario, quindi, avrà il diritto-dovere di fare visita e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre e sul presupposto di un congruo preavviso;
ER resta inteso che lo stesso potrà tenere con sé il figlio per due pomeriggi a settimana (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) dalle ore 16,30 fino alle ore 20,00 ed a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10,00 alla domenica sera alle ore 20,00, nonché per 10 giorni durante le vacanze estive, divisi in due periodi consecutivi di cinque giorni ciascuno, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno in ordine al periodo;
per 5 giorni durante le vacanze natalizie e per tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività principali con l'altro genitore;
infine il minore trascorrerà con il padre anche il giorno della Festa del Papà e, ad anni alterni, quello del suo compleanno.
Tali tempi e modi di frequentazione padre-minori potranno essere comunque modificati su accordo delle parti secondo uno spirito di auspicabile collaborazione tra i genitori tenuto conto, in ogni caso, degli impegni di lavoro delle parti e delle esigenze personali, di studio e ricreative del figlio.
Entrambi i genitori dovranno inoltre garantire al figlio minore una frequentazione corretta e assidua con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto concerne più propriamente la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali connessi alla separazione, deve evidenziarsi quanto segue.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del secondo comma del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27.6.2006).
Il giudice del merito deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione (Cass., n. 3974/2002; n. 4800/2002); la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione in favore dei figli di una somma corrispondente alle loro esigenze.
Anche il godimento della casa familiare costituisce un valore economico - corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile - del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell'assegno dovuto all'altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli
(Cass., 25420/2015; Cass. n. 4203/2006).
Ciò precisato in punto di diritto, il Collegio osserva che poiché nessuna modifica delle condizioni patrimoniali delle parti si è potuta apprezzare rispetto alla adozione delle statuizioni presidenziali, appare equo, in adempimento dei doveri di cui all'art. 148 c.c. (secondo cui il genitore non collocatario dovrà contribuire assieme alla ricorrente al mantenimento del figlio minori in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro), confermare nella misura di € 200,00 mensili il contributo dovuto dal per il mantenimento del minore , con rivalutazione dalla Parte_3 ER domanda e con successiva rivalutazione annuale secondo gli indici elaborati dall'Istat.
Il Collegio dispone, poi, che le spese straordinarie per il figlio minore devono essere poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
A tal fine, deve essere chiarito che vi sono le spese cosiddette straordinarie non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo o acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.
In sintesi, le spese possono essere riepilogate come di seguito. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby sitter, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista, ecc.). Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
L'assegno unico erogato dall' dovrà essere ripartito, ex lege, nella misura 50% per ciascun CP_2 coniuge.
Infine, allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, stante l' entrata in vigore della Riforma "Cartabia" e, in particolare, dell'art. 473 bis.39
c.p.c., il Collegio avverte le parti che in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente;
b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 Euro a un massimo di 5.000,00 Euro a favore della Cassa delle
Ammende; d) condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, della prole minorenne.
Per quanto concerne, infine, il governo delle spese di lite, le stesse, considerate la natura della controversia e la volontà di non esasperare ulteriormente la conflittualità esistente tra le parti, la soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando nella causa n. 343/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale fra e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 celebrato a CL (CZ) in data 23.4.2016 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di , Per_1 anno 2016, atto n. 1, parte II, Uff. 1);
2) ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile competente per l'annotazione;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Parte_1
4) rigetta la domanda di addebito della separazione avanzata da;
Controparte_1
5) affida il figlio minore ad entrambi i genitori, collocandolo presso il domicilio materno, con ER esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione e regola le frequentazioni tra padre e figlio minore come indicato in parte motiva;
6) pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente l'assegno mensile Parte_1 di € 200,00 per il mantenimento del figlio minore , da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni ER mese presso il domicilio della stessa o con bonifico bancario/postale successiva rivalutazione annuale sulla base degli indici elaborati dall'ISTAT;
7) pone le spese straordinarie effettuate nell'interesse del figlio minore, di cui in motivazione, a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8) dichiara inammissibili tutte le altre domande avanzate dalle parti;
9) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme al termine della Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile del 6 febbraio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Teresa Valeria Grieco dott. Giovanni Garofalo